Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 497
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Indeducibilità costi per utenze energetiche e telefoniche

    La Corte ritiene infondate le doglianze riferite al disconoscimento dei costi portati in deduzione, in quanto le fatture relative ad acquisto pezzi di ricambio non hanno inerenza rispetto all'attività esercitata dalla ditta Ricorrente_1, che si occupa della sola vendita di veicoli usati e non ha al proprio interno una officina meccanica con personale a ciò dedicato. Allo stesso modo, le fatture per lavori edili non sono riferibili ad interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei locali della ditta Ricorrente_1, difettando la prova dell'affidamento dei lavori e della data di loro esecuzione, non potendosi portare in deduzione costi per opere effettuate in modo non tracciabile (“a nero”).

  • Accolto
    Errore materiale indicazione rimanenze finali

    La Corte ritiene fondata la doglianza relativa alle rimanenze finali, in quanto dalla documentazione prodotta risultano di proprietà della ditta Ricorrente_1 e ancora in giacenza nell'anno 2019 alcuni veicoli. Si ridetermina il valore delle rimanenze finali.

  • Accolto
    Omessa indicazione ricavi

    La Corte ritiene fondata la doglianza relativa all'omessa dichiarazione di ricavi contestata alla lett. a) pag. 75 del PVC della GdF del 16.5.2024, afferente la vendita tra Nominativo_1 e Ricorrente_1, in quanto il ricavo di € 500,00 è imputabile alla dichiarazione dell'anno 2020 e non all'anno di imposta 2019, come erroneamente operato dall'Agenzia delle Entrate nel recepire le risultanze della verifica fiscale. Ne consegue che va rideterminata in € 1.475,40 la voce “omessi ricavi”.

  • Accolto
    Omessa contestazione preventiva infrazione fiscale

    La Corte ritiene fondata la doglianza del ricorrente con cui lamenta l'omessa contestazione preventiva della infrazione fiscale circa la ricorrenza di operazioni passive non fatturate desumibili dalle indagini bancarie di cui al PVC della GdF dell'11.6.2025. Nell'avviso di accertamento n. TF7010300562/2025 non si riscontra alcuna contestazione riferibile agli esiti delle indagini bancarie effettuate dalla G.d.F e non risulta compresa, nella determinazione del reddito di impresa, la somma di € 64.330,00 (corrispondente ai prelevamenti da c/c non giustificati) quale componente non contabilizzata. Pertanto, la sanzione è stata irrogata in assenza di preventivo accertamento e contestazione della violazione fiscale cui è connessa da parte dell'Ufficio finanziario.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 497
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 497
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo