Trib. Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 11765
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Sentenza 14 dicembre 2025

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Il Tribunale di Napoli, Sezione XII Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società attrice nei confronti di una banca convenuta e di una compagnia assicuratrice convenuta, con chiamata in causa di un'altra compagnia assicuratrice. L'attrice, proprietaria di un capannone industriale danneggiato da un incendio nel 2018, lamentava che la polizza "All Risks" stipulata nel 2010, con vincolo a favore della banca, fosse ancora valida e che entrambe le convenute avessero violato i propri obblighi contrattuali. In particolare, l'attrice contestava alla compagnia assicuratrice di non aver notificato alla banca il mancato pagamento dei premi e alla banca di aver promosso un'esecuzione immobiliare sui beni danneggiati anziché attivare la copertura assicurativa. L'attrice chiedeva, pertanto, l'accertamento della vigenza della polizza e la condanna al risarcimento dei danni, in via subordinata, l'accertamento della deroga all'art. 1901 c.c. e la condanna al pagamento dei danni, anche in via equitativa. La banca convenuta eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa risarcitoria dell'attrice, sostenendo che le azioni nascenti dalla polizza spettassero unicamente al vincolatario e che la procedura esecutiva fosse stata promossa per inadempimento della società attrice al mutuo. La banca, inoltre, affermava di aver agito correttamente, richiedendo alla compagnia assicuratrice il pagamento dell'indennizzo. La compagnia assicuratrice convenuta contestava integralmente le domande attoree, eccependo la nullità della citazione, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, l'inammissibilità dell'azione surrogatoria e, nel merito, la risoluzione della polizza per mancato pagamento dei premi, l'inoperatività delle clausole di vincolo nei confronti dell'attrice e la prescrizione del credito della banca. La compagnia assicuratrice chiedeva, in via riconvenzionale, la rivalsa nei confronti dell'attrice. La terza chiamata in causa eccepiva la prescrizione, la carenza di legittimazione passiva e l'inoperatività della polizza.

Il Tribunale ha disatteso l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ritenendo le domande sufficientemente chiare. Ha poi accertato che le polizze stipulate prevedevano una clausola di vincolo a favore della banca creditrice ipotecaria, la quale, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, conferisce al beneficiario la potestà esclusiva di agire per ottenere l'indennizzo assicurativo, escludendo la legittimazione del contraente. Pertanto, la domanda dell'attrice di accertamento della vigenza della polizza e di pagamento dell'indennizzo è stata rigettata per difetto di legittimazione attiva. Il Tribunale ha altresì ritenuto che il contratto assicurativo fosse risolto sin dal 3 marzo 2014 per mancato pagamento dei premi da parte della società attrice, ai sensi dell'art. 1901 c.c., e che l'automatica proroga del contratto presupponesse il pagamento dei premi. Le clausole di ultrattività del contratto erano previste solo nei confronti della banca beneficiaria. Di conseguenza, la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice nei confronti della compagnia assicuratrice è stata rigettata, escludendo una responsabilità della compagnia verso l'attrice, pur riconoscendo l'inadempimento all'obbligo di notifica alla banca. La domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice nei confronti della banca è stata anch'essa rigettata, ritenendo la banca aver agito nel rispetto dei propri diritti e obblighi contrattuali, dato che la facoltà di richiedere l'indennizzo era subordinata al pagamento dei premi. È stata invece accolta la domanda trasversale proposta dalla banca nei confronti della compagnia assicuratrice, condannando quest'ultima al pagamento dell'indennizzo in favore della banca, nei limiti del credito residuo, detratta la franchigia e i premi non pagati. Sono state rigettate le eccezioni di prescrizione e di ritardata denuncia del sinistro sollevate dalla compagnia assicuratrice. La domanda della banca nei confronti della terza chiamata è stata rigettata. La domanda di manleva della compagnia assicuratrice nei confronti dell'attrice è stata rigettata. Le spese di lite sono state compensate tra l'attrice e la compagnia assicuratrice, mentre l'attrice e la compagnia assicuratrice sono state condannate in solido al pagamento delle spese sostenute dalla banca, e la terza chiamata ha dovuto sostenere le proprie spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 11765
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 11765
    Data del deposito : 14 dicembre 2025

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