CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/07/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere rel.
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 27.07.2024, iscritta al n. 254/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
23.01.2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Parte_1
Cocchetti del foro di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti.
OGGETTO:
RICORRENTE APPELLANTE categoria e qualifica c o n t r o
in persona del l.r.p.t., Parte_2
in persona del l.r.p.t., Parte_3
in persona del l.r.p.t. e Parte_2 [...]
in persona del l.r.p.t., tutte rappresentate e difese Parte_4
dall'avv. Luca Veronelli del foro di Bergamo domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTI APPELLATE - 2 -
In punto: appello a sentenza n. 748 del 2024 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Delle resistenti appellate:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.748/2024, pubblicata in data 27 giugno
2024, il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto il ricorso proposto dal dott. nei Parte_1
confronti delle società (già Parte_2 [...]
, e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
società tutte appartenenti allo stesso Parte_4
gruppo societario, e volto ad ottenere l'accertamento che tra lo stesso ricorrente e tutte le società convenute era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale (per quanto riguarda dal 25 ottobre 2011 al 14 marzo 2019, per Parte_4
quanto riguarda dal 16 aprile 2012 al 14 Parte_3
marzo 2019, per quanto riguarda e Parte_2
dal 3 novembre 2014 al 14 marzo 2019), Parte_2
nonché, e per l'effetto, la condanna di tutte le società al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del dedotto rapporto (con inquadramento del quale dirigente _1
nel settore del commercio), pari alla somma complessiva di € - 3 -
425.147,02, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia.
Il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria testimoniale, ha ritenuto non ricorrere prova sufficiente dell'allegata subordinazione, non essendo emerso in giudizio l'elemento essenziale della subordinazione ossia l'eterodirezione dell'attività svolta dal ricorrente, pur interpretando questo elemento con ragionevolezza in ragione del ruolo apicale asseritamente ricoperto dal essendo connaturati a tale _1
ruolo ampi margini di autonomia, con esclusione di ordini e controlli continui e pervasivi da parte del datore di lavoro, e rilevando principalmente indicazioni generali di carattere programmatico e l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della prestazione lavorativa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale.
Il Tribunale ha ritenuto che le risultanze di causa oltre a non fornire elementi in favore della eterodirezione, pur attenuata, trattandosi appunto di asserito rapporto dirigenziale, avessero di contro dato conto di una autogestione e di una autodeterminazione di orari e di presenze da parte del _1
assolutamente incompatibili con un rapporto di natura subordinata e perfettamente coerenti con la prestazione di natura autonoma oggetto del formale contratto di consulenza intercorso tra le parti, considerato altresì che il si era occupato _1
contemporaneamente anche di altre molteplici attività, estranee alle società convenute. - 4 -
Contro la sentenza, il ha proposto appello, _1
censurando la pronuncia sotto il profilo della violazione dei principi in materia di qualificazione del rapporto subordinato dirigenziale e della non corretta valutazione delle risultanze di causa.
Ha chiesto pertanto l'integrale riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle proprie domande, tutte collegate all'accertamento della subordinazione.
Le società appellate si sono costituite tempestivamente in giudizio ed hanno resistito all'appello, chiedendone il rigetto ed eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità, sia per l'inesistenza della procura alle liti, sia per la violazione dell'art.434 c.p.c..
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
1) In via preliminare, devono disattendersi le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dalle società convenute.
Per quanto attiene a quella relativa al difetto di procura alle liti, è pacifico che il difensore dell'appellante abbia promosso il presente grado di giudizio richiamando e avvalendosi del mandato in calce al ricorso di primo grado.
Secondo le società appellate questo mandato avrebbe riguardato esclusivamente il giudizio di primo grado, con la - 5 -
conseguenza che il difensore del in realtà sarebbe privo di _1
procura, perché mai rilasciata, e questo vizio, riguardando l'inesistenza della procura, sarebbe insanabile ai sensi dell'art.182, comma 2, c.p.c. (come anche affermato da recedente giurisprudenza di legittimità).
In verità, non pare a questa Corte territoriale che la procurata conferita dal al difensore riguardi _1
esclusivamente il giudizio di primo grado.
Si legge nell'atto di conferimento che all'avv.Filippo
Cocchetti è attribuita “ogni più ampia facoltà di legge”, ivi compresa la facoltà di “transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali e azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido
l'operato del suddetto legale”.
Si tratta, dunque, di una procura dall'oggetto assai esteso che ricomprende ogni facoltà di legge e tra queste anche quella di “proseguire” il giudizio, termine quest'ultimo che, in coerenza con il testo del mandato e con la sua ampiezza, deve interpretarsi come prosecuzione del giudizio anche nei gradi successivi al primo. - 6 -
D'altro canto, nell'atto non si fa alcun riferimento al solo giudizio di primo grado, con conseguente limitazione del mandato esclusivamente a questo giudizio (non contenendo l'atto espressioni piuttosto comuni nella pratica, quali 'la procura viene conferita per il presente grado giudizio'), ma si parla in generale della nomina dell'avv.Filippo Cocchetti quale difensore e procuratore del con riconoscimento di tutte le _1
facoltà ivi elencate, a questo punto, da ritenersi esercitabili in qualsiasi fase o grado del giudizio (salvo quello di legittimità che richiede invece specifica e distinta procura).
Né ha qualche rilevanza la circostanza che la procura sia stata apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, posto che nell'atto di conferimento, come si è appena visto, non è contenuta alcuna espressione che ricolleghi il mandato del difensore unicamente a questo giudizio, per cui la procura ben può essere utilizzata anche per l'ulteriore grado.
Semmai, l'apposizione della procura in calce al ricorso di
1° grado serve a circoscrivere il mandato alla relativa controversia, ma ciò, giova ripeterlo, in assenza di espressioni limitative, senza alcuna esclusione dei vari e molteplici sviluppi della controversia medesima, ivi compreso quello riguardante l'instaurazione del giudizio di 2° grado.
In definitiva, deve ritenersi che la procura conferita al difensore del e rilasciata in primo grado, in assenza di _1
espressioni limitative, esprima la volontà della parte di estendere - 7 -
il mandato anche all'appello, con conseguente superamento della presunzione di conferimento solo per il primo grado del processo, ai sensi dell'art. 83, comma 4, c.p.c..
::::::::::
Per quanto attiene poi all'ammissibilità del gravame sotto il profilo della violazione dell'art.434 c.p.c., eccepita dalle società appellate, se è vero che l'appello non sempre espone nel dettaglio i capi della sentenza criticati, lo stesso indica comunque i motivi di ogni censura e di asserita erroneità delle statuizioni impugnate (non corretta valutazione delle risultanze istruttorie e omessa considerazione o valorizzazione di una serie di elementi favorevoli, nella prospettazione dell'appellante, alla tesi della subordinazione), nonché la soluzione che il giudice avrebbe dovuto adottare.
In particolare, l'esposizione dei motivi di impugnativa risulta chiara ed esauriente e pertanto soddisfa le condizioni indicate dalla citata norma come recentemente novellata (dal d.lgs.149 del 2022), avendo l'appellante definito in maniera inequivoca il quantum appellatum, specificando anche quali parti della motivazione intendesse censurare, così circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, ed illustrando le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. - 8 -
L'eccezione non ha pertanto ragion d'essere.
::::::::::
2) Passando al merito, i principali motivi del gravame attengono alla valutazione degli elementi di prova raccolti ai fini dell'accertamento della natura, subordinata o meno, del rapporto di lavoro intercorso tra il e, a suo dire, tutte le società _1
appellate (appartenenti allo stesso gruppo), sicché conviene prendere le mosse da un primo quadro, pacifico, dei fatti.
Il in un primo e iniziale periodo, dal 27 luglio _1
2008 (data di assunzione) al novembre 2014, ha lavorato alle dipendenze della società con la qualifica di Parte_2
quadro ex CCNL Terziario e Commercio, poi sostituita dalla analoga qualifica A1 del CCNL Industria Turistica.
La fa parte del gruppo di società facenti Parte_2
capo alla (già , Parte_2 Controparte_1
che gestisce il parco divertimenti denominato ”, e, Parte_2
secondo quanto può evincersi dalle deduzioni delle parti e dai documenti in atti, si occupa delle attività operative del parco divertimenti, avendo avuto in affitto la relativa azienda dalla capogruppo.
Di questo gruppo fanno parte anche le altre due società convenute e la si occupa dello sviluppo e Parte_3
della manutenzione del parco, laddove la Parte_4
svolge attività di tour operator ed e-commerce.
Dal 2011, il nel corso del rapporto di lavoro _1 - 9 -
dipendente, ha assunto il ruolo di direttore del Parte_5
(e non di direttore generale, come affermato dal giudice di primo grado in un punto della motivazione, evidentemente per una svista).
Nel settembre 2014, il ha rassegnato le dimissioni _1
(per motivi personali), dando il preavviso lavorato sino al 2 novembre 2014, secondo gli accordi raggiunti in punto con il datore di lavoro.
In data 3 novembre 2014, il e la _1 Controparte_1
oggi hanno concluso un
[...] Parte_2
contratto di consulenza per la prestazione di 'assistenza strategica' da parte del senza vincolo di subordinazione e _1
secondo le modalità di cui agli artt.2229 c.c. e ss..
In particolare, l'oggetto della prestazione d'opera che sarebbe stata fornita dal in virtù di detto contratto, _1
avrebbe dovuto riguardare la “consulenza strategica per lo sviluppo del , consulenza per il progetto PE IG Pt_5
(trattativa, progettazione, integrazione tra i diversi dipartimenti del ), scouting di nuove forme di entertainment da Pt_5
includere nel , attività di Public Relation verso il settore Pt_5
parchi, media e istituzionale a fini di sviluppo del brand” (cfr.il contratto di consulenza).
La durata del contratto è stata pattuita sino al 31 dicembre 2016, anche se, in assenza di disdetta delle parti, il contratto si è tacitamente rinnovato negli anni successivi, per - 10 -
come previsto dal contratto medesimo (punto 7 del negozio).
Il compenso lordo spettante al è stato concordato _1
nella somma complessiva di € 64.000,00 sino al 31 dicembre
2016, di cui € 4.000,00 entro il 31 dicembre 2014, € 30.000,00 entro il 31 dicembre 2015 ed € 30.000,00 entro il 31 dicembre
2016.
Infine, per quel che qui rileva, le parti hanno previsto che il avrebbe avuto completa autonomia nella definizione dei _1
tempi, orari e modalità di esecuzione della prestazione, restando libero di autodeterminarsi per le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni richieste, pur nel rispetto dei programmi di massima concordati tra i contraenti, e dovendo soltanto garantire la propria presenza presso il per almeno due giorni al Pt_5
mese.
Questo secondo rapporto si è interrotto a dicembre 2018, secondo le società appellate, ovvero a marzo 2019, secondo l'appellante.
Parallelamente, il ha ricoperto, nell'ambito del _1
gruppo, il ruolo di consigliere senza deleghe del CDA di dal 2014 al 2018, e del CDA di Parte_3
dal novembre 2011 al dicembre 2018, Parte_4
percependo un compenso, rispettivamente di € 1.000,00 annui da e di € 2.500,00 annui da Parte_4 [...]
Parte_3
Per l'appellante ha ricoperto Parte_4 - 11 -
altresì il ruolo, quantomeno formale, di responsabile tecnico, per come previsto dall'art.20 del d.lgs.n.79 del 2011 (che impone alle imprese turistiche la presenza di un direttore tecnico).
::::::::::
3) Premesso questo primo quadro dei fatti (praticamente documentale o pacifico), non resta che esaminare il gravame.
L'appellante, con il primo, articolato, motivo di appello, si duole del fatto che il Tribunale, nel vagliare la sussistenza o meno della natura subordinata del secondo rapporto di lavoro, formalmente intercorso tra il e la sola _1 Parte_2
e qualificato dalle parti di prestazione d'opera autonoma,
[...]
abbia omesso, anzitutto, di valorizzare il dato fondamentale che egli è uno dei massimi esperti di parchi divertimenti non solo in
Italia, ma nel mondo intero, e che in ragione di questa sua specializzazione, le mansioni da lui svolte erano state di alto contenuto tecnico-professionale e, in quanto tali, non necessitavano di un esercizio capillare del potere direttivo da parte del datore di lavoro (che peraltro neppure poteva essere esercitato, attesa la carenza della relativa competenza all'interno della compagine societaria).
Pertanto, le sue conoscenze e competenze tecniche impedivano di fatto una piena 'eterodirezione' da parte di chicchessia, come d'altronde era avvenuto anche durante il precedente rapporto di lavoro, pacificamente di natura subordinata. - 12 -
Deduce ancora che secondo la giurisprudenza, richiamata anche dal giudice di primo grado, nel caso di rapporti dirigenziali ciò che rileva è quella situazione di coordinamento funzionale della prestazione lavorativa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale e ciò si sarebbe realizzato nel suo caso, considerato che, grazie al suo apporto, il gruppo societario appellato aveva registrato una crescita esponenziale, implementando e migliorando la propria offerta, con risultati di notevole importanza nel settore, come, ad esempio, il conseguimento, mediante la propria opera, dell'esclusiva del progetto 'PE IG' o la partnership con Costa Crociere.
Egli aveva contribuito alla definizione della linea strategica dell'intero Gruppo, mediante incontri con i fornitori, intervenendo nelle riunioni settimanali del Top Management, effettuando l'analisi delle best practices globali, partecipando alla selezione delle nuove attrattive quali la Water Park e occupandosi anche della formazione delle nuove figure del Top
Management aziendale, seguendole anche in trasferta.
Sostiene di aver sempre ricevuto direttive generali e programmatiche, proprie della eterodirezione attenuata che contrassegna i ruoli dirigenziali, e di aver operato quale alter ego del Presidente della , , fornendo allo stesso Pt_2 Persona_1
il supporto in occasione delle trattative e degli incontri con le majors dei più rinomati brands per bambini, fornendogli i chiarimenti richiesti e predisponendo la relativa corrispondenza, - 13 -
nonché dandogli frequenti pareri, per come richiesto dallo stesso
Presidente.
Espone che diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, sarebbero emersi dall'istruttoria anche elementi sussidiari a riscontro della subordinazione, quali, anzitutto, l'esclusività della prestazione, al punto che, da un lato, aveva rifiutato la proposta reiterata di un suo reclutamento da parte del direttore generale di Gardaland, parco divertimenti concorrente con il parco;
e, dall'altro lato, le attività Parte_2
esterne elencate dal giudice di primo grado erano state da lui avviate dopo la cessazione dell'asserito rapporto dirigenziale
(così per le attività di docenza, riguardanti moduli del 2021 e del
2022, e così per l'apertura del Parco Wonder Wood da lui gestito, avvenuta tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019).
Inoltre, il rapporto di lavoro era stato anche continuativo, dovendosi escludere, secondo i principi giurisprudenziali affermati in punto, che la discontinuità o la saltuarietà della prestazione incidessero su tale requisito, una volta che tra una prestazione lavorativa e l'altra il lavoratore resti a disposizione del datore di lavoro, come era avvenuto nel suo caso, visto che egli lavorava spesso fuori sede proprio in ragione dei compiti strategici a lui affidati che lo costringevano a spostarsi sia all'interno del territorio nazionale, sia all'estero.
Ed ancora, non sarebbe risultata in giudizio alcuna autonoma organizzazione aziendale a lui facente capo, essendo - 14 -
egli stabilmente inserito nell'organizzazione delle convenute.
Con il secondo motivo di gravame, che riprende in tema alcuni punti della narrativa del primo motivo, il critica la _1
decisione di primo grado per aver omesso di valutare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato quantomeno con la società e con la società Parte_4 [...]
come dimostrato dalle certificazioni uniche Parte_3
prodotte e relative all'anno 2016 per la prima società e all'anno
2017 per la seconda società.
In particolare, con specifico riguardo alla società
egli aveva avuto la responsabilità tecnica Parte_4
della società, essendo stato espressamente nominato responsabile tecnico, in quanto in possesso del relativo titolo abilitante sin dal
2011.
I motivi, che meritano una trattazione congiunta, attesa la loro stretta connessione, non possono essere condivisi.
Va anzitutto chiarito che dopo la cessazione del primo rapporto di lavoro intercorso tra il e la società _1 Parte_2
pacificamente subordinato e che ha visto il nel
[...] _1
ruolo di quadro con mansioni, da ultimo, di direttore del
[...]
gestito dalla società datrice di lavoro, il Parte_5 _1
quanto meno formalmente, ha instaurato un nuovo rapporto di lavoro questa volta con la capogruppo Parte_2
(già , qualificato dalle parti come Controparte_1
rapporto di lavoro autonomo di consulenza, e avente ad oggetto - 15 -
la prestazione da parte del di assistenza strategica alla _1
società committente per quanto attiene allo sviluppo del
[...]
ed è con riferimento alla reale natura di questo Parte_5
secondo rapporto di lavoro (durato dal novembre 2014 sino ad almeno il dicembre 2018) che le parti contendono.
Partendo dal primo elemento valorizzato dall'appellante ai fini della dimostrazione della natura subordinata e dirigenziale di detto rapporto, ossia l'elemento della eterodirezione (negato dal giudice di primo grado e ritenuto invece sussistente dal
, sono noti i principi affermati in materia dalla _1
giurisprudenza di legittimità proprio con specifico riferimento al rapporto dirigenziale.
La Suprema Corte ha costantemente affermato che è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale (cfr. tra le più recenti, Cass.12919 del 2022,
Cass.23143 del 2021, Cass.3640 del 2020 e Cass.5178 del 2019), potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della situazione della subordinazione quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il vincolo di orario,
l'inerenza al ciclo produttivo e l'intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo, senza rischio di risultato.
In particolare, ai fini della configurazione del lavoro - 16 -
dirigenziale - nel quale il dipendente, soprattutto se dirigente apicale, gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione,
l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della prestazione stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurla ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata aziendale
(cfr.Cass.3640 del 2020 che richiama Cass.7517 del 2012).
Dunque, il requisito della eterodirezione dell'attività, seppur interpretato con ragionevolezza e nella descritta forma attenuta, resta comunque, anche per il rapporto dirigenziale, il criterio decisivo per individuare la natura autonoma o subordinata del lavoro, come d'altronde evidenziato dalla lettera dell'art.2094 c.c..
Nel caso di specie, diversamente da quanto opinato dall'appellante, l'istruttoria esperita (testimoniale e documentale) non ha consegnato elementi sufficienti per affermare la ricorrenza di detto requisito (con riferimento al secondo rapporto di lavoro instaurato dalle parti), pur intesa la - 17 -
eterodirezione nei termini attenuati di cui si è appena detto.
In primo luogo, occorre chiarire che nel caso del rapporto dirigenziale la eterodirezione attenuata che lo caratterizza non necessariamente deve estrinsecarsi in direttive tecniche, anche solo di massima, imposte dal datore di lavoro, anzi questa ingerenza tecnica del datore di lavoro nella prestazione lavorativa del dirigente non si verifica quasi mai: proprio perché la prestazione resa dal dirigente è una prestazione altamente specialistica e per lo più intellettuale, difficilmente il dirigente è assoggettato al potere di direzione tecnica del datore di lavoro per quanto riguarda l'applicazione delle sue competenze specialistiche e/o tecniche, applicazione questa rispetto alla quale il dirigente gode di ampia autonomia.
Le direttive impartite dal datore di lavoro sono normalmente soltanto quelle generali di carattere programmatico, che attengono più alle modalità di espletamento della prestazione che non al suo contenuto tecnico, nonché all'allineamento di questa prestazione con l'organizzazione aziendale e con gli obiettivi che l'imprenditore intende perseguire e ben possono mancare le direttive tecniche, godendo il dirigente, come si è detto, proprio per la sua posizione apicale, per quanto riguarda l'applicazione della propria specifica professionalità e l'esercizio delle relative capacità tecniche, di ampi margini di autonomia.
Ne deriva che non è molto significativo, ai fini in esame, - 18 -
il fatto che il come da lui dedotto, abbia svolto nel corso _1
del rapporto di lavoro in parola mansioni di alto contenuto tecnico-professionale, essendo uno dei massimi esperti di parchi divertimenti (non solo in Italia, ma nel mondo intero), mansioni che, a suo dire, nessun'altro all'interno del gruppo era Parte_2
in grado di svolgere (posto che nessun membro della compagine societaria godeva di una competenza simile alla sua), con la conseguenza che nessuno sarebbe stato in grado di esercitare nei suoi confronti il potere direttivo, perché ciò che conta non sono le indicazioni che attengono al contenuto tecnico della prestazione resa dal dirigente, bensì quelle diverse che riguardano la conformazione delle sue prestazioni e il loro allineamento e coordinamento con l'organizzazione aziendale e i relativi obiettivi.
Nel caso del quest'ultimo dato non è emerso in _1
giudizio, non essendo risultato né che allo stesso siano mai state impartite indicazioni generali di carattere programmatico o siano stati fissati obiettivi da raggiungere di fatturato o altri obiettivi relativi ad altre performance (come normalmente avviene con i dirigenti); né che le sue prestazioni, nella modalità di espletamento, siano mai state assoggettate a indicazioni di massima da parte del datore di lavoro (dal punto di vista di orari da rispettare, per quanto elastici, di obblighi di presenza, di obblighi di report o rendiconti e quant'altro) e/o dette prestazioni si siano inserite stabilmente nell'organizzazione aziendale, quale - 19 -
fattore indispensabile per il funzionamento dell'organizzazione medesima.
Anzitutto, nessuno dei testimoni escussi ha riferito di direttive, anche soltanto di carattere generale, impartite dal
Presidente della capogruppo (e anche di e di Parte_2
, , di cui il sostiene Parte_4 Persona_1 _1
essere stato l'alter ego e che era quasi sempre presente alla riunioni del top management cui partecipava anche il _1
quando si trattavano questioni inerenti allo sviluppo del parco e dei progetti seguiti dallo stesso e questa, come si dirà _1
meglio sotto, era praticamente l'occasione principale in cui tali direttive, ancorché di massima e ancorché attenuate, avrebbero dovuto essere impartite al e in cui il ruolo dirigenziale _1
asserito dal avrebbe dovuto emergere con chiarezza (di _1
vice Presidente del settore strategico, come da lui allegato, o comunque di direttore apicale), posto che l'attività fornita da quest'ultimo nel corso del rapporto di lavoro in esame e la sua presenza in azienda si è concentrata specialmente nella partecipazione a tali riunioni (cfr.dep. Testimone_1
dipendente di quale direttore del marketing e Parte_2
delle vendite, dep. direttore dell'ufficio tecnico di Testimone_2
e dep. , titolare di una Controparte_2 Testimone_3
società esterna di consulenza per parchi di divertimento che per un certo periodo ha fornito consulenza alle società convenute).
Dal testimoniale di causa è risultato, infatti, che dopo la - 20 -
cessazione del rapporto di lavoro dipendente, il ha per lo _1
più limitato la propria presenza in azienda alle sole riunioni settimanali del top management (della durata di due ore) e unicamente a quelle di queste riunioni ove si parlava dei progetti di sviluppo da lui seguiti, nonché alle riunioni tecniche e di sviluppo del parco, pure a cadenza settimanale, ove si discuteva, da un punto di vista squisitamente tecnico, dei progetti, delle aree da sviluppare e delle nuove attrazioni da inserire nel parco divertimenti e dei relativi investimenti.
E alle riunioni del top management, diversamente che nelle riunioni tecniche (che in sostanza riguardavano la realizzazione dei progetti già approvati dai vertici), era quasi sempre presente , ossia colui di cui il a suo Persona_1 _1
dire, sarebbe stato l'alter ego e dunque colui al quale avrebbe dovuto riportare e al quale avrebbe dovuto essere assoggettato gerarchicamente.
Il teste direttore del marketing e delle Testimone_1
vendite da novembre 2016, ha raccontato che egli incontrava il quando questi veniva coinvolto, nel corso della riunione _1
settimanale di top management, della durata di circa due ore, cui il teste partecipava unitamente agli altri direttori del parco, in quanto il non partecipava a tutte le riunioni del top _1
management, ma soltanto a quelle ove si trattava dei progetti di sviluppo del parco: “… lo vedevo nel corso delle riunioni di top management a cui partecipavo insieme agli altri direttori del - 21 -
parco ed in cui era coinvolto anche lui. Le riunioni avevano una frequenza settimanale, per circa un paio di ore. … Posso dire che il ricorrente non era sempre presente a queste riunioni, a volte c'era e a volte no. … a me non risulta che vi siano state riunioni di top management senza la presenza di e Persona_1
se è capitato è stato assolutamente sporadico. …”.
Il teste dipendente di Testimone_2 Parte_3
e responsabile dell'ufficio tecnico, a sua volta, ha
[...]
raccontato che il dal 2015, dopo la cessazione del _1
rapporto di lavoro dipendente, era presente in azienda “come consulente” solo per partecipare alle riunioni settimanali, tecniche e di sviluppo del parco, e che a queste riunioni
Pe solitamente partecipava anche il Presidente che era colui che prendeva la decisione finale: “… partecipavo a riunioni in cui erano presenti sia il ricorrente sia , si trattava delle Persona_1
riunioni tecniche e di sviluppo del parco, si discuteva dei progetti, delle aree da sviluppare, delle attrazioni da inserire, degli investimenti da fare. In alcune riunioni Persona_1
partecipava, dal 2015 quando prese in mano lui la direzione del
Per parco e lo sviluppo del parco. Io direttamente non so se desse delle disposizioni al ricorrente. Nell'ambito di queste riunioni si discuteva dei progetti e delle cose da fare, la decisione finale era sempre di , in quanto queste Persona_1
cose venivano portate anche al CDA che aveva l'ultima parola.
… Dopo il 2014 il ricorrente era presente come consulente, - 22 -
sempre per quanto riguarda il mio settore tecnico, facevamo delle riunioni, ad esempio settimanali, ma anche a seconda di cosa si stava discutendo, potevamo vederci con maggiore o minore frequenza. Dopo il 2014, il ricorrente, per quanto riguarda il mio settore, era presente in azienda solo per queste riunioni … il ricorrente aveva un ruolo come consulente, nel senso che portava le sue idee, si discuteva dei progetti e delle idee. …”.
Anche il teste , del tutto estraneo alle Testimone_3
società convenute, in quanto titolare di una società di consulenza per parchi divertimento che ha fornito i propri servizi al gruppo
, ha riferito che una volta contattato dal per la Parte_2 _1
riqualificazione di un'area all'interno del parco , ossia Parte_2
l'area dei “Pirati”, aveva fornito consulenza anche per una riqualificazione totale, con allargamento del parco, e in ragione di questi progetti di sviluppo del parco aveva partecipato ad alcune riunioni ove si trattava dello stato di avanzamento dei lavori;
ha aggiunto che a queste riunioni era sempre presente il che era il suo punto di riferimento e che si trattò di 6/8 _1
riunioni in 5 anni;
ha altresì precisato che in queste riunioni non era presente, essendo invece presente ad altre Persona_1
riunioni afferenti a situazioni diverse rispetto ai precedenti progetti, ove si trattava di altri argomenti rispetto ai quali il non era coinvolto: “… il mio riferimento (n.d.r. per il _1
progetto 'Pirati' e per un allargamento del parco divertimenti) è - 23 -
sempre stato il ricorrente, poi da un punto di vista burocratico la cosa è stata seguita dall'ufficio commerciale di e Parte_2
dal nostro. In ogni riunione che facevamo presso , Parte_2
nell'arco di 5-6 anni, il mio riferimento era il ricorrente, preciso che con lui c'erano anche altre persone di . Parte_2
Sicuramente c'era il geom. poi la c'era Tes_2 CP_3
e qualche volta . … Negli anni Controparte_4 CP_5
vennero fatte almeno 6-7-8 riunioni che riguardavano lo stato di avanzamento dei lavori ed metteva in pratica i nostri Tes_2
suggerimenti di team. … Per quanto mi riguarda il ricorrente era il coordinatore di questo progetto di sviluppo del parco. In quelle riunioni non l'ho mai visto. In altre riunioni Persona_1
era presente , ma si trattava di riunioni afferenti a Persona_1
situazioni diverse rispetto al progetto di cui ho parlato, si parlava di altre cose rispetto alle quali il ricorrente non era coinvolto”.
E' pertanto certo in causa che la presenza del in _1
azienda, dopo la cessazione del rapporto subordinato e l'instaurazione di quello formale di consulenza, non fosse quella tipica del lavoratore subordinato, ivi compreso il dirigente (e quella, praticamente quotidiana, che aveva caratterizzato il precedente rapporto di lavoro, nell'ambito del quale il da _1
ultimo aveva assunto il ruolo di direttore del parco, come riferito dal teste , essendosi ridotta e, di fatto, esaurita nella Tes_2
partecipazione alle riunioni del top management, che si tenevano - 24 -
soltanto una volta alla settimana (per la durata di due ore) e neppure a tutte le riunioni, e nella partecipazione alle riunioni più tecniche che riguardavano la realizzazione dei progetti di sviluppo del che erano seguiti dal con Pt_5 _1
l'introduzione di nuove attrazioni (come peraltro previsto nel contratto di consulenza).
E' pure vero, come la difesa del non ha mancato _1
di sottolineare, che l'appellante ottenne in favore di Parte_2
l'esclusiva del progetto “PE IG” (personaggio dei cartoni animati molto famoso e amato dai bambini) o la partnership con
Costa Crociere, e trattò anche con i majors di altri brands rinomati per bambini al fine di introdurre nuove attrazioni o altre novità nel parco divertimenti, e che lo svolgimento di queste attività richiese certamente un'operatività fuori sede, per informarsi, per documentarsi, per fissare incontri e trattare;
ma è altrettanto vero che non è risultato in causa che nello svolgimento di questa attività fuori sede (della cui entità e intensità, tra l'altro, non è dato sapere nulla, non ricorrendo in punto nessun concreto riscontro in causa) il fosse _1
assoggettato al controllo di qualcuno, non essendo tenuto a rendere conto a nessuno della stessa e non essendo neppure tenuto a fornire report o relazioni, come normalmente accade per i dirigenti che per il loro incarico sono tenuti ad operare principalmente fuori sede.
Libertà o autonomia nello svolgimento della prestazione - 25 -
lavorativa, non significa, e ciò vale anche per il dirigente (che è la figura subordinata dotata dei più ampi margini di autonomia), essere svincolato da qualsiasi controllo sul lavoro svolto e sulla sua intensità.
Per quanto riguarda poi il contenuto della prestazione resa il nel corso delle riunioni aziendali di cui si è detto, i _1
testi sono stati concordi nel riferire che durante le riunioni l'appellante, avendo piena conoscenza sia del parco tematico
(essendone stato il direttore nel corso del precedente rapporto di lavoro subordinato), sia dell'intero settore di riferimento, con una visione globale su quelli che avrebbero potuto esserne gli sviluppi, dava il suo apporto e la sua opinione su alcune tematiche, mentre per quanto riguarda il follow up sulle attività di sviluppo che decideva di approvare, se ne Parte_2
occupavano i singoli dirigenti o direttori di funzioni, e rispetto a queste attività il restava estraneo. _1
In tema, sono emblematiche le parole del teste : “ ES
… il ricorrente nelle riunioni dava il suo input e la sua opinione su alcune tematiche, per quanto riguarda il follow up sulle attività si trattava di competenze specifiche dei singoli dirigenti
o dei singoli direttori di funzioni, rispetto alle quali il ricorrente rimaneva estraneo. Gran parte delle volte queste riunioni si tenevano nell'ufficio di , quando noi parlavamo Persona_1
degli argomenti spesso e volentieri il ricorrente interveniva dando il suo input e portando l'esperienza di ciò che avveniva - 26 -
fuori del parco, poiché lui aveva sia la possibilità sia l'interesse, storico da sempre, di capire cosa succedeva nei parchi, come si sviluppavano, per cui c'era spesso il confronto con altri parchi, raccontava cosa aveva visto e portava la sua esperienza in modo che potesse essere fonte di ispirazione per noi e per il
Presidente. …”.
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni del teste Tes_2
il quale ha raccontato che “il ricorrente aveva un ruolo come consulente, nel senso che portava le sue idee, si discuteva dei progetti e delle idee. …”.
Anche il teste non ha rappresentato una realtà Tes_3
differente, essendosi limitato a riferire che il era il suo _1
punto di riferimento (il che può trovare spiegazione anche nel fatto che era stato lo stesso a creare il contatto tra il teste, _1
titolare di società di consulenza, e il gruppo , per cui Parte_2
era inevitabile che il lo considerasse il suo primo Tes_3
referente) ed era il coordinatore del progetto di sviluppo del parco con l'introduzione dell'attrazione dei “Pirati”, e non ha descritto un ruolo del di più ampio respiro all'interno di _1
, quale direttore generale o alter ego del Presidente, Parte_2
con poteri decisionali (come ci si sarebbe dovuti attendere nel caso di esistenza di un rapporto dirigenziale, posto che il dirigente associa agli ampi margini di autonomia di cui gode, anche ampi poteri decisionali nel settore di sua competenza).
In sostanza, ciò che può ricavarsi dalle emergenze di - 27 -
causa è che il si occupava, autogestendosi e senza alcun _1
controllo, neppure minimo, da parte del gruppo Parte_2
dell'attività da lui svolta, di reperire idee e rappresentare nuovi progetti di sviluppo strategico del parco di divertimenti, portando le sue esperienze personali, che esponeva in Parte_2
all'intero top management (perché le valutassero e ne traessero ispirazione), essendo appunto uno dei massimi esperti del settore, “avendo una bellissima e una grande conoscenza dei parchi” e vantando “esperienze e contatti”, avendo coltivato la relativa passione sin da giovane (dep. ). ES
E non è risultato che in materia il esercitasse _1
anche poteri decisionali o che svolgesse la relativa attività sotto il controllo e l'egida del Presidente del Gruppo.
Si tratta di un ruolo e di una attività che è del tutto conforme a quella prevista dal contratto di consulenza, concluso dopo la cessazione del rapporto dipendente, il quale ha avuto ad oggetto proprio la “consulenza strategica per lo sviluppo del
, consulenza per il progetto PE IG (trattativa, Pt_5
progettazione, integrazione tra i diversi dipartimenti del ), Pt_5
scouting di nuove forme di entertainment da includere nel
, attività di Public Relation verso il settore parchi, media e Pt_5
istituzionale a fini di sviluppo del brand” (cfr.il contratto di consulenza).
Anche perché, come riferito dal teste dopo la Tes_2
cessazione del rapporto di lavoro del il ruolo di direttore _1 - 28 -
del e del suo sviluppo strategico che sino a Parte_5
quel momento era stato rivestito dallo stesso fu assunto _1
dal Presidente del gruppo , il quale Parte_2 Persona_1
adottava tutte le relative decisioni: “ … in alcune riunioni
partecipava, dal 2015 quando prese in mano lui la Persona_1
direzione e lo sviluppo. … nell'ambito di queste riunioni di discuteva dei progetti e delle cose da fare, la decisione finale era sempre di , in quanto queste cose venivano portate Persona_1
anche al CDA che aveva l'ultima parola”.
Può essere che il Presidente, dopo aver assunto il ruolo di direttore del parco divertimenti e del suo sviluppo strategico si avvalesse, per lo svolgimento di questo ruolo, del prezioso supporto del che, come detto, non solo ben conosceva il _1
parco divertimenti, per via del precedente rapporto di lavoro subordinato, ma, era anche uno dei più esperti del settore (tanto è vero che, come riferito dal teste , in alcune occasioni il ES
accompagnò all'estero per conoscere la _1 Persona_1
realtà degli altri parchi divertimento), ma questa circostanza non muta la posizione del essendo del tutto compatibile _1
anche con la prestazione di mera consulenza pattuita tra le parti
(ben potendo avvenire che l'imprenditore nella gestione di un determinato settore dell'azienda si serva di consulenti esperti in detto settore e accolga i loro suggerimenti o le loro idee, senza che per ciò solo la prestazione di consulenza si trasformi in una prestazione subordinata). - 29 -
Non a caso il ruolo del all'interno dei vertici di _1
e del top management è sempre stato percepito come Parte_2
quello di un “consulente” e non come quello di un collega di pari grado o, addirittura, di un superiore gerarchico (cfr.depp. Tes_2
e ). ES
In sostanza, anche applicando il concetto della eterodirezione attenuta, sopra richiamato, così soprassedendo sulla prova dell'assoggettamento del a precisi ordini e _1
controlli continui e pervasivi da parte dell'asserito datore di lavoro, manca comunque la dimostrazione dell'assoggettamento del ad indicazioni generali di carattere programmatico e _1
anche, e soprattutto, del 'coordinamento funzionale' delle attività da lui svolte non con gli obiettivi aziendali (perché gli obiettivi aziendali possono essere perseguiti anche da consulenti esterni), ma con gli obiettivi dell''organizzazione aziendale', ossia dell'inserimento della sua prestazione lavorativa nella struttura organizzativa dell'azienda: il si limitava a _1
partecipare alle riunioni settimanali del top management e di quelle tecniche riguardanti i progetti da lui seguiti, rappresentando le proprie idee e dando gli input sul possibile sviluppo del parco divertimenti, nonché portando la sue ultime esperienze al riguardo;
non seguiva e neppure supervisionava in concreto il follow up dei progetti da lui promossi, limitandosi sotto questo profilo a partecipare dalle riunioni tecniche dei dirigenti o dei direttori a ciò deputati e interni a , e Parte_2 - 30 -
anche in questo caso la sua partecipazione era limitata all'esposizione (e non all'imposizione) della propria opinione;
per quanto riguarda l'attività fuori sede (di acquisizione di informazioni, di abbocchi e incontri con i potenziali partners di
, di aggiornamento sulla situazione generale dei parchi Parte_2
divertimento in Italia e nel mondo, anche al fine di trarre nuove idee di sviluppo del parco ) si è trattato di un'attività Parte_2
che il ha sempre svolto senza alcun controllo, neppure _1
minimo, da parte di , non essendo il tenuto a Parte_2 _1
rendere conto di detta attività a nessuno (non dovendo presentare rendiconti, report, relazioni e quant'altro), e operando con assoluta e personale autodeterminazione.
Il ha pertanto reso una prestazione del tutto _1
svincolata dall'organizzazione aziendale, libera nelle modalità e nei tempi di espletamento e senza alcun controllo, anche blando, da parte dell'asserito datore di lavoro, dunque, senza alcun stabile inserimento nella struttura aziendale (facente capo al gruppo ). Parte_2
Non è poi emerso che il intrattenesse, con _1
autonomia decisionale, rapporti con i media o delineasse le politiche dei prezzi 'dinamici', come da lui dedotto, e neppure che si fosse occupato della formazione del personale di fascia alta.
L'ufficio stampa era diretto e gestito dal teste e ES
soltanto in qualche occasione è stato chiesto dal al ES _1 - 31 -
(verosimilmente anche perché era conosciuto nel settore e quindi aveva maggiore visibilità) di rilasciare un commento o un'intervista, sulla base di una linea condivisa con lo stesso e con l'azienda in generale: “… l'ufficio stampa è una ES
delle attività che gestisco e dirigo io da quando sono in azienda.
La società dirige con il mio accordo un piano editoriale che passa attraverso i comunicati stampa, che vengono redatti con
l'ufficio stampa e sono vistati e autorizzati da me, dopo aver visto le bozze, e a volte contengono anche dei virgolettati, questo per renderlo più interessante e dinamico. L'impostazione del comunicato, il testo, il messaggio, il simbolo, la strategia è impostata da noi, viene poi inviato ai media o alle agenzie stampa e può capitare che gli stessi chiedano o siano interessati
a fare delle interviste o a richiedere un commento a corredo del comunicato stampa. In queste circostanze, durante la mia permanenza, è capitato di chiedere ed incaricare il ricorrente di rilasciare un commento o l'intervista, sulla base di una linea condivisa con me e con l'azienda in generale. Questo per alcuni ambiti ed alcune circostanze, non sempre. …” (dep ). ES
Per quanto riguarda poi la politica dei prezzi dinamici, sempre il teste ha escluso che il se ne occupasse: “ ES _1
... quanto al pricing dinamico escludo che da quando sono al parco il ricorrente se ne occupasse. Il sistema dei prezzi dinamici può essere gestito o attraverso sistemi che lavorano in maniera automatica o con criteri manuali (c.d. over ride). A - 32 -
si applica tuttora un sistema ibrido e da quando io Parte_2
sono entrato al parco non ho mai visto, né saputo di un intervento diretto da parte del ricorrente su questi aspetti. E' capitato che nelle riunioni si parlasse del prezzo, che è una componente importante del business, ma l'apporto del ricorrente poteva essere solo quello di dare un parere e non ricordo neppure se in quelle riunioni si parlasse nello specifico di questo tema. ...”.
Infine, nessuno dei testi ha riferito che il si _1
occupasse della formazione di personale direttivo e il teste
, pur essendo stato contattato dal per l'assunzione ES _1
in (assunzione che poi peraltro avvenne senza alcuna Parte_2
intermediazione o intervento del , ha escluso di essere _1
stato da questi formato (affermazione questa del tutto credibile posto che il teste, prima di essere assunto in , era Parte_2
direttore commerciale, del marketing e delle vendite di un altro noto parco tematico, lo Zoomarine, per cui è difficile ipotizzare che necessitasse di formazione in materia di parchi divertimenti).
::::::::::
Il quadro ora descritto non muta neppure se si esaminano quegli elementi sussidiari che possono comunque essere utilizzati, anche nel caso del rapporto dirigenziale, per accertare la sua natura subordinata: esclusività della prestazione, continuità del rapporto, vincolo di orario, inerenza al ciclo produttivo e inserimento nell'organizzazione aziendale, - 33 -
retribuzione fissa senza rischio di risultato.
Anzi, semmai ne trova piena conferma.
Per quanto riguarda l'esclusività, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, può ritenersi dimostrato in giudizio che il parallelamente al rapporto per cui è causa, abbia _1
svolto molteplici attività del tutto estranee a . Parte_2
Come fondatamente accertato dal giudice di primo grado,
è lo stesso a dare atto dello svolgimento di queste attività _1
nel periodo in questione, avendole indicate nel suo curriculum professionale in atti.
E non si tratta soltanto dell'attività di docenza di cui ha parlato il teste , il quale, è bene chiarirlo, diversamente da ES
quanto sostenuto dall'appellante, non ha collocato questa attività, per come svolta dal soltanto negli anni 2021 e _1
2022, ma ha parlato in generale dell'attività di docenza svolta dal ed ha aggiunto che il aveva coinvolto in questa _1 _1
attività pure lo stesso teste, affidandogli due moduli da tenere, questi sì, nel 2021 e nel 2022, all'interno di una master class che lo stesso aveva organizzato su parchi a tema per una _1
università (dal curriculum professionale del si ricava che _1
lo stesso è titolare dal 2017 di contratto per attività di insegnamento di corso ufficiale, facoltà di Comunicazione, nell'università IULM – cfr.doc.24 e 25 fasc.1° grado società appellate -); e non si tratta neppure della sola attività prodromica all'apertura sul lago Maggiore, nel 2019, del parco divertimenti - 34 -
(denominato “Wonderwood”), realizzato e gestito direttamente dal ma si tratta di molte altre e ulteriori attività che nulla _1
hanno a che vedere con l'azienda . Parte_2
Nel proprio curriculum l'appellante scrive di essere invitato “ogni anno” come “speaker e moderatore in numerose conferenze in tutto il mondo” (cfr. docc. 24 e 25 fasc.1° grado società appellate).
Dà altresì atto di aver collaborato, sempre come consulente, per Costa Crociere, Eataly, nonché di Persona_2
aver effettuato, insieme a TradeLab, progetti strategici per numerosi gruppi di real estate (v. docc. 24-25 fasc.1° grado società appellate).
Sempre nel proprio curriculum il espone di essere, _1
dal 2016, l'unico coach italiano per altMBA e CP_6
membro del Board of Directors di IAAPA, l'associazione globale di parchi e attrazioni che ha sede a Orlando, per la quale
è anche del comitato europeo education, nonché CP_7
membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Parchi
Divertimento Italiani (v. docc. 24-25 fasc.società appellate).
In contemporanea con il rapporto di lavoro per cui è causa, il ha pertanto svolto plurime attività (sino a _1
sviluppare e portare avanti il progetto di aprire un proprio parco divertimenti), attività che certamente hanno richiesto un certo impegno da parte dello stesso, e non si è occupato unicamente ed esclusivamente delle prestazioni da fornire al gruppo . Parte_2 - 35 -
Non può quindi ritenersi ricorrere nel suo caso il requisito dell'esclusività della prestazione e ciò a prescindere dalla circostanza che il come riferito dal teste _1 Tes_4
, abbia rifiutato per due volte l'offerta di iniziare ad
[...]
occuparsi del noto parco divertimenti “Gardaland”, concorrente del parco , essendo il a dire del teste, legato a Parte_2 _1
: certo essendo che non può escludersi che la decisione Parte_2
del per come rappresentata dal testimone, sia dipesa _1
semplicemente dall'essere lo stesso cresciuto in e dal Parte_2
continuare ad essere legato all'azienda da un contratto professionale, ancorché di consulenza (contratto quest'ultimo che, tra l'altro, come si dirà subito, lasciava al _1
quell'assoluta libertà per la coltivazione delle varie attività da lui svolte ed estranee a , che un rapporto di lavoro Parte_2
subordinato, anche di fascia alta, limitato ad un solo e preciso parco divertimenti, non gli avrebbe mai lasciato).
Per quanto riguarda poi gli obblighi di orario e di presenza, si è già visto che il non era presente _1
quotidianamente in azienda, limitandosi a partecipare alle riunioni, e neppure a tutte, del top management e alle riunioni tecniche dei direttori e/o dirigenti di , riunioni che Parte_2
avevano cadenza settimanale e duravano circa due ore.
Inoltre, è emerso in giudizio che proprio perché il _1
era spesso all'estero o era impegnato in altre attività del tutto estranee all'azienda (come la docenza, gli incarichi Parte_2 - 36 -
nelle varie associazioni o gli interventi a convegni) capitava spesso che le riunioni cui avrebbe dovuto partecipare, presso il gruppo , fossero spostate per la sua impossibilità a Parte_2
presenziarvi (cfr.dep nonché mail in atti, doc. Testimone_1
21 fasc.1° grado appellante e doc. 18 fasc.1° grado società appellate).
In questo senso, come fondatamente osservato dal
Tribunale, depone anche la mail del 30.3.2017 in cui il _1
trovandosi in Giappone ha proposto di fissare una riunione alle
10.00 di mattina, evidentemente in modo da potervi partecipare, in considerazione del fuso orario esistente tra Italia e Giappone
(v. doc. 21 fasc.1° grado appellante); oppure la mail del
26.3.2018 con la quale il per una riunione di top _1
management, ha indicato che sarebbe stato via dall'1 al 13 aprile, mentre per la mattina successiva sarebbe stato disponibile in audio/video conferenza sino alle 11.30 (cfr.. doc. 18 fasc.1° grado società appellate).
Altre volte, più semplicemente, la riunione si teneva senza la partecipazione del ricorrente, che espressamente dichiarava di non potervi partecipare, come risulta da alcune mail in atti, prodotte dalla società convenute, tra cui la mail del
4.6.2018, con la quale il ha scritto che sarebbe stato a _1
Johannesburg per “parlare ad una conferenza” dalla sera del martedì al sabato mattina, per cui non sarebbe stato presente alla riunione del giovedì (cfr. doc. 19 fasc.1° grado società appellate - 37 -
ed analogamente docc. 20-21) e non è risultato in causa che l'intervento alla conferenza di Johannesburg fosse legato al ruolo che svolgeva per . Parte_2
Risulta dunque provato che il non avesse alcun _1
vincolo di orario o di presenza in azienda, neppure blando (come avviene per i dirigenti i quali pur avendo un orario elastico, devono comunque garantire una certa presenza o una certa prestazione lavorativa, presenza e prestazione lavorativa entrambe funzionali all'obiettivo da raggiungere e concordato con il datore di lavoro, e che, in quanto tali, sono stabilmente inserite nell'organizzazione aziendale) e che il si _1
autodeterminasse liberamente senza dover rendere conto a nessuno di (del fatto che non dovesse riportare e Parte_2
rendere conto a nessuno dell'attività svolta per fuori Parte_2
sede, per acquisizione di informazioni, per contatti, trattative e incontri con i possibili partners di , si è già detto Parte_2
sopra).
E neppure è dato sapere quale fosse l'intensità e l'entità dell'impegno che, in generale, il dedicava alle prestazioni _1
da fornire all'azienda , ad eccezione delle due ore Parte_2
settimanali di presenza in azienda per partecipare alle riunioni del top management di . Parte_2
Ed ancora, come esposto nel precedente punto di motivazione, cui si rinvia, deve altresì escludersi che la prestazione resa dal sia stata funzionalmente collegata _1 - 38 -
all'organizzazione dell'azienda , essendo il del Parte_2 _1
tutto svincolato da quest'ultima organizzazione (non dovendo rendere conto a nessuno dell'attività dal lui svolta ed essendo tenuto unicamente a fornire l'apporto necessario per l'espletamento delle attività oggetto del contratto di consulenza, ossia l'assistenza per lo sviluppo strategico del parco e per lo sviluppo del progetto PE IG).
Ed ancora, altro dato assai significativo, perché confliggente con la natura subordinata del rapporto per cui è causa, è il compenso percepito dal _1
Al riguardo non può non sottolinearsi che il corrispettivo pattuito, e corrisposto, per il rapporto di consulenza, è stato pari ad € 30.000,00 all'anno, e questo compenso è sensibilmente inferiore allo stipendio di cui il godeva durante il _1
precedente rapporto di natura subordinata e corrispondente, nell'ultimo anno (e per 10 mesi, sino ad ottobre), ad € 81.950,27.
Il che costituisce una riprova del fatto che con il nuovo rapporto di lavoro autonomo di consulenza, l'impegno del sarebbe stato diverso e non sarebbe stato equiparabile a _1
quello precedente, dovuto in virtù del rapporto di lavoro subordinato, e conferma che il nuovo incarico a lui conferito non era sovrapponibile a quello precedente, e ciò non soltanto per le modalità di espletamento di cui si è detto, ma anche per l'intensità della prestazione.
Anche l'elemento sussidiario del compenso percepito - 39 -
non depone affatto a favore della natura subordinata del rapporto in questione.
Restano a questo punto da vagliare, quali ulteriori elementi sussidiari utili per la dimostrazione della subordinazione, per come evidenziato dall'appellante, quelli della continuità del rapporto di lavoro e dell'assenza di un'autonoma struttura organizzativa in capo al quanto al _1
primo elemento, si tratta in verità di un elemento che di per sé stesso, in assenza di altri dati a favore della subordinazione, non
è incompatibile con il rapporto di consulenza, ben potendo anche i rapporti autonomi e soprattutto di consulenza avere lunga durata (soprattutto quando si tratta di consulenti di fiducia e di stimata professionalità); quanto al secondo, è sufficiente rilevare che la prestazione professionale, meramente intellettuale, fornita dal non necessitava di alcuna particolare struttura _1
imprenditoriale (tra l'altro, non è neppure emerso che il _1
per svolgerla utilizzasse beni aziendali, quali auto, telefono cellulare, computer, ecc..., ovvero beneficiasse di rimborsi spesa).
Ed allora, tirando le fila del discorso, non solo non ricorre in atti la prova della eterodirezione attenuata, nell'accezione di cui si è detto in premessa, ma non ricorre neppure la prova di quegli elementi sussidiari indicativi della situazione della subordinazione e comunque utilizzabili, anche quando si tratta di rapporto dirigenziale, per dimostrare la - 40 -
sussistenza di questo rapporto.
In tema deve convenirsi con il giudice di prime cure laddove ha osservato che le emergenze di causa riscontrano inequivocabilmente una assoluta autogestione e autodeterminazione di orari e presenze da parte del ricorrente e, deve aggiungersi, anche una più generale autodeterminazione da parte del in ordine alle attività da svolgere per fornire le _1
prestazioni oggetto del contratto di consulenza, alla loro entità e alla loro intensità, senza alcun controllo neppure minimo e senza alcuna interferenza da parte dell'asserito datore di lavoro, autogestione e autodeterminazione del tutto incompatibili con un rapporto di lavoro di natura subordinata, anche dirigenziale, e perfettamente coerenti con un rapporto di lavoro autonomo.
Anche perché, come si è visto, il _1
contemporaneamente, si occupava di numerose altre attività estranee a , per lo svolgimento delle quali necessitava Parte_2
di disporre liberamente del proprio tempo, senza vincoli di sorta
(visitare parchi, anche per interesse personale, essendo questa la passione del sin da quando era giovane, prendere parte _1
alle varie conferenze in giro per il mondo, svolgere l'attività di docenza, portare avanti il progetto di aprire un proprio parco divertimenti).
E' quindi logico ritenere che il per dedicarsi a _1
quella che era prima di tutto una passione, quella dei parchi divertimenti, e che poi è divenuta un lavoro nella sua interezza, - 41 -
necessitasse di tempo libero e, soprattutto, della possibilità di autogestirsi.
Del resto, come ancora una volta correttamente osservato dal giudice di primo grado, il era stato curato Controparte_8
dal dotato di competenze e conoscenze uniche in Italia, _1
per un apprezzabile arco temporale (dal 2008 al 2014, quando aveva lavorato quale subordinato), durante il quale certamente era stata data una significativa impostazione alla struttura.
Contestualmente, accompagnando occasionalmente il
Pe Presidente nelle visite dei parchi esteri, il ha potuto _1
trasferirgli molte delle sue conoscenze e competenze, in maniera tale per cui non necessitava più di un apporto stabile e Parte_2
di una guida quotidiana da parte del ricorrente, il quale poteva limitarsi ad offrire spunti ed input nell'ambito delle riunioni settimanali cui riusciva a partecipare.
In materia di mancanza di prova della subordinazione, la sentenza di primo grado va, dunque, integralmente confermata.
::::::::::
Infine, deve rilevarsi che non vi sono elementi neppure per ricostruire, in via subordinata, un rapporto di lavoro dipendente per quanto attiene al ruolo di responsabile tecnico rivestito dal nella società _1 Parte_4
Al riguardo deve osservarsi che il era membro del _1
CDA di detta società, oltre che della società Parte_3
e in relazione a queste cariche sociali percepiva anche un
[...] - 42 -
compenso annuo (cfr.doc.8 fasc.1° grado appellante).
A questo compenso si riferiscono le certificazioni uniche richiamate dall'appellante (doc.13 e 14 fasc.1° grado appellante), le quali registrano il compenso quale reddito da “co.co.co”.
In particolare, per quanto concerne l'incarico di responsabile tecnico ai sensi dall'art.20 del d.lgs.n.79 del 2011
(che impone alle imprese turistiche la presenza di un direttore tecnico), non è inverosimile che questo incarico sia stato conferito al che aveva tutti i titoli per ricoprirlo, in _1
ragione del suo ruolo nell'ambito del CDA della società e, in ogni caso, il nulla ha dedotto su quali attività concrete _1
egli avrebbe svolto per in relazione a Parte_4
detto incarico (e anche per e con quali Parte_3
modalità (il che conferma le difese della società secondo cui si sarebbe trattato di un incarico meramente formale a lui conferito perché prescritto dalla legge).
Il teste , d'altro canto, ha negato qualsiasi ruolo ES
attivo del nella società “per _1 Parte_4
quanto riguarda l'agenzia viaggi, è una componente di cui mi sono occupato e posso escludere che nel momento in cui mi è stato chiesto di occuparmene sia stato coinvolto come parte attiva il ricorrente”.
In definitiva, l'appello va integralmente respinto.
::::::::::
4) La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua - 43 -
condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo (in relazione al valore dichiarato della causa).
Trattandosi di rigetto integrale dell'impugnazione, il
Collegio dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'importo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n.748/2024 del
Tribunale di Bergamo;
condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, liquidandole in complessivi € 7.120,00, oltre accessori di legge.
Brescia, 23 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)
Il Presidente
(dott.Antonio Matano)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere rel.
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 27.07.2024, iscritta al n. 254/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
23.01.2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Parte_1
Cocchetti del foro di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti.
OGGETTO:
RICORRENTE APPELLANTE categoria e qualifica c o n t r o
in persona del l.r.p.t., Parte_2
in persona del l.r.p.t., Parte_3
in persona del l.r.p.t. e Parte_2 [...]
in persona del l.r.p.t., tutte rappresentate e difese Parte_4
dall'avv. Luca Veronelli del foro di Bergamo domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTI APPELLATE - 2 -
In punto: appello a sentenza n. 748 del 2024 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Delle resistenti appellate:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.748/2024, pubblicata in data 27 giugno
2024, il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto il ricorso proposto dal dott. nei Parte_1
confronti delle società (già Parte_2 [...]
, e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
società tutte appartenenti allo stesso Parte_4
gruppo societario, e volto ad ottenere l'accertamento che tra lo stesso ricorrente e tutte le società convenute era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale (per quanto riguarda dal 25 ottobre 2011 al 14 marzo 2019, per Parte_4
quanto riguarda dal 16 aprile 2012 al 14 Parte_3
marzo 2019, per quanto riguarda e Parte_2
dal 3 novembre 2014 al 14 marzo 2019), Parte_2
nonché, e per l'effetto, la condanna di tutte le società al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del dedotto rapporto (con inquadramento del quale dirigente _1
nel settore del commercio), pari alla somma complessiva di € - 3 -
425.147,02, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia.
Il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria testimoniale, ha ritenuto non ricorrere prova sufficiente dell'allegata subordinazione, non essendo emerso in giudizio l'elemento essenziale della subordinazione ossia l'eterodirezione dell'attività svolta dal ricorrente, pur interpretando questo elemento con ragionevolezza in ragione del ruolo apicale asseritamente ricoperto dal essendo connaturati a tale _1
ruolo ampi margini di autonomia, con esclusione di ordini e controlli continui e pervasivi da parte del datore di lavoro, e rilevando principalmente indicazioni generali di carattere programmatico e l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della prestazione lavorativa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale.
Il Tribunale ha ritenuto che le risultanze di causa oltre a non fornire elementi in favore della eterodirezione, pur attenuata, trattandosi appunto di asserito rapporto dirigenziale, avessero di contro dato conto di una autogestione e di una autodeterminazione di orari e di presenze da parte del _1
assolutamente incompatibili con un rapporto di natura subordinata e perfettamente coerenti con la prestazione di natura autonoma oggetto del formale contratto di consulenza intercorso tra le parti, considerato altresì che il si era occupato _1
contemporaneamente anche di altre molteplici attività, estranee alle società convenute. - 4 -
Contro la sentenza, il ha proposto appello, _1
censurando la pronuncia sotto il profilo della violazione dei principi in materia di qualificazione del rapporto subordinato dirigenziale e della non corretta valutazione delle risultanze di causa.
Ha chiesto pertanto l'integrale riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle proprie domande, tutte collegate all'accertamento della subordinazione.
Le società appellate si sono costituite tempestivamente in giudizio ed hanno resistito all'appello, chiedendone il rigetto ed eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità, sia per l'inesistenza della procura alle liti, sia per la violazione dell'art.434 c.p.c..
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
1) In via preliminare, devono disattendersi le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dalle società convenute.
Per quanto attiene a quella relativa al difetto di procura alle liti, è pacifico che il difensore dell'appellante abbia promosso il presente grado di giudizio richiamando e avvalendosi del mandato in calce al ricorso di primo grado.
Secondo le società appellate questo mandato avrebbe riguardato esclusivamente il giudizio di primo grado, con la - 5 -
conseguenza che il difensore del in realtà sarebbe privo di _1
procura, perché mai rilasciata, e questo vizio, riguardando l'inesistenza della procura, sarebbe insanabile ai sensi dell'art.182, comma 2, c.p.c. (come anche affermato da recedente giurisprudenza di legittimità).
In verità, non pare a questa Corte territoriale che la procurata conferita dal al difensore riguardi _1
esclusivamente il giudizio di primo grado.
Si legge nell'atto di conferimento che all'avv.Filippo
Cocchetti è attribuita “ogni più ampia facoltà di legge”, ivi compresa la facoltà di “transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali e azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido
l'operato del suddetto legale”.
Si tratta, dunque, di una procura dall'oggetto assai esteso che ricomprende ogni facoltà di legge e tra queste anche quella di “proseguire” il giudizio, termine quest'ultimo che, in coerenza con il testo del mandato e con la sua ampiezza, deve interpretarsi come prosecuzione del giudizio anche nei gradi successivi al primo. - 6 -
D'altro canto, nell'atto non si fa alcun riferimento al solo giudizio di primo grado, con conseguente limitazione del mandato esclusivamente a questo giudizio (non contenendo l'atto espressioni piuttosto comuni nella pratica, quali 'la procura viene conferita per il presente grado giudizio'), ma si parla in generale della nomina dell'avv.Filippo Cocchetti quale difensore e procuratore del con riconoscimento di tutte le _1
facoltà ivi elencate, a questo punto, da ritenersi esercitabili in qualsiasi fase o grado del giudizio (salvo quello di legittimità che richiede invece specifica e distinta procura).
Né ha qualche rilevanza la circostanza che la procura sia stata apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, posto che nell'atto di conferimento, come si è appena visto, non è contenuta alcuna espressione che ricolleghi il mandato del difensore unicamente a questo giudizio, per cui la procura ben può essere utilizzata anche per l'ulteriore grado.
Semmai, l'apposizione della procura in calce al ricorso di
1° grado serve a circoscrivere il mandato alla relativa controversia, ma ciò, giova ripeterlo, in assenza di espressioni limitative, senza alcuna esclusione dei vari e molteplici sviluppi della controversia medesima, ivi compreso quello riguardante l'instaurazione del giudizio di 2° grado.
In definitiva, deve ritenersi che la procura conferita al difensore del e rilasciata in primo grado, in assenza di _1
espressioni limitative, esprima la volontà della parte di estendere - 7 -
il mandato anche all'appello, con conseguente superamento della presunzione di conferimento solo per il primo grado del processo, ai sensi dell'art. 83, comma 4, c.p.c..
::::::::::
Per quanto attiene poi all'ammissibilità del gravame sotto il profilo della violazione dell'art.434 c.p.c., eccepita dalle società appellate, se è vero che l'appello non sempre espone nel dettaglio i capi della sentenza criticati, lo stesso indica comunque i motivi di ogni censura e di asserita erroneità delle statuizioni impugnate (non corretta valutazione delle risultanze istruttorie e omessa considerazione o valorizzazione di una serie di elementi favorevoli, nella prospettazione dell'appellante, alla tesi della subordinazione), nonché la soluzione che il giudice avrebbe dovuto adottare.
In particolare, l'esposizione dei motivi di impugnativa risulta chiara ed esauriente e pertanto soddisfa le condizioni indicate dalla citata norma come recentemente novellata (dal d.lgs.149 del 2022), avendo l'appellante definito in maniera inequivoca il quantum appellatum, specificando anche quali parti della motivazione intendesse censurare, così circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, ed illustrando le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. - 8 -
L'eccezione non ha pertanto ragion d'essere.
::::::::::
2) Passando al merito, i principali motivi del gravame attengono alla valutazione degli elementi di prova raccolti ai fini dell'accertamento della natura, subordinata o meno, del rapporto di lavoro intercorso tra il e, a suo dire, tutte le società _1
appellate (appartenenti allo stesso gruppo), sicché conviene prendere le mosse da un primo quadro, pacifico, dei fatti.
Il in un primo e iniziale periodo, dal 27 luglio _1
2008 (data di assunzione) al novembre 2014, ha lavorato alle dipendenze della società con la qualifica di Parte_2
quadro ex CCNL Terziario e Commercio, poi sostituita dalla analoga qualifica A1 del CCNL Industria Turistica.
La fa parte del gruppo di società facenti Parte_2
capo alla (già , Parte_2 Controparte_1
che gestisce il parco divertimenti denominato ”, e, Parte_2
secondo quanto può evincersi dalle deduzioni delle parti e dai documenti in atti, si occupa delle attività operative del parco divertimenti, avendo avuto in affitto la relativa azienda dalla capogruppo.
Di questo gruppo fanno parte anche le altre due società convenute e la si occupa dello sviluppo e Parte_3
della manutenzione del parco, laddove la Parte_4
svolge attività di tour operator ed e-commerce.
Dal 2011, il nel corso del rapporto di lavoro _1 - 9 -
dipendente, ha assunto il ruolo di direttore del Parte_5
(e non di direttore generale, come affermato dal giudice di primo grado in un punto della motivazione, evidentemente per una svista).
Nel settembre 2014, il ha rassegnato le dimissioni _1
(per motivi personali), dando il preavviso lavorato sino al 2 novembre 2014, secondo gli accordi raggiunti in punto con il datore di lavoro.
In data 3 novembre 2014, il e la _1 Controparte_1
oggi hanno concluso un
[...] Parte_2
contratto di consulenza per la prestazione di 'assistenza strategica' da parte del senza vincolo di subordinazione e _1
secondo le modalità di cui agli artt.2229 c.c. e ss..
In particolare, l'oggetto della prestazione d'opera che sarebbe stata fornita dal in virtù di detto contratto, _1
avrebbe dovuto riguardare la “consulenza strategica per lo sviluppo del , consulenza per il progetto PE IG Pt_5
(trattativa, progettazione, integrazione tra i diversi dipartimenti del ), scouting di nuove forme di entertainment da Pt_5
includere nel , attività di Public Relation verso il settore Pt_5
parchi, media e istituzionale a fini di sviluppo del brand” (cfr.il contratto di consulenza).
La durata del contratto è stata pattuita sino al 31 dicembre 2016, anche se, in assenza di disdetta delle parti, il contratto si è tacitamente rinnovato negli anni successivi, per - 10 -
come previsto dal contratto medesimo (punto 7 del negozio).
Il compenso lordo spettante al è stato concordato _1
nella somma complessiva di € 64.000,00 sino al 31 dicembre
2016, di cui € 4.000,00 entro il 31 dicembre 2014, € 30.000,00 entro il 31 dicembre 2015 ed € 30.000,00 entro il 31 dicembre
2016.
Infine, per quel che qui rileva, le parti hanno previsto che il avrebbe avuto completa autonomia nella definizione dei _1
tempi, orari e modalità di esecuzione della prestazione, restando libero di autodeterminarsi per le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni richieste, pur nel rispetto dei programmi di massima concordati tra i contraenti, e dovendo soltanto garantire la propria presenza presso il per almeno due giorni al Pt_5
mese.
Questo secondo rapporto si è interrotto a dicembre 2018, secondo le società appellate, ovvero a marzo 2019, secondo l'appellante.
Parallelamente, il ha ricoperto, nell'ambito del _1
gruppo, il ruolo di consigliere senza deleghe del CDA di dal 2014 al 2018, e del CDA di Parte_3
dal novembre 2011 al dicembre 2018, Parte_4
percependo un compenso, rispettivamente di € 1.000,00 annui da e di € 2.500,00 annui da Parte_4 [...]
Parte_3
Per l'appellante ha ricoperto Parte_4 - 11 -
altresì il ruolo, quantomeno formale, di responsabile tecnico, per come previsto dall'art.20 del d.lgs.n.79 del 2011 (che impone alle imprese turistiche la presenza di un direttore tecnico).
::::::::::
3) Premesso questo primo quadro dei fatti (praticamente documentale o pacifico), non resta che esaminare il gravame.
L'appellante, con il primo, articolato, motivo di appello, si duole del fatto che il Tribunale, nel vagliare la sussistenza o meno della natura subordinata del secondo rapporto di lavoro, formalmente intercorso tra il e la sola _1 Parte_2
e qualificato dalle parti di prestazione d'opera autonoma,
[...]
abbia omesso, anzitutto, di valorizzare il dato fondamentale che egli è uno dei massimi esperti di parchi divertimenti non solo in
Italia, ma nel mondo intero, e che in ragione di questa sua specializzazione, le mansioni da lui svolte erano state di alto contenuto tecnico-professionale e, in quanto tali, non necessitavano di un esercizio capillare del potere direttivo da parte del datore di lavoro (che peraltro neppure poteva essere esercitato, attesa la carenza della relativa competenza all'interno della compagine societaria).
Pertanto, le sue conoscenze e competenze tecniche impedivano di fatto una piena 'eterodirezione' da parte di chicchessia, come d'altronde era avvenuto anche durante il precedente rapporto di lavoro, pacificamente di natura subordinata. - 12 -
Deduce ancora che secondo la giurisprudenza, richiamata anche dal giudice di primo grado, nel caso di rapporti dirigenziali ciò che rileva è quella situazione di coordinamento funzionale della prestazione lavorativa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale e ciò si sarebbe realizzato nel suo caso, considerato che, grazie al suo apporto, il gruppo societario appellato aveva registrato una crescita esponenziale, implementando e migliorando la propria offerta, con risultati di notevole importanza nel settore, come, ad esempio, il conseguimento, mediante la propria opera, dell'esclusiva del progetto 'PE IG' o la partnership con Costa Crociere.
Egli aveva contribuito alla definizione della linea strategica dell'intero Gruppo, mediante incontri con i fornitori, intervenendo nelle riunioni settimanali del Top Management, effettuando l'analisi delle best practices globali, partecipando alla selezione delle nuove attrattive quali la Water Park e occupandosi anche della formazione delle nuove figure del Top
Management aziendale, seguendole anche in trasferta.
Sostiene di aver sempre ricevuto direttive generali e programmatiche, proprie della eterodirezione attenuata che contrassegna i ruoli dirigenziali, e di aver operato quale alter ego del Presidente della , , fornendo allo stesso Pt_2 Persona_1
il supporto in occasione delle trattative e degli incontri con le majors dei più rinomati brands per bambini, fornendogli i chiarimenti richiesti e predisponendo la relativa corrispondenza, - 13 -
nonché dandogli frequenti pareri, per come richiesto dallo stesso
Presidente.
Espone che diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, sarebbero emersi dall'istruttoria anche elementi sussidiari a riscontro della subordinazione, quali, anzitutto, l'esclusività della prestazione, al punto che, da un lato, aveva rifiutato la proposta reiterata di un suo reclutamento da parte del direttore generale di Gardaland, parco divertimenti concorrente con il parco;
e, dall'altro lato, le attività Parte_2
esterne elencate dal giudice di primo grado erano state da lui avviate dopo la cessazione dell'asserito rapporto dirigenziale
(così per le attività di docenza, riguardanti moduli del 2021 e del
2022, e così per l'apertura del Parco Wonder Wood da lui gestito, avvenuta tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019).
Inoltre, il rapporto di lavoro era stato anche continuativo, dovendosi escludere, secondo i principi giurisprudenziali affermati in punto, che la discontinuità o la saltuarietà della prestazione incidessero su tale requisito, una volta che tra una prestazione lavorativa e l'altra il lavoratore resti a disposizione del datore di lavoro, come era avvenuto nel suo caso, visto che egli lavorava spesso fuori sede proprio in ragione dei compiti strategici a lui affidati che lo costringevano a spostarsi sia all'interno del territorio nazionale, sia all'estero.
Ed ancora, non sarebbe risultata in giudizio alcuna autonoma organizzazione aziendale a lui facente capo, essendo - 14 -
egli stabilmente inserito nell'organizzazione delle convenute.
Con il secondo motivo di gravame, che riprende in tema alcuni punti della narrativa del primo motivo, il critica la _1
decisione di primo grado per aver omesso di valutare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato quantomeno con la società e con la società Parte_4 [...]
come dimostrato dalle certificazioni uniche Parte_3
prodotte e relative all'anno 2016 per la prima società e all'anno
2017 per la seconda società.
In particolare, con specifico riguardo alla società
egli aveva avuto la responsabilità tecnica Parte_4
della società, essendo stato espressamente nominato responsabile tecnico, in quanto in possesso del relativo titolo abilitante sin dal
2011.
I motivi, che meritano una trattazione congiunta, attesa la loro stretta connessione, non possono essere condivisi.
Va anzitutto chiarito che dopo la cessazione del primo rapporto di lavoro intercorso tra il e la società _1 Parte_2
pacificamente subordinato e che ha visto il nel
[...] _1
ruolo di quadro con mansioni, da ultimo, di direttore del
[...]
gestito dalla società datrice di lavoro, il Parte_5 _1
quanto meno formalmente, ha instaurato un nuovo rapporto di lavoro questa volta con la capogruppo Parte_2
(già , qualificato dalle parti come Controparte_1
rapporto di lavoro autonomo di consulenza, e avente ad oggetto - 15 -
la prestazione da parte del di assistenza strategica alla _1
società committente per quanto attiene allo sviluppo del
[...]
ed è con riferimento alla reale natura di questo Parte_5
secondo rapporto di lavoro (durato dal novembre 2014 sino ad almeno il dicembre 2018) che le parti contendono.
Partendo dal primo elemento valorizzato dall'appellante ai fini della dimostrazione della natura subordinata e dirigenziale di detto rapporto, ossia l'elemento della eterodirezione (negato dal giudice di primo grado e ritenuto invece sussistente dal
, sono noti i principi affermati in materia dalla _1
giurisprudenza di legittimità proprio con specifico riferimento al rapporto dirigenziale.
La Suprema Corte ha costantemente affermato che è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale (cfr. tra le più recenti, Cass.12919 del 2022,
Cass.23143 del 2021, Cass.3640 del 2020 e Cass.5178 del 2019), potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della situazione della subordinazione quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il vincolo di orario,
l'inerenza al ciclo produttivo e l'intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo, senza rischio di risultato.
In particolare, ai fini della configurazione del lavoro - 16 -
dirigenziale - nel quale il dipendente, soprattutto se dirigente apicale, gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione,
l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della prestazione stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurla ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata aziendale
(cfr.Cass.3640 del 2020 che richiama Cass.7517 del 2012).
Dunque, il requisito della eterodirezione dell'attività, seppur interpretato con ragionevolezza e nella descritta forma attenuta, resta comunque, anche per il rapporto dirigenziale, il criterio decisivo per individuare la natura autonoma o subordinata del lavoro, come d'altronde evidenziato dalla lettera dell'art.2094 c.c..
Nel caso di specie, diversamente da quanto opinato dall'appellante, l'istruttoria esperita (testimoniale e documentale) non ha consegnato elementi sufficienti per affermare la ricorrenza di detto requisito (con riferimento al secondo rapporto di lavoro instaurato dalle parti), pur intesa la - 17 -
eterodirezione nei termini attenuati di cui si è appena detto.
In primo luogo, occorre chiarire che nel caso del rapporto dirigenziale la eterodirezione attenuata che lo caratterizza non necessariamente deve estrinsecarsi in direttive tecniche, anche solo di massima, imposte dal datore di lavoro, anzi questa ingerenza tecnica del datore di lavoro nella prestazione lavorativa del dirigente non si verifica quasi mai: proprio perché la prestazione resa dal dirigente è una prestazione altamente specialistica e per lo più intellettuale, difficilmente il dirigente è assoggettato al potere di direzione tecnica del datore di lavoro per quanto riguarda l'applicazione delle sue competenze specialistiche e/o tecniche, applicazione questa rispetto alla quale il dirigente gode di ampia autonomia.
Le direttive impartite dal datore di lavoro sono normalmente soltanto quelle generali di carattere programmatico, che attengono più alle modalità di espletamento della prestazione che non al suo contenuto tecnico, nonché all'allineamento di questa prestazione con l'organizzazione aziendale e con gli obiettivi che l'imprenditore intende perseguire e ben possono mancare le direttive tecniche, godendo il dirigente, come si è detto, proprio per la sua posizione apicale, per quanto riguarda l'applicazione della propria specifica professionalità e l'esercizio delle relative capacità tecniche, di ampi margini di autonomia.
Ne deriva che non è molto significativo, ai fini in esame, - 18 -
il fatto che il come da lui dedotto, abbia svolto nel corso _1
del rapporto di lavoro in parola mansioni di alto contenuto tecnico-professionale, essendo uno dei massimi esperti di parchi divertimenti (non solo in Italia, ma nel mondo intero), mansioni che, a suo dire, nessun'altro all'interno del gruppo era Parte_2
in grado di svolgere (posto che nessun membro della compagine societaria godeva di una competenza simile alla sua), con la conseguenza che nessuno sarebbe stato in grado di esercitare nei suoi confronti il potere direttivo, perché ciò che conta non sono le indicazioni che attengono al contenuto tecnico della prestazione resa dal dirigente, bensì quelle diverse che riguardano la conformazione delle sue prestazioni e il loro allineamento e coordinamento con l'organizzazione aziendale e i relativi obiettivi.
Nel caso del quest'ultimo dato non è emerso in _1
giudizio, non essendo risultato né che allo stesso siano mai state impartite indicazioni generali di carattere programmatico o siano stati fissati obiettivi da raggiungere di fatturato o altri obiettivi relativi ad altre performance (come normalmente avviene con i dirigenti); né che le sue prestazioni, nella modalità di espletamento, siano mai state assoggettate a indicazioni di massima da parte del datore di lavoro (dal punto di vista di orari da rispettare, per quanto elastici, di obblighi di presenza, di obblighi di report o rendiconti e quant'altro) e/o dette prestazioni si siano inserite stabilmente nell'organizzazione aziendale, quale - 19 -
fattore indispensabile per il funzionamento dell'organizzazione medesima.
Anzitutto, nessuno dei testimoni escussi ha riferito di direttive, anche soltanto di carattere generale, impartite dal
Presidente della capogruppo (e anche di e di Parte_2
, , di cui il sostiene Parte_4 Persona_1 _1
essere stato l'alter ego e che era quasi sempre presente alla riunioni del top management cui partecipava anche il _1
quando si trattavano questioni inerenti allo sviluppo del parco e dei progetti seguiti dallo stesso e questa, come si dirà _1
meglio sotto, era praticamente l'occasione principale in cui tali direttive, ancorché di massima e ancorché attenuate, avrebbero dovuto essere impartite al e in cui il ruolo dirigenziale _1
asserito dal avrebbe dovuto emergere con chiarezza (di _1
vice Presidente del settore strategico, come da lui allegato, o comunque di direttore apicale), posto che l'attività fornita da quest'ultimo nel corso del rapporto di lavoro in esame e la sua presenza in azienda si è concentrata specialmente nella partecipazione a tali riunioni (cfr.dep. Testimone_1
dipendente di quale direttore del marketing e Parte_2
delle vendite, dep. direttore dell'ufficio tecnico di Testimone_2
e dep. , titolare di una Controparte_2 Testimone_3
società esterna di consulenza per parchi di divertimento che per un certo periodo ha fornito consulenza alle società convenute).
Dal testimoniale di causa è risultato, infatti, che dopo la - 20 -
cessazione del rapporto di lavoro dipendente, il ha per lo _1
più limitato la propria presenza in azienda alle sole riunioni settimanali del top management (della durata di due ore) e unicamente a quelle di queste riunioni ove si parlava dei progetti di sviluppo da lui seguiti, nonché alle riunioni tecniche e di sviluppo del parco, pure a cadenza settimanale, ove si discuteva, da un punto di vista squisitamente tecnico, dei progetti, delle aree da sviluppare e delle nuove attrazioni da inserire nel parco divertimenti e dei relativi investimenti.
E alle riunioni del top management, diversamente che nelle riunioni tecniche (che in sostanza riguardavano la realizzazione dei progetti già approvati dai vertici), era quasi sempre presente , ossia colui di cui il a suo Persona_1 _1
dire, sarebbe stato l'alter ego e dunque colui al quale avrebbe dovuto riportare e al quale avrebbe dovuto essere assoggettato gerarchicamente.
Il teste direttore del marketing e delle Testimone_1
vendite da novembre 2016, ha raccontato che egli incontrava il quando questi veniva coinvolto, nel corso della riunione _1
settimanale di top management, della durata di circa due ore, cui il teste partecipava unitamente agli altri direttori del parco, in quanto il non partecipava a tutte le riunioni del top _1
management, ma soltanto a quelle ove si trattava dei progetti di sviluppo del parco: “… lo vedevo nel corso delle riunioni di top management a cui partecipavo insieme agli altri direttori del - 21 -
parco ed in cui era coinvolto anche lui. Le riunioni avevano una frequenza settimanale, per circa un paio di ore. … Posso dire che il ricorrente non era sempre presente a queste riunioni, a volte c'era e a volte no. … a me non risulta che vi siano state riunioni di top management senza la presenza di e Persona_1
se è capitato è stato assolutamente sporadico. …”.
Il teste dipendente di Testimone_2 Parte_3
e responsabile dell'ufficio tecnico, a sua volta, ha
[...]
raccontato che il dal 2015, dopo la cessazione del _1
rapporto di lavoro dipendente, era presente in azienda “come consulente” solo per partecipare alle riunioni settimanali, tecniche e di sviluppo del parco, e che a queste riunioni
Pe solitamente partecipava anche il Presidente che era colui che prendeva la decisione finale: “… partecipavo a riunioni in cui erano presenti sia il ricorrente sia , si trattava delle Persona_1
riunioni tecniche e di sviluppo del parco, si discuteva dei progetti, delle aree da sviluppare, delle attrazioni da inserire, degli investimenti da fare. In alcune riunioni Persona_1
partecipava, dal 2015 quando prese in mano lui la direzione del
Per parco e lo sviluppo del parco. Io direttamente non so se desse delle disposizioni al ricorrente. Nell'ambito di queste riunioni si discuteva dei progetti e delle cose da fare, la decisione finale era sempre di , in quanto queste Persona_1
cose venivano portate anche al CDA che aveva l'ultima parola.
… Dopo il 2014 il ricorrente era presente come consulente, - 22 -
sempre per quanto riguarda il mio settore tecnico, facevamo delle riunioni, ad esempio settimanali, ma anche a seconda di cosa si stava discutendo, potevamo vederci con maggiore o minore frequenza. Dopo il 2014, il ricorrente, per quanto riguarda il mio settore, era presente in azienda solo per queste riunioni … il ricorrente aveva un ruolo come consulente, nel senso che portava le sue idee, si discuteva dei progetti e delle idee. …”.
Anche il teste , del tutto estraneo alle Testimone_3
società convenute, in quanto titolare di una società di consulenza per parchi divertimento che ha fornito i propri servizi al gruppo
, ha riferito che una volta contattato dal per la Parte_2 _1
riqualificazione di un'area all'interno del parco , ossia Parte_2
l'area dei “Pirati”, aveva fornito consulenza anche per una riqualificazione totale, con allargamento del parco, e in ragione di questi progetti di sviluppo del parco aveva partecipato ad alcune riunioni ove si trattava dello stato di avanzamento dei lavori;
ha aggiunto che a queste riunioni era sempre presente il che era il suo punto di riferimento e che si trattò di 6/8 _1
riunioni in 5 anni;
ha altresì precisato che in queste riunioni non era presente, essendo invece presente ad altre Persona_1
riunioni afferenti a situazioni diverse rispetto ai precedenti progetti, ove si trattava di altri argomenti rispetto ai quali il non era coinvolto: “… il mio riferimento (n.d.r. per il _1
progetto 'Pirati' e per un allargamento del parco divertimenti) è - 23 -
sempre stato il ricorrente, poi da un punto di vista burocratico la cosa è stata seguita dall'ufficio commerciale di e Parte_2
dal nostro. In ogni riunione che facevamo presso , Parte_2
nell'arco di 5-6 anni, il mio riferimento era il ricorrente, preciso che con lui c'erano anche altre persone di . Parte_2
Sicuramente c'era il geom. poi la c'era Tes_2 CP_3
e qualche volta . … Negli anni Controparte_4 CP_5
vennero fatte almeno 6-7-8 riunioni che riguardavano lo stato di avanzamento dei lavori ed metteva in pratica i nostri Tes_2
suggerimenti di team. … Per quanto mi riguarda il ricorrente era il coordinatore di questo progetto di sviluppo del parco. In quelle riunioni non l'ho mai visto. In altre riunioni Persona_1
era presente , ma si trattava di riunioni afferenti a Persona_1
situazioni diverse rispetto al progetto di cui ho parlato, si parlava di altre cose rispetto alle quali il ricorrente non era coinvolto”.
E' pertanto certo in causa che la presenza del in _1
azienda, dopo la cessazione del rapporto subordinato e l'instaurazione di quello formale di consulenza, non fosse quella tipica del lavoratore subordinato, ivi compreso il dirigente (e quella, praticamente quotidiana, che aveva caratterizzato il precedente rapporto di lavoro, nell'ambito del quale il da _1
ultimo aveva assunto il ruolo di direttore del parco, come riferito dal teste , essendosi ridotta e, di fatto, esaurita nella Tes_2
partecipazione alle riunioni del top management, che si tenevano - 24 -
soltanto una volta alla settimana (per la durata di due ore) e neppure a tutte le riunioni, e nella partecipazione alle riunioni più tecniche che riguardavano la realizzazione dei progetti di sviluppo del che erano seguiti dal con Pt_5 _1
l'introduzione di nuove attrazioni (come peraltro previsto nel contratto di consulenza).
E' pure vero, come la difesa del non ha mancato _1
di sottolineare, che l'appellante ottenne in favore di Parte_2
l'esclusiva del progetto “PE IG” (personaggio dei cartoni animati molto famoso e amato dai bambini) o la partnership con
Costa Crociere, e trattò anche con i majors di altri brands rinomati per bambini al fine di introdurre nuove attrazioni o altre novità nel parco divertimenti, e che lo svolgimento di queste attività richiese certamente un'operatività fuori sede, per informarsi, per documentarsi, per fissare incontri e trattare;
ma è altrettanto vero che non è risultato in causa che nello svolgimento di questa attività fuori sede (della cui entità e intensità, tra l'altro, non è dato sapere nulla, non ricorrendo in punto nessun concreto riscontro in causa) il fosse _1
assoggettato al controllo di qualcuno, non essendo tenuto a rendere conto a nessuno della stessa e non essendo neppure tenuto a fornire report o relazioni, come normalmente accade per i dirigenti che per il loro incarico sono tenuti ad operare principalmente fuori sede.
Libertà o autonomia nello svolgimento della prestazione - 25 -
lavorativa, non significa, e ciò vale anche per il dirigente (che è la figura subordinata dotata dei più ampi margini di autonomia), essere svincolato da qualsiasi controllo sul lavoro svolto e sulla sua intensità.
Per quanto riguarda poi il contenuto della prestazione resa il nel corso delle riunioni aziendali di cui si è detto, i _1
testi sono stati concordi nel riferire che durante le riunioni l'appellante, avendo piena conoscenza sia del parco tematico
(essendone stato il direttore nel corso del precedente rapporto di lavoro subordinato), sia dell'intero settore di riferimento, con una visione globale su quelli che avrebbero potuto esserne gli sviluppi, dava il suo apporto e la sua opinione su alcune tematiche, mentre per quanto riguarda il follow up sulle attività di sviluppo che decideva di approvare, se ne Parte_2
occupavano i singoli dirigenti o direttori di funzioni, e rispetto a queste attività il restava estraneo. _1
In tema, sono emblematiche le parole del teste : “ ES
… il ricorrente nelle riunioni dava il suo input e la sua opinione su alcune tematiche, per quanto riguarda il follow up sulle attività si trattava di competenze specifiche dei singoli dirigenti
o dei singoli direttori di funzioni, rispetto alle quali il ricorrente rimaneva estraneo. Gran parte delle volte queste riunioni si tenevano nell'ufficio di , quando noi parlavamo Persona_1
degli argomenti spesso e volentieri il ricorrente interveniva dando il suo input e portando l'esperienza di ciò che avveniva - 26 -
fuori del parco, poiché lui aveva sia la possibilità sia l'interesse, storico da sempre, di capire cosa succedeva nei parchi, come si sviluppavano, per cui c'era spesso il confronto con altri parchi, raccontava cosa aveva visto e portava la sua esperienza in modo che potesse essere fonte di ispirazione per noi e per il
Presidente. …”.
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni del teste Tes_2
il quale ha raccontato che “il ricorrente aveva un ruolo come consulente, nel senso che portava le sue idee, si discuteva dei progetti e delle idee. …”.
Anche il teste non ha rappresentato una realtà Tes_3
differente, essendosi limitato a riferire che il era il suo _1
punto di riferimento (il che può trovare spiegazione anche nel fatto che era stato lo stesso a creare il contatto tra il teste, _1
titolare di società di consulenza, e il gruppo , per cui Parte_2
era inevitabile che il lo considerasse il suo primo Tes_3
referente) ed era il coordinatore del progetto di sviluppo del parco con l'introduzione dell'attrazione dei “Pirati”, e non ha descritto un ruolo del di più ampio respiro all'interno di _1
, quale direttore generale o alter ego del Presidente, Parte_2
con poteri decisionali (come ci si sarebbe dovuti attendere nel caso di esistenza di un rapporto dirigenziale, posto che il dirigente associa agli ampi margini di autonomia di cui gode, anche ampi poteri decisionali nel settore di sua competenza).
In sostanza, ciò che può ricavarsi dalle emergenze di - 27 -
causa è che il si occupava, autogestendosi e senza alcun _1
controllo, neppure minimo, da parte del gruppo Parte_2
dell'attività da lui svolta, di reperire idee e rappresentare nuovi progetti di sviluppo strategico del parco di divertimenti, portando le sue esperienze personali, che esponeva in Parte_2
all'intero top management (perché le valutassero e ne traessero ispirazione), essendo appunto uno dei massimi esperti del settore, “avendo una bellissima e una grande conoscenza dei parchi” e vantando “esperienze e contatti”, avendo coltivato la relativa passione sin da giovane (dep. ). ES
E non è risultato che in materia il esercitasse _1
anche poteri decisionali o che svolgesse la relativa attività sotto il controllo e l'egida del Presidente del Gruppo.
Si tratta di un ruolo e di una attività che è del tutto conforme a quella prevista dal contratto di consulenza, concluso dopo la cessazione del rapporto dipendente, il quale ha avuto ad oggetto proprio la “consulenza strategica per lo sviluppo del
, consulenza per il progetto PE IG (trattativa, Pt_5
progettazione, integrazione tra i diversi dipartimenti del ), Pt_5
scouting di nuove forme di entertainment da includere nel
, attività di Public Relation verso il settore parchi, media e Pt_5
istituzionale a fini di sviluppo del brand” (cfr.il contratto di consulenza).
Anche perché, come riferito dal teste dopo la Tes_2
cessazione del rapporto di lavoro del il ruolo di direttore _1 - 28 -
del e del suo sviluppo strategico che sino a Parte_5
quel momento era stato rivestito dallo stesso fu assunto _1
dal Presidente del gruppo , il quale Parte_2 Persona_1
adottava tutte le relative decisioni: “ … in alcune riunioni
partecipava, dal 2015 quando prese in mano lui la Persona_1
direzione e lo sviluppo. … nell'ambito di queste riunioni di discuteva dei progetti e delle cose da fare, la decisione finale era sempre di , in quanto queste cose venivano portate Persona_1
anche al CDA che aveva l'ultima parola”.
Può essere che il Presidente, dopo aver assunto il ruolo di direttore del parco divertimenti e del suo sviluppo strategico si avvalesse, per lo svolgimento di questo ruolo, del prezioso supporto del che, come detto, non solo ben conosceva il _1
parco divertimenti, per via del precedente rapporto di lavoro subordinato, ma, era anche uno dei più esperti del settore (tanto è vero che, come riferito dal teste , in alcune occasioni il ES
accompagnò all'estero per conoscere la _1 Persona_1
realtà degli altri parchi divertimento), ma questa circostanza non muta la posizione del essendo del tutto compatibile _1
anche con la prestazione di mera consulenza pattuita tra le parti
(ben potendo avvenire che l'imprenditore nella gestione di un determinato settore dell'azienda si serva di consulenti esperti in detto settore e accolga i loro suggerimenti o le loro idee, senza che per ciò solo la prestazione di consulenza si trasformi in una prestazione subordinata). - 29 -
Non a caso il ruolo del all'interno dei vertici di _1
e del top management è sempre stato percepito come Parte_2
quello di un “consulente” e non come quello di un collega di pari grado o, addirittura, di un superiore gerarchico (cfr.depp. Tes_2
e ). ES
In sostanza, anche applicando il concetto della eterodirezione attenuta, sopra richiamato, così soprassedendo sulla prova dell'assoggettamento del a precisi ordini e _1
controlli continui e pervasivi da parte dell'asserito datore di lavoro, manca comunque la dimostrazione dell'assoggettamento del ad indicazioni generali di carattere programmatico e _1
anche, e soprattutto, del 'coordinamento funzionale' delle attività da lui svolte non con gli obiettivi aziendali (perché gli obiettivi aziendali possono essere perseguiti anche da consulenti esterni), ma con gli obiettivi dell''organizzazione aziendale', ossia dell'inserimento della sua prestazione lavorativa nella struttura organizzativa dell'azienda: il si limitava a _1
partecipare alle riunioni settimanali del top management e di quelle tecniche riguardanti i progetti da lui seguiti, rappresentando le proprie idee e dando gli input sul possibile sviluppo del parco divertimenti, nonché portando la sue ultime esperienze al riguardo;
non seguiva e neppure supervisionava in concreto il follow up dei progetti da lui promossi, limitandosi sotto questo profilo a partecipare dalle riunioni tecniche dei dirigenti o dei direttori a ciò deputati e interni a , e Parte_2 - 30 -
anche in questo caso la sua partecipazione era limitata all'esposizione (e non all'imposizione) della propria opinione;
per quanto riguarda l'attività fuori sede (di acquisizione di informazioni, di abbocchi e incontri con i potenziali partners di
, di aggiornamento sulla situazione generale dei parchi Parte_2
divertimento in Italia e nel mondo, anche al fine di trarre nuove idee di sviluppo del parco ) si è trattato di un'attività Parte_2
che il ha sempre svolto senza alcun controllo, neppure _1
minimo, da parte di , non essendo il tenuto a Parte_2 _1
rendere conto di detta attività a nessuno (non dovendo presentare rendiconti, report, relazioni e quant'altro), e operando con assoluta e personale autodeterminazione.
Il ha pertanto reso una prestazione del tutto _1
svincolata dall'organizzazione aziendale, libera nelle modalità e nei tempi di espletamento e senza alcun controllo, anche blando, da parte dell'asserito datore di lavoro, dunque, senza alcun stabile inserimento nella struttura aziendale (facente capo al gruppo ). Parte_2
Non è poi emerso che il intrattenesse, con _1
autonomia decisionale, rapporti con i media o delineasse le politiche dei prezzi 'dinamici', come da lui dedotto, e neppure che si fosse occupato della formazione del personale di fascia alta.
L'ufficio stampa era diretto e gestito dal teste e ES
soltanto in qualche occasione è stato chiesto dal al ES _1 - 31 -
(verosimilmente anche perché era conosciuto nel settore e quindi aveva maggiore visibilità) di rilasciare un commento o un'intervista, sulla base di una linea condivisa con lo stesso e con l'azienda in generale: “… l'ufficio stampa è una ES
delle attività che gestisco e dirigo io da quando sono in azienda.
La società dirige con il mio accordo un piano editoriale che passa attraverso i comunicati stampa, che vengono redatti con
l'ufficio stampa e sono vistati e autorizzati da me, dopo aver visto le bozze, e a volte contengono anche dei virgolettati, questo per renderlo più interessante e dinamico. L'impostazione del comunicato, il testo, il messaggio, il simbolo, la strategia è impostata da noi, viene poi inviato ai media o alle agenzie stampa e può capitare che gli stessi chiedano o siano interessati
a fare delle interviste o a richiedere un commento a corredo del comunicato stampa. In queste circostanze, durante la mia permanenza, è capitato di chiedere ed incaricare il ricorrente di rilasciare un commento o l'intervista, sulla base di una linea condivisa con me e con l'azienda in generale. Questo per alcuni ambiti ed alcune circostanze, non sempre. …” (dep ). ES
Per quanto riguarda poi la politica dei prezzi dinamici, sempre il teste ha escluso che il se ne occupasse: “ ES _1
... quanto al pricing dinamico escludo che da quando sono al parco il ricorrente se ne occupasse. Il sistema dei prezzi dinamici può essere gestito o attraverso sistemi che lavorano in maniera automatica o con criteri manuali (c.d. over ride). A - 32 -
si applica tuttora un sistema ibrido e da quando io Parte_2
sono entrato al parco non ho mai visto, né saputo di un intervento diretto da parte del ricorrente su questi aspetti. E' capitato che nelle riunioni si parlasse del prezzo, che è una componente importante del business, ma l'apporto del ricorrente poteva essere solo quello di dare un parere e non ricordo neppure se in quelle riunioni si parlasse nello specifico di questo tema. ...”.
Infine, nessuno dei testi ha riferito che il si _1
occupasse della formazione di personale direttivo e il teste
, pur essendo stato contattato dal per l'assunzione ES _1
in (assunzione che poi peraltro avvenne senza alcuna Parte_2
intermediazione o intervento del , ha escluso di essere _1
stato da questi formato (affermazione questa del tutto credibile posto che il teste, prima di essere assunto in , era Parte_2
direttore commerciale, del marketing e delle vendite di un altro noto parco tematico, lo Zoomarine, per cui è difficile ipotizzare che necessitasse di formazione in materia di parchi divertimenti).
::::::::::
Il quadro ora descritto non muta neppure se si esaminano quegli elementi sussidiari che possono comunque essere utilizzati, anche nel caso del rapporto dirigenziale, per accertare la sua natura subordinata: esclusività della prestazione, continuità del rapporto, vincolo di orario, inerenza al ciclo produttivo e inserimento nell'organizzazione aziendale, - 33 -
retribuzione fissa senza rischio di risultato.
Anzi, semmai ne trova piena conferma.
Per quanto riguarda l'esclusività, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, può ritenersi dimostrato in giudizio che il parallelamente al rapporto per cui è causa, abbia _1
svolto molteplici attività del tutto estranee a . Parte_2
Come fondatamente accertato dal giudice di primo grado,
è lo stesso a dare atto dello svolgimento di queste attività _1
nel periodo in questione, avendole indicate nel suo curriculum professionale in atti.
E non si tratta soltanto dell'attività di docenza di cui ha parlato il teste , il quale, è bene chiarirlo, diversamente da ES
quanto sostenuto dall'appellante, non ha collocato questa attività, per come svolta dal soltanto negli anni 2021 e _1
2022, ma ha parlato in generale dell'attività di docenza svolta dal ed ha aggiunto che il aveva coinvolto in questa _1 _1
attività pure lo stesso teste, affidandogli due moduli da tenere, questi sì, nel 2021 e nel 2022, all'interno di una master class che lo stesso aveva organizzato su parchi a tema per una _1
università (dal curriculum professionale del si ricava che _1
lo stesso è titolare dal 2017 di contratto per attività di insegnamento di corso ufficiale, facoltà di Comunicazione, nell'università IULM – cfr.doc.24 e 25 fasc.1° grado società appellate -); e non si tratta neppure della sola attività prodromica all'apertura sul lago Maggiore, nel 2019, del parco divertimenti - 34 -
(denominato “Wonderwood”), realizzato e gestito direttamente dal ma si tratta di molte altre e ulteriori attività che nulla _1
hanno a che vedere con l'azienda . Parte_2
Nel proprio curriculum l'appellante scrive di essere invitato “ogni anno” come “speaker e moderatore in numerose conferenze in tutto il mondo” (cfr. docc. 24 e 25 fasc.1° grado società appellate).
Dà altresì atto di aver collaborato, sempre come consulente, per Costa Crociere, Eataly, nonché di Persona_2
aver effettuato, insieme a TradeLab, progetti strategici per numerosi gruppi di real estate (v. docc. 24-25 fasc.1° grado società appellate).
Sempre nel proprio curriculum il espone di essere, _1
dal 2016, l'unico coach italiano per altMBA e CP_6
membro del Board of Directors di IAAPA, l'associazione globale di parchi e attrazioni che ha sede a Orlando, per la quale
è anche del comitato europeo education, nonché CP_7
membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Parchi
Divertimento Italiani (v. docc. 24-25 fasc.società appellate).
In contemporanea con il rapporto di lavoro per cui è causa, il ha pertanto svolto plurime attività (sino a _1
sviluppare e portare avanti il progetto di aprire un proprio parco divertimenti), attività che certamente hanno richiesto un certo impegno da parte dello stesso, e non si è occupato unicamente ed esclusivamente delle prestazioni da fornire al gruppo . Parte_2 - 35 -
Non può quindi ritenersi ricorrere nel suo caso il requisito dell'esclusività della prestazione e ciò a prescindere dalla circostanza che il come riferito dal teste _1 Tes_4
, abbia rifiutato per due volte l'offerta di iniziare ad
[...]
occuparsi del noto parco divertimenti “Gardaland”, concorrente del parco , essendo il a dire del teste, legato a Parte_2 _1
: certo essendo che non può escludersi che la decisione Parte_2
del per come rappresentata dal testimone, sia dipesa _1
semplicemente dall'essere lo stesso cresciuto in e dal Parte_2
continuare ad essere legato all'azienda da un contratto professionale, ancorché di consulenza (contratto quest'ultimo che, tra l'altro, come si dirà subito, lasciava al _1
quell'assoluta libertà per la coltivazione delle varie attività da lui svolte ed estranee a , che un rapporto di lavoro Parte_2
subordinato, anche di fascia alta, limitato ad un solo e preciso parco divertimenti, non gli avrebbe mai lasciato).
Per quanto riguarda poi gli obblighi di orario e di presenza, si è già visto che il non era presente _1
quotidianamente in azienda, limitandosi a partecipare alle riunioni, e neppure a tutte, del top management e alle riunioni tecniche dei direttori e/o dirigenti di , riunioni che Parte_2
avevano cadenza settimanale e duravano circa due ore.
Inoltre, è emerso in giudizio che proprio perché il _1
era spesso all'estero o era impegnato in altre attività del tutto estranee all'azienda (come la docenza, gli incarichi Parte_2 - 36 -
nelle varie associazioni o gli interventi a convegni) capitava spesso che le riunioni cui avrebbe dovuto partecipare, presso il gruppo , fossero spostate per la sua impossibilità a Parte_2
presenziarvi (cfr.dep nonché mail in atti, doc. Testimone_1
21 fasc.1° grado appellante e doc. 18 fasc.1° grado società appellate).
In questo senso, come fondatamente osservato dal
Tribunale, depone anche la mail del 30.3.2017 in cui il _1
trovandosi in Giappone ha proposto di fissare una riunione alle
10.00 di mattina, evidentemente in modo da potervi partecipare, in considerazione del fuso orario esistente tra Italia e Giappone
(v. doc. 21 fasc.1° grado appellante); oppure la mail del
26.3.2018 con la quale il per una riunione di top _1
management, ha indicato che sarebbe stato via dall'1 al 13 aprile, mentre per la mattina successiva sarebbe stato disponibile in audio/video conferenza sino alle 11.30 (cfr.. doc. 18 fasc.1° grado società appellate).
Altre volte, più semplicemente, la riunione si teneva senza la partecipazione del ricorrente, che espressamente dichiarava di non potervi partecipare, come risulta da alcune mail in atti, prodotte dalla società convenute, tra cui la mail del
4.6.2018, con la quale il ha scritto che sarebbe stato a _1
Johannesburg per “parlare ad una conferenza” dalla sera del martedì al sabato mattina, per cui non sarebbe stato presente alla riunione del giovedì (cfr. doc. 19 fasc.1° grado società appellate - 37 -
ed analogamente docc. 20-21) e non è risultato in causa che l'intervento alla conferenza di Johannesburg fosse legato al ruolo che svolgeva per . Parte_2
Risulta dunque provato che il non avesse alcun _1
vincolo di orario o di presenza in azienda, neppure blando (come avviene per i dirigenti i quali pur avendo un orario elastico, devono comunque garantire una certa presenza o una certa prestazione lavorativa, presenza e prestazione lavorativa entrambe funzionali all'obiettivo da raggiungere e concordato con il datore di lavoro, e che, in quanto tali, sono stabilmente inserite nell'organizzazione aziendale) e che il si _1
autodeterminasse liberamente senza dover rendere conto a nessuno di (del fatto che non dovesse riportare e Parte_2
rendere conto a nessuno dell'attività svolta per fuori Parte_2
sede, per acquisizione di informazioni, per contatti, trattative e incontri con i possibili partners di , si è già detto Parte_2
sopra).
E neppure è dato sapere quale fosse l'intensità e l'entità dell'impegno che, in generale, il dedicava alle prestazioni _1
da fornire all'azienda , ad eccezione delle due ore Parte_2
settimanali di presenza in azienda per partecipare alle riunioni del top management di . Parte_2
Ed ancora, come esposto nel precedente punto di motivazione, cui si rinvia, deve altresì escludersi che la prestazione resa dal sia stata funzionalmente collegata _1 - 38 -
all'organizzazione dell'azienda , essendo il del Parte_2 _1
tutto svincolato da quest'ultima organizzazione (non dovendo rendere conto a nessuno dell'attività dal lui svolta ed essendo tenuto unicamente a fornire l'apporto necessario per l'espletamento delle attività oggetto del contratto di consulenza, ossia l'assistenza per lo sviluppo strategico del parco e per lo sviluppo del progetto PE IG).
Ed ancora, altro dato assai significativo, perché confliggente con la natura subordinata del rapporto per cui è causa, è il compenso percepito dal _1
Al riguardo non può non sottolinearsi che il corrispettivo pattuito, e corrisposto, per il rapporto di consulenza, è stato pari ad € 30.000,00 all'anno, e questo compenso è sensibilmente inferiore allo stipendio di cui il godeva durante il _1
precedente rapporto di natura subordinata e corrispondente, nell'ultimo anno (e per 10 mesi, sino ad ottobre), ad € 81.950,27.
Il che costituisce una riprova del fatto che con il nuovo rapporto di lavoro autonomo di consulenza, l'impegno del sarebbe stato diverso e non sarebbe stato equiparabile a _1
quello precedente, dovuto in virtù del rapporto di lavoro subordinato, e conferma che il nuovo incarico a lui conferito non era sovrapponibile a quello precedente, e ciò non soltanto per le modalità di espletamento di cui si è detto, ma anche per l'intensità della prestazione.
Anche l'elemento sussidiario del compenso percepito - 39 -
non depone affatto a favore della natura subordinata del rapporto in questione.
Restano a questo punto da vagliare, quali ulteriori elementi sussidiari utili per la dimostrazione della subordinazione, per come evidenziato dall'appellante, quelli della continuità del rapporto di lavoro e dell'assenza di un'autonoma struttura organizzativa in capo al quanto al _1
primo elemento, si tratta in verità di un elemento che di per sé stesso, in assenza di altri dati a favore della subordinazione, non
è incompatibile con il rapporto di consulenza, ben potendo anche i rapporti autonomi e soprattutto di consulenza avere lunga durata (soprattutto quando si tratta di consulenti di fiducia e di stimata professionalità); quanto al secondo, è sufficiente rilevare che la prestazione professionale, meramente intellettuale, fornita dal non necessitava di alcuna particolare struttura _1
imprenditoriale (tra l'altro, non è neppure emerso che il _1
per svolgerla utilizzasse beni aziendali, quali auto, telefono cellulare, computer, ecc..., ovvero beneficiasse di rimborsi spesa).
Ed allora, tirando le fila del discorso, non solo non ricorre in atti la prova della eterodirezione attenuata, nell'accezione di cui si è detto in premessa, ma non ricorre neppure la prova di quegli elementi sussidiari indicativi della situazione della subordinazione e comunque utilizzabili, anche quando si tratta di rapporto dirigenziale, per dimostrare la - 40 -
sussistenza di questo rapporto.
In tema deve convenirsi con il giudice di prime cure laddove ha osservato che le emergenze di causa riscontrano inequivocabilmente una assoluta autogestione e autodeterminazione di orari e presenze da parte del ricorrente e, deve aggiungersi, anche una più generale autodeterminazione da parte del in ordine alle attività da svolgere per fornire le _1
prestazioni oggetto del contratto di consulenza, alla loro entità e alla loro intensità, senza alcun controllo neppure minimo e senza alcuna interferenza da parte dell'asserito datore di lavoro, autogestione e autodeterminazione del tutto incompatibili con un rapporto di lavoro di natura subordinata, anche dirigenziale, e perfettamente coerenti con un rapporto di lavoro autonomo.
Anche perché, come si è visto, il _1
contemporaneamente, si occupava di numerose altre attività estranee a , per lo svolgimento delle quali necessitava Parte_2
di disporre liberamente del proprio tempo, senza vincoli di sorta
(visitare parchi, anche per interesse personale, essendo questa la passione del sin da quando era giovane, prendere parte _1
alle varie conferenze in giro per il mondo, svolgere l'attività di docenza, portare avanti il progetto di aprire un proprio parco divertimenti).
E' quindi logico ritenere che il per dedicarsi a _1
quella che era prima di tutto una passione, quella dei parchi divertimenti, e che poi è divenuta un lavoro nella sua interezza, - 41 -
necessitasse di tempo libero e, soprattutto, della possibilità di autogestirsi.
Del resto, come ancora una volta correttamente osservato dal giudice di primo grado, il era stato curato Controparte_8
dal dotato di competenze e conoscenze uniche in Italia, _1
per un apprezzabile arco temporale (dal 2008 al 2014, quando aveva lavorato quale subordinato), durante il quale certamente era stata data una significativa impostazione alla struttura.
Contestualmente, accompagnando occasionalmente il
Pe Presidente nelle visite dei parchi esteri, il ha potuto _1
trasferirgli molte delle sue conoscenze e competenze, in maniera tale per cui non necessitava più di un apporto stabile e Parte_2
di una guida quotidiana da parte del ricorrente, il quale poteva limitarsi ad offrire spunti ed input nell'ambito delle riunioni settimanali cui riusciva a partecipare.
In materia di mancanza di prova della subordinazione, la sentenza di primo grado va, dunque, integralmente confermata.
::::::::::
Infine, deve rilevarsi che non vi sono elementi neppure per ricostruire, in via subordinata, un rapporto di lavoro dipendente per quanto attiene al ruolo di responsabile tecnico rivestito dal nella società _1 Parte_4
Al riguardo deve osservarsi che il era membro del _1
CDA di detta società, oltre che della società Parte_3
e in relazione a queste cariche sociali percepiva anche un
[...] - 42 -
compenso annuo (cfr.doc.8 fasc.1° grado appellante).
A questo compenso si riferiscono le certificazioni uniche richiamate dall'appellante (doc.13 e 14 fasc.1° grado appellante), le quali registrano il compenso quale reddito da “co.co.co”.
In particolare, per quanto concerne l'incarico di responsabile tecnico ai sensi dall'art.20 del d.lgs.n.79 del 2011
(che impone alle imprese turistiche la presenza di un direttore tecnico), non è inverosimile che questo incarico sia stato conferito al che aveva tutti i titoli per ricoprirlo, in _1
ragione del suo ruolo nell'ambito del CDA della società e, in ogni caso, il nulla ha dedotto su quali attività concrete _1
egli avrebbe svolto per in relazione a Parte_4
detto incarico (e anche per e con quali Parte_3
modalità (il che conferma le difese della società secondo cui si sarebbe trattato di un incarico meramente formale a lui conferito perché prescritto dalla legge).
Il teste , d'altro canto, ha negato qualsiasi ruolo ES
attivo del nella società “per _1 Parte_4
quanto riguarda l'agenzia viaggi, è una componente di cui mi sono occupato e posso escludere che nel momento in cui mi è stato chiesto di occuparmene sia stato coinvolto come parte attiva il ricorrente”.
In definitiva, l'appello va integralmente respinto.
::::::::::
4) La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua - 43 -
condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo (in relazione al valore dichiarato della causa).
Trattandosi di rigetto integrale dell'impugnazione, il
Collegio dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'importo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n.748/2024 del
Tribunale di Bergamo;
condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, liquidandole in complessivi € 7.120,00, oltre accessori di legge.
Brescia, 23 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)
Il Presidente
(dott.Antonio Matano)