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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 18/05/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 222/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Sez. civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Modolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 222/2024 promossa da:
, nato ad [...] il [...] residente in Bulgaria C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Aosta (AO) Via Festaz n. 29 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano SCIULLI ( , che lo rappresenta e difende C.F._2 Email_1 giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo del giudizio
ATTORE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (C.F. – – fax 06/96514020), presso la quale è ivi P.IVA_2 Email_2 domiciliate in via dell'Arsenale, n. 21
CONVENUTO
con sede in Aosta, Via Monte Vodice Controparte_2
7
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: In via preliminare:
Rigettare le avversarie eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva.
Nel merito
In via principale dichiarare nulle e/o illegittime le intimazioni di pagamento n. 00520229000111751/000, 0052021900022600/000 e 00520239001006875/000 notificate in data 22.02.2024 nonché le cartelle cartelle esattoriali e gli avvisi di accertamento in esse elencati e l'inesistenza del diritto di
[...]
di procedere esecutivamente nei confronti di per Controparte_1 Parte_1 inesistenza dei titoli e/o per intervenuta prescrizione dell'azione e dei crediti tributari.
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento sopra indicati e dei crediti negli stessi dedotti e conseguentemente dichiarare l'illegittimità degli avvisi di intimazione n. 00520229000111751/000; 0052021900022600/000; 00520239001006875/000
pagina 1 di 5 - accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese avversarie, sia nell'an che nel quantum con particolare riferimento alle somme portate nelle intimazioni impugnate e nelle cartelle esattoriali sopra elencate e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e/o inammissibilità e/o inefficacia delle iscrizioni a ruolo e/o degli avvisi di accertamento mai notificati, rimuovendo ogni effetto di ruolo di cui all'avviso di intimazione;
In ogni caso con il favore delle spese di lite.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA In via preliminare e assorbente, dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Aosta.
In subordine, e nel merito, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' rispetto alle contestazioni circa la notifica CP_3 degli avvisi di accertamento, essendo legittimata l' e, per il resto, respingersi le Controparte_2 domande attoree perché infondate.
Vinte le spese.
Svolgimento del procedimento
Il sig. citava in giudizio e Parte_1 Controparte_1
ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Controparte_2 formulando opposizione avverso l'avviso di intimazione n. 00520229000111751/000, n.
0052021900022600/000, n. 00520239001006875/000.
L'atto di citazione veniva notificato a mezzo PEC alle parti convenute in data 13 marzo 2024.
Con decreto del 23 maggio 2024, stante la mancata costituzione in giudizio dei convenuti nel termine di 70 giorni prima della data dell'udienza di comparizione, il Giudice ne dichiarava la contumacia e fissava udienza ex art. 183 c.p.c. al 1.10.2024.
(d'ora innanzi si costituiva in giudizio Controparte_1 CP_3 tardivamente in data 19 luglio 2024.
non si costituiva in giudizio. Controparte_2
All'udienza del 1.10.2024 compariva la sola parte attrice che chiedeva fissarsi udienza di rimessione in decisione.
Il Giudice fissava udienza di rimessione in decisione al 18 febbraio 2025 in modalità cartolare, assegnando termini di legge per precisazione delle conclusioni e memorie conclusionali. Le parti costitute depositavano note conclusive e la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 24 febbraio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice lamenta la duplicazione delle somme richieste da , la mancata notifica delle cartelle CP_3 esattoriali indicate nei tre diversi atti di intimazione, la mancata notifica degli avvisi di pagamento,
l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati e delle cartelle di pagamento. Chiede pertanto la dichiarazione di nullità/illegittimità delle intimazioni di pagamento, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione, la dichiarazione di infondatezza delle pretese avversarie. eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice tributario, precisa che CP_3 le cartelle nn. 00520120001202063000 e 00520130003434955000 sono state sgravate in data
14.2.2024 (prima della proposizione della domanda avversaria), che le cartelle
005201600000309187000 è stata notificata a mani del destinatario in data 20.4.2016, la cartella 00520180000245669000 è stata notificata in data 17.5.2018, la cartella 00520180001165157000 è stata notificata in data 17.9.2019, la cartella 00520190003650967000 è stata notificata in data 11.2.2022;
pagina 2 di 5 che la notifica degli avvisi di accertamento è in capo all'agente impositore;
che le lagnanze circa la mancata allegazione delle copie delle cartelle di pagamento all'avviso di intimazione e la mancata motivazione dell'avviso di intimazione sono infondate;
che il tasso di interesse applicato è corretto;
che non è intervenuta alcuna prescrizione. Chiede dichiararsi il difetto di giurisdizione, in subordine il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle contestazioni circa la notifica degli avvisi di CP_3 accertamento, e per il resto respingersi l'opposizione.
Ritenuto che le questioni che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, devono essere fatte valere dinanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c (Corte di Cassazione, S.U., sent. n. 34447, del 24 dicembre 2019).
Ritenuto che il Giudice Tributario sia competente per tutte le ipotesi in cui la controversia si collochi a monte della cartella esattoriale, essendo contestato il titolo della riscossione tributaria, e sia volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato;
ossia la cognizione degli atti dell'amministrazione ed il merito della pretesa tributaria, espressione del potere di imposizione fiscale, permangono nell'alveo di giurisdizione del giudice tributario.
Ritenuto che il contribuente debba agire ex art. 615 c.p.c. avanti il Giudice Ordinario in relazione ai fatti intervenuti successivamente alla notifica della cartella (o della intimazione di pagamento) e che, dunque, si collocano a valle della stessa, in specie quelli estintivi del credito tributario in essa cristallizzato;
al Giudice dell'Esecuzione spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata. Il contribuente, a questo punto, potrà impugnare la pretesa tributaria ed eccepire, ad esempio: - l'avvenuta prescrizione;
- l'avvenuta pronuncia di sospensione totale o parziale da parte della Commissione Tributaria;
- l'eventuale riconoscimento di uno sgravio totale o parziale;
- l'adesione alla rottamazione dei ruoli;
- l'avvenuto pregresso pagamento del debito de quo;
- la pignorabilità del bene in sé considerato e oggetto di esecuzione.
Rilevato che la Suprema Corte ha recentemente precisato (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire.
Ritenuto che, in definitiva, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione.
Ritenuto pertanto doversi rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Ritenuto che le cartelle di pagamento hanno la medesima funzione svolta, nell'esecuzione ordinaria, dall'atto di precetto (la cui omessa notificazione vizia i successivi atti esecutivi: di regola, il pignoramento;
nella specie, il successivo atto di intimazione di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973).
Rilevato che ha fornito la prova della notifica delle seguenti cartelle di pagamento (producendo CP_3 in giudizio le attestazioni di notifica che riportano l'indirizzo di residenza corretto del destinatario, il numero dell'atto notificato, la sottoscrizione del destinatario):
- notifica a mani prove del destinatario della cartella di pagamento 00520160000309187000 in data 20.4.2016 per euro 188,76 di cui all'avviso di intimazione n. 00520229000111751/000 e 0052021900022600/000 notificati il 22.2.2024;
- notifica a mani della madre della cartella di pagamento 00520180000245669000 in data
17.5.2018 per euro 18.088,30 di cui all'avviso di intimazione n. 00520229000111751/000 pagina 3 di 5 nonché all'avviso di intimazione 0052021900022600/000 e 00520239001006875 notificati il
22.2.2024;
- notifica della cartella di pagamento 00520180001165157000 in data 17.9.2018 di euro 46,79 di cui all'avviso di intimazione n. 0052021900022600/000 e 00520239001006875/000 notificati il
22.2.2024.
Rilevato che le cartelle di pagamento di cui ha fornito la prova della notifica risultano inserite in CP_3 più di un'intimazione di pagamento, come infra specificato.
Rilevato che ha dichiarato che le cartelle di pagamento nn. 00520120001202063000 per euro CP_3
552,38 e 00520130003434955000 per euro 48,35 (di cui all'avviso di intimazione
0052021900022600/000) sono state sgravate in data 14/02/2024, prima della proposizione della domanda avversaria.
Ritenuto che, anche alla luce della sospensione dell'attività recuperatoria dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, la cartella notificata in data 17.5.2018
(cartella 00520180000245669000 per euro 18.088,30) e la cartella notificata in data 17.9.2018 (cartella
0520180001165157000 di euro 46,79) non erano prescritte alla data del 24.2.2024 (data di notifica dell'atto di intimazione ivi impugnato);
Ritenuto che, anche alla luce della sospensione dell'attività recuperatoria per il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 intercorrente dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il credito di cui alla cartella
00520160000309187000 notificata ni data 20.4.2016 per euro 188,76 deve ritenersi prescritto alla data del 24.2.2024.
Rilevato che non forniva la prova della notifica delle altre cartelle e che CP_3 CP_2 non si costituiva in giudizio (non fornendo pertanto la prova, a suo carico, della notifica
[...] degli avvisi d i accertamento).
Ritenuto che l'avviso di intimazione non debba contenere in allegato la cartella di pagamento a cui si riferisce, essendo sufficiente che la stessa sia stata previamente notificata al contribuente essendo sufficiente che vengano indicati gli estremi, la data di notifica, l'ammontare, la natura e le causali della pretesa tributaria.
Ritenuto che l'applicazione del saggio di interesse di mora sia fondata sull'art. 30 DPR 602/1973 e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo sull'art. 20 DPR 602/73 e che le doglianze dell'opponente sul punto siano generiche.
Ritenuto pertanto provato il diritto di procedere in via esecutiva da parte di per le sole somme di CP_3 euro 18.088,30 di cui alla cartella 00520180000245669000 e di euro 46,79 di cui alla cartella 00520180001165157000.
Ritenuto che le spese di lite vadano poste a carico delle convenute in solido tra loro essendo la prova dell'intervenuta interruzione della prescrizione degli avvisi di accertamento a carico dell'Ente CP_ impositore e delle cartelle esattoriale a carico dell riscossore.
Ritenuto che le spese di lite del presente giudizio possano quantificarsi in euro 3.809,00 con applicazione del valore indeterminato (come indicato dall'opponente), complessità bassa, oltre accessori e oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: annulla parzialmente l'intimazione di pagamento 00520229000111751/000 dichiarando la stessa valida pagina 4 di 5 ed efficacie per la minor somma di euro 18.088,33 di cui alla cartella 00520180000245669000; annulla parzialmente l'intimazione di pagamento 00520239001006875/000 dichiarando la stessa valida ed efficacie per la minor somma di euro 46,79 di cui alla cartella 00520180001165157000; annulla integralmente l'intimazione di pagamento 00520239001006875/000;
Condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre 15% spese generali, oltre esposti documentati, iva e cpa.
Aosta, 18 maggio 2025
Il Giudice
dott. Simona Modolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Sez. civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Modolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 222/2024 promossa da:
, nato ad [...] il [...] residente in Bulgaria C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Aosta (AO) Via Festaz n. 29 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano SCIULLI ( , che lo rappresenta e difende C.F._2 Email_1 giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo del giudizio
ATTORE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (C.F. – – fax 06/96514020), presso la quale è ivi P.IVA_2 Email_2 domiciliate in via dell'Arsenale, n. 21
CONVENUTO
con sede in Aosta, Via Monte Vodice Controparte_2
7
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: In via preliminare:
Rigettare le avversarie eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva.
Nel merito
In via principale dichiarare nulle e/o illegittime le intimazioni di pagamento n. 00520229000111751/000, 0052021900022600/000 e 00520239001006875/000 notificate in data 22.02.2024 nonché le cartelle cartelle esattoriali e gli avvisi di accertamento in esse elencati e l'inesistenza del diritto di
[...]
di procedere esecutivamente nei confronti di per Controparte_1 Parte_1 inesistenza dei titoli e/o per intervenuta prescrizione dell'azione e dei crediti tributari.
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento sopra indicati e dei crediti negli stessi dedotti e conseguentemente dichiarare l'illegittimità degli avvisi di intimazione n. 00520229000111751/000; 0052021900022600/000; 00520239001006875/000
pagina 1 di 5 - accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese avversarie, sia nell'an che nel quantum con particolare riferimento alle somme portate nelle intimazioni impugnate e nelle cartelle esattoriali sopra elencate e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e/o inammissibilità e/o inefficacia delle iscrizioni a ruolo e/o degli avvisi di accertamento mai notificati, rimuovendo ogni effetto di ruolo di cui all'avviso di intimazione;
In ogni caso con il favore delle spese di lite.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA In via preliminare e assorbente, dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Aosta.
In subordine, e nel merito, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' rispetto alle contestazioni circa la notifica CP_3 degli avvisi di accertamento, essendo legittimata l' e, per il resto, respingersi le Controparte_2 domande attoree perché infondate.
Vinte le spese.
Svolgimento del procedimento
Il sig. citava in giudizio e Parte_1 Controparte_1
ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Controparte_2 formulando opposizione avverso l'avviso di intimazione n. 00520229000111751/000, n.
0052021900022600/000, n. 00520239001006875/000.
L'atto di citazione veniva notificato a mezzo PEC alle parti convenute in data 13 marzo 2024.
Con decreto del 23 maggio 2024, stante la mancata costituzione in giudizio dei convenuti nel termine di 70 giorni prima della data dell'udienza di comparizione, il Giudice ne dichiarava la contumacia e fissava udienza ex art. 183 c.p.c. al 1.10.2024.
(d'ora innanzi si costituiva in giudizio Controparte_1 CP_3 tardivamente in data 19 luglio 2024.
non si costituiva in giudizio. Controparte_2
All'udienza del 1.10.2024 compariva la sola parte attrice che chiedeva fissarsi udienza di rimessione in decisione.
Il Giudice fissava udienza di rimessione in decisione al 18 febbraio 2025 in modalità cartolare, assegnando termini di legge per precisazione delle conclusioni e memorie conclusionali. Le parti costitute depositavano note conclusive e la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 24 febbraio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice lamenta la duplicazione delle somme richieste da , la mancata notifica delle cartelle CP_3 esattoriali indicate nei tre diversi atti di intimazione, la mancata notifica degli avvisi di pagamento,
l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati e delle cartelle di pagamento. Chiede pertanto la dichiarazione di nullità/illegittimità delle intimazioni di pagamento, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione, la dichiarazione di infondatezza delle pretese avversarie. eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice tributario, precisa che CP_3 le cartelle nn. 00520120001202063000 e 00520130003434955000 sono state sgravate in data
14.2.2024 (prima della proposizione della domanda avversaria), che le cartelle
005201600000309187000 è stata notificata a mani del destinatario in data 20.4.2016, la cartella 00520180000245669000 è stata notificata in data 17.5.2018, la cartella 00520180001165157000 è stata notificata in data 17.9.2019, la cartella 00520190003650967000 è stata notificata in data 11.2.2022;
pagina 2 di 5 che la notifica degli avvisi di accertamento è in capo all'agente impositore;
che le lagnanze circa la mancata allegazione delle copie delle cartelle di pagamento all'avviso di intimazione e la mancata motivazione dell'avviso di intimazione sono infondate;
che il tasso di interesse applicato è corretto;
che non è intervenuta alcuna prescrizione. Chiede dichiararsi il difetto di giurisdizione, in subordine il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle contestazioni circa la notifica degli avvisi di CP_3 accertamento, e per il resto respingersi l'opposizione.
Ritenuto che le questioni che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, devono essere fatte valere dinanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c (Corte di Cassazione, S.U., sent. n. 34447, del 24 dicembre 2019).
Ritenuto che il Giudice Tributario sia competente per tutte le ipotesi in cui la controversia si collochi a monte della cartella esattoriale, essendo contestato il titolo della riscossione tributaria, e sia volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato;
ossia la cognizione degli atti dell'amministrazione ed il merito della pretesa tributaria, espressione del potere di imposizione fiscale, permangono nell'alveo di giurisdizione del giudice tributario.
Ritenuto che il contribuente debba agire ex art. 615 c.p.c. avanti il Giudice Ordinario in relazione ai fatti intervenuti successivamente alla notifica della cartella (o della intimazione di pagamento) e che, dunque, si collocano a valle della stessa, in specie quelli estintivi del credito tributario in essa cristallizzato;
al Giudice dell'Esecuzione spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata. Il contribuente, a questo punto, potrà impugnare la pretesa tributaria ed eccepire, ad esempio: - l'avvenuta prescrizione;
- l'avvenuta pronuncia di sospensione totale o parziale da parte della Commissione Tributaria;
- l'eventuale riconoscimento di uno sgravio totale o parziale;
- l'adesione alla rottamazione dei ruoli;
- l'avvenuto pregresso pagamento del debito de quo;
- la pignorabilità del bene in sé considerato e oggetto di esecuzione.
Rilevato che la Suprema Corte ha recentemente precisato (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire.
Ritenuto che, in definitiva, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione.
Ritenuto pertanto doversi rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Ritenuto che le cartelle di pagamento hanno la medesima funzione svolta, nell'esecuzione ordinaria, dall'atto di precetto (la cui omessa notificazione vizia i successivi atti esecutivi: di regola, il pignoramento;
nella specie, il successivo atto di intimazione di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973).
Rilevato che ha fornito la prova della notifica delle seguenti cartelle di pagamento (producendo CP_3 in giudizio le attestazioni di notifica che riportano l'indirizzo di residenza corretto del destinatario, il numero dell'atto notificato, la sottoscrizione del destinatario):
- notifica a mani prove del destinatario della cartella di pagamento 00520160000309187000 in data 20.4.2016 per euro 188,76 di cui all'avviso di intimazione n. 00520229000111751/000 e 0052021900022600/000 notificati il 22.2.2024;
- notifica a mani della madre della cartella di pagamento 00520180000245669000 in data
17.5.2018 per euro 18.088,30 di cui all'avviso di intimazione n. 00520229000111751/000 pagina 3 di 5 nonché all'avviso di intimazione 0052021900022600/000 e 00520239001006875 notificati il
22.2.2024;
- notifica della cartella di pagamento 00520180001165157000 in data 17.9.2018 di euro 46,79 di cui all'avviso di intimazione n. 0052021900022600/000 e 00520239001006875/000 notificati il
22.2.2024.
Rilevato che le cartelle di pagamento di cui ha fornito la prova della notifica risultano inserite in CP_3 più di un'intimazione di pagamento, come infra specificato.
Rilevato che ha dichiarato che le cartelle di pagamento nn. 00520120001202063000 per euro CP_3
552,38 e 00520130003434955000 per euro 48,35 (di cui all'avviso di intimazione
0052021900022600/000) sono state sgravate in data 14/02/2024, prima della proposizione della domanda avversaria.
Ritenuto che, anche alla luce della sospensione dell'attività recuperatoria dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, la cartella notificata in data 17.5.2018
(cartella 00520180000245669000 per euro 18.088,30) e la cartella notificata in data 17.9.2018 (cartella
0520180001165157000 di euro 46,79) non erano prescritte alla data del 24.2.2024 (data di notifica dell'atto di intimazione ivi impugnato);
Ritenuto che, anche alla luce della sospensione dell'attività recuperatoria per il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 intercorrente dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il credito di cui alla cartella
00520160000309187000 notificata ni data 20.4.2016 per euro 188,76 deve ritenersi prescritto alla data del 24.2.2024.
Rilevato che non forniva la prova della notifica delle altre cartelle e che CP_3 CP_2 non si costituiva in giudizio (non fornendo pertanto la prova, a suo carico, della notifica
[...] degli avvisi d i accertamento).
Ritenuto che l'avviso di intimazione non debba contenere in allegato la cartella di pagamento a cui si riferisce, essendo sufficiente che la stessa sia stata previamente notificata al contribuente essendo sufficiente che vengano indicati gli estremi, la data di notifica, l'ammontare, la natura e le causali della pretesa tributaria.
Ritenuto che l'applicazione del saggio di interesse di mora sia fondata sull'art. 30 DPR 602/1973 e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo sull'art. 20 DPR 602/73 e che le doglianze dell'opponente sul punto siano generiche.
Ritenuto pertanto provato il diritto di procedere in via esecutiva da parte di per le sole somme di CP_3 euro 18.088,30 di cui alla cartella 00520180000245669000 e di euro 46,79 di cui alla cartella 00520180001165157000.
Ritenuto che le spese di lite vadano poste a carico delle convenute in solido tra loro essendo la prova dell'intervenuta interruzione della prescrizione degli avvisi di accertamento a carico dell'Ente CP_ impositore e delle cartelle esattoriale a carico dell riscossore.
Ritenuto che le spese di lite del presente giudizio possano quantificarsi in euro 3.809,00 con applicazione del valore indeterminato (come indicato dall'opponente), complessità bassa, oltre accessori e oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: annulla parzialmente l'intimazione di pagamento 00520229000111751/000 dichiarando la stessa valida pagina 4 di 5 ed efficacie per la minor somma di euro 18.088,33 di cui alla cartella 00520180000245669000; annulla parzialmente l'intimazione di pagamento 00520239001006875/000 dichiarando la stessa valida ed efficacie per la minor somma di euro 46,79 di cui alla cartella 00520180001165157000; annulla integralmente l'intimazione di pagamento 00520239001006875/000;
Condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre 15% spese generali, oltre esposti documentati, iva e cpa.
Aosta, 18 maggio 2025
Il Giudice
dott. Simona Modolo
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