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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 5570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5570 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n.
7909/2025 R.G. aventi quali parti: in persona del legale rappresentante pro tempore, subentrata in tutti i diritti Controparte_1 sostanziali e nei rapporti processuali della parte attrice ricorrente CP_2 Parte_1
a seguito di fusione per incorporazione di quest'ultima in
[...] Controparte_1 con atto per Notaio di Milano del 25 settembre 2025, Rep. n. 71195 e Racc. n. Persona_1
20920 (allegato alla comparsa di costituzione), rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Paola
FERRARIS del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via
Daverio n. 6, in forza di procura generale alle liti per atto Notaio in data 5 Persona_1 novembre 2025, Rep. n. 71380 Racc. n. 21007 allegata alla comparsa di costituzione;
-INTERVENUTA-
contro
:
Controparte_3
-PARTE CONVENUTA Contumace-
avente per oggetto: accertamento risoluzione di contratto di locazione, in forza di clausola risolutiva espressa – restituzione somme e beni strumentali – clausola penale pagina 1 di 15
CONCLUSIONI DELLA PARTE INTERVENUTA Controparte_1
(nelle “note scritte” e contestuale comparsa di costituzione depositate in data 12.10.2025):
“Accertare e dichiarare: che il contratto di locazione n. 20220311004, sottoscritto in data 14 marzo
2022 tra la ricorrente e la resistente in proprio e in qualità di titolare dell'omonima Controparte_3 impresa individuale (C.F. e P. VA ), in qualità di Conduttrice, si è C.F._1 P.VA_1 risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Contratto medesimo e dell'art. 1456 c.c., a seguito dell'apposita PEC del 4 aprile 2023 e a causa della condotta inadempiente posta in essere dalla resistente medesima e, quindi, per fatto e colpa esclusivi di quest'ultima, ovvero, comunque e in ogni caso e laddove occorrer possa, ritenere che il suddetto Contratto debba essere dichiarato risolto per grave inadempimento del Conduttore, ai sensi e per gli effetti degli artt.1453 segg. c.c. e per
l'effetto:
Condannare: la resistente IG.ra , C.F. residente in [...]C.F._1
RG (SR), - cap. 96010-, in Via dell'Immacolata, n. 94, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, P. VA con sede in Siracusa (SR), - cap. 90600-, alla P.VA_1
Via Simeto n. 18, alla restituzione del bene oggetto del Contratto per cui è causa, come descritto al punto E) del ricorso;
Condannare: la resistente la IG.ra , C.F. residente in [...]C.F._1
RG (SR), - cap. 96010-, in Via dell'Immacolata, n. 94, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, P. VA , con sede in Siracusa (SR), - cap. 90600-, in P.VA_1
Via Simeto n. 18, al pagamento in favore di di Euro 21.142,11 per le Controparte_1 imputazioni debitorie come dettagliate al punto E) del ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato in ricorso.
In caso con vittoria di spese ed onorari di causa e di mediazione, come da nota spese allegata”.
pagina 2 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. datato 07.04.2025 depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 14.04.2025, la parte attrice ricorrente
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore ha chiesto, nei confronti Parte_2 della parte convenuta IG.ra l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_3
“Accertare e dichiarare: che il contratto di locazione n. 20220311004, sottoscritto in data 14 marzo
2022 tra la ricorrente e la resistente Parte_2 CP_3
in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (C.F.
[...]
e P. VA ), in qualità di Conduttrice, si è risolto di diritto ai sensi e C.F._1 P.VA_1 per gli effetti dell'art. 8 del Contratto medesimo e dell'art. 1456 c.c., a seguito dell'apposita PEC del 4 aprile 2023 e a causa della condotta inadempiente posta in essere dalla resistente medesima e, quindi, per fatto e colpa esclusivi di quest'ultima, ovvero, comunque e in ogni caso e laddove occorrer possa, ritenere che il suddetto Contratto debba essere dichiarato risolto per grave inadempimento del
Conduttore, ai sensi e per gli effetti degli artt.1453 segg. c.c. e per l'effetto:
Condannare: la resistente IG.ra C.F. residente in [...]C.F._1
RG (SR), - cap. 96010-, in Via dell'Immacolata, n. 94, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, P. VA con sede in Siracusa (SR), - cap. 90600-, alla P.VA_1
Via Simeto n. 18, alla restituzione del bene oggetto del Contratto per cui è causa, come descritto al punto E) del presente ricorso;
pagina 3 di 15 Condannare: la resistente la IG.ra , C.F. residente in [...]C.F._1
RG (SR), - cap. 96010-, in Via dell'Immacolata, n. 94, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, P. VA , con sede in Siracusa (SR), - cap. 90600-, in P.VA_1
Via Simeto n. 18, al pagamento di Euro 21.142,11 per le imputazioni debitorie come denunciate al punto E) del presente ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato.
In caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
1.3. Con Decreto in data 23.04.2025 il Giudice, visto l'art. 281-undecies, c.p.c.:
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione dal deposito di “note scritte”, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 02.10.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte;
- ha mandato alla parte attrice ricorrente di notificare il ricorso che precede ed il presente decreto alla parte convenuta almeno quaranta giorni liberi prima della data sopra indicata;
- ha assegnato alla parte convenuta termine per la sua costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima della data sopra indicata.
1.4. La parte convenuta non si è costituita.
1.5. Con Ordinanza in data 07.10.2025 il Giudice:
- ha dichiarato la contumacia della parte convenuta;
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto pagina 4 di 15 tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 15.12.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
(richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c.);
1.6. In data 12.12.2025 si è costituita telematicamente la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, riferendo e documentando che, con atto per Notaio Per_1
pagina 5 di 15 di Milano del 25 settembre 2025, Rep. n. 71195 e Racc. n. 20920, Per_1 [...] si è fusa per incorporazione in subentrando Parte_2 Controparte_1 quest'ultima in tutti i diritti sostanziali e nei rapporti processuali della prima e dando per rato l'operato finora svolto, facendo proprie tutte le domande, difese ed eccezioni di Parte_2
chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
[...]
2. Sulle domande di merito proposte dalla società Controparte_1
2.1. Come si è detto, la società ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti domande:
“Accertare e dichiarare: che il contratto di locazione n. 20220311004, sottoscritto in data 14 marzo
2022 tra la ricorrente e la resistente in proprio e in qualità di titolare dell'omonima Controparte_3 impresa individuale (C.F. e P. VA ), in qualità di Conduttrice, si è C.F._1 P.VA_1 risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Contratto medesimo e dell'art. 1456 c.c., a seguito dell'apposita PEC del 4 aprile 2023 e a causa della condotta inadempiente posta in essere dalla resistente medesima e, quindi, per fatto e colpa esclusivi di quest'ultima, ovvero, comunque e in ogni caso e laddove occorrer possa, ritenere che il suddetto Contratto debba essere dichiarato risolto per grave inadempimento del Conduttore, ai sensi e per gli effetti degli artt.1453 segg. c.c. e per
l'effetto:
Condannare: la resistente IG.ra , C.F. residente in [...]C.F._1
RG (SR), - cap. 96010-, in Via dell'Immacolata, n. 94, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, P. VA con sede in Siracusa (SR), - cap. 90600-, alla P.VA_1
Via Simeto n. 18, alla restituzione del bene oggetto del Contratto per cui è causa, come descritto al punto E) del ricorso;
pagina 6 di 15 Condannare: la resistente la IG.ra , C.F. residente in [...]C.F._1
RG (SR), - cap. 96010-, in Via dell'Immacolata, n. 94, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, P. VA , con sede in Siracusa (SR), - cap. 90600-, in P.VA_1
Via Simeto n. 18, al pagamento in favore di di Euro 21.142,11 per le Controparte_1 imputazioni debitorie come dettagliate al punto E) del ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato in ricorso.
Le suddette domande risultano fondate meritevoli di accoglimento, secondo le precisazioni che seguono.
3.2. Invero, risultano sufficientemente accertate le seguenti circostanze dedotte nel ricorso:
- in data 14.03.2022, sottoscriveva con la IG.ra Parte_2
quale titolare dell'omonima impresa individuale, in qualità di Conduttrice, il Controparte_3 contratto di locazione n° 20220311004, avente durata di mesi 60 ed in oggetto un “solarium doccia
SHINY 220V/5KW” (cfr. doc. n. 1 della parte attrice ricorrente);
- sia il D.D.T. (cfr. doc. n. 2 della parte attrice ricorrente), sia il verbale di consegna (cfr. doc. n. 3 della parte attrice ricorrente) attestano la consegna, oltre che l'istallazione e il collaudo, del bene concesso in locazione alla Conduttrice;
- ra proprietaria del bene oggetto del Contratto, come Parte_2 da fattura d'acquisto allegata (cfr. doc. n. 4 della parte attrice ricorrente);
- la Conduttrice si rendeva integralmente inadempiente al pagamento delle fatture emesse da
[...]
per i canoni di locazione pattuiti nel Contratto (tale circostanza Parte_2
è stata allegata dalla parte attrice ricorrente e la parte convenuta, essendo rimasta contumace, non ha ovviamente dedotto né fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte e, in particolare, dell'avvenuto pagamento -totale o parziale- dei canoni in questione, secondo quanto si dirà infra);
- pertanto, comunicava all'attuale parte convenuta la Parte_2 risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 del medesimo e dell'art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione PEC del 4 aprile 2023 (cfr. doc. n. 5 della parte attrice ricorrente), parzialmente rettificata giusta PEC in data 26 giugno 2024 (cfr. doc. n. 6 della parte attrice ricorrente), con esclusivo riferimento agli importi dovuti per penale, ferma e ribadita l'efficacia della già comunicata risoluzione.
pagina 7 di 15 3.3. Ciò chiarito, si deve richiamare l'art. 8 del predetto contratto, il quale prevede testualmente quanto segue (cfr. doc. n. 1 della parte attrice ricorrente):
“Le parti convengono espressamente che ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. il Locatore, con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, potrà risolvere di diritto il presente
Contratto di Locazione nei seguenti casi di:
• inadempimento totale o parziale del Conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni periodici o di qualsiasi altra somma posta a suo carico nel presente Contratto di Locazione alle scadenze ivi previste;
• inadempimento totale o parziale del Conduttore alle obbligazioni avente ad oggetto l'utilizzo, la manutenzione, la conservazione, la tutela, la restituzione dei Beni derivante dal presente Contratto di
Locazione o da altra legge applicabile;
• inadempimento totale o parziale del Conduttore a una delle obbligazioni previste all'art. 7 del presente Contratto di Locazione;
• inadempimento totale o parziale del Conduttore a una delle obbligazioni previste all'art. 18 del presente Contratto di Locazione;
• adozione da parte del Conduttore di condotte integranti una o più fattispecie di reati o di illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01;
• apertura di procedure concorsuali a carico del Conduttore, di messa in liquidazione o stato di insolvenza del Conduttore;
• deterioramento, perdita, distruzione o grave danneggiamento dei Beni causati da un inadempimento totale o parziale da parte del Conduttore a una delle obbligazioni previste agli artt. 4 e 5 del presente
Contratto di Locazione”.
Attraverso le suddette pattuizioni, le parti avevano previsto una “clausola risolutiva espressa” ex art. 1456 c.c., ai sensi del quale i contraenti “possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite”; la risoluzione del contratto, poi, si verifica “quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva.”
In proposito, è opportuno premettere alcune brevi considerazioni di ordine giuridico sulla clausola risolutiva espressa, rilevanti nel presente giudizio.
In sostanza, la clausola risolutiva espressa consiste in una pattuizione e, precisamente, in un “patto accessorio” al contratto principale intercorrente tra le medesime parti (e che non richiede forme particolari), attraverso cui le stesse assumono un determinato inadempimento a condizione risolutiva del contratto. pagina 8 di 15 Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più “obbligazioni specificamente determinate” (proprio come nel caso di specie). Peraltro, l'inadempimento può essere ulteriormente specificato in relazione a “singole modalità di prestazione”.
Come chiarito anche da autorevole dottrina, finanche il semplice “ritardo” può legittimare la risoluzione del contratto (e l'eventuale proroga del termine non incide come tale sulla clausola risolutiva, che resta operante con riferimento al termine prorogato).
Ai fini della risoluzione del contratto è necessario che si verifichi l'inadempimento previsto nella clausola, imputabile alla controparte (cfr. per tutte: Cass. civile 17 dicembre 1990 n. 11960).
Non occorre, invece, anche la “gravità dell'inadempimento” stesso, in quanto la valutazione dell'incidenza dell'inadempimento sull'intero contratto è già stata compiuta dalle parti, la cui autonomia privata ha instaurato il collegamento tra singoli inadempimenti considerati nella clausola e risoluzione dell'intero contratto;
di conseguenza, tale collegamento non può più essere contestato né ai fini dell'accertamento giudiziale sull'avvenuta risoluzione (nel senso che la presenza della clausola risolutiva rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo), né agli effetti del risarcimento del danno (cfr. in tal senso:
Cass. civile sez. I, 17 marzo 2000, n. 3102; Cass. civile sez. lav., 16 maggio 1997, n. 4369; Cass. civile sez. II, 26 novembre 1994, n. 10102).
Come si è accennato, la risoluzione del contratto si verifica quando il creditore (o, meglio, la parte nel cui interesse la clausola è posta) comunica al debitore (ossia alla controparte inadempiente) la propria volontà di risolverlo, ai sensi dell'art. 1456, 2° comma, c.c..
La clausola in questione attribuisce dunque al creditore il potere di risoluzione diretta del contratto, ossia un potere negoziale di “autotutela” contro l'inadempimento.
L'atto richiede la stessa forma prescritta per il contratto risolto, secondo il principio generale in materia di negozi risolutori. Peraltro, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa può manifestarsi anche implicitamente, purché in maniera inequivocabile, e finanche attraverso fatti incompatibili con una diversa volontà (cfr. Cass. civile sez. I, 5 maggio 1995, n. 4911; Cass. civile 23 maggio 1972
n.1611; Cass. civile 8 luglio 1987 n. 5956).
Il giudizio promosso dal creditore è dunque un giudizio di “accertamento”, inteso a conseguire una sentenza dichiarativa dell'avvenuta risoluzione (oltre ad eventuali restituzioni e risarcimento danni).
Si deve poi osservare che, secondo l'orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza, pienamente condiviso da questo Tribunale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, pagina 9 di 15 ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n. 13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro
Padano 2007 n. 1, I, pag. 239; Tribunale Torino, Sent. 06 novembre 2008 n. 7297/08 in Il Foro
Padano 2009 n. 1, I, pag. 122, in Il Caso.it on line, sez. I, documento 1411/2008 sul sito www.ilcaso.it).
Nel caso di specie, la parte attrice ricorrente (e, a seguito dell'intervento, la società CP_1
ha assolto il proprio onere probatorio avendo prodotto documentazione attestante l'esistenza del
[...] titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa (cfr. doc. 1 della parte attrice ricorrente), fornendo altresì prova della consegna del bene mobile (cfr. doc. 2 e 3 della parte attrice ricorrente) e dell'inoltro della dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa appena descritta (cfr. doc. 5 e 6 della parte attrice ricorrente).
La parte convenuta, rimasta contumace, non ha ovviamente fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte e, in particolare, dell'avvenuto pagamento
(totale o parziale) di quanto dovuto e/o della consegna del bene in questione.
Il contratto si è quindi legittimamente risolto per effetto della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 8 del contratto di locazione.
3.4. Quanto agli effetti dell'intervenuta risoluzione, la parte convenuta è innanzitutto tenuta alla restituzione alla società el bene oggetto del contratto di locazione operativa Controparte_1 per cui è causa, ai sensi dell'art. 1458 c.c.
Del resto, un tale obbligo di restituzione è anche espressamente previsto all'art. 9 del contratto di cui è causa, ai sensi del quale, a seguito della risoluzione “del presente Contratto di Locazione da parte del
Locatore ai sensi dell'art. 8, il Conduttore dovrà provvedere a sue spese, entro cinque (5) giorni solari dalla data di risoluzione del presente Contratto di Locazione, alla restituzione dei Beni oggetto del contratto medesimo al Fornitore, secondo quanto previsto dal successivo art.12” (cfr. doc. n. 1 della parte attrice ricorrente).
Pertanto, l'attuale parte convenuta è tenuta a restituire alla società il bene Controparte_1 strumentale oggetto del Contratto.
pagina 10 di 15 3.5. Sempre l'art. 9 del contratto prevede inoltre che, sempre nel caso di risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 8, il Conduttore dovrà provvedere altresì “al pagamento degli eventuali canoni periodici scaduti, dei relativi interessi di mora e di ogni altra somma dovuta al Locatore derivante dal presente Contratto di Locazione” e, inoltre, il Locatore “ha altresì la facoltà di chiedere,
a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti fino alla data di scadenza del presente Contratto di Locazione, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.”
Nel caso di specie, avendo l'attuale parte convenuta è tenuta a corrispondere alla società
[...] la somma complessiva di Euro 21.142,11 così composta: CP_1
➢ Euro 4.894,55 per le seguenti n. 13 fatture insolute e, precisamente:
• n. 70T1202247326 del 28 aprile 2022 di Euro 415,70, relativa al canone parziale per il periodo 28 aprile 2022 – 30 aprile 2022 oltre alle spese di attivazione del contratto e al contributo delle spese di gestione della pratica assicurativa, di cui è rimasto insoluto l'importo di Euro 115,07 (cfr. doc. 7 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202247327 del 28 aprile 2022 di Euro 398,29 (cfr. doc. 8 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202256649 del 5 maggio 2022 di Euro 398,29 (cfr. doc. 9 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202269442 del 6 giugno 2022 di Euro 398,29 (cfr. doc. 10 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202279791 del 5 luglio 2022 di Euro 398,29 (cfr. doc. 11 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202292568 del 1° agosto 2022 di Euro 398,29 (cfr. doc. 12 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202444257 del 22 aprile 2024 di Euro 398,29 (cfr. doc. 13 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202444258 del 22 aprile 2024 di Euro 398,29 (cfr. doc. 14 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202444259 del 22 aprile 2024 di Euro 398,29 (cfr. doc. 15 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202444260 del 22 aprile 2024 di Euro 398,29 (cfr. doc. 16 della parte attrice ricorrente);
pagina 11 di 15 • n. 70T1202444261 del 22 aprile 2024 di Euro 398,29 (cfr. doc. 17 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202444262 del 22 aprile 2024 di Euro 398,29 (cfr. doc. 18 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202444263 del 22 aprile 2024 di Euro 398,29 (cfr. doc. 19 della parte attrice ricorrente);
➢ Euro 793,00 a titolo di spese di gestione insoluti, cosi come previsto dall'art. 12 del Contratto
(Euro 50,00 x n. 13 insoluti + VA = Euro 793,00);
➢ Euro 15.454,56 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del Contratto, causata dalla condotta inadempiente della parte convenuta (avendo il Locatore fatturato soltanto i primi 12 canoni periodici dei 60 previsti dal Contratto, la penale risulta pari ad Euro 15.454,56 (i.e. 48 canoni periodici residui di Euro 321,97 ciascuno e quindi in totale Euro 15.454,56).
Per quanto concerne, in particolare, la clausola penale, questa è da ritenersi legittima e non eccessiva, in quanto essa risulta calcolata in parte sulla base del canone pattuito e dall'altra dal verosimile aggravio della gestione di una pratica di insoluto e la mancata tempestiva restituzione dei beni locati;
- la clausola penale, infatti, oltre a rafforzare il vincolo contrattuale, liquida la prestazione risarcitoria in via anticipata, “la clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto” (cfr. in tal senso: Cass. del 26 luglio 2021, n. 21398);
- nel caso di specie, la parte convenuta, anche dopo la risoluzione del contratto, ha continuato e continua tutt'oggi a detenere ed a usufruire sine titulo dei beni mobili oggetto del contratto di locazione;
- nel valutare la clausola penale il giudice “deve tener conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma anche a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita” (cfr. in tal senso: Cass. civile 25 febbraio 2020 n. 4942);
- appare evidente che il prolungato inadempimento dell'obbligazione di restituzione dei beni mobili oggetto del contratto di locazione e il perdurante possesso dei suddetti beni da parte della convenuta rendano necessario il pagamento della suddetta penale a titolo di risarcimento;
pagina 12 di 15 - non emergono in atti profili idonei per esercitare il potere d'ufficio di riduzione della penale previsto dall'art. 1384 c.c.; del resto, “Il potere che il giudice può esercitare d'ufficio ai sensi dell'articolo 1348
c.c. è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, incombenti sulla parte, in riferimento alle circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività della penale, che deve risultare ex actis ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che egli possa ricercarlo d'ufficio” (Cass. 4 ottobre 2013 n. 22747) e, nel caso di specie, la parte resistente, rimanendo contumace, non ha assolto a tale onere probatorio.
3.6. Pertanto, in accoglimento delle domande proposte dalla società Controparte_1
- deve accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione operativa n°
20220311004, sottoscritto in data 14.03.2022, per i motivi indicati in motivazione, e per l'effetto
- deve dichiararsi tenuta e condannarsi la parte convenuta contumace alla restituzione alla società in persona del legale rappresentante pro tempore, del seguente bene oggetto Controparte_1 di contratto: “solarium doccia SHINY 220V/5KW”;
- deve dichiararsi tenuta e condannarsi la parte convenuta contumace al pagamento in favore della società per le imputazioni indicate in motivazione, della complessiva CP_1 CP_1 somma di Euro 21.142,11, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. D.Lgs. n. 231/2002:
➢ sull'importo di Euro 4.894,55 relativo alle fatture emesse e non pagate, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al saldo;
➢ sull'importo di Euro 793,00 a titolo di spese di gestione insoluti, cosi come previsto dall'art. 12 del Contratto, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto fino al saldo;
➢ sull'importo di Euro 15.454,56 a titolo di penale, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto fino al saldo.
pagina 13 di 15
4. Sulle spese processuali del presente giudizio.
4.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta contumace
IG.ra dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla società Controparte_3 [...] le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con CP_1 il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà - quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della
Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale.
Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1- bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.”
Pertanto, i compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto Regolamento, secondo il seguente valore di liquidazione previsto nello scaglione “da Euro
5.200,01 ad Euro 26.000,00”: Euro 441,00 per la fase di attivazione.
Il totale dei compensi ammonta quindi ad Euro 3.838,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 7909/2025 R.G. aventi quali parti la società in persona del legale rappresentante pro tempore (intervenuta Controparte_1 subentrata in tutti i diritti sostanziali e nei rapporti processuali della parte attrice ricorrente
[...]
a seguito di fusione per incorporazione di quest'ultima in Parte_2
contro la IG.ra (parte convenuta contumace): Controparte_1 Controparte_3
1) Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione operativa n°20220311004, sottoscritto in data 14.03.2022, per i motivi indicati in motivazione, e per l'effetto
2) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta contumace IG.ra alla Controparte_3 restituzione alla società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 del seguente bene oggetto del contratto di locazione operativa per cui è causa: “solarium doccia SHINY
220V/5KW”.
3) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta contumace IG.ra al pagamento Controparte_3 in favore della società per le imputazioni indicate in motivazione, della Controparte_1 complessiva somma di Euro 21.142,11, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. D.Lgs. n. 231/2002:
➢ sull'importo di Euro 4.894,55 relativo alle fatture emesse e non pagate, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al saldo;
➢ sull'importo di Euro 793,00 a titolo di spese di gestione insoluti, cosi come previsto dall'art. 12 del Contratto, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto fino al saldo;
➢ sull'importo di Euro 15.454,56 a titolo di penale, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto fino al saldo.
4) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta contumace sig.ra in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla società
[...] le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.838,00 per CP_1 compensi ed in Euro 454,00 per spese documentate (Spese di mediazione, Contributo Unificato e marca da bollo), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 23 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n.
7909/2025 R.G. aventi quali parti: in persona del legale rappresentante pro tempore, subentrata in tutti i diritti Controparte_1 sostanziali e nei rapporti processuali della parte attrice ricorrente CP_2 Parte_1
a seguito di fusione per incorporazione di quest'ultima in
[...] Controparte_1 con atto per Notaio di Milano del 25 settembre 2025, Rep. n. 71195 e Racc. n. Persona_1
20920 (allegato alla comparsa di costituzione), rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Paola
FERRARIS del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via
Daverio n. 6, in forza di procura generale alle liti per atto Notaio in data 5 Persona_1 novembre 2025, Rep. n. 71380 Racc. n. 21007 allegata alla comparsa di costituzione;
-INTERVENUTA-
contro
:
Controparte_3
-PARTE CONVENUTA Contumace-
avente per oggetto: accertamento risoluzione di contratto di locazione, in forza di clausola risolutiva espressa – restituzione somme e beni strumentali – clausola penale pagina 1 di 15
CONCLUSIONI DELLA PARTE INTERVENUTA Controparte_1
(nelle “note scritte” e contestuale comparsa di costituzione depositate in data 12.10.2025):
“Accertare e dichiarare: che il contratto di locazione n. 20220311004, sottoscritto in data 14 marzo
2022 tra la ricorrente e la resistente in proprio e in qualità di titolare dell'omonima Controparte_3 impresa individuale (C.F. e P. VA ), in qualità di Conduttrice, si è C.F._1 P.VA_1 risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Contratto medesimo e dell'art. 1456 c.c., a seguito dell'apposita PEC del 4 aprile 2023 e a causa della condotta inadempiente posta in essere dalla resistente medesima e, quindi, per fatto e colpa esclusivi di quest'ultima, ovvero, comunque e in ogni caso e laddove occorrer possa, ritenere che il suddetto Contratto debba essere dichiarato risolto per grave inadempimento del Conduttore, ai sensi e per gli effetti degli artt.1453 segg. c.c. e per
l'effetto:
Condannare: la resistente IG.ra , C.F. residente in [...]C.F._1
RG (SR), - cap. 96010-, in Via dell'Immacolata, n. 94, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, P. VA con sede in Siracusa (SR), - cap. 90600-, alla P.VA_1
Via Simeto n. 18, alla restituzione del bene oggetto del Contratto per cui è causa, come descritto al punto E) del ricorso;
Condannare: la resistente la IG.ra , C.F. residente in [...]C.F._1
RG (SR), - cap. 96010-, in Via dell'Immacolata, n. 94, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, P. VA , con sede in Siracusa (SR), - cap. 90600-, in P.VA_1
Via Simeto n. 18, al pagamento in favore di di Euro 21.142,11 per le Controparte_1 imputazioni debitorie come dettagliate al punto E) del ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato in ricorso.
In caso con vittoria di spese ed onorari di causa e di mediazione, come da nota spese allegata”.
pagina 2 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. datato 07.04.2025 depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 14.04.2025, la parte attrice ricorrente
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore ha chiesto, nei confronti Parte_2 della parte convenuta IG.ra l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_3
“Accertare e dichiarare: che il contratto di locazione n. 20220311004, sottoscritto in data 14 marzo
2022 tra la ricorrente e la resistente Parte_2 CP_3
in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (C.F.
[...]
e P. VA ), in qualità di Conduttrice, si è risolto di diritto ai sensi e C.F._1 P.VA_1 per gli effetti dell'art. 8 del Contratto medesimo e dell'art. 1456 c.c., a seguito dell'apposita PEC del 4 aprile 2023 e a causa della condotta inadempiente posta in essere dalla resistente medesima e, quindi, per fatto e colpa esclusivi di quest'ultima, ovvero, comunque e in ogni caso e laddove occorrer possa, ritenere che il suddetto Contratto debba essere dichiarato risolto per grave inadempimento del
Conduttore, ai sensi e per gli effetti degli artt.1453 segg. c.c. e per l'effetto:
Condannare: la resistente IG.ra C.F. residente in [...]C.F._1
RG (SR), - cap. 96010-, in Via dell'Immacolata, n. 94, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, P. VA con sede in Siracusa (SR), - cap. 90600-, alla P.VA_1
Via Simeto n. 18, alla restituzione del bene oggetto del Contratto per cui è causa, come descritto al punto E) del presente ricorso;
pagina 3 di 15 Condannare: la resistente la IG.ra , C.F. residente in [...]C.F._1
RG (SR), - cap. 96010-, in Via dell'Immacolata, n. 94, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, P. VA , con sede in Siracusa (SR), - cap. 90600-, in P.VA_1
Via Simeto n. 18, al pagamento di Euro 21.142,11 per le imputazioni debitorie come denunciate al punto E) del presente ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato.
In caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
1.3. Con Decreto in data 23.04.2025 il Giudice, visto l'art. 281-undecies, c.p.c.:
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione dal deposito di “note scritte”, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 02.10.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte;
- ha mandato alla parte attrice ricorrente di notificare il ricorso che precede ed il presente decreto alla parte convenuta almeno quaranta giorni liberi prima della data sopra indicata;
- ha assegnato alla parte convenuta termine per la sua costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima della data sopra indicata.
1.4. La parte convenuta non si è costituita.
1.5. Con Ordinanza in data 07.10.2025 il Giudice:
- ha dichiarato la contumacia della parte convenuta;
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto pagina 4 di 15 tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 15.12.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
(richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c.);
1.6. In data 12.12.2025 si è costituita telematicamente la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, riferendo e documentando che, con atto per Notaio Per_1
pagina 5 di 15 di Milano del 25 settembre 2025, Rep. n. 71195 e Racc. n. 20920, Per_1 [...] si è fusa per incorporazione in subentrando Parte_2 Controparte_1 quest'ultima in tutti i diritti sostanziali e nei rapporti processuali della prima e dando per rato l'operato finora svolto, facendo proprie tutte le domande, difese ed eccezioni di Parte_2
chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
[...]
2. Sulle domande di merito proposte dalla società Controparte_1
2.1. Come si è detto, la società ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti domande:
“Accertare e dichiarare: che il contratto di locazione n. 20220311004, sottoscritto in data 14 marzo
2022 tra la ricorrente e la resistente in proprio e in qualità di titolare dell'omonima Controparte_3 impresa individuale (C.F. e P. VA ), in qualità di Conduttrice, si è C.F._1 P.VA_1 risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Contratto medesimo e dell'art. 1456 c.c., a seguito dell'apposita PEC del 4 aprile 2023 e a causa della condotta inadempiente posta in essere dalla resistente medesima e, quindi, per fatto e colpa esclusivi di quest'ultima, ovvero, comunque e in ogni caso e laddove occorrer possa, ritenere che il suddetto Contratto debba essere dichiarato risolto per grave inadempimento del Conduttore, ai sensi e per gli effetti degli artt.1453 segg. c.c. e per
l'effetto:
Condannare: la resistente IG.ra , C.F. residente in [...]C.F._1
RG (SR), - cap. 96010-, in Via dell'Immacolata, n. 94, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, P. VA con sede in Siracusa (SR), - cap. 90600-, alla P.VA_1
Via Simeto n. 18, alla restituzione del bene oggetto del Contratto per cui è causa, come descritto al punto E) del ricorso;
pagina 6 di 15 Condannare: la resistente la IG.ra , C.F. residente in [...]C.F._1
RG (SR), - cap. 96010-, in Via dell'Immacolata, n. 94, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, P. VA , con sede in Siracusa (SR), - cap. 90600-, in P.VA_1
Via Simeto n. 18, al pagamento in favore di di Euro 21.142,11 per le Controparte_1 imputazioni debitorie come dettagliate al punto E) del ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato in ricorso.
Le suddette domande risultano fondate meritevoli di accoglimento, secondo le precisazioni che seguono.
3.2. Invero, risultano sufficientemente accertate le seguenti circostanze dedotte nel ricorso:
- in data 14.03.2022, sottoscriveva con la IG.ra Parte_2
quale titolare dell'omonima impresa individuale, in qualità di Conduttrice, il Controparte_3 contratto di locazione n° 20220311004, avente durata di mesi 60 ed in oggetto un “solarium doccia
SHINY 220V/5KW” (cfr. doc. n. 1 della parte attrice ricorrente);
- sia il D.D.T. (cfr. doc. n. 2 della parte attrice ricorrente), sia il verbale di consegna (cfr. doc. n. 3 della parte attrice ricorrente) attestano la consegna, oltre che l'istallazione e il collaudo, del bene concesso in locazione alla Conduttrice;
- ra proprietaria del bene oggetto del Contratto, come Parte_2 da fattura d'acquisto allegata (cfr. doc. n. 4 della parte attrice ricorrente);
- la Conduttrice si rendeva integralmente inadempiente al pagamento delle fatture emesse da
[...]
per i canoni di locazione pattuiti nel Contratto (tale circostanza Parte_2
è stata allegata dalla parte attrice ricorrente e la parte convenuta, essendo rimasta contumace, non ha ovviamente dedotto né fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte e, in particolare, dell'avvenuto pagamento -totale o parziale- dei canoni in questione, secondo quanto si dirà infra);
- pertanto, comunicava all'attuale parte convenuta la Parte_2 risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 del medesimo e dell'art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione PEC del 4 aprile 2023 (cfr. doc. n. 5 della parte attrice ricorrente), parzialmente rettificata giusta PEC in data 26 giugno 2024 (cfr. doc. n. 6 della parte attrice ricorrente), con esclusivo riferimento agli importi dovuti per penale, ferma e ribadita l'efficacia della già comunicata risoluzione.
pagina 7 di 15 3.3. Ciò chiarito, si deve richiamare l'art. 8 del predetto contratto, il quale prevede testualmente quanto segue (cfr. doc. n. 1 della parte attrice ricorrente):
“Le parti convengono espressamente che ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. il Locatore, con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, potrà risolvere di diritto il presente
Contratto di Locazione nei seguenti casi di:
• inadempimento totale o parziale del Conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni periodici o di qualsiasi altra somma posta a suo carico nel presente Contratto di Locazione alle scadenze ivi previste;
• inadempimento totale o parziale del Conduttore alle obbligazioni avente ad oggetto l'utilizzo, la manutenzione, la conservazione, la tutela, la restituzione dei Beni derivante dal presente Contratto di
Locazione o da altra legge applicabile;
• inadempimento totale o parziale del Conduttore a una delle obbligazioni previste all'art. 7 del presente Contratto di Locazione;
• inadempimento totale o parziale del Conduttore a una delle obbligazioni previste all'art. 18 del presente Contratto di Locazione;
• adozione da parte del Conduttore di condotte integranti una o più fattispecie di reati o di illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01;
• apertura di procedure concorsuali a carico del Conduttore, di messa in liquidazione o stato di insolvenza del Conduttore;
• deterioramento, perdita, distruzione o grave danneggiamento dei Beni causati da un inadempimento totale o parziale da parte del Conduttore a una delle obbligazioni previste agli artt. 4 e 5 del presente
Contratto di Locazione”.
Attraverso le suddette pattuizioni, le parti avevano previsto una “clausola risolutiva espressa” ex art. 1456 c.c., ai sensi del quale i contraenti “possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite”; la risoluzione del contratto, poi, si verifica “quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva.”
In proposito, è opportuno premettere alcune brevi considerazioni di ordine giuridico sulla clausola risolutiva espressa, rilevanti nel presente giudizio.
In sostanza, la clausola risolutiva espressa consiste in una pattuizione e, precisamente, in un “patto accessorio” al contratto principale intercorrente tra le medesime parti (e che non richiede forme particolari), attraverso cui le stesse assumono un determinato inadempimento a condizione risolutiva del contratto. pagina 8 di 15 Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più “obbligazioni specificamente determinate” (proprio come nel caso di specie). Peraltro, l'inadempimento può essere ulteriormente specificato in relazione a “singole modalità di prestazione”.
Come chiarito anche da autorevole dottrina, finanche il semplice “ritardo” può legittimare la risoluzione del contratto (e l'eventuale proroga del termine non incide come tale sulla clausola risolutiva, che resta operante con riferimento al termine prorogato).
Ai fini della risoluzione del contratto è necessario che si verifichi l'inadempimento previsto nella clausola, imputabile alla controparte (cfr. per tutte: Cass. civile 17 dicembre 1990 n. 11960).
Non occorre, invece, anche la “gravità dell'inadempimento” stesso, in quanto la valutazione dell'incidenza dell'inadempimento sull'intero contratto è già stata compiuta dalle parti, la cui autonomia privata ha instaurato il collegamento tra singoli inadempimenti considerati nella clausola e risoluzione dell'intero contratto;
di conseguenza, tale collegamento non può più essere contestato né ai fini dell'accertamento giudiziale sull'avvenuta risoluzione (nel senso che la presenza della clausola risolutiva rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo), né agli effetti del risarcimento del danno (cfr. in tal senso:
Cass. civile sez. I, 17 marzo 2000, n. 3102; Cass. civile sez. lav., 16 maggio 1997, n. 4369; Cass. civile sez. II, 26 novembre 1994, n. 10102).
Come si è accennato, la risoluzione del contratto si verifica quando il creditore (o, meglio, la parte nel cui interesse la clausola è posta) comunica al debitore (ossia alla controparte inadempiente) la propria volontà di risolverlo, ai sensi dell'art. 1456, 2° comma, c.c..
La clausola in questione attribuisce dunque al creditore il potere di risoluzione diretta del contratto, ossia un potere negoziale di “autotutela” contro l'inadempimento.
L'atto richiede la stessa forma prescritta per il contratto risolto, secondo il principio generale in materia di negozi risolutori. Peraltro, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa può manifestarsi anche implicitamente, purché in maniera inequivocabile, e finanche attraverso fatti incompatibili con una diversa volontà (cfr. Cass. civile sez. I, 5 maggio 1995, n. 4911; Cass. civile 23 maggio 1972
n.1611; Cass. civile 8 luglio 1987 n. 5956).
Il giudizio promosso dal creditore è dunque un giudizio di “accertamento”, inteso a conseguire una sentenza dichiarativa dell'avvenuta risoluzione (oltre ad eventuali restituzioni e risarcimento danni).
Si deve poi osservare che, secondo l'orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza, pienamente condiviso da questo Tribunale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, pagina 9 di 15 ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n. 13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro
Padano 2007 n. 1, I, pag. 239; Tribunale Torino, Sent. 06 novembre 2008 n. 7297/08 in Il Foro
Padano 2009 n. 1, I, pag. 122, in Il Caso.it on line, sez. I, documento 1411/2008 sul sito www.ilcaso.it).
Nel caso di specie, la parte attrice ricorrente (e, a seguito dell'intervento, la società CP_1
ha assolto il proprio onere probatorio avendo prodotto documentazione attestante l'esistenza del
[...] titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa (cfr. doc. 1 della parte attrice ricorrente), fornendo altresì prova della consegna del bene mobile (cfr. doc. 2 e 3 della parte attrice ricorrente) e dell'inoltro della dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa appena descritta (cfr. doc. 5 e 6 della parte attrice ricorrente).
La parte convenuta, rimasta contumace, non ha ovviamente fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte e, in particolare, dell'avvenuto pagamento
(totale o parziale) di quanto dovuto e/o della consegna del bene in questione.
Il contratto si è quindi legittimamente risolto per effetto della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 8 del contratto di locazione.
3.4. Quanto agli effetti dell'intervenuta risoluzione, la parte convenuta è innanzitutto tenuta alla restituzione alla società el bene oggetto del contratto di locazione operativa Controparte_1 per cui è causa, ai sensi dell'art. 1458 c.c.
Del resto, un tale obbligo di restituzione è anche espressamente previsto all'art. 9 del contratto di cui è causa, ai sensi del quale, a seguito della risoluzione “del presente Contratto di Locazione da parte del
Locatore ai sensi dell'art. 8, il Conduttore dovrà provvedere a sue spese, entro cinque (5) giorni solari dalla data di risoluzione del presente Contratto di Locazione, alla restituzione dei Beni oggetto del contratto medesimo al Fornitore, secondo quanto previsto dal successivo art.12” (cfr. doc. n. 1 della parte attrice ricorrente).
Pertanto, l'attuale parte convenuta è tenuta a restituire alla società il bene Controparte_1 strumentale oggetto del Contratto.
pagina 10 di 15 3.5. Sempre l'art. 9 del contratto prevede inoltre che, sempre nel caso di risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 8, il Conduttore dovrà provvedere altresì “al pagamento degli eventuali canoni periodici scaduti, dei relativi interessi di mora e di ogni altra somma dovuta al Locatore derivante dal presente Contratto di Locazione” e, inoltre, il Locatore “ha altresì la facoltà di chiedere,
a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti fino alla data di scadenza del presente Contratto di Locazione, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.”
Nel caso di specie, avendo l'attuale parte convenuta è tenuta a corrispondere alla società
[...] la somma complessiva di Euro 21.142,11 così composta: CP_1
➢ Euro 4.894,55 per le seguenti n. 13 fatture insolute e, precisamente:
• n. 70T1202247326 del 28 aprile 2022 di Euro 415,70, relativa al canone parziale per il periodo 28 aprile 2022 – 30 aprile 2022 oltre alle spese di attivazione del contratto e al contributo delle spese di gestione della pratica assicurativa, di cui è rimasto insoluto l'importo di Euro 115,07 (cfr. doc. 7 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202247327 del 28 aprile 2022 di Euro 398,29 (cfr. doc. 8 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202256649 del 5 maggio 2022 di Euro 398,29 (cfr. doc. 9 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202269442 del 6 giugno 2022 di Euro 398,29 (cfr. doc. 10 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202279791 del 5 luglio 2022 di Euro 398,29 (cfr. doc. 11 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202292568 del 1° agosto 2022 di Euro 398,29 (cfr. doc. 12 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202444257 del 22 aprile 2024 di Euro 398,29 (cfr. doc. 13 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202444258 del 22 aprile 2024 di Euro 398,29 (cfr. doc. 14 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202444259 del 22 aprile 2024 di Euro 398,29 (cfr. doc. 15 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202444260 del 22 aprile 2024 di Euro 398,29 (cfr. doc. 16 della parte attrice ricorrente);
pagina 11 di 15 • n. 70T1202444261 del 22 aprile 2024 di Euro 398,29 (cfr. doc. 17 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202444262 del 22 aprile 2024 di Euro 398,29 (cfr. doc. 18 della parte attrice ricorrente);
• n. 70T1202444263 del 22 aprile 2024 di Euro 398,29 (cfr. doc. 19 della parte attrice ricorrente);
➢ Euro 793,00 a titolo di spese di gestione insoluti, cosi come previsto dall'art. 12 del Contratto
(Euro 50,00 x n. 13 insoluti + VA = Euro 793,00);
➢ Euro 15.454,56 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del Contratto, causata dalla condotta inadempiente della parte convenuta (avendo il Locatore fatturato soltanto i primi 12 canoni periodici dei 60 previsti dal Contratto, la penale risulta pari ad Euro 15.454,56 (i.e. 48 canoni periodici residui di Euro 321,97 ciascuno e quindi in totale Euro 15.454,56).
Per quanto concerne, in particolare, la clausola penale, questa è da ritenersi legittima e non eccessiva, in quanto essa risulta calcolata in parte sulla base del canone pattuito e dall'altra dal verosimile aggravio della gestione di una pratica di insoluto e la mancata tempestiva restituzione dei beni locati;
- la clausola penale, infatti, oltre a rafforzare il vincolo contrattuale, liquida la prestazione risarcitoria in via anticipata, “la clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto” (cfr. in tal senso: Cass. del 26 luglio 2021, n. 21398);
- nel caso di specie, la parte convenuta, anche dopo la risoluzione del contratto, ha continuato e continua tutt'oggi a detenere ed a usufruire sine titulo dei beni mobili oggetto del contratto di locazione;
- nel valutare la clausola penale il giudice “deve tener conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma anche a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita” (cfr. in tal senso: Cass. civile 25 febbraio 2020 n. 4942);
- appare evidente che il prolungato inadempimento dell'obbligazione di restituzione dei beni mobili oggetto del contratto di locazione e il perdurante possesso dei suddetti beni da parte della convenuta rendano necessario il pagamento della suddetta penale a titolo di risarcimento;
pagina 12 di 15 - non emergono in atti profili idonei per esercitare il potere d'ufficio di riduzione della penale previsto dall'art. 1384 c.c.; del resto, “Il potere che il giudice può esercitare d'ufficio ai sensi dell'articolo 1348
c.c. è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, incombenti sulla parte, in riferimento alle circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività della penale, che deve risultare ex actis ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che egli possa ricercarlo d'ufficio” (Cass. 4 ottobre 2013 n. 22747) e, nel caso di specie, la parte resistente, rimanendo contumace, non ha assolto a tale onere probatorio.
3.6. Pertanto, in accoglimento delle domande proposte dalla società Controparte_1
- deve accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione operativa n°
20220311004, sottoscritto in data 14.03.2022, per i motivi indicati in motivazione, e per l'effetto
- deve dichiararsi tenuta e condannarsi la parte convenuta contumace alla restituzione alla società in persona del legale rappresentante pro tempore, del seguente bene oggetto Controparte_1 di contratto: “solarium doccia SHINY 220V/5KW”;
- deve dichiararsi tenuta e condannarsi la parte convenuta contumace al pagamento in favore della società per le imputazioni indicate in motivazione, della complessiva CP_1 CP_1 somma di Euro 21.142,11, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. D.Lgs. n. 231/2002:
➢ sull'importo di Euro 4.894,55 relativo alle fatture emesse e non pagate, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al saldo;
➢ sull'importo di Euro 793,00 a titolo di spese di gestione insoluti, cosi come previsto dall'art. 12 del Contratto, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto fino al saldo;
➢ sull'importo di Euro 15.454,56 a titolo di penale, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto fino al saldo.
pagina 13 di 15
4. Sulle spese processuali del presente giudizio.
4.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta contumace
IG.ra dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla società Controparte_3 [...] le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con CP_1 il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà - quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della
Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale.
Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1- bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.”
Pertanto, i compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto Regolamento, secondo il seguente valore di liquidazione previsto nello scaglione “da Euro
5.200,01 ad Euro 26.000,00”: Euro 441,00 per la fase di attivazione.
Il totale dei compensi ammonta quindi ad Euro 3.838,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 7909/2025 R.G. aventi quali parti la società in persona del legale rappresentante pro tempore (intervenuta Controparte_1 subentrata in tutti i diritti sostanziali e nei rapporti processuali della parte attrice ricorrente
[...]
a seguito di fusione per incorporazione di quest'ultima in Parte_2
contro la IG.ra (parte convenuta contumace): Controparte_1 Controparte_3
1) Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione operativa n°20220311004, sottoscritto in data 14.03.2022, per i motivi indicati in motivazione, e per l'effetto
2) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta contumace IG.ra alla Controparte_3 restituzione alla società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 del seguente bene oggetto del contratto di locazione operativa per cui è causa: “solarium doccia SHINY
220V/5KW”.
3) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta contumace IG.ra al pagamento Controparte_3 in favore della società per le imputazioni indicate in motivazione, della Controparte_1 complessiva somma di Euro 21.142,11, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. D.Lgs. n. 231/2002:
➢ sull'importo di Euro 4.894,55 relativo alle fatture emesse e non pagate, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al saldo;
➢ sull'importo di Euro 793,00 a titolo di spese di gestione insoluti, cosi come previsto dall'art. 12 del Contratto, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto fino al saldo;
➢ sull'importo di Euro 15.454,56 a titolo di penale, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto fino al saldo.
4) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta contumace sig.ra in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla società
[...] le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.838,00 per CP_1 compensi ed in Euro 454,00 per spese documentate (Spese di mediazione, Contributo Unificato e marca da bollo), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 23 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA pagina 15 di 15