Decreto cautelare 15 settembre 2022
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2022
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/12/2025, n. 23765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23765 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23765/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10160/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10160 del 2022, proposto da
PO LP, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IO AN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria dei candidati ammessi alle prove successive, motorio attitudinali, del concorso pubblico per titoli ed esami, a trecento (300) posti di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 25 febbraio 2022, pubblicata in data 19/7/2022 sul sito www.vigilifuoco.it, secondo quanto comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 57, pubblicata il 19 luglio 2022 , nella parte in cui i ricorrenti non risultano essere inseriti;
- del decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Soccorso Pubblico – Difesa Civile, n. 34 del 21/2/2022, avente ad oggetto l'indizione del concorso pubblico, per esami, a 300 posti di Vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui, all'art.7 (prova preselettiva), ha previsto che “ È ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso secondo il punteggio attribuito alle risposte date e a quelle errate. Sono ammessi alle prove di esame i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. IO IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con note difensive in data 29.11.2025 la parte ricorrente ha chiesto “che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere”, senza tuttavia allegare le circostanze che avrebbero determinato il sostanziale soddisfacimento della pretesa attivata in giudizio.
Pertanto, la predetta istanza deve essere correttamente interpretata quale declaratoria della mancanza di interesse alla decisione della causa.
Non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
IO IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IA | TO AR |
IL SEGRETARIO