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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/10/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1045/2020 R.G., alla quale è riunita la causa N. 4402/2020 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1045 del R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 5.3.2025, vertente TRA C.F. in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Formaro;
ATTRICE E
, P.IVA , in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Crisci, Michela Grandinetti e Simona Vercillo;
CONVENUTA Oggetto: cessione di crediti. Conclusioni: come in atti. e nella riunita causa civile iscritta al n. 4402/2020 R.G.A.C., vertente TRA
, P.IVA , in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Crisci, Michela Grandinetti e Simona Vercillo;
OPPONENTE E cod. fisc. e P. VA , in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Paolini;
OPPOSTA C.F. in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Formaro;
TERZO CHIAMATO Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1288/2020 (R.G. 3684/2020). Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 Con comparsa in riassunzione notificata il 10.03.2020, la in persona del Parte_1 suo l.r.p.t., premessa la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Cosenza, quale foro dichiarato competente dal Tribunale di Milano con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. n. 11762 del 18.12.2019, ha chiesto: “in via preliminare: - emettere l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento in favore di
[...] ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. in forma provvisoriamente esecutiva sussistendo i
Parte_1 presupposti di cui all'art. 642 c.p.c., condannando l' al Parte_2 pagamento in favore di della somma di euro 2.557.766,99, oltre gli interessi
Parte_1 di mora maturati e maturandi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, la rivalutazione monetaria, le relative spese, competenze ed accessori;
Nel merito: - accertare e dichiarare la validità, l'opponibilità e l'efficacia degli atti di cessione dei crediti per cui è causa nei confronti dell' e, per l'effetto, Parte_2 rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di proposta da
Parte_1 controparte, per tutti i motivi specificati in narrativa;
- accertare e dichiarare che
Parte_1
[..], è creditrice nei confronti dell' , [..], della somma
[...] Parte_2 di euro 2.557.766,99, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, la rivalutazione monetaria, le relative spese, competenze ed accessori, e, per l'effetto, condannare l' , [..], al pagamento della suddetta somma in Parte_2 favore di [..], oltre a spese, iva, c.p.a. e successive occorrende;
- rigettare Parte_1 tutte le domande, principali e subordinate, proposte dall' per Parte_2 le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare, nella parte relativa al merito della pretesa creditoria, quanto disposto nel decreto ingiuntivo n. 9835/2017 del Tribunale di Milano”, con vittoria di spese e competenze da distrarsi. Orbene, l' ha premesso che con atto di citazione notificato il 19.06.2017, Parte_1 l' aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9835/2017, con il quale Parte_3 il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento in favore della della Parte_1 somma di € 2.557.766,99, oltre interessi di mora maturati e maturandi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, spese del procedimento monitorio liquidate in decreto, il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge ed altre successive occorrende. Stando al ricorso per decreto ingiuntivo, il credito traeva origine da due atti di cessione di crediti posti in essere dalla e la , sulla scorta di un Controparte_3 Parte_1 contratto, in data 28.6.2007, di factoring di crediti futuri sorti nell'arco di 24 mesi a far data dal 2007, in forza del quale venivano sottoscritti due atti di cessione di crediti (il primo stipulato il 29.06.2007, a ministero del Dott. Notaio in rep. 32078 e racc. 12479, registrato a Persona_1 Pt_2 il 17.7.2007 al n. 7272 serie 1T; il secondo, in data 9.4.2010, a ministero del Dott. Pt_2 [...]
Notaio in rep. 36214 e racc. 15440, registrato a il 13.4.2010 al n. 1289 Per_1 Pt_2 Pt_2 serie 1T), notificati al debitore ceduto , rispettivamente in Parte_2 data 3.7.2007 e 15.4.2010, mediante i quali la SA di CU Madonna della Catena s.r.l. aveva ceduto a ai sensi e per gli effetti della L. n. 52/1991 e a norma di quanto previsto dai Parte_1 contratti medesimi, i crediti vantati nei confronti dell' Parte_2 segnatamente quelli portati dal lodo arbitrale rituale esecutivo emesso dal Collegio Arbitrale in Cosenza in data 27.7.2010 e depositato in data 30.8.2010, a mezzo del quale l'
[...]
veniva condannata “al pagamento in favore di Madonna della Catena s.r.l. Parte_2 della complessiva somma di euro 2.557.766,99 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002”.
pagina 2 di 11 L introducendo innanzi al Tribunale di Milano il giudizio di opposizione iscritto al Parte_3 numero di ruolo 35032/2017 R.G., in via pregiudiziale aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore della competenza per territorio del Tribunale di Cosenza, in virtù dei criteri concorrenti previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c. relativi, rispettivamente, al foro generale delle persone giuridiche – evidenziando che nella specie l' convenuta ha sede legale a – ed Pt_2 Pt_2 al foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazioni, atteso che l'obbligazione non è stata eseguita a Milano, bensì a ove ha sede l' che provvede a verificare il Pt_2 Parte_2 possesso dei requisiti di legge da parte dei fornitori, ad autorizzare l'eventuale fornitura, ecc. Inoltre, il Tribunale di Milano – a detta dell'opponente – non sarebbe stato neppure territorialmente competente sotto il profilo del cd. “forum solutionis”, vigendo il principio di contabilità pubblica che deroga al criterio di cui all'art. 1182, co.3, che prevede quale luogo dell'adempimento esclusivamente quello in cui ha sede la tesoreria dell'Ente, ovvero, nella specie, Pt_2 Sempre in via pregiudiziale, l' aveva eccepito la carenza di legittimazione ad agire Parte_2 della per nullità e/o illegittimità e/o inammissibilità della cessione di credito del 2010, Parte_1 poiché – a dire dell'opponente – l'atto di cessione non sarebbe opponibile nei confronti dell' Pt_3 che non avrebbe mai accettato la cessione e, ancor più, poiché il credito per cui è causa
[...] difetterebbe dei requisiti di certezza, liquidita ed esigibilità, in quanto riferito ad un lodo arbitrale impugnato dall' poiché riferito a prestazione extra-budget. Parte_3 Parte Nel dettaglio, l' aveva contestato che la controparte si era limitata a produrre delle mere delibere Parte dell' senza provare il corretto ed effettivo adempimento delle prestazioni dedotte e senza provare, a monte, la riconducibilità di dette prestazioni ad un contratto scritto. Parte L aveva dedotto altresì l'infondatezza della domanda per il pagamento degli interessi, in ragione della non dovutezza della sorte capitale e della mancata costituzione in mora dell'azienda sanitaria. Costituitasi nel giudizio di opposizione a D.I. n. 9385/2017 (proc. n. 35032/2017 R.G.) dinanzi il Tribunale di Milano, la in primo luogo, aveva eccepito Parte_1 l'inammissibilità/improcedibilità della spiegata opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della causa, atteso che l'atto di opposizione era stato notificato a mezzo pec in data 19.06.2017 e l'iscrizione a ruolo, anziché nei dieci giorni successivi (e cioè entro il 29.06.2017), era intervenuta solo l'8.07.2017. In secondo luogo, aveva contestato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano proposta dall'opponente, rilevando che la natura non esclusiva del foro della tesoreria dell'ente obbligato al pagamento di somme da parte di Province o Comuni consente la corretta individuazione della competenza territoriale del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 1182, co. 3 c.c., avendo essa opposta sede in Milano. Nel merito, quanto all'eccepita inopponibilità dell'atto di cessione nei confronti dell' Parte_3 la aveva evidenziato che le cessioni dei crediti intercorse tra l' e Parte_1 Parte_1 la di CU Madonna della Catena srl notificate all' rispettivamente in data CP_3 Parte_3
3.07.2007 e 15.04.2010, erano valide ed efficaci nei confronti di quest'ultima, non necessitando di specifica accettazione e non essendo intervenuta una formale comunicazione di rifiuto da parte dell' . Inoltre, l'opposta aveva evidenziato che l' aveva riconosciuto il Parte_2 Parte_3 proprio debito nei confronti della e, conseguentemente, nei confronti della cessionaria CP_3
Parte_1 In secondo luogo, a dire dell'opposta, l'asserita circostanza secondo la quale il lodo arbitrale sarebbe stato impugnato dall' era priva di qualsivoglia riscontro probatorio, fermo restando che Parte_3 il credito ceduto dalla ad era stato già accertato e riconosciuto con il lodo CP_3 Parte_1
pagina 3 di 11 rituale, che già possiede il valore e l'efficacia di accertamento della sentenza pronunciata dai giudici statuali ai sensi dell'art. 824 bis c.p.c.; che, infatti, con delibera del Commissario Straordinario n. 3595 dell'08.09.2010, l' aveva preso atto del lodo arbitrale e con successiva delibera n. 4703 Parte_3 del 26.11.2010, aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti della cedente Controparte_3
, obbligandosi a corrispondere alla stessa l'importo di € 2.557.766,99, oltre € 93.971,05 per
[...] interessi di mora, in esecuzione del lodo arbitrale citato. Conseguentemente, con lettera prot. n. 399 del 15.02.2011, in riferimento alla predetta delibera n. 4703 Parte del 26.11.2010, la aveva autorizzato l' di al CP_3 Controparte_3 Pt_2 pagamento della somma di € 2.557.766,99, oltre € 93.971,05 per interessi di mora, all'unico beneficiario , in qualità di cessionaria.
Parte_1 Aveva concluso pertanto l'opposta che priva di pregio era l'ulteriore asserzione della
Parte_1 controparte secondo la quale, riconoscere la legittimazione attiva dell' avrebbe
Parte_1 implicato una illegittima duplicazione di richiesta creditoria, da parte della cedente e della CP_3 cessionaria
Parte_1 Del pari inconferente, oltre che non dimostrata, stando alla , era la circostanza
Parte_1 secondo cui, in presenza del concordato preventivo omologato del 2014 al quale sarebbe stata ammessa la alcuna obbligazione potesse ritenersi esistente in capo all' Controparte_3 [...]
Parte_3 Per tutte le ragioni sopra esposte, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, l'opposta aveva chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 9385/2017. All'esito del giudizio n. 35032/2017 R.G., con sentenza n. 11762/2019, il Tribunale di Milano – alla luce delle eccezioni preliminari svolte – aveva dichiarato “l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Cosenza;
dichiara, conseguentemente, la nullità del decreto opposto n. 9385/2017 emesso dal Tribunale di Milano il 20.03.2017”. Per tali ragioni, con comparsa ex art. c.p.c. 50 e 125 disp. att. c.p.c., notificata il 10.03.2020, la ha riassunto la causa innanzi al Tribunale di Cosenza, iscrivendola al Parte_1 numero di ruolo 1045/2020 R.G. richiamando le ragioni già esposte nella causa diazi il Tribunale di Milano a sostegno della sua pretesa creditoria e formulando le conclusioni sopra riportate.
/// Costituitasi nel giudizio iscritto al n. 1045/2020 R.G. con comparsa di costituzione e risposta del 06.10.2020, l' ha reiterato le medesime difese ed argomentazioni già esposte nel Parte_3 giudizio di opposizione svoltosi innanzi al Tribunale di Milano, evidenziando tra l'altro che il credito per cui è causa deriverebbe da atti di cessione di credito, tra l' e la Parte_1 Parte_1 [...]
notificati all'Ente rispettivamente in data 3.07.2007 ed in data 15.04.2010, Controparte_3 Parte dunque antecedenti all' asserito “titolo” al quale si riferirebbero. Difatti, ha evidenziato l' convenuta, il lodo arbitrale indicato dalla quale “titolo” posto a base della propria pretesa, Parte_1 era stato depositato solo in data 30.08.2010. Parte Inoltre, ha proseguito la convenuta la delibera con la quale l'Ente avrebbe disposto la liquidazione delle somme portate nel lodo arbitrale, così come la lettera della Controparte_3 Part
prot. n. 399 del 15.02.2011 nella quale quest'ultima autorizzava l' al pagamento
[...] dell'importo del lodo in favore della , non costituirebbero riconoscimento di debito, Parte_1 né ammissione della fondatezza della pretesa e non erano state mai state eseguite dall' Parte_3 che ha impugnato il lodo prima dinanzi il Tribunale di Cosenza e poi dinanzi la Corte di Appello di pagina 4 di 11 Catanzaro, giudizi nei quali risulta costituita la e non già la Controparte_3 Parte cessionaria , che asserisce essere titolare del credito;
che essa con delibera n. Parte_1 1024 del 2018, ha deciso di non riconoscere alcuna validità giuridica a qualsivoglia lodo arbitrale e di non procedere al pagamento di alcuna somma derivante dai lodi, così superando ed annullando ogni eventuale precedente determinazione contraria dell'Ente. Pertanto, l' ha in sostanza ribadito di non dover corrispondere alcuna somma, né alla Parte_3 società cedente né tantomeno in favore della cessionaria, avendo Controparte_3 ad oggetto la pretesa creditoria prestazioni extrabudget, come tali non remunerabili per giurisprudenza costante. Per tali ragioni, l' ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via Parte_3 preliminare: rigettare l'emissione dell'ordinanza d'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. in forma provvisoriamente esecutiva non sussistendo i presupposti dell'art. 642 c.p.c. sulla scorta delle motivazioni in atti;
in via Principale: Accertata la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto e precisate in corso di causa, per le ragioni esposte accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'Ente degli atti cessione sottoscritti tra la
[...]
e la in via subordinata e salvo gravame: Accertata Controparte_3 Parte_1 la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto e precisate in corso di causa, per le ragioni esposte accertare e dichiarare inammissibile e/o illegittimo e/o invalido e/o infondato e/o comunque non dovuto il credito preteso dalla perché inammissibile e/o Parte_1 illegittimo e/o invalido e/o comunque infondato in fatto e/o in diritto;
in via ulteriormente subordinata e salvo gravame: Accertata l'esistenza di un eventuale credito della , Parte_1 comunque inferiore a quello ingiunto, limitare la condanna dell' all'importo Parte_3 effettivamente provato e dovuto, non riconoscendo, in ogni caso, gli importi richiesti a titolo di interessi moratori”.
/// Alla prima udienza di comparizione del 6.10.2020, celebratasi dinanzi il GOT, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. Parte Entrambe le parti si sono avvalse dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., formulando l' istanze istruttorie (prova per testi e CTU contabile) e chiedendo -stante la pendenza del giudizio innanzi alla Corte di cassazione sul lodo arbitrale e deducendo la pendenza di altro giudizio iscritto al n. 4402 del 2020 R.G.A.C., dott.ssa Maffei, (avente ad oggetto l'opposizione proposta dall' Parte_3 avverso il D.I. n. 1288/2020 emesso su ricorso ex art. 633 c.p.c. presentato da
[...] per il pagamento dei medesimi crediti oggetto del Parte_4 medesimo lodo arbitrale depositato il 30.8.2010) e la ricorrenza di illegittima richiesta di duplicazione di pagamento-, previa riunione della causa più recente alla presente, disporsi la sospensione dei giudizi.
/// All'udienza figurata tenuta dal GOT del 13.4.2021 è stata disattesa la richiesta di parte attrice di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., e la causa è stata rinviata all'udienza del 5.10.2021 in ordine alle richieste di sospensione del giudizio e di riunione con la causa iscritta al n. 4402/2020 R.G. Con provvedimento del 14.07.2021, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la Presidente di Sezione, ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e oggettiva tra le cause pendenti nella stessa fase processuale, ha disposto che la causa iscritta al numero di ruolo 4402/2020 R.G. (nella quale si era già costituita in data 12.3.2021 l'opposta che aveva chiesto autorizzarsi Controparte_2 la chiamata del terzo , e -deducendo che a seguito della omologa del concordato Parte_1
pagina 5 di 11 preventivo della SA di CU Madonna della Catena srl, con cessione delle attività e passività alla
, oggi quale “assuntore”, i crediti in Controparte_4 Controparte_5 oggetto, con il voto favorevole espresso anche da al piano concordatario, erano Parte_1 tornati in capo all'assuntore, odierna aveva chiesto di accertare la titolarità in capo ad essa CP_2 opposta del credito, chiedendo il rigetto dell'opposizione al D.I.; e nella quale si era già costituita in data 5.7.2021 anche la terza chiamata , che aveva contestato essere Parte_1 avvenuta retrocessione del credito da in favore di ed Parte_1 Controparte_2 aveva chiesto il rigetto della domanda di accertamento della titolarità del credito in capo ad essa
) venisse chiamata unitamente alla presente innanzi questo Giudice, il quale, all'udienza del CP_2 26.10.2021, ha disposto la riunione alla presente causa di quella avente n. 4402/2020 R.G. e, con provvedimento del 27.10.2021, con riferimento alla causa più recente iscritta al n. 4402/2020 RG, ha concesso i termini perentori di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
/// Con la memoria primo termine, la ha preliminarmente evidenziato la Controparte_2 tardività della costituzione in giudizio della terza chiamata nel giudizio riunito n. Parte_1 4402/2020, dunque l'inammissibilità delle relative deduzioni e richieste. La società ha poi così formulato le proprie conclusioni: “ - nel merito, accertare e dichiarare la titolarità del credito in capo alla qui opposta e concludente per l'effetto dichiarando infondata Controparte_2 Part l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della deducente (spinta dall' ) e comunque per non essere l'opponente stessa ( ) legittimata alla proposizione della stessa;
- ancora nel Parte_3 merito, accertare dovuto il credito della qui concludente nella misura e per le causali di cui al decreto Part ingiuntivo, per l'effetto confermandolo, rigettando l'opposizione e condannando l' al pagamento;
- in via di subordine, voglia il Tribunale di Cosenza, sul presupposto della pacifica (anche fra le parti) funzione di garanzia atipica della cessione del credito, riconoscere alla qui concludente la titolarità dell'importo differenziale fra il credito complessivo (e comprensivo di interessi e accessori), come dovuto dall' , e quello residuo di nei confronti della deducente, Parte_3 Parte_1 come riportato nel progetto di concordato preventivo e con lo scomputo dei pagamenti ricevuti medio Part tempore, con conseguente condanna dell' al pagamento diretto in favore della deducente per la quota di sua pertinenza;
- in via ulteriormente gradata, voglia il Tribunale di Cosenza accertare dovute in restituzione a da parte di le somme Controparte_2 Parte_1 in linea capitale ricevute per € 385.392,43, oltre interessi moratori maturati e maturandi fino all'effettivo pagamento”. L con la memoria primo termine, dal canto suo, nel contestare le deduzioni ed Parte_3 eccezioni avversarie, ha concluso: “Accertata la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate dall' , in via preliminare e pregiudiziale, in considerazione della pendenza del ricorso Parte_3 per Cassazione avverso il lodo arbitrale sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della Corte di Cassazione;
2. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità attiva di Controparte_2 rispetto all'inoltro del ricorso ex art. 633 c.p.c. e conseguentemente revocare il decreto
[...] ingiuntivo n. 1288 del 2020 (rg n. 3684-2020) dichiarandolo nullo e/o invalido e provo di effetti giuridici per tutti i motivi esposti in narrativa.
3. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità attiva di Parte_1 rispetto alla presente pretesa economica attesa la nullità della cessione del credito e la sua inopponibilità all' e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. Parte_3
pagina 6 di 11 9385/2017dichiarandolo nullo e/o invalido e privo di effetti giuridici per tutti i motivi esposti in narrativa. NEL MERITO Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande in via preliminare, accertare la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto e precisate in corso di causa, dichiarare inammissibile e /o nullo e/o invalido e/0 illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto e/o comunque non dovuto il credito preteso da Controparte_2 e/o da;
IN VIA SUBORDINATA e salvo gravame: Accertata l'esistenza di un
Parte_1 eventuale credito della e / o della società , comunque inferiore a quello
Parte_1 CP_2 ingiunto, tenuto conto della delibera n. 239 del 2015, limitare la condanna dell' Parte_3 all'importo effettivamente provato e dovuto non riconoscendo gli importi richiesti a titolo di interessi moratori”. Con la seconda memoria istruttoria, l' ha eccepito l'inammissibilità della
Parte_1 domanda formulata in via subordinata da , avente petitum oggettivamente diverso da quello della CP_2 domanda originaria, e, riportandosi ai precedenti scritti difensivi, la così ha
Parte_1 concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, [..] In via preliminare: - emettere l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento in favore di ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. in forma
Parte_1 provvisoriamente esecutiva sussistendo i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c., condannando l'
[...]
al pagamento in favore di della somma di Parte_2 Parte_1 euro 2.557.766,99, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, la rivalutazione monetaria, le relative spese, competenze ed accessori;
Nel merito: - accertare e dichiarare che nessuna retrocessione da parte di in favore della Parte_1 Pa SA CU (ora ) si è verificata e che non ha rinunciato né alla CP_2 Parte_1 titolarità dei crediti ceduti né alla legittimazione ad azionarli in giudizio e, per l'effetto, rigettare la domanda di accertamento della titolarità in capo ad dei crediti per cui è Controparte_2 causa formulata dalla medesima accertare e dichiarare la validità, Controparte_2 l'opponibilità e l'efficacia degli atti di cessione dei crediti per cui è causa nei confronti dell'
[...]
e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva Parte_2 di proposta da controparte, per tutti i motivi specificati in narrativa;
Parte_1
- accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, è creditrice nei confronti dell' , in persona del Parte_2 Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 2.557.766,99, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, la rivalutazione monetaria, le relative spese, competenze ed accessori, e, per l'effetto, condannare l' , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Parte_2 pro tempore, al pagamento della suddetta somma in favore di in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, oltre a spese, iva, c.p. e successive occorrende;
- rigettare tutte le domande, principali e subordinate, proposte dall' Parte_2
per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare, nella parte
[...] relativa al merito della pretesa creditoria, quanto disposto nel decreto ingiuntivo n. 9385/2017 del Tribunale di Milano”.
/// Con provvedimento del Got 28.03.2022, riservato all'udienza del 22.3.2020, disattese le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Parte Con ordinanza riservata all'udienza del 6.6.2023, in cui il procuratore dell' ha chiesto un rinvio in attesa della decisione prevista per l'udienza fissata in data 9.6.2023 dinanzi alla Corte di Cassazione pagina 7 di 11 relativa alla causa intentata avverso il lodo arbitrale qui dedotto, ha rinviato la causa per i medesimi incombenti (precisazione delle conclusioni) all'udienza del 19.9.2023, successivamente rinviata, in attesa della decisione della Corte di Cassazione sulla impugnazione del lodo arbitrale, all'udienza del Parte 23.1.2023. Alla detta udienza i difensori dell' e della davano atto Parte_1 dell'intervenuto decesso del difensore della riuniti, evento a seguito del quale, ai sensi Controparte_2 dell'art. 301 c.p.c. in pari data è stata dichiarata l'interruzione del processo. Con istanza del 05.06.2024, attesa la mancata riassunzione del giudizio nel termine di cui all'art. 305 c.p.c., costituendosi con nuovo difensore, ha chiesto il rilascio della Controparte_2 certificazione relativa all'avvenuta estinzione dei giudizi riuniti nn. 1045/2020 e 4402/2020 R.G.A.C. di Codesto Tribunale. Con provvedimento del 19.06.2024 è stata quindi fissata nuova udienza per il 17 settembre 2024, disponendo la notifica del ricorso e del decreto alle controparti a carico dalla parte istante. A seguito di ciò, con atto del 16.09.2024 il difensore di attesa la richiesta Parte_1 di estinzione del Giudizio da parte della per la mancata riassunzione nei Controparte_2 temini di legge, si è associato a detta richiesta e ha dichiarato di voler rinunciare alle domande svolte nei confronti dell' a seguito di retrocessione dei crediti in favore di Parte_3 Controparte_2
ed ha insistito a che venisse dichiarata l'estinzione del Giudizio con integrale
[...] compensazione delle spese di lite. In pari data, anche l' ha prodotto comunicazione trasmessale a mezzo pec dal legale Parte_3 della con la quale la comunicava di aver provveduto alla Parte_1 Parte_1 retrocessione in favore della cedente già Controparte_2 Controparte_4
dei crediti vantati nei confronti dell' , segnatamente
[...] Parte_2 quelli portati dal lodo arbitrale rituale esecutivo emesso dal Collegio Arbitrale di Cosenza in data 27.7.2010 e depositato in data 30.08.2010, a suo tempo cedutile in forza delle cessioni stipulate in data 29.06.2007 e 09.04.2010 ed, in particolare, i crediti relativi alle prestazioni erogate nel 2008 individuati nell'allegato B) della cessione del 09.04.2010 per euro 2.557.766,99, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2021, ed oggetto, altresì del suddetto lodo arbitrale. In tale comunicazione la dichiarava Parte_1 che, in forza dell'avvenuta retrocessione, essendo passata la titolarità dei suddetti crediti in capo alla cedente, rinunciava alle domande svolte nei confronti dell' nell'ambito del presente Parte_3 giudizio RG 1045/2020. All'udienza del 17.9.2024 è stata esibita dichiarazione di rinuncia di alle domande Parte_1 svolte nei confronti dell' il difensore di ha chiesto accogliersi l'istanza di Parte_3 CP_2 Parte estinzione e di giudicato;
il difensore dell' ha chiesto rinviarsi la causa per verificare di definire la vertenza. Il difensore di , come da provvedimento dato all'udienza del 17.9.2024, ha Parte_1 depositato in data 20.09.2024, “Atto di rinuncia” sottoscritto digitalmente, e già esibito all'udienza del 17.9.2024, e corredato della procura del Notaio del 17/04/2012, con la quale la Persona_2 dichiarava “attesa la richiesta di estinzione del Giudizio da parte di Parte_1 Controparte_2
[... a seguito della mancata riassunzione nei termini di legge, si associa a detta richiesta e dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alle domande svolte nei confronti di a seguito di Parte_3 retrocessione dei crediti in favore di affinché l'Ill.mo Tribunale Controparte_6 adito dichiari l'estinzione del Giudizio con integrale compensazione delle spese di lite”. A scioglimento della riserva assunta all'udienza, con provvedimento del 25.10.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. pagina 8 di 11 Parte All'udienza del 10.12.2024 il difensore dell' ha fatto presente che si era pervenuti ad una definizione bonaria della controversia come da delibera pubblicata il 02/12/2024 n.2567 e depositata il 9.12.2024 ed ha chiesto un breve termine per il deposito dei mandati di pagamento;
tale circostanza è stata contestata dalla difesa della Controparte_2 All'esito della camera di consiglio, questo Giudice, ritenuto che le eccezioni formulate dalla
[...] potevano essere decise con sentenza, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, Controparte_2 ed i difensori presenti hanno precisato le conclusioni, riportandosi il difensore della agli atti e il CP_2 Parte Parte difensore dell' al contenuto della delibera facendo presente che l' si è impegnata al pagamento di cui alla delibera del 02/12/2024 n. 2567, richiamando anche gli allegati alla delibera e chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 cpc. e questo giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all' art. 190 c.p.c. Con nota depositata il 12.12.2024, il difensore di ha depositato in atti il mandato n. 22084 CP_2 del 10.12.2024, relativo al pagamento della prima tranche prevista nella delibera n. 2567/2024, pari ad
€ 1.332.306,85 ed ha confermato l'impegno alla rinuncia al decreto ingiuntivo n. 1288/2020 una volta eseguito – entro il 31.1.2025, ovvero entro i termini concessi ex art. 190 c.p.c. - il pagamento del saldo dovuto. Part Con nota del 24.01.2025, l' di ha depositato mandato di pagamento n. 1283 del Pt_2 23.01.2025, di importo pari ad € 4.143.423,54. Con comparsa depositata in data 31.01.2025, ha dedotto che: “l' Controparte_2 Pt_3
ha provveduto – nelle more dei vigenti termini ex art. 190 c.p.c. – ai pagamenti della
[...] creditoria azionata in sede monitoria e oggetto del presente giudizio di opposizione, comprensivi di spese e accessori;
parte opposta e qui deducente è, dunque, stata integralmente soddisfatta, pertanto non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio e alla esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
dunque chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con spese legali compensate”. Del pari, l' con comparsa depositata il 04.02.2025, ha dato atto di aver provveduto al Parte_3 pagamento di tutte le somme indicate nella delibera n. 2567 del 2024 e di associarsi, pertanto alla richiesta di definizione della controversia con la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate, formulata dal legale di Controparte_2 Da ultimo, con memorie di replica del 03.03.2025, l' richiamando la memoria Parte_3 conclusionale, tenuto conto della definizione della controversia, ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di cessata della materia del contendere con spese compensate.
****************************** Tutto quanto sopra esposto, va preso atto che con dichiarazione del 16.09.2024, la Parte_1 nei giudizi riuniti 1045/2020 e 4402/2020 RG, si è associata alla richiesta di estinzione del
[...] giudizio, ed ha dichiarato di rinunciare alle domande svolte nei confronti dell' a seguito Parte_3 di retrocessione dei crediti in favore della società insistendo per la Controparte_2 dichiarazione di estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite. Ha successivamente depositato in data 20.09.2024, “Atto di rinuncia”, nei giudizi riuniti 1045/2020 e 4402/2020 RG, sottoscritto digitalmente e corredato della procura del Notaio del Persona_2 17/04/2012, con la quale la dichiarava “attesa la richiesta di estinzione del Giudizio da parte Parte_1 di a seguito della mancata riassunzione nei termini di legge, si associa a Controparte_2 detta richiesta e dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alle domande svolte nei confronti di
a seguito di retrocessione dei crediti in favore di Parte_3 Controparte_6
pagina 9 di 11 affinché l'Ill.mo Tribunale adito dichiari l'estinzione del Giudizio con integrale compensazione delle spese di lite”. Si osserva in proposito che “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (Cass. n. 19845 del 23/07/2019). Va altresì preso atto delle concordi conclusioni per una declaratoria della cessazione della materia del contendere da ultimo formulate dai difensori delle altre parti e Parte_3 Controparte_5 nelle memorie ex art. 190 c.p.c., in considerazione dell'intervenuto pagamento da parte della
[...] Parte opponente in favore della opposta delle somme oggetto della controversia tra le dette due CP_2 parti. Alla luce di tanto, la causa va decisa in applicazione del principio della ragione più liquida, -desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.- in forza del quale è consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Cass. Civ. SSUU. 9936/2014) e prescindendo dalla disamina della questione pregiudiziale sollevata in giudizio, basandosi la decisione su una questione di merito ritenuta assorbente. Il principio della "ragione più liquida", infatti, impone la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, sostituendo il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ. 12002/2014). Ciò premesso, attesa la rinuncia da parte di nei giudizi riuniti 1045/2020 e Parte_1 Parte 4402/2020 RG alla domanda nei confronti dell' e la dichiarazione di riconoscimento della retrocessione del credito da essa vantato in favore di deve darsi atto che non Controparte_2 sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto da essa ed è venuto CP_5 meno l'interesse della ad una pronuncia in ordine alle domande da essa formulate. Parte_1 Parte_1 Inoltre, l' e la società “ si sono date reciprocamente atto Parte_3 Controparte_2 dell'intervenuto integrale pagamento – nelle more dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. - da parte dell' in favore della società “ , dei crediti azionati in sede Parte_3 Controparte_2 monitoria;
pertanto, ha dichiarato di essere stata integralmente soddisfatta Controparte_2 e non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e alla esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, cosicché entrambe le parti hanno convenuto per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e tanto esclude ogni interesse delle parti ad una declaratoria sulle rispettive domande.
