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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20604 EL Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi ELl'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio ELl'Avv. Salvatore Vaccaro che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il Controparte_1
05/07/1957 Resistente - contumace
1 Con l'intervento EL Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento EL matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare EL 29.1.25 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta. Nessuno per la parte resistente.
Ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Con ricorso depositato in data 22.3.22 ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che in data 13.9.07 contraeva matrimonio in Casteltermini Parte_1
con , dalla cui unione non erano nati figli;
che in Controparte_1
data 6.5.2019 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate;
che dalla comparizione ELle parti dinnanzi al Presidente EL Tribunale non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio (rectius, scioglimento).
Concesso termine per il rinnovo ELla notifica alla resistente, dichiarata l'improcedibilità EL ricorso per mancato deposito di note scritte, revocato il provvedimento per dimostrato errore scusabile, dopo diversi rinvii per consentire il rinnovo ELla notifica, alfine ritualmente citata la resistente ex art.143 c.p.c., il Presidente, dato atto ELl'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente,
confermava le condizioni separative e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I.
per il proseguo.
Successivamente, concesso termine per il rinnovo ELla notifica dei provvedimenti presidenziali, rinviato il procedimento ex art.309 c.p.c.,
all'udienza EL 29.1.25 sulle note scritte EL ricorrente che insisteva nelle proprie richieste, chiedendo definirsi il giudizio, senza richiesta di termini istruttori, il G.I. riservava la decisione al Collegio.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia ELla resistente, ritualmente citata ex art.143 c.p.c. nel termine concesso.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento EL matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente EL Tribunale in sede di separazione personale la cui relativa pronuncia è passata in giudicato
(cfr. attestazione EL 12.4.21) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto riguardo al protrarsi ininterrotto ELla separazione, anche in considerazione EL comportamento processuale ELla resistente, rimasta contumace.
Deve, pertanto, essere dichiarato lo scioglimento EL matrimonio contratto tra le parti in data 13.9.2007.
Nessuna altra pronuncia è da assumersi in difetto di domanda.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito EL ricorso per dichiarare l'irripetibilità ELle spese di lite, attesa anche la mancata costituzione ELla
resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20604/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara lo scioglimento EL matrimonio contratto il 13.9.2007 in
Casteltermini da , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il Controparte_1
05.07.1957, trascritto nel registro degli atti di matrimonio EL Comune di
Casteltermini (registro degli atti di matrimonio, atto n. 1, parte I, serie //,
anno 2007);
3) ordina al competente Ufficiale ELlo Stato Civile di procedere all'annotazione ELla presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 ELla legge
1° dicembre 1970 n. 898;
4) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 10.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20604 EL Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi ELl'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio ELl'Avv. Salvatore Vaccaro che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il Controparte_1
05/07/1957 Resistente - contumace
1 Con l'intervento EL Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento EL matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare EL 29.1.25 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta. Nessuno per la parte resistente.
Ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Con ricorso depositato in data 22.3.22 ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che in data 13.9.07 contraeva matrimonio in Casteltermini Parte_1
con , dalla cui unione non erano nati figli;
che in Controparte_1
data 6.5.2019 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate;
che dalla comparizione ELle parti dinnanzi al Presidente EL Tribunale non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio (rectius, scioglimento).
Concesso termine per il rinnovo ELla notifica alla resistente, dichiarata l'improcedibilità EL ricorso per mancato deposito di note scritte, revocato il provvedimento per dimostrato errore scusabile, dopo diversi rinvii per consentire il rinnovo ELla notifica, alfine ritualmente citata la resistente ex art.143 c.p.c., il Presidente, dato atto ELl'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente,
confermava le condizioni separative e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I.
per il proseguo.
Successivamente, concesso termine per il rinnovo ELla notifica dei provvedimenti presidenziali, rinviato il procedimento ex art.309 c.p.c.,
all'udienza EL 29.1.25 sulle note scritte EL ricorrente che insisteva nelle proprie richieste, chiedendo definirsi il giudizio, senza richiesta di termini istruttori, il G.I. riservava la decisione al Collegio.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia ELla resistente, ritualmente citata ex art.143 c.p.c. nel termine concesso.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento EL matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente EL Tribunale in sede di separazione personale la cui relativa pronuncia è passata in giudicato
(cfr. attestazione EL 12.4.21) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto riguardo al protrarsi ininterrotto ELla separazione, anche in considerazione EL comportamento processuale ELla resistente, rimasta contumace.
Deve, pertanto, essere dichiarato lo scioglimento EL matrimonio contratto tra le parti in data 13.9.2007.
Nessuna altra pronuncia è da assumersi in difetto di domanda.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito EL ricorso per dichiarare l'irripetibilità ELle spese di lite, attesa anche la mancata costituzione ELla
resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20604/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara lo scioglimento EL matrimonio contratto il 13.9.2007 in
Casteltermini da , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il Controparte_1
05.07.1957, trascritto nel registro degli atti di matrimonio EL Comune di
Casteltermini (registro degli atti di matrimonio, atto n. 1, parte I, serie //,
anno 2007);
3) ordina al competente Ufficiale ELlo Stato Civile di procedere all'annotazione ELla presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 ELla legge
1° dicembre 1970 n. 898;
4) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 10.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi