Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2349/2019 R.G., avente ad oggetto “anticipo pensionistico”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Cilia del Foro di Ragusa, giusta C.F._1 procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano e dall'Avv. Ugo Nucciarone, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 03.10.2019 deplorando Parte_1
l'illegittimo respingimento, anche in sede di riesame, della domanda amministrativa presentata all' in data 31.07.2018 per il riconoscimento del diritto all'anticipo pensionistico di cui CP_2 all'art. 1, commi 179 e ss., L. n. 232/2016 per il periodo dall'01.08.2018 al 31.03.2019 - l' avendone pretestuosamente motivato la non accoglibilità in ragione dell'omessa CP_1 allegazione della documentazione attestante il dichiarato licenziamento di esso ricorrente -, ha chiesto volersi accertare e dichiarare il proprio “diritto a percepire l'indennità di cui all'art. 1, comma 179, L. n. 232/16 (APE Sociale) a far data dal 1 agosto 2018 e sino al 31 marzo 2019 per tutti i motivi esposti in narrativa (essendo stato pienamente riconosciuto dall' il diritto del CP_2 ricorrente alla percezione dell'APE sociale nel periodo successivo e cioè dal 01 aprile 2019)” e conseguentemente condannare l' “alla corresponsione della suddetta prestazione nel CP_1 periodo che va dal 01 agosto 2018 e sino al 31 marzo 2019 (corrispondendo l' regolarmente CP_2
***
Premesso che a mente dell'art. 1, comma 179 lett. a), L. n.232/16 “in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all' articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all' articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all' articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni” e incontestata l'omessa esibizione all' , da parte del ricorrente, della documentazione attestantene il licenziamento, il ricorso CP_1
è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di cui appresso. A tenore della richiamata disposizione, infatti, l'indennità per cui è causa “è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo”, per i quali “le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a: a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera d); b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento:
1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;
(…)” e “il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie”. Per effetto del rinvio formale alle richiamate disposizioni attuative, la legge ha dunque subordinato l'accesso alla prestazione non solo al possesso dei prescritti requisiti sostanziali, ma anche, inter alia, all'osservanza delle prescrizioni regolamentari dettate in materia di “procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini” e di “disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio”, ovvero, nella specie, delle disposizioni dettate dal d.P.C.M. n. 88/2017, a mente del cui art. 5, comma primo lett. a), “unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, l'interessato produce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, nonché i seguenti documenti a riprova della sussistenza, già al momento della domanda di riconoscimento, delle relative condizioni: a) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604”. Per quanto sopra, deve perciò ritenersi il corretto governo delle richiamate disposizioni di legge da parte dell' e il fondato respingimento della domanda del ricorrente, lo stesso non CP_1 avendo soddisfatto, mercé l'omissione documentale in commento, le condizioni prescritte dall'art. 1, comma 185, L. n. in punto di “documentazione da presentare per accedere al beneficio”. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2349/2019 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso e condanna al pagamento, in favore dell' delle spese Parte_1 CP_2 di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 02.01.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella