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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/07/2024, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 727/2024 r.g. tra le parti:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cinzia Carone ed elettivamente domiciliato in Prato, via Modigliani n. 7, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Gianna Parte_2 C.F._2
Possilico ed elettivamente domiciliata in Prato, via Ferrucci n. 203/c, presso lo studio del difensore;
CONVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/04/2024 ha chiesto che sia dichiarata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Città del Vaticano il
14/12/1996, unione dalla quale sono nate le figlie il 20/08/1999 e in data Per_1 Per_2
8/08/2002, allegando di essersi separato consensualmente dalla moglie nell'anno 2015. pagina 1 di 3 Ha inoltre chiesto che sia revocata l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, che sia revocato l'obbligo a suo carico di provvedere al mantenimento delle figlie, maggiorenni ed economicamente indipendenti, e che sia disposto che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento. si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il Parte_2
17/06/2024, associandosi alla domanda di divorzio e chiedendo che nulla sia previsto in ordine alla casa coniugale o sia stabilito il diritto di abitazione in favore della moglie nelle more del giudizio, e che sia disposto che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento.
Alla prima udienza di comparizione del 15/07/2024, dinanzi al giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio per tentare una soluzione bonaria della controversia e che intanto sia pronunciata con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Su tale richiesta la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970: è infatti decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati, nella procedura di separazione la quale si è poi conclusa con la sentenza n. 571/2015 del 12/05/2015, emessa sulle conclusioni congiunte delle parti, senza che risulti che queste ultime abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, tenuto conto anche del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Conseguentemente è possibile emettere una pronuncia non definitiva di divorzio, mentre il processo deve proseguire in ordine alle questioni patrimoniali accessorie, qualora non abbiano esito positivo le trattative preannunciate.
Le parti devono essere pertanto rimesse davanti al giudice delegato, come da separata ordinanza.
La decisione sulle spese processuali va rimessa alla pronuncia di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e celebrato a Città del Vaticano (Stato del Vaticano) il 14/12/1996, come Parte_2
pagina 2 di 3 da atto trascritto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n. 22, parte II, serie C, anno 1997;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Prato di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria al suon passaggio in giudicato;
3) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4) spese processuali al definitivo.
A sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 17/07/2024 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 727/2024 r.g. tra le parti:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cinzia Carone ed elettivamente domiciliato in Prato, via Modigliani n. 7, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Gianna Parte_2 C.F._2
Possilico ed elettivamente domiciliata in Prato, via Ferrucci n. 203/c, presso lo studio del difensore;
CONVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/04/2024 ha chiesto che sia dichiarata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Città del Vaticano il
14/12/1996, unione dalla quale sono nate le figlie il 20/08/1999 e in data Per_1 Per_2
8/08/2002, allegando di essersi separato consensualmente dalla moglie nell'anno 2015. pagina 1 di 3 Ha inoltre chiesto che sia revocata l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, che sia revocato l'obbligo a suo carico di provvedere al mantenimento delle figlie, maggiorenni ed economicamente indipendenti, e che sia disposto che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento. si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il Parte_2
17/06/2024, associandosi alla domanda di divorzio e chiedendo che nulla sia previsto in ordine alla casa coniugale o sia stabilito il diritto di abitazione in favore della moglie nelle more del giudizio, e che sia disposto che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento.
Alla prima udienza di comparizione del 15/07/2024, dinanzi al giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio per tentare una soluzione bonaria della controversia e che intanto sia pronunciata con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Su tale richiesta la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970: è infatti decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati, nella procedura di separazione la quale si è poi conclusa con la sentenza n. 571/2015 del 12/05/2015, emessa sulle conclusioni congiunte delle parti, senza che risulti che queste ultime abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, tenuto conto anche del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Conseguentemente è possibile emettere una pronuncia non definitiva di divorzio, mentre il processo deve proseguire in ordine alle questioni patrimoniali accessorie, qualora non abbiano esito positivo le trattative preannunciate.
Le parti devono essere pertanto rimesse davanti al giudice delegato, come da separata ordinanza.
La decisione sulle spese processuali va rimessa alla pronuncia di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e celebrato a Città del Vaticano (Stato del Vaticano) il 14/12/1996, come Parte_2
pagina 2 di 3 da atto trascritto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n. 22, parte II, serie C, anno 1997;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Prato di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria al suon passaggio in giudicato;
3) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4) spese processuali al definitivo.
A sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 17/07/2024 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
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