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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7806 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 50193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai Sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere
In seguito a trattazione “cartolare” ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50193/2024 V.G., vertente
TRA
, nata in [...] il 1° gennaio 1979 (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Ferra (c.f.: ), presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata, in Roma alla Via Luciano Manara n. 47, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi (C.F. ) e presso lo C.F._3 stesso domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21
RESISTENTE
quale Ufficiale di Governo, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Controparte_2
Generale dello Stato
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_3
l'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTI contumaci nonché
Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma
INTERVENTORE NECESSARIO avente a oggetto: riconoscimento di sentenza straniera di adozione
1 V.G. 50193/2024
fatto e ragioni della decisione
In data 6 febbraio 2024 , nata in [...], il 1° gennaio 1979, ha presentato Parte_1 ricorso, ai sensi dell'articolo 67 legge n. 218/1995 chiedendo il riconoscimento della sentenza di adozione del minore (nato ad [...], il [...]) Persona_1 pronunciata il 5 luglio 2021 dalla Corte Suprema del Governo Regionale di Amhara, Tribunale locale della città MA della zona del Gojan orientale in Etiopia e, conseguentemente, di ordinarne la trascrizione sui registri dello stato civile.
Ha premesso la ricorrente che il suddetto Tribunale, su domanda della signora (dichiaratasi cittadina etiope e italiana), aveva pronunciato l'adozione in modo definitivo ed irrevocabile, ai sensi dell'art. 205 del Codice della Famiglia n. 79/95 dello Stato Regionale di Amhara, previo parere favorevole da parte dell' onché dell er gli affari della donna e dei bambini, in Controparte_4 Controparte_5 relazione allo stato di abbandono in cui si trovava il piccolo , e che l'Ufficio dello Stato Civile Per_1 della Repubblica Democratica Federale di Etiopia, in data 25 settembre 2021, aveva successivamente registrato l'adozione in parola al numero 030020520140002.
La ricorrente aveva quindi ottenuto dall'Ambasciata italiana in Etiopia il rilascio del visto di ingresso in favore del figlio adottivo, e al fine di regolarizzare la posizione del minore in Italia, si era recata presso gli uffici dello stato civile di , per ottenere l'inserimento del figlio sul proprio stato di famiglia. CP_1
In seguito al rifiuto a suo dire pronunciato dall'Ufficiale di Stato civile, la aveva quindi Parte_1 introdotto il giudizio per ottenere il riconoscimento della sentenza straniera innanzi Tribunale per i Minorenni di Roma (proc. n. RG.VG 70000045/2022), ma quest'ultimo, con decreto n. cron. 11114/2023, aveva dichiarato la propria incompetenza, in favore di quella della Corte di Appello di Roma, innanzi alla quale il giudizio avrebbe dovuto essere riassunto, ai sensi dell'articolo 50 c.p.c..
Con il ricorso introduttivo del giudizio innanzi a questa Corte, la ricorrente ha sostenuto che la sentenza della quale si chiedeva il riconoscimento era irrevocabile e definitiva secondo l'ordinamento dell'Etiopia, nonché conforme ai principi della Convenzione dell'Aja del 1993, ancorché il suddetto Paese non vi avesse mai aderito, perché finalizzata a tutelare il preminente interesse superiore del minore a vedersi riconosciuto lo status di figlio e il diritto a una famiglia (atteso lo stato di abbandono accertato dall'autorità straniera).
Con decreto presidenziale del 27 marzo 2024 la causa è stata assegnata al Consigliere relatore.
Con provvedimento collegiale adottato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. è stata fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 12 settembre 2024 (poi differita, con provvedimento del 29 giugno 2024, al 24 aprile 2025 e successivamente cartolarizzata, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione alla ricorrente di termine fino al 31 maggio 2024 per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto alla controparte e al PG, e ai resistenti di termine fino al 15 luglio 2024 per la costituzione.
In data 26 aprile 2024 la ricorrente ha depositato prova dell'avvenuta notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza al all'Avvocatura dello Stato e al PG. CP_6
In data 15 luglio 2024 si è costituita in giudizio , in persona del Sindaco p.t., formulando CP_1 le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sindaco di
[...]
, atteso che parte necessaria dell'odierno giudizio è il Sindaco di nella sua CP_1 CP_1 diversa qualità di Ufficiale di governo;
per l'effetto, dichiarare il ricorso inammissibile;
in subordine, ordinare, entro un prefiggendo termine, la notifica del ricorso e del provvedimento che onera parte
2 V.G. 50193/2024
ricorrente di tale medesima notifica, al Sindaco quale Ufficiale di Governo, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Nel merito: Rigettare il ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto.
Con ogni conseguente condanna di competenze di lite, spese, anche generali, oltre oneri riflessi in luogo di IVA e CPA”.
A sostegno di tali conclusioni, la difesa di ha depositato copia di alcune recenti CP_1 ordinanze emesse dal Tribunale Ordinario di Roma, il quale, applicando i principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 12193/2019, aveva affermato che:
- il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale del Governo con atti che, in quanto posti in essere quale organo dello Stato, sono a quest'ultimo e non al Comune direttamente imputabili, in tutta una serie di ipotesi, tra le quali rientra la tenuta dei registri dello stato civile (d.P.R. n. 396/2000);
- quando il Sindaco agisce quale Ufficiale di governo non appare configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra questo e il , sussistendo in tali casi una mera Controparte_3 facoltà d'intervento del nel giudizio instaurato nei confronti del primo. CP_3
Eccependo il difetto di legittimazione passiva sia del (non nella sua qualità di Controparte_2
Ufficiale di Governo) sia del , l'Avvocatura Capitolina ha quindi chiesto di Controparte_3 dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla , per non essere stata evocata in Parte_1 giudizio la parte necessaria, rappresentata dal Sindaco di nella qualità di Ufficiale di CP_1
Governo.
Nel merito, l'Avvocatura Capitolina ha comunque rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato di aver presentato domanda di trascrizione della sentenza di adozione etiope all'ufficiale di stato civile, non essendo stato prodotto il rifiuto motivato, né risultando rinvenibile presso la competente amministrazione alcuna pratica al riguardo.
Con note di trattazione scritta del 20 aprile 2025 la difesa della ricorrente ha affermato di aver provveduto, nelle more del giudizio, a notificare il ricorso introduttivo anche al Sindaco di CP_1 nella qualità di Ufficiale di Governo, e ciò nonostante si fosse giù proceduto a tale adempimento nei confronti dell'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale risultava domiciliato per legge non solo il , ma anche il Sindaco di , nella suddetta qualità. Controparte_3 CP_1
La ricorrente ha depositato in data 20 aprile 2025 le proprie note ex art. 127 ter c.p.c.
Il PG ha fatto pervenire in data 23 aprile 2025 parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 29 aprile 2025 questa Corte, ritenuto che al fine di verificare la sussistenza di tutte le condizioni richieste per il riconoscimento della sentenza straniera (rispetto del contraddittorio;
passaggio in giudicato del provvedimento del quale si chiede il riconoscimento;
insussistenza di pendenza di altro processo davanti al Giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti;
insussistenza di disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano) occorreva integrare la documentazione offerta dalla ricorrente a sostegno della domanda, mediante acquisizione: 1) dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato del provvedimento di cui si chiede il riconoscimento, con relativa autenticazione;
2) di copia di tutti gli atti della causa di adozione innanzi al giudice etiope (tradotti in italiano), da ritenersi assolutamente indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza in vita dei genitori biologici del minore, del coinvolgimento degli stessi nel giudizio che ha portato alla dichiarazione dello stato di adottabilità o della prestazione del loro consenso all'adozione (elementi non emergenti dal testo dell'atto); 3) di copia degli atti del procedimento amministrativo che
3 V.G. 50193/2024
ha dato luogo al diniego di trascrizione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile dell'anagrafe di Roma (circostanza allegata da parte ricorrente ma non provata), ha invitato il procuratore della ricorrente a provvedere entro il 30 novembre 2025 al deposito della suddetta documentazione, rinviando per la decisione, anche in merito all'eccezione preliminare formulata dal resistente, all'udienza dell'11 dicembre 2025, ore 9,30.
In data 26 novembre 2025 il procuratore della ricorrente, in ossequio a quanto disposto da questa Corte con l'ordinanza del 29 aprile 2025, ha depositato copia di tutti gli atti del procedimento di adozione tradotti in italiano, certificato di stato di famiglia della richiedente e provvedimento di rifiuto dell'Amministrazione Capitolina di provvedere alla trascrizione del provvedimento di adozione del minore . Persona_1
Ciascuna delle parti costituite, con le note sostitutive dell'udienza dell'11 dicembre 2025 ,si è riportata alle proprie conclusioni.
Ciò posto, giova brevemente premettere che, come correttamente affermato dal tribunale per i Minorenni di Roma con il decreto n. cron. 11114/2023 del 3 ottobre 2023, nel caso in esame non sia applicabile la disciplina dell'adozione di minori stranieri contenuta nel titolo III della L. n. 184 del 1983, dedicato all'adozione internazionale.
Al riguardo, deve evidenziarsi che, come emerge dalla documentazione depositata dalla ricorrente in data 26 novembre 2025, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma ha rifiutato, ai sensi dell'articolo 7 D.P.R. n. 396 del 2000, la trascrizione richiesta dalla odierna reclamante, in attesa del preventivo riconoscimento della sentenza da parte del Tribunale per i Minorenni, adducendo che secondo le istruzioni del “Il provvedimento di adozione proveniente dall'Estero non può Controparte_3 essere trascritto senza il preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente Tribunale per i Minorenni, ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 35 l. 184/83”.
Ritiene questa Corte che, contrariamente alle indicazioni contenute nel provvedimento di diniego della trascrizione, nel caso in esame non è applicabile la disciplina dell'adozione di minori stranieri contenuta nel titolo III della L. n. 184 del 1983, dedicato all'adozione internazionale.
È noto, al riguardo, che l'art. 41 della l. n. 218 del 1995 stabilisce: "I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66.
Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozioni dei minori."
La legge n. 184 del 1983, artt. da 29 al 39 quater, disciplina la speciale procedura dell'adozione internazionale, introdotta con la l. n. 479/1998, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993. Tale complesso normativo prevede che l'intero procedimento relativo all'adozione internazionale, dall'idoneità degli adottanti alle modalità di acquisto dello status genitoriale, sia assoggettato alla competenza esclusiva del Tribunale per i minorenni.
Va tuttavia osservato che non tutti i provvedimenti esteri di adozione dei quali si chiede il riconoscimento confluiscono nella definizione normativa di "adozione internazionale", essendo la relativa disciplina limitata all'adozione di minori stranieri da parte di persone residenti in Italia (laddove vi sia diversità dello Stato di residenza degli aspiranti genitori adottivi, rispetto a quello del minore in stato di abbandono), e all'adozione caratterizzata dalla comune residenza, in uno Stato estero, da almeno due anni, dei cittadini italiani aspiranti genitori adottivi e del minore in stato di abbandono (art. 36 comma 4 della l. 184/83).
4 V.G. 50193/2024
Nel caso in esame, tuttavia, non si verte in detta ipotesi, sicché è applicabile la disciplina di cui all'articolo 67 l. 218/95.
Relativamente alla eccepita carenza di legittimazione passiva di in persona del Sindaco CP_1
p.t., va rilevato che la Suprema Corte, con la sentenza n. 12193 del 2019 a Sezioni Unite richiamata dal resistente costituitosi in giudizio ha precisato, per quanto di interesse nella presente vicenda, che “Il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero ed un cittadino italiano, se non determinato da vizi formali, dà luogo ad una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dalla L. n. 218 del 1995, art. 67, in contraddittorio con il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile, ed eventualmente con il , legittimato a Controparte_3 spiegare intervento nel giudizio, in qualità di titolare della competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, nonché ad impugnare la relativa decisione”.
Con riferimento al caso di specie, in seguito alla proposizione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva da parte di in persona del Sindaco p.t., alla quale il ricorso introduttivo era stato CP_1 originariamente notificato, il procuratore della ricorrente ha spontaneamente provveduto a notificare il ricorso anche al Sindaco di quale Ufficiale di Governo, presso l'Avvocatura Generale CP_1 dello Stato, così sanando il vizio denunciato dalla parte resistente costituitasi in giudizio, relativamente alla quale va dichiarata la carenza di legittimazione passiva.
Il Sindaco quale Ufficiale di Governo non si è tuttavia costituito in giudizio, così come neppure è intervenuto il , al quale ugualmente il ricorso era stato notificato presso Controparte_3
l'Avvocatura i Stato, domiciliataria ope legis.
Nel merito, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente anche in seguito all'ordinanza istruttoria emessa da questa Corte in data 29 aprile 2025 deve ritenersi che sussistano tutte le condizioni per il riconoscimento in Italia dell'efficacia della sentenza straniera, in quanto:
- dalla sentenza emessa il 5 luglio 2021 dal Tribunale locale della città di MA – Corte Suprema del Governo Regionale di Amhara- Alta Corte della zona del Gojam orientale, sottoscritta dal giudice Eniyew Derseh Wasse e recante il timbro rotondo della Corte Suprema del Governo Regionale di Amhara e la firma del Presidente della Corte, stessa si desume che il procedimento di adozione è stato condotto innanzi alla competente Autorità giudiziaria etiope che ha emesso il provvedimento irrevocabile di adozione. In particolare il Tribunale dell'Amministrazione della Città di Debre Markos, in seguito ad approfondita attività istruttoria, ha accolto la domanda di adozione formulata dalla signora nei confronti del piccolo , nato il 26 Parte_1 Per_1 dicembre 2020, ritrovato in “stato di abbandono e senza genitori” nel distretto di Bigun, città di Digo Tsion e inizialmente affidato alle cure della locale Associazione Enat Debre Markose Children Helping Association, alla quale la odierna ricorrente si era rivolta per la richiesta di adozione. Lo stesso Tribunale, nel ratificare, ai sensi dell'articolo 205 del Codice della famiglia n. 79/95 dello Stato Regionale di Amhara, l'accordo di adozione stipulato tra l Controparte_7 ella città di Debre Markos e la signora , ritenendo l'adozione
[...] Parte_2
“significativa per la crescita del minore che è stato trovato abbandonato”, ha accertato la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa nazionale (“In relazione all'accordo contrattuale di adozione stipulato tra la parte fornitrice dell'accordo denominata
[...]
e il destinatario dell'accordo, la signora , in Parte_3 Parte_1 relazione al bambino denominato , di età pari o superiore a 6 Persona_2 Per_3 mesi, il tribunale, tenendo conto delle buone condizioni di educazione del bambino, ai sensi dell'articolo 79/95 del diritto di famiglia ANRS, articolo n. 205, ha ratificato l'accordo contrattuale in questione”).
5 V.G. 50193/2024
- La dichiarata adozione è da ritenersi conforme ai principi della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993 ( ancorché l'Etiopia non abbia mai aderito a detta Convenzione internazionale), in quanto mira a tutelare il preminente interesse superiore del minore, in stato di abbandono accertato dalla competente autorità straniera, a vedersi riconosciuto lo status di figlio e ad essere inserito in una famiglia;
- l'adozione è stata pronunciata dal giudice etiope in conformità della legge sulle adozioni e nell'interesse del minore;
- non sussistono questioni di rispetto del contraddittorio, essendo stati coinvolti nel processo il rappresentante dell' che nulla ha osservato, ritenendo l'adottante in grado di Controparte_4 allevare il minore, l bambini di MA e il Controparte_7 rappresentante del competente Servizio Sociale, il quale ha espresso il consenso alla ratifica dell'accordo;
- il provvedimento straniero risulta passato in giudicato, come si evince dalla firma del Presidente della Corte Suprema del Governo Regionale di Amhara apposta il 9 febbraio 2022 e dalla avvenuta registrazione della sentenza presso l'Ufficio dello Sato Civile della Repubblica Democratica Federale di Etiopia (n. 0302020520140002 del 25 settembre 2021);
- non risulta pendente alcun processo davanti al giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti;
- le statuizioni contenute nella sentenza non contengono disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
Le spese, in ragione della particolarità della materia trattata e tenuto conto della natura dei diritti sottesi alla domanda, devono essere compensate per intero tra la ricorrente e l'unica parte costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui al ricorso ex 67 l. 218/95 depositato da in data 6 febbraio 2024, nella contumacia del Sindaco Parte_1 di quale Ufficiale di Governo e del , così provvede: CP_1 Controparte_3
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di , in persona del Sindaco p.t.; CP_1
- riconosce l'efficacia nell'ordinamento giuridico italiano della sentenza di adozione del minore
, nato a [...] il [...], pronunciata in data in data 05 Persona_1 luglio 2021 dal Tribunale locale della città MA della zona del Gojan orientale, in Etiopia, Corte Suprema del Governo regionale di Amhara, con la quale il suddetto minore è stato riconosciuto come figlio della signora , nata in [...] il [...]; Parte_1
- ordina, per l'effetto, all'Ufficiale di stato civile del Comune di di trascrivere il CP_1 suddetto provvedimento nei Registri dello Stato Civile;
- dispone la trasmissione della presente ordinanza, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di . CP_1
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE REL.
(dott. Sofia Rotunno) 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai Sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere
In seguito a trattazione “cartolare” ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50193/2024 V.G., vertente
TRA
, nata in [...] il 1° gennaio 1979 (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Ferra (c.f.: ), presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata, in Roma alla Via Luciano Manara n. 47, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi (C.F. ) e presso lo C.F._3 stesso domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21
RESISTENTE
quale Ufficiale di Governo, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Controparte_2
Generale dello Stato
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_3
l'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTI contumaci nonché
Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma
INTERVENTORE NECESSARIO avente a oggetto: riconoscimento di sentenza straniera di adozione
1 V.G. 50193/2024
fatto e ragioni della decisione
In data 6 febbraio 2024 , nata in [...], il 1° gennaio 1979, ha presentato Parte_1 ricorso, ai sensi dell'articolo 67 legge n. 218/1995 chiedendo il riconoscimento della sentenza di adozione del minore (nato ad [...], il [...]) Persona_1 pronunciata il 5 luglio 2021 dalla Corte Suprema del Governo Regionale di Amhara, Tribunale locale della città MA della zona del Gojan orientale in Etiopia e, conseguentemente, di ordinarne la trascrizione sui registri dello stato civile.
Ha premesso la ricorrente che il suddetto Tribunale, su domanda della signora (dichiaratasi cittadina etiope e italiana), aveva pronunciato l'adozione in modo definitivo ed irrevocabile, ai sensi dell'art. 205 del Codice della Famiglia n. 79/95 dello Stato Regionale di Amhara, previo parere favorevole da parte dell' onché dell er gli affari della donna e dei bambini, in Controparte_4 Controparte_5 relazione allo stato di abbandono in cui si trovava il piccolo , e che l'Ufficio dello Stato Civile Per_1 della Repubblica Democratica Federale di Etiopia, in data 25 settembre 2021, aveva successivamente registrato l'adozione in parola al numero 030020520140002.
La ricorrente aveva quindi ottenuto dall'Ambasciata italiana in Etiopia il rilascio del visto di ingresso in favore del figlio adottivo, e al fine di regolarizzare la posizione del minore in Italia, si era recata presso gli uffici dello stato civile di , per ottenere l'inserimento del figlio sul proprio stato di famiglia. CP_1
In seguito al rifiuto a suo dire pronunciato dall'Ufficiale di Stato civile, la aveva quindi Parte_1 introdotto il giudizio per ottenere il riconoscimento della sentenza straniera innanzi Tribunale per i Minorenni di Roma (proc. n. RG.VG 70000045/2022), ma quest'ultimo, con decreto n. cron. 11114/2023, aveva dichiarato la propria incompetenza, in favore di quella della Corte di Appello di Roma, innanzi alla quale il giudizio avrebbe dovuto essere riassunto, ai sensi dell'articolo 50 c.p.c..
Con il ricorso introduttivo del giudizio innanzi a questa Corte, la ricorrente ha sostenuto che la sentenza della quale si chiedeva il riconoscimento era irrevocabile e definitiva secondo l'ordinamento dell'Etiopia, nonché conforme ai principi della Convenzione dell'Aja del 1993, ancorché il suddetto Paese non vi avesse mai aderito, perché finalizzata a tutelare il preminente interesse superiore del minore a vedersi riconosciuto lo status di figlio e il diritto a una famiglia (atteso lo stato di abbandono accertato dall'autorità straniera).
Con decreto presidenziale del 27 marzo 2024 la causa è stata assegnata al Consigliere relatore.
Con provvedimento collegiale adottato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. è stata fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 12 settembre 2024 (poi differita, con provvedimento del 29 giugno 2024, al 24 aprile 2025 e successivamente cartolarizzata, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione alla ricorrente di termine fino al 31 maggio 2024 per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto alla controparte e al PG, e ai resistenti di termine fino al 15 luglio 2024 per la costituzione.
In data 26 aprile 2024 la ricorrente ha depositato prova dell'avvenuta notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza al all'Avvocatura dello Stato e al PG. CP_6
In data 15 luglio 2024 si è costituita in giudizio , in persona del Sindaco p.t., formulando CP_1 le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sindaco di
[...]
, atteso che parte necessaria dell'odierno giudizio è il Sindaco di nella sua CP_1 CP_1 diversa qualità di Ufficiale di governo;
per l'effetto, dichiarare il ricorso inammissibile;
in subordine, ordinare, entro un prefiggendo termine, la notifica del ricorso e del provvedimento che onera parte
2 V.G. 50193/2024
ricorrente di tale medesima notifica, al Sindaco quale Ufficiale di Governo, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Nel merito: Rigettare il ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto.
Con ogni conseguente condanna di competenze di lite, spese, anche generali, oltre oneri riflessi in luogo di IVA e CPA”.
A sostegno di tali conclusioni, la difesa di ha depositato copia di alcune recenti CP_1 ordinanze emesse dal Tribunale Ordinario di Roma, il quale, applicando i principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 12193/2019, aveva affermato che:
- il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale del Governo con atti che, in quanto posti in essere quale organo dello Stato, sono a quest'ultimo e non al Comune direttamente imputabili, in tutta una serie di ipotesi, tra le quali rientra la tenuta dei registri dello stato civile (d.P.R. n. 396/2000);
- quando il Sindaco agisce quale Ufficiale di governo non appare configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra questo e il , sussistendo in tali casi una mera Controparte_3 facoltà d'intervento del nel giudizio instaurato nei confronti del primo. CP_3
Eccependo il difetto di legittimazione passiva sia del (non nella sua qualità di Controparte_2
Ufficiale di Governo) sia del , l'Avvocatura Capitolina ha quindi chiesto di Controparte_3 dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla , per non essere stata evocata in Parte_1 giudizio la parte necessaria, rappresentata dal Sindaco di nella qualità di Ufficiale di CP_1
Governo.
Nel merito, l'Avvocatura Capitolina ha comunque rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato di aver presentato domanda di trascrizione della sentenza di adozione etiope all'ufficiale di stato civile, non essendo stato prodotto il rifiuto motivato, né risultando rinvenibile presso la competente amministrazione alcuna pratica al riguardo.
Con note di trattazione scritta del 20 aprile 2025 la difesa della ricorrente ha affermato di aver provveduto, nelle more del giudizio, a notificare il ricorso introduttivo anche al Sindaco di CP_1 nella qualità di Ufficiale di Governo, e ciò nonostante si fosse giù proceduto a tale adempimento nei confronti dell'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale risultava domiciliato per legge non solo il , ma anche il Sindaco di , nella suddetta qualità. Controparte_3 CP_1
La ricorrente ha depositato in data 20 aprile 2025 le proprie note ex art. 127 ter c.p.c.
Il PG ha fatto pervenire in data 23 aprile 2025 parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 29 aprile 2025 questa Corte, ritenuto che al fine di verificare la sussistenza di tutte le condizioni richieste per il riconoscimento della sentenza straniera (rispetto del contraddittorio;
passaggio in giudicato del provvedimento del quale si chiede il riconoscimento;
insussistenza di pendenza di altro processo davanti al Giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti;
insussistenza di disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano) occorreva integrare la documentazione offerta dalla ricorrente a sostegno della domanda, mediante acquisizione: 1) dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato del provvedimento di cui si chiede il riconoscimento, con relativa autenticazione;
2) di copia di tutti gli atti della causa di adozione innanzi al giudice etiope (tradotti in italiano), da ritenersi assolutamente indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza in vita dei genitori biologici del minore, del coinvolgimento degli stessi nel giudizio che ha portato alla dichiarazione dello stato di adottabilità o della prestazione del loro consenso all'adozione (elementi non emergenti dal testo dell'atto); 3) di copia degli atti del procedimento amministrativo che
3 V.G. 50193/2024
ha dato luogo al diniego di trascrizione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile dell'anagrafe di Roma (circostanza allegata da parte ricorrente ma non provata), ha invitato il procuratore della ricorrente a provvedere entro il 30 novembre 2025 al deposito della suddetta documentazione, rinviando per la decisione, anche in merito all'eccezione preliminare formulata dal resistente, all'udienza dell'11 dicembre 2025, ore 9,30.
In data 26 novembre 2025 il procuratore della ricorrente, in ossequio a quanto disposto da questa Corte con l'ordinanza del 29 aprile 2025, ha depositato copia di tutti gli atti del procedimento di adozione tradotti in italiano, certificato di stato di famiglia della richiedente e provvedimento di rifiuto dell'Amministrazione Capitolina di provvedere alla trascrizione del provvedimento di adozione del minore . Persona_1
Ciascuna delle parti costituite, con le note sostitutive dell'udienza dell'11 dicembre 2025 ,si è riportata alle proprie conclusioni.
Ciò posto, giova brevemente premettere che, come correttamente affermato dal tribunale per i Minorenni di Roma con il decreto n. cron. 11114/2023 del 3 ottobre 2023, nel caso in esame non sia applicabile la disciplina dell'adozione di minori stranieri contenuta nel titolo III della L. n. 184 del 1983, dedicato all'adozione internazionale.
Al riguardo, deve evidenziarsi che, come emerge dalla documentazione depositata dalla ricorrente in data 26 novembre 2025, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma ha rifiutato, ai sensi dell'articolo 7 D.P.R. n. 396 del 2000, la trascrizione richiesta dalla odierna reclamante, in attesa del preventivo riconoscimento della sentenza da parte del Tribunale per i Minorenni, adducendo che secondo le istruzioni del “Il provvedimento di adozione proveniente dall'Estero non può Controparte_3 essere trascritto senza il preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente Tribunale per i Minorenni, ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 35 l. 184/83”.
Ritiene questa Corte che, contrariamente alle indicazioni contenute nel provvedimento di diniego della trascrizione, nel caso in esame non è applicabile la disciplina dell'adozione di minori stranieri contenuta nel titolo III della L. n. 184 del 1983, dedicato all'adozione internazionale.
È noto, al riguardo, che l'art. 41 della l. n. 218 del 1995 stabilisce: "I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66.
Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozioni dei minori."
La legge n. 184 del 1983, artt. da 29 al 39 quater, disciplina la speciale procedura dell'adozione internazionale, introdotta con la l. n. 479/1998, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993. Tale complesso normativo prevede che l'intero procedimento relativo all'adozione internazionale, dall'idoneità degli adottanti alle modalità di acquisto dello status genitoriale, sia assoggettato alla competenza esclusiva del Tribunale per i minorenni.
Va tuttavia osservato che non tutti i provvedimenti esteri di adozione dei quali si chiede il riconoscimento confluiscono nella definizione normativa di "adozione internazionale", essendo la relativa disciplina limitata all'adozione di minori stranieri da parte di persone residenti in Italia (laddove vi sia diversità dello Stato di residenza degli aspiranti genitori adottivi, rispetto a quello del minore in stato di abbandono), e all'adozione caratterizzata dalla comune residenza, in uno Stato estero, da almeno due anni, dei cittadini italiani aspiranti genitori adottivi e del minore in stato di abbandono (art. 36 comma 4 della l. 184/83).
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Nel caso in esame, tuttavia, non si verte in detta ipotesi, sicché è applicabile la disciplina di cui all'articolo 67 l. 218/95.
Relativamente alla eccepita carenza di legittimazione passiva di in persona del Sindaco CP_1
p.t., va rilevato che la Suprema Corte, con la sentenza n. 12193 del 2019 a Sezioni Unite richiamata dal resistente costituitosi in giudizio ha precisato, per quanto di interesse nella presente vicenda, che “Il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero ed un cittadino italiano, se non determinato da vizi formali, dà luogo ad una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dalla L. n. 218 del 1995, art. 67, in contraddittorio con il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile, ed eventualmente con il , legittimato a Controparte_3 spiegare intervento nel giudizio, in qualità di titolare della competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, nonché ad impugnare la relativa decisione”.
Con riferimento al caso di specie, in seguito alla proposizione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva da parte di in persona del Sindaco p.t., alla quale il ricorso introduttivo era stato CP_1 originariamente notificato, il procuratore della ricorrente ha spontaneamente provveduto a notificare il ricorso anche al Sindaco di quale Ufficiale di Governo, presso l'Avvocatura Generale CP_1 dello Stato, così sanando il vizio denunciato dalla parte resistente costituitasi in giudizio, relativamente alla quale va dichiarata la carenza di legittimazione passiva.
Il Sindaco quale Ufficiale di Governo non si è tuttavia costituito in giudizio, così come neppure è intervenuto il , al quale ugualmente il ricorso era stato notificato presso Controparte_3
l'Avvocatura i Stato, domiciliataria ope legis.
Nel merito, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente anche in seguito all'ordinanza istruttoria emessa da questa Corte in data 29 aprile 2025 deve ritenersi che sussistano tutte le condizioni per il riconoscimento in Italia dell'efficacia della sentenza straniera, in quanto:
- dalla sentenza emessa il 5 luglio 2021 dal Tribunale locale della città di MA – Corte Suprema del Governo Regionale di Amhara- Alta Corte della zona del Gojam orientale, sottoscritta dal giudice Eniyew Derseh Wasse e recante il timbro rotondo della Corte Suprema del Governo Regionale di Amhara e la firma del Presidente della Corte, stessa si desume che il procedimento di adozione è stato condotto innanzi alla competente Autorità giudiziaria etiope che ha emesso il provvedimento irrevocabile di adozione. In particolare il Tribunale dell'Amministrazione della Città di Debre Markos, in seguito ad approfondita attività istruttoria, ha accolto la domanda di adozione formulata dalla signora nei confronti del piccolo , nato il 26 Parte_1 Per_1 dicembre 2020, ritrovato in “stato di abbandono e senza genitori” nel distretto di Bigun, città di Digo Tsion e inizialmente affidato alle cure della locale Associazione Enat Debre Markose Children Helping Association, alla quale la odierna ricorrente si era rivolta per la richiesta di adozione. Lo stesso Tribunale, nel ratificare, ai sensi dell'articolo 205 del Codice della famiglia n. 79/95 dello Stato Regionale di Amhara, l'accordo di adozione stipulato tra l Controparte_7 ella città di Debre Markos e la signora , ritenendo l'adozione
[...] Parte_2
“significativa per la crescita del minore che è stato trovato abbandonato”, ha accertato la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa nazionale (“In relazione all'accordo contrattuale di adozione stipulato tra la parte fornitrice dell'accordo denominata
[...]
e il destinatario dell'accordo, la signora , in Parte_3 Parte_1 relazione al bambino denominato , di età pari o superiore a 6 Persona_2 Per_3 mesi, il tribunale, tenendo conto delle buone condizioni di educazione del bambino, ai sensi dell'articolo 79/95 del diritto di famiglia ANRS, articolo n. 205, ha ratificato l'accordo contrattuale in questione”).
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- La dichiarata adozione è da ritenersi conforme ai principi della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993 ( ancorché l'Etiopia non abbia mai aderito a detta Convenzione internazionale), in quanto mira a tutelare il preminente interesse superiore del minore, in stato di abbandono accertato dalla competente autorità straniera, a vedersi riconosciuto lo status di figlio e ad essere inserito in una famiglia;
- l'adozione è stata pronunciata dal giudice etiope in conformità della legge sulle adozioni e nell'interesse del minore;
- non sussistono questioni di rispetto del contraddittorio, essendo stati coinvolti nel processo il rappresentante dell' che nulla ha osservato, ritenendo l'adottante in grado di Controparte_4 allevare il minore, l bambini di MA e il Controparte_7 rappresentante del competente Servizio Sociale, il quale ha espresso il consenso alla ratifica dell'accordo;
- il provvedimento straniero risulta passato in giudicato, come si evince dalla firma del Presidente della Corte Suprema del Governo Regionale di Amhara apposta il 9 febbraio 2022 e dalla avvenuta registrazione della sentenza presso l'Ufficio dello Sato Civile della Repubblica Democratica Federale di Etiopia (n. 0302020520140002 del 25 settembre 2021);
- non risulta pendente alcun processo davanti al giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti;
- le statuizioni contenute nella sentenza non contengono disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
Le spese, in ragione della particolarità della materia trattata e tenuto conto della natura dei diritti sottesi alla domanda, devono essere compensate per intero tra la ricorrente e l'unica parte costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui al ricorso ex 67 l. 218/95 depositato da in data 6 febbraio 2024, nella contumacia del Sindaco Parte_1 di quale Ufficiale di Governo e del , così provvede: CP_1 Controparte_3
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di , in persona del Sindaco p.t.; CP_1
- riconosce l'efficacia nell'ordinamento giuridico italiano della sentenza di adozione del minore
, nato a [...] il [...], pronunciata in data in data 05 Persona_1 luglio 2021 dal Tribunale locale della città MA della zona del Gojan orientale, in Etiopia, Corte Suprema del Governo regionale di Amhara, con la quale il suddetto minore è stato riconosciuto come figlio della signora , nata in [...] il [...]; Parte_1
- ordina, per l'effetto, all'Ufficiale di stato civile del Comune di di trascrivere il CP_1 suddetto provvedimento nei Registri dello Stato Civile;
- dispone la trasmissione della presente ordinanza, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di . CP_1
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE REL.
(dott. Sofia Rotunno) 6