TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/07/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 15.7.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4245/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Edoardo Mastice,
- attrice - contro
sito in Marzano (PV), Via Milano, 2, (C.F.: Controparte_1
), in persona del suo Amministratore P.IVA_1 Controparte_2
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federica Pezzali e
[...]
Domenico De Caridi,
- convenuto -
e con la chiamata in causa di
(C.F.: ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2
Procuratore Speciale , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
Gaetano Del Borrello,
- terza chiamata -
Conclusioni
Per l'attrice:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: - accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro meglio descritto in narrativa Controparte_1
a danno della parte attrice avvenuto in data 07/10/2021 a Marzano (PV) in Via Milano n. 2; - accertare e dichiarare che, a causa del sinistro de quo, sono derivati alla sig.ra danni patrimoniali e non patrimoniali come illustrati nel Pt_1 presente atto e per l'effetto, condannare il o eventuale altro Controparte_1 soggetto tenuto a manlevarla a pagare, a titolo di risarcimento danno, per i titoli e le
1 causali di cui in premessa, la complessiva somma di € 57.308,61 come meglio precisata in atto ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che il Giudice liquiderà in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetari come per legge. Nel merito, in via riconvenzionale, - dato atto che l'addebito di € 286,00= alla sig.ra a titolo di spesa personale per la Pt_1 riparazione del palo danneggiato è stato imputato dal senza Controparte_1 discussione in assemblea e senza titolo in considerazione della esclusiva responsabilità del Condominio medesimo per il sinistro de quo, si chiede la condanna del alla restituzione alla della Controparte_1 Parte_1 detta somma di € 286,00= al netto della quota millesimale di competenza della stessa sig.ra . Nel merito, in via subordinata, - nella denegata ipotesi di mancato Pt_1 accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare la responsabilità del in concorso con la sig.ra nella causazione del Controparte_1 Pt_1 sinistro meglio descritto in narrativa a danno della parte attrice avvenuto in data 07/10/2021 a Marzano (PV) in Via Milano n. 2; - accertare e dichiarare che, a causa del sinistro de quo, sono derivati alla sig.ra danni patrimoniali e non Pt_1 patrimoniali come illustrati nel presente atto e per l'effetto, condannare il
o eventuale altro soggetto tenuto a manlevarla a pagare, a Controparte_1 titolo di risarcimento danno, per i titoli e le causali di cui in premessa, la somma che risulterà in corso di causa o che il Giudice liquiderà in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetari come per legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi e con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Edoardo Mastice, oltre il rimborso delle spese generali forfetario del 15% come per legge, più IVA e 4% CPA, che dichiara di essere anticipatario delle spese. In via istruttoria, (…)».
Per il convenuto:
«Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna pronuncia e/o declaratoria: nel merito: contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, respingere in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, o comunque non provate, tutte le domande ex adverso proposte, con condanna dell'attore per lite temeraria, anche al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità a carico del convenuto il accertare CP_1
e dichiarare la quota di responsabilità ex art. 1227 c.c. a carico della Sig.ra Pt_1 nella causazione del sinistro e per l'effetto riconoscere l'effettiva entità del risarcimento da determinarsi in corso di causa, debitamente decurtato della quota di responsabilità dell'odierna attrice. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese attoree, di accertare e dichiarare che
, è tenuto a manlevare totalmente e/o parzialmente o Controparte_3 comunque tenere indenne totalmente e/o parzialmente il convenuto di quanto dovuto da quest'ultimo a qualsiasi titolo alla sig.ra all'esito del presente Pt_1
2 procedimento nonché delle spese di causa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio».
Per la terza chiamata:
«Piaccia al tribunale Ill.mo così giudicare nel merito in via principale respingere siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le domande avanzate da Parte_1
nei confronti del e, per l'effetto, respingere la
[...] Controparte_1 domanda di manleva proposta nei confronti di con condanna Controparte_3 di parte attrice ai sensi dell'articolo 96 cpc per lite temeraria. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertata responsabilità del CP_1 convenuto, limitare l'esposizione di nei limiti nella Controparte_3 quota di responsabilità allo stesso ascritta e del danno rigorosamente provato in corso di causa. In via istruttoria (…)».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. – L'attrice ha dedotto che il 7.10.2021 Parte_1 stava camminando in compagnia di un'altra persona nel cortile comune del convenuto, quando, improvvisamente, il palo dell'illuminazione CP_1 condominiale posto in un'aiuola è ceduto “senza che alcuno si fosse avvicinato o lo avesse toccato” ed essa, nel tentativo di evitarlo, è inciampata sul cordolo dell'aiuola cadendo e riportando lesioni (in particolare, fratture nell'arto inferiore sinistro che hanno determinato la necessità di intervento chirurgico per il posizionamento di un fissatore esterno). Su tale assunto, evocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha convenuto in giudizio il condominio con domanda di risarcimento dei danni per complessivi € 57.308,61, dei quali € 49.660,18 per danno non patrimoniale, € 1.518,94 per spese mediche ed € 6.129,49 per “spese legali per l'attività stragiudiziale”.
2. – Si è costituito il convenuto, sostenendo che l'attrice ha riferito una versione dei fatti non conforme al vero. In particolare, ha evidenziato che la stessa persona in compagnia della quale l'attrice si trovava al momento del fatto aveva comunicato all'amministrazione condominiale, poche ore dopo, che questa era, in realtà, inciampata nel cortile e, nel tentativo di non cadere, si era aggrappata al palo di cui trattasi provocandone la caduta, versione confermata dal fatto che il lampione risultava caduto verso l'interno dell'aiuola. Inoltre, ha evidenziato che il costo della riparazione di detto lampione era stato addebitato dal alla stessa attrice nel bilancio CP_1
(imputato a spese “personali”), e quest'ultima aveva partecipato all'assemblea approvando il bilancio medesimo. In via cautelativa, ha comunque richiesto la chiamata in causa dell'assicuratore per la responsabilità civile
[...]
per essere da questa manlevata in caso di condanna. Controparte_3
3 3. - La terza chiamata ha contestato integralmente la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice, rilevando ulteriormente che era stata quest'ultima, personalmente, ad avere reso al perito incaricato la versione dei fatti secondo la quale la caduta non sarebbe stata causata dal cedimento autonomo del palo dell'illuminazione, bensì da un inciampo dell'attrice sul cordolo dell'aiuola, con successivo tentativo di aggrapparsi al palo medesimo, che avrebbe ceduto.
4. – Il giudice, all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. del 25.6.2025, fissava al 15.7.2025 udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., alla quale riservava il deposito della sentenza.
Motivi della decisione
5. – L'attrice ha allegato, in atto di citazione, che, assieme alla sig.ra stava “… camminando nel detto giardino quando, senza che Parte_2 alcuno si fosse avvicinato o lo avesse toccato, il palo dell'illuminazione condominiale posto all'interno dell'aiuola cedeva” e “istintivamente e nell'intento di evitarlo, la sig.ra si spostava verso la propria sinistra ma inciampava sul cordolo Pt_1 delimitante la detta aiuola condominiale e cadeva rovinosamente”. Nella prima memoria, la stessa attrice ha aggiunto a tale ricostruzione il fatto di avere toccato il palo quando questo era già in fase di caduta: “sicuramente la sig.ra
ha toccato il palo che le stava cadendo addosso ma lo ha fatto per istinto al Pt_1 fine di fermarlo e non certo - come vorrebbe controparte - perché è inciampata in autonomia e vi è finita addosso”. Quindi, ha aggiunto una domanda subordinata (“accertare e dichiarare la responsabilità del in concorso con Controparte_1 la sig.ra nella causazione del sinistro meglio descritto in narrativa a danno Pt_1 della parte attrice avvenuto in data 07/10/2021 a Marzano (PV) in Via Milano n. 2”), il cui fondamento giuridico appare incomprensibile: alla luce del fatto dedotto e precisato nella prima memoria – ovvero la circostanza che il lampione le fosse semplicemente caduto addosso, senza che ella, prima di ciò, lo avesse in alcun modo toccato provocandone od agevolandone la caduta – non si vede infatti quale responsabilità concorsuale potrebbe derivare all'attrice stessa.
Ad ipotizzare che essa ritenga di poter sostenere tale domanda subordinata laddove dalle prove assunte dovesse emergere, nella sostanza, che aveva consapevolmente allegato sin dall'avvio della causa un fatto non conforme al vero (in ipotesi, che, in realtà, il lampione era stato da lei toccato prima della caduta e che è stata tale condotta, magari abbinata al fatto che il lampione stesso era effettivamente instabile, ad averne determinato l'abbattimento e, con esso, il danno), si dovrebbe concludere che tale impostazione è inammissibile.
Infatti, tra chi agisce e chi si difende vi sono oneri di allegazione e probatori ben differenti, ed, in base all'art. 112 c.p.c., il giudice non può pronunciare che
4 su domande ed eccezioni ritualmente formulate. Premettendo che la “causa petendi”, quale elemento che identifica la domanda, si fonda, nella specie, sulla deduzione di un fatto storico ben preciso (sicché, se il fatto è nella sostanza diverso, inevitabilmente diversa è anche la domanda), la difesa della parte convenuta che propone una diversa versione dei fatti e chiede che questa sia provata ha il limitato scopo di contrastare la domanda della parte attrice per ottenerne il rigetto, non, evidentemente, di sostituire la domanda stessa con altra che l'attrice non ha inteso formulare.
In altri termini, se l'attore, a fronte della proposizione da parte del convenuto di una diversa versione dei fatti, non ritiene di abbandonare la domanda originaria, con essa incompatibile, e di “sposare” tale diversa versione (modifica che, al di là delle conseguenze che potrebbe avere sul piano della regolazione delle spese di lite, potrebbe ritenersi ammissibile se limitata alla mera “emendatio libelli”), la stessa diversa versione, siccome non posta a fondamento di una domanda, non potrebbe evidentemente essere neppure posta a fondamento di una decisione di condanna del convenuto stesso, poiché, in tale caso, il giudice violerebbe manifestamente il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Nella responsabilità ex art. 2051 c.c., in cui il danno proviene da una cosa ben determinata (nella specie, da un lampioncino crollato addosso all'attrice, secondo il suo assunto), l'individuazione della cosa stessa e, quindi, la dinamica attraverso la quale essa ha provocato il danno, integrano tutti fatti
“primari” che identificano la domanda, sicché qualsiasi modifica dei fatti stessi rende necessaria una specifica attività assertiva da parte di chi la domanda propone, oltre che, naturalmente, la conseguente verifica da parte del giudice dell'ammissibilità dello “jus poenitendi” alla luce delle previsioni del codice di rito.
Ciò posto, la “subordinata” di cui sopra, non potendo essere ritenuta fondata su una allegazione di fatti sostanzialmente diversi da quelli dedotti in atto introduttivo, lascia il tempo che trova, essendo evidente come non possa esservi alcuna responsabilità concorsuale nel mero fatto di “avere toccato” il palo che stava cadendo addosso all'attrice senza che questa avesse prima operato in modo da agevolare tale caduta.
6. – Precisato quanto sopra, si deve rilevare, in primo luogo, che le leggi di probabilità e statistica possono essere utilizzate anche nell'accertamento dei fatti, come elemento quantomeno indiziario della circostanza che questi non si fossero svolti in un determinato modo. Tali leggi, infatti, fanno parte delle “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” secondo il disposto dell'art. 115 comma 2° c.p.c.
Ciò posto, il fatto che un lampione, per quanto instabile, rovini addosso ad una persona nel preciso istante in cui questa si trovi nel suo raggio di caduta,
5 senza che vi sia stata alcuna forza, umana o naturale (nessuna di queste è stata allegata, ed, anzi, è stata decisamente smentita) che possa avere innescato la caduta stessa, è, all'evidenza, sommamente improbabile. Naturalmente, le leggi statistiche hanno significative variabili: se, in ipotesi, l'attrice avesse allegato e provato che era solita trascorrere ore delle proprie giornate sotto tale lampione, pur sapendolo pericolante, o, magari, che il lampione stesso era solito cadere e venire risollevato quotidianamente, le probabilità evidentemente sarebbero maggiori, ma tali prove non sono state offerte.
A questo elemento se ne aggiungono altri altrettanto significativi, che portano univocamente a concludere come il fatto non si sia svolto come allegato dall'attrice.
Anzitutto, quest'ultima ha reso alla compagnia di assicurazione la seguente dichiarazione:
in cui ha fornito una versione dei fatti chiaramente incompatibile con quella allegata in causa.
La giustificazione addotta in atti, ovvero il fatto che il documento in questione “è stato scritto dall'investigatore della Compagnia e non è stato
6 riletto dalla sig.ra che fidandosi ha firmato il foglio”, appare Pt_1 obiettivamente poco credibile.
In secondo luogo, la sig.ra – che, come allegato dall'attrice, Parte_2 era con lei al momento dei fatti - ha inviato la sera stessa dell'incidente all'amministrazione condominiale un messaggio di posta elettronica del seguente testuale tenore:
Il fatto ivi esposto è in linea con la dichiarazione della stessa attrice sopra menzionata: la causa della caduta non sarebbe stato il lampione, bensì un
“inciampo” dell'attrice stessa.
Premettendo che i fatti sono talmente diversi che non è possibile ipotizzare una confusione indotta da un'errata percezione sensoriale, non vi sono plausibili ragioni per le quali la suddetta dichiarante, che dimostra di avere con l'attrice un rapporto amichevole (tanto è vero che nel messaggio chiede di verificare “a nome loro” la “possibilità di attivare l'assicurazione condominiale”), avrebbe esposto una versione palesemente falsa in pregiudizio dell'attrice stessa: sarebbe allora più verosimile una falsità a favore della stessa (ad esempio, occultando il fatto che essa attrice non era “inciampata” ma aveva in realtà toccato volontariamente il lampione, per le più svariate ragioni, provocandone la caduta e rovinando a sua volta a terra).
In terzo luogo, v'è il fatto che il lampione, da parte dell'elettricista che è intervenuto per sistemarlo, è stato trovato non appoggiato sul cortile, dove secondo l'attrice sarebbe caduto accidentalmente, bensì all'interno dell'aiuola. L'attrice, dopo avere affermato nella prima memoria “per quel che ne sappiamo, i resti del palo potrebbero essere stati girati per agevolare la sistemazione del palo” (cioè, sostanzialmente formulando una mera ipotesi sul presupposto di ignorare le ragioni di tale collocazione), ha, nella seconda memoria, formulato un capitolo di prova del tenore “vero che il detto lampione veniva spostato al fine di poter meglio soccorrere la sig.ra ”, Pt_1 richiedendo la prova testimoniale su un fatto che prima era stato dichiaratamente assunto come ignorato ed, ora, dedotto in termini del tutto generici.
7 In quarto luogo, il costo del lampione è stato addebitato dal condominio all'attrice e riportato tra le “spese personali” nel consuntivo condominiale approvato dall'attrice stessa presente alla relativa assemblea.
Quest'ultima afferma di non essersi avveduta di tale addebito, ma, per quanto ciò sia possibile, ancora una volta appare poco probabile: si presume infatti che chi partecipa ad un'assemblea, peraltro con un numero di condomini modesto, controlli quantomeno le spese “personali” addebitate e, se non le condivida, faccia constare il proprio dissenso.
7. – In definitiva, la domanda deve essere rigettata.
Infatti, l'ipotetica assunzione di testi non potrebbe comunque modificare il quadro probatorio univoco cui s'è fatto cenno: se un teste confermasse in ipotesi la versione dell'attrice, la relativa deposizione non potrebbe superare le evidenze di cui sopra e la testimonianza sarebbe quindi da ritenere inattendibile, con ogni conseguenza di legge.
8. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ovvero i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e quelli minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale.
In ragione del c.d. “principio di causalità” il soccombente deve rispondere anche delle spese legali sostenute dal soggetto chiamato in garanzia della controparte, avendo dato causa alla chiamata ed a prescindere dal fatto che non abbia svolto alcuna domanda nei confronti del chiamato stesso.
9. – Le domande di risarcimento del danno ex art. 96 comma 3° c.p.c. meritano accoglimento, avendo l'attrice allegato in giudizio - scientemente e, quindi, in mala fede - di non avere provocato la caduta del lampione, mentre le evidenze istruttorie conducono univocamente in quella direzione. Si ritiene, in proposito, di condannare l'attrice al pagamento dell'importo di € 800,00 in favore di ciascuna delle parti e di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. respinge le domande formulate dall'attrice nei confronti del convenuto e, per l'effetto, dichiara assorbita quella formulata da quest'ultimo nei confronti della terza chiamata;
II. condanna l'attrice alla rifusione in favore sia del convenuto sia della terza chiamata delle spese di lite, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi € 9.000,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
8 III. dichiara la responsabilità processuale aggravata dell'attrice ex art. 96 comma 3° c.p.c., e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna l'attrice stessa al pagamento in favore sia del convenuto sia della terza chiamata dell'importo di € 800,00 nonché in favore della cassa delle ammende dell'ulteriore importo di € 1.000,00.
Così deciso il 22 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
9
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 15.7.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4245/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Edoardo Mastice,
- attrice - contro
sito in Marzano (PV), Via Milano, 2, (C.F.: Controparte_1
), in persona del suo Amministratore P.IVA_1 Controparte_2
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federica Pezzali e
[...]
Domenico De Caridi,
- convenuto -
e con la chiamata in causa di
(C.F.: ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2
Procuratore Speciale , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
Gaetano Del Borrello,
- terza chiamata -
Conclusioni
Per l'attrice:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: - accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro meglio descritto in narrativa Controparte_1
a danno della parte attrice avvenuto in data 07/10/2021 a Marzano (PV) in Via Milano n. 2; - accertare e dichiarare che, a causa del sinistro de quo, sono derivati alla sig.ra danni patrimoniali e non patrimoniali come illustrati nel Pt_1 presente atto e per l'effetto, condannare il o eventuale altro Controparte_1 soggetto tenuto a manlevarla a pagare, a titolo di risarcimento danno, per i titoli e le
1 causali di cui in premessa, la complessiva somma di € 57.308,61 come meglio precisata in atto ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che il Giudice liquiderà in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetari come per legge. Nel merito, in via riconvenzionale, - dato atto che l'addebito di € 286,00= alla sig.ra a titolo di spesa personale per la Pt_1 riparazione del palo danneggiato è stato imputato dal senza Controparte_1 discussione in assemblea e senza titolo in considerazione della esclusiva responsabilità del Condominio medesimo per il sinistro de quo, si chiede la condanna del alla restituzione alla della Controparte_1 Parte_1 detta somma di € 286,00= al netto della quota millesimale di competenza della stessa sig.ra . Nel merito, in via subordinata, - nella denegata ipotesi di mancato Pt_1 accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare la responsabilità del in concorso con la sig.ra nella causazione del Controparte_1 Pt_1 sinistro meglio descritto in narrativa a danno della parte attrice avvenuto in data 07/10/2021 a Marzano (PV) in Via Milano n. 2; - accertare e dichiarare che, a causa del sinistro de quo, sono derivati alla sig.ra danni patrimoniali e non Pt_1 patrimoniali come illustrati nel presente atto e per l'effetto, condannare il
o eventuale altro soggetto tenuto a manlevarla a pagare, a Controparte_1 titolo di risarcimento danno, per i titoli e le causali di cui in premessa, la somma che risulterà in corso di causa o che il Giudice liquiderà in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetari come per legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi e con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Edoardo Mastice, oltre il rimborso delle spese generali forfetario del 15% come per legge, più IVA e 4% CPA, che dichiara di essere anticipatario delle spese. In via istruttoria, (…)».
Per il convenuto:
«Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna pronuncia e/o declaratoria: nel merito: contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, respingere in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, o comunque non provate, tutte le domande ex adverso proposte, con condanna dell'attore per lite temeraria, anche al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità a carico del convenuto il accertare CP_1
e dichiarare la quota di responsabilità ex art. 1227 c.c. a carico della Sig.ra Pt_1 nella causazione del sinistro e per l'effetto riconoscere l'effettiva entità del risarcimento da determinarsi in corso di causa, debitamente decurtato della quota di responsabilità dell'odierna attrice. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese attoree, di accertare e dichiarare che
, è tenuto a manlevare totalmente e/o parzialmente o Controparte_3 comunque tenere indenne totalmente e/o parzialmente il convenuto di quanto dovuto da quest'ultimo a qualsiasi titolo alla sig.ra all'esito del presente Pt_1
2 procedimento nonché delle spese di causa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio».
Per la terza chiamata:
«Piaccia al tribunale Ill.mo così giudicare nel merito in via principale respingere siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le domande avanzate da Parte_1
nei confronti del e, per l'effetto, respingere la
[...] Controparte_1 domanda di manleva proposta nei confronti di con condanna Controparte_3 di parte attrice ai sensi dell'articolo 96 cpc per lite temeraria. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertata responsabilità del CP_1 convenuto, limitare l'esposizione di nei limiti nella Controparte_3 quota di responsabilità allo stesso ascritta e del danno rigorosamente provato in corso di causa. In via istruttoria (…)».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. – L'attrice ha dedotto che il 7.10.2021 Parte_1 stava camminando in compagnia di un'altra persona nel cortile comune del convenuto, quando, improvvisamente, il palo dell'illuminazione CP_1 condominiale posto in un'aiuola è ceduto “senza che alcuno si fosse avvicinato o lo avesse toccato” ed essa, nel tentativo di evitarlo, è inciampata sul cordolo dell'aiuola cadendo e riportando lesioni (in particolare, fratture nell'arto inferiore sinistro che hanno determinato la necessità di intervento chirurgico per il posizionamento di un fissatore esterno). Su tale assunto, evocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha convenuto in giudizio il condominio con domanda di risarcimento dei danni per complessivi € 57.308,61, dei quali € 49.660,18 per danno non patrimoniale, € 1.518,94 per spese mediche ed € 6.129,49 per “spese legali per l'attività stragiudiziale”.
2. – Si è costituito il convenuto, sostenendo che l'attrice ha riferito una versione dei fatti non conforme al vero. In particolare, ha evidenziato che la stessa persona in compagnia della quale l'attrice si trovava al momento del fatto aveva comunicato all'amministrazione condominiale, poche ore dopo, che questa era, in realtà, inciampata nel cortile e, nel tentativo di non cadere, si era aggrappata al palo di cui trattasi provocandone la caduta, versione confermata dal fatto che il lampione risultava caduto verso l'interno dell'aiuola. Inoltre, ha evidenziato che il costo della riparazione di detto lampione era stato addebitato dal alla stessa attrice nel bilancio CP_1
(imputato a spese “personali”), e quest'ultima aveva partecipato all'assemblea approvando il bilancio medesimo. In via cautelativa, ha comunque richiesto la chiamata in causa dell'assicuratore per la responsabilità civile
[...]
per essere da questa manlevata in caso di condanna. Controparte_3
3 3. - La terza chiamata ha contestato integralmente la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice, rilevando ulteriormente che era stata quest'ultima, personalmente, ad avere reso al perito incaricato la versione dei fatti secondo la quale la caduta non sarebbe stata causata dal cedimento autonomo del palo dell'illuminazione, bensì da un inciampo dell'attrice sul cordolo dell'aiuola, con successivo tentativo di aggrapparsi al palo medesimo, che avrebbe ceduto.
4. – Il giudice, all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. del 25.6.2025, fissava al 15.7.2025 udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., alla quale riservava il deposito della sentenza.
Motivi della decisione
5. – L'attrice ha allegato, in atto di citazione, che, assieme alla sig.ra stava “… camminando nel detto giardino quando, senza che Parte_2 alcuno si fosse avvicinato o lo avesse toccato, il palo dell'illuminazione condominiale posto all'interno dell'aiuola cedeva” e “istintivamente e nell'intento di evitarlo, la sig.ra si spostava verso la propria sinistra ma inciampava sul cordolo Pt_1 delimitante la detta aiuola condominiale e cadeva rovinosamente”. Nella prima memoria, la stessa attrice ha aggiunto a tale ricostruzione il fatto di avere toccato il palo quando questo era già in fase di caduta: “sicuramente la sig.ra
ha toccato il palo che le stava cadendo addosso ma lo ha fatto per istinto al Pt_1 fine di fermarlo e non certo - come vorrebbe controparte - perché è inciampata in autonomia e vi è finita addosso”. Quindi, ha aggiunto una domanda subordinata (“accertare e dichiarare la responsabilità del in concorso con Controparte_1 la sig.ra nella causazione del sinistro meglio descritto in narrativa a danno Pt_1 della parte attrice avvenuto in data 07/10/2021 a Marzano (PV) in Via Milano n. 2”), il cui fondamento giuridico appare incomprensibile: alla luce del fatto dedotto e precisato nella prima memoria – ovvero la circostanza che il lampione le fosse semplicemente caduto addosso, senza che ella, prima di ciò, lo avesse in alcun modo toccato provocandone od agevolandone la caduta – non si vede infatti quale responsabilità concorsuale potrebbe derivare all'attrice stessa.
Ad ipotizzare che essa ritenga di poter sostenere tale domanda subordinata laddove dalle prove assunte dovesse emergere, nella sostanza, che aveva consapevolmente allegato sin dall'avvio della causa un fatto non conforme al vero (in ipotesi, che, in realtà, il lampione era stato da lei toccato prima della caduta e che è stata tale condotta, magari abbinata al fatto che il lampione stesso era effettivamente instabile, ad averne determinato l'abbattimento e, con esso, il danno), si dovrebbe concludere che tale impostazione è inammissibile.
Infatti, tra chi agisce e chi si difende vi sono oneri di allegazione e probatori ben differenti, ed, in base all'art. 112 c.p.c., il giudice non può pronunciare che
4 su domande ed eccezioni ritualmente formulate. Premettendo che la “causa petendi”, quale elemento che identifica la domanda, si fonda, nella specie, sulla deduzione di un fatto storico ben preciso (sicché, se il fatto è nella sostanza diverso, inevitabilmente diversa è anche la domanda), la difesa della parte convenuta che propone una diversa versione dei fatti e chiede che questa sia provata ha il limitato scopo di contrastare la domanda della parte attrice per ottenerne il rigetto, non, evidentemente, di sostituire la domanda stessa con altra che l'attrice non ha inteso formulare.
In altri termini, se l'attore, a fronte della proposizione da parte del convenuto di una diversa versione dei fatti, non ritiene di abbandonare la domanda originaria, con essa incompatibile, e di “sposare” tale diversa versione (modifica che, al di là delle conseguenze che potrebbe avere sul piano della regolazione delle spese di lite, potrebbe ritenersi ammissibile se limitata alla mera “emendatio libelli”), la stessa diversa versione, siccome non posta a fondamento di una domanda, non potrebbe evidentemente essere neppure posta a fondamento di una decisione di condanna del convenuto stesso, poiché, in tale caso, il giudice violerebbe manifestamente il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Nella responsabilità ex art. 2051 c.c., in cui il danno proviene da una cosa ben determinata (nella specie, da un lampioncino crollato addosso all'attrice, secondo il suo assunto), l'individuazione della cosa stessa e, quindi, la dinamica attraverso la quale essa ha provocato il danno, integrano tutti fatti
“primari” che identificano la domanda, sicché qualsiasi modifica dei fatti stessi rende necessaria una specifica attività assertiva da parte di chi la domanda propone, oltre che, naturalmente, la conseguente verifica da parte del giudice dell'ammissibilità dello “jus poenitendi” alla luce delle previsioni del codice di rito.
Ciò posto, la “subordinata” di cui sopra, non potendo essere ritenuta fondata su una allegazione di fatti sostanzialmente diversi da quelli dedotti in atto introduttivo, lascia il tempo che trova, essendo evidente come non possa esservi alcuna responsabilità concorsuale nel mero fatto di “avere toccato” il palo che stava cadendo addosso all'attrice senza che questa avesse prima operato in modo da agevolare tale caduta.
6. – Precisato quanto sopra, si deve rilevare, in primo luogo, che le leggi di probabilità e statistica possono essere utilizzate anche nell'accertamento dei fatti, come elemento quantomeno indiziario della circostanza che questi non si fossero svolti in un determinato modo. Tali leggi, infatti, fanno parte delle “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” secondo il disposto dell'art. 115 comma 2° c.p.c.
Ciò posto, il fatto che un lampione, per quanto instabile, rovini addosso ad una persona nel preciso istante in cui questa si trovi nel suo raggio di caduta,
5 senza che vi sia stata alcuna forza, umana o naturale (nessuna di queste è stata allegata, ed, anzi, è stata decisamente smentita) che possa avere innescato la caduta stessa, è, all'evidenza, sommamente improbabile. Naturalmente, le leggi statistiche hanno significative variabili: se, in ipotesi, l'attrice avesse allegato e provato che era solita trascorrere ore delle proprie giornate sotto tale lampione, pur sapendolo pericolante, o, magari, che il lampione stesso era solito cadere e venire risollevato quotidianamente, le probabilità evidentemente sarebbero maggiori, ma tali prove non sono state offerte.
A questo elemento se ne aggiungono altri altrettanto significativi, che portano univocamente a concludere come il fatto non si sia svolto come allegato dall'attrice.
Anzitutto, quest'ultima ha reso alla compagnia di assicurazione la seguente dichiarazione:
in cui ha fornito una versione dei fatti chiaramente incompatibile con quella allegata in causa.
La giustificazione addotta in atti, ovvero il fatto che il documento in questione “è stato scritto dall'investigatore della Compagnia e non è stato
6 riletto dalla sig.ra che fidandosi ha firmato il foglio”, appare Pt_1 obiettivamente poco credibile.
In secondo luogo, la sig.ra – che, come allegato dall'attrice, Parte_2 era con lei al momento dei fatti - ha inviato la sera stessa dell'incidente all'amministrazione condominiale un messaggio di posta elettronica del seguente testuale tenore:
Il fatto ivi esposto è in linea con la dichiarazione della stessa attrice sopra menzionata: la causa della caduta non sarebbe stato il lampione, bensì un
“inciampo” dell'attrice stessa.
Premettendo che i fatti sono talmente diversi che non è possibile ipotizzare una confusione indotta da un'errata percezione sensoriale, non vi sono plausibili ragioni per le quali la suddetta dichiarante, che dimostra di avere con l'attrice un rapporto amichevole (tanto è vero che nel messaggio chiede di verificare “a nome loro” la “possibilità di attivare l'assicurazione condominiale”), avrebbe esposto una versione palesemente falsa in pregiudizio dell'attrice stessa: sarebbe allora più verosimile una falsità a favore della stessa (ad esempio, occultando il fatto che essa attrice non era “inciampata” ma aveva in realtà toccato volontariamente il lampione, per le più svariate ragioni, provocandone la caduta e rovinando a sua volta a terra).
In terzo luogo, v'è il fatto che il lampione, da parte dell'elettricista che è intervenuto per sistemarlo, è stato trovato non appoggiato sul cortile, dove secondo l'attrice sarebbe caduto accidentalmente, bensì all'interno dell'aiuola. L'attrice, dopo avere affermato nella prima memoria “per quel che ne sappiamo, i resti del palo potrebbero essere stati girati per agevolare la sistemazione del palo” (cioè, sostanzialmente formulando una mera ipotesi sul presupposto di ignorare le ragioni di tale collocazione), ha, nella seconda memoria, formulato un capitolo di prova del tenore “vero che il detto lampione veniva spostato al fine di poter meglio soccorrere la sig.ra ”, Pt_1 richiedendo la prova testimoniale su un fatto che prima era stato dichiaratamente assunto come ignorato ed, ora, dedotto in termini del tutto generici.
7 In quarto luogo, il costo del lampione è stato addebitato dal condominio all'attrice e riportato tra le “spese personali” nel consuntivo condominiale approvato dall'attrice stessa presente alla relativa assemblea.
Quest'ultima afferma di non essersi avveduta di tale addebito, ma, per quanto ciò sia possibile, ancora una volta appare poco probabile: si presume infatti che chi partecipa ad un'assemblea, peraltro con un numero di condomini modesto, controlli quantomeno le spese “personali” addebitate e, se non le condivida, faccia constare il proprio dissenso.
7. – In definitiva, la domanda deve essere rigettata.
Infatti, l'ipotetica assunzione di testi non potrebbe comunque modificare il quadro probatorio univoco cui s'è fatto cenno: se un teste confermasse in ipotesi la versione dell'attrice, la relativa deposizione non potrebbe superare le evidenze di cui sopra e la testimonianza sarebbe quindi da ritenere inattendibile, con ogni conseguenza di legge.
8. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ovvero i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e quelli minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale.
In ragione del c.d. “principio di causalità” il soccombente deve rispondere anche delle spese legali sostenute dal soggetto chiamato in garanzia della controparte, avendo dato causa alla chiamata ed a prescindere dal fatto che non abbia svolto alcuna domanda nei confronti del chiamato stesso.
9. – Le domande di risarcimento del danno ex art. 96 comma 3° c.p.c. meritano accoglimento, avendo l'attrice allegato in giudizio - scientemente e, quindi, in mala fede - di non avere provocato la caduta del lampione, mentre le evidenze istruttorie conducono univocamente in quella direzione. Si ritiene, in proposito, di condannare l'attrice al pagamento dell'importo di € 800,00 in favore di ciascuna delle parti e di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. respinge le domande formulate dall'attrice nei confronti del convenuto e, per l'effetto, dichiara assorbita quella formulata da quest'ultimo nei confronti della terza chiamata;
II. condanna l'attrice alla rifusione in favore sia del convenuto sia della terza chiamata delle spese di lite, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi € 9.000,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
8 III. dichiara la responsabilità processuale aggravata dell'attrice ex art. 96 comma 3° c.p.c., e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna l'attrice stessa al pagamento in favore sia del convenuto sia della terza chiamata dell'importo di € 800,00 nonché in favore della cassa delle ammende dell'ulteriore importo di € 1.000,00.
Così deciso il 22 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
9