TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 11765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11765 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 23217/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23217/2020 promossa da:
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. PELLEGRINO CAVUOTO P.IVA_1 giusta procura depositata telematicamente
ATTORE
contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ) rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. GENNARO SANTORELLI come da procura in atti
CONVENUTO/I
E
aderente al Fondo Interbancario di Controparte_2
Tutela dei Depositi (C.F. e P.IVA ), quale conferitaria di tutte le attività P.IVA_3
pagina 1 di 20 e passività della già (C.F. ; P.IVA ) giusto atto di CP_3 P.IVA_4 P.IVA_5 conferimento Notar di Roma del 20/09/2007 Rep. 150845, Racc. Persona_1
32823, in persona del Presidente, legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo Sarnelli giusta procura in atti
CONVENUTO
Nonché
(C.F. - P.IVA ) Controparte_4 P.IVA_6 P.IVA_7 società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione e facente parte del
Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 - in persona del Procuratore ad negotia in base ai poteri conferitigli con procura del 2 novembre 2017 a rogito Notaio Dott. rep. 87531, racc. n. 8895, Persona_2 rapp.ta e difesa come da mandato rilasciato su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Roberto Raio
TE IA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17/9/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Controparte_5
(ora e la
[...] Controparte_6 Controparte_2
Contr (“ ), esponendo: di essere proprietaria di un capannone industriale in Cercola
(NA), Via Argine n. 36, destinato a produzione/vendita di hotellerie;
che nel 2010 Contr aveva stipulato con un mutuo ipotecario (per l'importo di € 1.500.000,00), con contestuale stipula di polizza “All Risks” con la società (Agenzia Eurocover CP_1
Contr Napoli), vincolata a favore di e comprensiva della copertura incendio;
che il contratto prevedeva una clausola di proroga tacita, per un ulteriore anno (e così pagina 2 di 20 successivamente per ogni anno), in mancanza di disdetta comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza (art. 2); che la suddetta polizza prevedeva l'obbligo (al paragrafo “Vincoli”, art. 2, punto 5), per l'assicuratrice, di notificare tempestivamente alla banca AT, l'eventuale mancato pagamento dei premi e ancora di “considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti della banca e fino alla concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio e il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra [di notifica del mancato pagamento dei premi, n.d.r.] sia stata consegnata dall'ufficio postale alla banca, fermo l'obbligo per quest'ultima di pagare il premio relativo a tale periodo”; che il 30 ottobre 2018 si era verificato un incendio con parziale distruzione del capannone e della palazzina uffici (con conseguenti danni strutturali stimati in circa € 1.000.000). Tanto premesso, la società attrice, assumendo che il contratto assicurativo fosse ancora valido ed efficace tra le parti e che, dunque, la stessa potesse richiedere il risarcimento dei danni relativi al sinistro occorso in data 30.10.2018 e deducendo, ancora, che sia la Contr
che la non avessero adempiuto ai propri obblighi contrattuali, Controparte_5 compresi quelli di buona fede e correttezza, la prima, per non aver notificato alla banca il mancato pagamento dei premi e il mancato rinnovo della polizza, e la seconda, per aver preferito promuovere esecuzione immobiliare (N.R.E. 358/2017
Tribunale di Nola) sui beni danneggiati, piuttosto che attivare la copertura assicurativa, ha così concluso: “ - accertare la vigenza della polizza e condannare
al pagamento in proprio favore di tutti i danni subiti e subendi a titolo CP_1 contrattuale e extracontrattuale;
in subordine, accertare la deroga pro-assicurato all'art. 1901 c.c. e condannare al pagamento in favore delle parti e/o della CP_1
di tutti i danni subiti e subendi a titolo contrattuale e finanche CP_3 extracontrattuale o di quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di giudizio anche a mezzo di apposita C.T.U., il tutto comprensivo di interessi e rivalutazione dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo, o in subordine secondo equità; accertato e dichiarato che a seguito dell'incendio del 30.10.2018 che causava la quasi totale distruzione del capannone industriale della Parte_1
, la teneva un comportamento contrario ai principi di buona
[...] CP_3 fede e correttezza contrattuale, per i motivi meglio espressi in narrativa, condannare
pagina 3 di 20 l'istituto di credito al risarcimento di tutti i danni contrattuali, extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali subiti, che potranno essere determinati anche in via equitativa nella misura che riterrà di giustizia l'adito Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del sinistro”.
Contr Si è costituita la resistendo alle domande dell'attrice e spiegando domanda riconvenzionale-trasversale nei confronti di nonché Controparte_1 chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_4
(già in quanto coassicuratrice pro quota. In particolare, Controparte_7
Contr la ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa risarcitoria di verso la banca, deducendo che, in forza dell'art. 14 delle condizioni generali Pt_1 della polizza, le azioni nascenti dalla polizza e gli atti per accertamento/liquidazione competevano al contraente (dunque, alla società , essendo, la banca, solo Pt_1 AT (soggetto c.d. “vincolatario” in favore del quale l'eventuale pagamento dell'indennizzo da parte della Compagnia Assicuratrice, una volta riconosciuto, doveva essere effettuato), e non parte contraente. Ha, poi, evidenziato che la procedura esecutiva immobiliare (N.R.E.358/2017) era stata promossa ben prima dell'incendio (pignoramento del 13 ottobre 2017), per l'inadempimento della società attrice, all'obbligo di pagamento delle rate del mutuo, e che alla suddetta procedura esecutiva immobiliare era stata poi riunita quella, successivamente instaurata,
(N.R.E.186/2019), resasi necessaria a seguito della relazione del CTU che aveva evidenziato che, con il precedente pignoramento, non era stato colpito il capannone industriale, a causa di un'inesattezza nella ricostruzione dei dati catastali, che avevano subito molteplici variazioni. Dunque, il nuovo atto di pignoramento rappresentava, a dire della banca, un atto necessitato, volto a sanare l'originario pignoramento che, di fatto, aveva colpito solo una parte del compendio immobiliare.
Inoltre, ha eccepito di aver agito correttamente, posto che, una volta ricevuta, nel gennaio 2019, la nota del difensore della contenente la comunicazione di Pt_1
del mancato pagamento del premio, da parte dell'assicurata, non era CP_1 rimasta inerte, avendo inviato alla compagnia le PEC del 5/2/19, del 30/4/19 e del
30/10/20 (tutte rimaste senza riscontro della società assicuratrice), con cui chiedeva evidenza delle comunicazioni dovute alla banca nonchè il pagamento dell'indennizzo alla AT, sino a concorrenza del credito (€ 940.400,29, oltre pagina 4 di 20 interessi di mora convenzionali dal 10 giugno 2017). Ha, quindi, concluso chiedendo la condanna di (e del terzo coassicuratore, CP_1 Controparte_4
Contr che ha chiesto di chiamare in causa) al pagamento dell'indennizzo, in favore di
(creditrice ipotecaria e AT della polizza) - sussistendo la piena operatività della polizza nei propri confronti, ai sensi di quanto previsto ai punti 4 e 5 della parte relativa ai “Vincoli” del contratto, indipendentemente dall'eventuale avvenuta risoluzione del contratto di assicurazione, tra le stipulanti Compagnie assicuratrici e
- e il rigetto della domanda proposta, nei propri confronti, da parte attrice, Pt_1 con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25/1/20, si è poi costituita la
, che ha contestato integralmente le domande Controparte_5 attoree. In particolare, ha eccepito la nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum (art. 164, co. 4, c.p.c.), sussistendo una contraddittorietà tra domanda Contr in proprio (facendo valere un proprio diritto) e quella in surroga della (dunque in tal caso facendo valere un credito della banca), la carenza di legittimazione attiva Contr della essendo la polizza vincolata a favore di unico soggetto Pt_1 legittimato ad agire per l'indennizzo. Ha poi eccepito l'inammissibilità dell'azione Contr surrogatoria, ex art. 2900 c.c., non essendo, la società creditrice della Pt_1
e non potendo, perciò, “surrogarsi” nei diritti e nelle azioni eventualmente spettanti alla nei confronti dei terzi. Nel merito, la società convenuta ha sollevato le CP_2 seguenti eccezioni: -risoluzione dell'ultima polizza attiva, la n. 00041023002030, prodotta in atti (attivata in sostituzione della n. 00041023300018 avente decorrenza
03.03.2012 e scadenza 03.03.2013), scaduta il 03.03.2014, per mancato pagamento del premio, ex art. 1901 c.c. e quindi assenza di copertura assicurativa;
quanto alle clausole di vincolo contenute in polizza (che peraltro vedono come beneficiario non Contr soltanto la ma anche la per altro immobile), la società ha Parte_2 eccepito che l'eventuale obbligo della Compagnia di considerare valida l'assicurazione, in caso di omessa comunicazione del mancato pagamento del premio, sussiste «nei soli confronti della banca e fino alla concorrenza del suo credito»
(v. par. 5 dell'appendice di vincolo) e non nei confronti della società attrice. Con Contr riferimento al vantato credito della la società ha eccepito la prescrizione, ai Contr sensi dell'art. 2952 c.c., il mancato versamento, da parte della di tutti i premi pagina 5 di 20 dovuti dalla contraente e comunque in via subordinata la necessità di Pt_1
Contr contenere l'eventuale condanna nei limiti del credito e dei massimali di polizza.
Ha poi contestato l'an e il quantum del danno, ha contestato la prova della proprietà dell'immobile e le circostanze del sinistro;
ha eccepito la decadenza dal diritto all'indennizzo per tardiva denuncia del sinistro (solo in data 24/12/18), da parte della in violazione dell'art. 1913 c.c., e la mancata trasmissione della Pt_1 denuncia sporta alle Autorità, di una perizia a dimostrazione del valore dell'immobile al momento del sinistro e dell'entità del danno, oltre che l'inoperatività della polizza per l'evento verificatosi. In via subordinata e riconvenzionale, la società assicuratrice ha proposto domanda di rivalsa nei confronti della società per Parte_1
Contr ogni esborso eventualmente dovuto alla anche ex art. 2041 c.c.. ha pertanto concluso chiedendo: “1) rilevare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 164, comma 4,c.p.c., adottando ogni provvedimento conseguenziale;
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'istante e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o comunque Pt_1 Parte_1 rigettare tutte le domande formulate dalla società attrice nei confronti di CP_8
; in via principale 3) nel merito, rigettare tutte le domande formulate dalla
[...] società attrice nei confronti di , perché infondate in fatto e in diritto Controparte_8
e comunque non provate;
in via subordinata, 4) in subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, contenere la condanna della Compagnia entro i limiti dell'importo del credito della AT , e comunque nei limiti giusti ed equi, facendo CP_3 rigorosa applicazione dei criteri di determinazione dell'ammontare del danno e di liquidazione dell'indennizzo previsti in polizza e nelle annesse condizioni generali e particolari di contratto;
il tutto nei limiti dei massimali, dei limiti di indennizzo e al netto degli scoperti e franchigie come previsti in polizza;
diminuendo il risarcimento secondo la gravità della colpa dell'assicurato e l'entità delle conseguenze dannose che ne sono derivate, e detraendo dal risarcimento quei danni che potevano essere evitati con l'utilizzo della ordinaria diligenza;
in via riconvenzionale: domanda di rivalsa 5) nella non creduta ipotesi in cui la convenuta fosse condannata al Controparte_9 pagamento di somme in favore della AT , si fa richiesta, in CP_3 accoglimento della presente domanda riconvenzionale, e per tutti i motivi esposti in narrativa, di volersi condannare l'attrice a rivalere, manlevare o Parte_1
pagina 6 di 20 comunque a rimborsare per qualsivoglia esborso ed onere Controparte_9 pregiudizievole che possa derivare a carico dell'assicuratrice all'esito o in conseguenza del presente giudizio (e ciò, quindi, per sorta, interessi, accessori, e anche per ogni ulteriore spesa, ivi incluse quelle peritali, tecniche e legali, etc.), nonché al risarcimento dei danni;
ovvero, in via ulteriormente gradata, al pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.; in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita, infine, (ora Controparte_4
, contestando in toto le domande nei propri confronti. In via Controparte_10 preliminare, ha premesso che rispetto alle polizze assicurative prodotte dalla società attrice e dalla , la era assolutamente estranea, e Controparte_5 CP_4 pertanto correttamente alcuna richiesta era stata avanzata nei propri confronti. Contr Quanto, invece, alla polizza n. 410.11.22182 - prodotta da con effetto fino al
03-03-2011, stipulata con la anche quale “delegataria” di Controparte_1
– la società ha eccepito che la polizza, in coassicurazione Controparte_7 pro quota e con esclusione del vincolo di solidarietà, era scaduta e non operante all'epoca del sinistro (30/10/2018); inoltre, ha eccepito la prescrizione ex art. 2952
c.c. di qualsiasi diritto azionato nei propri confronti, rilevando, che, in quanto in regime di coassicurazione senza solidarietà (art. 1911 c.c.), gli atti verso il delegatario non interrompono la prescrizione verso gli altri coassicuratori e, in ogni caso, ha eccepito l'inadempimento della , quale Controparte_5 società assicuratrice delegataria. Ha pertanto così concluso: “in via preliminare: dichiarare la avvenuta prescrizione di ogni e qualsiasi diritto da chiunque e comunque ed a qualunque titolo azionato nei confronti di rigettare Controparte_4 ogni e qualsiasi domanda da chiunque e comunque proposto nei confronti della dichiarando la totale carenza di legittimazione passiva Controparte_4 della stessa;
in via subordinata, rigettare ogni e qualsiasi domanda da chiunque e comunque proposta nei confronti della perché Controparte_4 improponibile, improcedibile, inammissibile oltre che assolutamente infondata in fatto ed in diritto e priva di fondamento probatorio;
in via ancor più subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata operante la copertura assicurativa della polizza ALL RISKS n. 410.11.22182, voglia comunque tenere esente pagina 7 di 20 la da ogni conseguenze negativa derivante dal Controparte_4 comportamento negligente, omissivo e/o, comunque, non conforme a quanto previsto dall'art. 1176 c.c. avuto dalla quale coassicuratrice Controparte_1 delegataria, nella gestione del sinistro. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Espletata la procedura di mediazione, all'esito dell'invito del Giudice, ritenuta superflua, ai fini della decisione, l'istruttoria richiesta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 17/9/25 la causa è stata assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Così esposti i fatti di causa e le difese delle parti, ritiene il tribunale che la domanda attorea non possa essere accolta.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, avendo,
l'attrice, richiesto sia il pagamento dell'indennizzo – anche per conto della banca beneficiaria della polizza – sia il risarcimento dei danni subiti per la invocata responsabilità contrattuale della compagnia assicurativa (per non aver adempiuto al proprio obbligo di comunicazione, alla banca, del mancato pagamento dei premi assicurativi) ma anche della banca (per non aver agito, a suo dire, secondo le regola della buona fede e correttezza). Le domande della società attrice – come anche precisate con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. - devono ritenersi sufficientemente chiare sia nel petitum che nella causa petendi;
pertanto, va esclusa la nullità dell'atto di citazione.
Ciò detto, è' pacifico che tra la società attrice e la società assicuratrice CP_5
siano state stipulate, nel tempo, diverse polizze cd. “All risks”: la n.
[...]
Contr 11/22182, prodotta dalla con scadenza al 30/3/10 (che vede come società C coassicuratrici la e fusa Controparte_5 Controparte_7 quest'ultima nella società , la n. 000410.23.300018, Controparte_4 prodotta dall'attrice, con scadenza 3/3/13 e la n. 00041023002030 in sostituzione della precedente, con scadenza al 3/3/14 (quest'ultima depositata in atti dalla compagnia convenuta e mai specificamente contestata dall'attrice, se non pagina 8 di 20 tardivamente, nelle comparse conclusionali, eccependo l'assenza della propria sottoscrizione); le polizze hanno tutte, per quanto interessa, il medesimo contenuto.
In esse è previsto che, in mancanza di disdetta pervenuta all'altra parte mediante lettera raccomandata e spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, di durata non inferiore ad un anno, sarebbe stato prorogato per un altro anno e così successivamente. I contratti prevedono, poi, limitatamente alla part. A) 1
“FABBRICATI” di Cercola prol.to via Argine n. 36, una “clausola di vincolo” in favore della creditrice ipotecaria e/o privilegiata della società assicurata CP_3 CP_12
, in forza del contratto di finanziamento n. 258406 di rep. per L.
[...]
2.500.000.000, per le eventuali somme spettanti a titolo di indennizzo nell'ipotesi di verificazione del rischio assicurato.
Orbene, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, con la clausola di vincolo le parti del contratto di assicurazione individuano un beneficiario, il quale avrà diritto all'indennizzo assicurativo in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. Come affermato dalla Corte, nella struttura del contratto assicurativo con la designazione del beneficiario, il diritto all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario, come autonomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e quindi senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell'assicurato e, pertanto, “è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria" (così Cass., Sez. Un., 02/04/2007, n. 8095). Anche di recente la Corte di Cassazione ha affermato che "la clausola di vincolo comporta, dal punto di vista processuale, che il credito all'indennizzo può farsi valere nei confronti dell'impresa assicuratrice soltanto da parte del beneficiario, con conseguente difetto di titolarità del rapporto in capo al contraente”.
Come rilevato dalla Suprema Corte (v. Cass. 11373/24), la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, in caso del verificarsi di uno degli eventi assicurati, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento, in forza del quale il finanziatore, pur non assumendo la qualità di assicurato, ha diritto di percepire tale indennizzo, con la conseguenza che egli è pagina 9 di 20 l'unico legittimato ad agire per il suo conseguimento. Sulla scorta del collegamento negoziale esistente fra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento, il finanziatore, pur non assumendo la qualità di assicurato, ha comunque il diritto di percepire tale indennizzo, trattandosi di credito di cui è titolare in via esclusiva, sulla base del suddetto vincolo contrattuale"(così Cass 29/04/2024, n.11373; Cass.
20743/04).
D'altra parte, tale conclusione è in armonia con il principio dettato dall'art. 1891, comma 2, cod. civ., a norma del quale "i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo", a meno che non si verifichi la condizione che l'assicurato – beneficiario del vincolo comunichi espressamente al contraente e all'assicuratore che non ha più interesse alla prestazione.
Pertanto, il vincolo pattuito, nel contratto di assicurazione, in favore della Banca creditrice ipotecaria della società Cislaghi e figli, priva la stessa proprietaria dell'immobile della legittimazione ad agire al fine di ottenere, in caso del verificarsi di uno degli eventi assicurati, l'indennizzo assicurativo.
Ne consegue che, come correttamente eccepito dalla società assicuratrice convenuta,
l'unico soggetto legittimato a chiedere il pagamento dell'indennizzo derivante dal contratto assicurativo invocato è la con esclusione della legittimazione ad CP_2 agire della società attrice. Né può ritenersi quest'ultima legittimata all'azione surrogatoria, per l'inerzia della banca, in quanto, non essendo titolare di un credito nei confronti di quest'ultima, non può promuovere alcuna azione surrogatoria, mancando i presupposti dell'art. 2900 cc..
E' invece, legittimata, la società attrice, a richiedere l'accertamento che il contratto assicurativo non sia risolto, così come certamente è legittimata a richiedere, in caso di accertamento dell'illegittimo comportamento della compagnia assicuratrice e della
– creditrice ipotecaria e beneficiaria della polizza - il risarcimento del danno CP_2 per responsabilità contrattuale e/o per responsabilità extracontrattuale.
Dette domande, peraltro, non sono fondate e vanno rigettate.
Ritiene, il Tribunale, che il contratto, alla data dell'evento dannoso del 30/10/18, pagina 10 di 20 fosse ormai risolto.
Ed invero, la polizza n. 00041023002030 (ultima polizza stipulata dalle parti, in sostituzione delle precedenti), avendo validità annuale, giungeva a scadenza il
03.03.2014, e successivamente a detta data, la società contraente non provvedeva al pagamento dei premi;
tale circostanza, dedotta dalla Controparte_5
Contr
, non è stata contestata nè dall'attrice né dalla convenuta né
[...] queste hanno documentato l'eventuale pagamento dei premi successivi alla scadenza della polizza. Ne consegue che dalla data di scadenza della polizza
(3/3/14) la società attrice non beneficiava più di alcuna copertura assicurativa, secondo quanto previsto dall'art. 1901 c.c., che prevede la risoluzione di diritto del contratto di assicurazione, in caso di mancato pagamento del premio, articolo richiamato dall'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione (“Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, secondo quanto previsto dall'art.1901 C.C.”). Mentre non si è verificata, nella specie,
l'automatica proroga del contratto – prevista dall'art. 2 delle condizioni generali di contratto e invocata dall'attrice – che presupponeva, naturalmente, l'avvenuto pagamento dei premi da parte dell'assicurato.
Quanto, poi, alla dedotta ultrattività del contratto, essa è prevista (in tutte le polizze prodotte in atti) nei soli confronti della banca beneficiaria, nelle condizioni speciali, relative ai vincoli, al punto 1 laddove prevede l'obbligo della società assicuratrice, tra l'altro, di “notificare tempestivamente – a mezzo di lettera raccomandata contenente
l'indicazione della ditta assicurata e il numero di polizza alla banca AT, tramite la Filiale di Napoli, via Toledo n. 126 della banca stessa, l'eventuale mancato pagamento dei premi e l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e, comunque, a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti della banca e fino alla concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio e il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata dall'ufficio postale alla banca, fermo l'obbligo per quest'ultima di pagare il premio relativo a tale periodo. La banca
pagina 11 di 20 AT avrà comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'itero premio dovuto”. Trattasi di norma speciale, prevista in via esclusiva in favore della banca beneficiaria della polizza, non estensibile alla parte contraente (cfr. Cass. n.
2649/81).
Deve, pertanto, concludersi per l'intervenuta risoluzione del contratto assicurativo sin dalla data del 3/3/14, stante il mancato pagamento dei premi da parte della società assicurata, e dunque l'assenza di una copertura assicurativa.
Per quanto sopra detto, va rigettata la domanda della società attrice di accertamento della mancata risoluzione del contratto di assicurazione All Risks e di pagamento in proprio favore dell'indennizzo ivi previsto, per il verificarsi dell'evento incendio, assicurato.
Deve, ora, esaminarsi la domanda di risarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della compagnia assicuratrice. Ritiene, il
Tribunale, che debba escludersi una responsabilità della compagnia convenuta nei confronti della società attrice;
se è incontestato (in quanto dedotto dall'attrice e non smentito dalla compagnia convenuta, né risulta provato il contrario)
l'inadempimento della all'obbligo, previsto al Controparte_5 punto 5 della parte del contratto assicurativo relativa ai “Vincoli”, di “notificare tempestivamente – a mezzo di lettera raccomandata contenente l'indicazione della ditta assicurata e il numero di polizza – alla banca AT […], l'eventuale mancato pagamento dei premi e l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e, comunque, a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti della banca e fino alla concorrenza del suo credito […]”, incontestato è anche l'inadempimento al contratto assicurativo della società contraente, la quale pacificamente non ha provveduto al pagamento dei premi, dalla scadenza del contratto, ovvero dal 3/3/14. Orbene, dall'inadempimento contrattuale della società
non può, certamente, derivare l'ultraattività del contratto anche nei CP_1
Contr confronti della società contraente (oltre che della , né può derivare il diritto per la società contraente – anch'essa, come visto, inadempiente ai propri obblighi contrattuali – al risarcimento dei danni, non potendosi ritenere, i danni subiti
(equivalenti alla perdita dell'immobile, a seguito della procedura esecutiva instaurata pagina 12 di 20 Contr dalla creditrice, e alla differenza di prezzo ottenuto dalla procedura rispetto al reale valore del capannone anche dopo l'incendio) causalmente collegati solo al comportamento inadempiente della società assicuratrice. Da tale inadempimento deriva soltanto, come poi vedremo, l'obbligo della società di pagare l'indennizzo – nei limiti del credito ancora esistente – in favore della banca finanziatrice della società contraente e AT del contratto assicurativo.
Infondata è anche la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società attrice Contr nei confronti della per non avere, quest'ultima, richiesto alla società assicuratrice, e poi per non aver agito nei suoi confronti, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo, dovuto dalla compagnia in forza della clausola di vincolo e delle sopra esposte disposizioni contrattuali. Ed invero, rileva, questo Giudice, che, come può ricavarsi dalla lettura della clausola contrattuale contenuta al punto 5 del paragrafo Vincoli, a fronte dell'obbligo, previsto a carico della società assicuratrice, in caso di mancato pagamento dei premi da parte del contraente, di “considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti della banca e fino alla concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio e il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata dall'ufficio postale alla banca”, vi era la facoltà – e, dunque, non l'obbligo – della banca di avvalersi di tale diritto, chiedendo, al verificarsi dell'evento assicurato, il pagamento dell'indennizzo, dietro versamento dei premi non pagati dal contraente fino alla data del verificarsi dell'evento. Tanto può dirsi confermato dalla clausola del contratto laddove, nella parte finale del punto 5, prevede espressamente che “La banca AT avrà comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto”, con la conseguente perdita, in caso di mancato esercizio di detta facoltà, naturalmente, del diritto all'indennizzo.
Peraltro, va aggiunto che la banca – come emerge dalla documentazione prodotta in atti (cfr. le pec del 5/2/19, del 30/4/19 e del 30/10/20) – quando veniva a conoscenza del verificarsi dell'evento assicurato e del rifiuto della società assicuratrice di pagare l'indennizzo alla società attrice, provvedeva a richiedere alla compagnia, non solo, evidenza delle comunicazioni di mancato pagamento dei premi da parte della ma anche il pagamento dell'indennizzo assicurativo Pt_1
pagina 13 di 20 (rappresentando, altresì, con comunicazione pec del 30.4.2019 del procuratore di essere “pronta a pagare l'intero premio eventualmente dovuto a fronte del pagamento dell'indennizzo …”, così come previsto nella polizza), pec alle quali la società assicuratrice non dava alcun riscontro.
Alla luce di tale interpretazione del contratto, emerge l'insussistenza della violazione degli obblighi contrattuali o di buona fede e correttezza, nei confronti della società attrice, da parte della banca AT, la quale ha agito nel rispetto dei propri diritti e obblighi previsti nel contratto.
Contr Passiamo ora ad esaminare la domanda trasversale proposta dalla nei confronti della convenuta . La stessa è fondata e deve pertanto Controparte_5 essere accolta, alla luce della clausola di vincolo di polizza, in favore della banca, e in considerazione dell'inadempimento della all'obbligo di Controparte_1 comunicazione del mancato pagamento dei premi, da cui scaturisce, per espressa previsione pattizia, l'obbligo della società assicuratrice di pagare l'indennizzo alla banca, “limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio e il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata di comunicazione sia stata consegnata dall'ufficio postale alla banca” . Clausola di vincolo che, contrariamente a quanto eccepito dalla società assicuratrice, non può ritenersi nulla, non sussistendo una violazione della sinallagmaticità del contratto, essendo, il pagamento dell'indennizzo, conseguenza esclusiva di un obbligo inadempiuto della compagnia (la quale, peraltro, predisponeva detta clausola nel contratto) e prevedendo, la clausola, la facoltà della banca AT di ottenere l'indennizzo connesso al verificarsi dell'evento assicurato, previo pagamento dei premi scaduti e non pagati;
appare evidente, allora, che, in tal caso, la sinallagmaticità non viene meno, essendo subordinato, il pagamento dell'indennizzo, al recupero dei premi non pagati dal contraente assicurato.
D'altra parte, la stessa ha espressamente riconosciuto che la polizza è CP_1
Contr
“vincolata in favore della … la quale ha dunque spiegato domanda CP_2 riconvenzionale nei confronti di per l'ottenimento dell'indennizzo CP_1 assicurativo” e che, l'eventuale indennizzo “potrà essere corrisposto unicamente nei Contr confronti della in ragione del vincolo in polizza”. pagina 14 di 20 Naturalmente, essendo stata avviata la procedura esecutiva, a seguito di pignoramento del bene ed avendo, la banca, già recuperato parte del proprio credito, dall'indennizzo sarà detratto sia l'importo già ricevuto nella procedura esecutiva, sia gli importi corrispondenti ai premi non pagati dalla contraente dalla scadenza della polizza, fino alla data dell'evento di sinistro, come eccepito dalla stessa
[...]
e come espressamente previsto nell'appendice di vincolo. CP_5
Né può escludere il diritto all'indennizzo la previsione, contenuta all'art. 3 comma 4 del capitolato di appalto allegato al contratto di finanziamento – invocata dalla
– circa l'onere della in caso di mancata trasmissione delle ricevute CP_1 CP_2 dei premi di assicurazione da parte della mutuataria, di provvedere essa stessa a stipulare autonoma copertura assicurativa (con diritto di rivalsa nei confronti della debitrice). Premesso che l'articolo in esame prevede una facoltà della banca (e non dunque un obbligo), in ogni caso trattasi di una previsione contenuta in un contratto stipulato dalla società attrice con la banca finanziatrice, contratto rispetto al quale la società assicuratrice è del tutto estranea e, come tale, non ne può invocare l'applicazione; non può chiedere un risarcimento danni per l'inosservanza di un eventuale obbligo, così come non può invocare l'art. 1227 c.c. per limitare l'indennizzo dovuto.
Infondata è poi l'eccezione, sollevata dalla convenuta società
[...]
di prescrizione del credito della Banca AT nei confronti della CP_5
, ex art.2952 c.c.; ed infatti, pur facendo decorrere il termine di prescrizione CP_1 biennale dalla data dell'evento, ovvero dal 30/10/18 (e non dalla conoscenza dello stesso da parte della banca), esso risulta tempestivamente interrotto dalla CP_2 con le comunicazioni inviate via pec in data 5.2.2019, 30.4.2019 e 30.10.2020.
Altresì infondata è l'eccezione di ritardata denuncia del sinistro, in violazione dell'art. 1913 c.c.. Invero, premesso che nel caso di tardiva od incompleta denuncia del sinistro, la perdita dell'indennità si determina solo nel caso in cui questa sia stata dolosa, non verificandosi alcun automatismo a sfavore dell'assicurato (artt. 1913 e 1915 c.c.), va ricordato che l'inadempimento all'obbligo di avviso all'assicuratore in caso di sinistro, previsto dall'art. 1913 c.c., è da considerarsi doloso in via eccezionale, ovvero solo quando l'assicurato è consapevole pagina 15 di 20 dell'obbligo previsto dalla norma ed ha avuto la cosciente volontà di non osservarlo, perdendo in questo caso il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1,
c.c. (cfr. Cass. 26294/24). Nella specie non sussistono i presupposti per ritenere doloso il ritardato avviso all'assicuratore dell'evento, sia da parte dell'assicurato che da parte della banca AT;
dunque, va esclusa, come conseguenza automatica del ritardato avviso, la perdita del diritto all'indennizzo.
Né risulta provato il concreto pregiudizio, che avrebbe subito la compagnia assicurativa, a causa della ritardata denuncia. Ed invero, dalla documentazione prodotta in atti dalla società attrice emerge che l'incendio veniva immediatamente accertato dai Vigili del Fuoco (cfr. il verbale depositato in atti), che redigevano verbale in cui fotografavano la situazione dei luoghi, accertavano la natura accidentale dell'incendio e disponevano, a tutela della pubblica incolumità,
l'inibizione alla praticabilità del capannone fino alla bonifica;
né la convenuta ha provato che, alla data della denuncia (il 24/12/18, ovvero a due mesi di distanza dall'incendio), lo stato dei luoghi fosse stato alterato e che da tale alterazione successiva fosse derivato un pregiudizio concreto della società assicuratrice.
Peraltro, la Compagnia avrebbe potuto tranquillamente espletare le proprie attività di verifica, presso il capannone, sino alla vendita del compendio immobiliare, verifiche mai effettuate.
Contr Deve pertanto essere riconosciuto il diritto della – soggetto beneficiario della polizza – al pagamento dell'indennizzo, essendosi verificato uno degli eventi assicurati con la polizza. Deve dirsi pacifico – e, comunque, solo genericamente contestato dalla società assicuratrice - l'evento-incendio nell'immobile in proprietà della società attrice (di cui alla p.lla A) 1 della polizza, sito in Cercola in via Argine n.
36), così come risulta accertato il danno subito all'immobile (la CTU nella procedura esecutiva ai danni della ha accertato una notevole riduzione del valore Pt_1 dell'immobile, a causa del sinistro in questione). Né può inquadrarsi, la causa dell'incendio, in un guasto meccanico ed elettrico dei macchinari, come dedotto dalla
– il che porterebbe ad escludere l'indennizzabilità dell'evento, ai sensi CP_1 dell'art. 20 lett. b) 3 delle condizioni generali di assicurazione – non essendovi alcun elemento per poter affermare tale circostanza, né il verbale dei Vigili del Fuoco (che pagina 16 di 20 sul punto riferisce semplicemente di “probabili cause elettriche in generale” e di probabili “infiltrazioni d'acqua al solaio che coinvolgevano l'impianto elettrico”) può far ipotizzare tale conclusione.
Contr Quanto all'indennizzo spettante alla occorre tener conto dell'ammontare del credito originario della banca, pari ad € 940.400,29 oltre gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 4 del contratto di finanziamento, come accertato anche con la sentenza del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l'opposizione al precetto;
dal suddetto importo occorre detrarre le somme percepite dalla banca a parziale copertura del credito ipotecario, dalla procedura esecutiva (pari ad € 600.000,00 ed Contr
€ 193.955,37, come documentate in atti). Il credito attuale della è stato precisato dalla banca e non specificamente contestato, o diversamente provato, dalla società , la quale si è limitata a dedurre genericamente che l'indennizzo per CP_1 ipotesi dovuto sarebbe inferiore a quello richiesto dalla banca, in quanto “pari al minor importo tra il quantum del danno stimato a norma di polizza, e il valore del Contr credito residuo di verso , senza quantificare detto importo. Deve Pt_1
Contr pertanto ritenersi corretta la quantificazione operata dalla che ha indicato il proprio residuo credito (tenendo conto anche degli interessi moratori, come pattuiti nel contratto di finanziamento, maturati) in € 327.225,30 oltre ulteriori interessi di mora previsti dall'art.4 del contratto di finanziamento, a decorrere dal 6.9.2025 fino al soddisfo (come da estratto conto sofferenza del finanziamento n.6096003, certificato conforme alle scritture contabili ex art.50 TUB). Importo dal quale, naturalmente, andranno detratti – come previsto nella polizza – sia la franchigia
(che, per l'immobile di cui al punto A, è pari ad € 2000,00) sia i premi non pagati dal contraente, società attrice, dalla data di scadenza del contratto assicurativo
(3/3/14) fino alla data dell'evento assicurato (30/10/18), importo allo stato non quantificato dalla società convenuta.
Contr Va invece rigettata la domanda della nei confronti della Controparte_13
(già , domanda che trae il proprio fondamento dalla polizza All Risks
[...] CP_4
n.22182 (già emessa, con decorrenza dal 25/03/2009), dovendosi ritenere, detta polizza, sostituita dalle successive polizze stipulate dalla società attrice con la
, che non contengono l'atto di coassicurazione e delega. Ritiene, CP_5 CP_1
pagina 17 di 20 infatti, il Tribunale che la violazione agli obblighi previsti a carico della società assicuratrice (al punto 6 e 7 del paragrafo Vincoli), di notificare alla banca AT tutte le eventuali “circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione” e di “non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della banca AT”, non possa determinare l'inefficacia delle nuove polizze stipulate dalla società con la Parte_1 compagnia assicuratrice, in sostituzione di quelle precedenti. L'inadempimento a detti obblighi – posti a carico della compagnia assicuratrice nei confronti della banca AT – non determina, in mancanza di espressa previsione, l'inefficacia di eventuali contratti modificativi, fermo restando l'eventuale diritto al risarcimento dei danni conseguenti al suddetto inadempimento, ove provati.
Contr In conclusione, la polizza n. 22182 invocata dalla deve dirsi superata dalle nuove polizze che vedono, quale società assicuratrice, esclusivamente la CP_5
.
[...]
Infine va rigettata la domanda di manleva della società assicuratrice, , nei CP_1 confronti della società attrice.
Ed invero, la e la stipulavano Parte_1 Controparte_1 un contratto assicurativo – tipicamente contratto aleatorio – in cui al verificarsi di uno degli eventi assicurati (nella specie l'evento incendio) conseguiva il pagamento, da parte della società assicuratrice, dell'indennizzo dovuto (equivalente al danno subito dal contraente), nella specie, vincolato alla banca, creditrice ipotecaria, nei limiti del credito vantato;
dunque, il pagamento dell'indennizzo, da parte della società , non è altro che l'effetto tipico del contratto assicurativo, stipulato CP_1 con la società pur se i premi arretrati, non pagati dal contraente, saranno Pt_1
Contr versati dalla al fine di ottenere l'indennizzo. La circostanza che l'indennizzo assicurativo debba pagarsi pur dopo l'intervenuta risoluzione del contratto, dovuta a mancato pagamento dei premi, costituisce effetto proprio delle clausole contrattuali, liberamente inserite dalle parti, e dunque effetto voluto dalle parti del contratto assicurativo e del beneficiario. Alcuna rivalsa, dunque, spetta alla società convenuta nei confronti della società attrice. Né sussiste un arricchimento senza giusta causa che possa legittimare l'azione ex art. 2041 c.c., trovando titolo, il pagamento pagina 18 di 20 dell'indennizzo in favore della banca, proprio nel contratto assicurativo (pur se il pagamento dei premi dovrà essere effettuato dalla banca beneficiaria, anzichè dal contraente assicurato).
Quanto alle spese di lite, nel rapporto tra la società attrice e la società
[...]
in ragione della soccombenza reciproca, esse vanno integralmente CP_1 compensate;
mentre, in applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite Contr sostenute dalla - nei cui confronti la domanda dell'attrice è stata rigettata e la cui domanda nei confronti della è stata invece accolta – vanno CP_5 CP_1 poste, in solido, a carico della società attrice e della società assicuratrice convenuta;
Contr quanto alle spese della – terza chiamata in causa dalla la cui CP_4
Contr domanda è stata rigettata - vanno poste a carico della Esse vanno liquidate secondo i parametri del DM 55/14 come aggiornati dal DM 140/22, applicato lo scaglione corrispondente al valore della domanda accolta, tenuto conto della media complessità delle questioni affrontate e dell'attività processuale svolta dai procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_14
(ora e della , con la Controparte_6 Controparte_2 chiamata in causa di (ora Controparte_4 [...]
, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: Controparte_13
1) Rigetta le domande della società attrice sia nei confronti della Controparte_5
Contr
che nei confronti della
[...]
Contr 2) Accoglie la domanda trasversale proposta dalla nei confronti della società
e per l'effetto condanna quest'ultima al pagamento, Controparte_5
Contr in favore della della somma di € 325.225,3 (già detratta la franchigia prevista), oltre interessi di mora previsti dall'art.4 del contratto di finanziamento, a decorrere dal 6.9.2025 fino al soddisfo, detratti i premi non pagati dalla società assicurata, dalla data di scadenza del contratto pagina 19 di 20 assicurativo (3/3/14) fino alla data dell'evento assicurato (31/10/18);
3) Rigetta la domanda di manleva e di arricchimento senza giusta causa, proposta dalla società nei confronti della società Controparte_5 attrice;
Contr 4) Rigetta la domanda della nei confronti della società
[...]
terza chiamata in causa;
CP_4
5) Compensa le spese di lite, nel rapporto tra la società attrice e la società
; Controparte_5
6) Condanna la società attrice e la , in solido, al CP_5 Controparte_5
Contr pagamento delle spese di lite sostenute dalla che si liquidano in €
17.252,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Contr 7) Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società che si liquidano in € 11.229,00 oltre spese generali, Controparte_4 iva e cpa come per legge.
Napoli, 14/12/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23217/2020 promossa da:
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. PELLEGRINO CAVUOTO P.IVA_1 giusta procura depositata telematicamente
ATTORE
contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ) rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. GENNARO SANTORELLI come da procura in atti
CONVENUTO/I
E
aderente al Fondo Interbancario di Controparte_2
Tutela dei Depositi (C.F. e P.IVA ), quale conferitaria di tutte le attività P.IVA_3
pagina 1 di 20 e passività della già (C.F. ; P.IVA ) giusto atto di CP_3 P.IVA_4 P.IVA_5 conferimento Notar di Roma del 20/09/2007 Rep. 150845, Racc. Persona_1
32823, in persona del Presidente, legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo Sarnelli giusta procura in atti
CONVENUTO
Nonché
(C.F. - P.IVA ) Controparte_4 P.IVA_6 P.IVA_7 società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione e facente parte del
Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 - in persona del Procuratore ad negotia in base ai poteri conferitigli con procura del 2 novembre 2017 a rogito Notaio Dott. rep. 87531, racc. n. 8895, Persona_2 rapp.ta e difesa come da mandato rilasciato su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Roberto Raio
TE IA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17/9/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Controparte_5
(ora e la
[...] Controparte_6 Controparte_2
Contr (“ ), esponendo: di essere proprietaria di un capannone industriale in Cercola
(NA), Via Argine n. 36, destinato a produzione/vendita di hotellerie;
che nel 2010 Contr aveva stipulato con un mutuo ipotecario (per l'importo di € 1.500.000,00), con contestuale stipula di polizza “All Risks” con la società (Agenzia Eurocover CP_1
Contr Napoli), vincolata a favore di e comprensiva della copertura incendio;
che il contratto prevedeva una clausola di proroga tacita, per un ulteriore anno (e così pagina 2 di 20 successivamente per ogni anno), in mancanza di disdetta comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza (art. 2); che la suddetta polizza prevedeva l'obbligo (al paragrafo “Vincoli”, art. 2, punto 5), per l'assicuratrice, di notificare tempestivamente alla banca AT, l'eventuale mancato pagamento dei premi e ancora di “considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti della banca e fino alla concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio e il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra [di notifica del mancato pagamento dei premi, n.d.r.] sia stata consegnata dall'ufficio postale alla banca, fermo l'obbligo per quest'ultima di pagare il premio relativo a tale periodo”; che il 30 ottobre 2018 si era verificato un incendio con parziale distruzione del capannone e della palazzina uffici (con conseguenti danni strutturali stimati in circa € 1.000.000). Tanto premesso, la società attrice, assumendo che il contratto assicurativo fosse ancora valido ed efficace tra le parti e che, dunque, la stessa potesse richiedere il risarcimento dei danni relativi al sinistro occorso in data 30.10.2018 e deducendo, ancora, che sia la Contr
che la non avessero adempiuto ai propri obblighi contrattuali, Controparte_5 compresi quelli di buona fede e correttezza, la prima, per non aver notificato alla banca il mancato pagamento dei premi e il mancato rinnovo della polizza, e la seconda, per aver preferito promuovere esecuzione immobiliare (N.R.E. 358/2017
Tribunale di Nola) sui beni danneggiati, piuttosto che attivare la copertura assicurativa, ha così concluso: “ - accertare la vigenza della polizza e condannare
al pagamento in proprio favore di tutti i danni subiti e subendi a titolo CP_1 contrattuale e extracontrattuale;
in subordine, accertare la deroga pro-assicurato all'art. 1901 c.c. e condannare al pagamento in favore delle parti e/o della CP_1
di tutti i danni subiti e subendi a titolo contrattuale e finanche CP_3 extracontrattuale o di quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di giudizio anche a mezzo di apposita C.T.U., il tutto comprensivo di interessi e rivalutazione dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo, o in subordine secondo equità; accertato e dichiarato che a seguito dell'incendio del 30.10.2018 che causava la quasi totale distruzione del capannone industriale della Parte_1
, la teneva un comportamento contrario ai principi di buona
[...] CP_3 fede e correttezza contrattuale, per i motivi meglio espressi in narrativa, condannare
pagina 3 di 20 l'istituto di credito al risarcimento di tutti i danni contrattuali, extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali subiti, che potranno essere determinati anche in via equitativa nella misura che riterrà di giustizia l'adito Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del sinistro”.
Contr Si è costituita la resistendo alle domande dell'attrice e spiegando domanda riconvenzionale-trasversale nei confronti di nonché Controparte_1 chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_4
(già in quanto coassicuratrice pro quota. In particolare, Controparte_7
Contr la ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa risarcitoria di verso la banca, deducendo che, in forza dell'art. 14 delle condizioni generali Pt_1 della polizza, le azioni nascenti dalla polizza e gli atti per accertamento/liquidazione competevano al contraente (dunque, alla società , essendo, la banca, solo Pt_1 AT (soggetto c.d. “vincolatario” in favore del quale l'eventuale pagamento dell'indennizzo da parte della Compagnia Assicuratrice, una volta riconosciuto, doveva essere effettuato), e non parte contraente. Ha, poi, evidenziato che la procedura esecutiva immobiliare (N.R.E.358/2017) era stata promossa ben prima dell'incendio (pignoramento del 13 ottobre 2017), per l'inadempimento della società attrice, all'obbligo di pagamento delle rate del mutuo, e che alla suddetta procedura esecutiva immobiliare era stata poi riunita quella, successivamente instaurata,
(N.R.E.186/2019), resasi necessaria a seguito della relazione del CTU che aveva evidenziato che, con il precedente pignoramento, non era stato colpito il capannone industriale, a causa di un'inesattezza nella ricostruzione dei dati catastali, che avevano subito molteplici variazioni. Dunque, il nuovo atto di pignoramento rappresentava, a dire della banca, un atto necessitato, volto a sanare l'originario pignoramento che, di fatto, aveva colpito solo una parte del compendio immobiliare.
Inoltre, ha eccepito di aver agito correttamente, posto che, una volta ricevuta, nel gennaio 2019, la nota del difensore della contenente la comunicazione di Pt_1
del mancato pagamento del premio, da parte dell'assicurata, non era CP_1 rimasta inerte, avendo inviato alla compagnia le PEC del 5/2/19, del 30/4/19 e del
30/10/20 (tutte rimaste senza riscontro della società assicuratrice), con cui chiedeva evidenza delle comunicazioni dovute alla banca nonchè il pagamento dell'indennizzo alla AT, sino a concorrenza del credito (€ 940.400,29, oltre pagina 4 di 20 interessi di mora convenzionali dal 10 giugno 2017). Ha, quindi, concluso chiedendo la condanna di (e del terzo coassicuratore, CP_1 Controparte_4
Contr che ha chiesto di chiamare in causa) al pagamento dell'indennizzo, in favore di
(creditrice ipotecaria e AT della polizza) - sussistendo la piena operatività della polizza nei propri confronti, ai sensi di quanto previsto ai punti 4 e 5 della parte relativa ai “Vincoli” del contratto, indipendentemente dall'eventuale avvenuta risoluzione del contratto di assicurazione, tra le stipulanti Compagnie assicuratrici e
- e il rigetto della domanda proposta, nei propri confronti, da parte attrice, Pt_1 con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25/1/20, si è poi costituita la
, che ha contestato integralmente le domande Controparte_5 attoree. In particolare, ha eccepito la nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum (art. 164, co. 4, c.p.c.), sussistendo una contraddittorietà tra domanda Contr in proprio (facendo valere un proprio diritto) e quella in surroga della (dunque in tal caso facendo valere un credito della banca), la carenza di legittimazione attiva Contr della essendo la polizza vincolata a favore di unico soggetto Pt_1 legittimato ad agire per l'indennizzo. Ha poi eccepito l'inammissibilità dell'azione Contr surrogatoria, ex art. 2900 c.c., non essendo, la società creditrice della Pt_1
e non potendo, perciò, “surrogarsi” nei diritti e nelle azioni eventualmente spettanti alla nei confronti dei terzi. Nel merito, la società convenuta ha sollevato le CP_2 seguenti eccezioni: -risoluzione dell'ultima polizza attiva, la n. 00041023002030, prodotta in atti (attivata in sostituzione della n. 00041023300018 avente decorrenza
03.03.2012 e scadenza 03.03.2013), scaduta il 03.03.2014, per mancato pagamento del premio, ex art. 1901 c.c. e quindi assenza di copertura assicurativa;
quanto alle clausole di vincolo contenute in polizza (che peraltro vedono come beneficiario non Contr soltanto la ma anche la per altro immobile), la società ha Parte_2 eccepito che l'eventuale obbligo della Compagnia di considerare valida l'assicurazione, in caso di omessa comunicazione del mancato pagamento del premio, sussiste «nei soli confronti della banca e fino alla concorrenza del suo credito»
(v. par. 5 dell'appendice di vincolo) e non nei confronti della società attrice. Con Contr riferimento al vantato credito della la società ha eccepito la prescrizione, ai Contr sensi dell'art. 2952 c.c., il mancato versamento, da parte della di tutti i premi pagina 5 di 20 dovuti dalla contraente e comunque in via subordinata la necessità di Pt_1
Contr contenere l'eventuale condanna nei limiti del credito e dei massimali di polizza.
Ha poi contestato l'an e il quantum del danno, ha contestato la prova della proprietà dell'immobile e le circostanze del sinistro;
ha eccepito la decadenza dal diritto all'indennizzo per tardiva denuncia del sinistro (solo in data 24/12/18), da parte della in violazione dell'art. 1913 c.c., e la mancata trasmissione della Pt_1 denuncia sporta alle Autorità, di una perizia a dimostrazione del valore dell'immobile al momento del sinistro e dell'entità del danno, oltre che l'inoperatività della polizza per l'evento verificatosi. In via subordinata e riconvenzionale, la società assicuratrice ha proposto domanda di rivalsa nei confronti della società per Parte_1
Contr ogni esborso eventualmente dovuto alla anche ex art. 2041 c.c.. ha pertanto concluso chiedendo: “1) rilevare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 164, comma 4,c.p.c., adottando ogni provvedimento conseguenziale;
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'istante e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o comunque Pt_1 Parte_1 rigettare tutte le domande formulate dalla società attrice nei confronti di CP_8
; in via principale 3) nel merito, rigettare tutte le domande formulate dalla
[...] società attrice nei confronti di , perché infondate in fatto e in diritto Controparte_8
e comunque non provate;
in via subordinata, 4) in subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, contenere la condanna della Compagnia entro i limiti dell'importo del credito della AT , e comunque nei limiti giusti ed equi, facendo CP_3 rigorosa applicazione dei criteri di determinazione dell'ammontare del danno e di liquidazione dell'indennizzo previsti in polizza e nelle annesse condizioni generali e particolari di contratto;
il tutto nei limiti dei massimali, dei limiti di indennizzo e al netto degli scoperti e franchigie come previsti in polizza;
diminuendo il risarcimento secondo la gravità della colpa dell'assicurato e l'entità delle conseguenze dannose che ne sono derivate, e detraendo dal risarcimento quei danni che potevano essere evitati con l'utilizzo della ordinaria diligenza;
in via riconvenzionale: domanda di rivalsa 5) nella non creduta ipotesi in cui la convenuta fosse condannata al Controparte_9 pagamento di somme in favore della AT , si fa richiesta, in CP_3 accoglimento della presente domanda riconvenzionale, e per tutti i motivi esposti in narrativa, di volersi condannare l'attrice a rivalere, manlevare o Parte_1
pagina 6 di 20 comunque a rimborsare per qualsivoglia esborso ed onere Controparte_9 pregiudizievole che possa derivare a carico dell'assicuratrice all'esito o in conseguenza del presente giudizio (e ciò, quindi, per sorta, interessi, accessori, e anche per ogni ulteriore spesa, ivi incluse quelle peritali, tecniche e legali, etc.), nonché al risarcimento dei danni;
ovvero, in via ulteriormente gradata, al pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.; in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita, infine, (ora Controparte_4
, contestando in toto le domande nei propri confronti. In via Controparte_10 preliminare, ha premesso che rispetto alle polizze assicurative prodotte dalla società attrice e dalla , la era assolutamente estranea, e Controparte_5 CP_4 pertanto correttamente alcuna richiesta era stata avanzata nei propri confronti. Contr Quanto, invece, alla polizza n. 410.11.22182 - prodotta da con effetto fino al
03-03-2011, stipulata con la anche quale “delegataria” di Controparte_1
– la società ha eccepito che la polizza, in coassicurazione Controparte_7 pro quota e con esclusione del vincolo di solidarietà, era scaduta e non operante all'epoca del sinistro (30/10/2018); inoltre, ha eccepito la prescrizione ex art. 2952
c.c. di qualsiasi diritto azionato nei propri confronti, rilevando, che, in quanto in regime di coassicurazione senza solidarietà (art. 1911 c.c.), gli atti verso il delegatario non interrompono la prescrizione verso gli altri coassicuratori e, in ogni caso, ha eccepito l'inadempimento della , quale Controparte_5 società assicuratrice delegataria. Ha pertanto così concluso: “in via preliminare: dichiarare la avvenuta prescrizione di ogni e qualsiasi diritto da chiunque e comunque ed a qualunque titolo azionato nei confronti di rigettare Controparte_4 ogni e qualsiasi domanda da chiunque e comunque proposto nei confronti della dichiarando la totale carenza di legittimazione passiva Controparte_4 della stessa;
in via subordinata, rigettare ogni e qualsiasi domanda da chiunque e comunque proposta nei confronti della perché Controparte_4 improponibile, improcedibile, inammissibile oltre che assolutamente infondata in fatto ed in diritto e priva di fondamento probatorio;
in via ancor più subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata operante la copertura assicurativa della polizza ALL RISKS n. 410.11.22182, voglia comunque tenere esente pagina 7 di 20 la da ogni conseguenze negativa derivante dal Controparte_4 comportamento negligente, omissivo e/o, comunque, non conforme a quanto previsto dall'art. 1176 c.c. avuto dalla quale coassicuratrice Controparte_1 delegataria, nella gestione del sinistro. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Espletata la procedura di mediazione, all'esito dell'invito del Giudice, ritenuta superflua, ai fini della decisione, l'istruttoria richiesta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 17/9/25 la causa è stata assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Così esposti i fatti di causa e le difese delle parti, ritiene il tribunale che la domanda attorea non possa essere accolta.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, avendo,
l'attrice, richiesto sia il pagamento dell'indennizzo – anche per conto della banca beneficiaria della polizza – sia il risarcimento dei danni subiti per la invocata responsabilità contrattuale della compagnia assicurativa (per non aver adempiuto al proprio obbligo di comunicazione, alla banca, del mancato pagamento dei premi assicurativi) ma anche della banca (per non aver agito, a suo dire, secondo le regola della buona fede e correttezza). Le domande della società attrice – come anche precisate con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. - devono ritenersi sufficientemente chiare sia nel petitum che nella causa petendi;
pertanto, va esclusa la nullità dell'atto di citazione.
Ciò detto, è' pacifico che tra la società attrice e la società assicuratrice CP_5
siano state stipulate, nel tempo, diverse polizze cd. “All risks”: la n.
[...]
Contr 11/22182, prodotta dalla con scadenza al 30/3/10 (che vede come società C coassicuratrici la e fusa Controparte_5 Controparte_7 quest'ultima nella società , la n. 000410.23.300018, Controparte_4 prodotta dall'attrice, con scadenza 3/3/13 e la n. 00041023002030 in sostituzione della precedente, con scadenza al 3/3/14 (quest'ultima depositata in atti dalla compagnia convenuta e mai specificamente contestata dall'attrice, se non pagina 8 di 20 tardivamente, nelle comparse conclusionali, eccependo l'assenza della propria sottoscrizione); le polizze hanno tutte, per quanto interessa, il medesimo contenuto.
In esse è previsto che, in mancanza di disdetta pervenuta all'altra parte mediante lettera raccomandata e spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, di durata non inferiore ad un anno, sarebbe stato prorogato per un altro anno e così successivamente. I contratti prevedono, poi, limitatamente alla part. A) 1
“FABBRICATI” di Cercola prol.to via Argine n. 36, una “clausola di vincolo” in favore della creditrice ipotecaria e/o privilegiata della società assicurata CP_3 CP_12
, in forza del contratto di finanziamento n. 258406 di rep. per L.
[...]
2.500.000.000, per le eventuali somme spettanti a titolo di indennizzo nell'ipotesi di verificazione del rischio assicurato.
Orbene, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, con la clausola di vincolo le parti del contratto di assicurazione individuano un beneficiario, il quale avrà diritto all'indennizzo assicurativo in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. Come affermato dalla Corte, nella struttura del contratto assicurativo con la designazione del beneficiario, il diritto all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario, come autonomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e quindi senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell'assicurato e, pertanto, “è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria" (così Cass., Sez. Un., 02/04/2007, n. 8095). Anche di recente la Corte di Cassazione ha affermato che "la clausola di vincolo comporta, dal punto di vista processuale, che il credito all'indennizzo può farsi valere nei confronti dell'impresa assicuratrice soltanto da parte del beneficiario, con conseguente difetto di titolarità del rapporto in capo al contraente”.
Come rilevato dalla Suprema Corte (v. Cass. 11373/24), la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, in caso del verificarsi di uno degli eventi assicurati, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento, in forza del quale il finanziatore, pur non assumendo la qualità di assicurato, ha diritto di percepire tale indennizzo, con la conseguenza che egli è pagina 9 di 20 l'unico legittimato ad agire per il suo conseguimento. Sulla scorta del collegamento negoziale esistente fra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento, il finanziatore, pur non assumendo la qualità di assicurato, ha comunque il diritto di percepire tale indennizzo, trattandosi di credito di cui è titolare in via esclusiva, sulla base del suddetto vincolo contrattuale"(così Cass 29/04/2024, n.11373; Cass.
20743/04).
D'altra parte, tale conclusione è in armonia con il principio dettato dall'art. 1891, comma 2, cod. civ., a norma del quale "i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo", a meno che non si verifichi la condizione che l'assicurato – beneficiario del vincolo comunichi espressamente al contraente e all'assicuratore che non ha più interesse alla prestazione.
Pertanto, il vincolo pattuito, nel contratto di assicurazione, in favore della Banca creditrice ipotecaria della società Cislaghi e figli, priva la stessa proprietaria dell'immobile della legittimazione ad agire al fine di ottenere, in caso del verificarsi di uno degli eventi assicurati, l'indennizzo assicurativo.
Ne consegue che, come correttamente eccepito dalla società assicuratrice convenuta,
l'unico soggetto legittimato a chiedere il pagamento dell'indennizzo derivante dal contratto assicurativo invocato è la con esclusione della legittimazione ad CP_2 agire della società attrice. Né può ritenersi quest'ultima legittimata all'azione surrogatoria, per l'inerzia della banca, in quanto, non essendo titolare di un credito nei confronti di quest'ultima, non può promuovere alcuna azione surrogatoria, mancando i presupposti dell'art. 2900 cc..
E' invece, legittimata, la società attrice, a richiedere l'accertamento che il contratto assicurativo non sia risolto, così come certamente è legittimata a richiedere, in caso di accertamento dell'illegittimo comportamento della compagnia assicuratrice e della
– creditrice ipotecaria e beneficiaria della polizza - il risarcimento del danno CP_2 per responsabilità contrattuale e/o per responsabilità extracontrattuale.
Dette domande, peraltro, non sono fondate e vanno rigettate.
Ritiene, il Tribunale, che il contratto, alla data dell'evento dannoso del 30/10/18, pagina 10 di 20 fosse ormai risolto.
Ed invero, la polizza n. 00041023002030 (ultima polizza stipulata dalle parti, in sostituzione delle precedenti), avendo validità annuale, giungeva a scadenza il
03.03.2014, e successivamente a detta data, la società contraente non provvedeva al pagamento dei premi;
tale circostanza, dedotta dalla Controparte_5
Contr
, non è stata contestata nè dall'attrice né dalla convenuta né
[...] queste hanno documentato l'eventuale pagamento dei premi successivi alla scadenza della polizza. Ne consegue che dalla data di scadenza della polizza
(3/3/14) la società attrice non beneficiava più di alcuna copertura assicurativa, secondo quanto previsto dall'art. 1901 c.c., che prevede la risoluzione di diritto del contratto di assicurazione, in caso di mancato pagamento del premio, articolo richiamato dall'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione (“Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, secondo quanto previsto dall'art.1901 C.C.”). Mentre non si è verificata, nella specie,
l'automatica proroga del contratto – prevista dall'art. 2 delle condizioni generali di contratto e invocata dall'attrice – che presupponeva, naturalmente, l'avvenuto pagamento dei premi da parte dell'assicurato.
Quanto, poi, alla dedotta ultrattività del contratto, essa è prevista (in tutte le polizze prodotte in atti) nei soli confronti della banca beneficiaria, nelle condizioni speciali, relative ai vincoli, al punto 1 laddove prevede l'obbligo della società assicuratrice, tra l'altro, di “notificare tempestivamente – a mezzo di lettera raccomandata contenente
l'indicazione della ditta assicurata e il numero di polizza alla banca AT, tramite la Filiale di Napoli, via Toledo n. 126 della banca stessa, l'eventuale mancato pagamento dei premi e l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e, comunque, a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti della banca e fino alla concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio e il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata dall'ufficio postale alla banca, fermo l'obbligo per quest'ultima di pagare il premio relativo a tale periodo. La banca
pagina 11 di 20 AT avrà comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'itero premio dovuto”. Trattasi di norma speciale, prevista in via esclusiva in favore della banca beneficiaria della polizza, non estensibile alla parte contraente (cfr. Cass. n.
2649/81).
Deve, pertanto, concludersi per l'intervenuta risoluzione del contratto assicurativo sin dalla data del 3/3/14, stante il mancato pagamento dei premi da parte della società assicurata, e dunque l'assenza di una copertura assicurativa.
Per quanto sopra detto, va rigettata la domanda della società attrice di accertamento della mancata risoluzione del contratto di assicurazione All Risks e di pagamento in proprio favore dell'indennizzo ivi previsto, per il verificarsi dell'evento incendio, assicurato.
Deve, ora, esaminarsi la domanda di risarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della compagnia assicuratrice. Ritiene, il
Tribunale, che debba escludersi una responsabilità della compagnia convenuta nei confronti della società attrice;
se è incontestato (in quanto dedotto dall'attrice e non smentito dalla compagnia convenuta, né risulta provato il contrario)
l'inadempimento della all'obbligo, previsto al Controparte_5 punto 5 della parte del contratto assicurativo relativa ai “Vincoli”, di “notificare tempestivamente – a mezzo di lettera raccomandata contenente l'indicazione della ditta assicurata e il numero di polizza – alla banca AT […], l'eventuale mancato pagamento dei premi e l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e, comunque, a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti della banca e fino alla concorrenza del suo credito […]”, incontestato è anche l'inadempimento al contratto assicurativo della società contraente, la quale pacificamente non ha provveduto al pagamento dei premi, dalla scadenza del contratto, ovvero dal 3/3/14. Orbene, dall'inadempimento contrattuale della società
non può, certamente, derivare l'ultraattività del contratto anche nei CP_1
Contr confronti della società contraente (oltre che della , né può derivare il diritto per la società contraente – anch'essa, come visto, inadempiente ai propri obblighi contrattuali – al risarcimento dei danni, non potendosi ritenere, i danni subiti
(equivalenti alla perdita dell'immobile, a seguito della procedura esecutiva instaurata pagina 12 di 20 Contr dalla creditrice, e alla differenza di prezzo ottenuto dalla procedura rispetto al reale valore del capannone anche dopo l'incendio) causalmente collegati solo al comportamento inadempiente della società assicuratrice. Da tale inadempimento deriva soltanto, come poi vedremo, l'obbligo della società di pagare l'indennizzo – nei limiti del credito ancora esistente – in favore della banca finanziatrice della società contraente e AT del contratto assicurativo.
Infondata è anche la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società attrice Contr nei confronti della per non avere, quest'ultima, richiesto alla società assicuratrice, e poi per non aver agito nei suoi confronti, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo, dovuto dalla compagnia in forza della clausola di vincolo e delle sopra esposte disposizioni contrattuali. Ed invero, rileva, questo Giudice, che, come può ricavarsi dalla lettura della clausola contrattuale contenuta al punto 5 del paragrafo Vincoli, a fronte dell'obbligo, previsto a carico della società assicuratrice, in caso di mancato pagamento dei premi da parte del contraente, di “considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti della banca e fino alla concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio e il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata dall'ufficio postale alla banca”, vi era la facoltà – e, dunque, non l'obbligo – della banca di avvalersi di tale diritto, chiedendo, al verificarsi dell'evento assicurato, il pagamento dell'indennizzo, dietro versamento dei premi non pagati dal contraente fino alla data del verificarsi dell'evento. Tanto può dirsi confermato dalla clausola del contratto laddove, nella parte finale del punto 5, prevede espressamente che “La banca AT avrà comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto”, con la conseguente perdita, in caso di mancato esercizio di detta facoltà, naturalmente, del diritto all'indennizzo.
Peraltro, va aggiunto che la banca – come emerge dalla documentazione prodotta in atti (cfr. le pec del 5/2/19, del 30/4/19 e del 30/10/20) – quando veniva a conoscenza del verificarsi dell'evento assicurato e del rifiuto della società assicuratrice di pagare l'indennizzo alla società attrice, provvedeva a richiedere alla compagnia, non solo, evidenza delle comunicazioni di mancato pagamento dei premi da parte della ma anche il pagamento dell'indennizzo assicurativo Pt_1
pagina 13 di 20 (rappresentando, altresì, con comunicazione pec del 30.4.2019 del procuratore di essere “pronta a pagare l'intero premio eventualmente dovuto a fronte del pagamento dell'indennizzo …”, così come previsto nella polizza), pec alle quali la società assicuratrice non dava alcun riscontro.
Alla luce di tale interpretazione del contratto, emerge l'insussistenza della violazione degli obblighi contrattuali o di buona fede e correttezza, nei confronti della società attrice, da parte della banca AT, la quale ha agito nel rispetto dei propri diritti e obblighi previsti nel contratto.
Contr Passiamo ora ad esaminare la domanda trasversale proposta dalla nei confronti della convenuta . La stessa è fondata e deve pertanto Controparte_5 essere accolta, alla luce della clausola di vincolo di polizza, in favore della banca, e in considerazione dell'inadempimento della all'obbligo di Controparte_1 comunicazione del mancato pagamento dei premi, da cui scaturisce, per espressa previsione pattizia, l'obbligo della società assicuratrice di pagare l'indennizzo alla banca, “limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio e il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata di comunicazione sia stata consegnata dall'ufficio postale alla banca” . Clausola di vincolo che, contrariamente a quanto eccepito dalla società assicuratrice, non può ritenersi nulla, non sussistendo una violazione della sinallagmaticità del contratto, essendo, il pagamento dell'indennizzo, conseguenza esclusiva di un obbligo inadempiuto della compagnia (la quale, peraltro, predisponeva detta clausola nel contratto) e prevedendo, la clausola, la facoltà della banca AT di ottenere l'indennizzo connesso al verificarsi dell'evento assicurato, previo pagamento dei premi scaduti e non pagati;
appare evidente, allora, che, in tal caso, la sinallagmaticità non viene meno, essendo subordinato, il pagamento dell'indennizzo, al recupero dei premi non pagati dal contraente assicurato.
D'altra parte, la stessa ha espressamente riconosciuto che la polizza è CP_1
Contr
“vincolata in favore della … la quale ha dunque spiegato domanda CP_2 riconvenzionale nei confronti di per l'ottenimento dell'indennizzo CP_1 assicurativo” e che, l'eventuale indennizzo “potrà essere corrisposto unicamente nei Contr confronti della in ragione del vincolo in polizza”. pagina 14 di 20 Naturalmente, essendo stata avviata la procedura esecutiva, a seguito di pignoramento del bene ed avendo, la banca, già recuperato parte del proprio credito, dall'indennizzo sarà detratto sia l'importo già ricevuto nella procedura esecutiva, sia gli importi corrispondenti ai premi non pagati dalla contraente dalla scadenza della polizza, fino alla data dell'evento di sinistro, come eccepito dalla stessa
[...]
e come espressamente previsto nell'appendice di vincolo. CP_5
Né può escludere il diritto all'indennizzo la previsione, contenuta all'art. 3 comma 4 del capitolato di appalto allegato al contratto di finanziamento – invocata dalla
– circa l'onere della in caso di mancata trasmissione delle ricevute CP_1 CP_2 dei premi di assicurazione da parte della mutuataria, di provvedere essa stessa a stipulare autonoma copertura assicurativa (con diritto di rivalsa nei confronti della debitrice). Premesso che l'articolo in esame prevede una facoltà della banca (e non dunque un obbligo), in ogni caso trattasi di una previsione contenuta in un contratto stipulato dalla società attrice con la banca finanziatrice, contratto rispetto al quale la società assicuratrice è del tutto estranea e, come tale, non ne può invocare l'applicazione; non può chiedere un risarcimento danni per l'inosservanza di un eventuale obbligo, così come non può invocare l'art. 1227 c.c. per limitare l'indennizzo dovuto.
Infondata è poi l'eccezione, sollevata dalla convenuta società
[...]
di prescrizione del credito della Banca AT nei confronti della CP_5
, ex art.2952 c.c.; ed infatti, pur facendo decorrere il termine di prescrizione CP_1 biennale dalla data dell'evento, ovvero dal 30/10/18 (e non dalla conoscenza dello stesso da parte della banca), esso risulta tempestivamente interrotto dalla CP_2 con le comunicazioni inviate via pec in data 5.2.2019, 30.4.2019 e 30.10.2020.
Altresì infondata è l'eccezione di ritardata denuncia del sinistro, in violazione dell'art. 1913 c.c.. Invero, premesso che nel caso di tardiva od incompleta denuncia del sinistro, la perdita dell'indennità si determina solo nel caso in cui questa sia stata dolosa, non verificandosi alcun automatismo a sfavore dell'assicurato (artt. 1913 e 1915 c.c.), va ricordato che l'inadempimento all'obbligo di avviso all'assicuratore in caso di sinistro, previsto dall'art. 1913 c.c., è da considerarsi doloso in via eccezionale, ovvero solo quando l'assicurato è consapevole pagina 15 di 20 dell'obbligo previsto dalla norma ed ha avuto la cosciente volontà di non osservarlo, perdendo in questo caso il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1,
c.c. (cfr. Cass. 26294/24). Nella specie non sussistono i presupposti per ritenere doloso il ritardato avviso all'assicuratore dell'evento, sia da parte dell'assicurato che da parte della banca AT;
dunque, va esclusa, come conseguenza automatica del ritardato avviso, la perdita del diritto all'indennizzo.
Né risulta provato il concreto pregiudizio, che avrebbe subito la compagnia assicurativa, a causa della ritardata denuncia. Ed invero, dalla documentazione prodotta in atti dalla società attrice emerge che l'incendio veniva immediatamente accertato dai Vigili del Fuoco (cfr. il verbale depositato in atti), che redigevano verbale in cui fotografavano la situazione dei luoghi, accertavano la natura accidentale dell'incendio e disponevano, a tutela della pubblica incolumità,
l'inibizione alla praticabilità del capannone fino alla bonifica;
né la convenuta ha provato che, alla data della denuncia (il 24/12/18, ovvero a due mesi di distanza dall'incendio), lo stato dei luoghi fosse stato alterato e che da tale alterazione successiva fosse derivato un pregiudizio concreto della società assicuratrice.
Peraltro, la Compagnia avrebbe potuto tranquillamente espletare le proprie attività di verifica, presso il capannone, sino alla vendita del compendio immobiliare, verifiche mai effettuate.
Contr Deve pertanto essere riconosciuto il diritto della – soggetto beneficiario della polizza – al pagamento dell'indennizzo, essendosi verificato uno degli eventi assicurati con la polizza. Deve dirsi pacifico – e, comunque, solo genericamente contestato dalla società assicuratrice - l'evento-incendio nell'immobile in proprietà della società attrice (di cui alla p.lla A) 1 della polizza, sito in Cercola in via Argine n.
36), così come risulta accertato il danno subito all'immobile (la CTU nella procedura esecutiva ai danni della ha accertato una notevole riduzione del valore Pt_1 dell'immobile, a causa del sinistro in questione). Né può inquadrarsi, la causa dell'incendio, in un guasto meccanico ed elettrico dei macchinari, come dedotto dalla
– il che porterebbe ad escludere l'indennizzabilità dell'evento, ai sensi CP_1 dell'art. 20 lett. b) 3 delle condizioni generali di assicurazione – non essendovi alcun elemento per poter affermare tale circostanza, né il verbale dei Vigili del Fuoco (che pagina 16 di 20 sul punto riferisce semplicemente di “probabili cause elettriche in generale” e di probabili “infiltrazioni d'acqua al solaio che coinvolgevano l'impianto elettrico”) può far ipotizzare tale conclusione.
Contr Quanto all'indennizzo spettante alla occorre tener conto dell'ammontare del credito originario della banca, pari ad € 940.400,29 oltre gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 4 del contratto di finanziamento, come accertato anche con la sentenza del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l'opposizione al precetto;
dal suddetto importo occorre detrarre le somme percepite dalla banca a parziale copertura del credito ipotecario, dalla procedura esecutiva (pari ad € 600.000,00 ed Contr
€ 193.955,37, come documentate in atti). Il credito attuale della è stato precisato dalla banca e non specificamente contestato, o diversamente provato, dalla società , la quale si è limitata a dedurre genericamente che l'indennizzo per CP_1 ipotesi dovuto sarebbe inferiore a quello richiesto dalla banca, in quanto “pari al minor importo tra il quantum del danno stimato a norma di polizza, e il valore del Contr credito residuo di verso , senza quantificare detto importo. Deve Pt_1
Contr pertanto ritenersi corretta la quantificazione operata dalla che ha indicato il proprio residuo credito (tenendo conto anche degli interessi moratori, come pattuiti nel contratto di finanziamento, maturati) in € 327.225,30 oltre ulteriori interessi di mora previsti dall'art.4 del contratto di finanziamento, a decorrere dal 6.9.2025 fino al soddisfo (come da estratto conto sofferenza del finanziamento n.6096003, certificato conforme alle scritture contabili ex art.50 TUB). Importo dal quale, naturalmente, andranno detratti – come previsto nella polizza – sia la franchigia
(che, per l'immobile di cui al punto A, è pari ad € 2000,00) sia i premi non pagati dal contraente, società attrice, dalla data di scadenza del contratto assicurativo
(3/3/14) fino alla data dell'evento assicurato (30/10/18), importo allo stato non quantificato dalla società convenuta.
Contr Va invece rigettata la domanda della nei confronti della Controparte_13
(già , domanda che trae il proprio fondamento dalla polizza All Risks
[...] CP_4
n.22182 (già emessa, con decorrenza dal 25/03/2009), dovendosi ritenere, detta polizza, sostituita dalle successive polizze stipulate dalla società attrice con la
, che non contengono l'atto di coassicurazione e delega. Ritiene, CP_5 CP_1
pagina 17 di 20 infatti, il Tribunale che la violazione agli obblighi previsti a carico della società assicuratrice (al punto 6 e 7 del paragrafo Vincoli), di notificare alla banca AT tutte le eventuali “circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione” e di “non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della banca AT”, non possa determinare l'inefficacia delle nuove polizze stipulate dalla società con la Parte_1 compagnia assicuratrice, in sostituzione di quelle precedenti. L'inadempimento a detti obblighi – posti a carico della compagnia assicuratrice nei confronti della banca AT – non determina, in mancanza di espressa previsione, l'inefficacia di eventuali contratti modificativi, fermo restando l'eventuale diritto al risarcimento dei danni conseguenti al suddetto inadempimento, ove provati.
Contr In conclusione, la polizza n. 22182 invocata dalla deve dirsi superata dalle nuove polizze che vedono, quale società assicuratrice, esclusivamente la CP_5
.
[...]
Infine va rigettata la domanda di manleva della società assicuratrice, , nei CP_1 confronti della società attrice.
Ed invero, la e la stipulavano Parte_1 Controparte_1 un contratto assicurativo – tipicamente contratto aleatorio – in cui al verificarsi di uno degli eventi assicurati (nella specie l'evento incendio) conseguiva il pagamento, da parte della società assicuratrice, dell'indennizzo dovuto (equivalente al danno subito dal contraente), nella specie, vincolato alla banca, creditrice ipotecaria, nei limiti del credito vantato;
dunque, il pagamento dell'indennizzo, da parte della società , non è altro che l'effetto tipico del contratto assicurativo, stipulato CP_1 con la società pur se i premi arretrati, non pagati dal contraente, saranno Pt_1
Contr versati dalla al fine di ottenere l'indennizzo. La circostanza che l'indennizzo assicurativo debba pagarsi pur dopo l'intervenuta risoluzione del contratto, dovuta a mancato pagamento dei premi, costituisce effetto proprio delle clausole contrattuali, liberamente inserite dalle parti, e dunque effetto voluto dalle parti del contratto assicurativo e del beneficiario. Alcuna rivalsa, dunque, spetta alla società convenuta nei confronti della società attrice. Né sussiste un arricchimento senza giusta causa che possa legittimare l'azione ex art. 2041 c.c., trovando titolo, il pagamento pagina 18 di 20 dell'indennizzo in favore della banca, proprio nel contratto assicurativo (pur se il pagamento dei premi dovrà essere effettuato dalla banca beneficiaria, anzichè dal contraente assicurato).
Quanto alle spese di lite, nel rapporto tra la società attrice e la società
[...]
in ragione della soccombenza reciproca, esse vanno integralmente CP_1 compensate;
mentre, in applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite Contr sostenute dalla - nei cui confronti la domanda dell'attrice è stata rigettata e la cui domanda nei confronti della è stata invece accolta – vanno CP_5 CP_1 poste, in solido, a carico della società attrice e della società assicuratrice convenuta;
Contr quanto alle spese della – terza chiamata in causa dalla la cui CP_4
Contr domanda è stata rigettata - vanno poste a carico della Esse vanno liquidate secondo i parametri del DM 55/14 come aggiornati dal DM 140/22, applicato lo scaglione corrispondente al valore della domanda accolta, tenuto conto della media complessità delle questioni affrontate e dell'attività processuale svolta dai procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_14
(ora e della , con la Controparte_6 Controparte_2 chiamata in causa di (ora Controparte_4 [...]
, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: Controparte_13
1) Rigetta le domande della società attrice sia nei confronti della Controparte_5
Contr
che nei confronti della
[...]
Contr 2) Accoglie la domanda trasversale proposta dalla nei confronti della società
e per l'effetto condanna quest'ultima al pagamento, Controparte_5
Contr in favore della della somma di € 325.225,3 (già detratta la franchigia prevista), oltre interessi di mora previsti dall'art.4 del contratto di finanziamento, a decorrere dal 6.9.2025 fino al soddisfo, detratti i premi non pagati dalla società assicurata, dalla data di scadenza del contratto pagina 19 di 20 assicurativo (3/3/14) fino alla data dell'evento assicurato (31/10/18);
3) Rigetta la domanda di manleva e di arricchimento senza giusta causa, proposta dalla società nei confronti della società Controparte_5 attrice;
Contr 4) Rigetta la domanda della nei confronti della società
[...]
terza chiamata in causa;
CP_4
5) Compensa le spese di lite, nel rapporto tra la società attrice e la società
; Controparte_5
6) Condanna la società attrice e la , in solido, al CP_5 Controparte_5
Contr pagamento delle spese di lite sostenute dalla che si liquidano in €
17.252,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Contr 7) Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società che si liquidano in € 11.229,00 oltre spese generali, Controparte_4 iva e cpa come per legge.
Napoli, 14/12/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 20 di 20