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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2346/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2346/2025 vg promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DECAROLI Parte_1 C.F._1
CLAUDIO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO GIULIO e dell'avv. CP_1 C.F._2
CHIARIZIO MARIA ANNUNZIATA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 11/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, quest'ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
b) la casa coniugale, sita in Formigine, condotta in locazione dai coniugi, viene assegnata, unitamente agli arredi, alla SI.r , che vi abiterà con i figli. La SI.r si obbliga a consegnare al SI. Pt_1 Pt_1
, che si trasferirà in San Felice a Cancello (CE) in via Napoli n. 103 entro e non oltre 7 (sette) CP_1
giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, i suoi beni personali (vestiti e beni strettamente personali). Inoltre, la SI.ra si obbliga a volturare esclusivamente in suo favore il contratto di Pt_1
locazione della casa familiare. Qualora, prima della voltura, a causa di un eventuale mora dell Pt_1
i fosse costretto a pagare canoni di locazione, quest'ultimo avrà diritto di agire per la ripetizione CP_1
delle somme anticipate e versate;
c) i figli minor vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Persona_2
sull'affido condiviso, con residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione materna, sita in Formigine,
alla via Don Giuseppe Franchini n. 363. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, tra cui quelle relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute,
saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori. In coerenza con quanto precede, le parti si fanno reciprocamente carico in generale ad uniformare i rapporti tra di loro e con i figli secondo le
“regole di civiltà”, in estrema sintesi, qui riportate: -agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra i figli e l'altro genitore mantenendo così il principio di “bigenitorialità”;- non denigrare, sminuire o rappresentare “in negativo” agli occhi dei figli l'immagine dell'altro genitore, ma, al contrario,
arricchendone importanza, validità, SInificato;
- in ogni caso, non “coinvolgere” i figli in eventuali tensioni relative alle vicende della separazione, affinchè essi mantengano la doverosa serenità e la certezza che, nell'affetto verso di loro, “nulla è cambiato”, ovvero, che il padre e la madre, benchè separati, li amano e si interessano di loro sempre con la stessa intensità e, se possibile, anche più di prima;
- adottare strategie educative concordemente pianificate, affinchè i minori non siano disorientati da stili educativi diversi o contraddittori, tendendo, ove possibile, a “co-educare”;
d) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà
al momento del verificarsi dell'urgenza. In particolare, ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni relative alla scuola, alla salute e alla sicurezza del figlio, richiedendole direttamente all'istituto scolastico o alla struttura medica, e sottoscriverà ogni documentazione necessaria per consentire all'altro di avere accesso ai predetti documenti. Ogni genitore avrà l'autorità indipendente di conferire con gli insegnati e gli operatori sanitari che si occupano del figlio ed entrambi dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza del bambino. Ogni genitore si impegna a far sì che l'altro conosca l'indirizzo di casa e del luogo di lavoro e ogni altro contatto utile in caso di necessità. Qualora dovessero sorgere delle controversie sulle decisioni relative alla vita del figlio, i genitori si rivolgeranno al Mediatore Familiare.
Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa;
e) la frequentazione del genitore non collocatario prevalente, salvo diverse pacifiche intese, che potranno essere, sempre, raggiunte tra le parti, avverrà secondo il seguente prospetto, sviluppato tenendo conto del best interest dei minori nonché delle eSIenze del e della 1 - il SI. CP_1 Pt_1
, considerato il suo trasferimento in San Felice a Cancello (CE), terrà i figli con sé per 1 fine CP_1
settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
2- quanto alle festività nazionali (Natale,
Pasqua, Festa dei lavoratori, ecc.), i figli minori le trascorreranno, con il papà o con la mamma, secondo quanto le parti concorderanno, di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternatività e prediligendo (in assenza degli impegni scolastici) una maggiore permanenza presso il papà, tenuto conto della distanza geografica tra le residenze;
3 - durante il periodo estivo (giugno-luglio-agosto), i minori potranno trascorrere tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordare -di regola- entro il 31 maggio di ogni anno e, comunque, entro un tempo sufficiente a consentire che ciascun genitore possa organizzarsi. Ulteriore periodo di vacanza, pari a cinque giorni, potrà essere concordato liberamente tra i genitori, durante l'anno. Gli orari sono indicativi e comunque flessibili previo accordo/avviso tra i genitori;
f) il SI corrisponderà, in favore della SInor la somma mensile di € 400,00, a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento dei figli minor pari ad euro 200,00 per ciascun figlio, Per_1 Per_2
somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie per la prole saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo tra il Tribunale di
Modena ed il locale ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati sottoscritto il 25.09.2019. La SI.ra Pt_1
sosterrà, in considerazione della temporanea situazione di disoccupazione del SI. , le spese CP_1
straordinarie relative ai figli fino a quando il medesimo non abbia reperito una idonea sistemazione lavorativa e comunque non oltre un periodo di 5 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.
Decorso tale periodo, la contribuzione alle spese straordinarie riprenderà secondo le modalità
ordinarie concordate (50% ciascuno);
g) il SI. rinuncia alla propria quota ed autorizza la SInora ad incassare il 100 % CP_1 Pt_1
dell'Assegno all'Assegno Unico Universale per i figli (attualmente pari ad € 450,00 per entrambi i figli).
Conseguentemente la SInor è autorizzata a richiedere e beneficiare in via diretta ed in misura Pt_1
integrale dell'assegno unico per i figl Le parti, inoltre, concordano che spetterà alla Per_1 Per_2
madre, nella misura del 100%, quanto, eventualmente, erogato a titolo di bonus e/o altre forme di sostegno alla prole. Al fine di agevolare l'erogazione di detti assegni e/o bonus, con il presente atto, il genitore non percettore presta espressamente il proprio consenso. Le parti concordano, altresì, che i bonus che coprono una spesa straordinaria (es. Bonus sport) laddove richiesti dalla madre, saranno imputati alla spesa per i quali sono stati erogati;
h) La SI.ra qualora la Corte di Giustizia dell'Unione Europea revochi il provvedimento di Pt_1
confisca dei beni immobili (unità immobiliare sita nel comune di San Felice a Cancello, identificata catastalmente al foglio 18, particella 5675 sub 44, cat c/6; unità immobiliare sita nel comune di San
Felice a Cancello, identificata catastalmente al foglio 18, particella 5675 sub62, cat. c/6; unità
immobiliare sita nel comune di San Felice a Cancello, identificata catastalmente al foglio 18, particella
5675 sub 18, cat. A/2; unità immobiliare sita nel Comune di Santa Maria a Vico (CE) identificata catastalmente al foglio 7, particella 752 sub 10, cat c/1) sequestrati a seguito della procedura penale e confiscati con Sentenza n. del 05.06.2023 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e gli immobili tornino nella piena proprietà e disponibilità della SI.ra quest'ultima si obbliga Pt_1
irrevocabilmente a trasferire a titolo gratuito (rientrando negli accordi matrimoniali) la piena proprietà
degli stessi al SI. , il quale, nelle more e fino all'eventuale trasferimento in suo favore di detti CP_1
immobili, si obbliga a tenere indenne a manlevata la SI.r da ogni tassa, onere e spesa inerente Pt_1
e conseguenti all'intestazione degli stessi. Il trasferimento dovrà avvenire mediante atto notarile da stipularsi entro 60 giorni dalla revoca del provvedimento di confisca, dinanzi al Notaio deSInato dal
SI e con spese notarili e fiscali a carico dello stesso;
CP_1
i) la SI.r si obbliga a trasferire, a titolo definitivo e irrevocabile, al SI e/o a soggetti Pt_1 CP_1
terzi da quest'ultimo indicati, la proprietà dei seguenti beni mobili registrati (moto d'epoca), attualmente intestati a suo nome: TI LE Tg LT48684, Honda Four 500 tg SA78904, Honda Four 750
tg. Roma 348878. La SInora si impegna a sottoscrivere ogni atto e documento necessario al Pt_1
perfezionamento del trasferimento di proprietà presso gli uffici competenti (ec PRA..) entro e non oltre il termine di un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, con spese a carico del SI. CP_1
Quest'ultimo si impegna a sollevare la SI.ra da ogni responsabilità civile, amministrativa e Pt_1
fiscale derivante e/o inerente la proprietà, il possesso e/o l'utilizzo dei suddetti beni mobili registrati fin dalla data della loro intestazione a nome della SI.r Parte_1 j) il SI. si obbliga a fornire l'elenco e tenere custoditi, anche nell'interesse dalla SI.ra CP_1 Pt_1
tutti i regali ricevuti dai figli (sottoforma di preziosi e/o denaro contante) con l'impegno a consegnarli a al raggiungimento della rispettiva maggiore età; Per_1 Persona_2
k) i coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valevoli per l'estero, anche a favore dei figli minori, per espatrio a scopi turistici e culturali;
l) i Signor confermano di aver già suddiviso tra loro, in sede di separazione personale, CP_1 Pt_1
i beni di proprietà comune e di aver, comunque, definito, di comune accordo, ogni loro altro rapporto,
anche di natura economica ad eccezione di quelli disciplinati in questa sede. Dichiarano e confermano,
quindi, di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione, titolo e/o causa ferme restando le obbligazioni assunte dai coniugi in questo atto.
m) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi nulla è dovuto a titolo di mantenimento fra di loro. Le parti espressamente e definitivamente, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di essere pienamente soddisfatte e precisano di non avere altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa in relazione alla vicenda in questione,
avendo definito ogni questione patrimoniale, come ai punti precedenti;
n) le spese della procedura, così come le spese legali, saranno sostenute dalle parti nella misura del
50% ciascuno.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai figli minori ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1 eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
ANNUNZIATA (NA) il 26/10/1977 e nato a [...] A CANCELLO CP_1
(CE) il 08/11/1983
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai figli minori ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN FELICE A CANCELLO
(CASERTA) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2019, atto n.15, Parte II, serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio della prima sezione civile in data 17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2346/2025 vg promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DECAROLI Parte_1 C.F._1
CLAUDIO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO GIULIO e dell'avv. CP_1 C.F._2
CHIARIZIO MARIA ANNUNZIATA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 11/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, quest'ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
b) la casa coniugale, sita in Formigine, condotta in locazione dai coniugi, viene assegnata, unitamente agli arredi, alla SI.r , che vi abiterà con i figli. La SI.r si obbliga a consegnare al SI. Pt_1 Pt_1
, che si trasferirà in San Felice a Cancello (CE) in via Napoli n. 103 entro e non oltre 7 (sette) CP_1
giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, i suoi beni personali (vestiti e beni strettamente personali). Inoltre, la SI.ra si obbliga a volturare esclusivamente in suo favore il contratto di Pt_1
locazione della casa familiare. Qualora, prima della voltura, a causa di un eventuale mora dell Pt_1
i fosse costretto a pagare canoni di locazione, quest'ultimo avrà diritto di agire per la ripetizione CP_1
delle somme anticipate e versate;
c) i figli minor vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Persona_2
sull'affido condiviso, con residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione materna, sita in Formigine,
alla via Don Giuseppe Franchini n. 363. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, tra cui quelle relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute,
saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori. In coerenza con quanto precede, le parti si fanno reciprocamente carico in generale ad uniformare i rapporti tra di loro e con i figli secondo le
“regole di civiltà”, in estrema sintesi, qui riportate: -agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra i figli e l'altro genitore mantenendo così il principio di “bigenitorialità”;- non denigrare, sminuire o rappresentare “in negativo” agli occhi dei figli l'immagine dell'altro genitore, ma, al contrario,
arricchendone importanza, validità, SInificato;
- in ogni caso, non “coinvolgere” i figli in eventuali tensioni relative alle vicende della separazione, affinchè essi mantengano la doverosa serenità e la certezza che, nell'affetto verso di loro, “nulla è cambiato”, ovvero, che il padre e la madre, benchè separati, li amano e si interessano di loro sempre con la stessa intensità e, se possibile, anche più di prima;
- adottare strategie educative concordemente pianificate, affinchè i minori non siano disorientati da stili educativi diversi o contraddittori, tendendo, ove possibile, a “co-educare”;
d) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà
al momento del verificarsi dell'urgenza. In particolare, ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni relative alla scuola, alla salute e alla sicurezza del figlio, richiedendole direttamente all'istituto scolastico o alla struttura medica, e sottoscriverà ogni documentazione necessaria per consentire all'altro di avere accesso ai predetti documenti. Ogni genitore avrà l'autorità indipendente di conferire con gli insegnati e gli operatori sanitari che si occupano del figlio ed entrambi dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza del bambino. Ogni genitore si impegna a far sì che l'altro conosca l'indirizzo di casa e del luogo di lavoro e ogni altro contatto utile in caso di necessità. Qualora dovessero sorgere delle controversie sulle decisioni relative alla vita del figlio, i genitori si rivolgeranno al Mediatore Familiare.
Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa;
e) la frequentazione del genitore non collocatario prevalente, salvo diverse pacifiche intese, che potranno essere, sempre, raggiunte tra le parti, avverrà secondo il seguente prospetto, sviluppato tenendo conto del best interest dei minori nonché delle eSIenze del e della 1 - il SI. CP_1 Pt_1
, considerato il suo trasferimento in San Felice a Cancello (CE), terrà i figli con sé per 1 fine CP_1
settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
2- quanto alle festività nazionali (Natale,
Pasqua, Festa dei lavoratori, ecc.), i figli minori le trascorreranno, con il papà o con la mamma, secondo quanto le parti concorderanno, di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternatività e prediligendo (in assenza degli impegni scolastici) una maggiore permanenza presso il papà, tenuto conto della distanza geografica tra le residenze;
3 - durante il periodo estivo (giugno-luglio-agosto), i minori potranno trascorrere tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordare -di regola- entro il 31 maggio di ogni anno e, comunque, entro un tempo sufficiente a consentire che ciascun genitore possa organizzarsi. Ulteriore periodo di vacanza, pari a cinque giorni, potrà essere concordato liberamente tra i genitori, durante l'anno. Gli orari sono indicativi e comunque flessibili previo accordo/avviso tra i genitori;
f) il SI corrisponderà, in favore della SInor la somma mensile di € 400,00, a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento dei figli minor pari ad euro 200,00 per ciascun figlio, Per_1 Per_2
somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie per la prole saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo tra il Tribunale di
Modena ed il locale ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati sottoscritto il 25.09.2019. La SI.ra Pt_1
sosterrà, in considerazione della temporanea situazione di disoccupazione del SI. , le spese CP_1
straordinarie relative ai figli fino a quando il medesimo non abbia reperito una idonea sistemazione lavorativa e comunque non oltre un periodo di 5 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.
Decorso tale periodo, la contribuzione alle spese straordinarie riprenderà secondo le modalità
ordinarie concordate (50% ciascuno);
g) il SI. rinuncia alla propria quota ed autorizza la SInora ad incassare il 100 % CP_1 Pt_1
dell'Assegno all'Assegno Unico Universale per i figli (attualmente pari ad € 450,00 per entrambi i figli).
Conseguentemente la SInor è autorizzata a richiedere e beneficiare in via diretta ed in misura Pt_1
integrale dell'assegno unico per i figl Le parti, inoltre, concordano che spetterà alla Per_1 Per_2
madre, nella misura del 100%, quanto, eventualmente, erogato a titolo di bonus e/o altre forme di sostegno alla prole. Al fine di agevolare l'erogazione di detti assegni e/o bonus, con il presente atto, il genitore non percettore presta espressamente il proprio consenso. Le parti concordano, altresì, che i bonus che coprono una spesa straordinaria (es. Bonus sport) laddove richiesti dalla madre, saranno imputati alla spesa per i quali sono stati erogati;
h) La SI.ra qualora la Corte di Giustizia dell'Unione Europea revochi il provvedimento di Pt_1
confisca dei beni immobili (unità immobiliare sita nel comune di San Felice a Cancello, identificata catastalmente al foglio 18, particella 5675 sub 44, cat c/6; unità immobiliare sita nel comune di San
Felice a Cancello, identificata catastalmente al foglio 18, particella 5675 sub62, cat. c/6; unità
immobiliare sita nel comune di San Felice a Cancello, identificata catastalmente al foglio 18, particella
5675 sub 18, cat. A/2; unità immobiliare sita nel Comune di Santa Maria a Vico (CE) identificata catastalmente al foglio 7, particella 752 sub 10, cat c/1) sequestrati a seguito della procedura penale e confiscati con Sentenza n. del 05.06.2023 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e gli immobili tornino nella piena proprietà e disponibilità della SI.ra quest'ultima si obbliga Pt_1
irrevocabilmente a trasferire a titolo gratuito (rientrando negli accordi matrimoniali) la piena proprietà
degli stessi al SI. , il quale, nelle more e fino all'eventuale trasferimento in suo favore di detti CP_1
immobili, si obbliga a tenere indenne a manlevata la SI.r da ogni tassa, onere e spesa inerente Pt_1
e conseguenti all'intestazione degli stessi. Il trasferimento dovrà avvenire mediante atto notarile da stipularsi entro 60 giorni dalla revoca del provvedimento di confisca, dinanzi al Notaio deSInato dal
SI e con spese notarili e fiscali a carico dello stesso;
CP_1
i) la SI.r si obbliga a trasferire, a titolo definitivo e irrevocabile, al SI e/o a soggetti Pt_1 CP_1
terzi da quest'ultimo indicati, la proprietà dei seguenti beni mobili registrati (moto d'epoca), attualmente intestati a suo nome: TI LE Tg LT48684, Honda Four 500 tg SA78904, Honda Four 750
tg. Roma 348878. La SInora si impegna a sottoscrivere ogni atto e documento necessario al Pt_1
perfezionamento del trasferimento di proprietà presso gli uffici competenti (ec PRA..) entro e non oltre il termine di un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, con spese a carico del SI. CP_1
Quest'ultimo si impegna a sollevare la SI.ra da ogni responsabilità civile, amministrativa e Pt_1
fiscale derivante e/o inerente la proprietà, il possesso e/o l'utilizzo dei suddetti beni mobili registrati fin dalla data della loro intestazione a nome della SI.r Parte_1 j) il SI. si obbliga a fornire l'elenco e tenere custoditi, anche nell'interesse dalla SI.ra CP_1 Pt_1
tutti i regali ricevuti dai figli (sottoforma di preziosi e/o denaro contante) con l'impegno a consegnarli a al raggiungimento della rispettiva maggiore età; Per_1 Persona_2
k) i coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valevoli per l'estero, anche a favore dei figli minori, per espatrio a scopi turistici e culturali;
l) i Signor confermano di aver già suddiviso tra loro, in sede di separazione personale, CP_1 Pt_1
i beni di proprietà comune e di aver, comunque, definito, di comune accordo, ogni loro altro rapporto,
anche di natura economica ad eccezione di quelli disciplinati in questa sede. Dichiarano e confermano,
quindi, di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione, titolo e/o causa ferme restando le obbligazioni assunte dai coniugi in questo atto.
m) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi nulla è dovuto a titolo di mantenimento fra di loro. Le parti espressamente e definitivamente, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di essere pienamente soddisfatte e precisano di non avere altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa in relazione alla vicenda in questione,
avendo definito ogni questione patrimoniale, come ai punti precedenti;
n) le spese della procedura, così come le spese legali, saranno sostenute dalle parti nella misura del
50% ciascuno.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai figli minori ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1 eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
ANNUNZIATA (NA) il 26/10/1977 e nato a [...] A CANCELLO CP_1
(CE) il 08/11/1983
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai figli minori ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN FELICE A CANCELLO
(CASERTA) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2019, atto n.15, Parte II, serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio della prima sezione civile in data 17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale