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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 26/06/2024, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AREZZO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza N°________/2024
N° ___________ Cronologico
Il Tribunale, composto dai sottoindicati magistrati:
Dottor Valentino PEZZUTI Presidente rel.
Dottoressa Lucia FALTONI Giudice
Dottoressa Marina ROSSI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A avente per oggetto: Separazione consensuale nel procedimento iscritto al N° 918 /2024 R.G.V.G.;
P R O M O S S O con ricorso congiunto presentato da:
nata il [...] in [...] ; Parte_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avvocato MICHELI MARIKA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
nato il [...] in [...] ; Parte_2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avvocato DE SANTIS
NICOLETTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- RICORRENTI -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
C O N C L U S I O N I
Per i ricorrenti: dichiarare separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso.
Per il P.M: accogliere il ricorso.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso e visti i documenti prodotti;
premesso che le parti, con nota depositata in atti, hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale, hanno ribadito che è irreversibilmente venuta meno tra loro la comunione materiale e spirituale ed hanno chiesto di procedere con la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'articolo 83, comma 7, lettera h), del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, confermando tutte le condizioni di cui al ricorso e le conclusioni concordemente formulate, così come modificate dalle note integrative depositate congiuntamente dalle parti in data 7 giugno 2024;
R.G. verificato che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al pubblico ministero;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla concorde e ferma volontà manifestata dai coniugi di volersi separare;
accertata, quindi, l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 151 del Codice
Civile per la pronunzia di separazione e la conformità degli accordi alla normativa vigente, di cui al ricorso e alle note integrative depositate congiuntamente dalle parti in data 7 giugno 2024; ritenuto inoltre che le condizioni stabilite concordemente dai coniugi tutelano adeguatamente anche gli interessi delle prole;
P.Q.M.
Visto l'articolo 706 del Codice di Procedura Civile;
O M O L O G A la separazione consensuale dei coniugi:
nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...], Parte_2
alle condizioni tutte di cui al ricorso congiunto, depositato il 08/04/2024, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza.
O R D I N A all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONTE SAN SAVINO di procedere alla annotazione della presente Sentenza nel Registro degli atti di matrimonio di quel
Comune, anno 2017, parte 2 serie A atto numero 2.
Così deciso in Arezzo, lì 26 giugno 2024
IL PRESIDENTE est. (Dottor Valentino Pezzuti)
R.G.
Sentenza N°________/2024
N° ___________ Cronologico
Il Tribunale, composto dai sottoindicati magistrati:
Dottor Valentino PEZZUTI Presidente rel.
Dottoressa Lucia FALTONI Giudice
Dottoressa Marina ROSSI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A avente per oggetto: Separazione consensuale nel procedimento iscritto al N° 918 /2024 R.G.V.G.;
P R O M O S S O con ricorso congiunto presentato da:
nata il [...] in [...] ; Parte_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avvocato MICHELI MARIKA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
nato il [...] in [...] ; Parte_2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avvocato DE SANTIS
NICOLETTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- RICORRENTI -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
C O N C L U S I O N I
Per i ricorrenti: dichiarare separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso.
Per il P.M: accogliere il ricorso.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso e visti i documenti prodotti;
premesso che le parti, con nota depositata in atti, hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale, hanno ribadito che è irreversibilmente venuta meno tra loro la comunione materiale e spirituale ed hanno chiesto di procedere con la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'articolo 83, comma 7, lettera h), del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, confermando tutte le condizioni di cui al ricorso e le conclusioni concordemente formulate, così come modificate dalle note integrative depositate congiuntamente dalle parti in data 7 giugno 2024;
R.G. verificato che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al pubblico ministero;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla concorde e ferma volontà manifestata dai coniugi di volersi separare;
accertata, quindi, l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 151 del Codice
Civile per la pronunzia di separazione e la conformità degli accordi alla normativa vigente, di cui al ricorso e alle note integrative depositate congiuntamente dalle parti in data 7 giugno 2024; ritenuto inoltre che le condizioni stabilite concordemente dai coniugi tutelano adeguatamente anche gli interessi delle prole;
P.Q.M.
Visto l'articolo 706 del Codice di Procedura Civile;
O M O L O G A la separazione consensuale dei coniugi:
nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...], Parte_2
alle condizioni tutte di cui al ricorso congiunto, depositato il 08/04/2024, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza.
O R D I N A all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONTE SAN SAVINO di procedere alla annotazione della presente Sentenza nel Registro degli atti di matrimonio di quel
Comune, anno 2017, parte 2 serie A atto numero 2.
Così deciso in Arezzo, lì 26 giugno 2024
IL PRESIDENTE est. (Dottor Valentino Pezzuti)
R.G.