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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2447/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2447 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...], C.F.: entrambi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliati in Casoria (NA) alla Via L. Manara n. 9, presso lo studio dell'avv.
NA De Masi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 27.11.2025, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Il PM, apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 18.06.2025, i ricorrenti epigrafati, premesso di aver contratto matrimonio in Arzano il 08.09.2001, in costanza del quale nascevano due figlie,
pagina 1 di 3 Francesca- TT (NA) il 24.02.2003- e Anna- a TT (NA) il 04.11.2004- e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato
Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 27.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, previo deposito di note congiunte sostitutive di udienza in data 08.11.2025, le parti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
indi, il Presidente relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“I) Entrambi vivranno nel domicilio e nella residenza che ciascuno di loro sceglierà, con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali variazioni;
II) La casa coniugale sita in Arzano (NA) alla Via Del Centenario n. 7 verrà assegnata al sig. che la abiterà unitamente ad entrambe le figlie. Egli si impegna ad effettuare Parte_1 la voltura delle utenze domestiche ed a pagare le stesse;
III) Il sig. si impegna a versare alla moglie, il 4 di ogni mese la somma di €. 100,00 Parte_1
(cento/00) a titolo di mantenimento per lei. Tale importo sarà rivalutato ogni anno secondo gli indici
ISTAT;
IV) Sono a carico del sig. tutte le spese straordinarie relative alla figlia Parte_1
in quanto non economicamente autonoma, previste dall'art. 5 del Protocollo Persona_1
d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Napoli n. 1593 del 07.03.2018, che qui si intende per ripetuto e trascritto;
V) I coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale”. pagina 2 di 3 Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato in Parte_1
Napoli il 20.08.1968, C.F.: e , nata in [...] C.F._1 Controparte_1
(NA) il 07.03.1970, C.F.: ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le C.F._2 condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzano per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 37, Parte I- Anno 2001);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2447 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...], C.F.: entrambi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliati in Casoria (NA) alla Via L. Manara n. 9, presso lo studio dell'avv.
NA De Masi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 27.11.2025, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Il PM, apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 18.06.2025, i ricorrenti epigrafati, premesso di aver contratto matrimonio in Arzano il 08.09.2001, in costanza del quale nascevano due figlie,
pagina 1 di 3 Francesca- TT (NA) il 24.02.2003- e Anna- a TT (NA) il 04.11.2004- e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato
Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 27.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, previo deposito di note congiunte sostitutive di udienza in data 08.11.2025, le parti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
indi, il Presidente relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“I) Entrambi vivranno nel domicilio e nella residenza che ciascuno di loro sceglierà, con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali variazioni;
II) La casa coniugale sita in Arzano (NA) alla Via Del Centenario n. 7 verrà assegnata al sig. che la abiterà unitamente ad entrambe le figlie. Egli si impegna ad effettuare Parte_1 la voltura delle utenze domestiche ed a pagare le stesse;
III) Il sig. si impegna a versare alla moglie, il 4 di ogni mese la somma di €. 100,00 Parte_1
(cento/00) a titolo di mantenimento per lei. Tale importo sarà rivalutato ogni anno secondo gli indici
ISTAT;
IV) Sono a carico del sig. tutte le spese straordinarie relative alla figlia Parte_1
in quanto non economicamente autonoma, previste dall'art. 5 del Protocollo Persona_1
d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Napoli n. 1593 del 07.03.2018, che qui si intende per ripetuto e trascritto;
V) I coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale”. pagina 2 di 3 Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato in Parte_1
Napoli il 20.08.1968, C.F.: e , nata in [...] C.F._1 Controparte_1
(NA) il 07.03.1970, C.F.: ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le C.F._2 condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzano per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 37, Parte I- Anno 2001);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3