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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5101/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 5101/2024 V.G. posta in decisione il 31.01.2025 e promossa dai coniugi
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. CRISTINA AMADORI)
e nato a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._2
in Ravenna, Via Fibonacci n. 28 (avv. GIORGIA TOSCHI)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
02.12.2024; preso atto che l'udienza del 21.01.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio a Ravenna in data Persona_1
29/10/1999;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata in [...] Parte_1
il 12.11.1966, C.F. , e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
22.09.1963, C.F. , celebrato con rito civile in Ravenna il 30/12/2007, iscritto C.F._2
nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2007, n. 317, parte I;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) Il sig. corrisponderà la somma mensile di € 407,10 a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario Per_1
direttamente nel conto della sig.ra . La somma verrà rivalutata annualmente in base agli PT
indici ISTAT. Il sig. corrisponderà inoltre il 50% delle spese straordinarie anticipate per CP_1
il figlio;
per spese straordinarie devono intendersi quelle di cui al protocollo del Tribunale di
Ravenna, oltre ad un'attività sportiva e la scuola di musica. La somma complessiva delle spese straordinarie anticipate dalla SI , dovrà essere rimborsata mensilmente dal GN PT
, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le spese straordinarie sono state CP_1 sostenute e richieste via email al GN all'indirizzo: CP_1 Email_1
La SI si impegna ed obbliga a fornire al GN , nel mese di settembre di PT CP_1
ciascun anno, la dichiarazione dei redditi o modello 730 presentato dal figlio , oltre a Per_1
documentazione comprovante gli esami universitari superati e le relative votazioni.
Il sig. si impegna a effettuare il cambio di intestazione dell'autovettura Opel Agila trg. CP_1
EG667WT entro il 31/01/25.
2) Spese di lite compensate.”
Ravenna, 05/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 5101/2024 V.G. posta in decisione il 31.01.2025 e promossa dai coniugi
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. CRISTINA AMADORI)
e nato a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._2
in Ravenna, Via Fibonacci n. 28 (avv. GIORGIA TOSCHI)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
02.12.2024; preso atto che l'udienza del 21.01.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio a Ravenna in data Persona_1
29/10/1999;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata in [...] Parte_1
il 12.11.1966, C.F. , e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
22.09.1963, C.F. , celebrato con rito civile in Ravenna il 30/12/2007, iscritto C.F._2
nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2007, n. 317, parte I;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) Il sig. corrisponderà la somma mensile di € 407,10 a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario Per_1
direttamente nel conto della sig.ra . La somma verrà rivalutata annualmente in base agli PT
indici ISTAT. Il sig. corrisponderà inoltre il 50% delle spese straordinarie anticipate per CP_1
il figlio;
per spese straordinarie devono intendersi quelle di cui al protocollo del Tribunale di
Ravenna, oltre ad un'attività sportiva e la scuola di musica. La somma complessiva delle spese straordinarie anticipate dalla SI , dovrà essere rimborsata mensilmente dal GN PT
, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le spese straordinarie sono state CP_1 sostenute e richieste via email al GN all'indirizzo: CP_1 Email_1
La SI si impegna ed obbliga a fornire al GN , nel mese di settembre di PT CP_1
ciascun anno, la dichiarazione dei redditi o modello 730 presentato dal figlio , oltre a Per_1
documentazione comprovante gli esami universitari superati e le relative votazioni.
Il sig. si impegna a effettuare il cambio di intestazione dell'autovettura Opel Agila trg. CP_1
EG667WT entro il 31/01/25.
2) Spese di lite compensate.”
Ravenna, 05/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi