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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 01/12/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Procedimento unitario R.G. n. 113/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Marco Bottallo Giudice dott. Andrea Carena Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso con il quale la con sede legale in Poirino (TO), Via Torino Parte_1
n. 24, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n.
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avvocato Roberto Sparpaglione ( ) con studio in Milano, Via C.F._1
Podgora 4 come da procura in atti, hanno chiesto dichiararsi nei propri confronti l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
Esaminata la documentazione in atti;
Udita la relazione del Giudice Delegato;
Esaminata la documentazione della Camera di commercio;
Considerato che la società non risulta cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno ed è dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;
1 Rilevato che la società debitrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è stata convocata innanzi al Tribunale per essere sentita sui fatti relativi al ricorso e che all'udienza del 24.11.2025 ha richiamato il contenuto del proprio ricorso, insistendo nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 D.Lgs n. 14/2019, avendo la società debitrice sede legale in Poirino, comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale, come da visura in atti;
Ritenuto che risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della debitrice, desumibile dalle risultanze del Registro delle Imprese e dalla mancata contestazione circa la sussistenza degli indici stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 14/2019;
rilevato che dall'esame, della documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dalla istante società risulta documentato il superamento dell'importo minimo di euro 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 15, ult. co., l. fall.;
ritenuto, inoltre, che sotto il profilo oggettivo, la documentazione in atti comprova lo stato di insolvenza della società debitrice, desumibile dalle dichiarazioni ampiamente ammissive rassegnate dalla stessa nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale cui si rimanda (si veda tutta la documentazione in atti);
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 14/2019
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società Pt_1
con sede legale in Poirino (TO), Via Torino n. 24, codice fiscale e numero di
[...] iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore;
NOMINA
Il Dott. Andrea Carena quale Giudice Delegato alla procedura, e il dott. , noto Persona_1 all'Ufficio, quale curatore;
2 AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
FISSA il giorno 23.3.2026, ore 9,50, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in
3 mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
AUTORIZZA la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Carena Dott. Gian Andrea Morbelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Marco Bottallo Giudice dott. Andrea Carena Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso con il quale la con sede legale in Poirino (TO), Via Torino Parte_1
n. 24, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n.
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avvocato Roberto Sparpaglione ( ) con studio in Milano, Via C.F._1
Podgora 4 come da procura in atti, hanno chiesto dichiararsi nei propri confronti l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
Esaminata la documentazione in atti;
Udita la relazione del Giudice Delegato;
Esaminata la documentazione della Camera di commercio;
Considerato che la società non risulta cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno ed è dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;
1 Rilevato che la società debitrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è stata convocata innanzi al Tribunale per essere sentita sui fatti relativi al ricorso e che all'udienza del 24.11.2025 ha richiamato il contenuto del proprio ricorso, insistendo nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 D.Lgs n. 14/2019, avendo la società debitrice sede legale in Poirino, comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale, come da visura in atti;
Ritenuto che risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della debitrice, desumibile dalle risultanze del Registro delle Imprese e dalla mancata contestazione circa la sussistenza degli indici stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 14/2019;
rilevato che dall'esame, della documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dalla istante società risulta documentato il superamento dell'importo minimo di euro 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 15, ult. co., l. fall.;
ritenuto, inoltre, che sotto il profilo oggettivo, la documentazione in atti comprova lo stato di insolvenza della società debitrice, desumibile dalle dichiarazioni ampiamente ammissive rassegnate dalla stessa nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale cui si rimanda (si veda tutta la documentazione in atti);
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 14/2019
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società Pt_1
con sede legale in Poirino (TO), Via Torino n. 24, codice fiscale e numero di
[...] iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore;
NOMINA
Il Dott. Andrea Carena quale Giudice Delegato alla procedura, e il dott. , noto Persona_1 all'Ufficio, quale curatore;
2 AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
FISSA il giorno 23.3.2026, ore 9,50, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in
3 mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
AUTORIZZA la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Carena Dott. Gian Andrea Morbelli
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