Articolo 14 della Legge 7 ottobre 1947, n. 1058
Articolo 13Articolo 15
Versione
28 ottobre 1947
Art. 14.
Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali il segretario redige, su apposito registro, il verbale che e' sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1947