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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n.5220/2024 RG.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza, riservata con provvedimento del 21/1/2025 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5220/2024 RG tra
nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta espressa procura rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Ferdinando Cuomo del Fòro di Torre
Annunziata, c.f. con studio in Castellammare di Stabia alla Via Luigi Denza n. C.F._2
10 APPELLANTE
E
residente in [...]; Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Nonchè
rapp corso del giudizio di primo grado dall'Avv. Valentina Scibile Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
(PI ), in persona del suo procuratore speciale Controparte_3 P.IVA_1
per atto di Notaio di Roma dell'11.05.2020 Rep 89742/ Racc Controparte_4 Persona_1
26098 elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Raffaello n. 68, presso lo studio dell' Avv.
Nathalie Mensitieri (CF che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._3
APPELLATA
oggetto: appello avverso sentenza n. 2186/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli
conclusioni per le parti: come da atti costitutivi e note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Con atto di appello ritualmente notificato a tutte le parti, chiede la riforma della Parte_1
sentenza 2186/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli con la quale , relativamente al sinistro stradale verificatosi in Napoli Via A. Vespucci il giorno 1.8.15, alle ore 12.30 circa, allorchè mentre il si trovava alla guida del motociclo Piaggio tg. BW20023 di proprietà di Pt_1 Controparte_5
con a bordo, quale trasportato, veniva tamponato da un altro motociclo Piaggio Controparte_2
tg. BD24766 di proprietà di ed assicurato con la Controparte_1 Controparte_3
proveniente da tergo, ha rigettato le domande risarcitorie avanzate, tra gli altri, dal
[...]
per mancata prova del fatto storico all'esito della istruttoria espletata con l'escussione del Pt_1 teste;
costituendosi la sola compagnia assicuratrice Testimone_1 Controparte_3
in contumacia degli altri appellati, ha chiesto il rigetto del gravame.
[...]
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto nonché la sua procedibilità
essendosi, l'appellante , costituitosi nei termini;
di poi va evidenziato che i motivi di appello sono stati specificamente dedotti ed articolati, in ossequio al disposto di cui all'art. 342 cpc.
Premesso che la sentenza di primo grado , in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente alle statuizioni sulla proponibilità e procedibilità della domanda e la legittimazione/titolarità attiva e passiva di tutte le parti, va evidenziato che il primo giudice si è
limitato a rigettare la domanda per mancata prova del fatto storico in base alle dichiarazioni del teste escusso di tal che questo giudice deve esaminare tutte le questioni su cui non si è espresso il giudice di prime cure.
Sul punto ritiene questo giudice che la causa possa essere decisa in base alla ragione più liquida nel senso che, anche a voler ritenere attendibile il teste escusso e provato il tamponamento del veicolo attoreo da parte del motociclo della Alfarano, tuttavia il gravame non può essere accolto ,
con conferma dell'impugnata sentenza, alla luce dell'ammissione, nella lettera di messa in mora del 16/10/2015 in atti, della scopertura assicurativa del motociclo Piaggio tg. BW20023 di proprietà di , al momento del sinistro , veicolo che di conseguenza, circolava in Controparte_5
spregio all'art. 193 CD .
Infatti ritiene questo giudice che la circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa comporti la non meritevolezza della tutela risarcitoria avanzata dal proprietario o dal conducente del veicolo scoperto, come rilevato alle parti ex art 101 cpc all'udienza del 15/11/2024.
La giurisprudenza non è concorde sul punto, ritenendo alcuni giudici, che non possa negarsi il risarcimento dei danni e delle lesioni ai soggetti che utilizzano o consentono l'uso del veicolo privo di copertura assicurativa in quanto, così motivano, “ gli artt. 193 del Codice della Strada e 1227 del Codice Civile, non prescrivono che il danneggiato da un sinistro stradale, il cui veicolo sia
sprovvisto di copertura assicurativa per la RCA, non possa richiedere il risarcimento dei danni al
responsabile civile e alla sua Compagnia di assicurazione. La violazione commessa dall'attore di
aver posto in circolazione la sua auto senza la prescritta copertura assicurativa, non rappresenta
un reato perseguibile d'Ufficio, trattandosi di violazione al Codice della Strada in cui si applica una
sanzione amministrativa e il fermo amministrativo del veicolo”.
Sennonchè, premesso che l'art. 1227 cc trova piena applicazione anche in caso di obbligazioni extracontrattuali , giusto richiamo dell'art. 2056 cc., ritiene questo giudice che l'aver posto in circolazione ed utilizzato, un veicolo che a causa della sua scopertura, ai sensi dell'art. 193 C.d.S. e
122 del C.d.A., non poteva assolutamente circolare, costituisce un comportamento illecito ed illegittimo così grave (non occorre che assurga a reato per potersi definire grave) da essere immeritevole di tutela da parte dell'ordinamento; non può accordarsi il risarcimento ad un bene
(salute o veicolo) quando il bene è in una situazione contra legem perché manca il bene della vita la cui ingiusta lesione può configurare il danno risarcibile nel senso che la lesione non può
qualificarsi ingiusta atteso che lo Stato non può tutelare un soggetto, l' nel caso de quo, Pt_2
che concorra a causare il danno subito con un comportamento posto contro le leggi dello Stato;
del resto sarebbe paradossale consentire ad un soggetto di adire un giudice per chiedere la tutela ai sensi di una legge, l'attuale Decreto legislativo n 209/2005, che si è volontariamente violata.
L'ordinamento non può riconoscere tutela alla perdita e cioè alla conseguenza negativa provocata da una altrui condotta non lesiva di interessi meritevoli di tutela e cioè di comportamenti non approvati e non tutelati dall'ordinamento, e questo anche nei casi in cui la condotta altrui risulti non iure, e quindi in contrasto con regole giuridiche di comportamento.
Non solo, ma se si esamina la pronuncia della S.C n. 1179/2022 secondo cui “In tema di
assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'art.144 del
d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea,
sicché il conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa
di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello
scontro (nella specie, un ciclomotore) sia sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del medesimo d.lgs. sulla legittimazione all'esercizio della
menzionata azione” alla luce della direttiva europea 2009/103/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 settembre 2009 richiamata dalla stessa sentenza, emerge che le conseguenze giuridiche a cui perviene non sono condivisibili.
Infatti secondo la S.C. la risarcibilità dei danni e lesioni subite dal proprietario e/o dal conducente privo di copertura assicurativa trova il suo supporto nell'art. 18 della Direttiva che sancisce che
"gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo
assicurato ai sensi dell'articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti
dell'impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro": ottica,
questa, di perseguimento nella massima misura della tutela della vittima che conferma sine dubio
pure la suprema fonte normativa interna, con particolare riguardo particolare agli articoli 2 e 24
Cost., e che da tempo si è trasfusa nella giurisprudenza di questa Suprema Corte”.
In realtà se si esamina la Direttiva nel suo complesso, a partire dalla Considerazioni preliminari e a seguire gli artt. 12, 13, 18 in particolare, emerge senza dubbio che lo scopo e l'intento della
Direttiva è garantire il risarcimento dei danni subiti da soggetti terzi trasportati a prescindere dalle condizioni e dal legittimo comportamento del conducente/proprietario del veicolo, non quello di garantire a prescindere la tutela a chiunque, in particolare ai soggetti che si pongano alla guida di veicoli contra legem;
infatti giova porre attenzione al punto 2 delle Considerazioni preliminari:
“L'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli
(assicurazione autoveicoli)
riveste una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto contraenti sia come parti
lese di un sinistro. Essa è anche di fondamentale importanza per le compagnie di assicurazione, in
quanto rappresenta una parte consistente dell'attività assicurativa, ramo non vita, nella Comunità,
oltre ad avere un impatto sulla libera circolazione di persone e veicoli. Il rafforzamento e il
consolidamento del mercato interno dell'assicurazione autoveicoli dovrebbero quindi costituire un
obiettivo fondamentale dell'azione comunitaria nel settore dei servizi finanziari”, al punto 3
secondo cui “Ciascuno Stato membro dovrebbe adottare tutte le mi sure utili affinché la
responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente sul suo territorio sia coperta da un'assicurazione. I danni coperti nonché le modalità di detta assicurazione
sono determinati nel quadro di tali misure”, al CAPO 1 art 3 che sancisce “Ogni Stato membro
adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, affinché la
responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo
territorio sia coperta da un'assicurazione” e al CAPO 4 art 10 secondo cui “Gli Stati membri
possono tuttavia escludere il pagamento dell'indennizzo da parte di tale organismo per le persone
che di loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno se
l'organismo può dimostrare che esse erano al corrente del fatto che il veicolo non era assicurato”
perché emerga chiaramente lo scopo della Direttiva di garantire comunque la copertura assicurativa di ogni veicolo in circolazione ( a parte le dovute eccezioni per legge) prevedendo addirittura la possibilità che perfino i terzi, estranei alla guida del veicolo, si vedano esclusi dalla tutela risarcitoria se a conoscenza della scopertura del veicolo.
Se ciò è vero, e se è altresì vero che la legislazione italiana non prevede ancora, per i terzi trasportati, tale esclusione per legge, è anche vero che il conducente ed il proprietario non sono terzi rispetto al veicolo, non sono in alcun modo meritevoli di tutela risarcitoria in quanto non terzi ignari, per presunzione di legge, della grave illeceità della circolazione del veicoli e pertanto gli stessi vanno esclusi da ogni tutela risarcitoria.
Da ultimo una considerazione generale: al fine di garantire una corretta applicazione della legge e una corretta azione risarcitoria, a parere di questo giudice occorre un maggior coordinamento e una maggiore compenetrazione tra l'aspetto civilistico ed amministrativo in tutti i settori affinché
non si pervenga ad una distorta applicazione del diritto in nome del reiterato, non giustificato né
condivisibile, principio della separazione dei due aspetti del diritto e della impermeabilità
dell'illecito civile a quello amministrativo, principio che ha generato inaccettabili discrasie in tutti i settori, quello della circolazione come quello urbanistico.
Per tutti questi motivi l'appello va rigettato in toto e le spese di lite sopportate dalla
[...]
vanno poste a carico di e liquidate in base al DM 55/2014, scaglione CP_6 Parte_1
fino ad €26.000,00 valore medio ridotto. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 “quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha
proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà
atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Pertanto va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna a pagare in favore della le spese di lite del Parte_1 Controparte_6
secondo grado per complessivi €2.540,00 oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuto a versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli 24/1/2025 IL G.U.