Versione
12 maggio 1951
12 maggio 1951
Art. 2.
Il primo comma dell'art. 2 della legge 8 maggio 1949, n. 285 , e' sostituito dal seguente:
"Le societa' cooperative dovranno pagare, in relazione al numero di soci e al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
Il primo comma dell'art. 2 della legge 8 maggio 1949, n. 285 , e' sostituito dal seguente:
"Le societa' cooperative dovranno pagare, in relazione al numero di soci e al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Roma, sentenza 17/01/2023, n. 773Provvedimento: […] Stato n. 1577/1947 – come sostituito dall'art. 2 della Legge 8 maggio 1949, n. 285, e successivamente modificato dall'art. 2 della Legge 2 aprile 1951, n. 302, e, poi, dall'art. 15 della […]Leggi di più...
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