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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/10/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1873/2022 + n. 1950/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa IS AN Presidente
D.ssa DR RR Consigliere relatore
Dott Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 21.10.2022 al numero 1873/2022 del Registro generale, alla quale è stata riunita la causa iscritta a ruolo il 3.11.2022 al numero
1950/2022 avente a oggetto: appello avverso sentenza n.774/2022 emessa dal
Tribunale di Siena il 9.9.2022 e pubblicata il 20.9.2022
R.G. 1873/2022 pendente fra
AVV. (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Paolo Maraini (C.F. e C.F._2 dall'Avv. Elena Moraca (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
( , Controparte_1 CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Giacobbe del foro di Messina (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._5 quest'ultimo difensore, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
1 DA BA (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._6 lo studio dell'Avv. Maria Vittoria Moretti (C.F. ), giusta C.F._7 procura in atti;
PARTE APPELLATA
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Valerio
NE (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._8 studio del suo difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
Controparte_4
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
R.G. 1950/2022 pendente fra
( , Controparte_1 CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Giacobbe del foro di Messina (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._5 quest'ultimo difensore, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
Contro
AVV. (C.F. ), Parte_1 CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Paolo Maraini (C.F. e C.F._2 dall'Avv. Elena Moraca (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Valerio
NE (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._8 studio del suo difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
Controparte_4
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni:
2 Parte appellante Avv. nella comparsa Parte_1 conclusionale nel giudizio riunito R.G. 1873/2022 + R.G. 1950/2022:
“L'appellante. ribadisce che in forza di accordo Parte_1 transattivo sottoscritto con la società è cessata tra le parti la Controparte_3 materia del contendere con conseguente accordo di provvedere all'estinzione del presente procedimento come da separata istanza di rinuncia agli atti già depositata. A questo riguardo, anche all'esito dei pregressi provvedimenti assunti da Codesta On.le Corte, l'appellante prende atto del Parte_1 deposito da parte di dell'adesione alla rinuncia agli atti anche da CP_3 parte della cessionaria del credito controverso, società . Si insiste pertanto CP_2 per la estinzione del giudizio nel rapporto tra l'appellante Parte_1
e le società con compensazione delle spese di lite”.
[...] Controparte_5
Parte appellante Avv. nell'atto di appello nel CP_1 Parte_1 giudizio R.G. 1950/2022: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 774/2022, resa dal Tribunale Civile di Siena nei giorni 9 - 20 settembre 2022, e previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza medesima (articolo 283 cod. proc. civ.) o dell'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto e del titolo esecutivo (articolo 624 cod. proc. civ.): 1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'invalida notifica del precetto impugnato, dichiarando la nullità e/o invalidità dello stesso;
2) nel merito, accertare e dichiarare la natura di mutuo condizionato del contratto di finanziamento del 5 febbraio 2013, accertando e dichiarando l'inidoneità del contratto di finanziamento
a costituire titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ.; e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di precetto del 20 novembre 2019; 3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di e per Controparte_6 essa, in qualità di mandataria, di ed ora di CP_7 Controparte_2 quale presunto successore nel diritto controverso, a procedere ad
[...] esecuzione forzata e/o, comunque, dichiarare nullo, invalido, illegittimo e/o inefficace il precetto notificato in data 4 dicembre 2019 da al sig. CP_7
e/o l'esecuzione promossa da quest'ultima; 4) in linea Controparte_1 subordinata, accertare e dichiarare l'erroneità / illegittimità della somma portata dall'opposto atto di precetto;
e, per l'effetto, dichiarare la nullità parziale dello stesso, nella misura che verrà successivamente determinata in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
3 Parte appellata nella Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta nel giudizio R.G. 1873/2022: “Voglia l'Ill.ma
Corte d'Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza respinta ed eccezione disattesa, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: in via preliminare e/o pregiudiziale: - disporre la riunione del procedimento di appello
R.G. 1950/2022 pendente avanti alla medesima Corte di Appello di Firenze al presente procedimento, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza come indicato in atti, per i motivi esposti in narrativa;
- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e/o del precetto e relativo titolo, per difetto dei presupposti di legge che potrebbero legittimarla e comunque priva di fondamento in fatto ed in diritto per le causali di cui in atto;
- dichiarare inammissibile ed improponibile, in quanto nuova, la domanda o comunque la doglianza di ritenere invalido il mandato alle liti conferito al difensore di cui all'atto di precetto oggetto di opposizione nel primo grado di giudizio, il tutto in quanto tardivo ed inammissibile, prima ancora che infondato nel merito, come meglio esposto in atto;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 774/2022, Rep n. 1348/2022 del 9 – 20 settembre
2022, emessa dal Tribunale di Siena, nella persona della Dott.ssa Marianna Serrao, nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G. 3390/2019 e 3524/2019, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 774/2022, Rep n.
1348/2022 del 9 – 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di Siena, nella persona della Dott.ssa Marianna Serrao, nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G.
3390/2019 e 3524/2019, anche a norma dell'art. 342 c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
nel merito: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato dal Sig. rigettarlo Parte_1 integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 774/2022, Rep n.
1348/2022 del 9 – 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di Siena, nella persona della Dott.ssa Marianna Serrao, nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G.
3390/2019 e 3524/2019. In via istruttoria: rigettare le generiche e nuove istanze
4 istruttorie così come proposte in tal sede di appello dal Sig. Parte_1
per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma
[...] della sentenza n. 774/2022, Rep n. 1348/2022 del 9 – 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di Siena, nella persona della Dott.ssa Marianna Serrao, nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G. 3390/2019 e 3524/2019. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. Con ogni riserva istruttoria. Con ogni riserva di legge”.
Parte appellata , nella comparsa conclusionale nel Controparte_3 giudizio riunito R.G. 1873/2022 + R.G. 1950/2022: "Con riferimento alla posizione di voglia l'Ecc.ma Core di Appello di Firenze, contrariis Controparte_1 reiectis, dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 774/2022 del Tribunale di Siena perché infondato in fatto
e in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari del grado. Con riferimento
a voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze disporre Parte_1
l'estromissione di stante il consenso delle altre parti ai sensi dell'art. 111 CP_2 co. 3 c.p.p. e, così dichiarare cessata materia del contendere a spese integralmente compensate”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c. con istanza di sospensione, l'Avv. ha citato in giudizio, Parte_1
Contr avanti al Tribunale di Siena, (nel proseguo: Controparte_4
e, per essa, in qualità di mandataria, proponendo opposizione CP_7 avverso l'atto di precetto allo stesso notificato in data 03.12.2019, con il quale veniva ingiunto alla , in qualità di parte Parte_2 mutuataria e datrice d'ipoteca, nonché all'odierno appellante, e ad CP_1
in qualità di fideiussori, il pagamento, in solido tra loro, della
[...] somma complessiva di € 1.089,582,07, oltre a interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo, spese di notifica e successive occorrende, in forza di contratto di finanziamento a medio/lungo termine a rogito Notaio
[...] con data 5.2.2013, Rep. N. 45247, Racc. n. 21996, munito di formula Per_1 esecutiva in data 19.2.2013 (all. 1 fascicolo di primo grado Parte_1
.
[...]
5 A sostegno dell'opposizione ha dedotto, in via preliminare, il difetto di prova della titolarità del diritto azionato in capo a e/o del difetto di CP_7 legittimatio ad causam per non avere la medesima allegato all'atto di precetto Contr notificato la procura che dimostrasse i poteri di rappresentanza derivati da e ciò anche per l'intervenuto esercizio del diritto di recesso da parte della medesima dal contratto di servicing stipulato con come da comunicato stampa CP_7
Contr del 30.6.2019 (all.3 fascicolo di primo grado . Parte_1
Contr Ha eccepito, altresì, il difetto di prova del credito preteso da con conseguente indeterminatezza e indeterminabilità delle somme richieste in precetto, erroneamente quantificate anche in considerazione dell'illegittima applicazione delle clausole di determinazione degli interessi e capitalizzazione degli interessi passivi, di applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di determinazione dell'interesse ultralegale e di interessi usurari, delle clausole aventi ad oggetto l'illegittima determinazione di spese, competenze, oneri, e remunerazioni e del calcolo degli interessi di mora “dal dovuto” e non fino al passaggio a sofferenza del credito.
Ha contestato l'inidoneità del contratto di finanziamento a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art.474 c.p.c., in quanto il contratto di finanziamento non Contr contemplava una reale “tradizio” delle somme erogate da e l'effettiva disponibilità delle somme era stata assoggettata a molteplici condizioni.
Ha dedotto la nullità del contratto di finanziamento per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte della in quanto, nonostante CP_4 che il contratto di finanziamento contenesse una clausola di destinazione ed indicasse quale scopo del mutuo la destinazione “a liquidità”, nei fatti la mutuataria Contr non aveva mai realmente beneficiato della somma, utilizzata invece da per estinguere pregresse esposizioni debitorie di Pt_2
Contr Si è costituita in giudizio eccependo che la circostanza che le procure speciali non fossero state allegate all'atto di precetto non pregiudicava la regolarità del medesimo trattandosi di atto stragiudiziale prodromico all'avvio dell'esecuzione e non di atto processuale.
Ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione relativa all'indeterminatezza delle somme richieste e della correttezza dei tassi applicati, in quanto il precetto recava l'esatta indicazione dell'importo residuo dovuto dai debitori, pari ad € 296.029,05 per n. 9 rate insolute dal 31.10.2014 al 31.12.2018 (al netto dei recuperi già conseguiti) ed € 742.166,86 per capitale residuo dovuto al 22.01.2019, così come
6 già comunicato ai debitori con la lettera di messa in mora dell'11.3.2019 (all. 5 Contr fascicolo primo grado;
precisava che il calcolo del dovuto era stato eseguito applicando le condizioni economiche concordate e sottoscritte dalle parti.
Ha argomentato che il contratto di finanziamento doveva considerarsi idoneo a costituire titolo esecutivo, in quanto le modalità di erogazione della somma mutuata, così come tutte le condizioni economiche applicate al finanziamento, erano contenute in specifiche clausole concordate tra le parti e dalle stesse sottoscritte;
all'art. 3 del contratto di mutuo, infatti, la parte mutuataria dichiarava di aver ricevuto dalla Banca la somma mutuata rilasciandone ampia quietanza e, dall'estratto di sintesi, si evinceva che alla data di stipula del contratto di mutuo era stato registrato l'importo della somma finanziata, così come alla data del
21.2.2013 era stata annotata l'avvenuta erogazione finale (all. 7 fascicolo primo Contr grado .
Ha contestato l'affermazione dell'opponente laddove ha qualificato il mutuo di cui è causa quale “mutuo di scopo”, in quanto il contratto di mutuo fondiario, non avendo uno scopo predefinito, poteva essere utilizzato per il conseguimento delle più varie destinazioni e, quindi, anche per risanare una preesistente situazione di crisi.
Ha contestato la richiesta di risarcimento danni, perché infondata e sfornita di prova.
Si costituiva in giudizio segnalando che l'atto di Controparte_1 precetto era stato dal medesimo autonomamente impugnato ed eccependo, in via pregiudiziale, l'invalida notifica del precetto notificato il 3.12.2019, in quanto il contratto di finanziamento, stipulato con , era atto pubblico Parte_2 che la società creditrice aveva l'onere di notificare ai sensi dell'articolo 479 c.p.c. Contr in copia autentica, mentre aveva allegato al precetto una mera copia fotostatica.
Ha eccepito poi la nullità dell'atto di precetto per inidoneità del contratto di finanziamento del 5.2.2013 a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in quanto Contr mutuo condizionato nel quale subordinava l'erogazione del prestito al buon esito di futuri eventi (art. 3 del contratto di mutuo).
In via subordinata, ha eccepito l'irregolarità formale del precetto, perché non corredato né dalla procura legittimante i poteri di né dalla procura CP_7 legittimante i poteri di delega del procuratore speciale di in via CP_7 ulteriormente subordinata, ha eccepito la nullità parziale dell'atto di precetto per
7 illegittima ed errata quantificazione dell'importo scaturito dall'illegittima applicazione delle clausole di determinazione degli interessi e dalla capitalizzazione di quelli passivi, delle commissioni massimo scoperto e di interessi usurari.
Si è costituita in giudizio con Controparte_2 atto di intervento ex art. 111 c.p.c. dichiarando di intervenire nel giudizio facendo
Contr proprie tutte le istanze, domande ed eccezioni formulate da in quanto, con
Contr effetti giuridici a far data dal 1.12.2020, si era scissa in ed aveva CP_2 trasferito a quest'ultima un compendio di attività e passività, ivi incluso il credito
Contr vantato da nei confronti di ha precisato altresì Parte_1 di non essere legittimata passiva in ordine a domande restitutorie o risarcitorie originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da
Contr anteriormente alla scissione.
La causa, previa riunione con l'opposizione proposta da CP_1 vverso lo stesso atto esecutivo, è stata istruita documentalmente.
[...]
Con sentenza n. 774/2022 del 9.9.2022 il Tribunale di Siena così ha statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1.In reiezione dell'opposizione, dichiara valido ed efficace il precetto opposto;
2.Condanna parti opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida, in favore di parte opposta, nella somma complessiva di Euro 23.937,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA, come per legge”.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che la mancata allegazione della procura di non pregiudicasse la regolarità del precetto, trattandosi di atto CP_7 stragiudiziale prodromico all'avvio dell'esecuzione e ben potendo la procura essere rilasciata anche in un momento successivo;
non vi era inoltre, prova del recesso Contr di dal contratto di servicing con esercitato alla data di notifica CP_7 dell'atto di precetto.
Ha respinto l'eccezione di invalidità del contratto di finanziamento come titolo Contr esecutivo, argomentando che tra e era stato concluso un Parte_2 contratto di mutuo ipotecario per lo scopo negoziale indicato, ovvero da destinare a liquidità, e che la parte finanziata aveva dichiarato nel contratto di aver ricevuto il denaro pattuito, rilasciandone ampia e liberatoria quietanza, poi costituito in deposito cauzionale in favore della a garanzia degli adempimenti previsti CP_4 dal contratto;
sul punto, il Giudice di primo grado ha ritenuto di aderire all'orientamento della Suprema Corte per cui, pur ribadendo la tesi tradizionale per
8 la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, quale elemento costitutivo del contratto, tuttavia non è necessaria la consegna materiale del denaro nelle mani del mutuatario ai fini del perfezionamento del contratto, essendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica (in questo senso: Cass. civ. 25569/2011;
Cass. civ. 17194/2015; Cass. civ. 6174/2020).
Ha ritenuto privi di riscontro probatorio, e quindi infondati, gli ulteriori motivi di opposizione relativi all'errata quantificazione dell'importo oggetto del precetto, nonché al comportamento contrario a buona fede della che non avrebbe CP_4 accettato di rinnovare due cambiali agrarie e non concesso la moratoria ABI per l'anno 2013 se non subordinandola alla prestazione di ulteriori fideiussioni.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha proposto appello avverso la sentenza ed Parte_1 Parte_1 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia a codesto Ill.mo Corte D'Appello di
Firenze, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 774 del Tribunale di Siena depositata in data 20 settembre 2022 e notificata in data 22 settembre 2022 previe tutte le declaratorie del caso, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva della provvisoria esecutività della stessa sentenza per le motivazioni di cui al § V di parte motiva ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ. - nel merito - accertare e dichiarare
l'originario difetto di legittimazione attiva di all'avvio dell'azione CP_7 esecutiva, stante l'insussistenza dell'asserita qualità di mandataria di
[...]
e per l'effetto dichiarare nullo, invalido, Controparte_6 illegittimo, inefficace e/o come meglio, e comunque privo di effetto, il precetto notificato in data 04.12.2019 da al sig. avv. CP_7 Parte_1
/o l'esecuzione promossa da quest'ultima; - accertare e dichiarare
[...]
l'insussistenza del diritto di e per essa, Controparte_6 in qualità di mandataria, di ed ora di CP_7 Controparte_2 quale asserito successore nel diritto controverso, a procedere ad
[...] esecuzione forzata e/o, comunque, dichiarare nullo, invalido, illegittimo, inefficace
e/o come meglio, e comunque privo di effetto, il precetto notificato in data
04.12.2019 da nell'indicata qualità, al sig. avv. CP_7 Parte_1
e/o l'esecuzione promossa da quest'ultima; - dichiarare tenuta e
[...] condannare e per essa, in qualità di Controparte_6 mandataria, ed ora CP_7 Controparte_2 nell'indicata qualità di successore nel diritto controverso, al risarcimento dei danni
9 tutti patiti e patiendi dal sig. avv. per l'importo da Parte_1 determinarsi con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., tenendo conto, tra le altre voci, dei costi sino ad oggi sostenuti e ai danni morali subiti oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo. Con vittoria integrale delle spese, dei diritti e degli onorari del presente procedimento”.
Ha dedotto i seguenti motivi:
1) Vizio e/o erroneità della Sentenza per non aver ritenuto assolto l'onere della prova del difetto di procura in capo a al momento della notifica del CP_7 precetto: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e comunque degli art. 77, 115 e 116 c.p.c.
Ha eccepito che la Sentenza di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non provato che al momento della notifica del precetto, fosse priva CP_7 degli asseriti poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della mandante Contr Contr
in quanto sarebbe spettato a e/o a fronte dell'eccezione CP_7 svolta, dimostrare la sussistenza della legittimazione ad agire della medesima
CP_7
Il difetto di legittimazione ad agire di al contrario, risulterebbe CP_7 pacifico alla luce della delibera di revoca dei poteri di rappresentanza conferiti da Contr a in data antecedente al 30.6.2019, e quindi prima della notifica CP_7 del precetto;
della costituzione nel giudizio di opposizione non già di CP_7
Contr bensì di che avrebbe confermato l'effettivo esercizio di tale revoca;
della Contr mancata contestazione da parte di della revoca del mandato a in CP_7 data antecedente al 30.6.2019.
Ha eccepito che il difetto di legittimazione processuale di CP_7 inciderebbe anche sulla validità del mandato alle liti conferito al difensore, e che Contr la successiva costituzione di non sarebbe idonea a costituire sanatoria o ratifica dell'originario vizio di legittimazione del soggetto che ha notificato il precetto.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c.
Ha contestato l'idoneità del contratto di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto il momento della sottoscrizione del contratto di mutuo (5.2.2013) non coincideva con quello di effettiva erogazione dell'importo mutuato (21.2.2013), e l'erogazione effettiva delle somme era condizionata ad eventi successivi, circostanza che, a prescindere o meno dall'effettiva sussistenza di una traditio, priverebbe il mutuo dei requisiti essenziali
10 per poter assumere valenza di titolo esecutivo anche nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, le somme siano state depositate al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo in un deposito cauzionale da svincolarsi in un momento successivo.
Ha lamentato che il Tribunale di Siena avrebbe erroneamente trattato congiuntamente due distinte eccezioni formulate dall'odierno appellante, ovvero quella di inidoneità del contratto di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e di nullità del contratto di finanziamento per assenza di causa e così non avrebbe motivato opportunamente il rigetto della prima eccezione.
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento non consentiva di ritenere assolto l'essenziale requisito formale richiesto per attribuirgli valenza di titolo esecutivo, ovvero che sia il contratto, che la traditio del denaro al mutuatario rispettassero i requisiti di forma (atto ricevuto da notaio) prescritti dall'art. 474 Contr c.p.c., dal momento che una parte delle somme che aveva mutuato ad era stata svincolata solo in data successiva alla firma del Parte_2 contratto (docc. 15-17 fascicolo di primo grado e Parte_1 successivamente all'accertamento da parte della mutuante dell'esecuzione di determinati adempimenti.
3) Impugnazione per omessa pronuncia;
violazione e/o non corretta applicazione dell'art. 112 c.p.c.; in ogni caso, in subordine, impugnazione per errore di diritto nell'applicazione degli artt. 1325, n. 2 c.c. in rapporto all'art. 1813
c.c. e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione alle prove prodotte in causa.
Il Tribunale di Siena avrebbe errato nel respingere l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per mancanza di causa alla luce della acquisizione della disponibilità giuridica delle somme mutuate da parte della;
in Parte_2 realtà, le somme mutuate erano state unilateralmente ed immediatamente Contr utilizzate da per consolidare e ristrutturare un precedente debito di Parte_2
a breve/medio termine, a seguito della scadenza e mancato rinnovo di due
[...] cambiali agrarie preesistenti per un totale complessivo di Euro 825.000 (all.ti 5, 6
e 11 fascicolo primo grado . Parte_1 Contr In conclusione, avrebbe messo in atto una finzione, abusando della propria posizione di contraente forte e conseguendo un duplice risultato utile perché, da un lato, il mutuo, garantito da ipoteche o fideiussioni, aveva agevolato
11 il soddisfacimento della pretesa economica della stessa, dall'altro le aveva CP_4 consentito di percepire gli ulteriori interessi pattuiti quale corrispettivo di una somma in realtà mai utilizzata dal beneficiario apparente;
tale operazione sarebbe nulla in quanto del tutto priva di causa in concreto, essendo la reale causa dell'operazione rappresentata dall'estinzione della precedente posizione debitoria, dalla creazione di nuove garanzie reali e/o personali, o comunque nulla in quanto avente causa illecita (Cass. 05.08.2019 n. 20896, Cass. 21.10.2019 n. 26770,
Cass.
8.4.2020 n. 7740, Cass. 25.1.2021 n. 1517).
Il Tribunale avrebbe errato anche nel ritenere non provato il comportamento Contr contrario a buona fede di attesi i comportamenti che risultavano forniti di Contr prova documentale, ovvero l'aver immotivatamente rifiutato di rinnovare le cambiali agrarie concesse a favore di e scadute;
l'aver concesso il mutuo al Pt_2 solo fine di ripianare l'esposizione debitoria maturata da l'aver preteso il Pt_2 rilascio di garanzie fideiussorie anche da parte dei signori al Parte_1 fine della concessione del mutuo;
l'aver tentato di condizionare la concessione della moratoria ABI per l'anno 2013 al rilascio di ulteriori garanzie fideiussorie (all.
3-5 fascicolo primo grado Parte_1
All'udienza del 19.11.2024, la Corte riuniva la causa Rg. 1950/2022, pendente tra le stesse parti nonché avverso la medesima sentenza, alla causa Rg.
1873/2022.
2.2 Con atto di citazione in appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, nonché dell'atto di precetto e del titolo esecutivo,
[...] ha proposto appello avverso la sentenza ed ha rassegnato le Controparte_1 conclusioni sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
1) Sulla notificazione dell'atto di precetto: omessa pronuncia;
violazione degli articoli 479, primo comma, e 480, secondo comma, c.p.c.
Ha dedotto che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla doglianza Contr secondo cui in violazione dell'art.479 c.p.c., non aveva notificato, prima od unitamente al precetto, copia autentica del titolo esecutivo, ovvero del contratto di finanziamento stipulato per atto pubblico con , ma si era Parte_2 limitata ad allegare al precetto una mera “copia fotostatica”, priva della data, e della firma dell'Ufficiale Giudiziario in calce alla certificazione della conformità della fotocopia del mutuo all'originale(cfr. pag. 3 dell'atto di precetto), così che l'atto di precetto era da considerarsi colpito da radicale nullità.
12 2) Sull'inefficacia del titolo esecutivo: contraddittorietà della motivazione.
Ha lamentato che il Tribunale di Siena avrebbe sovrapposto, con una motivazione contraddittoria, due eccezioni, l'una inerente l'efficacia esecutiva del titolo, in quanto le clausole negoziali, disciplinanti erogazione e disponibilità della somma mutuata, avrebbero sottratto il contratto di mutuo alla disciplina dell'art. 474 c.p.c., impedendo a di agire in via esecutiva, Controparte_4
l'altra inerente invece la validità del contratto di mutuo in quanto privo di causa concreta e quindi radicalmente nullo ai sensi degli artt. 1325, 1418 e 1813 c.c..
3) Ancora sull'inefficacia del titolo esecutivo: violazione dell'articolo 474 c.p.c.
Ha dedotto che, affinchè un contratto di mutuo possa avere valenza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., lo stesso deve contenere pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, devono rispettare i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. civ. n.6174/2020).
Nel caso di specie, la mancanza dell'efficacia esecutiva del mutuo de quo si desumerebbe dal fatto che la stipulazione del contratto di mutuo e l'erogazione dell'importo mutuato fossero collocati in momenti diversi (contratto di mutuo sottoscritto il 5.2.2013 ed erogazione del denaro il 21.2.2013); inoltre, dall'analisi delle “condizioni di erogazione del finanziamento”, disciplinate dagli artt. 3 e 3-bis del contratto 5 febbraio 2013, si ricaverebbe che l'effettiva erogazione delle somme soggiaceva al verificarsi di eventi, successivi alla conclusione del contratto, da accertarsi mediante atti esecutivi privi dei requisiti di forma dettati dall'articolo
474 c.p.c..
4) Sulla nullità del contratto di mutuo: violazione degli articoli 1325, 1418 e
1813 c.c. e 115, primo comma, c.p.c.
Ha eccepito, altresì, che il contratto di mutuo fosse privo di causa concreta, e Contr dunque radicalmente nullo;
infatti, avrebbe utilizzato le somme mutuate al solo scopo di ristrutturare un debito a breve - medio termine, già gravante su a causa della scadenza, provocata dall'istituto stesso, di Parte_2 due cambiali agrarie dell'importo complessivo di euro 825.000,00; il contratto non era quindi volto a dotare di “liquidità”, da destinare alle Parte_2 Contr proprie necessità di impresa, ma soddisfaceva l'esclusivo interesse di che così si procurò, mediante mere operazioni contabili, nuove garanzie ipotecarie e fideiussorie.
13 Il contratto di mutuo si sarebbe dunque concretizzato in un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, e sarebbe dunque privo di causa concreta, così invalido ed inefficace.
5) In ogni caso: sulla violazione dei principi generali di correttezza e buona fede (articoli 1175 e 1375 c.c.) e dell'articolo 115, primo comma, c.p.c. Contr Ha eccepito che il comportamento tenuto da violasse i principi generali di correttezza e buona fede, e che pertanto le pretese creditorie dell' CP_9 andassero respinte.
6) Sull'istanza di esibizione: violazione degli articoli 115, primo comma, e 210
c.p.c., e 119, quarto comma, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Infine, ha riproposto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte di
[...] agrarie nn. 2267719,53 (di euro 350.000,00) e 2266615,16 (di euro CP_10
475.000,00), e la “perizia di stima dell'intero complesso aziendale della debitrice principale redatta su mandato … [dell'istituto mutuante] dai Parte_2 sig.ri nel marzo 2017”. Parte_3
2.3 Si è costituita, nel giudizio R.G. 1873/2022, Controparte_2
(nel proseguo: ), quale società beneficiaria risultante dalla
[...] CP_2
Contr scissione di in , rassegnando le conclusioni sopra trascritte e chiedendo CP_2 il rigetto dell'istanza di sospensiva e deducendo:
I) in via preliminare e pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per la ragionevole probabilità di non accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., essendo la sentenza di primo grado correttamente ed analiticamente motivata;
II) in via preliminare e pregiudiziale, la necessità della riunione del procedimento pendente avanti alla Corte d'Appello di Firenze RG 1950/2022 promosso da con il procedimento RG 1873/2022 Controparte_1 promosso da in quanto proposti avverso la medesima Parte_1 sentenza;
III) circa l'irregolarità formale del precetto ed il difetto di legitimatio ad causam, per l'assenza di procura speciale in capo a ad agire in nome CP_7
Contr e per conto di eccepito da che in Parte_1 CP_7 persona del procuratore speciale Dott. , aveva agito quale Parte_4 Contr mandataria in nome e per conto di in forza di regolari procure speciali richiamate nel precetto notificato e riversate in atti, e che la circostanza che tali procure speciali non fossero state allegate all'atto di precetto, al cui margine è stata apposta la procura alle liti al difensore, non pregiudicasse la regolarità del
14 medesimo, quale atto stragiudiziale prodromico all'avvio dell'esecuzione e non atto processuale;
inoltre, la censura introdotta in appello e relativa all'invalidità del mandato alle liti conferito al difensore, a causa del difetto di legittimazione processuale di dovrebbe considerarsi quale domanda nuova ed CP_7 inammissibile;
IV) circa l'assenza della qualità di titolo esecutivo in capo al contratto di finanziamento de quo, che risultava documentalmente provata l'effettiva erogazione della somma finanziata, in quanto nell'art. 3 del contratto di finanziamento testualmente recita: “parte mutuataria, che rilascia, con la sottoscrizione del presente contratto, ampia e liberatoria quietanza”; che vi era stata contestuale costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, come indicato all'art. 3 del contratto, fino alla verifica di eventuali iscrizioni pregiudizievoli e
“comunque non prima del termine di 10 (dieci) giorni previsto dal quarto comma dell'art. 39 del Decreto Legislativo 385/1993”; che all'art. 3 bis del contratto, secondo cui, della somma costituita deposito cauzionale infruttifero (ossia tutti i finanziati € 860.000,00), si prevedeva che la minor somma di € 10.000,00 venisse
“trattenuta a titolo di deposito cauzionale presso la stessa a garanzia della CP_4 regolarizzazione dell'immobile suddetto, con l'intesa che la somma sarà resa disponibile alla Parte mutuataria quando la Banca mutuante avrà accertato, mediante tecnico di propria fiducia, la conclusione dell'iter di regolarizzazione dell'immobile”. Ha argomentato che il mutuo con contestuale deposito cauzionale infruttifero era perfettamente valido come titolo esecutivo, e che la contestuale costituzione di un deposito cauzionale non ne inficiava minimamente la piena efficacia esecutiva ex art. 474 c.p.c.;
V) l'infondatezza della domanda di risarcimento danni avanzata da
[...]
in quanto priva di causa petendi e di prova. Parte_1
non ha depositato ulteriori atti, né rassegnato conclusioni, nel giudizio CP_2 riunito.
2.4 Con comparsa di costituzione e risposta con nuovo difensore, si è costituita nel giudizio RG 1873/2022 , quale successore a titolo Controparte_3 particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. in quanto cessionaria da CP_2 dei crediti in oggetto, come risultante dal contratto di cessione di credito e dalla documentazione versata in atti, facendo proprie le allegazioni, eccezioni e domande tutte, anche in via istruttoria, avanzate da in giudizio. CP_2
15 Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita nel Controparte_3 giudizio, poi riunito, RG 1950/2022 promosso da ed Controparte_1 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Core di Appello di Firenze, contrariis reiectis, i) Previa riunione del presente procedimento a quello n.
1873/2022 R.G. proposto da avverso la medesima Parte_1 sentenza;
ii) Rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e del precetto e relativo titolo per difetto dei presupposti di legge che potrebbero legittimarla e comunque priva di fondamento in fatto e diritto;
iii) dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 774/2022 del Tribunale di Siena ai sensi dell'art. 348bis
c.p.c. perché manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento;
iv) in subordine, respingere l'appello proposto avverso la sentenza
n. 774/2022 del Tribunale di Siena perché infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata;
v) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del grado” .
Ha dedotto:
I) in via preliminare, la necessità della riunione del procedimento pendente avanti alla Corte d'Appello di Firenze RG 1950/2022 promosso da CP_1
con il procedimento RG 1873/2022 promosso da
[...] Parte_1
in quanto proposti avverso la medesima sentenza;
[...]
II) in via preliminare, la formazione del giudicato interno sulle questioni eccepite in primo grado e non riproposte in appello (carenza di procura, carenza di legitimatio in causam, successione a titolo particolare nel diritto controverso, doglianze sulle somme portate nell'atto di precetto);
III) in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per la ragionevole probabilità di non accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., essendo la sentenza di primo grado correttamente ed analiticamente motivata;
VI) circa l'eccezione relativa all'omessa pronuncia sulla notificazione del titolo in forma esecutiva, la sua inammissibilità in quanto la stessa avrebbe dovuto essere sollevata mediante l'opposizione agli atti esecutivi e non con l'opposizione all'esecuzione e che, comunque, la modalità di trascrizione del titolo esecutivo con attestazione di conformità costituisce un equipollente della notifica del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c., a nulla rilevando la mancata firma di attestazione da parte dell'Ufficiale Giudiziario della conformità, trattandosi di atto complesso che
16 si conclude con la attestazione della notifica, la quale ricomprende ovviamente in sé anche gli atti ad essa preparatori;
V) circa l'inefficacia e/o mancata valenza del contratto di mutuo azionato come titolo esecutivo, che l'erogazione delle somme era avvenuta contestualmente al mutuo mediante la consegna giuridica delle somme, che poi i mutuatari avevano Contr dopo versato a titolo di deposito cauzionale infruttifero presso la in attesa del verificarsi di alcuni avvenimenti contrattualmente previsti, senza che con ciò si verificasse alcuna interversione del possesso e soprattutto della proprietà di esse e restando dunque le somme nella giuridica proprietà e disponibilità dei mutuatari;
i mutuatari avevano quindi convenzionalmente concordato di costituire un deposito cauzionale infruttifero fino alla realizzazione dei presupposti contrattualmente previsti e, alla sua scadenza, le somme sarebbero rientrate automaticamente nella loro disponibilità;
VI) circa l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per carenza di causa del contratto di mutuo, che la sentenza della Corte di Cassazione n. 20896/2019 aveva statuito la validità del mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario;
VII) circa la violazione dei principî generali di correttezza e buona fede, che il motivo di appello è dedotto in maniera criptica e sfornita di prova;
VIII) sull'istanza di esibizione, che vi era stata contestazione sul punto da Contr parte di e che comunque sarebbe stato dell'odierno appellante fornire prova della formulazione di richiesta di consegna di copia dei documenti richiesti, inevasa, che avrebbe costituito il presupposto per fondare una richiesta di esibizione;
inoltre, la richiesta di esibizione non era stata reiterata nelle conclusioni, e deve pertanto ritenersi inammissibile in appello.
Nella propria comparsa conclusionale, ha rilevato che tutti Controparte_3
i motivi di appello spiegati dall'appellante avevano Controparte_1 trovato compiuto esame nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 5841 del 5.3.2025, che aveva confermato l'infondatezza dei motivi di appello proposti.
2.5 Con ordinanza del 29.2.2024 emessa nel giudizio R.G. 1873/2022, la
Corte d'Appello di Firenze, seconda sezione civile, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con le note scritte per udienza del 15.4.2025 ha Parte_1 depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ritualmente notificato all'appellata
17 , chiedendo l'estinzione del giudizio relativamente alla posizione Controparte_3 processuale tra le medesime parti.
Con le note scritte per l'udienza del 15.4.2025, , con Controparte_3 riferimento alla parte ha dichiarato di prendere atto Pt_1 Controparte_1 della rinuncia all'appello, ed ha accettato la rinuncia agli atti a spese integralmente compensate;
con riferimento alla parte ha rassegnato CP_1 Controparte_1 le conclusioni come sopra trascritte. Contr All'udienza del 15.04.2025 la Corte ha dichiarato la contumacia di ed ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte e, assorbita ogni istanza compresa quella di eventuale inibitoria, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con istanza del 17.4.2025, e Parte_1 Controparte_3 hanno rinnovato l'istanza di estinzione del giudizio RG 1873/2022; con provvedimento dell'8.5.2025, la Corte si dichiarava in attesa dell'accettazione di
Con istanza di estinzione del procedimento del 13.5.2025, CP_2 [...] ha chiesto alla Corte, in riforma del provvedimento dell'8.5.2025, Controparte_11 di dichiarare l'estinzione del procedimento pendente tra la medesima e
[...]
fermi e impregiudicati tutti i diritti nel procedimento avverso Parte_1
Con decreto del 20.5.2025 la Corte, rilevato che Controparte_1
era intervenuta nel giudizio quale cessionaria del credito di Controparte_3
precedentemente costituitasi nel presente procedimento e tuttora CP_2 parte del procedimento, ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c., poiché che non ne era stata mai disposta l'estromissione, peraltro neppure richiesta, ha disatteso l'istanza, in attesa dell'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio anche da parte di CP_2
Nella comparsa conclusionale del 13.6.2025, ha chiesto Controparte_3 alla Corte di disporre, ex art.111, terzo comma, c.p.c., l'estromissione di , CP_2 visto il consenso prestato dalla medesima nell'atto di cessione del credito (all. 4 fascicolo secondo grado ) e prestato da Controparte_3 Parte_1 con la richiesta di estinzione del giudizio, e di dichiarare cessata materia del
[...] contendere, con spese compensate.
Con comparsa conclusionale del 16.6.2025, Parte_1 preso atto del deposito da parte di dell'adesione alla rinuncia Controparte_3 agli atti anche da parte di , ha insistito per la estinzione del giudizio nel CP_2
18 rapporto tra ilo medesimo appellante e e con Controparte_3 CP_2 compensazione delle spese di lite.
*
3. L'istanza di inibitoria avanzata dalle parti appellanti resta assorbita dalla presente decisione.
3.1 Circa il giudizio di appello introdotto da Parte_1 osserva la Corte come, dall'analisi del documento n.4 del fascicolo secondo grado
, a firma , datato 16.10.2024 ed avente come oggetto Controparte_3 CP_2
“contratto di cessione dei crediti in data 27 giugno 2024 tra
[...]
e , contenente esplicito Controparte_2 Controparte_11 riferimento, tra gli altri, al contratto di finanziamento a termine CP_12
Contr ipotecario, stipulato tra e in data 5.2.2013 a Parte_2 rogito del notaio Dott. Notaio in (Rep. 45247; racc. Persona_1 CP_6
21.996), si possa ritenere acquisito il consenso di all'estromissione dal CP_2 giudizio.
Il sopra citato documento, infatti, testualmente recita: “Autorizziamo pertanto
l'intervento (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c.) di Controparte_3
quale titolare dei Crediti, con estromissione di , in tutti i giudizi pendenti
[...] CP_2
e inerenti ai Crediti sopra richiamati”.
Ritenuto pertanto acquisito l'espresso consenso di tutte le parti in causa, la
Corte dichiara l'estromissione di ex art.111 c.p.c. e, attesa la rinuncia CP_2 all'appello di debitamente accettata da Pt_1 Parte_1 Controparte_3
, dichiara l'estinzione del giudizio pendente tra le suddette parti, con
[...] compensazione delle spese, secondo l'accordo delle parti.
3.2 L'appello introdotto da va rigettato. Controparte_1
3.3 Il primo motivo è inammissibile.
L'appellante ha riproposto le eccezioni di nullità Controparte_1 dell'atto di precetto, lamentando l'omessa pronuncia del Tribunale in proposito, ed Contr insistendo nella doglianza secondo cui in violazione dell'art.479 c.p.c., si sarebbe limitata ad allegare al precetto non una copia autentica del titolo esecutivo, ma una mera “copia fotostatica”, priva della data e della firma dell'Ufficiale Giudiziario in calce alla certificazione della conformità della fotocopia del mutuo all'originale.
Premesso che il primo Giudice non ha espressamente qualificato i motivi di opposizione proposti, viene in rilievo quanto affermato dalla Suprema Corte
19 riguardo al fatto che “La individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza ….. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva … la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Qualora il giudice a quo, come nel caso di specie, non abbia fornito alcuna univoca qualificazione giuridica all'opposizione proposta, il giudice dell'impugnazione deve
a ciò provvedere, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma proprio ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa” (Cass. civ.
n.6844/2024; nello stesso senso: Corte d'Appello di Firenze, Sez. I, n.1953/2022).
Osserva il Collegio che il motivo fatto valere dall'appellante CP_1
relativo all'omessa e/o invalida notificazione del titolo esecutivo,
[...]
è proprio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c.; l'orientamento della Suprema Corte è infatti univoco sul punto:
“L'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1, cpc, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità” (Cass. civ. n. 10871/2023); “L'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora si proponga opposizione avverso il precetto deducendo un tale vizio del precetto stesso, non si è di fronte a una opposizione all'esecuzione ma agli atti esecutivi da proporsi, per l'effetto, entro cinque giorni dalla notifica del precetto” (Cass. civ. n.5111/2007).
La sentenza di primo grado, con riguardo al profilo in esame, appare dunque inappellabile ai sensi dell'art. 618, comma terzo, c.p.c., in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente la proposizione del ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 Cost.
Si veda, in proposito, la recente pronuncia della Corte di Cassazione
n.6844/2024 che ha statuito: “nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione
20 in materia esecutiva (a cui non si applica la modifica normativa sopravvenuta per effetto dell'articolo 14 della legge n. 52 del 2006, che ha comportato la sostituzione dell'articolo 616 Cpc), la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi”.
Peraltro, “qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione”. (Cass. civ.
Ordinanza n. 3166/2020).
3.4 Il secondo motivo è infondato.
Osserva il Collegio che, pur avendo il giudice di primo grado trattato congiuntamente i due profili di doglianza lamentati dall'odierno appellante, l'uno inerente l'efficacia esecutiva del titolo, e l'altro inerente la validità del contratto di mutuo in quanto privo di causa concreta, ha comunque argomentato e motivato in sentenza con specifico riferimento ad entrambi i motivi, con richiami giurisprudenziali inerenti sia la valenza del contratto di finanziamento quale titolo esecutivo, sia la nullità del contratto per mancanza di causa (cfr. pag. 5 sentenza di primo grado).
3.5 Il terzo motivo è infondato.
L'appellante lamenta la mancata efficacia Controparte_1 esecutiva del contratto di finanziamento, in quanto la stipulazione del contratto di mutuo, e l'erogazione dell'importo, furono effettuati in momenti temporali diversi,
e perché dalle pattuizioni contrattuali si desumeva che l'effettiva erogazione delle somme soggiaceva al verificarsi di eventi, successivi alla conclusione del contratto.
La questione, altamente dibattuta in giurisprudenza, ha trovato infine definizione con la sentenza n. 5841/2025 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, che hanno chiarito che il perfezionamento del contratto di mutuo si verifica nel momento in cui la somma mutuata, anche se non consegnata, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario con l'accredito sul conto corrente, e che il contratto di mutuo per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante debba considerarsi lecito: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto
21 corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art.
474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Nel caso di specie, i mutuatari hanno convenzionalmente concordato di costituire un deposito cauzionale infruttifero fino alla realizzazione dei presupposti contrattualmente previsti (artt.3 e 3 bis del contratto del 5.2.2013), ed il trasferimento delle somme mutuate è comprovato dalla “ampia e liberatoria quietanza” rilasciata ai mutuatari con la sottoscrizione dell'atto (art.3 del contratto del 5.2.2013).
Appare pertanto provato che la somma mutuata sia entrata nella disponibilità giuridica degli appellanti, equivalente alla traditio materiale della somma, e che il contratto di finanziamento del 5.2.2013, munito dei requisiti previsti dall'art. 474
c.p.c., costituisca valido titolo esecutivo.
Anche l'ulteriore questione lamentata dall'appellante CP_1
relativa alla presenza nel contratto di pattuizioni collegate ad
[...] eventi futuri (art. 3 bis contratto del 5.2.2013), che non rispetterebbero i requisiti di forma dettati dall'art.474 c.p.c., si rivela infondata alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n.5968/2025, hanno statuito che: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto
l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
3.6 Il quarto motivo è infondato.
L'appellante lamenta la mancanza di causa del contratto de quo, in quanto Contr avrebbe utilizzato le somme mutuate al solo scopo di ristrutturare un debito a breve - medio termine, già gravante sulla e non Parte_2 per dotare la medesima di “liquidità”. Parte_2
22 Osserva la Corte che la più recente giurisprudenza di legittimità ha concluso per la validità del c.d. "mutuo solutorio" stipulato per il risanamento dell'esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante;
a tale proposito si citano, ex multis: “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass. civ. n.23149/2022);
“Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso” (Cass. civ. n.37654/2021).
3.7 Il quinto motivo è infondato. Contr L'appellante ha eccepito che il comportamento tenuto da abbia violato i principi generali di correttezza e buona fede, e che pertanto le pretese creditorie dell' andassero respinte. CP_9
La censura inerente la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede da parte della in sede di concessione del mutuo non appare adeguatamente CP_4 provata in termini di specifici comportamenti illeciti posti in essere dall'istituto di credito, non essendo sufficiente allo scopo la sola deduzione della circostanza per cui il mutuo sarebbe stato erogato per ripianare posizioni debitorie preesistenti e per dotarsi di garanzie ipotecarie e fideiussorie.
Sul punto, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n.26724/2007 ha evidenziato come l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nel corso della sua esecuzione, non ne determina la nullità, e ciò indipendentemente dalla natura delle
23 norme con le quali vi sia contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge;
la violazione degli obblighi di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, responsabilità che tuttavia, nel caso di specie, non è stata invocata dalla parte appellante, che si è limitata a richiedere l'accertamento e la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo.
3.8 Il sesto motivo è inammissibile, prima che infondato.
L'appellante ha riproposto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., da parte Contr di delle cambiali agrarie e della perizia di stima del complesso aziendale della debitrice principale Pt_2 Parte_2
L'istanza di esibizione, proposta per la prima volta da CP_1 nelle memorie ex art.183, comma sesto, n.2 c.p.c., deve
[...] considerarsi rinunciata implicitamente per mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure, e dunque deve considerarsi inammissibile in appello.
Nel merito, si osserva che comunque la motivazione di rigetto del giudice di primo grado appare logica e condivisibile, alla luce della mancanza della prova dell'impossibilità di acquisizione dei documenti direttamente dalla ai fini CP_4 della produzione in giudizio.
A ciò si aggiunga il fatto che l'appellante non ha spiegato l'incidenza della richiesta ai fini decisori, né nelle memorie ex art.183, comma sesto, n.2 c.p.c., nelle quali si è limitato a dedurre: “Sul punto, infine, questa difesa si associa alla già formulata richiesta di esibizione ex art. 210, cod. proc. civ., nei confronti di Contr
delle due cambiali agrarie sopra richiamate, come pure della perizia di stima dell'intero complesso aziendale di , né nell'atto di appello in Parte_2 cui si è lamentato del rigetto dell'istanza, senza però supportare, con un'idonea motivazione, la necessità dell'acquisizione dei documenti ai fini della prova.
24 4. Le spese del giudizio R.G. 1950/2022 - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, ed operata la riduzione del 50% (essendo il valore della causa prossimo a quello minimo dello scaglione di valore di riferimento), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. dichiara l'estromissione di CP_2 Controparte_2 dal giudizio R.G. 1873/2022;
2. dichiara l'estinzione del giudizio R.G. 1873/2022;
3. compensa tra le parti le spese del giudizio R.G. 1873/2022;
4. respinge l'appello proposto da nel giudizio Controparte_1
R.G. 1950/2022 e, per l'effetto, conferma integralmente nei suoi confronti la sentenza n. 774/2022 emessa dal Tribunale di Siena il 9.9.2022 e pubblicata il
20.9.2022;
5. condanna l'appellante al pagamento delle Controparte_1 spese del giudizio R.G. 1950/2022 nei confronti di , liquidate in Controparte_3
€ 12.032,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e
Cap come per legge;
6. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante CP_1
i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo
[...] unificato ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.10.2025.
LA CONS. EST.
D.ssa DR RR
LA PRESIDENTE
D.ssa IS AN
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa IS AN Presidente
D.ssa DR RR Consigliere relatore
Dott Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 21.10.2022 al numero 1873/2022 del Registro generale, alla quale è stata riunita la causa iscritta a ruolo il 3.11.2022 al numero
1950/2022 avente a oggetto: appello avverso sentenza n.774/2022 emessa dal
Tribunale di Siena il 9.9.2022 e pubblicata il 20.9.2022
R.G. 1873/2022 pendente fra
AVV. (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Paolo Maraini (C.F. e C.F._2 dall'Avv. Elena Moraca (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
( , Controparte_1 CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Giacobbe del foro di Messina (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._5 quest'ultimo difensore, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
1 DA BA (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._6 lo studio dell'Avv. Maria Vittoria Moretti (C.F. ), giusta C.F._7 procura in atti;
PARTE APPELLATA
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Valerio
NE (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._8 studio del suo difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
Controparte_4
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
R.G. 1950/2022 pendente fra
( , Controparte_1 CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Giacobbe del foro di Messina (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._5 quest'ultimo difensore, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
Contro
AVV. (C.F. ), Parte_1 CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Paolo Maraini (C.F. e C.F._2 dall'Avv. Elena Moraca (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Valerio
NE (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._8 studio del suo difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
Controparte_4
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni:
2 Parte appellante Avv. nella comparsa Parte_1 conclusionale nel giudizio riunito R.G. 1873/2022 + R.G. 1950/2022:
“L'appellante. ribadisce che in forza di accordo Parte_1 transattivo sottoscritto con la società è cessata tra le parti la Controparte_3 materia del contendere con conseguente accordo di provvedere all'estinzione del presente procedimento come da separata istanza di rinuncia agli atti già depositata. A questo riguardo, anche all'esito dei pregressi provvedimenti assunti da Codesta On.le Corte, l'appellante prende atto del Parte_1 deposito da parte di dell'adesione alla rinuncia agli atti anche da CP_3 parte della cessionaria del credito controverso, società . Si insiste pertanto CP_2 per la estinzione del giudizio nel rapporto tra l'appellante Parte_1
e le società con compensazione delle spese di lite”.
[...] Controparte_5
Parte appellante Avv. nell'atto di appello nel CP_1 Parte_1 giudizio R.G. 1950/2022: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 774/2022, resa dal Tribunale Civile di Siena nei giorni 9 - 20 settembre 2022, e previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza medesima (articolo 283 cod. proc. civ.) o dell'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto e del titolo esecutivo (articolo 624 cod. proc. civ.): 1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'invalida notifica del precetto impugnato, dichiarando la nullità e/o invalidità dello stesso;
2) nel merito, accertare e dichiarare la natura di mutuo condizionato del contratto di finanziamento del 5 febbraio 2013, accertando e dichiarando l'inidoneità del contratto di finanziamento
a costituire titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ.; e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di precetto del 20 novembre 2019; 3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di e per Controparte_6 essa, in qualità di mandataria, di ed ora di CP_7 Controparte_2 quale presunto successore nel diritto controverso, a procedere ad
[...] esecuzione forzata e/o, comunque, dichiarare nullo, invalido, illegittimo e/o inefficace il precetto notificato in data 4 dicembre 2019 da al sig. CP_7
e/o l'esecuzione promossa da quest'ultima; 4) in linea Controparte_1 subordinata, accertare e dichiarare l'erroneità / illegittimità della somma portata dall'opposto atto di precetto;
e, per l'effetto, dichiarare la nullità parziale dello stesso, nella misura che verrà successivamente determinata in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
3 Parte appellata nella Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta nel giudizio R.G. 1873/2022: “Voglia l'Ill.ma
Corte d'Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza respinta ed eccezione disattesa, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: in via preliminare e/o pregiudiziale: - disporre la riunione del procedimento di appello
R.G. 1950/2022 pendente avanti alla medesima Corte di Appello di Firenze al presente procedimento, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza come indicato in atti, per i motivi esposti in narrativa;
- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e/o del precetto e relativo titolo, per difetto dei presupposti di legge che potrebbero legittimarla e comunque priva di fondamento in fatto ed in diritto per le causali di cui in atto;
- dichiarare inammissibile ed improponibile, in quanto nuova, la domanda o comunque la doglianza di ritenere invalido il mandato alle liti conferito al difensore di cui all'atto di precetto oggetto di opposizione nel primo grado di giudizio, il tutto in quanto tardivo ed inammissibile, prima ancora che infondato nel merito, come meglio esposto in atto;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 774/2022, Rep n. 1348/2022 del 9 – 20 settembre
2022, emessa dal Tribunale di Siena, nella persona della Dott.ssa Marianna Serrao, nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G. 3390/2019 e 3524/2019, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 774/2022, Rep n.
1348/2022 del 9 – 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di Siena, nella persona della Dott.ssa Marianna Serrao, nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G.
3390/2019 e 3524/2019, anche a norma dell'art. 342 c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
nel merito: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato dal Sig. rigettarlo Parte_1 integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 774/2022, Rep n.
1348/2022 del 9 – 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di Siena, nella persona della Dott.ssa Marianna Serrao, nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G.
3390/2019 e 3524/2019. In via istruttoria: rigettare le generiche e nuove istanze
4 istruttorie così come proposte in tal sede di appello dal Sig. Parte_1
per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma
[...] della sentenza n. 774/2022, Rep n. 1348/2022 del 9 – 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di Siena, nella persona della Dott.ssa Marianna Serrao, nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G. 3390/2019 e 3524/2019. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. Con ogni riserva istruttoria. Con ogni riserva di legge”.
Parte appellata , nella comparsa conclusionale nel Controparte_3 giudizio riunito R.G. 1873/2022 + R.G. 1950/2022: "Con riferimento alla posizione di voglia l'Ecc.ma Core di Appello di Firenze, contrariis Controparte_1 reiectis, dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 774/2022 del Tribunale di Siena perché infondato in fatto
e in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari del grado. Con riferimento
a voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze disporre Parte_1
l'estromissione di stante il consenso delle altre parti ai sensi dell'art. 111 CP_2 co. 3 c.p.p. e, così dichiarare cessata materia del contendere a spese integralmente compensate”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c. con istanza di sospensione, l'Avv. ha citato in giudizio, Parte_1
Contr avanti al Tribunale di Siena, (nel proseguo: Controparte_4
e, per essa, in qualità di mandataria, proponendo opposizione CP_7 avverso l'atto di precetto allo stesso notificato in data 03.12.2019, con il quale veniva ingiunto alla , in qualità di parte Parte_2 mutuataria e datrice d'ipoteca, nonché all'odierno appellante, e ad CP_1
in qualità di fideiussori, il pagamento, in solido tra loro, della
[...] somma complessiva di € 1.089,582,07, oltre a interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo, spese di notifica e successive occorrende, in forza di contratto di finanziamento a medio/lungo termine a rogito Notaio
[...] con data 5.2.2013, Rep. N. 45247, Racc. n. 21996, munito di formula Per_1 esecutiva in data 19.2.2013 (all. 1 fascicolo di primo grado Parte_1
.
[...]
5 A sostegno dell'opposizione ha dedotto, in via preliminare, il difetto di prova della titolarità del diritto azionato in capo a e/o del difetto di CP_7 legittimatio ad causam per non avere la medesima allegato all'atto di precetto Contr notificato la procura che dimostrasse i poteri di rappresentanza derivati da e ciò anche per l'intervenuto esercizio del diritto di recesso da parte della medesima dal contratto di servicing stipulato con come da comunicato stampa CP_7
Contr del 30.6.2019 (all.3 fascicolo di primo grado . Parte_1
Contr Ha eccepito, altresì, il difetto di prova del credito preteso da con conseguente indeterminatezza e indeterminabilità delle somme richieste in precetto, erroneamente quantificate anche in considerazione dell'illegittima applicazione delle clausole di determinazione degli interessi e capitalizzazione degli interessi passivi, di applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di determinazione dell'interesse ultralegale e di interessi usurari, delle clausole aventi ad oggetto l'illegittima determinazione di spese, competenze, oneri, e remunerazioni e del calcolo degli interessi di mora “dal dovuto” e non fino al passaggio a sofferenza del credito.
Ha contestato l'inidoneità del contratto di finanziamento a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art.474 c.p.c., in quanto il contratto di finanziamento non Contr contemplava una reale “tradizio” delle somme erogate da e l'effettiva disponibilità delle somme era stata assoggettata a molteplici condizioni.
Ha dedotto la nullità del contratto di finanziamento per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte della in quanto, nonostante CP_4 che il contratto di finanziamento contenesse una clausola di destinazione ed indicasse quale scopo del mutuo la destinazione “a liquidità”, nei fatti la mutuataria Contr non aveva mai realmente beneficiato della somma, utilizzata invece da per estinguere pregresse esposizioni debitorie di Pt_2
Contr Si è costituita in giudizio eccependo che la circostanza che le procure speciali non fossero state allegate all'atto di precetto non pregiudicava la regolarità del medesimo trattandosi di atto stragiudiziale prodromico all'avvio dell'esecuzione e non di atto processuale.
Ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione relativa all'indeterminatezza delle somme richieste e della correttezza dei tassi applicati, in quanto il precetto recava l'esatta indicazione dell'importo residuo dovuto dai debitori, pari ad € 296.029,05 per n. 9 rate insolute dal 31.10.2014 al 31.12.2018 (al netto dei recuperi già conseguiti) ed € 742.166,86 per capitale residuo dovuto al 22.01.2019, così come
6 già comunicato ai debitori con la lettera di messa in mora dell'11.3.2019 (all. 5 Contr fascicolo primo grado;
precisava che il calcolo del dovuto era stato eseguito applicando le condizioni economiche concordate e sottoscritte dalle parti.
Ha argomentato che il contratto di finanziamento doveva considerarsi idoneo a costituire titolo esecutivo, in quanto le modalità di erogazione della somma mutuata, così come tutte le condizioni economiche applicate al finanziamento, erano contenute in specifiche clausole concordate tra le parti e dalle stesse sottoscritte;
all'art. 3 del contratto di mutuo, infatti, la parte mutuataria dichiarava di aver ricevuto dalla Banca la somma mutuata rilasciandone ampia quietanza e, dall'estratto di sintesi, si evinceva che alla data di stipula del contratto di mutuo era stato registrato l'importo della somma finanziata, così come alla data del
21.2.2013 era stata annotata l'avvenuta erogazione finale (all. 7 fascicolo primo Contr grado .
Ha contestato l'affermazione dell'opponente laddove ha qualificato il mutuo di cui è causa quale “mutuo di scopo”, in quanto il contratto di mutuo fondiario, non avendo uno scopo predefinito, poteva essere utilizzato per il conseguimento delle più varie destinazioni e, quindi, anche per risanare una preesistente situazione di crisi.
Ha contestato la richiesta di risarcimento danni, perché infondata e sfornita di prova.
Si costituiva in giudizio segnalando che l'atto di Controparte_1 precetto era stato dal medesimo autonomamente impugnato ed eccependo, in via pregiudiziale, l'invalida notifica del precetto notificato il 3.12.2019, in quanto il contratto di finanziamento, stipulato con , era atto pubblico Parte_2 che la società creditrice aveva l'onere di notificare ai sensi dell'articolo 479 c.p.c. Contr in copia autentica, mentre aveva allegato al precetto una mera copia fotostatica.
Ha eccepito poi la nullità dell'atto di precetto per inidoneità del contratto di finanziamento del 5.2.2013 a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in quanto Contr mutuo condizionato nel quale subordinava l'erogazione del prestito al buon esito di futuri eventi (art. 3 del contratto di mutuo).
In via subordinata, ha eccepito l'irregolarità formale del precetto, perché non corredato né dalla procura legittimante i poteri di né dalla procura CP_7 legittimante i poteri di delega del procuratore speciale di in via CP_7 ulteriormente subordinata, ha eccepito la nullità parziale dell'atto di precetto per
7 illegittima ed errata quantificazione dell'importo scaturito dall'illegittima applicazione delle clausole di determinazione degli interessi e dalla capitalizzazione di quelli passivi, delle commissioni massimo scoperto e di interessi usurari.
Si è costituita in giudizio con Controparte_2 atto di intervento ex art. 111 c.p.c. dichiarando di intervenire nel giudizio facendo
Contr proprie tutte le istanze, domande ed eccezioni formulate da in quanto, con
Contr effetti giuridici a far data dal 1.12.2020, si era scissa in ed aveva CP_2 trasferito a quest'ultima un compendio di attività e passività, ivi incluso il credito
Contr vantato da nei confronti di ha precisato altresì Parte_1 di non essere legittimata passiva in ordine a domande restitutorie o risarcitorie originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da
Contr anteriormente alla scissione.
La causa, previa riunione con l'opposizione proposta da CP_1 vverso lo stesso atto esecutivo, è stata istruita documentalmente.
[...]
Con sentenza n. 774/2022 del 9.9.2022 il Tribunale di Siena così ha statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1.In reiezione dell'opposizione, dichiara valido ed efficace il precetto opposto;
2.Condanna parti opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida, in favore di parte opposta, nella somma complessiva di Euro 23.937,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA, come per legge”.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che la mancata allegazione della procura di non pregiudicasse la regolarità del precetto, trattandosi di atto CP_7 stragiudiziale prodromico all'avvio dell'esecuzione e ben potendo la procura essere rilasciata anche in un momento successivo;
non vi era inoltre, prova del recesso Contr di dal contratto di servicing con esercitato alla data di notifica CP_7 dell'atto di precetto.
Ha respinto l'eccezione di invalidità del contratto di finanziamento come titolo Contr esecutivo, argomentando che tra e era stato concluso un Parte_2 contratto di mutuo ipotecario per lo scopo negoziale indicato, ovvero da destinare a liquidità, e che la parte finanziata aveva dichiarato nel contratto di aver ricevuto il denaro pattuito, rilasciandone ampia e liberatoria quietanza, poi costituito in deposito cauzionale in favore della a garanzia degli adempimenti previsti CP_4 dal contratto;
sul punto, il Giudice di primo grado ha ritenuto di aderire all'orientamento della Suprema Corte per cui, pur ribadendo la tesi tradizionale per
8 la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, quale elemento costitutivo del contratto, tuttavia non è necessaria la consegna materiale del denaro nelle mani del mutuatario ai fini del perfezionamento del contratto, essendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica (in questo senso: Cass. civ. 25569/2011;
Cass. civ. 17194/2015; Cass. civ. 6174/2020).
Ha ritenuto privi di riscontro probatorio, e quindi infondati, gli ulteriori motivi di opposizione relativi all'errata quantificazione dell'importo oggetto del precetto, nonché al comportamento contrario a buona fede della che non avrebbe CP_4 accettato di rinnovare due cambiali agrarie e non concesso la moratoria ABI per l'anno 2013 se non subordinandola alla prestazione di ulteriori fideiussioni.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha proposto appello avverso la sentenza ed Parte_1 Parte_1 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia a codesto Ill.mo Corte D'Appello di
Firenze, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 774 del Tribunale di Siena depositata in data 20 settembre 2022 e notificata in data 22 settembre 2022 previe tutte le declaratorie del caso, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva della provvisoria esecutività della stessa sentenza per le motivazioni di cui al § V di parte motiva ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ. - nel merito - accertare e dichiarare
l'originario difetto di legittimazione attiva di all'avvio dell'azione CP_7 esecutiva, stante l'insussistenza dell'asserita qualità di mandataria di
[...]
e per l'effetto dichiarare nullo, invalido, Controparte_6 illegittimo, inefficace e/o come meglio, e comunque privo di effetto, il precetto notificato in data 04.12.2019 da al sig. avv. CP_7 Parte_1
/o l'esecuzione promossa da quest'ultima; - accertare e dichiarare
[...]
l'insussistenza del diritto di e per essa, Controparte_6 in qualità di mandataria, di ed ora di CP_7 Controparte_2 quale asserito successore nel diritto controverso, a procedere ad
[...] esecuzione forzata e/o, comunque, dichiarare nullo, invalido, illegittimo, inefficace
e/o come meglio, e comunque privo di effetto, il precetto notificato in data
04.12.2019 da nell'indicata qualità, al sig. avv. CP_7 Parte_1
e/o l'esecuzione promossa da quest'ultima; - dichiarare tenuta e
[...] condannare e per essa, in qualità di Controparte_6 mandataria, ed ora CP_7 Controparte_2 nell'indicata qualità di successore nel diritto controverso, al risarcimento dei danni
9 tutti patiti e patiendi dal sig. avv. per l'importo da Parte_1 determinarsi con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., tenendo conto, tra le altre voci, dei costi sino ad oggi sostenuti e ai danni morali subiti oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo. Con vittoria integrale delle spese, dei diritti e degli onorari del presente procedimento”.
Ha dedotto i seguenti motivi:
1) Vizio e/o erroneità della Sentenza per non aver ritenuto assolto l'onere della prova del difetto di procura in capo a al momento della notifica del CP_7 precetto: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e comunque degli art. 77, 115 e 116 c.p.c.
Ha eccepito che la Sentenza di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non provato che al momento della notifica del precetto, fosse priva CP_7 degli asseriti poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della mandante Contr Contr
in quanto sarebbe spettato a e/o a fronte dell'eccezione CP_7 svolta, dimostrare la sussistenza della legittimazione ad agire della medesima
CP_7
Il difetto di legittimazione ad agire di al contrario, risulterebbe CP_7 pacifico alla luce della delibera di revoca dei poteri di rappresentanza conferiti da Contr a in data antecedente al 30.6.2019, e quindi prima della notifica CP_7 del precetto;
della costituzione nel giudizio di opposizione non già di CP_7
Contr bensì di che avrebbe confermato l'effettivo esercizio di tale revoca;
della Contr mancata contestazione da parte di della revoca del mandato a in CP_7 data antecedente al 30.6.2019.
Ha eccepito che il difetto di legittimazione processuale di CP_7 inciderebbe anche sulla validità del mandato alle liti conferito al difensore, e che Contr la successiva costituzione di non sarebbe idonea a costituire sanatoria o ratifica dell'originario vizio di legittimazione del soggetto che ha notificato il precetto.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c.
Ha contestato l'idoneità del contratto di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto il momento della sottoscrizione del contratto di mutuo (5.2.2013) non coincideva con quello di effettiva erogazione dell'importo mutuato (21.2.2013), e l'erogazione effettiva delle somme era condizionata ad eventi successivi, circostanza che, a prescindere o meno dall'effettiva sussistenza di una traditio, priverebbe il mutuo dei requisiti essenziali
10 per poter assumere valenza di titolo esecutivo anche nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, le somme siano state depositate al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo in un deposito cauzionale da svincolarsi in un momento successivo.
Ha lamentato che il Tribunale di Siena avrebbe erroneamente trattato congiuntamente due distinte eccezioni formulate dall'odierno appellante, ovvero quella di inidoneità del contratto di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e di nullità del contratto di finanziamento per assenza di causa e così non avrebbe motivato opportunamente il rigetto della prima eccezione.
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento non consentiva di ritenere assolto l'essenziale requisito formale richiesto per attribuirgli valenza di titolo esecutivo, ovvero che sia il contratto, che la traditio del denaro al mutuatario rispettassero i requisiti di forma (atto ricevuto da notaio) prescritti dall'art. 474 Contr c.p.c., dal momento che una parte delle somme che aveva mutuato ad era stata svincolata solo in data successiva alla firma del Parte_2 contratto (docc. 15-17 fascicolo di primo grado e Parte_1 successivamente all'accertamento da parte della mutuante dell'esecuzione di determinati adempimenti.
3) Impugnazione per omessa pronuncia;
violazione e/o non corretta applicazione dell'art. 112 c.p.c.; in ogni caso, in subordine, impugnazione per errore di diritto nell'applicazione degli artt. 1325, n. 2 c.c. in rapporto all'art. 1813
c.c. e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione alle prove prodotte in causa.
Il Tribunale di Siena avrebbe errato nel respingere l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per mancanza di causa alla luce della acquisizione della disponibilità giuridica delle somme mutuate da parte della;
in Parte_2 realtà, le somme mutuate erano state unilateralmente ed immediatamente Contr utilizzate da per consolidare e ristrutturare un precedente debito di Parte_2
a breve/medio termine, a seguito della scadenza e mancato rinnovo di due
[...] cambiali agrarie preesistenti per un totale complessivo di Euro 825.000 (all.ti 5, 6
e 11 fascicolo primo grado . Parte_1 Contr In conclusione, avrebbe messo in atto una finzione, abusando della propria posizione di contraente forte e conseguendo un duplice risultato utile perché, da un lato, il mutuo, garantito da ipoteche o fideiussioni, aveva agevolato
11 il soddisfacimento della pretesa economica della stessa, dall'altro le aveva CP_4 consentito di percepire gli ulteriori interessi pattuiti quale corrispettivo di una somma in realtà mai utilizzata dal beneficiario apparente;
tale operazione sarebbe nulla in quanto del tutto priva di causa in concreto, essendo la reale causa dell'operazione rappresentata dall'estinzione della precedente posizione debitoria, dalla creazione di nuove garanzie reali e/o personali, o comunque nulla in quanto avente causa illecita (Cass. 05.08.2019 n. 20896, Cass. 21.10.2019 n. 26770,
Cass.
8.4.2020 n. 7740, Cass. 25.1.2021 n. 1517).
Il Tribunale avrebbe errato anche nel ritenere non provato il comportamento Contr contrario a buona fede di attesi i comportamenti che risultavano forniti di Contr prova documentale, ovvero l'aver immotivatamente rifiutato di rinnovare le cambiali agrarie concesse a favore di e scadute;
l'aver concesso il mutuo al Pt_2 solo fine di ripianare l'esposizione debitoria maturata da l'aver preteso il Pt_2 rilascio di garanzie fideiussorie anche da parte dei signori al Parte_1 fine della concessione del mutuo;
l'aver tentato di condizionare la concessione della moratoria ABI per l'anno 2013 al rilascio di ulteriori garanzie fideiussorie (all.
3-5 fascicolo primo grado Parte_1
All'udienza del 19.11.2024, la Corte riuniva la causa Rg. 1950/2022, pendente tra le stesse parti nonché avverso la medesima sentenza, alla causa Rg.
1873/2022.
2.2 Con atto di citazione in appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, nonché dell'atto di precetto e del titolo esecutivo,
[...] ha proposto appello avverso la sentenza ed ha rassegnato le Controparte_1 conclusioni sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
1) Sulla notificazione dell'atto di precetto: omessa pronuncia;
violazione degli articoli 479, primo comma, e 480, secondo comma, c.p.c.
Ha dedotto che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla doglianza Contr secondo cui in violazione dell'art.479 c.p.c., non aveva notificato, prima od unitamente al precetto, copia autentica del titolo esecutivo, ovvero del contratto di finanziamento stipulato per atto pubblico con , ma si era Parte_2 limitata ad allegare al precetto una mera “copia fotostatica”, priva della data, e della firma dell'Ufficiale Giudiziario in calce alla certificazione della conformità della fotocopia del mutuo all'originale(cfr. pag. 3 dell'atto di precetto), così che l'atto di precetto era da considerarsi colpito da radicale nullità.
12 2) Sull'inefficacia del titolo esecutivo: contraddittorietà della motivazione.
Ha lamentato che il Tribunale di Siena avrebbe sovrapposto, con una motivazione contraddittoria, due eccezioni, l'una inerente l'efficacia esecutiva del titolo, in quanto le clausole negoziali, disciplinanti erogazione e disponibilità della somma mutuata, avrebbero sottratto il contratto di mutuo alla disciplina dell'art. 474 c.p.c., impedendo a di agire in via esecutiva, Controparte_4
l'altra inerente invece la validità del contratto di mutuo in quanto privo di causa concreta e quindi radicalmente nullo ai sensi degli artt. 1325, 1418 e 1813 c.c..