pagina 10 di 11 Le circostanze evidenziate conducono pertanto a prendere atto del venir meno dell'interesse delle parti ad insistere nelle rispettive domande, con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere in entrambi i giudizi riuniti. Quanto al decreto ingiuntivo, rispetto al quale l'opposta ha dichiarato non Controparte_2 avere interesse alla sua esecutorietà, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, se ne deve disporre la revoca;
in tal senso giurisprudenza unanime, si rileva, infatti, che 'Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione' Cass. Sez. L, Sentenza n. 4531 del 10/04/2000 (Rv. 535531 - 01), senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere nei due giudizi qui riuniti ed il decreto ingiuntivo n. 1288/2020, emesso dal Tribunale di Cosenza il 5.11.2020 (r.g. 3684/2020) ed opposto nella causa iscritta al n. 4402/2020 R.G., deve essere revocato. Le spese di lite, in ragione dell'esito del giudizio, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide nelle cause riunite iscritte al n. 1045/2020 e 4402/2020 R.G.:
1) Dichiara cessata la materia del contendere nelle suddette due cause riunite;
2) Revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1288/2020, emesso dal Tribunale di Cosenza il 5.11.2020 (r.g. 3684/2020) ed opposto nella causa iscritta al n. 4402/2020 R.G. 3) Compensa interamente tra le parti le spese di lite. Cosenza, 8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1045 del R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 5.3.2025, vertente TRA C.F. in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Formaro;
ATTRICE E
, P.IVA , in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Crisci, Michela Grandinetti e Simona Vercillo;
CONVENUTA Oggetto: cessione di crediti. Conclusioni: come in atti. e nella riunita causa civile iscritta al n. 4402/2020 R.G.A.C., vertente TRA
, P.IVA , in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Crisci, Michela Grandinetti e Simona Vercillo;
OPPONENTE E cod. fisc. e P. VA , in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Paolini;
OPPOSTA C.F. in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Formaro;
TERZO CHIAMATO Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1288/2020 (R.G. 3684/2020). Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 Con comparsa in riassunzione notificata il 10.03.2020, la in persona del Parte_1 suo l.r.p.t., premessa la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Cosenza, quale foro dichiarato competente dal Tribunale di Milano con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. n. 11762 del 18.12.2019, ha chiesto: “in via preliminare: - emettere l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento in favore di
[...] ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. in forma provvisoriamente esecutiva sussistendo i
Parte_1 presupposti di cui all'art. 642 c.p.c., condannando l' al Parte_2 pagamento in favore di della somma di euro 2.557.766,99, oltre gli interessi
Parte_1 di mora maturati e maturandi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, la rivalutazione monetaria, le relative spese, competenze ed accessori;
Nel merito: - accertare e dichiarare la validità, l'opponibilità e l'efficacia degli atti di cessione dei crediti per cui è causa nei confronti dell' e, per l'effetto, Parte_2 rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di proposta da
Parte_1 controparte, per tutti i motivi specificati in narrativa;
- accertare e dichiarare che
Parte_1
[..], è creditrice nei confronti dell' , [..], della somma
[...] Parte_2 di euro 2.557.766,99, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, la rivalutazione monetaria, le relative spese, competenze ed accessori, e, per l'effetto, condannare l' , [..], al pagamento della suddetta somma in Parte_2 favore di [..], oltre a spese, iva, c.p.a. e successive occorrende;
- rigettare Parte_1 tutte le domande, principali e subordinate, proposte dall' per Parte_2 le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare, nella parte relativa al merito della pretesa creditoria, quanto disposto nel decreto ingiuntivo n. 9835/2017 del Tribunale di Milano”, con vittoria di spese e competenze da distrarsi. Orbene, l' ha premesso che con atto di citazione notificato il 19.06.2017, Parte_1 l' aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9835/2017, con il quale Parte_3 il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento in favore della della Parte_1 somma di € 2.557.766,99, oltre interessi di mora maturati e maturandi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, spese del procedimento monitorio liquidate in decreto, il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge ed altre successive occorrende. Stando al ricorso per decreto ingiuntivo, il credito traeva origine da due atti di cessione di crediti posti in essere dalla e la , sulla scorta di un Controparte_3 Parte_1 contratto, in data 28.6.2007, di factoring di crediti futuri sorti nell'arco di 24 mesi a far data dal 2007, in forza del quale venivano sottoscritti due atti di cessione di crediti (il primo stipulato il 29.06.2007, a ministero del Dott. Notaio in rep. 32078 e racc. 12479, registrato a Persona_1 Pt_2 il 17.7.2007 al n. 7272 serie 1T; il secondo, in data 9.4.2010, a ministero del Dott. Pt_2 [...]
Notaio in rep. 36214 e racc. 15440, registrato a il 13.4.2010 al n. 1289 Per_1 Pt_2 Pt_2 serie 1T), notificati al debitore ceduto , rispettivamente in Parte_2 data 3.7.2007 e 15.4.2010, mediante i quali la SA di CU Madonna della Catena s.r.l. aveva ceduto a ai sensi e per gli effetti della L. n. 52/1991 e a norma di quanto previsto dai Parte_1 contratti medesimi, i crediti vantati nei confronti dell' Parte_2 segnatamente quelli portati dal lodo arbitrale rituale esecutivo emesso dal Collegio Arbitrale in Cosenza in data 27.7.2010 e depositato in data 30.8.2010, a mezzo del quale l'
[...]
veniva condannata “al pagamento in favore di Madonna della Catena s.r.l. Parte_2 della complessiva somma di euro 2.557.766,99 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002”.
pagina 2 di 11 L introducendo innanzi al Tribunale di Milano il giudizio di opposizione iscritto al Parte_3 numero di ruolo 35032/2017 R.G., in via pregiudiziale aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore della competenza per territorio del Tribunale di Cosenza, in virtù dei criteri concorrenti previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c. relativi, rispettivamente, al foro generale delle persone giuridiche – evidenziando che nella specie l' convenuta ha sede legale a – ed Pt_2 Pt_2 al foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazioni, atteso che l'obbligazione non è stata eseguita a Milano, bensì a ove ha sede l' che provvede a verificare il Pt_2 Parte_2 possesso dei requisiti di legge da parte dei fornitori, ad autorizzare l'eventuale fornitura, ecc. Inoltre, il Tribunale di Milano – a detta dell'opponente – non sarebbe stato neppure territorialmente competente sotto il profilo del cd. “forum solutionis”, vigendo il principio di contabilità pubblica che deroga al criterio di cui all'art. 1182, co.3, che prevede quale luogo dell'adempimento esclusivamente quello in cui ha sede la tesoreria dell'Ente, ovvero, nella specie, Pt_2 Sempre in via pregiudiziale, l' aveva eccepito la carenza di legittimazione ad agire Parte_2 della per nullità e/o illegittimità e/o inammissibilità della cessione di credito del 2010, Parte_1 poiché – a dire dell'opponente – l'atto di cessione non sarebbe opponibile nei confronti dell' Pt_3 che non avrebbe mai accettato la cessione e, ancor più, poiché il credito per cui è causa
[...] difetterebbe dei requisiti di certezza, liquidita ed esigibilità, in quanto riferito ad un lodo arbitrale impugnato dall' poiché riferito a prestazione extra-budget. Parte_3 Parte Nel dettaglio, l' aveva contestato che la controparte si era limitata a produrre delle mere delibere Parte dell' senza provare il corretto ed effettivo adempimento delle prestazioni dedotte e senza provare, a monte, la riconducibilità di dette prestazioni ad un contratto scritto. Parte L aveva dedotto altresì l'infondatezza della domanda per il pagamento degli interessi, in ragione della non dovutezza della sorte capitale e della mancata costituzione in mora dell'azienda sanitaria. Costituitasi nel giudizio di opposizione a D.I. n. 9385/2017 (proc. n. 35032/2017 R.G.) dinanzi il Tribunale di Milano, la in primo luogo, aveva eccepito Parte_1 l'inammissibilità/improcedibilità della spiegata opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della causa, atteso che l'atto di opposizione era stato notificato a mezzo pec in data 19.06.2017 e l'iscrizione a ruolo, anziché nei dieci giorni successivi (e cioè entro il 29.06.2017), era intervenuta solo l'8.07.2017. In secondo luogo, aveva contestato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano proposta dall'opponente, rilevando che la natura non esclusiva del foro della tesoreria dell'ente obbligato al pagamento di somme da parte di Province o Comuni consente la corretta individuazione della competenza territoriale del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 1182, co. 3 c.c., avendo essa opposta sede in Milano. Nel merito, quanto all'eccepita inopponibilità dell'atto di cessione nei confronti dell' Parte_3 la aveva evidenziato che le cessioni dei crediti intercorse tra l' e Parte_1 Parte_1 la di CU Madonna della Catena srl notificate all' rispettivamente in data CP_3 Parte_3
3.07.2007 e 15.04.2010, erano valide ed efficaci nei confronti di quest'ultima, non necessitando di specifica accettazione e non essendo intervenuta una formale comunicazione di rifiuto da parte dell' . Inoltre, l'opposta aveva evidenziato che l' aveva riconosciuto il Parte_2 Parte_3 proprio debito nei confronti della e, conseguentemente, nei confronti della cessionaria CP_3
Parte_1 In secondo luogo, a dire dell'opposta, l'asserita circostanza secondo la quale il lodo arbitrale sarebbe stato impugnato dall' era priva di qualsivoglia riscontro probatorio, fermo restando che Parte_3 il credito ceduto dalla ad era stato già accertato e riconosciuto con il lodo CP_3 Parte_1
pagina 3 di 11 rituale, che già possiede il valore e l'efficacia di accertamento della sentenza pronunciata dai giudici statuali ai sensi dell'art. 824 bis c.p.c.; che, infatti, con delibera del Commissario Straordinario n. 3595 dell'08.09.2010, l' aveva preso atto del lodo arbitrale e con successiva delibera n. 4703 Parte_3 del 26.11.2010, aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti della cedente Controparte_3
, obbligandosi a corrispondere alla stessa l'importo di € 2.557.766,99, oltre € 93.971,05 per
[...] interessi di mora, in esecuzione del lodo arbitrale citato. Conseguentemente, con lettera prot. n. 399 del 15.02.2011, in riferimento alla predetta delibera n. 4703 Parte del 26.11.2010, la aveva autorizzato l' di al CP_3 Controparte_3 Pt_2 pagamento della somma di € 2.557.766,99, oltre € 93.971,05 per interessi di mora, all'unico beneficiario , in qualità di cessionaria.
Parte_1 Aveva concluso pertanto l'opposta che priva di pregio era l'ulteriore asserzione della
Parte_1 controparte secondo la quale, riconoscere la legittimazione attiva dell' avrebbe
Parte_1 implicato una illegittima duplicazione di richiesta creditoria, da parte della cedente e della CP_3 cessionaria
Parte_1 Del pari inconferente, oltre che non dimostrata, stando alla , era la circostanza
Parte_1 secondo cui, in presenza del concordato preventivo omologato del 2014 al quale sarebbe stata ammessa la alcuna obbligazione potesse ritenersi esistente in capo all' Controparte_3 [...]
Parte_3 Per tutte le ragioni sopra esposte, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, l'opposta aveva chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 9385/2017. All'esito del giudizio n. 35032/2017 R.G., con sentenza n. 11762/2019, il Tribunale di Milano – alla luce delle eccezioni preliminari svolte – aveva dichiarato “l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Cosenza;
dichiara, conseguentemente, la nullità del decreto opposto n. 9385/2017 emesso dal Tribunale di Milano il 20.03.2017”. Per tali ragioni, con comparsa ex art. c.p.c. 50 e 125 disp. att. c.p.c., notificata il 10.03.2020, la ha riassunto la causa innanzi al Tribunale di Cosenza, iscrivendola al Parte_1 numero di ruolo 1045/2020 R.G. richiamando le ragioni già esposte nella causa diazi il Tribunale di Milano a sostegno della sua pretesa creditoria e formulando le conclusioni sopra riportate.
/// Costituitasi nel giudizio iscritto al n. 1045/2020 R.G. con comparsa di costituzione e risposta del 06.10.2020, l' ha reiterato le medesime difese ed argomentazioni già esposte nel Parte_3 giudizio di opposizione svoltosi innanzi al Tribunale di Milano, evidenziando tra l'altro che il credito per cui è causa deriverebbe da atti di cessione di credito, tra l' e la Parte_1 Parte_1 [...]
notificati all'Ente rispettivamente in data 3.07.2007 ed in data 15.04.2010, Controparte_3 Parte dunque antecedenti all' asserito “titolo” al quale si riferirebbero. Difatti, ha evidenziato l' convenuta, il lodo arbitrale indicato dalla quale “titolo” posto a base della propria pretesa, Parte_1 era stato depositato solo in data 30.08.2010. Parte Inoltre, ha proseguito la convenuta la delibera con la quale l'Ente avrebbe disposto la liquidazione delle somme portate nel lodo arbitrale, così come la lettera della Controparte_3 Part
prot. n. 399 del 15.02.2011 nella quale quest'ultima autorizzava l' al pagamento
[...] dell'importo del lodo in favore della , non costituirebbero riconoscimento di debito, Parte_1 né ammissione della fondatezza della pretesa e non erano state mai state eseguite dall' Parte_3 che ha impugnato il lodo prima dinanzi il Tribunale di Cosenza e poi dinanzi la Corte di Appello di pagina 4 di 11 Catanzaro, giudizi nei quali risulta costituita la e non già la Controparte_3 Parte cessionaria , che asserisce essere titolare del credito;
che essa con delibera n. Parte_1 1024 del 2018, ha deciso di non riconoscere alcuna validità giuridica a qualsivoglia lodo arbitrale e di non procedere al pagamento di alcuna somma derivante dai lodi, così superando ed annullando ogni eventuale precedente determinazione contraria dell'Ente. Pertanto, l' ha in sostanza ribadito di non dover corrispondere alcuna somma, né alla Parte_3 società cedente né tantomeno in favore della cessionaria, avendo Controparte_3 ad oggetto la pretesa creditoria prestazioni extrabudget, come tali non remunerabili per giurisprudenza costante. Per tali ragioni, l' ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via Parte_3 preliminare: rigettare l'emissione dell'ordinanza d'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. in forma provvisoriamente esecutiva non sussistendo i presupposti dell'art. 642 c.p.c. sulla scorta delle motivazioni in atti;
in via Principale: Accertata la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto e precisate in corso di causa, per le ragioni esposte accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'Ente degli atti cessione sottoscritti tra la
[...]
e la in via subordinata e salvo gravame: Accertata Controparte_3 Parte_1 la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto e precisate in corso di causa, per le ragioni esposte accertare e dichiarare inammissibile e/o illegittimo e/o invalido e/o infondato e/o comunque non dovuto il credito preteso dalla perché inammissibile e/o Parte_1 illegittimo e/o invalido e/o comunque infondato in fatto e/o in diritto;
in via ulteriormente subordinata e salvo gravame: Accertata l'esistenza di un eventuale credito della , Parte_1 comunque inferiore a quello ingiunto, limitare la condanna dell' all'importo Parte_3 effettivamente provato e dovuto, non riconoscendo, in ogni caso, gli importi richiesti a titolo di interessi moratori”.
/// Alla prima udienza di comparizione del 6.10.2020, celebratasi dinanzi il GOT, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. Parte Entrambe le parti si sono avvalse dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., formulando l' istanze istruttorie (prova per testi e CTU contabile) e chiedendo -stante la pendenza del giudizio innanzi alla Corte di cassazione sul lodo arbitrale e deducendo la pendenza di altro giudizio iscritto al n. 4402 del 2020 R.G.A.C., dott.ssa Maffei, (avente ad oggetto l'opposizione proposta dall' Parte_3 avverso il D.I. n. 1288/2020 emesso su ricorso ex art. 633 c.p.c. presentato da
[...] per il pagamento dei medesimi crediti oggetto del Parte_4 medesimo lodo arbitrale depositato il 30.8.2010) e la ricorrenza di illegittima richiesta di duplicazione di pagamento-, previa riunione della causa più recente alla presente, disporsi la sospensione dei giudizi.
/// All'udienza figurata tenuta dal GOT del 13.4.2021 è stata disattesa la richiesta di parte attrice di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., e la causa è stata rinviata all'udienza del 5.10.2021 in ordine alle richieste di sospensione del giudizio e di riunione con la causa iscritta al n. 4402/2020 R.G. Con provvedimento del 14.07.2021, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la Presidente di Sezione, ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e oggettiva tra le cause pendenti nella stessa fase processuale, ha disposto che la causa iscritta al numero di ruolo 4402/2020 R.G. (nella quale si era già costituita in data 12.3.2021 l'opposta che aveva chiesto autorizzarsi Controparte_2 la chiamata del terzo , e -deducendo che a seguito della omologa del concordato Parte_1
pagina 5 di 11 preventivo della SA di CU Madonna della Catena srl, con cessione delle attività e passività alla
, oggi quale “assuntore”, i crediti in Controparte_4 Controparte_5 oggetto, con il voto favorevole espresso anche da al piano concordatario, erano Parte_1 tornati in capo all'assuntore, odierna aveva chiesto di accertare la titolarità in capo ad essa CP_2 opposta del credito, chiedendo il rigetto dell'opposizione al D.I.; e nella quale si era già costituita in data 5.7.2021 anche la terza chiamata , che aveva contestato essere Parte_1 avvenuta retrocessione del credito da in favore di ed Parte_1 Controparte_2 aveva chiesto il rigetto della domanda di accertamento della titolarità del credito in capo ad essa
) venisse chiamata unitamente alla presente innanzi questo Giudice, il quale, all'udienza del CP_2 26.10.2021, ha disposto la riunione alla presente causa di quella avente n. 4402/2020 R.G. e, con provvedimento del 27.10.2021, con riferimento alla causa più recente iscritta al n. 4402/2020 RG, ha concesso i termini perentori di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
/// Con la memoria primo termine, la ha preliminarmente evidenziato la Controparte_2 tardività della costituzione in giudizio della terza chiamata nel giudizio riunito n. Parte_1 4402/2020, dunque l'inammissibilità delle relative deduzioni e richieste. La società ha poi così formulato le proprie conclusioni: “ - nel merito, accertare e dichiarare la titolarità del credito in capo alla qui opposta e concludente per l'effetto dichiarando infondata Controparte_2 Part l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della deducente (spinta dall' ) e comunque per non essere l'opponente stessa ( ) legittimata alla proposizione della stessa;
- ancora nel Parte_3 merito, accertare dovuto il credito della qui concludente nella misura e per le causali di cui al decreto Part ingiuntivo, per l'effetto confermandolo, rigettando l'opposizione e condannando l' al pagamento;
- in via di subordine, voglia il Tribunale di Cosenza, sul presupposto della pacifica (anche fra le parti) funzione di garanzia atipica della cessione del credito, riconoscere alla qui concludente la titolarità dell'importo differenziale fra il credito complessivo (e comprensivo di interessi e accessori), come dovuto dall' , e quello residuo di nei confronti della deducente, Parte_3 Parte_1 come riportato nel progetto di concordato preventivo e con lo scomputo dei pagamenti ricevuti medio Part tempore, con conseguente condanna dell' al pagamento diretto in favore della deducente per la quota di sua pertinenza;
- in via ulteriormente gradata, voglia il Tribunale di Cosenza accertare dovute in restituzione a da parte di le somme Controparte_2 Parte_1 in linea capitale ricevute per € 385.392,43, oltre interessi moratori maturati e maturandi fino all'effettivo pagamento”. L con la memoria primo termine, dal canto suo, nel contestare le deduzioni ed Parte_3 eccezioni avversarie, ha concluso: “Accertata la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate dall' , in via preliminare e pregiudiziale, in considerazione della pendenza del ricorso Parte_3 per Cassazione avverso il lodo arbitrale sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della Corte di Cassazione;
2. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità attiva di Controparte_2 rispetto all'inoltro del ricorso ex art. 633 c.p.c. e conseguentemente revocare il decreto
[...] ingiuntivo n. 1288 del 2020 (rg n. 3684-2020) dichiarandolo nullo e/o invalido e provo di effetti giuridici per tutti i motivi esposti in narrativa.
3. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità attiva di Parte_1 rispetto alla presente pretesa economica attesa la nullità della cessione del credito e la sua inopponibilità all' e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. Parte_3
pagina 6 di 11 9385/2017dichiarandolo nullo e/o invalido e privo di effetti giuridici per tutti i motivi esposti in narrativa. NEL MERITO Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande in via preliminare, accertare la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto e precisate in corso di causa, dichiarare inammissibile e /o nullo e/o invalido e/0 illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto e/o comunque non dovuto il credito preteso da Controparte_2 e/o da;
IN VIA SUBORDINATA e salvo gravame: Accertata l'esistenza di un
Parte_1 eventuale credito della e / o della società , comunque inferiore a quello
Parte_1 CP_2 ingiunto, tenuto conto della delibera n. 239 del 2015, limitare la condanna dell' Parte_3 all'importo effettivamente provato e dovuto non riconoscendo gli importi richiesti a titolo di interessi moratori”. Con la seconda memoria istruttoria, l' ha eccepito l'inammissibilità della
Parte_1 domanda formulata in via subordinata da , avente petitum oggettivamente diverso da quello della CP_2 domanda originaria, e, riportandosi ai precedenti scritti difensivi, la così ha
Parte_1 concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, [..] In via preliminare: - emettere l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento in favore di ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. in forma
Parte_1 provvisoriamente esecutiva sussistendo i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c., condannando l'
[...]
al pagamento in favore di della somma di Parte_2 Parte_1 euro 2.557.766,99, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, la rivalutazione monetaria, le relative spese, competenze ed accessori;
Nel merito: - accertare e dichiarare che nessuna retrocessione da parte di in favore della Parte_1 Pa SA CU (ora ) si è verificata e che non ha rinunciato né alla CP_2 Parte_1 titolarità dei crediti ceduti né alla legittimazione ad azionarli in giudizio e, per l'effetto, rigettare la domanda di accertamento della titolarità in capo ad dei crediti per cui è Controparte_2 causa formulata dalla medesima accertare e dichiarare la validità, Controparte_2 l'opponibilità e l'efficacia degli atti di cessione dei crediti per cui è causa nei confronti dell'
[...]
e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva Parte_2 di proposta da controparte, per tutti i motivi specificati in narrativa;
Parte_1
- accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, è creditrice nei confronti dell' , in persona del Parte_2 Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 2.557.766,99, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, la rivalutazione monetaria, le relative spese, competenze ed accessori, e, per l'effetto, condannare l' , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Parte_2 pro tempore, al pagamento della suddetta somma in favore di in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, oltre a spese, iva, c.p. e successive occorrende;
- rigettare tutte le domande, principali e subordinate, proposte dall' Parte_2
per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare, nella parte
[...] relativa al merito della pretesa creditoria, quanto disposto nel decreto ingiuntivo n. 9385/2017 del Tribunale di Milano”.
/// Con provvedimento del Got 28.03.2022, riservato all'udienza del 22.3.2020, disattese le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Parte Con ordinanza riservata all'udienza del 6.6.2023, in cui il procuratore dell' ha chiesto un rinvio in attesa della decisione prevista per l'udienza fissata in data 9.6.2023 dinanzi alla Corte di Cassazione pagina 7 di 11 relativa alla causa intentata avverso il lodo arbitrale qui dedotto, ha rinviato la causa per i medesimi incombenti (precisazione delle conclusioni) all'udienza del 19.9.2023, successivamente rinviata, in attesa della decisione della Corte di Cassazione sulla impugnazione del lodo arbitrale, all'udienza del Parte 23.1.2023. Alla detta udienza i difensori dell' e della davano atto Parte_1 dell'intervenuto decesso del difensore della riuniti, evento a seguito del quale, ai sensi Controparte_2 dell'art. 301 c.p.c. in pari data è stata dichiarata l'interruzione del processo. Con istanza del 05.06.2024, attesa la mancata riassunzione del giudizio nel termine di cui all'art. 305 c.p.c., costituendosi con nuovo difensore, ha chiesto il rilascio della Controparte_2 certificazione relativa all'avvenuta estinzione dei giudizi riuniti nn. 1045/2020 e 4402/2020 R.G.A.C. di Codesto Tribunale. Con provvedimento del 19.06.2024 è stata quindi fissata nuova udienza per il 17 settembre 2024, disponendo la notifica del ricorso e del decreto alle controparti a carico dalla parte istante. A seguito di ciò, con atto del 16.09.2024 il difensore di attesa la richiesta Parte_1 di estinzione del Giudizio da parte della per la mancata riassunzione nei Controparte_2 temini di legge, si è associato a detta richiesta e ha dichiarato di voler rinunciare alle domande svolte nei confronti dell' a seguito di retrocessione dei crediti in favore di Parte_3 Controparte_2
ed ha insistito a che venisse dichiarata l'estinzione del Giudizio con integrale
[...] compensazione delle spese di lite. In pari data, anche l' ha prodotto comunicazione trasmessale a mezzo pec dal legale Parte_3 della con la quale la comunicava di aver provveduto alla Parte_1 Parte_1 retrocessione in favore della cedente già Controparte_2 Controparte_4
dei crediti vantati nei confronti dell' , segnatamente
[...] Parte_2 quelli portati dal lodo arbitrale rituale esecutivo emesso dal Collegio Arbitrale di Cosenza in data 27.7.2010 e depositato in data 30.08.2010, a suo tempo cedutile in forza delle cessioni stipulate in data 29.06.2007 e 09.04.2010 ed, in particolare, i crediti relativi alle prestazioni erogate nel 2008 individuati nell'allegato B) della cessione del 09.04.2010 per euro 2.557.766,99, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2021, ed oggetto, altresì del suddetto lodo arbitrale. In tale comunicazione la dichiarava Parte_1 che, in forza dell'avvenuta retrocessione, essendo passata la titolarità dei suddetti crediti in capo alla cedente, rinunciava alle domande svolte nei confronti dell' nell'ambito del presente Parte_3 giudizio RG 1045/2020. All'udienza del 17.9.2024 è stata esibita dichiarazione di rinuncia di alle domande Parte_1 svolte nei confronti dell' il difensore di ha chiesto accogliersi l'istanza di Parte_3 CP_2 Parte estinzione e di giudicato;
il difensore dell' ha chiesto rinviarsi la causa per verificare di definire la vertenza. Il difensore di , come da provvedimento dato all'udienza del 17.9.2024, ha Parte_1 depositato in data 20.09.2024, “Atto di rinuncia” sottoscritto digitalmente, e già esibito all'udienza del 17.9.2024, e corredato della procura del Notaio del 17/04/2012, con la quale la Persona_2 dichiarava “attesa la richiesta di estinzione del Giudizio da parte di Parte_1 Controparte_2
[... a seguito della mancata riassunzione nei termini di legge, si associa a detta richiesta e dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alle domande svolte nei confronti di a seguito di Parte_3 retrocessione dei crediti in favore di affinché l'Ill.mo Tribunale Controparte_6 adito dichiari l'estinzione del Giudizio con integrale compensazione delle spese di lite”. A scioglimento della riserva assunta all'udienza, con provvedimento del 25.10.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. pagina 8 di 11 Parte All'udienza del 10.12.2024 il difensore dell' ha fatto presente che si era pervenuti ad una definizione bonaria della controversia come da delibera pubblicata il 02/12/2024 n.2567 e depositata il 9.12.2024 ed ha chiesto un breve termine per il deposito dei mandati di pagamento;
tale circostanza è stata contestata dalla difesa della Controparte_2 All'esito della camera di consiglio, questo Giudice, ritenuto che le eccezioni formulate dalla
[...] potevano essere decise con sentenza, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, Controparte_2 ed i difensori presenti hanno precisato le conclusioni, riportandosi il difensore della agli atti e il CP_2 Parte Parte difensore dell' al contenuto della delibera facendo presente che l' si è impegnata al pagamento di cui alla delibera del 02/12/2024 n. 2567, richiamando anche gli allegati alla delibera e chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 cpc. e questo giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all' art. 190 c.p.c. Con nota depositata il 12.12.2024, il difensore di ha depositato in atti il mandato n. 22084 CP_2 del 10.12.2024, relativo al pagamento della prima tranche prevista nella delibera n. 2567/2024, pari ad
€ 1.332.306,85 ed ha confermato l'impegno alla rinuncia al decreto ingiuntivo n. 1288/2020 una volta eseguito – entro il 31.1.2025, ovvero entro i termini concessi ex art. 190 c.p.c. - il pagamento del saldo dovuto. Part Con nota del 24.01.2025, l' di ha depositato mandato di pagamento n. 1283 del Pt_2 23.01.2025, di importo pari ad € 4.143.423,54. Con comparsa depositata in data 31.01.2025, ha dedotto che: “l' Controparte_2 Pt_3
ha provveduto – nelle more dei vigenti termini ex art. 190 c.p.c. – ai pagamenti della
[...] creditoria azionata in sede monitoria e oggetto del presente giudizio di opposizione, comprensivi di spese e accessori;
parte opposta e qui deducente è, dunque, stata integralmente soddisfatta, pertanto non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio e alla esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
dunque chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con spese legali compensate”. Del pari, l' con comparsa depositata il 04.02.2025, ha dato atto di aver provveduto al Parte_3 pagamento di tutte le somme indicate nella delibera n. 2567 del 2024 e di associarsi, pertanto alla richiesta di definizione della controversia con la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate, formulata dal legale di Controparte_2 Da ultimo, con memorie di replica del 03.03.2025, l' richiamando la memoria Parte_3 conclusionale, tenuto conto della definizione della controversia, ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di cessata della materia del contendere con spese compensate.
****************************** Tutto quanto sopra esposto, va preso atto che con dichiarazione del 16.09.2024, la Parte_1 nei giudizi riuniti 1045/2020 e 4402/2020 RG, si è associata alla richiesta di estinzione del
[...] giudizio, ed ha dichiarato di rinunciare alle domande svolte nei confronti dell' a seguito Parte_3 di retrocessione dei crediti in favore della società insistendo per la Controparte_2 dichiarazione di estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite. Ha successivamente depositato in data 20.09.2024, “Atto di rinuncia”, nei giudizi riuniti 1045/2020 e 4402/2020 RG, sottoscritto digitalmente e corredato della procura del Notaio del Persona_2 17/04/2012, con la quale la dichiarava “attesa la richiesta di estinzione del Giudizio da parte Parte_1 di a seguito della mancata riassunzione nei termini di legge, si associa a Controparte_2 detta richiesta e dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alle domande svolte nei confronti di
a seguito di retrocessione dei crediti in favore di Parte_3 Controparte_6
pagina 9 di 11 affinché l'Ill.mo Tribunale adito dichiari l'estinzione del Giudizio con integrale compensazione delle spese di lite”. Si osserva in proposito che “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (Cass. n. 19845 del 23/07/2019). Va altresì preso atto delle concordi conclusioni per una declaratoria della cessazione della materia del contendere da ultimo formulate dai difensori delle altre parti e Parte_3 Controparte_5 nelle memorie ex art. 190 c.p.c., in considerazione dell'intervenuto pagamento da parte della
[...] Parte opponente in favore della opposta delle somme oggetto della controversia tra le dette due CP_2 parti. Alla luce di tanto, la causa va decisa in applicazione del principio della ragione più liquida, -desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.- in forza del quale è consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Cass. Civ. SSUU. 9936/2014) e prescindendo dalla disamina della questione pregiudiziale sollevata in giudizio, basandosi la decisione su una questione di merito ritenuta assorbente. Il principio della "ragione più liquida", infatti, impone la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, sostituendo il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ. 12002/2014). Ciò premesso, attesa la rinuncia da parte di nei giudizi riuniti 1045/2020 e Parte_1 Parte 4402/2020 RG alla domanda nei confronti dell' e la dichiarazione di riconoscimento della retrocessione del credito da essa vantato in favore di deve darsi atto che non Controparte_2 sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto da essa ed è venuto CP_5 meno l'interesse della ad una pronuncia in ordine alle domande da essa formulate. Parte_1 Parte_1 Inoltre, l' e la società “ si sono date reciprocamente atto Parte_3 Controparte_2 dell'intervenuto integrale pagamento – nelle more dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. - da parte dell' in favore della società “ , dei crediti azionati in sede Parte_3 Controparte_2 monitoria;
pertanto, ha dichiarato di essere stata integralmente soddisfatta Controparte_2 e non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e alla esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, cosicché entrambe le parti hanno convenuto per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e tanto esclude ogni interesse delle parti ad una declaratoria sulle rispettive domande.
pagina 10 di 11 Le circostanze evidenziate conducono pertanto a prendere atto del venir meno dell'interesse delle parti ad insistere nelle rispettive domande, con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere in entrambi i giudizi riuniti. Quanto al decreto ingiuntivo, rispetto al quale l'opposta ha dichiarato non Controparte_2 avere interesse alla sua esecutorietà, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, se ne deve disporre la revoca;
in tal senso giurisprudenza unanime, si rileva, infatti, che 'Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione' Cass. Sez. L, Sentenza n. 4531 del 10/04/2000 (Rv. 535531 - 01), senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere nei due giudizi qui riuniti ed il decreto ingiuntivo n. 1288/2020, emesso dal Tribunale di Cosenza il 5.11.2020 (r.g. 3684/2020) ed opposto nella causa iscritta al n. 4402/2020 R.G., deve essere revocato. Le spese di lite, in ragione dell'esito del giudizio, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide nelle cause riunite iscritte al n. 1045/2020 e 4402/2020 R.G.:
1) Dichiara cessata la materia del contendere nelle suddette due cause riunite;
2) Revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1288/2020, emesso dal Tribunale di Cosenza il 5.11.2020 (r.g. 3684/2020) ed opposto nella causa iscritta al n. 4402/2020 R.G. 3) Compensa interamente tra le parti le spese di lite. Cosenza, 8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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