Sentenza 5 agosto 2022
Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00636/2026REG.PROV.COLL.
N. 02077/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2077 del 2023, proposto da
OL SE, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cicerone 49;
contro
Comune di Rapallo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vanessa Perdelli, Mario Alberto Quaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 691/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rapallo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. RT CH PA e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra OL SE ha impugnato innanzi al TAR Liguria il provvedimento prot. n. 52250 dell’8.11.2021, con il quale il Comune di Rapallo le ha ingiunto la demolizione dell’immobile sito in Rapallo, via Dona Minzoni n. 16.
A sostegno del ricorso, ella ha dedotto la sussistenza di plurime disposizioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Rapallo ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 691/22 il TAR Liguria ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la sig.ra SE ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame: 1) erroneità della sentenza per errata declaratoria di inammissibilità
del ricorso. Violazione dell’art. 35 c.p.a; 2) Violazione dell’art. 34 6.P.R. n. 380/01 (TUE). Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, di istruttoria e per irrazionalità, illogicità e contraddittorietà manifesta. Sviamento; 3) Violazione dell’art. 31, commi 3 e 4 TUE, in relazione all’art. 3 l. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, istruttoria e di
motivazione. Travisamento; 4) Violazione dell’art. 31, commi 3 e 4 TUE, in relazione all’art. 3 l. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, istruttoria e di motivazione. Travisamento, sotto altro profilo.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Rapallo ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 3.12.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame l’appellante censura la declaratoria di inammissibilità del ricorso emessa dal giudice di prime cure.
Il motivo è fondato.
Il giudice di prime cure ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, sul presupposto che l’atto impugnato avrebbe anche potuto essere omesso, stante la definitività del diniego di condono, la cui legittimità è stata definitivamente accertata da questo Consiglio di Stato con sentenza n. 5912/21.
Nondimeno, rileva il Collegio che l’atto impugnato reitera un ordine di demolizione sulla base di un ampio excursus relativo alle vicende pregresse tra le parti.
Pertanto, esso è stato reso all’esito di una rinnovata valutazione di tutti gli elementi fattuali e normativi rilevanti nel caso di specie, e si qualifica pertanto in termini di actus novum , di conferma in senso proprio della precedente statuizione provvedimentale.
Ne consegue che esso incide in via diretta e immediata sull’interesse fatto valere dall’odierno appellante, determinando una lesione attuale e concreta, che radica pertanto il suo interesse ad agire.
3. Ciò detto in punto di ammissibilità, nel merito l’appello è tuttavia infondato.
4. Con il primo e terzo motivo di gravame, che possono essere esaminai congiuntamente, per comunanza delle relative censure, l’appellante afferma che: “ Il provvedimento impugnato è illegittimo poiché dispone una demolizione che, se portata ad esecuzione, pregiudicherebbe irrimediabilmente anche la restante porzione di immobile munita dei necessari titoli autorizzatori e
pienamente conforme alle disposizioni di legge vigenti ” (atto di appello, pp. 10-11).
Similmente, l’appellante lamenta che: “ L’Amministrazione comunale pretenderebbe di acquisire al patrimonio gratuito i beni e l’area di sedime sulla quale insistono le opere contestate. Sennonché, le opere contestate formano un tutt’uno con quelle legittime le quali, come esposto con il primo motivo di ricorso, subirebbero l’inevitabile compromissione a seguito della demolizione ” (atto di appello, p. 16).
Le censure sono infondate.
5. Rileva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “ L'articolo 34 d.P.R. n. 380/2001 ha valore eccezionale e derogatorio e non compete all'amministrazione procedente valutare, prima che venga emesso l'ordine di demolizione dell'abuso, se possa essere applicata la sanzione sostitutiva, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme ” (C.d.S, VII, 18.8.2023, n. 7822).
6. Pertanto, ai sensi dell'art. 34 d.P.R. n. 380/01 la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione: fase esecutiva che costituisce presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell'originario ordine di demolizione.
Quanto poi alla competenza in merito ai problemi statici conseguenti alla demolizione, l'amministrazione procedente non è tenuta a valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso, se essa possa essere applicata, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso, senza pregiudizio per la parte conforme.
7. Per tali considerazioni, il primo motivo di appello è infondato, e va dunque rigettato.
8. Con il secondo motivo di gravame l’appellante lamenta l’illegittimità dell’ordine di demolizione, in ragione della preesistenza degli abusi, asseritamente realizzati in data antecedente il suo acquisto dell’immobile.
L’assunto è infondato, e va dunque disatteso, avendo questo Consiglio di Stato da tempo accertato che: “ Ai fini della legittimazione passiva del soggetto destinatario di un ordine di demolizione, l'art. 31, D.P.R. 380/2001, nell'individuare i soggetti colpiti dalle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell'abuso, considera evidentemente quale soggetto passivo della demolizione il soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso. Tale potere compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta, in quanto il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di ripristino non coincide con l'accertamento di responsabilità storiche nella commissione dell'illecito, ma è correlato all'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella codificata nella normativa urbanistico-edilizia e all'individuazione di un soggetto il quale abbia la titolarità a eseguire l'ordine ripristinatorio, ossia il proprietario, in virtù del suo diritto dominicale. [.. omissis …] L'ordine demolitorio, quindi, avendo natura reale, è correttamente rivolto al proprietario a prescindere dalla responsabilità dello stesso nella realizzazione dell'illecito, che investe il diverso tema relativo alla sanzione amministrativa o al provvedimento acquisitivo. E, pertanto, il proprietario che non sia colpevole di abuso edilizio commesso da altri, qualora voglia sfuggire all'effetto sanzionatorio di cui all'art. 31 d.p.r. n. 380/2001, dovrà provare di aver intrapreso tutte quelle iniziative utili che, oltre a rendere palese la sua estraneità all'abuso, siano anche idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi ” (C.d.S, VII, 21.8.2023, n. 7882).
9. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
10. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
NI Di LO, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
RT CH PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT CH PA | NI Di LO |
IL SEGRETARIO