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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 497/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente e Relatore
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3867/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF70103005622025 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7COI3005292025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 4.9.2025 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, la ditta individuale Ricorrente_1, esercente attività di” commercio di autoveicoli usati”, ha impugnato l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione indicati in epigrafe, fondati rispettivamente sul PVC del
16.5.2024 e sul PVC del 10.6.2025 della Guardia di Finanza-tenenza di Piedimonte Matese, con i quali gli
è stato intimato il pagamento, rispettivamente, di € 124.287,00 a titolo di maggiori imposte per IRPEF IRAP,
IVA e contributi previdenziali oltre sanzioni ed interessi ( per un totale di € 246.681,69) e di € 14.152,00 a titolo di sanzione.
In particolare, con l'avviso di accertamento l'Ufficio finanziario, ha contestato, per l'anno di imposta 2019:
a) l'indebita esposizione in dichiarazione di costi non deducibili dal reddito d'impresa, in quanto “non inerenti/non documentati/non di competenza” per l'ammontare complessivo di €. 26.021,23, che si recuperavano a tassazione;
b) l'indicazione, sia nel bilancio di verifica relativo all'esercizio 2019 sia nel modello Unico PF 2020/redditi
2019, di "rimanenze finali di materie prime, sussidiare e di consumo" (ovvero giacenze di veicoli) per
€.545.480,00, maggiore di quelle effettivamente riscontrate dai militi pari ad € €.398.840,66, con una differenza di €. 146.639,34, che in forza della presunzione di vendita ex articolo 53 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n.633, così come riformulato dall'articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n.441, venivano considerate cessioni non fatturate e, quindi, da contabilizzare come ricavi per un imponibile pari ad €. 146.639,34 a cui corrispondeva un'Iva relativa, aliquota 22%, pari ad 32.260,45, recuperata a tassazione;
c) l'omessa indicazione di ricavi scaturenti da documentazione extracontabile per €.1.975,40.2.
Con l'atto di contestazione TF7COI300529-2025, emesso sempre nei confronti del contribuente di cui sopra per l'anno d'imposta 2019, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta Ufficio Controlli, tenuto conto che nel PVC dell'11/06/2025 era stata rilevata l'omessa regolarizzazione di operazioni passive da parte dell'acquirente IVA, ha provveduto a sanzionare tale illecito ai sensi dell'art.6 D.Lgs.471/97, rappresentando di aver già emesso accertamento n.TF7010300562/2025, notificato a mezzo PEC in data
10/06/2025, con cui si erano recuperati maggiori ricavi per €.174.636,07 comprensivi dei rilievi risultanti dalle indagini finanziarie.
Nell'impugnare i prefati provvedimenti, il ricorrente ha dedotto:
1) quanto al disconoscimento di alcuni costi portati in deduzione, la correttezza dei rilievi riferiti ai costi per utenze energetiche e telefoniche, e, invece, l'erroneità dell'accertamento riguardo ai costi per l'acquisto di pezzi di ricambio, in quanto utilizzati per le riparazioni e sostituzioni di componenti dei veicoli usati prima di essere posti in vendita e, pertanto, funzionali all'attività di commercio di autoveicoli usati;
in relazione ai costi per materiali edili, l'inerenza della spesa in quanto occorsa per la riparazione del bagno dell'autosalone e il rifacimento del rivestimento di una parete di una rampa con la relativa finestra;
2) quanto alle rimanenze, la ricorrenza di un mero errore materiale nella dichiarazione dei redditi per l'anno
2019 laddove era stata indicato il valore delle rimanenze in € 545.480,00 invece che in € 435.340,66, senza alcun intento evasivo;
l'inesattezza, invece, della operata decurtazione di € 36.500,00 dal valore delle rimanenze al 31/12/2019, in quanto, diversamente da quanto asserito dall'Amministrazione finanziaria, le cinque vetture (due CI Lybra, due IV LY ed una BMW 320) erano tutte di proprietà del ricorrente, in quanto da questo regolarmente acquistate, e tre di esse, per di più, erano anche ancora presenti nei locali espositivi al 2024, data della verifica, sicchè non costituivano vendite non dichiarate;
3) quanto ai ricavi non dichiarati (€ 1.975,40), l'erroneità della ripresa a tassazione dell'importo di € 500,00 in quanto afferente una vendita, a causa della presenza di un provvedimento di pignoramento iscritto sul veicolo, non concretizzatasi e comunque inerente al successivo anno 2020; l'inesattezza della ripresa a tassazione dell'importo di € 1220,50 quale intermediazione non fatturata, trattandosi di una vendita non andata a buon fine, tanto che lo stesso Società_2 ebbe ad acquistare il veicolo e rivenderlo nel successivo anno 2020.
Sulla base di tali ragioni, il ricorrente ha chiesto l'annullamento di entrambi gli atti impugnati.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate instando per il rigetto del ricorso in quanto infondato, osservando come le difese del ricorrente costituivano mere asserzioni, prive di riscontro probatorio e, pertanto, inidonee a sconfessare gli accertamenti contenuti nei due PVC posti a fondamento degli atti impugnati.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative e documenti.
Alla pubblica udienza del 9.1.2026 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
Giova premettere che, come risulta dagli atti di causa, l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione di sanzione oggetto di causa sono scaturiti da due PVC della Guardia di Finanza-Tenenza di Piedimonte, relativi ad una verifica fiscale effettuata a carico della ditta individuale Ricorrente_1, esercente attività di vendita di autoveicoli usati, per gli anni 2019-2022, dalla quale è emerso che la ditta verificata, per l'anno 2019 qui in esame, ha portato in deduzione costi non inerenti, dichiarato rimanenze finali superiori a quelle reali, omesso di dichiarare ricavi e, infine, omesso di regolarizzare acquisti senza fattura (già recuperati a tassazione con l'avviso di accertamento TF7010300562/2025 di cui è causa).
Partendo dall'esame dell'avviso di accertamento n. TF7010300562/2025, le doglianze mosse dal ricorrente sono fondate limitatamente:
- alla voce relativa all'omessa dichiarazione di ricavi contestata alla lett. a) pag. 75 del PVC della GdF del 16.5.2024, afferente la vendita tra Nominativo_1 e Ricorrente_1, in quanto, come è dato evincere dalla lettura del medesimo PVC, il ricavo di € 500,00, è imputabile alla dichiarazione dell'anno 2020 e non all'anno di imposta 2019, come erroneamente operato dall'Agenzia delle Entrate nel recepire le risultanze della verifica fiscale;
ne consegue che va rideterminata in € 1.475,40 ( € 1975,40-500,00) la voce “omessi ricavi” di cui al punto n. 2 pag. 5 dell'avviso di accertamento di cui è causa;
- alla voce “rimanenze finali” in quanto dalla documentazione prodotta dal ricorrente (all.5) risultano di proprietà della ditta Ricorrente_1 e ancora in giacenza nell'anno 2019 i seguenti veicoli: CI IB tg. Targa_1; CI IB tg. Targa_2; IV LY ttelaio1 diversamente non vi è prova della proprietà alla data del 2019 degli altri due veicoli elencati a pag. 40 del PVC del 16.4.2024, vale a dire il veicolo tg Targa_3 (che non è una BMW ma una Renault Megane), atteso che la documentazione prodotta per dimostrare la proprietà della ditta ricorrente riguarda altra autovettura tg Targa_3; quanto al veicolo IV LY telaio2 manca del tutto prova documentale della proprietà. Ne consegue che dal valore delle rimanenze finali al 31.12.2019 di € 435.340,66 (importo questo rettificato e non contestato dal ricorrente) va detratto il valore complessivo dei due veicoli su indicati, pari ad € 24.500,00
(€ 18.000,00+ € 6500,00), così ottenendosi un valore delle rimanenze di € 410.840,66.
Poiché nella dichiarazione anno 2019 la ditta Società_2 ha dichiarato rimanenze pari ad € 545.480,00 vi è una discordanza di € 134.639,34 (= € 545.480,00- € 410.840,66) invece che di € 146.639,34 come contestata nell'avviso di accertamento impugnato.
Le altre doglianze riferite al disconoscimento dei costi portati in deduzione sono, invece, infondate.
Infatti, le fatture relative ad acquisto pezzi di ricambio non hanno inerenza rispetto all'attività esercitata dalla ditta Ricorrente_1, che si occupa della sola vendita di veicoli usati e non ha al proprio interno una officina meccanica con personale a ciò dedicato, circostanza che non è sconfessata dalla documentazione prodotta dal ricorrente con le memorie integrative, da cui si evince che l'esercizio di officina meccanica è intestata ad altro soggetto ( Nominativo_2) e non risulta alcuna forma contrattualizzata di collaborazione con la ditta individuale di rivendita per la riparazione dei veicoli usati.
Allo stesso modo, le fatture per lavori edili non sono riferibili ad interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei locali della ditta Ricorrente_1, difettando la prova dell'affidamento dei lavori e della data di loro esecuzione, non potendosi portare in deduzione costi per opere effettuate in modo non tracciabile
(“a nero”).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'avviso di accertamento n. TF7010300562/2025 è illegittimo limitatamente alle voci sopra indicate per omessa dichiarazione di ricavi e rimanenze finali, con necessità di rideterminare il reddito di impresa, su cui calcolare le II.DD ( ai fini IRAP ed IVA) nonché le sanzioni, nel minor importo di € 182.227,07(= € 136.114,74 componenti positivi+€ 26.021,33 componenti negativi+
€ 20.091,00 reddito dichiarato) in luogo di quello determinato nell'avviso impugnato di € 194.727,00 ( v. pag.
6 avviso di accertamento).
Venendo all'atto di contestazione di sanzione, è fondata la doglianza del ricorrente con cui lamenta l'omessa contestazione preventiva della infrazione fiscale circa la ricorrenza di operazioni passive non fatturate desumibili dalle indagini bancarie di cui al PVC della GdF dell'11.6.2025.
Infatti, nell'avviso di accertamento n. TF7010300562/2025- diversamente da quanto opinato dall'AE- non si riscontra alcuna contestazione riferibile agli esiti delle indagini bancarie effettuate dalla G.d.F e non risulta compresa, nella determinazione del reddito di impresa, la somma di € 64.330,00 ( corrispondente ai prelevamenti da c/c non giustificati) quale componente non contabilizzata.
Pertanto, la sanzione è stata irrogata in assenza di preventivo accertamento e contestazione della violazione fiscale cui è connessa da parte dell'Ufficio finanziario.
Da qui l'illegittimità dell'atto di contestazione di sanzione impugnato.
In conclusione il ricorso va parzialmente accolto nei termini sopra riportati.
Le spese del giudizio, considerata la parziale soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1-Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto: a) annulla l'atto di contestazione di sanzione n. TF7COI300529-2025; b) annulla parzialmente l'avviso di accertamento n. TF7010300562/2025 e ridetermina in € 182.227,07 il reddito di impresa per l'anno 2019 su cui calcolare le II.DD ai fini IRAP ed Iva nonché sanzioni ed accessori;
2- compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente e Relatore
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3867/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF70103005622025 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7COI3005292025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 4.9.2025 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, la ditta individuale Ricorrente_1, esercente attività di” commercio di autoveicoli usati”, ha impugnato l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione indicati in epigrafe, fondati rispettivamente sul PVC del
16.5.2024 e sul PVC del 10.6.2025 della Guardia di Finanza-tenenza di Piedimonte Matese, con i quali gli
è stato intimato il pagamento, rispettivamente, di € 124.287,00 a titolo di maggiori imposte per IRPEF IRAP,
IVA e contributi previdenziali oltre sanzioni ed interessi ( per un totale di € 246.681,69) e di € 14.152,00 a titolo di sanzione.
In particolare, con l'avviso di accertamento l'Ufficio finanziario, ha contestato, per l'anno di imposta 2019:
a) l'indebita esposizione in dichiarazione di costi non deducibili dal reddito d'impresa, in quanto “non inerenti/non documentati/non di competenza” per l'ammontare complessivo di €. 26.021,23, che si recuperavano a tassazione;
b) l'indicazione, sia nel bilancio di verifica relativo all'esercizio 2019 sia nel modello Unico PF 2020/redditi
2019, di "rimanenze finali di materie prime, sussidiare e di consumo" (ovvero giacenze di veicoli) per
€.545.480,00, maggiore di quelle effettivamente riscontrate dai militi pari ad € €.398.840,66, con una differenza di €. 146.639,34, che in forza della presunzione di vendita ex articolo 53 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n.633, così come riformulato dall'articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n.441, venivano considerate cessioni non fatturate e, quindi, da contabilizzare come ricavi per un imponibile pari ad €. 146.639,34 a cui corrispondeva un'Iva relativa, aliquota 22%, pari ad 32.260,45, recuperata a tassazione;
c) l'omessa indicazione di ricavi scaturenti da documentazione extracontabile per €.1.975,40.2.
Con l'atto di contestazione TF7COI300529-2025, emesso sempre nei confronti del contribuente di cui sopra per l'anno d'imposta 2019, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta Ufficio Controlli, tenuto conto che nel PVC dell'11/06/2025 era stata rilevata l'omessa regolarizzazione di operazioni passive da parte dell'acquirente IVA, ha provveduto a sanzionare tale illecito ai sensi dell'art.6 D.Lgs.471/97, rappresentando di aver già emesso accertamento n.TF7010300562/2025, notificato a mezzo PEC in data
10/06/2025, con cui si erano recuperati maggiori ricavi per €.174.636,07 comprensivi dei rilievi risultanti dalle indagini finanziarie.
Nell'impugnare i prefati provvedimenti, il ricorrente ha dedotto:
1) quanto al disconoscimento di alcuni costi portati in deduzione, la correttezza dei rilievi riferiti ai costi per utenze energetiche e telefoniche, e, invece, l'erroneità dell'accertamento riguardo ai costi per l'acquisto di pezzi di ricambio, in quanto utilizzati per le riparazioni e sostituzioni di componenti dei veicoli usati prima di essere posti in vendita e, pertanto, funzionali all'attività di commercio di autoveicoli usati;
in relazione ai costi per materiali edili, l'inerenza della spesa in quanto occorsa per la riparazione del bagno dell'autosalone e il rifacimento del rivestimento di una parete di una rampa con la relativa finestra;
2) quanto alle rimanenze, la ricorrenza di un mero errore materiale nella dichiarazione dei redditi per l'anno
2019 laddove era stata indicato il valore delle rimanenze in € 545.480,00 invece che in € 435.340,66, senza alcun intento evasivo;
l'inesattezza, invece, della operata decurtazione di € 36.500,00 dal valore delle rimanenze al 31/12/2019, in quanto, diversamente da quanto asserito dall'Amministrazione finanziaria, le cinque vetture (due CI Lybra, due IV LY ed una BMW 320) erano tutte di proprietà del ricorrente, in quanto da questo regolarmente acquistate, e tre di esse, per di più, erano anche ancora presenti nei locali espositivi al 2024, data della verifica, sicchè non costituivano vendite non dichiarate;
3) quanto ai ricavi non dichiarati (€ 1.975,40), l'erroneità della ripresa a tassazione dell'importo di € 500,00 in quanto afferente una vendita, a causa della presenza di un provvedimento di pignoramento iscritto sul veicolo, non concretizzatasi e comunque inerente al successivo anno 2020; l'inesattezza della ripresa a tassazione dell'importo di € 1220,50 quale intermediazione non fatturata, trattandosi di una vendita non andata a buon fine, tanto che lo stesso Società_2 ebbe ad acquistare il veicolo e rivenderlo nel successivo anno 2020.
Sulla base di tali ragioni, il ricorrente ha chiesto l'annullamento di entrambi gli atti impugnati.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate instando per il rigetto del ricorso in quanto infondato, osservando come le difese del ricorrente costituivano mere asserzioni, prive di riscontro probatorio e, pertanto, inidonee a sconfessare gli accertamenti contenuti nei due PVC posti a fondamento degli atti impugnati.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative e documenti.
Alla pubblica udienza del 9.1.2026 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
Giova premettere che, come risulta dagli atti di causa, l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione di sanzione oggetto di causa sono scaturiti da due PVC della Guardia di Finanza-Tenenza di Piedimonte, relativi ad una verifica fiscale effettuata a carico della ditta individuale Ricorrente_1, esercente attività di vendita di autoveicoli usati, per gli anni 2019-2022, dalla quale è emerso che la ditta verificata, per l'anno 2019 qui in esame, ha portato in deduzione costi non inerenti, dichiarato rimanenze finali superiori a quelle reali, omesso di dichiarare ricavi e, infine, omesso di regolarizzare acquisti senza fattura (già recuperati a tassazione con l'avviso di accertamento TF7010300562/2025 di cui è causa).
Partendo dall'esame dell'avviso di accertamento n. TF7010300562/2025, le doglianze mosse dal ricorrente sono fondate limitatamente:
- alla voce relativa all'omessa dichiarazione di ricavi contestata alla lett. a) pag. 75 del PVC della GdF del 16.5.2024, afferente la vendita tra Nominativo_1 e Ricorrente_1, in quanto, come è dato evincere dalla lettura del medesimo PVC, il ricavo di € 500,00, è imputabile alla dichiarazione dell'anno 2020 e non all'anno di imposta 2019, come erroneamente operato dall'Agenzia delle Entrate nel recepire le risultanze della verifica fiscale;
ne consegue che va rideterminata in € 1.475,40 ( € 1975,40-500,00) la voce “omessi ricavi” di cui al punto n. 2 pag. 5 dell'avviso di accertamento di cui è causa;
- alla voce “rimanenze finali” in quanto dalla documentazione prodotta dal ricorrente (all.5) risultano di proprietà della ditta Ricorrente_1 e ancora in giacenza nell'anno 2019 i seguenti veicoli: CI IB tg. Targa_1; CI IB tg. Targa_2; IV LY ttelaio1 diversamente non vi è prova della proprietà alla data del 2019 degli altri due veicoli elencati a pag. 40 del PVC del 16.4.2024, vale a dire il veicolo tg Targa_3 (che non è una BMW ma una Renault Megane), atteso che la documentazione prodotta per dimostrare la proprietà della ditta ricorrente riguarda altra autovettura tg Targa_3; quanto al veicolo IV LY telaio2 manca del tutto prova documentale della proprietà. Ne consegue che dal valore delle rimanenze finali al 31.12.2019 di € 435.340,66 (importo questo rettificato e non contestato dal ricorrente) va detratto il valore complessivo dei due veicoli su indicati, pari ad € 24.500,00
(€ 18.000,00+ € 6500,00), così ottenendosi un valore delle rimanenze di € 410.840,66.
Poiché nella dichiarazione anno 2019 la ditta Società_2 ha dichiarato rimanenze pari ad € 545.480,00 vi è una discordanza di € 134.639,34 (= € 545.480,00- € 410.840,66) invece che di € 146.639,34 come contestata nell'avviso di accertamento impugnato.
Le altre doglianze riferite al disconoscimento dei costi portati in deduzione sono, invece, infondate.
Infatti, le fatture relative ad acquisto pezzi di ricambio non hanno inerenza rispetto all'attività esercitata dalla ditta Ricorrente_1, che si occupa della sola vendita di veicoli usati e non ha al proprio interno una officina meccanica con personale a ciò dedicato, circostanza che non è sconfessata dalla documentazione prodotta dal ricorrente con le memorie integrative, da cui si evince che l'esercizio di officina meccanica è intestata ad altro soggetto ( Nominativo_2) e non risulta alcuna forma contrattualizzata di collaborazione con la ditta individuale di rivendita per la riparazione dei veicoli usati.
Allo stesso modo, le fatture per lavori edili non sono riferibili ad interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei locali della ditta Ricorrente_1, difettando la prova dell'affidamento dei lavori e della data di loro esecuzione, non potendosi portare in deduzione costi per opere effettuate in modo non tracciabile
(“a nero”).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'avviso di accertamento n. TF7010300562/2025 è illegittimo limitatamente alle voci sopra indicate per omessa dichiarazione di ricavi e rimanenze finali, con necessità di rideterminare il reddito di impresa, su cui calcolare le II.DD ( ai fini IRAP ed IVA) nonché le sanzioni, nel minor importo di € 182.227,07(= € 136.114,74 componenti positivi+€ 26.021,33 componenti negativi+
€ 20.091,00 reddito dichiarato) in luogo di quello determinato nell'avviso impugnato di € 194.727,00 ( v. pag.
6 avviso di accertamento).
Venendo all'atto di contestazione di sanzione, è fondata la doglianza del ricorrente con cui lamenta l'omessa contestazione preventiva della infrazione fiscale circa la ricorrenza di operazioni passive non fatturate desumibili dalle indagini bancarie di cui al PVC della GdF dell'11.6.2025.
Infatti, nell'avviso di accertamento n. TF7010300562/2025- diversamente da quanto opinato dall'AE- non si riscontra alcuna contestazione riferibile agli esiti delle indagini bancarie effettuate dalla G.d.F e non risulta compresa, nella determinazione del reddito di impresa, la somma di € 64.330,00 ( corrispondente ai prelevamenti da c/c non giustificati) quale componente non contabilizzata.
Pertanto, la sanzione è stata irrogata in assenza di preventivo accertamento e contestazione della violazione fiscale cui è connessa da parte dell'Ufficio finanziario.
Da qui l'illegittimità dell'atto di contestazione di sanzione impugnato.
In conclusione il ricorso va parzialmente accolto nei termini sopra riportati.
Le spese del giudizio, considerata la parziale soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1-Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto: a) annulla l'atto di contestazione di sanzione n. TF7COI300529-2025; b) annulla parzialmente l'avviso di accertamento n. TF7010300562/2025 e ridetermina in € 182.227,07 il reddito di impresa per l'anno 2019 su cui calcolare le II.DD ai fini IRAP ed Iva nonché sanzioni ed accessori;
2- compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.