Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 19/01/2026, n. 253
CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità della cartella per mancata notifica degli atti prodromici

    L'eccezione è infondata poiché non è prevista la sanzione di nullità per l'omissione della comunicazione d'irregolarità ex art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972. L'amministrazione ha fornito la prova della comunicazione di irregolarità.

  • Rigettato
    Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi

    Non ricorre il vizio di motivazione della cartella con riferimento al calcolo degli interessi e all'irrogazione delle sanzioni, poiché le somme sono richieste in conseguenza del ritardato o omesso versamento delle imposte dovute in base alla stessa dichiarazione del contribuente, che era già in condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale.

  • Rigettato
    Compensazione con crediti IVA

    L'art. 31, co. 1 del D.L. 78/2010 ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2011 il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti di importo superiore a euro 1.500. Il credito IVA non è stato compiutamente dimostrato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 19/01/2026, n. 253
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 253
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo