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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 20/11/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- In composizione monocratica, nella persona del giudice designato, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RGN 994/25, avente ad OGGETTO: ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 213/25 emesso e pubblicato il 07.03.25 dal Tribunale di Frosinone, con il quale è stato ingiunto ad il pagamento di € 81.699,19, CP_1 oltre IVA e CPA, interessi legali ex art. 1284 co.
1. cod. civ. dalle singole messe in mora sino al deposito del ricorso (27.02.25) e interessi ex art. 1284, co. 4, cod. civ. dalla domanda (27.02.25) sino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese della procedura liquidate in
€ 406,50 per esborsi ed € 2.242,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, vertente TRA
Parte_1 (PI: ), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., Dott.ssa P.IVA_1
con sede in al P.le Europa n. 1, rappresentata e Parte_2 Parte_1 difesa dall'Avv. Gianluca Viola.
-OPPONENTE- E Avv. SIMONETTA (CF: ), in proprio, elett.te CP_2 C.F._1 dom.ta presso il suo studio in Via Po n. 24, con dichiarazione di voler ricevere Parte_1 le comunicazioni all'indirizzo PEC: Email_1
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI:
-A.T.E.R. ha concluso come da note scritte depositate in data 12 novembre 2025, da intendersi ivi pedissequamente richiamate e trascritte, giusta il provvedimento del 12 settembre, ritualmente comunicato (in relazione all'udienza cartolare del 13.11.2025).
-FERRANTE SIMONETTA ha concluso come da note scritte depositate il 12 novembre 2025, da intendersi parimenti ivi richiamate e trascritte, giusta il citato provvedimento del 12 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Avv. Simonetta FERRANTE ha chiesto ingiunzione di pagamento nei confronti di
, avendo Ella prestato la propria attività professionale in favore di detto Ente in CP_1 diversi procedimenti, e, in particolare, per la rappresentanza e difesa nei seguenti giudizi:
1) R.G. 4250/99 svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Roma (tra / Controparte_3
e ) in relazione al quale si chiedeva l'importo Parte_3 Controparte_4 di € 20.215,35, oltre CPA e IVA, come per legge e oltre agli interessi di mora;
[... 2) R.G. 272/96 parimenti svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Roma (tra CP_3
/ ) in relazione al quale si Parte_1 Parte_4 Controparte_5 chiedeva l'importo di € 7.085,33, oltre CPA e IVA, come per legge e oltre agli interessi di mora;
3) R.G. 5367/02 parimenti svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Roma (tra CP_3
/ e ) in relazione al quale si
[...] Parte_5 Controparte_6
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chiedeva l'importo di € 37.658,54, oltre CPA e IVA, come per legge e oltre agli interessi di mora;
4) R.G. 31634/07 svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione (sempre tra Controparte_3
/ e ) in relazione al quale si chiedeva Parte_5 Controparte_6 l'importo di € 14.217,22, oltre CPA e IVA, come per legge e oltre agli interessi di mora.
L'Avv. asseriva di avere altresì svolto attività di consulenza e assistenza CP_2 stragiudiziale in relazione alla controversia riguardante la Sig.ra come Parte_5 da incarico conferito con nota del 03.07.2007 prot. n. 7851 (per tale pratica si chiedeva l'ulteriore importo di € 2.407,75, oltre accessori).
L'Istante, dunque, asserendo di essere creditrice delle suddette somme, per un totale di € 81.699,19, oltre CPA e IVA, se dovuta al momento del pagamento, e oltre interessi, chiedeva la suddetta ingiunzione.
Il Tribunale aditoingiungeva ad , di pagare in favore dell'istante Parte_1 Avv. Simonetta Ferrante, entro 40 giorni dalla notifica, per le causali di cui alla narrativa del ricorso per ingiunzione, la somma di € 81.699,19, oltre CPA, IVA, e interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c. dalle singole messe in mora sino al deposito del ricorso (27.02.2025), e oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda (27.02.2025) sino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese della procedura che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 2.242,00 per compensi professionali legali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
, proponeva rituale ricorso in opposizione, così concludendo: 1) in via CP_1 preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta totale prescrizione del diritto di credito azionato con il decreto ingiuntivo n. 213/2025 e per l'effetto revocarlo in toto, in accoglimento del primo motivo d'opposizione. Nella denegata ipotesi in cui si superasse la preliminare eccezione di prescrizione, ma senza rinuncia ad essa, si chiede NEL MERITO, in via principale 2) accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 213/2025 è illegittimo, infondato e che i fatti in esso dedotti non risultano provati e per l'effetto revocarlo in toto. NEL MERITO in via subordinata 3) accertare e dichiarare che il giudizio d'appello r.g.n. 4250/99 vertente tra l' e non ha il valore CP_1 Parte_3 indicato nel ricorso monitorio pari a € 1.123.163,16, che i compensi parametrati da controparte a questo valore di causa sono illegittimi, infondati e comunque indimostrati e per l'effetto revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
4) in via subordinata, accertare e dichiarare che il valore del giudizio d'appello r.g.n. 4250/99 vertente tra e CP_1 ha valore di € 89.204,70, risultante dal dispositivo della sentenza n. Parte_3 597/2002 della Corte d'Appello, e per l'effetto parametrare i compensi a questo valore effettivo;
5) accertare e dichiarare che il giudizio d'appello r.g. n. 272/96 vertente tra l' e non ha valore indeterminato, come indicato nel ricorso CP_1 Parte_4 monitorio, che i compensi parametrati da controparte a questo valore di causa sono illegittimi, infondati e comunque non dimostrati e, per l'effetto, revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
6) in via subordinata, accertare e dichiarare che il valore del giudizio d'appello r.g. n. 272/96 tra l' e è di lire 7.228,983 e per l'effetto CP_1 Parte_4 parametrare i compensi a questo valore effettivo di causa;
7) accertare e dichiarare che il giudizio d'appello r.g. n. 5367/02 vertente tra l' e non ha valore CP_1 Parte_5 di € 1.130.000,00, come indicato nel ricorso monitorio, che i compensi parametrati da controparte a questo valore di causa sono illegittimi, infondati e comunque non dimostrati e per l'effetto revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
8) in via subordinata, accertare e dichiarare che il valore del giudizio d'appello r.g. n. 5367/02 tra l' e CP_1
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è di € 48.241,44 (Lire 93.408,463) risultante dalla sentenza di primo Parte_5 grado impugnata e per l'effetto parametrare i compensi a questo valore;
9) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che il valore del giudizio d'appello r.g. n. 5367/02 tra l' e è di € 99.171,80 (Lire 192.023.45, come CP_1 Parte_5 risultante dalla sentenza d'appello e per l'effetto parametrare i compensi a questo valore effettivo di causa;
10) accertare e dichiarare che il giudizio di Cassazione r.g. n. 31634/07 vertente tra l' e non ha valore di € 1.130.000,00, come indicato CP_1 Parte_5 nel ricorso monitorio, che i compensi parametrati da controparte a questo valore di causa sono illegittimi, infondati e comunque non dimostrati e per l'effetto revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto 11) in via subordinata, accertare e dichiarare che il valore del giudizio di Cassazione r.g.n. 31634/07 tra l' e è di € 99.171,80 CP_1 Parte_5 risultante dalla sentenza d'appello e per l'effetto parametrare i compensi a questo valore effettivo di causa. 12) accertare e dichiarare che, per l'attività extragiudiziale svolta, come descritta sub punto B) del ricorso monitorio, l'opposta professionista non ha diritto a ricevere alcun compenso. 13) Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge.
L'Avv. si costituiva, insistendo per il rigetto della proposta opposizione. CP_2
Alla (prima) udienza del 13.11.2025, fissata in via cartolare giusta il decreto del 12.09.2025, le parti concludevano come da atti (cfr. le note scritte del 12.11.2025).
Di tal ché, all'udienza cartolare del 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, giusta il citato provvedimento del 12 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'Avv. chiede la liquidazione degli onorari relativi ai 4 giudizi di cui CP_2 sopra, tre dei quali iscritti e patrocinati dinanzi all'Ill.ma Corte di Appello di Roma:
1) RG. 4250/99 (tra / ); CP_3 Parte_3 Controparte_4
2) RG 272/96 (tra / ); CP_3 Parte_4 Controparte_5
3) RG 5367/02 (tra / e ); CP_3 Parte_5 Controparte_6 e l'ultimo dinanzi alla S.C. (RG 31634/07 tra / e CP_3 Parte_5 CP_6
).
[...]
Ebbene, come noto, nel caso di procedimento avente ad oggetto la liquidazione di compenso per prestazioni professionali di avvocato rese in un processo civile, instaurato con ricorso depositato in epoca successiva al 28 febbraio 2023 (nella specie il deposito è avvenuto nel mese di novembre 2024), trova applicazione l'art. 14 del d.lgs. 150/2011, che, nella attuale formulazione, come modificata dal d.lgs. n. 149/2022, con effetto a decorrere dalla data indicata (ex art. 35), prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione (“ove non diversamente disposto dal presente articolo”), e deciso dal tribunale in composizione monocratica, con sentenza inappellabile.
Il d.lgs. 149/22 ha si previsto la competenza del Tribunale in composizione monocratica, ma non ha certo modificato la regola generale, secondo cui è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera (cfr. comma 2 art. 14 citato, da cui si ricava che detto procedimento “speciale” è compatibile anche con la competenza del Giudice di Pace: v. Cass., Sez. Un., n. 4485/18).
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E, invero, tale competenza è stata introdotta dall'art. 28 della L. 794/42 (relativo agli Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) che ha sancito per l'appunto la competenza funzionale (e inderogabile) dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo per il quale si chiede la liquidazione del compenso per l'attività professionale prestata. La suddetta competenza all'epoca era radicata nella persona del Capo dell'Ufficio giudiziario adito per il processo.
Già nella vigenza della precedente disciplina (ex art. 28 cit.), la giurisprudenza della Suprema Corte aveva ritenuto che la competenza, all'epoca come detto del "capo dell'ufficio”, come desumibile dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, fosse funzionale e inderogabile, atteso che l'ufficio giudiziario adito per il processo si trova nella condizione di valutare appieno, in base a concreti elementi, le prestazioni eseguite dal professionista (in tal senso, ad esempio, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 27402 del 06/12/2013).
Peraltro, a tale conclusione ancora oggi inducono una pluralità di elementi, quali, ad esempio: la natura del procedimento in esame, teso alla sollecita pronuncia sulla domanda, la natura del credito e la considerazione che il suddetto giudice del grado di appello, peraltro, è particolarmente in grado di meglio valutare le prestazioni professionali inerenti al relativo procedimento, dovendo, per compito istituzionale, seguire, ai fini della decisione richiestagli, lo svolgersi delle attività processuali dall'atto introduttivo della lite al momento in cui il professionista ha proposto il ricorso di liquidazione in oggetto.
Le opzioni di cui all'art. 637 cpc, che prospetta una pluralità di fori alternativi concorrenti, rimessi alla libera scelta dell'avvocato-creditore (e che dunque rappresentano un innegabile privilegio per quest'ultimo) di certo non valgono più in relazione all'art. 14 del d.lgs. 150/11, che, invece, al pari del previgente art. 28 della L. n. 794/1942, configura una vera e propria competenza funzionale esclusiva, che prescinde dalla
“comodità” delle parti o da quella specifica dell'avvocato ed evidentemente ha riguardo ad esigenze oggettive del processo, connesse ad una più immediata valutazione dell'attività professionale prestata dal difensore nel giudizio cui si riferiscono gli onorari controversi, grazie anche alla possibilità di acquisire agevolmente il relativo fascicolo d'ufficio (si veda, tra le tante pronunzie relative all'art. 14 d.lgs. 150/11, Cass. Civ. Ord., Sez. 6, del 03.05.2017, n. 10679, nonché Cass. Civ. Ord., Sez. 6, dell'11.01.2017, n. 548, che in motivazione così si esprime: "l'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 configura, per le controversie in materia di liquidazione degli onorari di avvocato, una vera e propria competenza funzionale dell'ufficio giudiziario adito per il processo in cui l'avvocato ha prestato la propria opera").
Del resto, la natura funzionale, e quindi inderogabile, della competenza del giudice (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello) dinanzi al quale l'avvocato ha prestato l'opera professionale di cui si chiede il pagamento (previa liquidazione), individuata dall'art. 14, comma 2, discende dal fatto che la stessa risulta affermata: nella relazione sulla legge delega n. 69/2009; in molteplici pronunce della Corte di Cassazione, nonché dalla Corte Costituzionale.
Invero, la legge delega n. 69 del 2009 (art. 54, comma 2, lettera a) ha raccomandato al legislatore delegato il mantenimento della “competenza funzionale” dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera.
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La Corte di cassazione, occupandosi della precedente normativa, ha affermato più volte la natura “funzionale-inderogabile” della competenza del “capo dell'ufficio giudiziario adito per il giudizio” fissata dagli artt. 28 e 29 legge n. 794/1942 (così Cassazione, Sez. 2, 6.12.2013 n. 27402, di cui sopra).
Parimenti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 65 del 2014, nel respingere l'eccezione di costituzionalità degli artt. 3 e 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, ha richiamato, fra le peculiarità del rito previsto da tali norme, anche i criteri di determinazione della competenza del giudice deputato alla trattazione delle cause relative ai compensi degli avvocati, compresa la Corte d'Appello in unico grado.
La Corte di Cassazione, occupandosi di controversie introdotte nella vigenza del d.lgs. n. 150/2011, ha, infine, sottolineato che la “specialità” del foro previsto dal comma 2 dell'art. 14 può essere superata solo dalla “specialità del foro del consumatore” e che detta norma configura in materia di liquidazione del compenso degli avvocati “una vera e propria competenza funzionale” dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale il legale ha prestato la propria opera (così, fra le molte, Cassazione 5703/2014; Cassazione 4002/2016; Cassazione 548/2017).
E, invero, la SC ha avuto anche la premura di precisare che una tale soluzione si giustifica in considerazione del fatto che il giudice che decide la causa nel grado superiore ha una migliore visione d'insieme dell'opera prestata dall'avvocato e consente di far salvi le ragioni di economia processuale (Cass. SU 4247/2020, nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3221 del 2024). Detta giurisprudenza ha altresì chiarito che per i giudizi dinanzi alla SC la competenza non può che spettare all'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa (Cass. SU 4247/2020): ossia la CDA. La Corte di Appello di Roma è altresì competente a decidere circa la pretesa attività di consulenza e assistenza stragiudiziale in relazione alla controversia riguardante la Sig.ra , trattandosi nella Parte_5 specie di prestazioni funzionali e conseguenziali ai procedimenti RG 5367/02 e RG 31634/07 (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12812 del 2024 e la giurisprudenza ivi richiamata, nonché Cass Sez. 2, Ordinanza n. 28855 del 19/10/2021). Pertanto, nel caso di specie, non essendovi alcun consumatore, richiamando i principi di cui sopra, deve essere dichiarata la incompetenza del giudice adito, essendo competente funzionalmente per quanto sopra detto, la Corte di Appello di Roma, per tutti i sopra detti giudizi, di talché il giudizio, andrà riassunto innanzi a tale Autorità giudiziaria, nel termine di cui sotto.
Quanto alle spese di lite, esse debbono necessariamente compensarsi, per intero, tenuto conto dei contrasti esistenti, tuttora, nella giurisprudenza di merito in subiecta materia (fattispecie assimilabile -in tutto e per tutto- ad un vero e proprio “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”: cfr. Corte Cost. 77/2018 e cfr. altresì Cassazione Sez. L., Ordinanza n. 21157 del 07/08/2019, nonché Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022).
P.Q.M.
1) DICHIARA l'incompetenza del giudice adito;
2) DISPONE che la riassunzione delle domande in oggetto, in favore della Ecc.ma Corte di Appello di Roma, all'uopo dichiarata competente, avvenga entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronunzia;
3) COMPENSA le spese di lite. Così deciso in Frosinone, addì 18/11/2025. Il giudice designato Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP - Dott.ssa SILVIA PAGLIUCA
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- In composizione monocratica, nella persona del giudice designato, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RGN 994/25, avente ad OGGETTO: ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 213/25 emesso e pubblicato il 07.03.25 dal Tribunale di Frosinone, con il quale è stato ingiunto ad il pagamento di € 81.699,19, CP_1 oltre IVA e CPA, interessi legali ex art. 1284 co.
1. cod. civ. dalle singole messe in mora sino al deposito del ricorso (27.02.25) e interessi ex art. 1284, co. 4, cod. civ. dalla domanda (27.02.25) sino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese della procedura liquidate in
€ 406,50 per esborsi ed € 2.242,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, vertente TRA
Parte_1 (PI: ), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., Dott.ssa P.IVA_1
con sede in al P.le Europa n. 1, rappresentata e Parte_2 Parte_1 difesa dall'Avv. Gianluca Viola.
-OPPONENTE- E Avv. SIMONETTA (CF: ), in proprio, elett.te CP_2 C.F._1 dom.ta presso il suo studio in Via Po n. 24, con dichiarazione di voler ricevere Parte_1 le comunicazioni all'indirizzo PEC: Email_1
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI:
-A.T.E.R. ha concluso come da note scritte depositate in data 12 novembre 2025, da intendersi ivi pedissequamente richiamate e trascritte, giusta il provvedimento del 12 settembre, ritualmente comunicato (in relazione all'udienza cartolare del 13.11.2025).
-FERRANTE SIMONETTA ha concluso come da note scritte depositate il 12 novembre 2025, da intendersi parimenti ivi richiamate e trascritte, giusta il citato provvedimento del 12 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Avv. Simonetta FERRANTE ha chiesto ingiunzione di pagamento nei confronti di
, avendo Ella prestato la propria attività professionale in favore di detto Ente in CP_1 diversi procedimenti, e, in particolare, per la rappresentanza e difesa nei seguenti giudizi:
1) R.G. 4250/99 svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Roma (tra / Controparte_3
e ) in relazione al quale si chiedeva l'importo Parte_3 Controparte_4 di € 20.215,35, oltre CPA e IVA, come per legge e oltre agli interessi di mora;
[... 2) R.G. 272/96 parimenti svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Roma (tra CP_3
/ ) in relazione al quale si Parte_1 Parte_4 Controparte_5 chiedeva l'importo di € 7.085,33, oltre CPA e IVA, come per legge e oltre agli interessi di mora;
3) R.G. 5367/02 parimenti svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Roma (tra CP_3
/ e ) in relazione al quale si
[...] Parte_5 Controparte_6
Pag. 1 a 5 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
chiedeva l'importo di € 37.658,54, oltre CPA e IVA, come per legge e oltre agli interessi di mora;
4) R.G. 31634/07 svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione (sempre tra Controparte_3
/ e ) in relazione al quale si chiedeva Parte_5 Controparte_6 l'importo di € 14.217,22, oltre CPA e IVA, come per legge e oltre agli interessi di mora.
L'Avv. asseriva di avere altresì svolto attività di consulenza e assistenza CP_2 stragiudiziale in relazione alla controversia riguardante la Sig.ra come Parte_5 da incarico conferito con nota del 03.07.2007 prot. n. 7851 (per tale pratica si chiedeva l'ulteriore importo di € 2.407,75, oltre accessori).
L'Istante, dunque, asserendo di essere creditrice delle suddette somme, per un totale di € 81.699,19, oltre CPA e IVA, se dovuta al momento del pagamento, e oltre interessi, chiedeva la suddetta ingiunzione.
Il Tribunale aditoingiungeva ad , di pagare in favore dell'istante Parte_1 Avv. Simonetta Ferrante, entro 40 giorni dalla notifica, per le causali di cui alla narrativa del ricorso per ingiunzione, la somma di € 81.699,19, oltre CPA, IVA, e interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c. dalle singole messe in mora sino al deposito del ricorso (27.02.2025), e oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda (27.02.2025) sino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese della procedura che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 2.242,00 per compensi professionali legali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
, proponeva rituale ricorso in opposizione, così concludendo: 1) in via CP_1 preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta totale prescrizione del diritto di credito azionato con il decreto ingiuntivo n. 213/2025 e per l'effetto revocarlo in toto, in accoglimento del primo motivo d'opposizione. Nella denegata ipotesi in cui si superasse la preliminare eccezione di prescrizione, ma senza rinuncia ad essa, si chiede NEL MERITO, in via principale 2) accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 213/2025 è illegittimo, infondato e che i fatti in esso dedotti non risultano provati e per l'effetto revocarlo in toto. NEL MERITO in via subordinata 3) accertare e dichiarare che il giudizio d'appello r.g.n. 4250/99 vertente tra l' e non ha il valore CP_1 Parte_3 indicato nel ricorso monitorio pari a € 1.123.163,16, che i compensi parametrati da controparte a questo valore di causa sono illegittimi, infondati e comunque indimostrati e per l'effetto revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
4) in via subordinata, accertare e dichiarare che il valore del giudizio d'appello r.g.n. 4250/99 vertente tra e CP_1 ha valore di € 89.204,70, risultante dal dispositivo della sentenza n. Parte_3 597/2002 della Corte d'Appello, e per l'effetto parametrare i compensi a questo valore effettivo;
5) accertare e dichiarare che il giudizio d'appello r.g. n. 272/96 vertente tra l' e non ha valore indeterminato, come indicato nel ricorso CP_1 Parte_4 monitorio, che i compensi parametrati da controparte a questo valore di causa sono illegittimi, infondati e comunque non dimostrati e, per l'effetto, revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
6) in via subordinata, accertare e dichiarare che il valore del giudizio d'appello r.g. n. 272/96 tra l' e è di lire 7.228,983 e per l'effetto CP_1 Parte_4 parametrare i compensi a questo valore effettivo di causa;
7) accertare e dichiarare che il giudizio d'appello r.g. n. 5367/02 vertente tra l' e non ha valore CP_1 Parte_5 di € 1.130.000,00, come indicato nel ricorso monitorio, che i compensi parametrati da controparte a questo valore di causa sono illegittimi, infondati e comunque non dimostrati e per l'effetto revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
8) in via subordinata, accertare e dichiarare che il valore del giudizio d'appello r.g. n. 5367/02 tra l' e CP_1
Pag. 2 a 5 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
è di € 48.241,44 (Lire 93.408,463) risultante dalla sentenza di primo Parte_5 grado impugnata e per l'effetto parametrare i compensi a questo valore;
9) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che il valore del giudizio d'appello r.g. n. 5367/02 tra l' e è di € 99.171,80 (Lire 192.023.45, come CP_1 Parte_5 risultante dalla sentenza d'appello e per l'effetto parametrare i compensi a questo valore effettivo di causa;
10) accertare e dichiarare che il giudizio di Cassazione r.g. n. 31634/07 vertente tra l' e non ha valore di € 1.130.000,00, come indicato CP_1 Parte_5 nel ricorso monitorio, che i compensi parametrati da controparte a questo valore di causa sono illegittimi, infondati e comunque non dimostrati e per l'effetto revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto 11) in via subordinata, accertare e dichiarare che il valore del giudizio di Cassazione r.g.n. 31634/07 tra l' e è di € 99.171,80 CP_1 Parte_5 risultante dalla sentenza d'appello e per l'effetto parametrare i compensi a questo valore effettivo di causa. 12) accertare e dichiarare che, per l'attività extragiudiziale svolta, come descritta sub punto B) del ricorso monitorio, l'opposta professionista non ha diritto a ricevere alcun compenso. 13) Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge.
L'Avv. si costituiva, insistendo per il rigetto della proposta opposizione. CP_2
Alla (prima) udienza del 13.11.2025, fissata in via cartolare giusta il decreto del 12.09.2025, le parti concludevano come da atti (cfr. le note scritte del 12.11.2025).
Di tal ché, all'udienza cartolare del 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, giusta il citato provvedimento del 12 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'Avv. chiede la liquidazione degli onorari relativi ai 4 giudizi di cui CP_2 sopra, tre dei quali iscritti e patrocinati dinanzi all'Ill.ma Corte di Appello di Roma:
1) RG. 4250/99 (tra / ); CP_3 Parte_3 Controparte_4
2) RG 272/96 (tra / ); CP_3 Parte_4 Controparte_5
3) RG 5367/02 (tra / e ); CP_3 Parte_5 Controparte_6 e l'ultimo dinanzi alla S.C. (RG 31634/07 tra / e CP_3 Parte_5 CP_6
).
[...]
Ebbene, come noto, nel caso di procedimento avente ad oggetto la liquidazione di compenso per prestazioni professionali di avvocato rese in un processo civile, instaurato con ricorso depositato in epoca successiva al 28 febbraio 2023 (nella specie il deposito è avvenuto nel mese di novembre 2024), trova applicazione l'art. 14 del d.lgs. 150/2011, che, nella attuale formulazione, come modificata dal d.lgs. n. 149/2022, con effetto a decorrere dalla data indicata (ex art. 35), prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione (“ove non diversamente disposto dal presente articolo”), e deciso dal tribunale in composizione monocratica, con sentenza inappellabile.
Il d.lgs. 149/22 ha si previsto la competenza del Tribunale in composizione monocratica, ma non ha certo modificato la regola generale, secondo cui è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera (cfr. comma 2 art. 14 citato, da cui si ricava che detto procedimento “speciale” è compatibile anche con la competenza del Giudice di Pace: v. Cass., Sez. Un., n. 4485/18).
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E, invero, tale competenza è stata introdotta dall'art. 28 della L. 794/42 (relativo agli Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) che ha sancito per l'appunto la competenza funzionale (e inderogabile) dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo per il quale si chiede la liquidazione del compenso per l'attività professionale prestata. La suddetta competenza all'epoca era radicata nella persona del Capo dell'Ufficio giudiziario adito per il processo.
Già nella vigenza della precedente disciplina (ex art. 28 cit.), la giurisprudenza della Suprema Corte aveva ritenuto che la competenza, all'epoca come detto del "capo dell'ufficio”, come desumibile dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, fosse funzionale e inderogabile, atteso che l'ufficio giudiziario adito per il processo si trova nella condizione di valutare appieno, in base a concreti elementi, le prestazioni eseguite dal professionista (in tal senso, ad esempio, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 27402 del 06/12/2013).
Peraltro, a tale conclusione ancora oggi inducono una pluralità di elementi, quali, ad esempio: la natura del procedimento in esame, teso alla sollecita pronuncia sulla domanda, la natura del credito e la considerazione che il suddetto giudice del grado di appello, peraltro, è particolarmente in grado di meglio valutare le prestazioni professionali inerenti al relativo procedimento, dovendo, per compito istituzionale, seguire, ai fini della decisione richiestagli, lo svolgersi delle attività processuali dall'atto introduttivo della lite al momento in cui il professionista ha proposto il ricorso di liquidazione in oggetto.
Le opzioni di cui all'art. 637 cpc, che prospetta una pluralità di fori alternativi concorrenti, rimessi alla libera scelta dell'avvocato-creditore (e che dunque rappresentano un innegabile privilegio per quest'ultimo) di certo non valgono più in relazione all'art. 14 del d.lgs. 150/11, che, invece, al pari del previgente art. 28 della L. n. 794/1942, configura una vera e propria competenza funzionale esclusiva, che prescinde dalla
“comodità” delle parti o da quella specifica dell'avvocato ed evidentemente ha riguardo ad esigenze oggettive del processo, connesse ad una più immediata valutazione dell'attività professionale prestata dal difensore nel giudizio cui si riferiscono gli onorari controversi, grazie anche alla possibilità di acquisire agevolmente il relativo fascicolo d'ufficio (si veda, tra le tante pronunzie relative all'art. 14 d.lgs. 150/11, Cass. Civ. Ord., Sez. 6, del 03.05.2017, n. 10679, nonché Cass. Civ. Ord., Sez. 6, dell'11.01.2017, n. 548, che in motivazione così si esprime: "l'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 configura, per le controversie in materia di liquidazione degli onorari di avvocato, una vera e propria competenza funzionale dell'ufficio giudiziario adito per il processo in cui l'avvocato ha prestato la propria opera").
Del resto, la natura funzionale, e quindi inderogabile, della competenza del giudice (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello) dinanzi al quale l'avvocato ha prestato l'opera professionale di cui si chiede il pagamento (previa liquidazione), individuata dall'art. 14, comma 2, discende dal fatto che la stessa risulta affermata: nella relazione sulla legge delega n. 69/2009; in molteplici pronunce della Corte di Cassazione, nonché dalla Corte Costituzionale.
Invero, la legge delega n. 69 del 2009 (art. 54, comma 2, lettera a) ha raccomandato al legislatore delegato il mantenimento della “competenza funzionale” dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera.
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La Corte di cassazione, occupandosi della precedente normativa, ha affermato più volte la natura “funzionale-inderogabile” della competenza del “capo dell'ufficio giudiziario adito per il giudizio” fissata dagli artt. 28 e 29 legge n. 794/1942 (così Cassazione, Sez. 2, 6.12.2013 n. 27402, di cui sopra).
Parimenti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 65 del 2014, nel respingere l'eccezione di costituzionalità degli artt. 3 e 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, ha richiamato, fra le peculiarità del rito previsto da tali norme, anche i criteri di determinazione della competenza del giudice deputato alla trattazione delle cause relative ai compensi degli avvocati, compresa la Corte d'Appello in unico grado.
La Corte di Cassazione, occupandosi di controversie introdotte nella vigenza del d.lgs. n. 150/2011, ha, infine, sottolineato che la “specialità” del foro previsto dal comma 2 dell'art. 14 può essere superata solo dalla “specialità del foro del consumatore” e che detta norma configura in materia di liquidazione del compenso degli avvocati “una vera e propria competenza funzionale” dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale il legale ha prestato la propria opera (così, fra le molte, Cassazione 5703/2014; Cassazione 4002/2016; Cassazione 548/2017).
E, invero, la SC ha avuto anche la premura di precisare che una tale soluzione si giustifica in considerazione del fatto che il giudice che decide la causa nel grado superiore ha una migliore visione d'insieme dell'opera prestata dall'avvocato e consente di far salvi le ragioni di economia processuale (Cass. SU 4247/2020, nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3221 del 2024). Detta giurisprudenza ha altresì chiarito che per i giudizi dinanzi alla SC la competenza non può che spettare all'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa (Cass. SU 4247/2020): ossia la CDA. La Corte di Appello di Roma è altresì competente a decidere circa la pretesa attività di consulenza e assistenza stragiudiziale in relazione alla controversia riguardante la Sig.ra , trattandosi nella Parte_5 specie di prestazioni funzionali e conseguenziali ai procedimenti RG 5367/02 e RG 31634/07 (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12812 del 2024 e la giurisprudenza ivi richiamata, nonché Cass Sez. 2, Ordinanza n. 28855 del 19/10/2021). Pertanto, nel caso di specie, non essendovi alcun consumatore, richiamando i principi di cui sopra, deve essere dichiarata la incompetenza del giudice adito, essendo competente funzionalmente per quanto sopra detto, la Corte di Appello di Roma, per tutti i sopra detti giudizi, di talché il giudizio, andrà riassunto innanzi a tale Autorità giudiziaria, nel termine di cui sotto.
Quanto alle spese di lite, esse debbono necessariamente compensarsi, per intero, tenuto conto dei contrasti esistenti, tuttora, nella giurisprudenza di merito in subiecta materia (fattispecie assimilabile -in tutto e per tutto- ad un vero e proprio “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”: cfr. Corte Cost. 77/2018 e cfr. altresì Cassazione Sez. L., Ordinanza n. 21157 del 07/08/2019, nonché Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022).
P.Q.M.
1) DICHIARA l'incompetenza del giudice adito;
2) DISPONE che la riassunzione delle domande in oggetto, in favore della Ecc.ma Corte di Appello di Roma, all'uopo dichiarata competente, avvenga entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronunzia;
3) COMPENSA le spese di lite. Così deciso in Frosinone, addì 18/11/2025. Il giudice designato Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP - Dott.ssa SILVIA PAGLIUCA
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