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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 19/01/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 253/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
CEFALO VI, OR
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2557/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240046272018000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6717/2025 depositato il
18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL, in persona del l.r.p.t. Nominativo_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina e di Agenzia delle Entrate ON, avverso la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'art. 36 bis dpr
600/73, con oggetto IRAP anno 2021, della somma complessiva di €. 40.939,45, notificata in data 16.01.2025.
Eccepiva il ricorrente:
nullità della cartella per mancata notifica degli atti prodromici;
Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi iscritti nell'atto impugnato;
Nel merito opponeva la compensazione con crediti iva vantati dalla ricorrente pari ad €. 96.399,00.
Costituita Agenzia Entrate prende posizione su tutti i motivi di ricorso e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'eccezione relativa alla mancata comunicazione degli atti prodromici è infondata, in quanto non è prevista la sanzione di nullità per l'omissione della comunicazione d'irregolarità ex art. 36 bis, comma 3, del d.P.R.
n. 600/1973 e 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972.
Infatti si osserva che essa si distingue dal c.d. avviso bonario ex art. 6, comma 5, della l. n. 212/2000, la cui omissione, solo laddove sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, è sanzionata a pena di nullità (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 27 settembre 2016, n. 19033; Cass. sez. 5, 18 marzo 2016,
n. 5394; Cass. sez. 5, 22 aprile 2015, n. 8154).
Va comunque detto che AE ha fornito la prova della comunicazione di irregolarità.
Né ricorre, infine, il denunciato vizio di motivazione della cartella, con specifico riferimento al calcolo degli interessi ed all'irrogazione delle sanzioni, quando, come nel caso di specie, trattandosi di cartella emessa a seguito di controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 in tema d'imposte dirette e 54 bis del d.P.R. n.
633/1972 in tema di IVA, le relative somme siano richieste in conseguenza del ritardato o omesso versamento delle imposte dovute in base alla stessa dichiarazione del contribuente, trovandosi esso già in condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a base della pretesa fiscale.
Quanto alla richiesta di compensazione con un credito IVA peraltro non compiutamente dimostrato, va detto che L'art. 31, co. 1 del D.L. 78/2010 ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2011 il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti di importo superiore a euro 1.500.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese di giudizio che liquida in euro
2.000,00 oltre accessori di legge a favore di Agenzia delle Entrate. Così deciso a Messina in data
10/11/2025
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
CEFALO VI, OR
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2557/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240046272018000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6717/2025 depositato il
18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL, in persona del l.r.p.t. Nominativo_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina e di Agenzia delle Entrate ON, avverso la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'art. 36 bis dpr
600/73, con oggetto IRAP anno 2021, della somma complessiva di €. 40.939,45, notificata in data 16.01.2025.
Eccepiva il ricorrente:
nullità della cartella per mancata notifica degli atti prodromici;
Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi iscritti nell'atto impugnato;
Nel merito opponeva la compensazione con crediti iva vantati dalla ricorrente pari ad €. 96.399,00.
Costituita Agenzia Entrate prende posizione su tutti i motivi di ricorso e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'eccezione relativa alla mancata comunicazione degli atti prodromici è infondata, in quanto non è prevista la sanzione di nullità per l'omissione della comunicazione d'irregolarità ex art. 36 bis, comma 3, del d.P.R.
n. 600/1973 e 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972.
Infatti si osserva che essa si distingue dal c.d. avviso bonario ex art. 6, comma 5, della l. n. 212/2000, la cui omissione, solo laddove sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, è sanzionata a pena di nullità (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 27 settembre 2016, n. 19033; Cass. sez. 5, 18 marzo 2016,
n. 5394; Cass. sez. 5, 22 aprile 2015, n. 8154).
Va comunque detto che AE ha fornito la prova della comunicazione di irregolarità.
Né ricorre, infine, il denunciato vizio di motivazione della cartella, con specifico riferimento al calcolo degli interessi ed all'irrogazione delle sanzioni, quando, come nel caso di specie, trattandosi di cartella emessa a seguito di controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 in tema d'imposte dirette e 54 bis del d.P.R. n.
633/1972 in tema di IVA, le relative somme siano richieste in conseguenza del ritardato o omesso versamento delle imposte dovute in base alla stessa dichiarazione del contribuente, trovandosi esso già in condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a base della pretesa fiscale.
Quanto alla richiesta di compensazione con un credito IVA peraltro non compiutamente dimostrato, va detto che L'art. 31, co. 1 del D.L. 78/2010 ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2011 il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti di importo superiore a euro 1.500.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese di giudizio che liquida in euro
2.000,00 oltre accessori di legge a favore di Agenzia delle Entrate. Così deciso a Messina in data
10/11/2025