CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
EL GI, LA
TEDESCHINI CRISTINA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 660/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro, 15 60122 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ANCONA sez. 1 e pubblicata il 02/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021-002-SC-000000627 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato i signori Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno impugnato la sentenza n. 1/2025 con cui la CGT di 1° grado di Ancona respingeva, con spese per € 4.200,00, il ricorso proposto dai detti signori avverso l'avviso di liquidazione meglio indicato in atti.
L'avviso nasce dalla registrazione della sentenza del Tribunale civile di Ancona che condannava il signor
Nominativo_1 (quale ex amministratore unico della Società_1 Spa, fallita) al pagamento della somma di
€ 3.500.000,00 per il depauperamento del patrimonio sociale dell'impresa fallita. In solido con il Nominativo_1 venivano condannati i tre attuali appellanti, nella loro qualità di componenti del Collegio sindacale, per omessa/carente attività di controllo e vigilanza. La sentenza del Tribunale sul punto così recita: “Ne deriva che deve essere ritenuta la responsabilità solidale dei sindaci – unitamente a quella dell'amministratore – quantomeno limitatamente agli importi erogati il 25 novembre ed il 17 dicembre 2010 di cui il Collegio sindacale ha avuto diretta cognizione pari all'importo di euro 2.500.000,00.”.
L'Ufficio applicava gli artt. 37 e 41 del DPR n. 131/'86, in uno con l'art. 8 della Tariffa, p.te prima, individuando la base imponibile in € 3.687.723,78, con l'imposta liquidata in € 110.632,00 (il 3%).
Come cennato in epigrafe, la CGT di Ancona respingeva il ricorso dei componenti del Collegio sindacale, ritenendo inscindibili le posizioni dei tre ricorrenti da quella dell'amministratore unico.
Con l'appello in decisione i tre ex sindaci ripropongono le ragioni dedotte in primo grado. In sintesi, essi ritengono che le disposizioni contenute nella sentenza del Tribunale civile non abbiano natura negoziale, con l'effetto che doveva essere applicato il secondo comma dell'art. 21 del DPR n. 131/86.
Concludono chiedendo la riforma dell'appellata sentenza, con annullamento dell'atto impositivo. Con vittoria di spese per il doppio grado.
Resiste l'Ufficio, che contesta puntualmente le ragioni di parte privata, e conclude chiedendo il rigetto integrale dell'appello, con vittoria di spese.
Nella camera di consiglio del 25 agosto 2025 la Corte ha respinto l'istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza appellata, con spese al merito.
In data 15 ottobre 2025 gli appellanti hanno depositato atto transattivo intercorso con la Curatela fallimentare. Ai sensi dell'art. 4 di tale transazione il Fallimento accetta che l'importo dovuto a titolo di imposta di registro, oltre ad eventuali sanzioni ed interessi, resti a proprio carico (del Fallimento), e sarà saldato entro 90 giorni dalla data di avvenuto incasso del primo pagamento di cui al precedente art. 3, con rilascio di quietanza da parte dell'Ente ricevente.
Nella stessa data del 15 ottobre 2025 è stata depositata “Nota di deposito documenti” in cui si informa che nel caso in cui pervenga ai ricorrenti la quietanza di pagamento sopra citata (da parte del Fallimento)se entro il 2 ottobre 2025, il processo dovrà considerarsi estinto per cessata materia del contendere “(…) fatta salva la determinazione da parte del Collegio giudicante, delle spese di soccombenza dovute per entrambi i giudizi.”
Successivamente, in data 4 novembre 2025, l'Ufficio ha depositato copia dell'accordo conciliativo facente seguito alla proposta del 21 ottobre 2025 n. 500057/2025. In pari data, l'Ufficio ha depositato richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/
'92, con allegato accordo accettato e sottoscritto digitalmente da entrambe le parti in causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, udito il rappresentante dell'Ufficio presente in udienza – che conferma l'avvenuto raggiungimento dell'accordo conciliativo - ed esaminati gli atti del processo, procede a dichiarare l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, a seguito di sopravvenuta conciliazione fuori udienza.
Coerentemente con la concorde richiesta delle parti, le spese dell'intero processo, ivi incluse quelle statuite in primo grado, si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona il giorno 3 dicembre 2025.
