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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9237/21 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Opposizione ad avviso di accertamento” pendente
TRA
(COD FISC ) sito in Aversa alla Via Ovidio, 22, in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale amministratore condominiale, signor , con studio in Aversa alla Via De Chirico, 8, Parte_2 elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento in Aversa alla Via N. Pelliccia n 100, presso l'Avv.
Paolo Pecorario (Cod. Fisc. ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._1
-opponente-
E
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., dott. , c.f. , Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 rapp.to e difeso dall'AVV. DOMENICO PIGNETTI (c.f. e dall'AVV. GIUSEPPE C.F._2
NERONE (c.f. , in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed unito al presente, tutti C.F._3 elett.te dom.ti in Aversa alla Piazza Municipio, giusta deliberazione di incarico
- opposto-
NONCHE'
– del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del Controparte_3 CP_4 CP_1
in persona del legale rapp. te p. t. dott. , con sede in GR VA (Na) Piazza Cirillo
[...] CP_5
n. 3, codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese e Partita Iva n. , elett. P.IVA_3 P.IVA_4 dom.ta in Caivano alla via Gramsci n.35 presso lo studio dall'Avv. Roberto Russo, C.f.: C.F._4 giusta procura in atti
-opposto-
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.9.2024.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In fatto
Con atto di citazione notificato il 24/08/2021 il conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il e la per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 CP_6 conclusioni: “in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento esecutivo per le ragioni esposte nel corpo del presente atto. Nel merito - accertare e dichiarare l'inesistenza anche parziale dei crediti oggetto dell'avviso di accertamento impugnato;
- accertare e dichiarare come non dovute tutte ovvero parte delle somme oggetto dell'avviso di accertamento impugnato;
- annullare e comunque dichiarare inefficace, anche parzialmente, l'avviso di accertamento impugnato;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione anche parziale dei crediti”; il tutto sulla base della premessa, così come si legge nell'atto introduttivo del giudizio, che qui si abbia per integralmente ripetuta e trascritta”.
A fondamento dell'opposizione eccepiva, preliminarmente, l'avvenuta prescrizione totale o parziale dei crediti vantati ex art. 2948 c.c. che impone il termine quinquennale di prescrizione per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, non essendo mai stati notificati atti interruttivi in merito.
Contestava, in ogni caso, ai fini della legittimità dell'avviso di accertamento la tardiva fatturazione degli importi pretesi in relazione agli anni effettivi in cui si sarebbe verificato il consumo idrico, nonché l'errata applicazione della direttiva ARERA che, nell'ambito della propria attività di regolamentazione aveva espressamente previsto dei tempi di fatturazione in merito ai canoni idrici, precisando che: “il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità” e che “i consumi medi annui delle utenze condominiali devono essere determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti”.
Deduceva, altresì, che per i contratti di somministrazione, gravava sul somministrante ente comunale, l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante e che l'Ente comunale, titolare dello strumento di misurazione, era tenuto a mantenerlo in perfetto stato di funzionamento.
Infine, eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento notificato al istante per la mancanza di Parte_1 requisiti essenziali richiesti dal comma 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006, nonché dal comma 792 della
Legge 160/2019, riguardanti la carenza di motivazione laddove, ai sensi del citato articolo, gli avvisi di accertamento dovevano essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li avevano determinati. In caso di utilizzo della motivazione per relationem lo stesso comma, inoltre, sanciva che “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.
2 Si costituiva in data 05.01.2022 la , eccependo preliminarmente la propria carenza di CP_3 CP_3 legittimazione passiva per vizi di merito della pretesa, svolgendo attività di riscossione per conto dell'enti impositori, unico titolare della pretesa contestata, motivo per cui gli atti posti in essere producono effetti solo nei loro confronti.
Sulla inammissibilità della domanda sul merito della pretesa di cui all'avviso di accertamento deduceva che era divenuta definitiva e incontestabile poiché all'opponente sono stati notificati l'atto prodromico, per cui il credito era divenuto certo, liquido ed esigibile e in questa sede non potevano trovare ingresso le contestazioni relative alla quantificazione dei consumi, all'omesso servizio delle acque reflue, al funzionamento del contatore, alle letture effettuate e alla fatturazione. Pertanto, su tali atti si era formato il giudicato per difetto di impugnativa nei termini.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione in quanto generica e priva di pregio in fatto e diritto, limitandosi il ricorrente a richiedere, l'annullamento per prescrizione senza indicare quali siano le ragioni di fatto e di diritto alla base della sua pretesa né tantomeno il termine iniziale e finale utile al calcolo.
In merito, poi, alla mancata prova del regolare funzionamento del contatore e delle relative letture effettuate, la , contestava che la misurazione dei consumi, il calcolo degli stessi, la quantificazione Controparte_3 degli importi, la determinazione delle tariffe e dei coefficienti applicati, la fatturazione, il funzionamento del contatore idrico erano attività dell'ente impositore e non rientravano nelle competenze del concessionario, né dovevano essere contenute nell'atto impugnato che era atto di riscossione ordinaria ma negli atti propedeutici, e quindi tali contestazioni andavano sollevate prima.
Il si costituiva impugnando e contestando in toto l'atto di citazione, unitamente alla Controparte_1 documentazione richiamata ed allegata alla produzione di parte attrice, poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto ed insistendo per il rigetto.
Eccepiva che le contestazioni in ordine ai presunti vizi formali dei ruoli e delle relative cartelle esattoriali dovevano essere dichiarate inammissibili ex art. 617 c.p.c., in quanto le opposizioni in ordine alle regolarità formale del titolo esecutivo andavano proposte nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo.
Deduceva altresì l'infondatezza delle avverse eccezioni secondo cui il non avrebbe mai Controparte_1 notificato al opponente le fatture di cui al provvedimento impugnato ed invero il ha Parte_1 CP_1 sempre inviato regolarmente le fatture al e provava tale circostanza, con il prospetto delle fatture Parte_1 allegato alle lettere di messa in mora regolarmente inviate.
Sull'eccezione di prescrizione, poi, nonostante ritenesse pacifica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c., integrando lo stesso una prestazione periodica dipendente da una "causa debendi" a carattere continuativo, ne eccepiva l'infondatezza per l'estrema genericità ed invero, secondo giurisprudenza oramai consolidata: “L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto,
3 determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso” (cfr., ex multis, Cass. 15991/2018; Cass.
14135/2019).
Nel caso di specie, parte ricorrente, a fronte della pluralità di fatture di cui il deduceva il mancato CP_1 pagamento, relative a consumi idrici, inerenti a svariate epoche temporali eterogenee, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti ivi indicati in modo cumulativo e onnicomprensivo, senza neppure specificare, per ognuna delle molteplici somministrazioni addebitate, i fatti costitutivi della invocata fattispecie estintiva e i relativi termini di decorrenza della eccepita prescrizione.
Concludeva contestando l'eccezione di malfunzionamento del contatore, riportandosi al principio giuridico che sancisce che nell'ambito della fornitura idrica, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, viene normalmente accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione;
di fronte a consumi abnormi e alla conseguente pretesa creditoria del fornitore era l'utente che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., doveva dimostrare che l'inadempimento non era a lui imputabile. In particolare, l'utente condominio doveva contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica;
il gestore era tenuto invece a dimostrare che il contatore era regolarmente funzionante.
E'quanto ha stabilito la Corte di legittimità (Cass. civ. sez. III ord. 19 gennaio 2021 n. 836) secondo cui:
“spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare
l'entità dei consumi effettuati nel periodo”, con riferimento al “dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agi ordinari impieghi del bene somministrato”. Nel caso de quo il non ha dimostrato minimamente l'abnormità e l'anomalia dei consumi, essendosi, invece, Parte_1 limitato ad una mera e semplice contestazione generica e vaga.
Denegata la sospensione venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione (anche in considerazione della rinuncia alle contestazioni sollevate da parte attrice con riferimento al malfunzionamento del contatore), la stessa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.9.2024, veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Questioni preliminari.
In via preliminare va disattesa, siccome infondata, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla quale Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del Controparte_6
invero, avuto riguardo alle contestazioni sollevate sussiste, per giurisprudenza Controparte_1 consolidata di legittimità, la legittimazione passiva concorrente dell'ente impositore e del concessionario potendo il ricorrente agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario. Sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito il legittimato passivo non
4 impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n. 14991 del 15.07.2020; Cass. n. 21220 del 28.11.2012; di recente si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite, chiamata appositamente a risolvere i contrasti interpretativi della giurisprudenza sulla questione, con la sentenza n. 7514 del 08.03.2022).
3. Sul merito.
Nel merito, la domanda di accertamento negativo del credito proposta da parte ricorrente si è rivelata infondata e non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
La molteplicità delle questioni impone una trattazione separata.
Va innanzitutto affrontata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente con riguardo alle fatture indicate nell'impugnato sollecito di pagamento. Sul punto giova premettere in diritto che la Legge di Bilancio 2018
(Legge n. 205/17), così come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/19), all'art. 1, comma 4, recita testualmente: “[…] nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma
1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo” (sul punto, si vedano, tra le tante, Delibere ARERA n.
186/2020 e n. 610/2021 con allegati A;
n. 547/2019 con allegato B;
n. 311/2019); al successivo comma 10 la norma in esame, poi, precisa: “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza
è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”. La Delibera ARERA 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr afferma, inoltre, all'art. 2 co. 3 che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.”. Le disposizioni appena richiamate non appaiono di facile interpretazione, specie con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione biennale ivi sancito, atteso l'equivoco riferimento al termine della data della fatturazione e non già al periodo oggetto di fatturazione che può esservi ricompreso.
Una prima opzione interpretativa è quella di ritenere la prescrizione breve biennale in esame applicabile unicamente ai consumi generati e fatturati dopo la data del 1° gennaio 2020, applicandosi, invece, ai consumi antecedenti la “ordinaria” prescrizione quinquennale.
5 In tal senso si è pronunciato il Giudice di Pace del Tribunale di Santa Maria C.V. con la sentenza n. 756/23 depositata in cancelleria il 1° febbraio 2023 nella quale si legge che "le bollette riferite ai consumi anteriori al
02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni;
invece le bollette riferite a consumi a partire dal
02.01.2020 si prescrivono in due anni. Pertanto, poiché la bolletta in contestazione è riferita a antecedenti all'entrata in vigore delle norme che stabiliscono la prescrizione biennale, è da ritenersi che nel caso che occupa trovi applicazione la norma di cui all'art. 2948 cc, cioè il termine quinquennale di prescrizione del diritto vantato dal gestore".
Sullo stesso impianto normativo, ma in diverso ambito regolatorio, si registra poi la sentenza del Tribunale di Benevento, sez. II, 11/05/2022, n. 1116, secondo cui “Atteso che le fatture alla base del D.I. hanno ad oggetto consumi per il periodo di riferimento 2013-2016, trova regolarmente applicazione il termine di prescrizione di 5 anni”.
Secondo una seconda opzione interpretativa, invece, nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture, prescindendo dalla data di erogazione od effettuazione dei consumi. In particolare, secondo il Tribunale di Reggio Calabria, (cfr. sentenza n. 818/2022, pubblicata il 04/07/2022) il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cass. n. 23789/2008) e sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture perché la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, è divenuta liquida solo nel momento in cui i predetti conguagli sono stati operati.
Secondo questa seconda opzione ermeneutica, certamente più favorevole per l'utente finale del servizio, le disposizioni primarie sopra indicate devono essere integrate con quelle regolatorie, ed in particolare con il disposto dell'articolo 2, comma 2.3 dell'allegato B alla delibera ARERA 547/2019, secondo cui "La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”.
La regolazione vigente in materia, ivi richiamata da ARERA, e assunta anche sul piano civilistico da chi sostiene questa tesi a fondamento della prescrizione breve, è rappresentata dalla delibera ARERA 655/2017 ed in particolare dall'allegato RQSII, che, all'articolo 36, disciplina il “tempo per l'emissione della fattura”, individuato dal successivo articolo 67 in 45 giorni solari successivi alla chiusura del periodo di riferimento.
In questa seconda prospettiva i Comuni sarebbero obbligati a emettere la fattura entro questi termini e, quindi, il termine di emissione della fattura ed il suo contenuto in relazione agli anni cui i consumi sono riferibili andrebbero ad incidere direttamente sulla prescrizione "dei consumi”, non potendosi addebitare quelli risalenti a più di due anni.
Ebbene, tale tesi, che ancora il decorso del termine biennale di prescrizione alla data di scadenza della fattura, e non già all'effettivo momento del consumo, sembra aver trovato un primo riconoscimento anche da
6 parte della Suprema Corte. In particolare, con l'ordinanza pregiudiziale del 17/04/2023, nell'ambito del procedimento con n. R.G. 2666/2022, il Giudice di Pace di Caserta aveva richiesto, ai sensi del nuovo art. 363-bis c.p.c., la soluzione di una questione pregiudiziale in relazione ad un procedimento civile inerente proprio la prescrizione breve dei corrispettivi per i consumi idrici relativo ad un contenzioso insorto tra un contribuente ed un . Nella specie, il remittente chiedeva alla Cassazione "se la Controparte_7 prescrizione relativa ai consumi idrici effettuati in data antecedente al primo gennaio 2020 sia biennale come stabilito dalla legge 205/2017 — legge di bilancio 2018 — o quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n° 5 cc. e se il Giudice possa dunque disapplicare una decisione di natura formalmente amministrativa anche se destinata ad incidere sui procedimenti aventi ad oggetto la decisione de qua". Il Primo Presidente della
Cassazione, con provvedimento reso nell'ambito del procedimento n. r.g. 9126/2023, pubblicato in data
10/05/2023, ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata. Infatti, per la
Cassazione "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi”
E' evidente, dunque, che, secondo questa interpretazione (del resto fatta palese dal tenore della disposizione normativa in esame), apparentemente sposata dalla Suprema Corte nella pronuncia che precede, il termine di prescrizione del credito vantato dai Comuni per la somministrazione di acqua è biennale per tutte le fatture che recano come scadenza un data successiva al 01.01.2020, anche se riferite a consumi effettuati in epoca antecedente. Alla luce di quanto premesso, dunque, considerato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1° gennaio
2018, può affermarsi che da tale data i gestori del servizio idrico hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione applicato ai consumi idrici e avrebbero dovuto tempestivamente attivarsi per recuperare i crediti pregressi pendenti (allora richiedibili ancora nei limiti del quinquennio antecedente), dato che per tutte le fatture successivamente emesse, e recanti data di scadenza dopo il 1° gennaio 2020 (e anche se riferiti a consumi antecedenti), i crediti richiedibili sarebbero stati solo quelli dell'ultimo biennio.
Dunque, avuto riguardo al settore idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa. Il legislatore, peraltro, non ha inteso modificare i principi civilistici in materia di prescrizione, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione, riducendo il periodo del termine prescrizionale del corrispettivo dei consumi richiedibili;
nel contempo, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, ha riconosciuto un arco temporale sufficientemente lungo tra l'entrata in vigore della norma (1° gennaio 2018) e la sua concreta applicazione (fatture con scadenza successiva al
1° gennaio 2020). La materia è stata, peraltro, oggetto di scrutinio anche da parte del Giudice Amministrativo
7 che, pronunciandosi su un ricorso proposto per l'annullamento della richiamata Delibera Arera n. 186/2020, ha colto l'occasione per precisare che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n,
205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura” (cfr. Tar Lombardia n. 1442/2021). Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo risalenti ad epoca antecedente la detta data, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, poiché relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta. Ne deriva, come logico corollario, che l'applicazione del termine di prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti al 1° gennaio 2020 non determina alcuna applicazione retroattiva della norma in commento, in quanto essa individua il momento di applicazione del nuovo termine prescrizionale non alla data di effettuazione dei consumi, ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, seppure emesse prima di tale data. La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in definitiva, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in tema di prescrizione e di pagamento del debito, va interpretata nel senso che con essa il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei consumi richiesti in pagamento agli utenti, onde evitare la pratica delle c.d. maxi fatturazioni emesse al fine di richiedere il pagamento di consumi oltremodo risalenti nel tempo. Ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie di fornitura idrica), debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilità dalla regolazione vigente e, comunque in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale. E' noto, infatti, come la fornitura del servizio idrico sia riconducibile alla disciplina della somministrazione, ai sensi degli artt. 1569 e ss. c.c.
Il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici e continuativi, costituendo, dunque, un rapporto di durata. All'interno di tale rapporto, ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, pur essendo riferibile ad un'unica causa contrattuale. Ciò posto, dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, dell'art. 2935 c.c. e del contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore/gestore, in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi (ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento, come da regolazione adottata dall'Autorità Indipendente di settore). Ciò essenzialmente in
8 quanto, ai fini del diritto che può far valere il gestore, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione (id est fatturabilità). A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato l'inizio della prescrizione e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, a consumi risalenti di oltre due anni. Del resto, una diversa interpretazione della decorrenza della prescrizione biennale striderebbe con il chiaro dettato della normativa primaria secondo cui la prescrizione biennale si applica, appunto, agli importi (afferenti a consumi pregressi ultra biennali) presenti nelle bollette di conguaglio/ricalcolo che abbiano scadenza successiva al 1° gennaio 2020; resta inteso che, secondo le regole generali in tema di prescrizione, il gestore del servizio ha sempre la facoltà (e l'onere) di allegare e dimostrare eventuali cause impeditive alla decorrenza del termine prescrizionale, come da disciplina generale prevista dal codice civile (cfr., in particolare, art. 2935 c.c. — sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione — e art. 2941 c.c. — doloso occultamento dell'esistenza del debito —
)
Ciò chiarito, va rilevato che per i consumi idrici la Delibera ARERA del 23 dicembre 2015 655/2015/R/idr all'art. 38.1 specifica che il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue: (a) due bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
(b) tre bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
(c) quattro bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
(d) sei bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.
Venendo all'esame del caso di specie, sulla scorta dei parametri normativi ed ermeneutici innanzi illustrati, con riferimento all'utenza relativa al Condominio può affermarsi che il Parte_1 Controparte_1 ha correttamente provveduto ad emettere le fatture per la rilevazione dei consumi con cadenza bimestrale, sicché deve ritenersi che il termine di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio idrico decorra dal 45° giorno successivo alla scadenza di ciascun bimestre.
Va pertanto respinta l'eccezione di prescrizione del in quanto risulta provato che il ha Parte_1 CP_1 interrotto la prescrizione con le missive di costituzione in mora prodotte.
Non meritano adesione tutte le restanti eccezioni e contestazioni mosse da parte ricorrente. In particolare, deve ritenersi infondato il rilievo avente ad oggetto presunti vizi di forma della fatturazione e del sollecito di pagamento, poiché contrari alle prescrizioni dettate dalle Delibere ARERA. La eventuale mancanza degli avvisi previsti dalle delibere dell'Autorità negli atti comunicati all'utente, infatti, se può determinare l'avvio di
9 un procedimento nei confronti del gestore del servizio idrico davanti al predetto organismo di regolazione, certamente non può determinare, per ciò solo, la radicale estinzione del diritto dell'ente al pagamento del corrispettivo dei consumi idrici effettivamente fruiti.
Qualche ulteriore riflessione meritano invece, le questioni formulate dal ricorrente rispetto, in generale, alla asserita non corrispondenza tra i consumi presuntivamente contabilizzati con quelli effettivi imputabili al
. Risultano infondate le contestazioni relative alla effettiva individuazione dei consumi idrici Parte_1 fatturati al ricorrente. In particolare, il , sul punto, ha lamentato l'erroneità delle Parte_1 rilevazioni asseritamente effettuate dall'ente comunale e il malfunzionamento del contatore, evidenziando come sullo stesso sia stata omessa la manutenzione periodica.
Sul punto appare preferibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività; assolto tale onere allegativo e probatorio da parte dell'utente, al gestore spetterà l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Se, invece, l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, 09/01/2020, n.297). Per cui, la ripetuta, ma tralaticia, affermazione secondo cui, a fronte della semplice contestazione del cliente, spetta sempre al fornitore la prova rigorosa circa il corretto funzionamento del misuratore, pur fotografando, in effetti, uno dei principi giuridici dettati in materia dalla Suprema Corte, è il frutto di una lettura parziale e decontestualizzata del più complesso ragionamento giuridico posto a fondamento di una tale giurisprudenza. Del resto, anche di recente (cfr. Cass.
34701/2021), i giudici di legittimità hanno oramai sancito la piena pacificità e consolidamento dei suddetti principi, testualmente affermando: “Questa Corte che ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone la verifica — e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte
10 negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (da ultimo: Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Rv. 656455 - 01). In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez.
3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 - 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv.
646832 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 - 01).” (cfr. Cass. 34701/2021 cit.). Nel caso di specie, il ricorrente, meramente postulando il malfunzionamento del contatore dell'acqua per carenza di manutenzione, si è limitato ad addurre genericamente l'erroneità delle letture o delle misurazioni senza tuttavia specificare quali sarebbero stati i consumi effettivi, nemmeno in via presuntiva, di tutte le abitazioni facenti parte del Condominio, sicché non sussistono elementi per ritenere inveritiere le indicazioni contenute nelle fatture oggetto di lite in ordine ai m.c. di acqua consumati dall'utenza intestata al ricorrente.
In conclusione, quindi, in merito al quantum dei consumi fatturati e in ordine alla correttezza dei consumi rispetto alle tariffe applicate, la quantificazione degli stessi deve ritenersi corretta e provata.
4. Sulle spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, d'ufficio in difetto di nota specifica, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Annamaria Buffardo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4157/2022 del R.G., avente ad oggetto somministrazione, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara dovuto dal l'importo preteso con l'avviso di accertamento n. Parte_1
2021/260 del 21/6/2021, per un l'importo complessivo di € 8.332,00;
2. condanna il al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, per Parte_1 ciascuno dei convenuti, in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA, ove dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Aversa, il 27.1.2025
Il Giudice
Dr.ssa Annamaria Buffardo
11
12
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9237/21 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Opposizione ad avviso di accertamento” pendente
TRA
(COD FISC ) sito in Aversa alla Via Ovidio, 22, in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale amministratore condominiale, signor , con studio in Aversa alla Via De Chirico, 8, Parte_2 elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento in Aversa alla Via N. Pelliccia n 100, presso l'Avv.
Paolo Pecorario (Cod. Fisc. ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._1
-opponente-
E
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., dott. , c.f. , Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 rapp.to e difeso dall'AVV. DOMENICO PIGNETTI (c.f. e dall'AVV. GIUSEPPE C.F._2
NERONE (c.f. , in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed unito al presente, tutti C.F._3 elett.te dom.ti in Aversa alla Piazza Municipio, giusta deliberazione di incarico
- opposto-
NONCHE'
– del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del Controparte_3 CP_4 CP_1
in persona del legale rapp. te p. t. dott. , con sede in GR VA (Na) Piazza Cirillo
[...] CP_5
n. 3, codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese e Partita Iva n. , elett. P.IVA_3 P.IVA_4 dom.ta in Caivano alla via Gramsci n.35 presso lo studio dall'Avv. Roberto Russo, C.f.: C.F._4 giusta procura in atti
-opposto-
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.9.2024.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In fatto
Con atto di citazione notificato il 24/08/2021 il conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il e la per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 CP_6 conclusioni: “in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento esecutivo per le ragioni esposte nel corpo del presente atto. Nel merito - accertare e dichiarare l'inesistenza anche parziale dei crediti oggetto dell'avviso di accertamento impugnato;
- accertare e dichiarare come non dovute tutte ovvero parte delle somme oggetto dell'avviso di accertamento impugnato;
- annullare e comunque dichiarare inefficace, anche parzialmente, l'avviso di accertamento impugnato;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione anche parziale dei crediti”; il tutto sulla base della premessa, così come si legge nell'atto introduttivo del giudizio, che qui si abbia per integralmente ripetuta e trascritta”.
A fondamento dell'opposizione eccepiva, preliminarmente, l'avvenuta prescrizione totale o parziale dei crediti vantati ex art. 2948 c.c. che impone il termine quinquennale di prescrizione per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, non essendo mai stati notificati atti interruttivi in merito.
Contestava, in ogni caso, ai fini della legittimità dell'avviso di accertamento la tardiva fatturazione degli importi pretesi in relazione agli anni effettivi in cui si sarebbe verificato il consumo idrico, nonché l'errata applicazione della direttiva ARERA che, nell'ambito della propria attività di regolamentazione aveva espressamente previsto dei tempi di fatturazione in merito ai canoni idrici, precisando che: “il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità” e che “i consumi medi annui delle utenze condominiali devono essere determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti”.
Deduceva, altresì, che per i contratti di somministrazione, gravava sul somministrante ente comunale, l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante e che l'Ente comunale, titolare dello strumento di misurazione, era tenuto a mantenerlo in perfetto stato di funzionamento.
Infine, eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento notificato al istante per la mancanza di Parte_1 requisiti essenziali richiesti dal comma 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006, nonché dal comma 792 della
Legge 160/2019, riguardanti la carenza di motivazione laddove, ai sensi del citato articolo, gli avvisi di accertamento dovevano essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li avevano determinati. In caso di utilizzo della motivazione per relationem lo stesso comma, inoltre, sanciva che “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.
2 Si costituiva in data 05.01.2022 la , eccependo preliminarmente la propria carenza di CP_3 CP_3 legittimazione passiva per vizi di merito della pretesa, svolgendo attività di riscossione per conto dell'enti impositori, unico titolare della pretesa contestata, motivo per cui gli atti posti in essere producono effetti solo nei loro confronti.
Sulla inammissibilità della domanda sul merito della pretesa di cui all'avviso di accertamento deduceva che era divenuta definitiva e incontestabile poiché all'opponente sono stati notificati l'atto prodromico, per cui il credito era divenuto certo, liquido ed esigibile e in questa sede non potevano trovare ingresso le contestazioni relative alla quantificazione dei consumi, all'omesso servizio delle acque reflue, al funzionamento del contatore, alle letture effettuate e alla fatturazione. Pertanto, su tali atti si era formato il giudicato per difetto di impugnativa nei termini.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione in quanto generica e priva di pregio in fatto e diritto, limitandosi il ricorrente a richiedere, l'annullamento per prescrizione senza indicare quali siano le ragioni di fatto e di diritto alla base della sua pretesa né tantomeno il termine iniziale e finale utile al calcolo.
In merito, poi, alla mancata prova del regolare funzionamento del contatore e delle relative letture effettuate, la , contestava che la misurazione dei consumi, il calcolo degli stessi, la quantificazione Controparte_3 degli importi, la determinazione delle tariffe e dei coefficienti applicati, la fatturazione, il funzionamento del contatore idrico erano attività dell'ente impositore e non rientravano nelle competenze del concessionario, né dovevano essere contenute nell'atto impugnato che era atto di riscossione ordinaria ma negli atti propedeutici, e quindi tali contestazioni andavano sollevate prima.
Il si costituiva impugnando e contestando in toto l'atto di citazione, unitamente alla Controparte_1 documentazione richiamata ed allegata alla produzione di parte attrice, poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto ed insistendo per il rigetto.
Eccepiva che le contestazioni in ordine ai presunti vizi formali dei ruoli e delle relative cartelle esattoriali dovevano essere dichiarate inammissibili ex art. 617 c.p.c., in quanto le opposizioni in ordine alle regolarità formale del titolo esecutivo andavano proposte nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo.
Deduceva altresì l'infondatezza delle avverse eccezioni secondo cui il non avrebbe mai Controparte_1 notificato al opponente le fatture di cui al provvedimento impugnato ed invero il ha Parte_1 CP_1 sempre inviato regolarmente le fatture al e provava tale circostanza, con il prospetto delle fatture Parte_1 allegato alle lettere di messa in mora regolarmente inviate.
Sull'eccezione di prescrizione, poi, nonostante ritenesse pacifica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c., integrando lo stesso una prestazione periodica dipendente da una "causa debendi" a carattere continuativo, ne eccepiva l'infondatezza per l'estrema genericità ed invero, secondo giurisprudenza oramai consolidata: “L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto,
3 determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso” (cfr., ex multis, Cass. 15991/2018; Cass.
14135/2019).
Nel caso di specie, parte ricorrente, a fronte della pluralità di fatture di cui il deduceva il mancato CP_1 pagamento, relative a consumi idrici, inerenti a svariate epoche temporali eterogenee, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti ivi indicati in modo cumulativo e onnicomprensivo, senza neppure specificare, per ognuna delle molteplici somministrazioni addebitate, i fatti costitutivi della invocata fattispecie estintiva e i relativi termini di decorrenza della eccepita prescrizione.
Concludeva contestando l'eccezione di malfunzionamento del contatore, riportandosi al principio giuridico che sancisce che nell'ambito della fornitura idrica, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, viene normalmente accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione;
di fronte a consumi abnormi e alla conseguente pretesa creditoria del fornitore era l'utente che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., doveva dimostrare che l'inadempimento non era a lui imputabile. In particolare, l'utente condominio doveva contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica;
il gestore era tenuto invece a dimostrare che il contatore era regolarmente funzionante.
E'quanto ha stabilito la Corte di legittimità (Cass. civ. sez. III ord. 19 gennaio 2021 n. 836) secondo cui:
“spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare
l'entità dei consumi effettuati nel periodo”, con riferimento al “dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agi ordinari impieghi del bene somministrato”. Nel caso de quo il non ha dimostrato minimamente l'abnormità e l'anomalia dei consumi, essendosi, invece, Parte_1 limitato ad una mera e semplice contestazione generica e vaga.
Denegata la sospensione venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione (anche in considerazione della rinuncia alle contestazioni sollevate da parte attrice con riferimento al malfunzionamento del contatore), la stessa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.9.2024, veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Questioni preliminari.
In via preliminare va disattesa, siccome infondata, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla quale Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del Controparte_6
invero, avuto riguardo alle contestazioni sollevate sussiste, per giurisprudenza Controparte_1 consolidata di legittimità, la legittimazione passiva concorrente dell'ente impositore e del concessionario potendo il ricorrente agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario. Sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito il legittimato passivo non
4 impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n. 14991 del 15.07.2020; Cass. n. 21220 del 28.11.2012; di recente si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite, chiamata appositamente a risolvere i contrasti interpretativi della giurisprudenza sulla questione, con la sentenza n. 7514 del 08.03.2022).
3. Sul merito.
Nel merito, la domanda di accertamento negativo del credito proposta da parte ricorrente si è rivelata infondata e non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
La molteplicità delle questioni impone una trattazione separata.
Va innanzitutto affrontata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente con riguardo alle fatture indicate nell'impugnato sollecito di pagamento. Sul punto giova premettere in diritto che la Legge di Bilancio 2018
(Legge n. 205/17), così come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/19), all'art. 1, comma 4, recita testualmente: “[…] nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma
1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo” (sul punto, si vedano, tra le tante, Delibere ARERA n.
186/2020 e n. 610/2021 con allegati A;
n. 547/2019 con allegato B;
n. 311/2019); al successivo comma 10 la norma in esame, poi, precisa: “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza
è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”. La Delibera ARERA 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr afferma, inoltre, all'art. 2 co. 3 che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.”. Le disposizioni appena richiamate non appaiono di facile interpretazione, specie con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione biennale ivi sancito, atteso l'equivoco riferimento al termine della data della fatturazione e non già al periodo oggetto di fatturazione che può esservi ricompreso.
Una prima opzione interpretativa è quella di ritenere la prescrizione breve biennale in esame applicabile unicamente ai consumi generati e fatturati dopo la data del 1° gennaio 2020, applicandosi, invece, ai consumi antecedenti la “ordinaria” prescrizione quinquennale.
5 In tal senso si è pronunciato il Giudice di Pace del Tribunale di Santa Maria C.V. con la sentenza n. 756/23 depositata in cancelleria il 1° febbraio 2023 nella quale si legge che "le bollette riferite ai consumi anteriori al
02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni;
invece le bollette riferite a consumi a partire dal
02.01.2020 si prescrivono in due anni. Pertanto, poiché la bolletta in contestazione è riferita a antecedenti all'entrata in vigore delle norme che stabiliscono la prescrizione biennale, è da ritenersi che nel caso che occupa trovi applicazione la norma di cui all'art. 2948 cc, cioè il termine quinquennale di prescrizione del diritto vantato dal gestore".
Sullo stesso impianto normativo, ma in diverso ambito regolatorio, si registra poi la sentenza del Tribunale di Benevento, sez. II, 11/05/2022, n. 1116, secondo cui “Atteso che le fatture alla base del D.I. hanno ad oggetto consumi per il periodo di riferimento 2013-2016, trova regolarmente applicazione il termine di prescrizione di 5 anni”.
Secondo una seconda opzione interpretativa, invece, nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture, prescindendo dalla data di erogazione od effettuazione dei consumi. In particolare, secondo il Tribunale di Reggio Calabria, (cfr. sentenza n. 818/2022, pubblicata il 04/07/2022) il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cass. n. 23789/2008) e sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture perché la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, è divenuta liquida solo nel momento in cui i predetti conguagli sono stati operati.
Secondo questa seconda opzione ermeneutica, certamente più favorevole per l'utente finale del servizio, le disposizioni primarie sopra indicate devono essere integrate con quelle regolatorie, ed in particolare con il disposto dell'articolo 2, comma 2.3 dell'allegato B alla delibera ARERA 547/2019, secondo cui "La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”.
La regolazione vigente in materia, ivi richiamata da ARERA, e assunta anche sul piano civilistico da chi sostiene questa tesi a fondamento della prescrizione breve, è rappresentata dalla delibera ARERA 655/2017 ed in particolare dall'allegato RQSII, che, all'articolo 36, disciplina il “tempo per l'emissione della fattura”, individuato dal successivo articolo 67 in 45 giorni solari successivi alla chiusura del periodo di riferimento.
In questa seconda prospettiva i Comuni sarebbero obbligati a emettere la fattura entro questi termini e, quindi, il termine di emissione della fattura ed il suo contenuto in relazione agli anni cui i consumi sono riferibili andrebbero ad incidere direttamente sulla prescrizione "dei consumi”, non potendosi addebitare quelli risalenti a più di due anni.
Ebbene, tale tesi, che ancora il decorso del termine biennale di prescrizione alla data di scadenza della fattura, e non già all'effettivo momento del consumo, sembra aver trovato un primo riconoscimento anche da
6 parte della Suprema Corte. In particolare, con l'ordinanza pregiudiziale del 17/04/2023, nell'ambito del procedimento con n. R.G. 2666/2022, il Giudice di Pace di Caserta aveva richiesto, ai sensi del nuovo art. 363-bis c.p.c., la soluzione di una questione pregiudiziale in relazione ad un procedimento civile inerente proprio la prescrizione breve dei corrispettivi per i consumi idrici relativo ad un contenzioso insorto tra un contribuente ed un . Nella specie, il remittente chiedeva alla Cassazione "se la Controparte_7 prescrizione relativa ai consumi idrici effettuati in data antecedente al primo gennaio 2020 sia biennale come stabilito dalla legge 205/2017 — legge di bilancio 2018 — o quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n° 5 cc. e se il Giudice possa dunque disapplicare una decisione di natura formalmente amministrativa anche se destinata ad incidere sui procedimenti aventi ad oggetto la decisione de qua". Il Primo Presidente della
Cassazione, con provvedimento reso nell'ambito del procedimento n. r.g. 9126/2023, pubblicato in data
10/05/2023, ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata. Infatti, per la
Cassazione "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi”
E' evidente, dunque, che, secondo questa interpretazione (del resto fatta palese dal tenore della disposizione normativa in esame), apparentemente sposata dalla Suprema Corte nella pronuncia che precede, il termine di prescrizione del credito vantato dai Comuni per la somministrazione di acqua è biennale per tutte le fatture che recano come scadenza un data successiva al 01.01.2020, anche se riferite a consumi effettuati in epoca antecedente. Alla luce di quanto premesso, dunque, considerato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1° gennaio
2018, può affermarsi che da tale data i gestori del servizio idrico hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione applicato ai consumi idrici e avrebbero dovuto tempestivamente attivarsi per recuperare i crediti pregressi pendenti (allora richiedibili ancora nei limiti del quinquennio antecedente), dato che per tutte le fatture successivamente emesse, e recanti data di scadenza dopo il 1° gennaio 2020 (e anche se riferiti a consumi antecedenti), i crediti richiedibili sarebbero stati solo quelli dell'ultimo biennio.
Dunque, avuto riguardo al settore idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa. Il legislatore, peraltro, non ha inteso modificare i principi civilistici in materia di prescrizione, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione, riducendo il periodo del termine prescrizionale del corrispettivo dei consumi richiedibili;
nel contempo, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, ha riconosciuto un arco temporale sufficientemente lungo tra l'entrata in vigore della norma (1° gennaio 2018) e la sua concreta applicazione (fatture con scadenza successiva al
1° gennaio 2020). La materia è stata, peraltro, oggetto di scrutinio anche da parte del Giudice Amministrativo
7 che, pronunciandosi su un ricorso proposto per l'annullamento della richiamata Delibera Arera n. 186/2020, ha colto l'occasione per precisare che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n,
205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura” (cfr. Tar Lombardia n. 1442/2021). Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo risalenti ad epoca antecedente la detta data, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, poiché relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta. Ne deriva, come logico corollario, che l'applicazione del termine di prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti al 1° gennaio 2020 non determina alcuna applicazione retroattiva della norma in commento, in quanto essa individua il momento di applicazione del nuovo termine prescrizionale non alla data di effettuazione dei consumi, ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, seppure emesse prima di tale data. La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in definitiva, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in tema di prescrizione e di pagamento del debito, va interpretata nel senso che con essa il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei consumi richiesti in pagamento agli utenti, onde evitare la pratica delle c.d. maxi fatturazioni emesse al fine di richiedere il pagamento di consumi oltremodo risalenti nel tempo. Ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie di fornitura idrica), debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilità dalla regolazione vigente e, comunque in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale. E' noto, infatti, come la fornitura del servizio idrico sia riconducibile alla disciplina della somministrazione, ai sensi degli artt. 1569 e ss. c.c.
Il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici e continuativi, costituendo, dunque, un rapporto di durata. All'interno di tale rapporto, ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, pur essendo riferibile ad un'unica causa contrattuale. Ciò posto, dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, dell'art. 2935 c.c. e del contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore/gestore, in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi (ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento, come da regolazione adottata dall'Autorità Indipendente di settore). Ciò essenzialmente in
8 quanto, ai fini del diritto che può far valere il gestore, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione (id est fatturabilità). A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato l'inizio della prescrizione e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, a consumi risalenti di oltre due anni. Del resto, una diversa interpretazione della decorrenza della prescrizione biennale striderebbe con il chiaro dettato della normativa primaria secondo cui la prescrizione biennale si applica, appunto, agli importi (afferenti a consumi pregressi ultra biennali) presenti nelle bollette di conguaglio/ricalcolo che abbiano scadenza successiva al 1° gennaio 2020; resta inteso che, secondo le regole generali in tema di prescrizione, il gestore del servizio ha sempre la facoltà (e l'onere) di allegare e dimostrare eventuali cause impeditive alla decorrenza del termine prescrizionale, come da disciplina generale prevista dal codice civile (cfr., in particolare, art. 2935 c.c. — sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione — e art. 2941 c.c. — doloso occultamento dell'esistenza del debito —
)
Ciò chiarito, va rilevato che per i consumi idrici la Delibera ARERA del 23 dicembre 2015 655/2015/R/idr all'art. 38.1 specifica che il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue: (a) due bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
(b) tre bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
(c) quattro bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
(d) sei bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.
Venendo all'esame del caso di specie, sulla scorta dei parametri normativi ed ermeneutici innanzi illustrati, con riferimento all'utenza relativa al Condominio può affermarsi che il Parte_1 Controparte_1 ha correttamente provveduto ad emettere le fatture per la rilevazione dei consumi con cadenza bimestrale, sicché deve ritenersi che il termine di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio idrico decorra dal 45° giorno successivo alla scadenza di ciascun bimestre.
Va pertanto respinta l'eccezione di prescrizione del in quanto risulta provato che il ha Parte_1 CP_1 interrotto la prescrizione con le missive di costituzione in mora prodotte.
Non meritano adesione tutte le restanti eccezioni e contestazioni mosse da parte ricorrente. In particolare, deve ritenersi infondato il rilievo avente ad oggetto presunti vizi di forma della fatturazione e del sollecito di pagamento, poiché contrari alle prescrizioni dettate dalle Delibere ARERA. La eventuale mancanza degli avvisi previsti dalle delibere dell'Autorità negli atti comunicati all'utente, infatti, se può determinare l'avvio di
9 un procedimento nei confronti del gestore del servizio idrico davanti al predetto organismo di regolazione, certamente non può determinare, per ciò solo, la radicale estinzione del diritto dell'ente al pagamento del corrispettivo dei consumi idrici effettivamente fruiti.
Qualche ulteriore riflessione meritano invece, le questioni formulate dal ricorrente rispetto, in generale, alla asserita non corrispondenza tra i consumi presuntivamente contabilizzati con quelli effettivi imputabili al
. Risultano infondate le contestazioni relative alla effettiva individuazione dei consumi idrici Parte_1 fatturati al ricorrente. In particolare, il , sul punto, ha lamentato l'erroneità delle Parte_1 rilevazioni asseritamente effettuate dall'ente comunale e il malfunzionamento del contatore, evidenziando come sullo stesso sia stata omessa la manutenzione periodica.
Sul punto appare preferibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività; assolto tale onere allegativo e probatorio da parte dell'utente, al gestore spetterà l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Se, invece, l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, 09/01/2020, n.297). Per cui, la ripetuta, ma tralaticia, affermazione secondo cui, a fronte della semplice contestazione del cliente, spetta sempre al fornitore la prova rigorosa circa il corretto funzionamento del misuratore, pur fotografando, in effetti, uno dei principi giuridici dettati in materia dalla Suprema Corte, è il frutto di una lettura parziale e decontestualizzata del più complesso ragionamento giuridico posto a fondamento di una tale giurisprudenza. Del resto, anche di recente (cfr. Cass.
34701/2021), i giudici di legittimità hanno oramai sancito la piena pacificità e consolidamento dei suddetti principi, testualmente affermando: “Questa Corte che ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone la verifica — e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte
10 negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (da ultimo: Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Rv. 656455 - 01). In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez.
3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 - 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv.
646832 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 - 01).” (cfr. Cass. 34701/2021 cit.). Nel caso di specie, il ricorrente, meramente postulando il malfunzionamento del contatore dell'acqua per carenza di manutenzione, si è limitato ad addurre genericamente l'erroneità delle letture o delle misurazioni senza tuttavia specificare quali sarebbero stati i consumi effettivi, nemmeno in via presuntiva, di tutte le abitazioni facenti parte del Condominio, sicché non sussistono elementi per ritenere inveritiere le indicazioni contenute nelle fatture oggetto di lite in ordine ai m.c. di acqua consumati dall'utenza intestata al ricorrente.
In conclusione, quindi, in merito al quantum dei consumi fatturati e in ordine alla correttezza dei consumi rispetto alle tariffe applicate, la quantificazione degli stessi deve ritenersi corretta e provata.
4. Sulle spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, d'ufficio in difetto di nota specifica, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Annamaria Buffardo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4157/2022 del R.G., avente ad oggetto somministrazione, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara dovuto dal l'importo preteso con l'avviso di accertamento n. Parte_1
2021/260 del 21/6/2021, per un l'importo complessivo di € 8.332,00;
2. condanna il al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, per Parte_1 ciascuno dei convenuti, in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA, ove dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Aversa, il 27.1.2025
Il Giudice
Dr.ssa Annamaria Buffardo
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