Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 34936/2024
R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Mario Vulcano e Rosa Funciello, elettivamente domiciliato Parte_1 in Roma, via Roberto Lepetit, n. 83
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante - contumace
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 26.9.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
2,10.2024) poi ritualmente notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“DICHIARARE il diritto della Ricorrente ad ottenere la liquidazione dei ratei arretrati dell' indennità di accompagnamento ex art 1 legge 11.02.1980 n.18 maturati dal mese di Ottobre 2023) come da Sentenza del Tribunale di Roma del 10/04/2024 – N. 4312/2024; CONDANNARE L' al pagamento dei ratei arretrati dell'indennità di CP_1 accompagnamento, ex art 1 legge 11.02.1980 n. 18 maturati come da Sentenza del Tribunale di Roma pubbl…10.04.2024 e precisamente dalla data del mese di Ottobre 2023, oltre interessi come per legge sino al soddisfacimento.”. Nella contumacia dell' , acquisita la documentazione, disposto rinvio per integrazione CP_1 atti, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, comparso e sentito il difensore della ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. La ricorrente ha depositato prospetto di liquidazione di data 8.11.2024, nonché relativo cedolino di pagamento (con valuta al 2.12.2024) e, nel corso dell'odierna udienza, il suo difensore ha confermato che la prestazione in oggetto è stata pagata in data 2.12.2024 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese. La posizione assunta da parte ricorrente in corso di causa (nella contumacia dell' ) CP_1 evidenza che sono cessate le ragioni di contrasto tra le parti, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
3. Le spese di lite seguono la virtuale soccombenza (atteso che il pagamento è intervenuto in corso di causa e successivamente alle notifiche del ricorso (di data
9.10.2024, come in atti), liquidate come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffati vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.200,00 ed € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
condanna l al pagamento delle spese processuali di liquidate in € CP_1 Parte_1
1.864,00, oltre spese forfettarie processuali pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore dei procuratori costituiti.
Roma, 7 gennaio 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia