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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa ND EN Presidente dott.ssa IC MA Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 16/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1829 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE TRA
Parte_1
AVV. LA ROSA DANIELA Appellante E
CP_1
AVV. DE ROSA ANDREA Appellato e Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1704 del 10.07.2023 del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 2.2022, il premesso CP_1 che: a) il Tribunale, con sentenza n.1595/2005, aveva dichiarato l'illegittimità del contratto di formazione e lavoro ed aveva stabilito che tra le parti intercorreva, fin dal mese di marzo del 2000 (anziché dal mese di marzo del 2002), un comune rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ed aveva contestualmente condannato a pagare le conseguenti differenze retributive, generate dall'inquadramento Pt_1 del ricorrente nel superiore 6° livello retributivo del c.c.n.l.; b) che con sentenza n. 6884/2008 la Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, aveva accolto il gravame proposto dall'azienda, riformando la decisione di primo grado;
c) che la Corte di
1 Cassazione con decisione n. 2014/2015 aveva annullato la pronuncia d'appello rinviando al giudice di secondo grado;
d) che con sentenza n.4018/2019 il giudice del rinvio aveva dichiarato la illegittimità del contratto di formazione e lavoro con conseguente sua conversione in un contratto a tempo indeterminato ab initio e con inquadramento del ricorrente nel VI livello retributivo della qualifica di appartenenza (corrispondente al parametro 158), ed aveva condannato al pagamento delle Pt_1 dovute differenze retributive maturate dalla data di decorrenza del rapporto ed al versamento della contribuzione di legge;
e) che quindi il ricorrente – tenuto conto di quanto ha già riscosso esecutivamente – aveva diritto di percepire le correlative differenze nella misura lorda di € 105.427,36, senza applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali. Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di condannare la parte resistente al pagamento della somma lorda di € 105.427,36 – o in subordine, la diversa, maggiore o minor somma che sarà dichiarata dovuta – oltre gli accessori di legge, anche nei termini stabiliti dall'art.1284 c.c., dalle singole scadenze al saldo e le spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva ed Parte_1 allegato fascicolo chiedendo di volere dichiarare dovuta la minor somma di € 39.219,22 come da conteggi allegati alla memoria e di voler ridurre di conseguenza la domanda. Il Tribunale accoglieva la domanda del e condannava al CP_1 Pt_1 pagamento di € 46.813,56, ridotti i conteggi di parte ed esclusa la voce indennità base produttività, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, con conseguente condanna alle spese di lite nei confronti della società resistente. impugna tempestivamente la sentenza chiedendone la riforma e Pt_1 articolando due motivi d'appello. Dal canto suo il resiste alla domanda e, a sua volta, impugna CP_1 incidentalmente la decisione di primo grado in relazione al non accolto capo di domanda volto ad ottenere la condanna dell'azienda al pagamento delle differenze economiche da lui rivendicate a titolo di indennità base di produttività, pari ad € 58.613,80. Chiede pertanto di condannare l' al pagamento dell'ulteriore somma di € 58.613,80 o, Pt_1 in subordine, della diversa ulteriore somma ritenuta esatta, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali e di quelli moratori ex art.1284 c.c, dalle singole scadenze al saldo effettivo. Rileva preliminarmente una contraddizione nelle avverse allegazioni laddove segnala che ha appellato la sentenza di primo grado limitando la condanna al Pt_1 pagamento della stessa identica somma (€ 46.813,56) che è stata stabilita dal Tribunale di Roma. All'udienza del 7.3.2025 Atac dava atto dell'errore materiale contenuta nella indicazione, nelle conclusioni dell'atto di appello, della somma di € 46.813,56 anizchè, come corretto, di € 39.219,22. L'appello principale è infondato. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado non ha rettamente interpretato le previsioni dell'Accordo Aziendale del 17.07.2015 ignorando Parte Contr la alternatività tra ed e ponendo a fondamento della propria decisione una giustificazione illogica ed arbitraria. Infatti il Tribunale, a parere dell'appellante, omette di considerare che l'Accordo Aziendale del 2015, istitutivo dell' nella Pt_3
2 Contr Parte quale sono confluite ed prevede l'alternatività e non cumulatività delle singole indennità che compongono tali voci. Quindi ribadisce che l'ERS va Pt_1 sostituita all'ERG, senza che alcune indennità confluenti nell'ERG “sopravvivano” comunque, proprio in virtù della ratio sottesa al riordino salariale. Deduce inoltre che con l'Accordo del 17.07.2015 le disposizioni relative al personale amministrativo relative alle voci ERA1 ed ERA2 sono state estese al personale operativo, a quello della manutenzione ed a quello della c.d. “IV Area”. Le voci ERS ed ERG sono state quindi soppresse a seguito dell'entrata in vigore dell'ERA1 e pertanto quanto attribuito a titolo di ERS o di ERG debba essere scorporato da quanto preteso a titolo di ERA1. Il dal canto suo nega che le due attribuzioni economiche ( ed CP_1 Pt_2
siano state contabilmente cumulate tra loro e che il giudice di primo grado CP_2 ne abbia ignorato l'alternatività. È vero, al contrario, dalla semplice analisi dei conteggi, che il Tribunale ha analizzato l'elaborato contabile proposto dall'allora ricorrente ed ha accertato che l'importo mensile dell era stato contabilmente CP_2 detratto. Tale motivo di appello appare infondato. Il con il ricorso ex art. 414 cpc ha rivendicato la voce E.R.S. di cui all'art. 2 CP_1 dell'accordo sindacale aziendale dell'11.07.2000 secondo la seguente ripartizione: nella sua interezza, con riferimento alle mensilità comprese tra il mese di ottobre del 2000 ed il mese di dicembre del 2008; quale differenza rispetto all'E.R.G., per quelle comprese tra il mese di gennaio del 2009 ed il mese di ottobre del 2015; quale differenza rispetto all' onfluito dell' , per quelle successive. CP_2 Pt_3
In conformità con tale deduzione, nell'elaborato contabile allegato al suo fascicolo elettronico di primo grado sono riportati, per ciascuna annualità, i valori dell' dovuto fino al 2009, quelli relativi alla differenza tra ed dovuta Pt_2 Pt_2 CP_2 tra il 2009 ed il 2015 e quelli relativi alla differenza tra ed dovuta dal Pt_2 CP_3
2015 in poi. Ne risulta che effettivamente a partire dal 2009, l' è stato CP_2 effettivamente scorporato dal CP_1
Anche il secondo motivo di appello è infondato. Secondo il calcolo dell'ERA1 e dell'ERA2 effettuato dal Parte_1 CP_1
e condiviso dal primo giudice è errato perché contrastante con quanto statuito a pag. 4 dell'Accordo del 27.06.2014 laddove le indennità valorizzate nei conteggi dell'appellato sono state computate utilizzando una presenza teorica di 22 giornate anziché tener conto delle sole “presenze effettive”. Ceccacci rileva che le differenze di E.R.A.1, rivendicate dall'odierno appellato in relazione agli anni compresi tra il 2015 ed il 2020, sono commisurate al numero delle giornate di servizio che egli ha effettivamente prestato mese per mese e che sono registrate in ciascuna delle sue buste-paga. Quindi il motivo per il quale il conteggio proposto dall' conduce ad un risultato economico inferiore a quello del Pt_1
risiede nella errata applicazione (da parte dell'azienda), non tanto di un CP_1 diverso riferimento temporale, quanto, piuttosto, di un diverso un parametro economico. Ebbene, se da un lato è errato quanto sostenuto dalla difesa dell'appellato, ossia che sulla base delle buste paga in atti risulterebbe una prestazione mensile, per ciascuna mensilità, superiore ai 22 giorni sulla cui base sono stati formulati i conteggi (si vedano buste paga doc. da 13 a 22 del fascicolo di parte di primo grado in cui risultano, per alcune mensilità, anche giorni lavorati pari a 18 o 19), tuttavia appare in ogni caso
3 corretto il calcolo su 22 giorni, quale media dei giorni di presenza nei vari anni di riferimento. Parte appellante lamenta infine che il Giudice, sposando acriticamente le tesi del ha erroneamente ritenuto che il valore di riferimento per il calcolo dell'ERS CP_1 dovesse rinvenirsi nell'All. 9 dell'Accordo sull'ERA del 11.07.201, così attribuendo all'accordo portata retroattiva. Sostiene invece l'appellante che l'accordo di riferimento è da individuarsi in quello del 27 novembre 2000, che integra l'Accordo del giorno 11 Parte luglio 2000 sull per cui, ad avviso della Società appellante il valore mensile Parte dell' era di € 230,78, anziché di € 247,04. Anche tale motivo di appello non è fondato. Questo Collegio rileva che i valori mensili dell'ERS indicati dal CP_1 corrispondono a quelli fissati nella “tabella A personale ERS”, allegata all'accordo aziendale del 17/7/2015, ossia € 247,04 per il parametro 158 e € 282,79 per il parametro 175 (che egli ha acquisito a partire da mese di aprile del 2016). Parte appellante, nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado si limitava a dedurre che “La controparte inserisce un importo unitario di ERS di € 247,04; tuttavia l'importo corretto riferito al par. 158 è di € 230,78”. Produceva il solo accordo del 27 novembre 2000, quale appunto accordo integrativo dell'accordo dell'11 luglio 2000, dal quale tuttavia nulla può essere desunto in ordine alla quantificazione del suddetto emolumento. Né tale somma risulta dall'accordo dell'11.7.2000, già prodotto da parte ricorrente unitamente al ricorso ex art. 414 cpc. È poi da rigettare l' appello incidentale proposto dal lavoratore che impugna la decisione di primo grado in relazione al non accolto capo di domanda volto ad ottenere la condanna dell'azienda al pagamento delle differenze economiche da lui rivendicate a titolo di indennità base di produttività, pari ad € 58.613,80. In ordine all'appello incidentale deduce come secondo l' CP_1 Pt_1
l'accordo sindacale aziendale dell'11.07.2000 avrebbe avuto l'effetto di rimuovere dal novero delle voci che compongono la retribuzione fissa del l' CP_1
“indennità base di produttività”, di cui alla lettera C del punto 7 dell'accordo sindacale aziendale del 16.06.1983; a suo dire, infatti, essa sarebbe stata assorbita dall' a partire dal mese di agosto del 2000. Il primo giudice avrebbe acriticamente Pt_2 recepito tale tesi. Ebbene, questo Collegio ritiene di dovere dare seguito all'indirizzo espresso da questa Corte d'Appello, con sentenza 690/2024 del 20.2.2024, nonché nella pronuncia di questa stessa Corte n. 18/2025 in fattispecie del tutto analoghe a quella oggetto del presente giudizio. Le suddette pronunce, con specifico riguardo all'indennità di base produttività, hanno correttamente concluso che tale voce non spetta perché soppressa dall'accordo aziendale dell'11/7/2000, in forza del quale, al personale assunto con contratto a tempo indeterminato prima della sua entrata in vigore, era stato attribuito il nuovo elemento di riordino del sistema retributivo, ossia l'ERS. Infatti l'art. 2, alinea 3°, di tale accordo recitava: “Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 1, a decorrere dal mese di agosto 2000 viene istituito, per il solo personale in forza a tempo indeterminato alla data di stipula del presente accordo, un emolumento mensile consolidato denominato Elemento di Riordino del Sistema Retributivo (ERS)”. Il successivo alinea 4° del medesimo art. 2 prevedeva che: “Tenuto contro di Parte quanto indicato al primo periodo del presente art. 2, l' è determinato per confluenza
4 dal valore risultante dall'applicazione dell'accordo aziendale del 20 marzo 1997 e Pt_1
e successive modificazioni ed integrazioni e del valore corrispondente ad CP_4 un'ora (riproporzionata per il personale con orario di lavoro su 5 giorni alla settimana) dell'indennità base produttività risultante dall'applicazione dell'accordo aziendale del 16 giugno 1983, art. 7 lett. C di e successive modificazioni tra cui l'accordo CP_4 aziendale del 29 maggio 1990 e 30 maggio 1990 Pt_1 CP_4
Pertanto l'indennità base di produttività (c.d. era stata assorbita, per CP_5 confluenza, nell'ERS. Dalle considerazioni che precedono deriva la correttezza della pronuncia di primo grado che in considerazione dell'eliminazione della voce indennità base produttività ha condannato l' allora resistente al pagamento della somma di euro 46.813,56 derivante dalla sottrazione dalla complessiva somma di € 105.427,36 richiesta da parte ricorrente dell'ammontare di euro 58.613,80 quale somma indicata da parte ricorrente come spettante a tale titolo, pari ad € 239,24 x 245 mensilità da agosto 2000 a dicembre 2020. Le considerazioni che precedono inducono al rigetto tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale, con conseguente compensazione delle spese di lite atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando: rigetta l'appello principale;
rigetta altresì l'appello incidentale proposto da parte appellata;
spese compensate;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale nonché dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 16/10/2025
La Consigliera est. La Presidente
IC MA ND EN
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa ND EN Presidente dott.ssa IC MA Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 16/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1829 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE TRA
Parte_1
AVV. LA ROSA DANIELA Appellante E
CP_1
AVV. DE ROSA ANDREA Appellato e Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1704 del 10.07.2023 del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 2.2022, il premesso CP_1 che: a) il Tribunale, con sentenza n.1595/2005, aveva dichiarato l'illegittimità del contratto di formazione e lavoro ed aveva stabilito che tra le parti intercorreva, fin dal mese di marzo del 2000 (anziché dal mese di marzo del 2002), un comune rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ed aveva contestualmente condannato a pagare le conseguenti differenze retributive, generate dall'inquadramento Pt_1 del ricorrente nel superiore 6° livello retributivo del c.c.n.l.; b) che con sentenza n. 6884/2008 la Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, aveva accolto il gravame proposto dall'azienda, riformando la decisione di primo grado;
c) che la Corte di
1 Cassazione con decisione n. 2014/2015 aveva annullato la pronuncia d'appello rinviando al giudice di secondo grado;
d) che con sentenza n.4018/2019 il giudice del rinvio aveva dichiarato la illegittimità del contratto di formazione e lavoro con conseguente sua conversione in un contratto a tempo indeterminato ab initio e con inquadramento del ricorrente nel VI livello retributivo della qualifica di appartenenza (corrispondente al parametro 158), ed aveva condannato al pagamento delle Pt_1 dovute differenze retributive maturate dalla data di decorrenza del rapporto ed al versamento della contribuzione di legge;
e) che quindi il ricorrente – tenuto conto di quanto ha già riscosso esecutivamente – aveva diritto di percepire le correlative differenze nella misura lorda di € 105.427,36, senza applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali. Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di condannare la parte resistente al pagamento della somma lorda di € 105.427,36 – o in subordine, la diversa, maggiore o minor somma che sarà dichiarata dovuta – oltre gli accessori di legge, anche nei termini stabiliti dall'art.1284 c.c., dalle singole scadenze al saldo e le spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva ed Parte_1 allegato fascicolo chiedendo di volere dichiarare dovuta la minor somma di € 39.219,22 come da conteggi allegati alla memoria e di voler ridurre di conseguenza la domanda. Il Tribunale accoglieva la domanda del e condannava al CP_1 Pt_1 pagamento di € 46.813,56, ridotti i conteggi di parte ed esclusa la voce indennità base produttività, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, con conseguente condanna alle spese di lite nei confronti della società resistente. impugna tempestivamente la sentenza chiedendone la riforma e Pt_1 articolando due motivi d'appello. Dal canto suo il resiste alla domanda e, a sua volta, impugna CP_1 incidentalmente la decisione di primo grado in relazione al non accolto capo di domanda volto ad ottenere la condanna dell'azienda al pagamento delle differenze economiche da lui rivendicate a titolo di indennità base di produttività, pari ad € 58.613,80. Chiede pertanto di condannare l' al pagamento dell'ulteriore somma di € 58.613,80 o, Pt_1 in subordine, della diversa ulteriore somma ritenuta esatta, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali e di quelli moratori ex art.1284 c.c, dalle singole scadenze al saldo effettivo. Rileva preliminarmente una contraddizione nelle avverse allegazioni laddove segnala che ha appellato la sentenza di primo grado limitando la condanna al Pt_1 pagamento della stessa identica somma (€ 46.813,56) che è stata stabilita dal Tribunale di Roma. All'udienza del 7.3.2025 Atac dava atto dell'errore materiale contenuta nella indicazione, nelle conclusioni dell'atto di appello, della somma di € 46.813,56 anizchè, come corretto, di € 39.219,22. L'appello principale è infondato. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado non ha rettamente interpretato le previsioni dell'Accordo Aziendale del 17.07.2015 ignorando Parte Contr la alternatività tra ed e ponendo a fondamento della propria decisione una giustificazione illogica ed arbitraria. Infatti il Tribunale, a parere dell'appellante, omette di considerare che l'Accordo Aziendale del 2015, istitutivo dell' nella Pt_3
2 Contr Parte quale sono confluite ed prevede l'alternatività e non cumulatività delle singole indennità che compongono tali voci. Quindi ribadisce che l'ERS va Pt_1 sostituita all'ERG, senza che alcune indennità confluenti nell'ERG “sopravvivano” comunque, proprio in virtù della ratio sottesa al riordino salariale. Deduce inoltre che con l'Accordo del 17.07.2015 le disposizioni relative al personale amministrativo relative alle voci ERA1 ed ERA2 sono state estese al personale operativo, a quello della manutenzione ed a quello della c.d. “IV Area”. Le voci ERS ed ERG sono state quindi soppresse a seguito dell'entrata in vigore dell'ERA1 e pertanto quanto attribuito a titolo di ERS o di ERG debba essere scorporato da quanto preteso a titolo di ERA1. Il dal canto suo nega che le due attribuzioni economiche ( ed CP_1 Pt_2
siano state contabilmente cumulate tra loro e che il giudice di primo grado CP_2 ne abbia ignorato l'alternatività. È vero, al contrario, dalla semplice analisi dei conteggi, che il Tribunale ha analizzato l'elaborato contabile proposto dall'allora ricorrente ed ha accertato che l'importo mensile dell era stato contabilmente CP_2 detratto. Tale motivo di appello appare infondato. Il con il ricorso ex art. 414 cpc ha rivendicato la voce E.R.S. di cui all'art. 2 CP_1 dell'accordo sindacale aziendale dell'11.07.2000 secondo la seguente ripartizione: nella sua interezza, con riferimento alle mensilità comprese tra il mese di ottobre del 2000 ed il mese di dicembre del 2008; quale differenza rispetto all'E.R.G., per quelle comprese tra il mese di gennaio del 2009 ed il mese di ottobre del 2015; quale differenza rispetto all' onfluito dell' , per quelle successive. CP_2 Pt_3
In conformità con tale deduzione, nell'elaborato contabile allegato al suo fascicolo elettronico di primo grado sono riportati, per ciascuna annualità, i valori dell' dovuto fino al 2009, quelli relativi alla differenza tra ed dovuta Pt_2 Pt_2 CP_2 tra il 2009 ed il 2015 e quelli relativi alla differenza tra ed dovuta dal Pt_2 CP_3
2015 in poi. Ne risulta che effettivamente a partire dal 2009, l' è stato CP_2 effettivamente scorporato dal CP_1
Anche il secondo motivo di appello è infondato. Secondo il calcolo dell'ERA1 e dell'ERA2 effettuato dal Parte_1 CP_1
e condiviso dal primo giudice è errato perché contrastante con quanto statuito a pag. 4 dell'Accordo del 27.06.2014 laddove le indennità valorizzate nei conteggi dell'appellato sono state computate utilizzando una presenza teorica di 22 giornate anziché tener conto delle sole “presenze effettive”. Ceccacci rileva che le differenze di E.R.A.1, rivendicate dall'odierno appellato in relazione agli anni compresi tra il 2015 ed il 2020, sono commisurate al numero delle giornate di servizio che egli ha effettivamente prestato mese per mese e che sono registrate in ciascuna delle sue buste-paga. Quindi il motivo per il quale il conteggio proposto dall' conduce ad un risultato economico inferiore a quello del Pt_1
risiede nella errata applicazione (da parte dell'azienda), non tanto di un CP_1 diverso riferimento temporale, quanto, piuttosto, di un diverso un parametro economico. Ebbene, se da un lato è errato quanto sostenuto dalla difesa dell'appellato, ossia che sulla base delle buste paga in atti risulterebbe una prestazione mensile, per ciascuna mensilità, superiore ai 22 giorni sulla cui base sono stati formulati i conteggi (si vedano buste paga doc. da 13 a 22 del fascicolo di parte di primo grado in cui risultano, per alcune mensilità, anche giorni lavorati pari a 18 o 19), tuttavia appare in ogni caso
3 corretto il calcolo su 22 giorni, quale media dei giorni di presenza nei vari anni di riferimento. Parte appellante lamenta infine che il Giudice, sposando acriticamente le tesi del ha erroneamente ritenuto che il valore di riferimento per il calcolo dell'ERS CP_1 dovesse rinvenirsi nell'All. 9 dell'Accordo sull'ERA del 11.07.201, così attribuendo all'accordo portata retroattiva. Sostiene invece l'appellante che l'accordo di riferimento è da individuarsi in quello del 27 novembre 2000, che integra l'Accordo del giorno 11 Parte luglio 2000 sull per cui, ad avviso della Società appellante il valore mensile Parte dell' era di € 230,78, anziché di € 247,04. Anche tale motivo di appello non è fondato. Questo Collegio rileva che i valori mensili dell'ERS indicati dal CP_1 corrispondono a quelli fissati nella “tabella A personale ERS”, allegata all'accordo aziendale del 17/7/2015, ossia € 247,04 per il parametro 158 e € 282,79 per il parametro 175 (che egli ha acquisito a partire da mese di aprile del 2016). Parte appellante, nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado si limitava a dedurre che “La controparte inserisce un importo unitario di ERS di € 247,04; tuttavia l'importo corretto riferito al par. 158 è di € 230,78”. Produceva il solo accordo del 27 novembre 2000, quale appunto accordo integrativo dell'accordo dell'11 luglio 2000, dal quale tuttavia nulla può essere desunto in ordine alla quantificazione del suddetto emolumento. Né tale somma risulta dall'accordo dell'11.7.2000, già prodotto da parte ricorrente unitamente al ricorso ex art. 414 cpc. È poi da rigettare l' appello incidentale proposto dal lavoratore che impugna la decisione di primo grado in relazione al non accolto capo di domanda volto ad ottenere la condanna dell'azienda al pagamento delle differenze economiche da lui rivendicate a titolo di indennità base di produttività, pari ad € 58.613,80. In ordine all'appello incidentale deduce come secondo l' CP_1 Pt_1
l'accordo sindacale aziendale dell'11.07.2000 avrebbe avuto l'effetto di rimuovere dal novero delle voci che compongono la retribuzione fissa del l' CP_1
“indennità base di produttività”, di cui alla lettera C del punto 7 dell'accordo sindacale aziendale del 16.06.1983; a suo dire, infatti, essa sarebbe stata assorbita dall' a partire dal mese di agosto del 2000. Il primo giudice avrebbe acriticamente Pt_2 recepito tale tesi. Ebbene, questo Collegio ritiene di dovere dare seguito all'indirizzo espresso da questa Corte d'Appello, con sentenza 690/2024 del 20.2.2024, nonché nella pronuncia di questa stessa Corte n. 18/2025 in fattispecie del tutto analoghe a quella oggetto del presente giudizio. Le suddette pronunce, con specifico riguardo all'indennità di base produttività, hanno correttamente concluso che tale voce non spetta perché soppressa dall'accordo aziendale dell'11/7/2000, in forza del quale, al personale assunto con contratto a tempo indeterminato prima della sua entrata in vigore, era stato attribuito il nuovo elemento di riordino del sistema retributivo, ossia l'ERS. Infatti l'art. 2, alinea 3°, di tale accordo recitava: “Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 1, a decorrere dal mese di agosto 2000 viene istituito, per il solo personale in forza a tempo indeterminato alla data di stipula del presente accordo, un emolumento mensile consolidato denominato Elemento di Riordino del Sistema Retributivo (ERS)”. Il successivo alinea 4° del medesimo art. 2 prevedeva che: “Tenuto contro di Parte quanto indicato al primo periodo del presente art. 2, l' è determinato per confluenza
4 dal valore risultante dall'applicazione dell'accordo aziendale del 20 marzo 1997 e Pt_1
e successive modificazioni ed integrazioni e del valore corrispondente ad CP_4 un'ora (riproporzionata per il personale con orario di lavoro su 5 giorni alla settimana) dell'indennità base produttività risultante dall'applicazione dell'accordo aziendale del 16 giugno 1983, art. 7 lett. C di e successive modificazioni tra cui l'accordo CP_4 aziendale del 29 maggio 1990 e 30 maggio 1990 Pt_1 CP_4
Pertanto l'indennità base di produttività (c.d. era stata assorbita, per CP_5 confluenza, nell'ERS. Dalle considerazioni che precedono deriva la correttezza della pronuncia di primo grado che in considerazione dell'eliminazione della voce indennità base produttività ha condannato l' allora resistente al pagamento della somma di euro 46.813,56 derivante dalla sottrazione dalla complessiva somma di € 105.427,36 richiesta da parte ricorrente dell'ammontare di euro 58.613,80 quale somma indicata da parte ricorrente come spettante a tale titolo, pari ad € 239,24 x 245 mensilità da agosto 2000 a dicembre 2020. Le considerazioni che precedono inducono al rigetto tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale, con conseguente compensazione delle spese di lite atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando: rigetta l'appello principale;
rigetta altresì l'appello incidentale proposto da parte appellata;
spese compensate;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale nonché dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 16/10/2025
La Consigliera est. La Presidente
IC MA ND EN
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