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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 36 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2010 promossa
DA
(C.F. ) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 in giudizio con l'avv. Amedeo Mandras
Parte attrice CONTRO
(P.IVA/ C.F: ), in persona dell'amministratore unico e Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, in giudizio con l'avv. Maria Elena Inzaina
Parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e , in qualità di eredi dell'ing. Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la chiedendone la condanna al Persona_1 Controparte_1 pagamento della somma di €. 615.861,20 a titolo di residuo del corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali svolte dal de cuius in favore della convenuta, atteso che il aveva rivestito Pt_2
l'incarico di direttore dei lavori per la ed aveva eseguito, per conto della stessa, Controparte_1 tutta l'attività di progettazione, sia di massima che esecutiva, relativa al complesso immobiliare realizzato dalla convenuta in Trinità D'Agultu, loc. Isola rossa, ma era stato solo parzialmente retribuito. Producevano in proposito tre lettere di incarico professionale, e precisamente: il contratto del 20.02.92 avente ad oggetto la progettazione e la direzione lavori del Piano di Lottizzazione denominato Tanca della Torre, in località Isola Rossa, comprensiva dei progetti esecutivi, in relazione al quale veniva pattuito il compenso di £. 636.000.000, calcolato con riferimento alla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti;
il contestuale contratto del 20.02.92, avente ad oggetto la progettazione e direzione lavori del progetto esecutivo del comparto C1-B (comparto alberghiero) interno al predetto Piano di Lottizzazione, comprensivo di tutte le opere, residenziali, alberghiere, accessorie, comprese le varianti in corso d'opera, le modifiche e le relative aggiunte, in relazione al quale era pattuito il corrispettivo di £. 264.000.000; il contratto del 27.03.2006 avente ad oggetto 1 l'incarico di “Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione” per 12 ville, ampliamento dell'Hotel Torre Ruja, opere di urbanizzazione relative ai comparti C1-C2- F1. Le attrici esponevano che, come da fatture depositate, risultava corrisposta dalla convenuta la sola somma di €. 304.568,30 (139.138,000, 123.949,000, 41.316,000, 165.300,000), a fronte di un debito complessivo ritenuto pari ad €. 615.861,20, oltre al compenso per la progettazione e direzione lavori dell'ampliamento dell'Hotel Marinedda, per la realizzazione delle due cabine elettriche in località Isola Rossa e in località La Marinedda, per la progettazione e la direzione dei lavori per le opere di consolidamento e recupero conservativo della Torre Isola Rossa e per il compenso per la predisposizione dei P.OS. (Piani Operativi Sicurezza) per la realizzazione delle dodici ville, e concludevano come in atti. La società convenuta si costituiva in giudizio e si opponeva all'accoglimento della domanda. Eccepiva in primo luogo il difetto di legittimazione passiva, atteso che né la . Controparte_2 né l' (prima della fusione per incorporazione nella avevano mai CP_3 Controparte_1 avuto la proprietà e/o la gestione dell'Hotel Marinedda, né avevano mai presentato progetti relativi all'Hotel Marinedda o conferito a tal fine incarichi di progettazione e direzione lavori. Osservava poi che le bozze di parcella prodotte in atti non potevano considerarsi prova documentale precostituita, poiché prive di firma, di visto del Consiglio dell'ordine e di riferimenti alle tariffe sulla base delle quali erano state redatte, e che nel calcolo del compenso corrisposto non si teneva in considerazione la fattura n. 5/2000 intestata ad dell'importo di £. 59.803,922, cosicchè CP_3
l'importo complessivamente percepito dall'ing. era pari a £. 649.215.687 (€. 335.291,92). Pt_2
Rilevava altresì che, per le prestazioni svolte in base ai due contratti contestuali del 20.02.92, era stato pattuito per compensi e rimborso spese l'importo di £. 264.000.000 + £. 636.000.000, calcolato convenzionalmente e forfettariamente con riferimento alla tariffa professionale ingegneri e architetti, che detto compenso era comprensivo di ogni altro emolumento maturato per varianti, modifiche, o aggiunte in corso d'opera, che la aveva conferito incarichi all'ing. per Controparte_1 Pt_2 conto anche di altri lottizzanti, i quali avevano pagato separatamente il professionista, che solo i lavori dei Comparti C1-A, C2-A, C2-B, C2-C (appartamenti a schiera) e C1-B (albergo) erano stati ultimati mentre quelli del comparto F-B (12 ville) non erano stati ancora completati, siccome iniziati in ritardo a causa della negligenza dell'ing. e che i lavori del comparto F-A non erano neppure stati Pt_2 iniziati poiché non era stata rilasciata la concessione edilizia, anche in conseguenza della condotta negligente dell'ing. Pt_2
Osservava che l'ing. aveva svolto esclusivamente le prestazioni relative alla redazione del
Pt_2 progetto di lottizzazione di massima ed aveva svolto una direzione dei lavori meramente formale, limitatasi alla sottoscrizione degli atti rilevanti sotto il profilo amministrativo, mentre tutte le altre prestazioni pattuite non erano state rese, in quanto il non era stato in grado di adempiere alle
Pt_2 obbligazioni assunte, tanto che, in relazione ad esse, era stato necessario rivolgersi ad altri professionisti. Osservava pertanto che il compenso originariamente pattuito era stato pacificamente e tacitamente ridotto dalle parti, e che l'ing. aveva sempre ritenuto ed ammesso di essere stato soddisfatto
Pt_2 con le somme che gli erano state corrisposte, come confermato dal fatto che egli, dopo la predisposizione della fattura n. 8/2001, non aveva avanzato ulteriori richieste di pagamento. Evidenziava altresì in dettaglio numerosi errori ed inadempimenti in cui il era incorso,
Pt_2 eccepiva la prescrizione dei crediti relativi alle prestazioni rese ed esaurite prima del 4.1.2000, e concludeva come in atti.
2 La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.09.24 sulle conclusioni di cui alle note in atti. La domanda attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione. Deve darsi atto, in primo luogo, che la parte attrice, in relazione all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta con riferimento alle pretese relative all'Hotel Marinedda, ha dato atto, nelle memorie ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., del fatto che la
[...] e la non hanno mai avuto la proprietà né la gestione dell'Hotel Marinedda Controparte_1 CP_3 e, di conseguenza, non hanno mai conferito all'Ing. incarichi per la progettazione o direzione Pt_2 dei lavori del suddetto hotel., con la conseguenza che le domande avanzate in proposito devono intendersi rinunciate. Tanto premesso, si rileva che, per costante orientamento giurisprudenziale (v. per tutte, Cass. Sez. Unite n. 13533/2001), al creditore, che deduce l'inadempimento da parte del debitore, spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art 2697cc, il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, cosicchè il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Spetta pertanto al professionista dar prova dell'esistenza del rapporto di prestazione d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta quale titolo del proprio diritto al compenso, dal quale emerga l'inequivoca volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso (Cass. 3016/2006, Cass. 1244/2000). Ritiene il Tribunale che le attrici abbiano pienamente assolto, mediante la produzione delle tre lettere di incarico professionale descrittive del rapporto contrattuale tra l'ing. e le società Pt_2 committenti, all'onere di provare l'avvenuto conferimento dell'incarico, circostanza del resto non contestata dalla convenuta. Con riferimento all'attività effettivamente svolta dal ed alla quantificazione del relativo Pt_2 compenso, il Tribunale non ritiene di discostarsi dalle risultanze della c.t.u. svolta, congruamente motivate e prive di vizi logici. Dalla consulenza del 27.03.24 emerge che solo i lavori dei Comparti C1-A, C2-A, C2-B, C2-C (appartamenti a schiera) e C1-B (albergo) sono stati ultimati dall'ing. (v. pagg. 21-28 della Pt_2 consulenza), e che il professionista eseguì, su incarico e per conto della Controparte_1 tutta l'attività di progettazione, sia di massima che esecutiva, del complesso immobiliare realizzato dalla convenuta in località Isola Rossa del comune di Trinità D'Agultu, rivestendo e svolgendo altresì l'incarico di direttore dei lavori (v. p.5 della consulenza). Il consulente ha poi accertato che, sebbene nelle lettere di incarico il avesse assunto l'impegno Pt_2 di occuparsi della progettazione anche in relazione ai particolari costruttivi e decorativi, in realtà non è stato possibile reperire alcun relativo elaborato del essendo stata invece tale attività svolta Pt_2 da altri professionisti, ed ha pertanto escluso che detta attività non possa essere attribuita al Pt_2
(v. pagg.
5-7 e pag. 48 della consulenza). Il c.t.u. ha poi accertato, con riferimento alla villa bifamiliare sita all'interno del lotto C2-B, di proprietà di e , che le relative prestazioni professionali furono Parte_3 Parte_4 retribuite all'Ing. dai medesimi proprietari, cosicchè i relativi compensi sono stati detratti Pt_2 dalle spettanze del professionista (v. pagg. 23 e 46 della consulenza) Par Il consulente ha poi accertato, con riferimento alle 12 ville edificate sul lotto , che a causa di errori del nella predisposizione dei progetti, solo le ville 6 e 7 avevano avuto la concessione, ed ha Pt_2
3 di conseguenza correttamente tenuto conto, ai fini della determinazione del valore delle opere, e dunque degli onorari spettanti al della volumetria delle sole due ville indicate. Pt_2
Il consulente ha poi escluso dal calcolo la volumetria relativa al lotto F-A, in relazione al quale non furono rilasciate concessioni edilizie per difformità alle norme urbanistiche vigenti. Il consulente ha poi ritenuto, quanto alla progettazione di massima degli impianti, sulla base delle testimonianze degli impiantisti incaricati, che hanno asserito di aver proceduto in totale autonomia nella realizzazione degli stessi, ed in considerazione dell'assenza in atti di documentazione in proposito, che la relativa prestazione non possa essere ricompresa nell'onorario spettante al professionista, mentre ha riconosciuto al il compenso spettante quale responsabile della Pt_2 direzione lavori anche in relazione alle opere impiantistiche. In considerazione dei rilievi e degli accertamenti svolti, il c.t.u. ha quantificato in €. 414.353,15 l'onorario complessivamente spettante all'ing. a titolo di progettazione, incluse le varianti, e Pt_2 direzione dei lavori nel comparto residenziale ed alberghiero, oltre che per la redazione dei progetti di massima e direzione lavori delle opere strutturali in cemento armato e delle opere di urbanizzazione. Pertanto, tenendo conto del compenso già corrisposto al professionista, pari ad €. 335.291,92, come si ricava dalle fatture in atti, ivi compresa la fattura n. 5/00), il residuo compenso spettante alla parte attrice è pari ad €. 79.061,23. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che il diritto ad ottenere il compenso dovuto per i lavori e le varianti relativi ai comparti C1-A e C2-A, facenti parte del piano di lottizzazione “Tanca della Torre” è prescritto. Infatti, le diffide inviate dalle attrici alla parte convenuta a mezzo racc. AR in data 08.06.07 ed in data 25.09.07, sebbene idonee ad interrompere il decorso del termine decennale di prescrizione per tutte le prestazioni professionali svolte dall'ing. non lo sono tuttavia in relazione ai soli lavori Pt_2 riguardanti i Comparti C1-A e C2-A per i quali, essendo stati essi ultimati il 28.07.1995, il termine di prescrizione è ampiamente maturato. Ne consegue che, dal predetto importo di €. 79.061,23 spettante alle attrici dovrà essere detratta la somma di €. 71.235,70 relativa alle le prestazioni professionali svolte in relazione ai Comparti C1-A e C2-A, così residuando la minor somma di €. 7.825,53. Ne consegue che la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della somma €. 7.825,53, oltre agli interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo Non sono dovuti gli interessi moratori di cui al D. L.vo n. 231 del 2002, il cui art. 11 esclude l'applicazione delle relative disposizioni ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002, stante il difetto di prova di incarichi conferiti dopo tale data ed in relazione ai quali sia stata formulata richiesta di compenso. Vanno infine respinte le domande proposte dalla convenuta in via riconvenzionale. Si osserva, in relazione alla prima di esse, con cui è stata chiesta la restituzione delle somme eccedenti il compenso spettante per le prestazioni incomplete rese dall'ing. o per i lavori eseguiti da Pt_2 altri professionisti, che dei relativi importi il c.t.u. ha tenuto debitamente conto, e li ha considerati nella sua valutazione, così come in relazione alla seconda ed alla quinta domanda riconvenzionale, relative ai danni da mancato o inesatto adempimento per prestazioni non completate o eseguite da altri professionisti nonché ai danni patrimoniali cagionati da errori e/o lacune progettuali, tutti riconosciuti in perizia dal consulente e decurtati dal calcolo del compenso spettante al professionista. Con riferimento alla terza ed alla quarta domanda riconvenzionale, relative al danno patrimoniale da ritardo o da mancati introiti nell'esecuzione dei lavori del comparto F-B ed al danno da mancata 4 approvazione dei progetti dei comparti F-A, corrispondente al prezzo che si sarebbe ricavato dalla vendita delle tre ville, si osserva che il danno da ritardo è stato calcolato all'esito della consulenza, mentre il danno da mancati introiti e da perdita di chance non è stato dimostrato da parte convenuta, che non ha fornito alcuna prova sul punto. Stante la reciproca parziale soccombenza, si dichiarano le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u. come liquidate separatamente, interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore della parte attrice, della somma €. 7.825,53 oltre agli interessi legali
[...] dalla data della presente pronuncia al saldo;
respinge le domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta;
dichiara le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u. come liquidate separatamente, interamente compensate tra le parti. Tempio Pausania, 13.1.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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