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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/04/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 625 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
l Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Piazza Martiri d'Ungheria, n. 3/A, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Francesco Maria Massara (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t ) che Email_2 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Siena, via Banchi di Sotto, n. 81, presso lo studio dell'avv. Edoardo Marroni (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in Email_3 atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 07/04/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della pretesa creditoria riportata dall'intimazione di pagamento n.
13920229000333313000, notificata il 23.03.2023, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n.
43920150000786107000; 43920160000481715000; 43920170000330264000;
43920170000730164000; 43920180000339345000 e 43920190000076504000. La ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito predetti, rappresentando, in ogni caso, l'estinzione delle pretese contributive per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1°) Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa e/o inesistente notifica dei presupposti avvisi di addebito, meglio specificati al punto a). 2°) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie azionate e, per l'effetto, dichiarare nulle e/o illegittime e, comunque, annullare le iscrizioni a ruolo, i supposti avvisi di addebito e l'ingiunzione di pagamento opposta. 3°) Condannare i resistenti in solido a spese e competenze del giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde. 4°) Emettere ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia. Riservata ogni altra richiesta istruttoria e di merito, anche in relazione all'assumenda posizione difensiva dei resistenti. Si producono gli atti e i documenti indicati in ricorso.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando le CP_1 CP_3 pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e il rigetto del ricorso, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese contributive riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione del credito.
3. Occorre, preliminarmente, segnalare che l'Ente previdenziale ha documentato l'avvenuto sgravio ex lege (art. 1, comma da 222 a 230, della L. n. 197/2022) dell'avviso di addebito n. 43920150000786107000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in virtù del quale già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo
3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo
Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella».
2 4. Pertanto, relativamente all'avviso di addebito n. 43920150000786107000, riportato dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
5. Nel resto, invece, il ricorso va rigettato.
6. Premesso che vertendosi in materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa,
e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
6.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
7. L ha documentato di aver validamente notificato gli avvisi di addebito n. Controparte_4
43920160000481715000; 43920170000330264000; 43920170000730164000; 43920180000339345000 e 43920190000076504000, richiamati dall'intimazione di pagamento, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920160000481715000 è stato notificato il 2.07.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920170000330264000 è stato notificato il 11.10.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920170000730164000 è stato notificato il 2.12.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920180000339345000 è stato notificato il 1.07.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920190000076504000 è stato notificato il 12.04.2019. 8. Il , poi, ha provato di aver notificato alla ricorrente l'intimazione di pagamento n. CP_5
13920189001082439000, contente, esclusivamente gli avvisi di addebito n. 43920150000786107000
e 43920160000481715000, il 17.05.2018.
9. Pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento perché dalla data di notifica degli avvisi di addebito – e relativamente all'avviso di addebito n. 43920160000481715000, dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 13920189001082439000 – e quella di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di odierna impugnazione, non è spirato il termine quinquennale di prescrizione, anche in occasione della sospensione dei termini durante il periodo pandemico: “il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza
3 sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. 10. Per tutte le ragioni fin qui espresse, il ricorso, relativamente alla questione sugli avvisi di addebito n.
43920160000481715000; 43920170000330264000; 43920170000730164000;
43920180000339345000 e 43920190000076504000, va rigettato. 11. Stante l'intervenuto parziale sgravio operato dall'Ente previdenziale ex lege, le spese di lite sono compensate per metà, mentre nel resto seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere relativamente all'avviso di addebito n. 43920150000786107000, richiamato dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della residua parte Parte_1 liquidata in complessivi € 600,00, oltre accessori di legge, in favore dell' ed in € 600,00, CP_1 oltre accessori di legge, nei confronti di . CP_3
Vibo Valentia, 09/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
l Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Piazza Martiri d'Ungheria, n. 3/A, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Francesco Maria Massara (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t ) che Email_2 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Siena, via Banchi di Sotto, n. 81, presso lo studio dell'avv. Edoardo Marroni (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in Email_3 atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 07/04/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della pretesa creditoria riportata dall'intimazione di pagamento n.
13920229000333313000, notificata il 23.03.2023, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n.
43920150000786107000; 43920160000481715000; 43920170000330264000;
43920170000730164000; 43920180000339345000 e 43920190000076504000. La ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito predetti, rappresentando, in ogni caso, l'estinzione delle pretese contributive per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1°) Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa e/o inesistente notifica dei presupposti avvisi di addebito, meglio specificati al punto a). 2°) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie azionate e, per l'effetto, dichiarare nulle e/o illegittime e, comunque, annullare le iscrizioni a ruolo, i supposti avvisi di addebito e l'ingiunzione di pagamento opposta. 3°) Condannare i resistenti in solido a spese e competenze del giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde. 4°) Emettere ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia. Riservata ogni altra richiesta istruttoria e di merito, anche in relazione all'assumenda posizione difensiva dei resistenti. Si producono gli atti e i documenti indicati in ricorso.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando le CP_1 CP_3 pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e il rigetto del ricorso, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese contributive riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione del credito.
3. Occorre, preliminarmente, segnalare che l'Ente previdenziale ha documentato l'avvenuto sgravio ex lege (art. 1, comma da 222 a 230, della L. n. 197/2022) dell'avviso di addebito n. 43920150000786107000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in virtù del quale già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo
3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo
Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella».
2 4. Pertanto, relativamente all'avviso di addebito n. 43920150000786107000, riportato dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
5. Nel resto, invece, il ricorso va rigettato.
6. Premesso che vertendosi in materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa,
e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
6.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
7. L ha documentato di aver validamente notificato gli avvisi di addebito n. Controparte_4
43920160000481715000; 43920170000330264000; 43920170000730164000; 43920180000339345000 e 43920190000076504000, richiamati dall'intimazione di pagamento, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920160000481715000 è stato notificato il 2.07.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920170000330264000 è stato notificato il 11.10.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920170000730164000 è stato notificato il 2.12.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920180000339345000 è stato notificato il 1.07.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920190000076504000 è stato notificato il 12.04.2019. 8. Il , poi, ha provato di aver notificato alla ricorrente l'intimazione di pagamento n. CP_5
13920189001082439000, contente, esclusivamente gli avvisi di addebito n. 43920150000786107000
e 43920160000481715000, il 17.05.2018.
9. Pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento perché dalla data di notifica degli avvisi di addebito – e relativamente all'avviso di addebito n. 43920160000481715000, dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 13920189001082439000 – e quella di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di odierna impugnazione, non è spirato il termine quinquennale di prescrizione, anche in occasione della sospensione dei termini durante il periodo pandemico: “il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza
3 sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. 10. Per tutte le ragioni fin qui espresse, il ricorso, relativamente alla questione sugli avvisi di addebito n.
43920160000481715000; 43920170000330264000; 43920170000730164000;
43920180000339345000 e 43920190000076504000, va rigettato. 11. Stante l'intervenuto parziale sgravio operato dall'Ente previdenziale ex lege, le spese di lite sono compensate per metà, mentre nel resto seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere relativamente all'avviso di addebito n. 43920150000786107000, richiamato dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della residua parte Parte_1 liquidata in complessivi € 600,00, oltre accessori di legge, in favore dell' ed in € 600,00, CP_1 oltre accessori di legge, nei confronti di . CP_3
Vibo Valentia, 09/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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