3) Ancora sull'inefficacia del titolo esecutivo: violazione dell'articolo 474 c.p.c.
Ha dedotto che, affinchè un contratto di mutuo possa avere valenza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., lo stesso deve contenere pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, devono rispettare i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. civ. n.6174/2020).
Nel caso di specie, la mancanza dell'efficacia esecutiva del mutuo de quo si desumerebbe dal fatto che la stipulazione del contratto di mutuo e l'erogazione dell'importo mutuato fossero collocati in momenti diversi (contratto di mutuo sottoscritto il 5.2.2013 ed erogazione del denaro il 21.2.2013); inoltre, dall'analisi delle “condizioni di erogazione del finanziamento”, disciplinate dagli artt. 3 e 3-bis del contratto 5 febbraio 2013, si ricaverebbe che l'effettiva erogazione delle somme soggiaceva al verificarsi di eventi, successivi alla conclusione del contratto, da accertarsi mediante atti esecutivi privi dei requisiti di forma dettati dall'articolo
474 c.p.c..
4) Sulla nullità del contratto di mutuo: violazione degli articoli 1325, 1418 e
1813 c.c. e 115, primo comma, c.p.c.
Ha eccepito, altresì, che il contratto di mutuo fosse privo di causa concreta, e Contr dunque radicalmente nullo;
infatti, avrebbe utilizzato le somme mutuate al solo scopo di ristrutturare un debito a breve - medio termine, già gravante su a causa della scadenza, provocata dall'istituto stesso, di Parte_2 due cambiali agrarie dell'importo complessivo di euro 825.000,00; il contratto non era quindi volto a dotare di “liquidità”, da destinare alle Parte_2 Contr proprie necessità di impresa, ma soddisfaceva l'esclusivo interesse di che così si procurò, mediante mere operazioni contabili, nuove garanzie ipotecarie e fideiussorie.
13 Il contratto di mutuo si sarebbe dunque concretizzato in un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, e sarebbe dunque privo di causa concreta, così invalido ed inefficace.
5) In ogni caso: sulla violazione dei principi generali di correttezza e buona fede (articoli 1175 e 1375 c.c.) e dell'articolo 115, primo comma, c.p.c. Contr Ha eccepito che il comportamento tenuto da violasse i principi generali di correttezza e buona fede, e che pertanto le pretese creditorie dell' CP_9 andassero respinte.
6) Sull'istanza di esibizione: violazione degli articoli 115, primo comma, e 210
c.p.c., e 119, quarto comma, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Infine, ha riproposto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte di
[...] agrarie nn. 2267719,53 (di euro 350.000,00) e 2266615,16 (di euro CP_10
475.000,00), e la “perizia di stima dell'intero complesso aziendale della debitrice principale redatta su mandato … [dell'istituto mutuante] dai Parte_2 sig.ri nel marzo 2017”. Parte_3
2.3 Si è costituita, nel giudizio R.G. 1873/2022, Controparte_2
(nel proseguo: ), quale società beneficiaria risultante dalla
[...] CP_2
Contr scissione di in , rassegnando le conclusioni sopra trascritte e chiedendo CP_2 il rigetto dell'istanza di sospensiva e deducendo:
I) in via preliminare e pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per la ragionevole probabilità di non accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., essendo la sentenza di primo grado correttamente ed analiticamente motivata;
II) in via preliminare e pregiudiziale, la necessità della riunione del procedimento pendente avanti alla Corte d'Appello di Firenze RG 1950/2022 promosso da con il procedimento RG 1873/2022 Controparte_1 promosso da in quanto proposti avverso la medesima Parte_1 sentenza;
III) circa l'irregolarità formale del precetto ed il difetto di legitimatio ad causam, per l'assenza di procura speciale in capo a ad agire in nome CP_7
Contr e per conto di eccepito da che in Parte_1 CP_7 persona del procuratore speciale Dott. , aveva agito quale Parte_4 Contr mandataria in nome e per conto di in forza di regolari procure speciali richiamate nel precetto notificato e riversate in atti, e che la circostanza che tali procure speciali non fossero state allegate all'atto di precetto, al cui margine è stata apposta la procura alle liti al difensore, non pregiudicasse la regolarità del
14 medesimo, quale atto stragiudiziale prodromico all'avvio dell'esecuzione e non atto processuale;
inoltre, la censura introdotta in appello e relativa all'invalidità del mandato alle liti conferito al difensore, a causa del difetto di legittimazione processuale di dovrebbe considerarsi quale domanda nuova ed CP_7 inammissibile;
IV) circa l'assenza della qualità di titolo esecutivo in capo al contratto di finanziamento de quo, che risultava documentalmente provata l'effettiva erogazione della somma finanziata, in quanto nell'art. 3 del contratto di finanziamento testualmente recita: “parte mutuataria, che rilascia, con la sottoscrizione del presente contratto, ampia e liberatoria quietanza”; che vi era stata contestuale costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, come indicato all'art. 3 del contratto, fino alla verifica di eventuali iscrizioni pregiudizievoli e
“comunque non prima del termine di 10 (dieci) giorni previsto dal quarto comma dell'art. 39 del Decreto Legislativo 385/1993”; che all'art. 3 bis del contratto, secondo cui, della somma costituita deposito cauzionale infruttifero (ossia tutti i finanziati € 860.000,00), si prevedeva che la minor somma di € 10.000,00 venisse
“trattenuta a titolo di deposito cauzionale presso la stessa a garanzia della CP_4 regolarizzazione dell'immobile suddetto, con l'intesa che la somma sarà resa disponibile alla Parte mutuataria quando la Banca mutuante avrà accertato, mediante tecnico di propria fiducia, la conclusione dell'iter di regolarizzazione dell'immobile”. Ha argomentato che il mutuo con contestuale deposito cauzionale infruttifero era perfettamente valido come titolo esecutivo, e che la contestuale costituzione di un deposito cauzionale non ne inficiava minimamente la piena efficacia esecutiva ex art. 474 c.p.c.;
V) l'infondatezza della domanda di risarcimento danni avanzata da
[...]
in quanto priva di causa petendi e di prova. Parte_1
non ha depositato ulteriori atti, né rassegnato conclusioni, nel giudizio CP_2 riunito.
2.4 Con comparsa di costituzione e risposta con nuovo difensore, si è costituita nel giudizio RG 1873/2022 , quale successore a titolo Controparte_3 particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. in quanto cessionaria da CP_2 dei crediti in oggetto, come risultante dal contratto di cessione di credito e dalla documentazione versata in atti, facendo proprie le allegazioni, eccezioni e domande tutte, anche in via istruttoria, avanzate da in giudizio. CP_2
15 Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita nel Controparte_3 giudizio, poi riunito, RG 1950/2022 promosso da ed Controparte_1 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Core di Appello di Firenze, contrariis reiectis, i) Previa riunione del presente procedimento a quello n.
1873/2022 R.G. proposto da avverso la medesima Parte_1 sentenza;
ii) Rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e del precetto e relativo titolo per difetto dei presupposti di legge che potrebbero legittimarla e comunque priva di fondamento in fatto e diritto;
iii) dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 774/2022 del Tribunale di Siena ai sensi dell'art. 348bis
c.p.c. perché manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento;
iv) in subordine, respingere l'appello proposto avverso la sentenza
n. 774/2022 del Tribunale di Siena perché infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata;
v) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del grado” .
Ha dedotto:
I) in via preliminare, la necessità della riunione del procedimento pendente avanti alla Corte d'Appello di Firenze RG 1950/2022 promosso da CP_1
con il procedimento RG 1873/2022 promosso da
[...] Parte_1
in quanto proposti avverso la medesima sentenza;
[...]
II) in via preliminare, la formazione del giudicato interno sulle questioni eccepite in primo grado e non riproposte in appello (carenza di procura, carenza di legitimatio in causam, successione a titolo particolare nel diritto controverso, doglianze sulle somme portate nell'atto di precetto);
III) in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per la ragionevole probabilità di non accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., essendo la sentenza di primo grado correttamente ed analiticamente motivata;
VI) circa l'eccezione relativa all'omessa pronuncia sulla notificazione del titolo in forma esecutiva, la sua inammissibilità in quanto la stessa avrebbe dovuto essere sollevata mediante l'opposizione agli atti esecutivi e non con l'opposizione all'esecuzione e che, comunque, la modalità di trascrizione del titolo esecutivo con attestazione di conformità costituisce un equipollente della notifica del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c., a nulla rilevando la mancata firma di attestazione da parte dell'Ufficiale Giudiziario della conformità, trattandosi di atto complesso che
16 si conclude con la attestazione della notifica, la quale ricomprende ovviamente in sé anche gli atti ad essa preparatori;
V) circa l'inefficacia e/o mancata valenza del contratto di mutuo azionato come titolo esecutivo, che l'erogazione delle somme era avvenuta contestualmente al mutuo mediante la consegna giuridica delle somme, che poi i mutuatari avevano Contr dopo versato a titolo di deposito cauzionale infruttifero presso la in attesa del verificarsi di alcuni avvenimenti contrattualmente previsti, senza che con ciò si verificasse alcuna interversione del possesso e soprattutto della proprietà di esse e restando dunque le somme nella giuridica proprietà e disponibilità dei mutuatari;
i mutuatari avevano quindi convenzionalmente concordato di costituire un deposito cauzionale infruttifero fino alla realizzazione dei presupposti contrattualmente previsti e, alla sua scadenza, le somme sarebbero rientrate automaticamente nella loro disponibilità;
VI) circa l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per carenza di causa del contratto di mutuo, che la sentenza della Corte di Cassazione n. 20896/2019 aveva statuito la validità del mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario;
VII) circa la violazione dei principî generali di correttezza e buona fede, che il motivo di appello è dedotto in maniera criptica e sfornita di prova;
VIII) sull'istanza di esibizione, che vi era stata contestazione sul punto da Contr parte di e che comunque sarebbe stato dell'odierno appellante fornire prova della formulazione di richiesta di consegna di copia dei documenti richiesti, inevasa, che avrebbe costituito il presupposto per fondare una richiesta di esibizione;
inoltre, la richiesta di esibizione non era stata reiterata nelle conclusioni, e deve pertanto ritenersi inammissibile in appello.
Nella propria comparsa conclusionale, ha rilevato che tutti Controparte_3
i motivi di appello spiegati dall'appellante avevano Controparte_1 trovato compiuto esame nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 5841 del 5.3.2025, che aveva confermato l'infondatezza dei motivi di appello proposti.
2.5 Con ordinanza del 29.2.2024 emessa nel giudizio R.G. 1873/2022, la
Corte d'Appello di Firenze, seconda sezione civile, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con le note scritte per udienza del 15.4.2025 ha Parte_1 depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ritualmente notificato all'appellata
17 , chiedendo l'estinzione del giudizio relativamente alla posizione Controparte_3 processuale tra le medesime parti.
Con le note scritte per l'udienza del 15.4.2025, , con Controparte_3 riferimento alla parte ha dichiarato di prendere atto Pt_1 Controparte_1 della rinuncia all'appello, ed ha accettato la rinuncia agli atti a spese integralmente compensate;
con riferimento alla parte ha rassegnato CP_1 Controparte_1 le conclusioni come sopra trascritte. Contr All'udienza del 15.04.2025 la Corte ha dichiarato la contumacia di ed ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte e, assorbita ogni istanza compresa quella di eventuale inibitoria, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con istanza del 17.4.2025, e Parte_1 Controparte_3 hanno rinnovato l'istanza di estinzione del giudizio RG 1873/2022; con provvedimento dell'8.5.2025, la Corte si dichiarava in attesa dell'accettazione di
Con istanza di estinzione del procedimento del 13.5.2025, CP_2 [...] ha chiesto alla Corte, in riforma del provvedimento dell'8.5.2025, Controparte_11 di dichiarare l'estinzione del procedimento pendente tra la medesima e
[...]
fermi e impregiudicati tutti i diritti nel procedimento avverso Parte_1
Con decreto del 20.5.2025 la Corte, rilevato che Controparte_1
era intervenuta nel giudizio quale cessionaria del credito di Controparte_3
precedentemente costituitasi nel presente procedimento e tuttora CP_2 parte del procedimento, ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c., poiché che non ne era stata mai disposta l'estromissione, peraltro neppure richiesta, ha disatteso l'istanza, in attesa dell'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio anche da parte di CP_2
Nella comparsa conclusionale del 13.6.2025, ha chiesto Controparte_3 alla Corte di disporre, ex art.111, terzo comma, c.p.c., l'estromissione di , CP_2 visto il consenso prestato dalla medesima nell'atto di cessione del credito (all. 4 fascicolo secondo grado ) e prestato da Controparte_3 Parte_1 con la richiesta di estinzione del giudizio, e di dichiarare cessata materia del
[...] contendere, con spese compensate.
Con comparsa conclusionale del 16.6.2025, Parte_1 preso atto del deposito da parte di dell'adesione alla rinuncia Controparte_3 agli atti anche da parte di , ha insistito per la estinzione del giudizio nel CP_2
18 rapporto tra ilo medesimo appellante e e con Controparte_3 CP_2 compensazione delle spese di lite.
*
3. L'istanza di inibitoria avanzata dalle parti appellanti resta assorbita dalla presente decisione.
3.1 Circa il giudizio di appello introdotto da Parte_1 osserva la Corte come, dall'analisi del documento n.4 del fascicolo secondo grado
, a firma , datato 16.10.2024 ed avente come oggetto Controparte_3 CP_2
“contratto di cessione dei crediti in data 27 giugno 2024 tra
[...]
e , contenente esplicito Controparte_2 Controparte_11 riferimento, tra gli altri, al contratto di finanziamento a termine CP_12
Contr ipotecario, stipulato tra e in data 5.2.2013 a Parte_2 rogito del notaio Dott. Notaio in (Rep. 45247; racc. Persona_1 CP_6
21.996), si possa ritenere acquisito il consenso di all'estromissione dal CP_2 giudizio.
Il sopra citato documento, infatti, testualmente recita: “Autorizziamo pertanto
l'intervento (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c.) di Controparte_3
quale titolare dei Crediti, con estromissione di , in tutti i giudizi pendenti
[...] CP_2
e inerenti ai Crediti sopra richiamati”.
Ritenuto pertanto acquisito l'espresso consenso di tutte le parti in causa, la
Corte dichiara l'estromissione di ex art.111 c.p.c. e, attesa la rinuncia CP_2 all'appello di debitamente accettata da Pt_1 Parte_1 Controparte_3
, dichiara l'estinzione del giudizio pendente tra le suddette parti, con
[...] compensazione delle spese, secondo l'accordo delle parti.
3.2 L'appello introdotto da va rigettato. Controparte_1
3.3 Il primo motivo è inammissibile.
L'appellante ha riproposto le eccezioni di nullità Controparte_1 dell'atto di precetto, lamentando l'omessa pronuncia del Tribunale in proposito, ed Contr insistendo nella doglianza secondo cui in violazione dell'art.479 c.p.c., si sarebbe limitata ad allegare al precetto non una copia autentica del titolo esecutivo, ma una mera “copia fotostatica”, priva della data e della firma dell'Ufficiale Giudiziario in calce alla certificazione della conformità della fotocopia del mutuo all'originale.
Premesso che il primo Giudice non ha espressamente qualificato i motivi di opposizione proposti, viene in rilievo quanto affermato dalla Suprema Corte
19 riguardo al fatto che “La individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza ….. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva … la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Qualora il giudice a quo, come nel caso di specie, non abbia fornito alcuna univoca qualificazione giuridica all'opposizione proposta, il giudice dell'impugnazione deve
a ciò provvedere, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma proprio ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa” (Cass. civ.
n.6844/2024; nello stesso senso: Corte d'Appello di Firenze, Sez. I, n.1953/2022).
Osserva il Collegio che il motivo fatto valere dall'appellante CP_1
relativo all'omessa e/o invalida notificazione del titolo esecutivo,
[...]
è proprio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c.; l'orientamento della Suprema Corte è infatti univoco sul punto:
“L'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1, cpc, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità” (Cass. civ. n. 10871/2023); “L'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora si proponga opposizione avverso il precetto deducendo un tale vizio del precetto stesso, non si è di fronte a una opposizione all'esecuzione ma agli atti esecutivi da proporsi, per l'effetto, entro cinque giorni dalla notifica del precetto” (Cass. civ. n.5111/2007).
La sentenza di primo grado, con riguardo al profilo in esame, appare dunque inappellabile ai sensi dell'art. 618, comma terzo, c.p.c., in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente la proposizione del ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 Cost.
Si veda, in proposito, la recente pronuncia della Corte di Cassazione
n.6844/2024 che ha statuito: “nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione
20 in materia esecutiva (a cui non si applica la modifica normativa sopravvenuta per effetto dell'articolo 14 della legge n. 52 del 2006, che ha comportato la sostituzione dell'articolo 616 Cpc), la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi”.
Peraltro, “qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione”. (Cass. civ.
Ordinanza n. 3166/2020).
3.4 Il secondo motivo è infondato.
Osserva il Collegio che, pur avendo il giudice di primo grado trattato congiuntamente i due profili di doglianza lamentati dall'odierno appellante, l'uno inerente l'efficacia esecutiva del titolo, e l'altro inerente la validità del contratto di mutuo in quanto privo di causa concreta, ha comunque argomentato e motivato in sentenza con specifico riferimento ad entrambi i motivi, con richiami giurisprudenziali inerenti sia la valenza del contratto di finanziamento quale titolo esecutivo, sia la nullità del contratto per mancanza di causa (cfr. pag. 5 sentenza di primo grado).
3.5 Il terzo motivo è infondato.
L'appellante lamenta la mancata efficacia Controparte_1 esecutiva del contratto di finanziamento, in quanto la stipulazione del contratto di mutuo, e l'erogazione dell'importo, furono effettuati in momenti temporali diversi,
e perché dalle pattuizioni contrattuali si desumeva che l'effettiva erogazione delle somme soggiaceva al verificarsi di eventi, successivi alla conclusione del contratto.
La questione, altamente dibattuta in giurisprudenza, ha trovato infine definizione con la sentenza n. 5841/2025 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, che hanno chiarito che il perfezionamento del contratto di mutuo si verifica nel momento in cui la somma mutuata, anche se non consegnata, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario con l'accredito sul conto corrente, e che il contratto di mutuo per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante debba considerarsi lecito: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto
21 corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art.
474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Nel caso di specie, i mutuatari hanno convenzionalmente concordato di costituire un deposito cauzionale infruttifero fino alla realizzazione dei presupposti contrattualmente previsti (artt.3 e 3 bis del contratto del 5.2.2013), ed il trasferimento delle somme mutuate è comprovato dalla “ampia e liberatoria quietanza” rilasciata ai mutuatari con la sottoscrizione dell'atto (art.3 del contratto del 5.2.2013).
Appare pertanto provato che la somma mutuata sia entrata nella disponibilità giuridica degli appellanti, equivalente alla traditio materiale della somma, e che il contratto di finanziamento del 5.2.2013, munito dei requisiti previsti dall'art. 474
c.p.c., costituisca valido titolo esecutivo.
Anche l'ulteriore questione lamentata dall'appellante CP_1
relativa alla presenza nel contratto di pattuizioni collegate ad
[...] eventi futuri (art. 3 bis contratto del 5.2.2013), che non rispetterebbero i requisiti di forma dettati dall'art.474 c.p.c., si rivela infondata alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n.5968/2025, hanno statuito che: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto
l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
3.6 Il quarto motivo è infondato.
L'appellante lamenta la mancanza di causa del contratto de quo, in quanto Contr avrebbe utilizzato le somme mutuate al solo scopo di ristrutturare un debito a breve - medio termine, già gravante sulla e non Parte_2 per dotare la medesima di “liquidità”. Parte_2
22 Osserva la Corte che la più recente giurisprudenza di legittimità ha concluso per la validità del c.d. "mutuo solutorio" stipulato per il risanamento dell'esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante;
a tale proposito si citano, ex multis: “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass. civ. n.23149/2022);
“Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso” (Cass. civ. n.37654/2021).
3.7 Il quinto motivo è infondato. Contr L'appellante ha eccepito che il comportamento tenuto da abbia violato i principi generali di correttezza e buona fede, e che pertanto le pretese creditorie dell' andassero respinte. CP_9
La censura inerente la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede da parte della in sede di concessione del mutuo non appare adeguatamente CP_4 provata in termini di specifici comportamenti illeciti posti in essere dall'istituto di credito, non essendo sufficiente allo scopo la sola deduzione della circostanza per cui il mutuo sarebbe stato erogato per ripianare posizioni debitorie preesistenti e per dotarsi di garanzie ipotecarie e fideiussorie.
Sul punto, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n.26724/2007 ha evidenziato come l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nel corso della sua esecuzione, non ne determina la nullità, e ciò indipendentemente dalla natura delle
23 norme con le quali vi sia contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge;
la violazione degli obblighi di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, responsabilità che tuttavia, nel caso di specie, non è stata invocata dalla parte appellante, che si è limitata a richiedere l'accertamento e la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo.
3.8 Il sesto motivo è inammissibile, prima che infondato.
L'appellante ha riproposto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., da parte Contr di delle cambiali agrarie e della perizia di stima del complesso aziendale della debitrice principale Pt_2 Parte_2
L'istanza di esibizione, proposta per la prima volta da CP_1 nelle memorie ex art.183, comma sesto, n.2 c.p.c., deve
[...] considerarsi rinunciata implicitamente per mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure, e dunque deve considerarsi inammissibile in appello.
Nel merito, si osserva che comunque la motivazione di rigetto del giudice di primo grado appare logica e condivisibile, alla luce della mancanza della prova dell'impossibilità di acquisizione dei documenti direttamente dalla ai fini CP_4 della produzione in giudizio.
A ciò si aggiunga il fatto che l'appellante non ha spiegato l'incidenza della richiesta ai fini decisori, né nelle memorie ex art.183, comma sesto, n.2 c.p.c., nelle quali si è limitato a dedurre: “Sul punto, infine, questa difesa si associa alla già formulata richiesta di esibizione ex art. 210, cod. proc. civ., nei confronti di Contr
delle due cambiali agrarie sopra richiamate, come pure della perizia di stima dell'intero complesso aziendale di , né nell'atto di appello in Parte_2 cui si è lamentato del rigetto dell'istanza, senza però supportare, con un'idonea motivazione, la necessità dell'acquisizione dei documenti ai fini della prova.
24 4. Le spese del giudizio R.G. 1950/2022 - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, ed operata la riduzione del 50% (essendo il valore della causa prossimo a quello minimo dello scaglione di valore di riferimento), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. dichiara l'estromissione di CP_2 Controparte_2 dal giudizio R.G. 1873/2022;
2. dichiara l'estinzione del giudizio R.G. 1873/2022;
3. compensa tra le parti le spese del giudizio R.G. 1873/2022;
4. respinge l'appello proposto da nel giudizio Controparte_1
R.G. 1950/2022 e, per l'effetto, conferma integralmente nei suoi confronti la sentenza n. 774/2022 emessa dal Tribunale di Siena il 9.9.2022 e pubblicata il
20.9.2022;
5. condanna l'appellante al pagamento delle Controparte_1 spese del giudizio R.G. 1950/2022 nei confronti di , liquidate in Controparte_3
€ 12.032,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e
Cap come per legge;
6. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante CP_1
i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo
[...] unificato ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.10.2025.
LA CONS. EST.
D.ssa DR RR
LA PRESIDENTE
D.ssa IS AN
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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