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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/07/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5599/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5599/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. con l'avv. C.F._4 Parte_2
ATTORI contro
(C.F. ) con l'avv. MOUHADDAB ABDERRAHMANE e CP_1 C.F._5
l'avv. GIANLUCA SCALERA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto note finali:
Voglia il Tribunale di Modena, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via principale:
- accertata e dichiarata la cessione del contratto a favore del sig. , convalidare l'intimato CP_1 sfratto per finita locazione dell'immobile sito in Modena, Via Cavedone 43/1, e ordinarne la liberazione. - Non avendo il sig. partecipato alla mediazione obbligatoria, condannarlo al pagamento CP_1 in favore dei locatori di una somma che sarà ritenuta di giustizia in via equitativamente determinata.
- Ai sensi dell'art. 96 cpc, condannare controparte alla somma di € 3.000,00 o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
In via subordinata:
- Accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo da parte del sig. a fronte della CP_1 mancanza di contratto di locazione o altro contratto legittimante;
conseguentemente, ordinare la liberazione dell'immobile.
In via di ulteriore subordine:
- Nel caso si ritenga in essere un contratto di locazione, accertare e dichiarare
l'inadempimento nel pagamento dei canoni da parte del sig. ; conseguentemente, CP_1 dichiarare risolto il contratto per inadempimento del conduttore e ordinare la liberazione dell'immobile.
Con vittoria di spese, competenze, onorari, compresa la fase di mediazione obbligatoria e quella del precedente giudizio di sfratto per finita locazione.
La parte convenuta come da memoria difensiva:
Voglia il Tribunale adito:
- dichiarare l'inammissibilità di tutte le nuove domande formulate da parte attrice nella memoria integrativa (quali, a mero titolo esemplificativo, la domanda di rilascio per
“occupazione senza titolo”, la domanda di risoluzione per morosità, le condanne ex art. 96
c.p.c. e/o art. 12-bis D.lgs. 28/2010), poiché trattasi di domande nuove non consentite nel giudizio locatizio dopo la fase sommaria di convalida, ai sensi degli artt. 426 e 447-bis c.p.c.
e del consolidato orientamento giurisprudenziale.
- confermare il contenuto dell'ordinanza di rigetto della convalida ex art. 665 c.p.c., prendendo atto delle ragioni di opposizione, ossia della mancata validità della pretesa cessione e, per
l'effetto, del difetto di un valido contratto di locazione.
- in ogni caso rigettare ogni ulteriore domanda, pretesa o eccezione attorea.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e quello iniziale di opposizione.
2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 26.10.2024 e gli eredi di ( Parte_3 Persona_1 Parte_4
e doc. 6 att.), chiedono nei confronti di la convalida Parte_1 Parte_2 CP_1 dello sfratto per finita locazione dall'immobile concesso in godimento a CP_2
e con contratto di locazione abitativa del Persona_2 CP_3
30.9.2015 (doc. 1 att.), registrato il 2.10.2015 (doc. 2 att.) e ceduto all'intimato il 22.5.2020 (doc.
4 att.).
Il contratto, della durata di anni tre (1.10.2015-30.9.2018), si è tacitamente prorogato di biennio in biennio (doc. 3 att.) fino al 30.9.2024, quando avrebbe preso efficacia il diniego di rinnovo del 22.3.2024.
Costituitosi in giudizio, l'intimato si oppone alla convalida eccependo che: a. la disdetta si è perfezionata per compiuta giacenza il 27.4.2024 e non è motivata;
b. la cessione non è stata formalizzata per iscritto, con conseguente impossibilità di godere dell'immobile per la sua durata minima.
Disattesa la richiesta ex art. 665 c.p.c. con ordinanza del 18.4.2024 sul rilievo della nullità della cessione ed espletata la mediazione, l'intimante modifica le proprie conclusioni chiedendo, in subordine, l'accertamento della nullità contrattuale e la condanna dell'intimato al rilascio dell'immobile occupato sine titulo.
Disposto il passaggio al rito ordinario in ragione della connessione forte delle domande cumulativamente proposte dall'intimante (art. 403 c.p.c.; cfr. CC I 8.9.2014 n. 18870), la causa è istruita con documenti. È discussa e posta in decisione all'udienza del 17.6.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Deve essere prioritariamente esaminata per pregiudizialità logica la questione della validità del titolo oggetto della domanda subordinata di accertamento, che è ammissibile poiché
l'opposizione dell'intimato trasforma il procedimento per convalida in un processo di cognizione ordinario (art. 447 bis c.p.c.); quindi, il thema decidendum si cristallizza con la scadenza del termine per le memorie integrative (art. 426 c.p.c.) con cui l'intimante può emendare e modificare le proprie domande specie se in consecuzione delle difese avversarie (CC VI
19.2.2019 n. 4771) o di un rilievo d'ufficio (cfr. CC SU 12.12.2014 nn. 26242-26243).
3 di 5 Ciò osservato in rito, il contratto di locazione abitativa richiede la forma scritta ad substantiam
(art. 14 l.
9.12.1998 n. 431), che non ammette equipollenti e si estende (arg. ex art. 1351 c.c.) alla sua cessione (cfr. CC I 9.4.1991 n. 3725; CC II 1.2.1993 n. 1216; CC II 22.7.2004 n. 13779).
L'art. 5 del contratto di locazione ne vieta la cessione (doc. 1 att.) ed il consenso verbale del contraente ceduto (art. 1406 c.c.) non può ritenersi tacitamente prestato con la registrazione all'Agenzia delle Entrate (doc. 2 att.), la cui richiesta non è sottoscritta dal locatore e ne riporta solo il codice fiscale. Ne discende la nullità della cessione della locazione per inosservanza dell'obbligo di forma scritta, disattese e assorbite le domande rispettivamente di accertamento della finita locazione e di risoluzione per inadempimento.
2.
La disponibilità dell'immobile in capo al resistente è incontroversa e comprovata dalla notifica della citazione in mani proprie nell'immobile locato di cui va conseguentemente ordinato il rilascio in favore degli intimanti.
3.
Le spese del procedimento sommario e di cognizione, inclusa la mediazione, seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerate le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
L'art. 961 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato
(CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 963 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n. 4136). La temerarietà della lite, però, sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza;
non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere (CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto delle domande ex art. 96 c.p.c. degli intimanti.
Va, invece, disposta la condanna del resistente costituito al versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari al contributo unificato dovuto per la presente causa, non essendo l'asserita fondatezza delle proprie difese giustificato motivo per disertare la mediazione
(art. 12 bis2 d. lgs.
7.3.2010 n. 28).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando:
1- accerta e dichiara la nullità della cessione a della locazione abitativa del 30.9.2015 CP_1 dell'immobile di cui in parte motiva;
4 di 5 2- dichiara tenuto e condanna all'immediato rilascio dell'immobile in favore di CP_1 Pt_3
e
[...] Parte_4 Parte_1 Parte_2
3- rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c. di e Parte_3 Parte_4 Parte_1 [...]
Pt_2
4- condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_1 delle spese processuali, che liquida in € 193,25 per esborsi, € 5.400,00 per Parte_2 compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
5- condanna al versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato di un CP_1 importo pari al contributo unificato esigibile per la presente causa.
Modena, 17 giugno 2025
Il Giudice
Martina Grandi
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5599/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. con l'avv. C.F._4 Parte_2
ATTORI contro
(C.F. ) con l'avv. MOUHADDAB ABDERRAHMANE e CP_1 C.F._5
l'avv. GIANLUCA SCALERA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto note finali:
Voglia il Tribunale di Modena, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via principale:
- accertata e dichiarata la cessione del contratto a favore del sig. , convalidare l'intimato CP_1 sfratto per finita locazione dell'immobile sito in Modena, Via Cavedone 43/1, e ordinarne la liberazione. - Non avendo il sig. partecipato alla mediazione obbligatoria, condannarlo al pagamento CP_1 in favore dei locatori di una somma che sarà ritenuta di giustizia in via equitativamente determinata.
- Ai sensi dell'art. 96 cpc, condannare controparte alla somma di € 3.000,00 o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
In via subordinata:
- Accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo da parte del sig. a fronte della CP_1 mancanza di contratto di locazione o altro contratto legittimante;
conseguentemente, ordinare la liberazione dell'immobile.
In via di ulteriore subordine:
- Nel caso si ritenga in essere un contratto di locazione, accertare e dichiarare
l'inadempimento nel pagamento dei canoni da parte del sig. ; conseguentemente, CP_1 dichiarare risolto il contratto per inadempimento del conduttore e ordinare la liberazione dell'immobile.
Con vittoria di spese, competenze, onorari, compresa la fase di mediazione obbligatoria e quella del precedente giudizio di sfratto per finita locazione.
La parte convenuta come da memoria difensiva:
Voglia il Tribunale adito:
- dichiarare l'inammissibilità di tutte le nuove domande formulate da parte attrice nella memoria integrativa (quali, a mero titolo esemplificativo, la domanda di rilascio per
“occupazione senza titolo”, la domanda di risoluzione per morosità, le condanne ex art. 96
c.p.c. e/o art. 12-bis D.lgs. 28/2010), poiché trattasi di domande nuove non consentite nel giudizio locatizio dopo la fase sommaria di convalida, ai sensi degli artt. 426 e 447-bis c.p.c.
e del consolidato orientamento giurisprudenziale.
- confermare il contenuto dell'ordinanza di rigetto della convalida ex art. 665 c.p.c., prendendo atto delle ragioni di opposizione, ossia della mancata validità della pretesa cessione e, per
l'effetto, del difetto di un valido contratto di locazione.
- in ogni caso rigettare ogni ulteriore domanda, pretesa o eccezione attorea.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e quello iniziale di opposizione.
2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 26.10.2024 e gli eredi di ( Parte_3 Persona_1 Parte_4
e doc. 6 att.), chiedono nei confronti di la convalida Parte_1 Parte_2 CP_1 dello sfratto per finita locazione dall'immobile concesso in godimento a CP_2
e con contratto di locazione abitativa del Persona_2 CP_3
30.9.2015 (doc. 1 att.), registrato il 2.10.2015 (doc. 2 att.) e ceduto all'intimato il 22.5.2020 (doc.
4 att.).
Il contratto, della durata di anni tre (1.10.2015-30.9.2018), si è tacitamente prorogato di biennio in biennio (doc. 3 att.) fino al 30.9.2024, quando avrebbe preso efficacia il diniego di rinnovo del 22.3.2024.
Costituitosi in giudizio, l'intimato si oppone alla convalida eccependo che: a. la disdetta si è perfezionata per compiuta giacenza il 27.4.2024 e non è motivata;
b. la cessione non è stata formalizzata per iscritto, con conseguente impossibilità di godere dell'immobile per la sua durata minima.
Disattesa la richiesta ex art. 665 c.p.c. con ordinanza del 18.4.2024 sul rilievo della nullità della cessione ed espletata la mediazione, l'intimante modifica le proprie conclusioni chiedendo, in subordine, l'accertamento della nullità contrattuale e la condanna dell'intimato al rilascio dell'immobile occupato sine titulo.
Disposto il passaggio al rito ordinario in ragione della connessione forte delle domande cumulativamente proposte dall'intimante (art. 403 c.p.c.; cfr. CC I 8.9.2014 n. 18870), la causa è istruita con documenti. È discussa e posta in decisione all'udienza del 17.6.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Deve essere prioritariamente esaminata per pregiudizialità logica la questione della validità del titolo oggetto della domanda subordinata di accertamento, che è ammissibile poiché
l'opposizione dell'intimato trasforma il procedimento per convalida in un processo di cognizione ordinario (art. 447 bis c.p.c.); quindi, il thema decidendum si cristallizza con la scadenza del termine per le memorie integrative (art. 426 c.p.c.) con cui l'intimante può emendare e modificare le proprie domande specie se in consecuzione delle difese avversarie (CC VI
19.2.2019 n. 4771) o di un rilievo d'ufficio (cfr. CC SU 12.12.2014 nn. 26242-26243).
3 di 5 Ciò osservato in rito, il contratto di locazione abitativa richiede la forma scritta ad substantiam
(art. 14 l.
9.12.1998 n. 431), che non ammette equipollenti e si estende (arg. ex art. 1351 c.c.) alla sua cessione (cfr. CC I 9.4.1991 n. 3725; CC II 1.2.1993 n. 1216; CC II 22.7.2004 n. 13779).
L'art. 5 del contratto di locazione ne vieta la cessione (doc. 1 att.) ed il consenso verbale del contraente ceduto (art. 1406 c.c.) non può ritenersi tacitamente prestato con la registrazione all'Agenzia delle Entrate (doc. 2 att.), la cui richiesta non è sottoscritta dal locatore e ne riporta solo il codice fiscale. Ne discende la nullità della cessione della locazione per inosservanza dell'obbligo di forma scritta, disattese e assorbite le domande rispettivamente di accertamento della finita locazione e di risoluzione per inadempimento.
2.
La disponibilità dell'immobile in capo al resistente è incontroversa e comprovata dalla notifica della citazione in mani proprie nell'immobile locato di cui va conseguentemente ordinato il rilascio in favore degli intimanti.
3.
Le spese del procedimento sommario e di cognizione, inclusa la mediazione, seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerate le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
L'art. 961 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato
(CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 963 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n. 4136). La temerarietà della lite, però, sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza;
non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere (CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto delle domande ex art. 96 c.p.c. degli intimanti.
Va, invece, disposta la condanna del resistente costituito al versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari al contributo unificato dovuto per la presente causa, non essendo l'asserita fondatezza delle proprie difese giustificato motivo per disertare la mediazione
(art. 12 bis2 d. lgs.
7.3.2010 n. 28).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando:
1- accerta e dichiara la nullità della cessione a della locazione abitativa del 30.9.2015 CP_1 dell'immobile di cui in parte motiva;
4 di 5 2- dichiara tenuto e condanna all'immediato rilascio dell'immobile in favore di CP_1 Pt_3
e
[...] Parte_4 Parte_1 Parte_2
3- rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c. di e Parte_3 Parte_4 Parte_1 [...]
Pt_2
4- condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_1 delle spese processuali, che liquida in € 193,25 per esborsi, € 5.400,00 per Parte_2 compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
5- condanna al versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato di un CP_1 importo pari al contributo unificato esigibile per la presente causa.
Modena, 17 giugno 2025
Il Giudice
Martina Grandi
5 di 5