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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/06/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro in persona della dott.ssa Margherita Bossi
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 4006/2024, promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'Avv. Gianluca Zunino del Foro di Genova in virtù di Parte_1 procura depositata nel fascicolo telematico, ed elettivamente domiciliato presso e nello Studio del medesimo Avvocato sito in Genova (GE), Via G. T. Invrea 20 int. 16 A,
-ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI: come da atto di costituzione in giudizio e da verbale odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il 13.9.24, il ricorrente ha convenuto in giudizio il , oggi (di seguito, per brevità, Controparte_1 Controparte_1 Cont Cont anche solo “ ”), esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva:
- a.s. 2019/2020: Dal 27/09/2019 al 30/06/2020 Servizio temporaneo fino al termine delle attivita' didattiche
- a.s. 2020/2021: Dal 29/10/2020 al 31/08/2021 Supplenza annuale
- a.s. 2021/2022: Dal 06/09/2021 al 30/06/2022 Servizio temporaneo fino al termine delle attivita' didattiche
- a.s. 2022/2023: Dal 19/09/2022 al 30/06/2023 Servizio temporaneo fino al termine delle attivita' didattiche
- a.s. 2023/2024: Dal 01/09/2023 al 30/06/2024 Servizio temporaneo fino al termine delle attivita' didattiche Il ricorrente, sostiene di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del Cont tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata
(e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Cont L'inadempimento da parte del è proseguito nonostante la diffida del ricorrente. Cont Poste tali premesse, parte ricorrente ha chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato. Cont Il , benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente.
La difesa attorea all'udienza del 14.1.2025 ha dato atto che il ricorrente, a far data dal 31.10.24, è uscito dal sistema scolastico e, conseguentemente, ha richiesto di essere autorizzato a modificare la domanda nei seguenti termini: “condannare il al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente con CP_1 riconoscimento della somma massima di euro 500 per annualità o in quella meglio ritenuta da parte di codesto Ill.mo Tribunale. In subordine, chiede risarcimento del danno in misura equitativa”.
Il ricorrente è stato quindi autorizzato alla modifica della domanda nei termini di cui sopra (vedi verbali
14.1.25 e 26.3.25); ha poi regolarmente notificato a parte convenuta i citati verbali di autorizzazione e modifica.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli aa.ss. e con le modalità sopra indicate.
E' altresì pacifico che il lavoratore non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro. D'altra parte, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, di non avere percepito Cont la carta, sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale, non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale la ricorrente non era, nel periodo oggetto di causa.
È pacifico, infine, che il ricorrente sia “uscito dal sistema scolastico”, atteso che si è dimesso dall'ultimo contratto a termine, avendo reperito attività di lavoro subordinato alle dipendenze di , Controparte_3
a tempo indeterminato, con decorrenza dall'1.12.2024 (doc. 014 dep.14.1.2025). Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le Sentenze n.
901/2023 pubbl. il 14/11/2023 RG n. 2065/2023, n. 1058/2024 del 31.10.2024 nella causa n. 3059/2024
R.G., e da ultimo sent. n. 922/2024 RG 1129/2024, richiamate di seguito per ampli stralci).
1. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di
Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
-la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”; Cont
-l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M.
28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno
2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.
124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Cont 2. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
-l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
-la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
-il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
-l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema Cont educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
-la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
-“… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
-“[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la
Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
-“[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
-l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”;
-in caso di uscita dal sistema scolastico, “resta solo il diritto al risarcimento del danno”, a fronte di un pregiudizio “con sfumature plurime” (esborsi, perdite di chances, possibile menomazione della professionalità…);
-“Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”.
3. Pertanto, nella specie, risultando integrata la necessaria prova, sia in ordine agli esborsi effettivamente compiuti con finalità formative (v. in particolare documentazione prodotta sub doc. 014 ric.; con la precisazione deve tenersi conto delle spese compiute negli aa.ss. oggetto della domanda, mentre non può tenersi conto delle spese di cui non è stata provata e non emerge ictu oculi la finalità formativa - ad es. smart phone;
cosicché rilevano, essenzialmente, gli acquisti di libri e di corsi di formazione pertinenti agli incarichi), sia in ordine al probabile ampio utilizzo dello stanziamento onde perseguire le previste finalità, desumibile altresì dall'ampia gamma di beni e servizi acquistabili tramite la carta e dal generale interesse manifestato dal personale docente per tale opportunità, deve trovare accoglimento la domanda del ricorrente di attribuzione di una somma di denaro, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, con conseguente riconoscimento della somma di euro 500,00 per ogni a.s. (nel quale la prestazione lavorativa si sia svolta per almeno 150 gg. circa), così quantificata in via equitativa tenendo conto, tra l'altro, delle risultanze documentali, nonché della durata della permanenza del docente precario nel sistema scolastico (v. supra). Oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data del 31.10.2024 al saldo. 4. Conclusivamente, data la fuoriuscita dal sistema scolastico del ricorrente, deve trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno come modificata all'udienza del 14.1.2025, conseguente alla mancata fruizione del beneficio in esame in relazione agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Cont Con riguardo a detti aa.ss., dunque, il deve essere condannato a corrispondere allo stesso,
a titolo di risarcimento dei danni patiti, la somma complessiva di euro 2.500,00. Oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interesse legali, dalla data dell'uscita dal sistema scolastico al saldo.
5. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, da ritenersi tali anche alla luce della Cont serialità del contenzioso, e della modestissima attività processuale) e poste a carico del , in base alla soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara tenuto e conseguentemente condanna , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, conseguente alla mancata attribuzione della “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data del 31.10.2024 (uscita dal sistema scolastico) al saldo;
- condanna altresì il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore a rifondere al ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi € 1314,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, oltre rimborso
C.U.
Genova, 5/6/2025
IL GIUDICE
Margherita Bossi