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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/08/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 295/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 3 giugno 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1
l'11.06.1965 e (C.F.: ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
Calabria il 30.11.1967, entrambi elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via
Bruno Buozzi n.8/A presso lo studio dell'Avv. Matteo Maria Riso, (p.e.c.:
– fax: 0965/29225), che li rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
9.3.1939, (C.F.: ), nata a [...] Controparte_2 C.F._4
Calabria il 4.11.1934, (C.F.: ), nato a Controparte_3 C.F._5
Reggio Calabria l'8.5.1943, (C.F.: Parte_3
), nata a [...] il [...], C.F._6 Parte_4
(C.F.: , nata a [...] l'[...], C.F._7 Parte_5
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e
[...] C.F._8 [...]
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_6 C.F._9
17.1.1976, tutti elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla Via San Francesco da
Paola 94, presso lo studio dell'Avv. Pietro Barbaro (p.e.c.:
- fax: 0965/27162), che li rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Liber o Zappia (p.e.c.:
– fax: 0965813205); Email_3 APPELLATI
**************
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 40/2019 resa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 10.01.2019 nell'ambito del procedimento civile n. 1325/2010 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 03.06.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta presentate, rispettivamente, il 30.05.2024 ed il 14.05.2024, ovvero, per gli app ellanti, nei seguenti termini: “Gli istanti (…) si riportano integralmente a quanto dedotto, richiesto, concluso nei propri atti e verbali di causa e così precisano le conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o annullamento della Sentenza n.40/2019 emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria in data 10/1/2019, per i motivi di cui in narrativa, accertare dichiarare e riconoscere agli atto ri Sig Pt_1
Sig.r il diritto di passaggio per l'uscita sulla pubblica
[...] Parte_2 via dal proprio fondo, per come individuato in narrativa, anche con autoveicoli e altri mezzi meccanici, attraverso il fondo ”, come individuato in narrativa, per i _1 motivi sopra esposti, nei modi che saranno individuati e determinati da Codesto Tribunale, determinando, se del caso, la relativa indennità; con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio”.
In via istruttoria si chiede Ispezione dei luoghi e/o CTU al fine di: a) accertare lo stato dei luoghi, la circostanza che il fondo di proprietà dei Sig.r Parte_7 CP_4 non ha uscita sulla pubblica via né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio o, comunque, che l'accesso alla pubblica via è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato;
b) accertare che l'accesso alla pubblica più breve e di minor danno è quella attraverso il fondo ”, come individuato in _1 narrativa;
c) determinare le modalità di accesso e passaggio sul fondo vicino per accedere alla pubblica via.”; per gli appellati, come segue: “Nell'interesse degli appellat Controparte_1
, e questa difesa si riporta Pt_2 CP_3 Parte_3 Pt_4 Parte_5 Pt_6 alle conclusioni precisate a mezzo delle note di trattazione scritta del 03/12/2023 per l'udienza del 14/12/2023. Insiste per il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate perché inammissibili ed inconducenti. Chiede il rigetto dell'appello notificato dai sig. r perché infondato in fatto Parte_1 Parte_2
e diritto, con vittoria di spese e compensi da liquidare in via distrattaria.
Chiede che la causa venga assegnata a sentenza con termine per note conc lusive ed eventuali repliche.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <con atto notificato il 22.3.2010 gli attori, premesso di essere proprietari un terreno, località graziella, reggio calabria, confinante con proprietà , Parte_1 C.F._1
l'11.06.1965 e (C.F.: ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
Calabria il 30.11.1967, entrambi elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via
Bruno Buozzi n.8/A presso lo studio dell'Avv. Matteo Maria Riso, (p.e.c.:
– fax: 0965/29225), che li rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
9.3.1939, (C.F.: ), nata a [...] Controparte_2 C.F._4
Calabria il 4.11.1934, (C.F.: ), nato a Controparte_3 C.F._5
Reggio Calabria l'8.5.1943, (C.F.: Parte_3
), nata a [...] il [...], C.F._6 Parte_4
(C.F.: , nata a [...] l'[...], C.F._7 Parte_5
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e
[...] C.F._8 [...]
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_6 C.F._9
17.1.1976, tutti elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla Via San Francesco da
Paola 94, presso lo studio dell'Avv. Pietro Barbaro (p.e.c.:
- fax: 0965/27162), che li rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Liber o Zappia (p.e.c.:
– fax: 0965813205); Email_3 APPELLATI
**************
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 40/2019 resa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 10.01.2019 nell'ambito del procedimento civile n. 1325/2010 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 03.06.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta presentate, rispettivamente, il 30.05.2024 ed il 14.05.2024, ovvero, per gli app ellanti, nei seguenti termini: “Gli istanti (…) si riportano integralmente a quanto dedotto, richiesto, concluso nei propri atti e verbali di causa e così precisano le conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o annullamento della Sentenza n.40/2019 emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria in data 10/1/2019, per i motivi di cui in narrativa, accertare dichiarare e riconoscere agli atto ri Sig Pt_1
Sig.r il diritto di passaggio per l'uscita sulla pubblica
[...] Parte_2 via dal proprio fondo, per come individuato in narrativa, anche con autoveicoli e altri mezzi meccanici, attraverso il fondo ”, come individuato in narrativa, per i _1 motivi sopra esposti, nei modi che saranno individuati e determinati da Codesto Tribunale, determinando, se del caso, la relativa indennità; con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio”.
In via istruttoria si chiede Ispezione dei luoghi e/o CTU al fine di: a) accertare lo stato dei luoghi, la circostanza che il fondo di proprietà dei Sig.r Parte_7 CP_4 non ha uscita sulla pubblica via né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio o, comunque, che l'accesso alla pubblica via è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato;
b) accertare che l'accesso alla pubblica più breve e di minor danno è quella attraverso il fondo ”, come individuato in _1 narrativa;
c) determinare le modalità di accesso e passaggio sul fondo vicino per accedere alla pubblica via.”; per gli appellati, come segue: “Nell'interesse degli appellat Controparte_1
, e questa difesa si riporta Pt_2 CP_3 Parte_3 Pt_4 Parte_5 Pt_6 alle conclusioni precisate a mezzo delle note di trattazione scritta del 03/12/2023 per l'udienza del 14/12/2023. Insiste per il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate perché inammissibili ed inconducenti. Chiede il rigetto dell'appello notificato dai sig. r perché infondato in fatto Parte_1 Parte_2
e diritto, con vittoria di spese e compensi da liquidare in via distrattaria.
Chiede che la causa venga assegnata a sentenza con termine per note conc lusive ed eventuali repliche.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:_1 propriet e stradella comunale;
premesso che l'accesso alla via pubblica era Per_1
“inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo, atteso che la stradella comunale è assolutamente non praticabile per le pessime condizioni di completo abbandono in cui versa”, richiamando l'art. 1051 cod. civ., e in subordine l'art. 1052 cod. civ., hanno citato davanti al Tribunale di Reggio Calabria Controparte_1 Parte_3
,
[...] Parte_6 Controparte_2 Parte_5 [...]
per avere riconosciuto il loro diritto CP_3 Parte_4 Controparte_5 di passaggio alla strada pubblica attraverso la propriet . _1
I convenuti si sono costituiti con comparsa del 18.6.2010, eccependo l'infondatezza della domanda di parte attrice.>>.
Nel corso del giudizio veniva ammessa e disposta C.T.U. sui luoghi di causa.
Indi la causa veniva rinviata all'udienza del 10.01.2019 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
e decisa mediante lettura del dispositivo all'esito della udienza e contestuale deposito della motivazione.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “Il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, (…) in funzione di giudice mono cratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione respinta e disattesa, così decide:
1) rigetta la domanda degli attori;
2) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali pari a €. 3.000,00 nei confronti dei convenuti, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico degli attori in solido.”.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello, con atto di citazione notificato il
22.03.2019, e esponendo un unico ed Parte_1 Pt_2 Parte_2 articolato motivo di gravame.
In buona sostanza gli appellanti contestavano l'illegittimità del provvedimento impugnato sul presupposto che il Tribunale avrebbe erroneamente ricostruito i fatti di causa, accogliendo supinamente quanto stabilito dalla C.T.U. versata in atti ed applicando in maniera del tutto inconferente i principi di diritto relativi alla servitù di passaggio coattiva. Peraltro, affermando che la Via Graziella (al momento sbarrata da un cancello chiuso con una catena - che ne impedisce l'accesso carraio - per via dei lavori in corso presso la Facoltà di Architettura dell'Università Mediterranea di Re ggio Calabria) sia l'unica via d'accesso (solo pedonale) al fondo degli attori, avrebbe omesso di fatto di considerare che lo stesso è intercluso, essendo impedito qualsivoglia tipo di passaggio, anche a piedi.
A nulla può valere, inoltre, il riferimento operato dal C.T.U. al fatto che, una volta ultimati i lavori che interessano la Facoltà di Architettura dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria (come da progetto pubblicato sul B.U.R.C.), che prevedono altresì il completamento della Via Graziella che confluirà direttamente nella Via Tre Mulini, sarà consentito pieno accesso al proprio fondo direttamente da Via Graziella, in quanto i lavori suddetti, a distanza di diversi anni dal loro inizio, non sarebbero stati ancora completati.
Chiedevano, pertanto, previa sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata nonché previa rinnovazione della C.T.U. ed in accoglimento dei motivi sopra spiegati, la totale riforma della sentenza impugnata, con ogni statuizione di legge, e la condanna degli appellati in solido alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 06.09.2019, Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_3 Parte_3 Parte_4 [...]
e i quali eccepivano Parte_5 Parte_6 preliminarmente l'inammissibilità della produzione, nel presente grado di giudizio, della perizia di parte redatta dall'Arch. poiché effettuata i n aperta Persona_2 violazione dell'art. 345 c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Nelle more del presente giudizio decedeva di talché gli odierni appellanti Persona_3 avanzavano istanza di riassunzione, provvedendo a notificare debitamente a tutti gli interessati sia il ricorso che il pedissequo decreto.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 03.06.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato. Il Tribunale, con una motivazione scevra da errori ed ineccepibile sotto l 'aspetto logico-giuridico, ha puntualmente statuito su tutte le questioni oggi sollevate con l'interposto gravame, del quale se ne rileva nella sua interezza l'inconsistenza giuridica.
Occorre partire, innanzitutto, dall'analisi della natura del terreno di proprietà degli attori in relazione al quale gli stessi hanno avanzato richiesta di costituzione di servitù di passaggio coattiva a carico del fondo dei convenuti, assumendone l'interclusione.
Come è noto, l'art. 1051 c.c. recita, al primo comma, “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.”.
Orbene, da un attento esame della C.T.U. versata in atti è emerso, in primis, che il fondo di proprietà attorea di fatto non è intercluso, presentando comunque un accesso
(anche se solo pedonale) dalla Via Graziella, anche se quest'ultima non è al momento percorribile con mezzi meccanici, in quanto temporaneamente chiusa con un cancello munito di catena per via di alcuni lavori di completamento del complesso universitario della Facoltà di Architettura ed Ingegneria dell'Università Mediterranea di Reggio
Calabria.
In ogni caso va osservato che i coniugi on hanno né allegato Parte_8 né dimostrato, a sostegno della propria domanda, la circostanza che il passaggio richiesto sul fondo limitrofo serva per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo, dovendosi intendere, in tale accezione, qualunque specie di utilizzazione del fondo, non soltanto agricola, ma pure industriale ed abitativa.
All'uopo il C.T.U. ha evidenziato che “Il fondo di proprietà attrice (Foto 3-6), di giacitura scoscesa con pendenze che raggiungono il 35% circa, appare in pessime condizioni di manutenzione incolto, da almeno dieci anni con piante spontanee infestanti di estrema densità che ricoprono l'intero terreno di coltivazione e che raggiungono metri di altezza. Tale situazione è talmente evidente che non è stato possibile entrare all'interno del fondo ma, comunque, è stato visionato dall'esterno sia da valle (da propriet , sia a monte dalla Via Graziella alla quale il Persona_4 sottoscritto ha acceduto (…), dalle Facoltà di Architettura e di Ingeg neria.”.
Si rammenta inoltre che il bisogno del passaggio (coattivo) deve essere attuale, non potendo essere richiesto per un bisogno eventuale o futuro, e tale attualità non si ravvisa nella fattispecie.
Va anche rilevato che i criteri stabiliti dall'art. 1051, comma 2 c.c. (“Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito…”) devono essere entrambi soddisfatti e conciliati, dovendosi applicare non solo quando si tratta di decidere su quale parte di un fondo deve stabilirsi la servitù, ma anche quando si tratta di decidere su quale dei fondi vicini a quello intercluso va costituita la servitù, di modo che il proprietario di uno di tali fondi contro cui si rivolga la domanda ben possa opporre che vi è un altro fondo su cui la servitù si potrebbe costituire, con percorso più breve e con minor danno per il fondo servente (che è, tra l'altro, quanto hanno sempre opposto i convenuti nelle proprie difese).
Nella C.T.U. risulta infatti che il terreno attoreo confina ad est con la proprietà degli eredi e che quest'ultimo (posto a fianco del fondo dei convenuti e confinante Per_1 anch'esso con Viale della Libertà) si presenta in uno stato di abbandono e coperto d a piante infestanti, di talché sarebbe stato più ragionevole e conveniente, per gli odierni appellanti, richiedere eventualmente la servitù coattiva nei confronti del terreno di proprietà dei predetti eredi , in quanto il sacrificio richiesto non a vrebbe Per_1 inciso in maniera determinante sul fondo servente.
Ma, in ogni caso, valga quanto statuito dal comma IV dell'art. 1051 c.c., laddove è previsto che: “Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.”.
Ed invero la C.T.U., nel descrivere il terreno dei convenuti, così afferma: “…il lotto di propriet risulta costituito da due particelle: Persona_4
1) Particella al Foglio di mappa 70 n. 1077, che rappresenta un fabbricato per civile abitazione di due piani (tre piani f.t.);
2) Particella al Foglio di mappa 70 n. 1472, che costituisce una pertinenza della particella 1077, in quanto è un cortile interamente recintato, in parte piantumato con piante da frutto ed ornamentali, e nella restante pari pavimentato. Tale cortile, privato, del quale possono fruire esclusivamente i convenuti ed accedere tramite un cancello elettrico, è dotato di aiuole nelle quali vegetano piante ornamentali e da frutto in ottime condizioni fito-sanitarie ed è utilizzato non solo per il parcheggio di automezzi, ma anche per l'esercizio di attività ricreative;
al momento del sopralluogo, infatti, erano presenti un gazebo con sedie e tavolini, e giostrine per bambini nell'aiuola limitrofa.”.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, non è possibile invocare l'applicazione dell'art. 1051 c.c. alla fattispecie che ne occupa, che, anche in ragione delle reali condizioni della particella 1472, va esclusa per quanto stabilito dal IV comma.
Per quanto sopra, va parimenti disattesa la richiesta di costituzione della servitù coattiva di passaggio anche per il transito di veicoli, non essendo le condizioni del fondo di proprietà degli attori (trattasi di terreno, si ribadisce, con pendenze del 35% e completamente invaso da piante infestanti) compatibili con l'accesso di mezzi meccanici e difettando comunque il requisito dell'utilizzazione del fondo per la coltivazione e/o ogni altro uso conveniente, per come sopra ampiamente specificato. Anche laddove si invocasse l'applicazione dell'art. 1052 c.c. (Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso), la stessa non potrebbe essere accordata difettando comunque i presupposti testé menzionati.
Del resto la giurisprudenza di legittimità ha sancito il principio, cui intende aderire anche questo Collegio, in base al quale: “La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi.”. (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 40824 del 20 dicembre 2021).
Non va infine trascurato quanto affermato in comparsa conclusionale dagli appellati ( i quali hanno prodotto a riscontro due fotogrammi), ovvero che gli odierni appellanti avrebbero ottenuto un nuovo accesso pedonale alle particelle di loro proprietà nn.
2408 -2409 a seguito dell'ultimazione dei lavori sul lato est con lo sbocco sul prato verde recintato con rete metallica di protezione, alla cui parte terminale con la ex particella 38, parallelamente al muro di cinta della particella 1472, è stato applicato un cancelletto con l'avviso di apertura da parte della Via della Libertà.
Ogni ulteriore questione è da ritenersi assorbita.
Per le suddette ragioni l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri medi - attesa la discreta complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase - ed in rapporto al valore della causa (€. 466,50), in complessivi €. 673,00, in favore di Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 [...]
e in solido Parte_4 Parte_5 Parte_6 tra di essi, di cui €. 142,00 per la fase di studio, €. 142,00 per la fase introduttiva, €.
179,00 per la fase istruttoria ed €. 210,00 per la fase decisionale, da distrarre in favore dei procuratori antistatri ex art. 93 c.p.c..
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 , con atto di citazione notificato in data 22.03.2019, disattesa Parte_9 ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna e , in solido tra di essi, Parte_1 Parte_9 alla rifusione delle spese relative al presente giudizio in favore di _1
,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 Con
e in Parte_4 Parte_5 Parte_6 solido tra di essi, che liquida in complessivi €. 673,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari, tali qualificatisi;
3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 295/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 3 giugno 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1
l'11.06.1965 e (C.F.: ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
Calabria il 30.11.1967, entrambi elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via
Bruno Buozzi n.8/A presso lo studio dell'Avv. Matteo Maria Riso, (p.e.c.:
– fax: 0965/29225), che li rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
9.3.1939, (C.F.: ), nata a [...] Controparte_2 C.F._4
Calabria il 4.11.1934, (C.F.: ), nato a Controparte_3 C.F._5
Reggio Calabria l'8.5.1943, (C.F.: Parte_3
), nata a [...] il [...], C.F._6 Parte_4
(C.F.: , nata a [...] l'[...], C.F._7 Parte_5
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e
[...] C.F._8 [...]
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_6 C.F._9
17.1.1976, tutti elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla Via San Francesco da
Paola 94, presso lo studio dell'Avv. Pietro Barbaro (p.e.c.:
- fax: 0965/27162), che li rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Liber o Zappia (p.e.c.:
– fax: 0965813205); Email_3 APPELLATI
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OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 40/2019 resa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 10.01.2019 nell'ambito del procedimento civile n. 1325/2010 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 03.06.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta presentate, rispettivamente, il 30.05.2024 ed il 14.05.2024, ovvero, per gli app ellanti, nei seguenti termini: “Gli istanti (…) si riportano integralmente a quanto dedotto, richiesto, concluso nei propri atti e verbali di causa e così precisano le conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o annullamento della Sentenza n.40/2019 emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria in data 10/1/2019, per i motivi di cui in narrativa, accertare dichiarare e riconoscere agli atto ri Sig Pt_1
Sig.r il diritto di passaggio per l'uscita sulla pubblica
[...] Parte_2 via dal proprio fondo, per come individuato in narrativa, anche con autoveicoli e altri mezzi meccanici, attraverso il fondo ”, come individuato in narrativa, per i _1 motivi sopra esposti, nei modi che saranno individuati e determinati da Codesto Tribunale, determinando, se del caso, la relativa indennità; con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio”.
In via istruttoria si chiede Ispezione dei luoghi e/o CTU al fine di: a) accertare lo stato dei luoghi, la circostanza che il fondo di proprietà dei Sig.r Parte_7 CP_4 non ha uscita sulla pubblica via né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio o, comunque, che l'accesso alla pubblica via è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato;
b) accertare che l'accesso alla pubblica più breve e di minor danno è quella attraverso il fondo ”, come individuato in _1 narrativa;
c) determinare le modalità di accesso e passaggio sul fondo vicino per accedere alla pubblica via.”; per gli appellati, come segue: “Nell'interesse degli appellat Controparte_1
, e questa difesa si riporta Pt_2 CP_3 Parte_3 Pt_4 Parte_5 Pt_6 alle conclusioni precisate a mezzo delle note di trattazione scritta del 03/12/2023 per l'udienza del 14/12/2023. Insiste per il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate perché inammissibili ed inconducenti. Chiede il rigetto dell'appello notificato dai sig. r perché infondato in fatto Parte_1 Parte_2
e diritto, con vittoria di spese e compensi da liquidare in via distrattaria.
Chiede che la causa venga assegnata a sentenza con termine per note conc lusive ed eventuali repliche.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <con atto notificato il 22.3.2010 gli attori, premesso di essere proprietari un terreno, località graziella, reggio calabria, confinante con proprietà , Parte_1 C.F._1
l'11.06.1965 e (C.F.: ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
Calabria il 30.11.1967, entrambi elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via
Bruno Buozzi n.8/A presso lo studio dell'Avv. Matteo Maria Riso, (p.e.c.:
– fax: 0965/29225), che li rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
9.3.1939, (C.F.: ), nata a [...] Controparte_2 C.F._4
Calabria il 4.11.1934, (C.F.: ), nato a Controparte_3 C.F._5
Reggio Calabria l'8.5.1943, (C.F.: Parte_3
), nata a [...] il [...], C.F._6 Parte_4
(C.F.: , nata a [...] l'[...], C.F._7 Parte_5
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e
[...] C.F._8 [...]
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_6 C.F._9
17.1.1976, tutti elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla Via San Francesco da
Paola 94, presso lo studio dell'Avv. Pietro Barbaro (p.e.c.:
- fax: 0965/27162), che li rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Liber o Zappia (p.e.c.:
– fax: 0965813205); Email_3 APPELLATI
**************
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 40/2019 resa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 10.01.2019 nell'ambito del procedimento civile n. 1325/2010 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 03.06.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta presentate, rispettivamente, il 30.05.2024 ed il 14.05.2024, ovvero, per gli app ellanti, nei seguenti termini: “Gli istanti (…) si riportano integralmente a quanto dedotto, richiesto, concluso nei propri atti e verbali di causa e così precisano le conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o annullamento della Sentenza n.40/2019 emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria in data 10/1/2019, per i motivi di cui in narrativa, accertare dichiarare e riconoscere agli atto ri Sig Pt_1
Sig.r il diritto di passaggio per l'uscita sulla pubblica
[...] Parte_2 via dal proprio fondo, per come individuato in narrativa, anche con autoveicoli e altri mezzi meccanici, attraverso il fondo ”, come individuato in narrativa, per i _1 motivi sopra esposti, nei modi che saranno individuati e determinati da Codesto Tribunale, determinando, se del caso, la relativa indennità; con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio”.
In via istruttoria si chiede Ispezione dei luoghi e/o CTU al fine di: a) accertare lo stato dei luoghi, la circostanza che il fondo di proprietà dei Sig.r Parte_7 CP_4 non ha uscita sulla pubblica via né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio o, comunque, che l'accesso alla pubblica via è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato;
b) accertare che l'accesso alla pubblica più breve e di minor danno è quella attraverso il fondo ”, come individuato in _1 narrativa;
c) determinare le modalità di accesso e passaggio sul fondo vicino per accedere alla pubblica via.”; per gli appellati, come segue: “Nell'interesse degli appellat Controparte_1
, e questa difesa si riporta Pt_2 CP_3 Parte_3 Pt_4 Parte_5 Pt_6 alle conclusioni precisate a mezzo delle note di trattazione scritta del 03/12/2023 per l'udienza del 14/12/2023. Insiste per il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate perché inammissibili ed inconducenti. Chiede il rigetto dell'appello notificato dai sig. r perché infondato in fatto Parte_1 Parte_2
e diritto, con vittoria di spese e compensi da liquidare in via distrattaria.
Chiede che la causa venga assegnata a sentenza con termine per note conc lusive ed eventuali repliche.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
premesso che l'accesso alla via pubblica era Per_1
“inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo, atteso che la stradella comunale è assolutamente non praticabile per le pessime condizioni di completo abbandono in cui versa”, richiamando l'art. 1051 cod. civ., e in subordine l'art. 1052 cod. civ., hanno citato davanti al Tribunale di Reggio Calabria Controparte_1 Parte_3
,
[...] Parte_6 Controparte_2 Parte_5 [...]
per avere riconosciuto il loro diritto CP_3 Parte_4 Controparte_5 di passaggio alla strada pubblica attraverso la propriet . _1
I convenuti si sono costituiti con comparsa del 18.6.2010, eccependo l'infondatezza della domanda di parte attrice.>>.
Nel corso del giudizio veniva ammessa e disposta C.T.U. sui luoghi di causa.
Indi la causa veniva rinviata all'udienza del 10.01.2019 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
e decisa mediante lettura del dispositivo all'esito della udienza e contestuale deposito della motivazione.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “Il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, (…) in funzione di giudice mono cratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione respinta e disattesa, così decide:
1) rigetta la domanda degli attori;
2) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali pari a €. 3.000,00 nei confronti dei convenuti, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico degli attori in solido.”.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello, con atto di citazione notificato il
22.03.2019, e esponendo un unico ed Parte_1 Pt_2 Parte_2 articolato motivo di gravame.
In buona sostanza gli appellanti contestavano l'illegittimità del provvedimento impugnato sul presupposto che il Tribunale avrebbe erroneamente ricostruito i fatti di causa, accogliendo supinamente quanto stabilito dalla C.T.U. versata in atti ed applicando in maniera del tutto inconferente i principi di diritto relativi alla servitù di passaggio coattiva. Peraltro, affermando che la Via Graziella (al momento sbarrata da un cancello chiuso con una catena - che ne impedisce l'accesso carraio - per via dei lavori in corso presso la Facoltà di Architettura dell'Università Mediterranea di Re ggio Calabria) sia l'unica via d'accesso (solo pedonale) al fondo degli attori, avrebbe omesso di fatto di considerare che lo stesso è intercluso, essendo impedito qualsivoglia tipo di passaggio, anche a piedi.
A nulla può valere, inoltre, il riferimento operato dal C.T.U. al fatto che, una volta ultimati i lavori che interessano la Facoltà di Architettura dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria (come da progetto pubblicato sul B.U.R.C.), che prevedono altresì il completamento della Via Graziella che confluirà direttamente nella Via Tre Mulini, sarà consentito pieno accesso al proprio fondo direttamente da Via Graziella, in quanto i lavori suddetti, a distanza di diversi anni dal loro inizio, non sarebbero stati ancora completati.
Chiedevano, pertanto, previa sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata nonché previa rinnovazione della C.T.U. ed in accoglimento dei motivi sopra spiegati, la totale riforma della sentenza impugnata, con ogni statuizione di legge, e la condanna degli appellati in solido alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 06.09.2019, Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_3 Parte_3 Parte_4 [...]
e i quali eccepivano Parte_5 Parte_6 preliminarmente l'inammissibilità della produzione, nel presente grado di giudizio, della perizia di parte redatta dall'Arch. poiché effettuata i n aperta Persona_2 violazione dell'art. 345 c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Nelle more del presente giudizio decedeva di talché gli odierni appellanti Persona_3 avanzavano istanza di riassunzione, provvedendo a notificare debitamente a tutti gli interessati sia il ricorso che il pedissequo decreto.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 03.06.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato. Il Tribunale, con una motivazione scevra da errori ed ineccepibile sotto l 'aspetto logico-giuridico, ha puntualmente statuito su tutte le questioni oggi sollevate con l'interposto gravame, del quale se ne rileva nella sua interezza l'inconsistenza giuridica.
Occorre partire, innanzitutto, dall'analisi della natura del terreno di proprietà degli attori in relazione al quale gli stessi hanno avanzato richiesta di costituzione di servitù di passaggio coattiva a carico del fondo dei convenuti, assumendone l'interclusione.
Come è noto, l'art. 1051 c.c. recita, al primo comma, “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.”.
Orbene, da un attento esame della C.T.U. versata in atti è emerso, in primis, che il fondo di proprietà attorea di fatto non è intercluso, presentando comunque un accesso
(anche se solo pedonale) dalla Via Graziella, anche se quest'ultima non è al momento percorribile con mezzi meccanici, in quanto temporaneamente chiusa con un cancello munito di catena per via di alcuni lavori di completamento del complesso universitario della Facoltà di Architettura ed Ingegneria dell'Università Mediterranea di Reggio
Calabria.
In ogni caso va osservato che i coniugi on hanno né allegato Parte_8 né dimostrato, a sostegno della propria domanda, la circostanza che il passaggio richiesto sul fondo limitrofo serva per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo, dovendosi intendere, in tale accezione, qualunque specie di utilizzazione del fondo, non soltanto agricola, ma pure industriale ed abitativa.
All'uopo il C.T.U. ha evidenziato che “Il fondo di proprietà attrice (Foto 3-6), di giacitura scoscesa con pendenze che raggiungono il 35% circa, appare in pessime condizioni di manutenzione incolto, da almeno dieci anni con piante spontanee infestanti di estrema densità che ricoprono l'intero terreno di coltivazione e che raggiungono metri di altezza. Tale situazione è talmente evidente che non è stato possibile entrare all'interno del fondo ma, comunque, è stato visionato dall'esterno sia da valle (da propriet , sia a monte dalla Via Graziella alla quale il Persona_4 sottoscritto ha acceduto (…), dalle Facoltà di Architettura e di Ingeg neria.”.
Si rammenta inoltre che il bisogno del passaggio (coattivo) deve essere attuale, non potendo essere richiesto per un bisogno eventuale o futuro, e tale attualità non si ravvisa nella fattispecie.
Va anche rilevato che i criteri stabiliti dall'art. 1051, comma 2 c.c. (“Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito…”) devono essere entrambi soddisfatti e conciliati, dovendosi applicare non solo quando si tratta di decidere su quale parte di un fondo deve stabilirsi la servitù, ma anche quando si tratta di decidere su quale dei fondi vicini a quello intercluso va costituita la servitù, di modo che il proprietario di uno di tali fondi contro cui si rivolga la domanda ben possa opporre che vi è un altro fondo su cui la servitù si potrebbe costituire, con percorso più breve e con minor danno per il fondo servente (che è, tra l'altro, quanto hanno sempre opposto i convenuti nelle proprie difese).
Nella C.T.U. risulta infatti che il terreno attoreo confina ad est con la proprietà degli eredi e che quest'ultimo (posto a fianco del fondo dei convenuti e confinante Per_1 anch'esso con Viale della Libertà) si presenta in uno stato di abbandono e coperto d a piante infestanti, di talché sarebbe stato più ragionevole e conveniente, per gli odierni appellanti, richiedere eventualmente la servitù coattiva nei confronti del terreno di proprietà dei predetti eredi , in quanto il sacrificio richiesto non a vrebbe Per_1 inciso in maniera determinante sul fondo servente.
Ma, in ogni caso, valga quanto statuito dal comma IV dell'art. 1051 c.c., laddove è previsto che: “Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.”.
Ed invero la C.T.U., nel descrivere il terreno dei convenuti, così afferma: “…il lotto di propriet risulta costituito da due particelle: Persona_4
1) Particella al Foglio di mappa 70 n. 1077, che rappresenta un fabbricato per civile abitazione di due piani (tre piani f.t.);
2) Particella al Foglio di mappa 70 n. 1472, che costituisce una pertinenza della particella 1077, in quanto è un cortile interamente recintato, in parte piantumato con piante da frutto ed ornamentali, e nella restante pari pavimentato. Tale cortile, privato, del quale possono fruire esclusivamente i convenuti ed accedere tramite un cancello elettrico, è dotato di aiuole nelle quali vegetano piante ornamentali e da frutto in ottime condizioni fito-sanitarie ed è utilizzato non solo per il parcheggio di automezzi, ma anche per l'esercizio di attività ricreative;
al momento del sopralluogo, infatti, erano presenti un gazebo con sedie e tavolini, e giostrine per bambini nell'aiuola limitrofa.”.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, non è possibile invocare l'applicazione dell'art. 1051 c.c. alla fattispecie che ne occupa, che, anche in ragione delle reali condizioni della particella 1472, va esclusa per quanto stabilito dal IV comma.
Per quanto sopra, va parimenti disattesa la richiesta di costituzione della servitù coattiva di passaggio anche per il transito di veicoli, non essendo le condizioni del fondo di proprietà degli attori (trattasi di terreno, si ribadisce, con pendenze del 35% e completamente invaso da piante infestanti) compatibili con l'accesso di mezzi meccanici e difettando comunque il requisito dell'utilizzazione del fondo per la coltivazione e/o ogni altro uso conveniente, per come sopra ampiamente specificato. Anche laddove si invocasse l'applicazione dell'art. 1052 c.c. (Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso), la stessa non potrebbe essere accordata difettando comunque i presupposti testé menzionati.
Del resto la giurisprudenza di legittimità ha sancito il principio, cui intende aderire anche questo Collegio, in base al quale: “La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi.”. (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 40824 del 20 dicembre 2021).
Non va infine trascurato quanto affermato in comparsa conclusionale dagli appellati ( i quali hanno prodotto a riscontro due fotogrammi), ovvero che gli odierni appellanti avrebbero ottenuto un nuovo accesso pedonale alle particelle di loro proprietà nn.
2408 -2409 a seguito dell'ultimazione dei lavori sul lato est con lo sbocco sul prato verde recintato con rete metallica di protezione, alla cui parte terminale con la ex particella 38, parallelamente al muro di cinta della particella 1472, è stato applicato un cancelletto con l'avviso di apertura da parte della Via della Libertà.
Ogni ulteriore questione è da ritenersi assorbita.
Per le suddette ragioni l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri medi - attesa la discreta complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase - ed in rapporto al valore della causa (€. 466,50), in complessivi €. 673,00, in favore di Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 [...]
e in solido Parte_4 Parte_5 Parte_6 tra di essi, di cui €. 142,00 per la fase di studio, €. 142,00 per la fase introduttiva, €.
179,00 per la fase istruttoria ed €. 210,00 per la fase decisionale, da distrarre in favore dei procuratori antistatri ex art. 93 c.p.c..
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 , con atto di citazione notificato in data 22.03.2019, disattesa Parte_9 ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna e , in solido tra di essi, Parte_1 Parte_9 alla rifusione delle spese relative al presente giudizio in favore di _1
,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 Con
e in Parte_4 Parte_5 Parte_6 solido tra di essi, che liquida in complessivi €. 673,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari, tali qualificatisi;
3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)