CA
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/12/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1334/2023
N. SENT. 1248/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI - Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
– nato Cerignola (FG) il 19 febbraio 1967, c. f. Parte_1
, con domicilio in via Margherita n° 33, 76015 Trinitapoli (BT) C.F._1
– assistito e difeso dall'avv. RAFFAELE DI BIASE – c. f. – C.F._2 nonché dall'avv. FRANCESCO DI BIASE – c. f. –; C.F._3
-appellante- CONTRO
– c. f. , con domicilio in via Putignani n. 108, 70100 Bari – assistito CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. DOMENICO LONGO – c. f. ; C.F._4
-appellato- NONCHÉ CONTRO
– p. i. - contumace;
Controparte_2 P.IVA_2
-appellata- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto del 17 febbraio 2020 il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione dinanzi al Tribunale del lavoro di Foggia avverso l'atto di intimazione n. 04320209003192273/000, con il quale l gli aveva Controparte_2 ingiunto il pagamento della somma di euro 344.400,38 sulla scorta delle cartelle esattoriali n. 04320040001344711000 e n. 04320070002368460000, notificate, rispettivamente, il 18 febbraio 2004 ed il 17 marzo 2007 e aventi ad oggetto contributi agricoli dovuti all' in relazione agli anni 2001 e 2002. CP_1
Con l'atto introduttivo del giudizio l'opponente – dopo aver esposto di essere stato condannato in sede penale (R.G. G.I.P. n. 6036/06) per la fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda agricola di cui era titolare (“ ”), Parte_1 emersa a seguito di accertamenti ispettivi condotti dall – eccepiva la CP_1 sopravvenuta prescrizione estintiva del credito vantato dall'Istituto previdenziale, anche in riferimento al termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c.; nel merito, contestava la fondatezza dell'avversa pretesa contributiva, deducendo: a) l'insussistenza del credito per l'intervenuto disconoscimento dei rapporti di lavoro
1 instaurati con la propria ditta da parte dell;
b) la duplicazione della domanda di CP_1 pagamento dei contributi agricoli relativi all'anno 2002, in quanto già richiesti con l'intimazione di pagamento n. 04320050001968392000, oggetto di giudizio pendente dinanzi allo stesso Tribunale (R.G. 3582/2019); c) l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata. Si costituiva in giudizio l' , che in via preliminare eccepiva il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'avversa domanda giudiziale per la mancata opposizione avverso le cartelle esattoriali presupposte nel termine di legge, dando altresì atto della regolare notificazione di ciascuna delle cartelle di pagamento non opposte;
nel merito, evidenziava: a. che la precedente opposizione proposta dal avverso la cartella n. 04320040001344711000 era stata definita con Parte_1 sentenza n. 2871 del 28 aprile 2010 favorevole all' , passata poi in giudicato per CP_3 la mancata proposizione dell'appello; b. che la cartella n. 04320070002368460000 era stata oggetto di sgravio parziale a seguito di stralcio;
sicché contestava la fondatezza dell'assunto difensivo attoreo, invocando il rigetto dell'avversa domanda. Si costituiva altresì in giudizio l , che in via Controparte_2 preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito dava atto della rituale notificazione delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata, nonché del mancato decorso del termine di prescrizione del credito contributivo in contestazione, attesa la sussistenza di plurimi atti interruttivi;
in particolare, evidenziava che il ricorrente aveva già promosso un precedente giudizio di opposizione (R.G. n. 3582/2019) avverso le stesse cartelle (definito con sentenza n. 1093 del 4 marzo 2020) nel quale non aveva sollevato alcuna eccezione relativa alla presunta prescrizione del credito, sicché riteneva che tale omissione avesse integrato una rinuncia tacita alla prescrizione, ai sensi dell'art. 2937 c.c.; pertanto, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. 2. Con sentenza n. 2345 in data 5 luglio 2023 il Tribunale del lavoro di Foggia: a) dichiarava la cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella n. 04320070002368460000; b) rigettava nel resto il ricorso;
c) compensava le spese di lite nella misura di 1/3, condannando l'opponente al pagamento dei residui 2/3 in favore delle parti opposte. Osservava, in sintesi, il primo Giudice:
- che doveva essere dichiarata cessata la materia del contendere rispetto alla cartella di pagamento n. 04320070002368460000, risultando il relativo sgravio documentalmente provato dagli AVA versati dall' in allegato alle note di trattazione scritta del 6 CP_1 giugno 2023 nonché dall'estratto di ruolo prodotto dall' (da cui si desumeva che CP_4
l'importo del debito contributivo aveva legittimato lo stralcio ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2018 e, a seguire, dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 e dell'art. 1, comma 222, della legge n. 197/2022);
- che, dunque, lo sgravio aveva determinato la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro
2 interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia;
- che, invece, in relazione alla cartella esattoriale n. 04320040001344711000 era stato dedotto che il l'aveva opposta con il precedente giudizio R.G. n. Parte_1
2069/2004, conclusosi con una sentenza di rigetto (n. 2871 del 28 aprile 2010) mai appellata;
- che su tale circostanza parte opponente non aveva sollevato alcuna specifica contestazione, sicché la relativa circostanza poteva ritenersi acquisita in giudizio ed utilizzabile ai fini del decidere, in quanto non smentita da altri e diversi elementi processuali;
- che, atteso il passaggio in giudicato della citata decisione, nessuna prescrizione poteva ritenersi maturata – quantomeno alla data di deposito del presente ricorso introduttivo
–, operando nella specie il termine prescrizionale decennale;
- che, avendo il già proposto una precedente opposizione avverso la Parte_1 predetta cartella, il ricorso doveva ritenersi inammissibile nella parte afferente alla sussistenza del credito, stante la formazione del giudicato sulla relativa questione, comprendente il dedotto e il deducibile;
- che, in conclusione, il ricorso doveva essere rigettato relativamente alla cartella n. 04320040001344711000 e le spese di lite andavano compensate per un terzo, stante lo sgravio della cartella n. 04320070002368460000.
3. Con ricorso del 13 novembre 2023 ha interposto appello Parte_1 avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma per le ragioni che di seguito si riepilogano e si valutano. L' ha resistito al gravame con apposita memoria, in via preliminare eccependo il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva sull'azione esecutiva successiva alla notificazione della cartella esattoriale e, nel merito, concludendo per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata. L , sebbene attinta da regolare notificazione, non Controparte_2 si è costituita in giudizio. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 9 dicembre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. L'appello va rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono.
5. Il gravame si articola in quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente fondato il rigetto dell'opposizione sul presupposto che la cartella di pagamento n. 04320040001344711000 fosse stata oggetto della sentenza n. 2871 del 2010; evidenzia, in particolare, come tale pronuncia non richiami la citata cartella, sicché non si sarebbe potuta invocare per confermare la sussistenza del credito contributivo oggetto di causa, né avrebbe dovuto formare oggetto di specifica contestazione, in quanto ininfluente nel giudizio. Soggiunge che, quand'anche la suddetta sentenza fosse stata resa in un giudizio avente ad oggetto la cartella n. 04320040001344711000, poiché in quel giudizio non era stato
3 rivendicato pagamento alcuno la sentenza di accertamento emessa all'esito di quel giudizio non avrebbe potuto interrompere il termine di prescrizione. Ribadisce che non sarebbe stata fornita alcuna prova del preteso collegamento tra la sentenza su indicata e la cartella opposta, sicché conclude per la declaratoria di prescrizione della pretesa creditoria oggetto della citata cartella di pagamento. 5.2. Con il secondo motivo l'appellante denuncia l'erronea applicazione della disciplina sulla prescrizione decennale, per avere il primo Giudice correlato l'effetto interruttivo del termine di prescrizione ad un proprio atto – sul presupposto erroneo della propria qualità di debitore – anziché ad un'iniziativa del creditore ai sensi dell'art. 2943 c.c., nella specie mai assunta. L'appellante sottolinea, difatti, che la sentenza ritenuta idonea ad interrompere il termine prescrizionale era stata depositata in data 28 aprile 2010 e che in prime cure l' si era costituito il 29 aprile 2021 mentre l Controparte_5 Controparte_2 il 4 maggio 2021, ossia in date successive a quelle di maturazione del termine decennale di prescrizione;
sicché conclude chiedendo, anche nell'ipotesi in cui venisse confermato il collegamento tra detta sentenza e la cartella, l'annullamento della decisione gravata e la declaratoria di prescrizione del credito oggetto di causa. 5.3. Con il terzo motivo il lamenta l'illiceità dell'avversa pretesa di Parte_1 pagamento per difetto di causa, ex art. 1418 c.c., afferendo i contributi agricoli richiesti dall'Ente previdenziale a rapporti di lavoro che lo stesso Istituto aveva previamente disconosciuto e su cui era intervenuta la propria condanna penale a seguito dell'accertamento della fittizietà dei rapporti medesimi;
dunque, a suo dire l'obbligazione contributiva posta a fondamento della cartella non sussisterebbe e la pretesa creditoria ivi trasfusa sarebbe radicalmente illecita per mancanza di causa.
5.4. Con il quarto motivo l'appellante si duole della mancata condanna delle parti opposte al pagamento delle spese legali dovute per l'ingiusta rivendicazione del credito, essendo stato dichiarato non dovuto l'importo di una delle due cartelle ed essendo stati l' e l' ad aver dato causa al contenzioso CP_1 Controparte_2 duplicando la domanda di pagamento.
6. Le doglianze formulate dall'appellante con i primi due motivi di gravame non colgono nel segno, atteso che dalla lettura integrata della sentenza del Tribunale di Foggia n. 2871/2010 (passata in giudicato, giusta l'attestazione della Cancelleria della Corte di Appello di Bari prodotta in giudizio dall' in allegato alle note difensive CP_1 di primo grado) e del ricorso introduttivo di quel giudizio (versato in atti dall'appellante in ottemperanza all'ordinanza emessa da questa Corte il 16 giugno 2025) si desume che effettivamente detta sentenza afferiva proprio alla cartella esattoriale n. 04320040001344711000 oggetto di causa. 6.1. Orbene, il termine di prescrizione decennale del credito contributivo in disamina, decorrente dal giudicato del 28 aprile 2010, è stato interrotto:
6.1.a. dalle intimazioni di pagamento riferite alla suddetta cartella esattoriale emesse dall successivamente a quella impugnata nel presente giudizio e Controparte_2 recapitate al entro il decennio dal 28 aprile 2010 [in particolare: I. Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 043 2015 90040375 55 000, che risulta notificata il 20
4 giugno 2015 (giusta l'avviso di ricevimento versato in atti dall'Agente della Riscossione, che riporta il medesimo numero identificativo dell'intimazione di pagamento); II. l'intimazione di pagamento n. 043 2018 90044309 32 000 (che risulta notificata a mezzo p.e.c. il 9 luglio 2018, giusta la ricevuta di consegna versata in atti dall'Agente della Riscossione); III. l'intimazione di pagamento n. 043 2019 90007426 53 000 (che risulta notificata a mezzo p.e.c. il 24 gennaio 2019, giusta la ricevuta di consegna versata in atti dall'Agente della Riscossione)];
6.1.b. dalla pendenza del giudizio n. R. G. 3582/2019 (riguardante anche la cartella esattoriale n. 04320040001344711000 per cui è causa), introdotto dal Napolitano il 5 aprile 2019 e definito dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 1093 del 4 marzo 2020 (sull'idoneità interruttiva del termine di prescrizione del credito contributivo rispetto a detta tipologia di giudizio v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31435 del 7 dicembre 2024, che ha confermato il principio secondo cui “anche la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, cod. civ., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ. (così, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 5369 del 22/02/2019, in relazione ad opposizione ad ordinanza-ingiunzione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19738 del 19/09/2014, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7737 del 29/03/2007, in tema di opposizione a precetto, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13438 del 29/05/2013, in riferimento alla resistenza rispetto ad un'impugnazione per revocazione, Cass., Sez. L, Sentenza n. 21799 del 29/07/2021, con riguardo ad azione di accertamento negativo di un obbligo contributivo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1550 del 23/01/2018, in tema di opposizione a sanzione amministrativa)”; con la precisazione che “non è necessario che il creditore, convenuto in giudizio, avanzi un'esplicita domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito – alla quale, peraltro, potrebbe non avere interesse (art. 100 cod. proc. civ.), in quanto già munito di un titolo idoneo a consentire l'esecuzione forzata –, ma è invece sufficiente che contesti l'avversaria domanda del debitore con un'esplicita richiesta di suo rigetto”). Va peraltro chiarito che nella specie non può prospettarsi il giudicato sulla questione della prescrizione del credito in relazione al periodo successivo alla data di notificazione della cartella esattoriale per effetto di detta sentenza del Tribunale di Foggia, perché - a ben vedere - in quel giudizio la questione della prescrizione, pur dedotta dal , non è stata affrontata dal Tribunale per il difetto di interesse ad Parte_1 agire dell'opponente, in mancanza del compimento di atti esecutivi o prodromici da parte dell'Agente della Riscossione che non aveva nemmeno emesso l'intimazione di pagamento;
6.1.c. dalla pendenza del presente giudizio (in cui l' e l si sono costituiti CP_1 CP_4 nel 2021 chiedendo il rigetto dell'opposizione). 6.2. Il terzo motivo investe profili di merito della controversia (sul titolo giustificativo della pretesa contributiva dell' ) che la parte avrebbe potuto/dovuto far valere nel CP_1 giudizio introdotto il 24 marzo 2004 dinanzi al Tribunale di Foggia avverso la cartella esattoriale n. 04320040001344711000.
5 In quella sede, infatti, il avrebbe potuto eccepire e dimostrare Parte_1
l'insussistenza del proprio obbligo contributivo in ragione della fittizietà dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati all' nell'arco temporale di riferimento della CP_1 cartella esattoriale;
ciò che, tuttavia, non ha fatto, come espressamente evidenziato dal Tribunale di Foggia nella sentenza n. 2871/2010, laddove testualmente sottolinea che
“L'opponente, dal canto suo, non ha contestato l'esistenza del rapporto contributivo…”.
6.2.a. Né potrebbe qualificarsi l'accertamento ispettivo con cui l' ha CP_1 disconosciuto i rapporti di lavoro denunciati dal come fatto estintivo Parte_1 sopravvenuto rispetto alla formazione del giudicato atto a privarlo della sua efficacia vincolante per le parti, in quanto il verbale che rileva ai fini di causa (in relazione agli anni 2001/2002) risale al 5 aprile 2004, sicché l'appellante (a conoscenza dell'accertamento fin da tale data, in quanto personalmente presente al sopralluogo ispettivo) ben avrebbe dovuto/potuto prospettarne l'incidenza sul suo obbligo contributivo in seno a quello stesso giudizio di opposizione definito soltanto nel 2010 con la sentenza n. 2871 cit. Pertanto, essendo detta sentenza passata in giudicato, ogni contestazione sul merito della pretesa contributiva risulta irrimediabilmente preclusa con riferimento non solo a tutto quanto ivi dedotto ma anche alle questioni potenzialmente deducibili [“Il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (ex multis, Cass. 4/03/2020, n. 6091) ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle personae” (da ultimo, Cass. 9/11/2022, n. 33021, richiamata in motivazione da Cass., Sez. 3, n. 1259/2024)].
6.2.b. Quanto ai risvolti penali della vicenda in disamina dei quali l'appellante lamenta l'omessa valutazione da parte del Tribunale, va in premessa evidenziato che ai sensi dell'art. 654 c.p.p. è possibile far valere fatti sopravvenuti, accertati con valore di giudicato in sede penale, laddove idonei ad incidere sul giudizio civile quando in questo si controverte in merito a diritti o interessi legittimi il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale. Nondimeno, nella specie difettano in radice i profili di interferenza tra il giudicato penale di condanna e l'esito di eventuali giudizi civili che da esso dipendono, in quanto la sentenza n. 2093/2013 prodotta in giudizio e divenuta irrevocabile il 20 febbraio 2014 (all. sub n. 4 del fascicolo processuale di primo grado del ricorrente) non riguarda la sua persona ma altri soggetti (tra cui il fratello, ), nei cui Persona_1
6 confronti, peraltro, il Tribunale Penale di Foggia risulta aver dichiarato non doversi procedere per la sopravenuta prescrizione dei reati. Deve pertanto escludersi - all'esito della compiuta disamina delle deduzioni difensive delle parti e del compendio probatorio in atti - qualsivoglia profilo di interferenza tra l'accertamento penale e quello oggetto del presente giudizio, suscettibili di svolgersi in regime di reciproca autonomia (al di fuori delle ipotesi rigorosamente tipizzate dal legislatore e nella specie insussistenti, per quanto detto) e di approdare anche ad esiti differenti.
6.3. Anche il quarto motivo è infondato, atteso che il giudizio di primo grado si è risolto in senso totalmente sfavorevole alle ragioni del ricorrente rispetto alla cartella esattoriale oggetto del presente giudizio di gravame e con la sopravvenuta declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla seconda cartella esattoriale per effetto di una sopravvenienza legislativa, e pertanto in difetto di una soccombenza virtuale degli enti appellati;
sicché senz'altro si configura una prevalente soccombenza del che legittima la statuizione di condanna a suo carico nella misura di 2/3 Parte_1 stabilita nella sentenza gravata.
7. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata, sebbene sulla scorta delle enucleate integrazioni motivazionali.
8. Le spese processuali del giudizio di appello nei confronti dell – liquidate CP_1 come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta) – seguono l'integrale soccombenza dell'appellante. Deve invece dichiararsi non luogo a provvedere sulle spese processuali del presente giudizio nei confronti dell , ivi rimasta contumace. Controparte_2
9. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il 13 Parte_1 novembre 2023 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 5 luglio 2023, nei confronti dell' così provvede: CP_1
- rigetta l'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante a rifondere all' le spese processuali del giudizio di CP_1 appello, che liquida in euro 7.500,00, oltre accessori come per legge;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del giudizio di appello nei confronti dell;
Controparte_2
7 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di appello, se dovuto. Così deciso in Bari, il 9 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
8
N. SENT. 1248/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI - Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
– nato Cerignola (FG) il 19 febbraio 1967, c. f. Parte_1
, con domicilio in via Margherita n° 33, 76015 Trinitapoli (BT) C.F._1
– assistito e difeso dall'avv. RAFFAELE DI BIASE – c. f. – C.F._2 nonché dall'avv. FRANCESCO DI BIASE – c. f. –; C.F._3
-appellante- CONTRO
– c. f. , con domicilio in via Putignani n. 108, 70100 Bari – assistito CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. DOMENICO LONGO – c. f. ; C.F._4
-appellato- NONCHÉ CONTRO
– p. i. - contumace;
Controparte_2 P.IVA_2
-appellata- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto del 17 febbraio 2020 il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione dinanzi al Tribunale del lavoro di Foggia avverso l'atto di intimazione n. 04320209003192273/000, con il quale l gli aveva Controparte_2 ingiunto il pagamento della somma di euro 344.400,38 sulla scorta delle cartelle esattoriali n. 04320040001344711000 e n. 04320070002368460000, notificate, rispettivamente, il 18 febbraio 2004 ed il 17 marzo 2007 e aventi ad oggetto contributi agricoli dovuti all' in relazione agli anni 2001 e 2002. CP_1
Con l'atto introduttivo del giudizio l'opponente – dopo aver esposto di essere stato condannato in sede penale (R.G. G.I.P. n. 6036/06) per la fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda agricola di cui era titolare (“ ”), Parte_1 emersa a seguito di accertamenti ispettivi condotti dall – eccepiva la CP_1 sopravvenuta prescrizione estintiva del credito vantato dall'Istituto previdenziale, anche in riferimento al termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c.; nel merito, contestava la fondatezza dell'avversa pretesa contributiva, deducendo: a) l'insussistenza del credito per l'intervenuto disconoscimento dei rapporti di lavoro
1 instaurati con la propria ditta da parte dell;
b) la duplicazione della domanda di CP_1 pagamento dei contributi agricoli relativi all'anno 2002, in quanto già richiesti con l'intimazione di pagamento n. 04320050001968392000, oggetto di giudizio pendente dinanzi allo stesso Tribunale (R.G. 3582/2019); c) l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata. Si costituiva in giudizio l' , che in via preliminare eccepiva il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'avversa domanda giudiziale per la mancata opposizione avverso le cartelle esattoriali presupposte nel termine di legge, dando altresì atto della regolare notificazione di ciascuna delle cartelle di pagamento non opposte;
nel merito, evidenziava: a. che la precedente opposizione proposta dal avverso la cartella n. 04320040001344711000 era stata definita con Parte_1 sentenza n. 2871 del 28 aprile 2010 favorevole all' , passata poi in giudicato per CP_3 la mancata proposizione dell'appello; b. che la cartella n. 04320070002368460000 era stata oggetto di sgravio parziale a seguito di stralcio;
sicché contestava la fondatezza dell'assunto difensivo attoreo, invocando il rigetto dell'avversa domanda. Si costituiva altresì in giudizio l , che in via Controparte_2 preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito dava atto della rituale notificazione delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata, nonché del mancato decorso del termine di prescrizione del credito contributivo in contestazione, attesa la sussistenza di plurimi atti interruttivi;
in particolare, evidenziava che il ricorrente aveva già promosso un precedente giudizio di opposizione (R.G. n. 3582/2019) avverso le stesse cartelle (definito con sentenza n. 1093 del 4 marzo 2020) nel quale non aveva sollevato alcuna eccezione relativa alla presunta prescrizione del credito, sicché riteneva che tale omissione avesse integrato una rinuncia tacita alla prescrizione, ai sensi dell'art. 2937 c.c.; pertanto, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. 2. Con sentenza n. 2345 in data 5 luglio 2023 il Tribunale del lavoro di Foggia: a) dichiarava la cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella n. 04320070002368460000; b) rigettava nel resto il ricorso;
c) compensava le spese di lite nella misura di 1/3, condannando l'opponente al pagamento dei residui 2/3 in favore delle parti opposte. Osservava, in sintesi, il primo Giudice:
- che doveva essere dichiarata cessata la materia del contendere rispetto alla cartella di pagamento n. 04320070002368460000, risultando il relativo sgravio documentalmente provato dagli AVA versati dall' in allegato alle note di trattazione scritta del 6 CP_1 giugno 2023 nonché dall'estratto di ruolo prodotto dall' (da cui si desumeva che CP_4
l'importo del debito contributivo aveva legittimato lo stralcio ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2018 e, a seguire, dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 e dell'art. 1, comma 222, della legge n. 197/2022);
- che, dunque, lo sgravio aveva determinato la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro
2 interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia;
- che, invece, in relazione alla cartella esattoriale n. 04320040001344711000 era stato dedotto che il l'aveva opposta con il precedente giudizio R.G. n. Parte_1
2069/2004, conclusosi con una sentenza di rigetto (n. 2871 del 28 aprile 2010) mai appellata;
- che su tale circostanza parte opponente non aveva sollevato alcuna specifica contestazione, sicché la relativa circostanza poteva ritenersi acquisita in giudizio ed utilizzabile ai fini del decidere, in quanto non smentita da altri e diversi elementi processuali;
- che, atteso il passaggio in giudicato della citata decisione, nessuna prescrizione poteva ritenersi maturata – quantomeno alla data di deposito del presente ricorso introduttivo
–, operando nella specie il termine prescrizionale decennale;
- che, avendo il già proposto una precedente opposizione avverso la Parte_1 predetta cartella, il ricorso doveva ritenersi inammissibile nella parte afferente alla sussistenza del credito, stante la formazione del giudicato sulla relativa questione, comprendente il dedotto e il deducibile;
- che, in conclusione, il ricorso doveva essere rigettato relativamente alla cartella n. 04320040001344711000 e le spese di lite andavano compensate per un terzo, stante lo sgravio della cartella n. 04320070002368460000.
3. Con ricorso del 13 novembre 2023 ha interposto appello Parte_1 avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma per le ragioni che di seguito si riepilogano e si valutano. L' ha resistito al gravame con apposita memoria, in via preliminare eccependo il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva sull'azione esecutiva successiva alla notificazione della cartella esattoriale e, nel merito, concludendo per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata. L , sebbene attinta da regolare notificazione, non Controparte_2 si è costituita in giudizio. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 9 dicembre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. L'appello va rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono.
5. Il gravame si articola in quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente fondato il rigetto dell'opposizione sul presupposto che la cartella di pagamento n. 04320040001344711000 fosse stata oggetto della sentenza n. 2871 del 2010; evidenzia, in particolare, come tale pronuncia non richiami la citata cartella, sicché non si sarebbe potuta invocare per confermare la sussistenza del credito contributivo oggetto di causa, né avrebbe dovuto formare oggetto di specifica contestazione, in quanto ininfluente nel giudizio. Soggiunge che, quand'anche la suddetta sentenza fosse stata resa in un giudizio avente ad oggetto la cartella n. 04320040001344711000, poiché in quel giudizio non era stato
3 rivendicato pagamento alcuno la sentenza di accertamento emessa all'esito di quel giudizio non avrebbe potuto interrompere il termine di prescrizione. Ribadisce che non sarebbe stata fornita alcuna prova del preteso collegamento tra la sentenza su indicata e la cartella opposta, sicché conclude per la declaratoria di prescrizione della pretesa creditoria oggetto della citata cartella di pagamento. 5.2. Con il secondo motivo l'appellante denuncia l'erronea applicazione della disciplina sulla prescrizione decennale, per avere il primo Giudice correlato l'effetto interruttivo del termine di prescrizione ad un proprio atto – sul presupposto erroneo della propria qualità di debitore – anziché ad un'iniziativa del creditore ai sensi dell'art. 2943 c.c., nella specie mai assunta. L'appellante sottolinea, difatti, che la sentenza ritenuta idonea ad interrompere il termine prescrizionale era stata depositata in data 28 aprile 2010 e che in prime cure l' si era costituito il 29 aprile 2021 mentre l Controparte_5 Controparte_2 il 4 maggio 2021, ossia in date successive a quelle di maturazione del termine decennale di prescrizione;
sicché conclude chiedendo, anche nell'ipotesi in cui venisse confermato il collegamento tra detta sentenza e la cartella, l'annullamento della decisione gravata e la declaratoria di prescrizione del credito oggetto di causa. 5.3. Con il terzo motivo il lamenta l'illiceità dell'avversa pretesa di Parte_1 pagamento per difetto di causa, ex art. 1418 c.c., afferendo i contributi agricoli richiesti dall'Ente previdenziale a rapporti di lavoro che lo stesso Istituto aveva previamente disconosciuto e su cui era intervenuta la propria condanna penale a seguito dell'accertamento della fittizietà dei rapporti medesimi;
dunque, a suo dire l'obbligazione contributiva posta a fondamento della cartella non sussisterebbe e la pretesa creditoria ivi trasfusa sarebbe radicalmente illecita per mancanza di causa.
5.4. Con il quarto motivo l'appellante si duole della mancata condanna delle parti opposte al pagamento delle spese legali dovute per l'ingiusta rivendicazione del credito, essendo stato dichiarato non dovuto l'importo di una delle due cartelle ed essendo stati l' e l' ad aver dato causa al contenzioso CP_1 Controparte_2 duplicando la domanda di pagamento.
6. Le doglianze formulate dall'appellante con i primi due motivi di gravame non colgono nel segno, atteso che dalla lettura integrata della sentenza del Tribunale di Foggia n. 2871/2010 (passata in giudicato, giusta l'attestazione della Cancelleria della Corte di Appello di Bari prodotta in giudizio dall' in allegato alle note difensive CP_1 di primo grado) e del ricorso introduttivo di quel giudizio (versato in atti dall'appellante in ottemperanza all'ordinanza emessa da questa Corte il 16 giugno 2025) si desume che effettivamente detta sentenza afferiva proprio alla cartella esattoriale n. 04320040001344711000 oggetto di causa. 6.1. Orbene, il termine di prescrizione decennale del credito contributivo in disamina, decorrente dal giudicato del 28 aprile 2010, è stato interrotto:
6.1.a. dalle intimazioni di pagamento riferite alla suddetta cartella esattoriale emesse dall successivamente a quella impugnata nel presente giudizio e Controparte_2 recapitate al entro il decennio dal 28 aprile 2010 [in particolare: I. Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 043 2015 90040375 55 000, che risulta notificata il 20
4 giugno 2015 (giusta l'avviso di ricevimento versato in atti dall'Agente della Riscossione, che riporta il medesimo numero identificativo dell'intimazione di pagamento); II. l'intimazione di pagamento n. 043 2018 90044309 32 000 (che risulta notificata a mezzo p.e.c. il 9 luglio 2018, giusta la ricevuta di consegna versata in atti dall'Agente della Riscossione); III. l'intimazione di pagamento n. 043 2019 90007426 53 000 (che risulta notificata a mezzo p.e.c. il 24 gennaio 2019, giusta la ricevuta di consegna versata in atti dall'Agente della Riscossione)];
6.1.b. dalla pendenza del giudizio n. R. G. 3582/2019 (riguardante anche la cartella esattoriale n. 04320040001344711000 per cui è causa), introdotto dal Napolitano il 5 aprile 2019 e definito dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 1093 del 4 marzo 2020 (sull'idoneità interruttiva del termine di prescrizione del credito contributivo rispetto a detta tipologia di giudizio v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31435 del 7 dicembre 2024, che ha confermato il principio secondo cui “anche la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, cod. civ., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ. (così, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 5369 del 22/02/2019, in relazione ad opposizione ad ordinanza-ingiunzione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19738 del 19/09/2014, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7737 del 29/03/2007, in tema di opposizione a precetto, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13438 del 29/05/2013, in riferimento alla resistenza rispetto ad un'impugnazione per revocazione, Cass., Sez. L, Sentenza n. 21799 del 29/07/2021, con riguardo ad azione di accertamento negativo di un obbligo contributivo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1550 del 23/01/2018, in tema di opposizione a sanzione amministrativa)”; con la precisazione che “non è necessario che il creditore, convenuto in giudizio, avanzi un'esplicita domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito – alla quale, peraltro, potrebbe non avere interesse (art. 100 cod. proc. civ.), in quanto già munito di un titolo idoneo a consentire l'esecuzione forzata –, ma è invece sufficiente che contesti l'avversaria domanda del debitore con un'esplicita richiesta di suo rigetto”). Va peraltro chiarito che nella specie non può prospettarsi il giudicato sulla questione della prescrizione del credito in relazione al periodo successivo alla data di notificazione della cartella esattoriale per effetto di detta sentenza del Tribunale di Foggia, perché - a ben vedere - in quel giudizio la questione della prescrizione, pur dedotta dal , non è stata affrontata dal Tribunale per il difetto di interesse ad Parte_1 agire dell'opponente, in mancanza del compimento di atti esecutivi o prodromici da parte dell'Agente della Riscossione che non aveva nemmeno emesso l'intimazione di pagamento;
6.1.c. dalla pendenza del presente giudizio (in cui l' e l si sono costituiti CP_1 CP_4 nel 2021 chiedendo il rigetto dell'opposizione). 6.2. Il terzo motivo investe profili di merito della controversia (sul titolo giustificativo della pretesa contributiva dell' ) che la parte avrebbe potuto/dovuto far valere nel CP_1 giudizio introdotto il 24 marzo 2004 dinanzi al Tribunale di Foggia avverso la cartella esattoriale n. 04320040001344711000.
5 In quella sede, infatti, il avrebbe potuto eccepire e dimostrare Parte_1
l'insussistenza del proprio obbligo contributivo in ragione della fittizietà dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati all' nell'arco temporale di riferimento della CP_1 cartella esattoriale;
ciò che, tuttavia, non ha fatto, come espressamente evidenziato dal Tribunale di Foggia nella sentenza n. 2871/2010, laddove testualmente sottolinea che
“L'opponente, dal canto suo, non ha contestato l'esistenza del rapporto contributivo…”.
6.2.a. Né potrebbe qualificarsi l'accertamento ispettivo con cui l' ha CP_1 disconosciuto i rapporti di lavoro denunciati dal come fatto estintivo Parte_1 sopravvenuto rispetto alla formazione del giudicato atto a privarlo della sua efficacia vincolante per le parti, in quanto il verbale che rileva ai fini di causa (in relazione agli anni 2001/2002) risale al 5 aprile 2004, sicché l'appellante (a conoscenza dell'accertamento fin da tale data, in quanto personalmente presente al sopralluogo ispettivo) ben avrebbe dovuto/potuto prospettarne l'incidenza sul suo obbligo contributivo in seno a quello stesso giudizio di opposizione definito soltanto nel 2010 con la sentenza n. 2871 cit. Pertanto, essendo detta sentenza passata in giudicato, ogni contestazione sul merito della pretesa contributiva risulta irrimediabilmente preclusa con riferimento non solo a tutto quanto ivi dedotto ma anche alle questioni potenzialmente deducibili [“Il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (ex multis, Cass. 4/03/2020, n. 6091) ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle personae” (da ultimo, Cass. 9/11/2022, n. 33021, richiamata in motivazione da Cass., Sez. 3, n. 1259/2024)].
6.2.b. Quanto ai risvolti penali della vicenda in disamina dei quali l'appellante lamenta l'omessa valutazione da parte del Tribunale, va in premessa evidenziato che ai sensi dell'art. 654 c.p.p. è possibile far valere fatti sopravvenuti, accertati con valore di giudicato in sede penale, laddove idonei ad incidere sul giudizio civile quando in questo si controverte in merito a diritti o interessi legittimi il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale. Nondimeno, nella specie difettano in radice i profili di interferenza tra il giudicato penale di condanna e l'esito di eventuali giudizi civili che da esso dipendono, in quanto la sentenza n. 2093/2013 prodotta in giudizio e divenuta irrevocabile il 20 febbraio 2014 (all. sub n. 4 del fascicolo processuale di primo grado del ricorrente) non riguarda la sua persona ma altri soggetti (tra cui il fratello, ), nei cui Persona_1
6 confronti, peraltro, il Tribunale Penale di Foggia risulta aver dichiarato non doversi procedere per la sopravenuta prescrizione dei reati. Deve pertanto escludersi - all'esito della compiuta disamina delle deduzioni difensive delle parti e del compendio probatorio in atti - qualsivoglia profilo di interferenza tra l'accertamento penale e quello oggetto del presente giudizio, suscettibili di svolgersi in regime di reciproca autonomia (al di fuori delle ipotesi rigorosamente tipizzate dal legislatore e nella specie insussistenti, per quanto detto) e di approdare anche ad esiti differenti.
6.3. Anche il quarto motivo è infondato, atteso che il giudizio di primo grado si è risolto in senso totalmente sfavorevole alle ragioni del ricorrente rispetto alla cartella esattoriale oggetto del presente giudizio di gravame e con la sopravvenuta declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla seconda cartella esattoriale per effetto di una sopravvenienza legislativa, e pertanto in difetto di una soccombenza virtuale degli enti appellati;
sicché senz'altro si configura una prevalente soccombenza del che legittima la statuizione di condanna a suo carico nella misura di 2/3 Parte_1 stabilita nella sentenza gravata.
7. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata, sebbene sulla scorta delle enucleate integrazioni motivazionali.
8. Le spese processuali del giudizio di appello nei confronti dell – liquidate CP_1 come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta) – seguono l'integrale soccombenza dell'appellante. Deve invece dichiararsi non luogo a provvedere sulle spese processuali del presente giudizio nei confronti dell , ivi rimasta contumace. Controparte_2
9. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il 13 Parte_1 novembre 2023 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 5 luglio 2023, nei confronti dell' così provvede: CP_1
- rigetta l'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante a rifondere all' le spese processuali del giudizio di CP_1 appello, che liquida in euro 7.500,00, oltre accessori come per legge;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del giudizio di appello nei confronti dell;
Controparte_2
7 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di appello, se dovuto. Così deciso in Bari, il 9 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
8