Il LA Il Presidente
dott. G. Bellitti dott. C. Greco
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
EL GI, LA
TEDESCHINI CRISTINA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 660/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro, 15 60122 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ANCONA sez. 1 e pubblicata il 02/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021-002-SC-000000627 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato i signori Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno impugnato la sentenza n. 1/2025 con cui la CGT di 1° grado di Ancona respingeva, con spese per € 4.200,00, il ricorso proposto dai detti signori avverso l'avviso di liquidazione meglio indicato in atti.
L'avviso nasce dalla registrazione della sentenza del Tribunale civile di Ancona che condannava il signor
Nominativo_1 (quale ex amministratore unico della Società_1 Spa, fallita) al pagamento della somma di
€ 3.500.000,00 per il depauperamento del patrimonio sociale dell'impresa fallita. In solido con il Nominativo_1 venivano condannati i tre attuali appellanti, nella loro qualità di componenti del Collegio sindacale, per omessa/carente attività di controllo e vigilanza. La sentenza del Tribunale sul punto così recita: “Ne deriva che deve essere ritenuta la responsabilità solidale dei sindaci – unitamente a quella dell'amministratore – quantomeno limitatamente agli importi erogati il 25 novembre ed il 17 dicembre 2010 di cui il Collegio sindacale ha avuto diretta cognizione pari all'importo di euro 2.500.000,00.”.
L'Ufficio applicava gli artt. 37 e 41 del DPR n. 131/'86, in uno con l'art. 8 della Tariffa, p.te prima, individuando la base imponibile in € 3.687.723,78, con l'imposta liquidata in € 110.632,00 (il 3%).
Come cennato in epigrafe, la CGT di Ancona respingeva il ricorso dei componenti del Collegio sindacale, ritenendo inscindibili le posizioni dei tre ricorrenti da quella dell'amministratore unico.
Con l'appello in decisione i tre ex sindaci ripropongono le ragioni dedotte in primo grado. In sintesi, essi ritengono che le disposizioni contenute nella sentenza del Tribunale civile non abbiano natura negoziale, con l'effetto che doveva essere applicato il secondo comma dell'art. 21 del DPR n. 131/86.
Concludono chiedendo la riforma dell'appellata sentenza, con annullamento dell'atto impositivo. Con vittoria di spese per il doppio grado.
Resiste l'Ufficio, che contesta puntualmente le ragioni di parte privata, e conclude chiedendo il rigetto integrale dell'appello, con vittoria di spese.
Nella camera di consiglio del 25 agosto 2025 la Corte ha respinto l'istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza appellata, con spese al merito.
In data 15 ottobre 2025 gli appellanti hanno depositato atto transattivo intercorso con la Curatela fallimentare. Ai sensi dell'art. 4 di tale transazione il Fallimento accetta che l'importo dovuto a titolo di imposta di registro, oltre ad eventuali sanzioni ed interessi, resti a proprio carico (del Fallimento), e sarà saldato entro 90 giorni dalla data di avvenuto incasso del primo pagamento di cui al precedente art. 3, con rilascio di quietanza da parte dell'Ente ricevente.
Nella stessa data del 15 ottobre 2025 è stata depositata “Nota di deposito documenti” in cui si informa che nel caso in cui pervenga ai ricorrenti la quietanza di pagamento sopra citata (da parte del Fallimento)se entro il 2 ottobre 2025, il processo dovrà considerarsi estinto per cessata materia del contendere “(…) fatta salva la determinazione da parte del Collegio giudicante, delle spese di soccombenza dovute per entrambi i giudizi.”
Successivamente, in data 4 novembre 2025, l'Ufficio ha depositato copia dell'accordo conciliativo facente seguito alla proposta del 21 ottobre 2025 n. 500057/2025. In pari data, l'Ufficio ha depositato richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/
'92, con allegato accordo accettato e sottoscritto digitalmente da entrambe le parti in causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, udito il rappresentante dell'Ufficio presente in udienza – che conferma l'avvenuto raggiungimento dell'accordo conciliativo - ed esaminati gli atti del processo, procede a dichiarare l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, a seguito di sopravvenuta conciliazione fuori udienza.
Coerentemente con la concorde richiesta delle parti, le spese dell'intero processo, ivi incluse quelle statuite in primo grado, si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona il giorno 3 dicembre 2025.
Il LA Il Presidente
dott. G. Bellitti dott. C. Greco