Ordinanza collegiale 1 febbraio 2022
Sentenza breve 13 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 13/04/2022, n. 4496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4496 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/04/2022
N. 04496/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11785/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11785 del 2021, proposto da
Consorzio Mazzamagna, Società Coop.Va Edilizia “Frascati Casa I”, Società Cooperativa Edilizia "Gruppo Casa", Marissa Immobiliare S.R.L, Società Cooperativa Edilizia, ‘'La Mimosa'', Società Cooperativa Edilizia "Grottaferrata Casa I", Pestozzi Alfiero, Coproget S.r.l., Maurizio Cristofari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Lanzillotta, Claudia Di Marzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per declaratoria
dell'obbligo del Comune di Marino di portare a conclusione il procedimento amministrativo, mediante stipula delle Convenzioni in diritto di superficie in favore degli aderenti al “Consorzio Mazzamagna” come di seguito individuati ed il conseguente rilascio dei richiesti permessi a costruire ed ogni ulteriore correlativo adempimento;
per la declaratoria
del diritto del Consorzio Mazzamagna e di tutti gli operatori aderenti che sottoscrivono il presente ricorso a vedersi riconosciuti i danni patrimoniali e non patrimoniali correlati all'inadempimento del Comune di Marino alle sue obbligazioni specifiche in relazione a quanto di seguito esposto, ivi compresi interessi e rivalutazione come per legge, nonché quelli moratori, giusta tabella sinottica di seguito per un importo non inferiore ad euro 10.059.000,00 (dieci milioni cinquanta nove mila/00).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2022 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che parte ricorrente agisce ex art. 117 cpa, perché sia accertata la illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulle istanze volte alla conclusione di un procedimento regolato dall’art. 35 della legge n. 865 del 1971;
che, in particolare, parte ricorrente, dichiarandosi assegnataria di diritto di superficie su aree comunali, ha chiesto la condanna del Comune a sottoscrivere le relative convenzioni e a rilasciare i permessi di costruire, con domanda di condanna al risarcimento dei danni;
che, nelle more del giudizio, il Comune ha rotto il silenzio, adottando un provvedimento di diniego alla conclusione del procedimento;
che, allo stato, tale atto non è stato impugnato;
che, quindi, previo rigetto della istanza di rinvio adottata da parte ricorrente, va dato atto della sopravvenuta improcedibilità del ricorso, per la parte relativa alla domanda inerente al silenzio, posto che quest’ultimo è stato superato;
che, ai sensi dell’art. 117 cpa, la trattazione della domanda risarcitoria (e, eventualmente, dei motivi aggiunti che potranno essere proposti contro l’atto di diniego sopra citato) avverrà con rito ordinario, previa proposizione della istanza di fissazione di udienza e decreto di fissazione di udienza da parte del Presidente della Sezione;
che la pronuncia sulle spese è rinviata al definitivo sulla domanda risarcitoria
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso, per la parte relativa al silenzio.
Converte il rito in ordinario, come in motivazione, per la trattazione della domanda risarcitoria.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Marco Bignami, Consigliere, Estensore
Francesca Santoro Cayro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Bignami | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO