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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/04/2024, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
Proc. Nr. 2884/2018 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2884/2018
Oggi 23.04.2024, chiamata alle ore 9.20 e fino alle h 9.45, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi:
per , l'Avv Anna Lucia Mereu, Parte_1
per , l'Avv Cariti in sostituzione dell'Avv Michela Zaffaina, CP_1
per , l'avv Brogi , Parte_2
per Filippo Papini in sostituzione dell'avv Cecconi, Controparte_2
per , l'avv Maria Letizia Cariti, Controparte_3
L'Avv Mereu e l'Avv Brogi danno atto dell'intervenuta transazione tra le parti e, dunque, chiedono dichiararsi cessata materia del contendere a spese compensate.
I Procuratori tutti si riportano alle deduzioni e conclusioni a verbale di cui alla scorsa udienza del 16.04.2024. I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza
Alle ore 17.15 all'esito della Camera di Consiglio dà lettura, in difetto della presenza dei difensori delle parti, della sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PRATO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott.ssa Elisabetta
Bartoloni Saint Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2884/2018, promossa da: tra la SI.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lucia Mereu, Parte_1
- attrice – il Dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Zaffaina, CP_1
- convenuto - la , rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Brogi, Controparte_4
- convenuta - di con l'Avv. Matteo Cecconi, Controparte_5
- terza chiamata - rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Panni e Controparte_3 dall'Avv.Maria Letizia Cariti,
- terza chiamata -
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni delle parti costituite cosi come precisate all'udienza del 16.04.2024 e ribadite all'udienza odierna, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis C.p.c. notificato il 28 dicembre 2018, la signora conveniva in Parte_1 giudizio il dr. e , chiedendo il risarcimento di asseriti danni CP_1 Controparte_2 subiti in esito all'intervento di colecistectomia laparoscopia del 30 aprile 2015, il tutto come specificato nelle conclusioni dell'atto introduttivo, che qui si intendono integralmente trascritte.
Parte attrice deduceva che: i) a suo tempo soffriva di calcolosi della colecisti e dopo visita specialistica presso il Dott. di aver deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico CP_1 di “videolaparocistectomia”, poi eseguito presso la “ ” in data Organizzazione_1
30.04.2015, ad opera del Dott. ii) in seguito all'intervento si erano manifestati episodi di CP_1 vomito, nausea e diarrea e di aver assunto “un colorito giallognolo”, mentre “le urine divenivano pagina 2 di 17 sempre più scure, fino a diventare brune nel giro di un pochi di giorni ed i valori di bilirubina iniziavano a crescere in maniera esponenziale”); iii) era stata sottoposta, in data 5.5.2015, ad ecografia, la quale evidenziava “una dilatazione delle vie biliari e un'ostruzione che potrebbe essere compatibile con fango biliare ma anche una compressione di altro genere”, ma di essere stata, comunque, dimessa in data 8.5.2015, nonostante la SI.ra ed i suoi familiari, in particolare, la Pt_1 madre di lei, ripetutamente avessero chiesto al Dr. e ai sanitari di se non fosse CP_1 CP_2 il caso di ricoverarla in ospedale o di eseguire altri e diversi accertamenti diagnostici, viste anche le condizioni di sofferenza e dolore in cui versava la SI.ra iv) all'atto delle dimissioni, il Dr. Pt_1 le prescriveva di restare a digiuno, di bere molto e di tornare dopo qualche giorno per CP_1 effettuare le analisi del sangue ed il monitoraggio della bilirubina;
v) in data 12.5.15 le programmate analisi del sangue effettuate presso la struttura sanitaria convenuta rilevavano un valore di bilirubina di 15 mg ed a quel punto, il Dr. le consigliava di presentarsi CP_1 urgentemente al pronto soccorso dell'Ospedale di Prato, dove veniva riscontrata immediatamente la gravità della situazione, veniva diagnosticata “ittero ostruttiva”, che la cute era “francamente itterica” e la SInora veniva ricoverata ed immediatamente sottoposta a Pt_1 nuove analisi, flebo, TC con contrasto ed esame ecografico;
vi) che durante la degenza presso l'ospedale di Prato la bilirubina cresceva continuamente e il giorno 14.5.2015 raggiungeva il valore di 25 mg e che nell'incertezza della situazione e nella vaghezza di quanto i sanitari le riferivano, quello stesso giorno parte attrice si dimetteva volontariamente dall'ospedale
[...]
di Prato e si ricoverava a Pisa;
vii) che alle h 8.00 del 15.5.2015 la sig.ra veniva Org_2 Pt_1 operata di urgenza dai Professori e dell' di Pisa, venendo sottoposta a Parte_3 Per_1 Org_3 intervento di epaticodigiunostomia. Dalla cartella clinica risulta che “la via biliare principale si presenta sezionata tra clips metalliche: tre sul versante prossimale e tre sul versante distale. A monte delle clips prossimale è evidente una VBP dilatata e tesa, le clips distali invece sono posizionate a livello del bordo superiore del pancreas. Presenza di altre tre clips sul moncone dell'arteria cistica e altre tre si osservano a raso della via biliare sia prossimalmente che distalmente ma senza determinare ostruzione". viii) che veniva eseguita ecografia intra operatoria che documentava la dilatazione delle vie biliari intra epatiche fino a circa 10 mm dalla confluenza sede della clip più prossimale;
xi) che venivano pertanto, rimosse le clips con riscontro di "via biliare malacica nel tratto compreso tra le clips stesse" e per tale motivo veniva deciso di praticare una derivazione biliodigestiva su ansa alla Roux;
x) che durante quei giorni la aveva sofferto Pt_1 molto e tutta la famiglia era stata coinvolta nella vicenda per assisterla e assistere la figlia piccola pagina 3 di 17 di parte attrice;
xi) che l'intervento era andato bene, ma nei mesi successivi la si era dovuta Pt_1 sottoporre a numerosi esami con forte preoccupazione ogni volta per gli esiti degli stessi, aveva avuto candidosi a causa della terapia antibiotica e numerosi disturbi e fastidi intestinali, ancor più invalidanti considerando il lavoro a Roma della sig.r xii) che parte attrice aveva dovuto CP_6 abbandonare l'intento di una seconda gravidanza, seppur desiderata molto da lei e dal marito, per evitare i rischi per la salute propria e del bambino nei mesi di gestazione, qualora si fosse presentata la necessità improvvisa di un nuovo intervento chirurgico a causa della occlusione della via biliare;
xiii) che nell'ottobre 2016 a causa della dilatazione anomala della via biliare si rendeva necessario un intervento di bilioplastica con stent riassorbibile, che costringeva per oltre una mese la a portare un drenaggio con sacca esterna;
xiv) che pertanto la SI.ra Pt_1 Pt_1 intendeva far accertare la responsabilità delle parti convenute per i danni da malpratice medica dalla stessa subiti. Rassegnava, pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo SI. Giudice Unico del Tribunale di Prato, esperita l'istruttoria ritenuta indispensabile ai fini della decisione, per tutte le causali di cui in premessa, accertato il relativo obbligo giuridico in capo ai convenuti per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, condannare gli stessi, ciascuno per il proprio titolo, in vincolo solidale fra loro, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali
(questi ultimi sub specie di danno biologico e morale ed alla vita di relazione), subiti dalla parte attrice in conseguenza dei fatti di causa, che si quantificano in euro 140.000,00 o nelle diverse somme, maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia e d'equità; oltre gli accessori dal dì del dovuto al saldo;
oltre al rimborso del costo, professionale e di esborsi, del procedimento di mediazione obbligatorio espletato, che si quantifica in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso forfetario, CAP ed IVA come per Legge;
vinte le spese di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il Dott. contestando l'an ed il quantum della pretesa attorea e CP_7 chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa di
[...] in virtù della polizza n.449029622869 per la Parte_4 responsabilità civile, al fine di essere manlevato da qualsiasi somma egli fosse eventualmente tenuto a pagare all'esito del presente giudizio. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, disattesa ogni eccezione e ragione avversarie, Nel merito: In via principale: rigettare tutte le domande attoree svolte nei confronti del convenuto dr. poiché CP_1 infondate in fatto e diritto, oltre che non provate per le ragioni esposte in narrativa del presente atto. In subordine: Nella denegata ipotesi in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, anche solo parzialmente, rigettare la domanda riconvenzionale trasversale della convenuta CP_5
pagina 4 di 17 per i fatti dedotti in narrativa del presente atto. In subordine: accertare e dichiarare Controparte_2
l in persona del legale rappresentante pro Parte_4 tempore, tenuta a manlevare il convenuto da ogni conseguenza pregiudizievole che allo stesso possa derivare dal presente giudizio, con condanna a mantenere integralmente indenne il dott. CP_1 da qualsivoglia somma questi fosse tenuto a versare alla ricorrente per i fatti di cui è causa.
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali.”
Si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione Controparte_2 passiva avendo parte attrice erroneamente convenuto la “oldco” ( , in Controparte_2 quanto l'intervento chirurgico in contestazione era stato eseguito presso i locali della diversa società P. IVA e codice fiscale costituita in data Controparte_5 P.IVA_1
28.01.2015, con atto ai rogiti del notaio di Prato, mediante contestuale Persona_2 conferimento del ramo di azienda sanitario da parte della società P. IVA Controparte_2
e codice fiscale P.IVA_2 P.IVA_3
Si costituiva, altresì, l' eccependo il difetto di legittimazione passiva Parte_2 dell' in quanto l'intervento in contestazione era stato effettuato nell'ambito del Parte_2 regime di solo accreditamento della struttura privata da personale sanitario non avente alcun rapporto con l' , e in condizione di autonomia, anche organizzativa e che, nel successivo Org_4 ricovero presso l' , non vi erano state carenze, neanche informative, nei Org_5 confronti della SI.ra veniva contestato il risarcimento del danno richiesto, comunque Pt_1 concludendo per il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Prato: - in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto, disporre l'estromissione della stessa dal Parte_2 presente giudizio;
- nel merito, rigettare la domanda della ricorrente perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti negli atti depositati. - Con vittoria di spese da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014.”.
Il Giudice, autorizzava la chiamata in causa del terzo di richiesta dal Controparte_3 convenuto Dott. con differimento della prima Udienza nel rispetto dei termini a CP_7 comparire.
Si costituiva la Terza chiamata , che contestava la fondatezza della Controparte_3 domanda attorea ed in ogni caso la fondatezza della domanda di manleva formulata dal Dott.
stante l'inoperatività della polizza assicurativa. Rassegnava le seguenti conclusioni: CP_7
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, 1 – in via principale, rigettare l'azione risarcitoria promossa
pagina 5 di 17 dalla signora nei confronti del dott. in quanto infondata. 2 – In via principale Pt_1 CP_1 alternativa, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di CP_1 per la non operatività della copertura assicurativa prestata con la Controparte_3
Polizza ai sensi degli artt. 17 e 18, 2° comma, lett. j), delle condizioni generali, essendo la richiesta risarcitoria della signora stata denunciata dall'Assicurato quando la Polizza aveva cessato la Pt_1 propria validità, laddove la assicurazione valeva per le richieste risarcitorie appunto pervenute alla
Compagnia per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, con conseguente esclusione delle richieste risarcitorie pervenute successivamente alla cessazione del con-tratto. 3 –
In via di primo subordine, per la denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni opposte in via principale, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di CP_1 Controparte_3 per la non operatività, in concreto, della copertura assicurativa prestata con la Polizza ai
[...] sensi dell'art. 2 delle condizioni generali, operando essa in secondo rischio, per l'importo di danno eccedente il massimale previsto dalla nuova polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi stipulata dal dott. successivamente alla cessazione della Polizza, massimale di certo CP_1 capiente a coprire i danni risarcibili alla ricorrente. 4 – In via di ulteriore subordine, sempre per la denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni opposte in via principale, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di per la non CP_1 Controparte_3 operatività, in concreto, della copertura assicurativa prestata con la Polizza ai sensi dell'art. 16, 3° comma, n. 8), delle condizioni generali, operando essa a secondo rischio in eccedenza al massimale assicurato dalla polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi stipulata dalla
[...]
massima-le di certo capiente a coprire i danni risarcibili alla ricorrente.
5 - Controparte_5
In via estremamente subordinata, per la recisamente denegata duplice ipotesi di ritenuta accoglibilità sia dell'Azione risarcitoria che della Domanda di Garanzia, 5a - per un verso, condannare il dott. a pagare gli importi dovuti a titolo di risarcimento dei danni CP_1 direttamente ed immediatamente causati dalla sua condotta illecita;
5b - per altro verso, dichiarare tenuta ad indennizzare il dott. nei seguenti limiti: - della Controparte_3 CP_1 sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà; - fino a concorrenza del massimale assicurato di € 1.000.000,00, unico per sinistro e per anno assicurativo. Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
condanna da porsi a carico: - della signora , in caso di accoglimento delle conclusioni di cui al Parte_5
pagina 6 di 17 precedente punto 1, - del dott. , in caso di accoglimento delle conclusioni di cui ai CP_1 precedenti punti 2, 3 e 4. “.
Il Giudice, all'esito della prima udienza, disponeva la conversione del rito in ordinario, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c., cui seguiva la concessione dei termini per memorie ex art 183 comma
6 cpc.
Il Giudice fissava poi udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art
281 cpc , in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta CP_2
con termine per il deposito di note conclusionali.
[...]
In data 28.9.2020, il Giudice pronunciava ex art. 281-sexies c.p.c. la Sentenza non definitiva n.443/2020, con la quale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
e con Ordinanza disponeva, altresì, la prosecuzione del giudizio, ordinando la chiamata in
[...] causa ex art. 107 c.p.c. di Controparte_5
Si costituiva in giudizio contestando le domande di parte attrice e Controparte_5 formulando domanda riconvenzionale trasversale nei confronti del Dott. Rassegnava le CP_7 seguenti conclusioni: “Voglia: - in via preliminare: revocare l'ordinanza emessa in data 28.9.2020 dall'Ill.mo Tribunale di Prato, con cui è stata disposta la chiamata in causa del terzo
[...]
per carenza dei presupposti richiesti dall'art. 107 c.p.c.; - in tesi: respingere le
Controparte_5 avverse domande nei confronti di in quanto carente quest'ultima di
Controparte_5 legittimazione passiva in senso improprio;
- in ipotesi: respingere le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in ipotesi subordinata ed in via riconvenzionale trasversale: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice nei confronti di condannare il Dott. a tenere integralmente indenne
Controparte_5 CP_1 da ogni pretesa di parte attrice e, comunque, a corrispondere a
Controparte_5 [...] una somma pari a quella che dovesse risultare dovuta dalla stessa alla
Controparte_5 parte attrice, oltre interessi legali;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria.”.
La causa veniva istruita con prove documentali, con l'ammissione di consulenza tecnica medico legale sui temi della responsabilità medica e della valutazione del danno alla persona dell'attore e con la prova orale: interrogatorio formale e prova testimoniale.
Precisate le conclusioni all'Udienza del 16.04.2024, i Procuratori procedevano alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza odierna, preliminarmente i Procuratori di parte (ex)
pagina 7 di 17 ricorrente e dell davano atto dell'intervenuto accordo tra le stesse a spese Parte_2 compensate e chiedevano declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le stesse.
I procuratori tutte le Parti si riportavano a quanto dedotto e precisato a verbale del 16.04.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel merito, la domanda risarcitoria di parte attrice merita accoglimento in misura corrispondente alle risultanze istruttorie.
1. In ordine alla responsabilità del Dott. e di CP_7 Controparte_2
La giurisprudenza in tema di responsabilità da malpractice medica, per fatti avvenuti precedentemente all'entrata in vigore delle leggi – , 1 aprile 2017, ha chiarito che Pt_6 Pt_7 trattasi, sia per quanto attiene alla responsabilità del sanitario, sia per quanto attiene alla responsabilità della struttura sanitaria, di responsabilità contrattuale fondata sul contatto sociale.
In particolare, per quanto attiene alla responsabilità delle strutture sanitarie, ha chiaramente affermato come i servizi erogati dalla struttura ospedaliera trovano propria fonte in un contratto
“innominato”, vale a dire un contratto non espressamente previsto dalla legge, che è stato definito come “contratto di spedalità” che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass., SSUU 11 gennaio 2008 n. 577) determina l'insorgere in capo alla struttura sanitaria – in ragione del "contatto sociale" a questo sotteso – di una vera e propria responsabilità contrattuale nei confronti del cittadino utente. A seguito della richiesta di ricovero,
o più in generale della prestazione medica, si costituisce un rapporto giuridico basato su di un diritto soggettivo del privato e sul corrispondente dovere di una diligente prestazione e da parte dell'ente e del sanitario. Mette conto, altresì, evidenziare, stante le contestazioni emerse nel presente giudizio, che la giurisprudenza, cfr Cassazione n 975/2009, ha chiarito che: “La struttura sanitaria è tenuta a fornire al paziente una prestazione complessa, di assistenza sanitaria, che va dalla messa a disposizione di spazi, alla garanzia di tempestività dell'azione e dunque di personale sufficiente ed efficiente, all'utilizzo di macchinari in linea con la tecnologia;
inoltre è chiamata a rispondere, sempre a titolo contrattuale, non solo per le proprie omissioni, derivanti dal rapporto che instaura in maniera diretta con il paziente, ma anche per il fatto del proprio personale dipendente o ausiliario, di cui risponde in via solidale.”.
La responsabilità è contrattuale anche per quanto riguarda il medico, poiché, nel caso di specie in cui l'evento per cui è causa è del aprile 2015, “… non possono trovare applicazione, in particolare con riguardo alla responsabilità del medico, le disposizioni di natura sostanziale della Legge
pagina 8 di 17 24/2017 (cd Legge Gelli Bianco) in tema di qualificazione della responsabilità medica, trattandosi di norme che non hanno portata retroattiva” (Tribunale Milano, sez. I, 25/09/2023, n. 7254).
Come noto la legge ha espressamente qualificato la responsabilità del medico quale Parte_8 responsabilità extracontrattuale ex art 2043 cc, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, ma la giurisprudenza di San Martino del 2019
(dieci Sentenze della Suprema Corte intervenute nel Novembre del 2019) ha affermato l'applicabilità soltanto pro futuro dell'art. 7 co. III Legge Gelli-Bianco, cioè ai soli fatti intervenuti dopo il I° aprile 2017, permanendo la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale da contatto sociale del medico, con le relative conseguenza in tema di prescrizione e onere della prova, per i fatti antecedenti all'entrata in vigore della l , come l'evento per cui è Parte_9 causa nel presente giudizio.
Conseguentemente, a proposito del riparto dell'onere probatorio, la Suprema Corte è ferma nel ritenere che “in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del
2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.” (Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 10050 del 29/03/2022)
Orbene, al fine di accertare la responsabilità dei convenuti per le lesioni dedotte dall'attrice, sull'accertamento della condotta colpevole e sul nesso di causa occorre richiamare la consulenza tecnica di ufficio, i cui risultati sono ritenuti da questo Giudice pienamente condivisibili avendo i tecnici esaurientemente risposto, nonché la documentazione sanitaria in atti. Come di seguito verrà posto in evidenzia, emerge con chiarezza e la responsabilità del Dott. e la CP_7 responsabilità della struttura sanitaria, che ha interagito con la paziente non solo ed Pt_1 unicamente per tramite dell'attività medica del Dott. ma con tutta la struttura CP_7 organizzativa, comprensiva di medici e operatori sanitari nel corso dell'operazione e nel post operatorio, tra cui i medici preposti agli esami diagnostici, i cui referti hanno condizionato in modo importante le scelte terapeutiche dei giorni post ricovero.
pagina 9 di 17 In particolare la CTU ha rilevato: “che vi era una assoluta indicazione ad un monitoraggio clinico, laboratoristico ed approfondimento diagnostico (tac e/o colangio RM): tale monitoraggio tuttavia non fu espletato, così come non fu espletato alcun esame TC, anzi, la paziente fu dimessa, rilevando pertanto come il quadro post operatorio che la signora riportò fu sottovalutato dai Sanitari che la ebbero in cura ed in particolare dal Dott. e, pertanto, emerge chiaramente una CP_1 responsabilità e del medico Dott. e di i cui sanitari non hanno posto in CP_7 Controparte_2 essere quanto necessario viste le condizioni di post operatorio che hanno interessato la SIra
come documentate in atti. “In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, anche Pt_1 la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato risponde della condotta colposa di tutto il personale sanitario, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che per il semplice fatto del ricovero di un paziente essa è tenuta a garantire al medesimo la migliore e corretta assistenza, non solo sotto forma di prestazioni di natura alberghiera, bensì di messa a disposizione del proprio apparato organizzativo e strumentale(Cass.
7768/2016, Cass. 11098/2020).
In presenza di grave e diffuso dolore, di ripetuti episodi di vomito, di diarrea, di cute e sclera itterici, di urine di color “marsala”, di valori di birilubina assolutamente anormali, come documentati in atti, innanzitutto, il chirurgo che l'aveva operata – ma con lui tutto il personale sanitario presente nella casa di cura, cui la paziente era stata affidata dal SSN con intervento chirurgico convenzionato - avrebbe dovuto adoperarsi per diverse e più idonee indagini diagnostiche. L'intero personale sanitario di e il dr. avevano un preciso CP_2 CP_1 obbligo di vigilanza e cura nei confronti della ricoverata, non potendo essere esonerati da responsabilità per il solo fatto che l'ecografo avesse solo ipotizzato la possibilità di una lesione iatrogena, che evidentemente doveva essere adeguatamente approfondita e monitorata, viste le condizioni in cui versava la nel post operatorio. Pt_1
La ctu, ancor più nello specifico, ha rilevato una “criticità relativa all'esecuzione tecnica del suddetto intervento nel corso del quale fu sezionata e suturata la via biliare principale, erroneamente ritenuta il dotto cistico;
ciò ha causato, come riscontrabile nella storia clinica, una ostruzione meccanica la cui origine è ascrivibile ad una inadeguata tecnica chirurgica, come poi verrà evidenziato nel successivo intervento eseguito presso l'Ospedale di Pisa (“..ittero in recente colecistectomia laparoscopica -lesione iatrogena della via biliare principale”) e non riscontrandosi
e/o essendo documentate altre cause alternative di ostruzione” …..Tuttavia non si può ritenere che
l'intervento, per quanto complesso, esuli dalle caratteristiche della routinarietà. Non si può inoltre
pagina 10 di 17 non sottolineare come nel re-intervento eseguito a Pisa furono rinvenute tre clips a monte e 3 a Org valle del punto di sezione della e non 2 come routinariamente si applicano. La ostruzione meccanica connessa ad inadeguata tecnica chirurgica, e che, per la tipologia di errore, non può essere considerata alla stregua di una “complicanza”, ha causato una sintomatologia di ittero ostruttivo che rappresenta un segno di colestasi, cioè una sindrome clinica caratterizzata dalla ritenzione nel fegato e nel compartimento ematico di una o più sostanze normalmente secrete nella bile causata, in questo caso, dalla presenza di una ostruzione dell'albero biliare extraepatico. Dopo
l'intervento, la storia clinica della SI.ra mise in evidenza un quadro caratterizzato da dolori Pt_1 addominali diffusi, simili a colica, episodi di vomito alimentare, epigastralgia con vomito biliare;
si presentava itterica con un valore di bilirubina particolarmente alta, 7,2 al momento della dimissione, quasi completamente diretta ed una dilatazione delle vie biliari intraepatiche all'ecografia. Di fronte ad un quadro clinico così eclatante con dilatazione delle vie biliari intraepatiche e quadro itterico, vi era una assoluta indicazione ad un monitoraggio clinico, laboratoristico e ad approfondimento diagnostico (TAC e/o colangioRM): tale monitoraggio tuttavia non fu espletato, così come non fu espletato alcun esame TC, anzi la paziente fu dimessa, rilevando pertanto come il quadro postoperatorio che la SI.ra riportò fu sottovalutato dai Pt_1
Sanitari che la ebbero in cura ed in particolare dal Dott. Il quadro clinico riportato in quel CP_1 momento non poteva certo essere attribuito alla presenza di frammenti colesterinici estratti dal coledoco nel corso dell'intervento: tanto più che nelle ecografie preoperatorie non se ne erano mai evidenziati. Di significativa rilevanza inoltre era la continua sintomatologia dolorosa che la stessa presentò, che, unitamente agli altri dati, doveva destare il forte sospetto del verificarsi di un evento avverso. Quando ad un controllo, 4 giorni dopo la dimissione, la bilirubina divenne di 15 mgr/dl si decise il ricovero all'Ospedale di Prato. L'arco temporale da analizzare nel quale la SI.ra fu Pt_1 degente presso il suddetto nosocomio risulta essere dalle ore 14.30 del 12/05 alle ore 15.00 del
14/05: in PS la SI.ra venne presa in carico con attribuzione di codice rosso;
correttamente Pt_1 furono espletati, come sovra riportato, gli opportuni accertamenti, ecografia, TAC e colangioRM, che consentirono di identificare la sede e l'origine del danno, ovvero di porre diagnosi di interruzione Orga della in corrispondenza del suo tratto prossimale. Furono presi accordi da parte dei
[...]
con l proponendo alla paziente il Controparte_8 Controparte_9 posizionamento di un drenaggio percutaneo trans epatico, procedura che appariva coerente con le
Linee Guida dell'epoca e che aveva il fine di ridurre l'ittero, attraverso appunto il drenaggio e di diminuire i fenomeni colangitici e stenotici conseguenti all'intervento. Pertanto non si ravvede
pagina 11 di 17 alcuna criticità nell'operato dei medici dell'Ospedale di Prato durante le 48 ore in cui la paziente fu ricoverata in tale nosocomio. Da qui la paziente tuttavia decise di dimettersi volontariamente avendo preso personalmente contatti con l'Ospedale di Pisa, ove fu ricoverata con diagnosi di Ittero ostruttivo in recente colecistectomia laparoscopica. Presso tale sede, in data 15/05/2015, la SI.ra fu sottoposta ad intervento mediante laparotomia sottocostale di confezionamento di epatico Pt_1 digiunostomia, evidenziando la sezione della VBP. Posto quanto sopra, nel riconfermare come dall'analisi del caso in esame sia stata rilevata inadeguata condotta da parte del Dott. che CP_1 eseguì l'intervento chirurgico si precisa come nessuna criticità o carenza organizzativa e/o materiale sono emerse in capo alla suddetta Struttura in cui lo stesso operò. I profili di inadeguata condotta a carico del suddetto sanitario risultano pertanto in rapporto ad errori tecnici chirurgici nel corso della esecuzione dell'intervento del 30/04/2015 con ostruzione meccanica della via biliare che ha provocato ittero ostruttivo e sottovalutazione del quadro post operatorio, con conseguente ritardo nell'inquadramento diagnostico e trattamento dell'evento avverso. Applicando rigorosa metodologia medico-legale, nel caso in esame si ritiene sussista il nesso di causa tra la condotta incongrua e non conforme alle leges artis quale sovra dettagliata e il danno che la ostruzione meccanica della via biliare e sua mancata e tempestiva gestione hanno provocato… sequenza fisiopatologica degli eventi non ponga dubbi sulla eziopatogenesi non solo della ostruzione meccanica della via biliare, ma anche dei successivi eventi da porre strettamente in nesso causale con il danno esitato. In tali circostanze e relative modalità operative tali elementi non possono essere ritenuti alla stregua di complicanze, essendo essi connessi, come sopra ampiamente motivato, ad una inadeguata condotta tecnica, pertanto prevedibile, prevenibile ed evitabile, tenendo conto anche delle ulteriori considerazioni sopra esposte in merito alla gestione del post-operatorio….
Applicando infatti il ragionamento controfattuale, si rileva come la patologia in esame, se trattata con procedure chirurgiche congrue avrebbe con ogni verosimiglianza, tenuto conto dell'ambito valutativo in esame, avuto buone probabilità di risoluzione, considerazioni che valgono altrettanto se la lesione iatrogena fosse stata precocemente diagnosticata e trattata.”.
Mette conto evidenziare, alla luce dei passaggi salienti della CTU come sopra riportati, che, se è pur vero che i consulenti d'ufficio, dal punto di vista organizzativo-strumentale, non hanno CP_ riscontrato criticità e conseguenti responsabilità in capo alla struttura sanitaria CP_5 hanno espressamente detto, e ribadito in risposta alle osservazione del CTP di parte attrice, che il quadro delle condizioni di salute del post operatorio che la signora riportò, fu sottovalutato da pagina 12 di 17 tutti Sanitari della struttura che ebbero in cura la SI.ra in particolare dal Dott. Con Pt_1 CP_1 conseguente responsabilità della struttura sanitaria per quanto già sopra evidenziato.
2.In ordine al danno risarcibile.
Ritenuta, quindi, integratasi la prova della responsabilità dei convenuti Dott. e CP_7 CP_2
[...
quanto al danno liquidabile si osserva che, nel caso di specie, ciò che deve essere risarcito è il danno iatrogeno differenziale, ovvero il danno dovuto alla malpractice medica come sopra acclarata in fase operatoria o postoperatoria e di mancata tempestiva individuazione della problematica, accertato in sede di CTU come pari alla differenza tra il 16% ed 5-6%, quest'ultimo quale danno biologico causalmente riconducibile agli esiti che parte attrice avrebbe riportato nel caso in cui l'intervento di Colecistectomia fosse stato eseguito correttamente.
La giurisprudenza ha chiarito come occorre procedere per la concreta liquidazione in caso di danno iatrogeno differenziale, evidenziando che “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario" ( Cass. 19.3.2017 n. 6341).
Queste le premesse, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del fatto (35 anni) si liquida quindi il danno nella seguente misura, prendendo a riferimento le Tabelle di Milano del
10.3.2021, in cui nei valori tabellari è ricompresa, in termini medi, la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di " dolore",
"sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Pertanto:
1)Danno non patrimoniale liquidabile:
Età della danneggiata al tempo dell'evento: 35 anni
Percentuale invalidità permanente effettivamente risultante: 16% € 50236,00.
Percentuale invalidità 5,5 % riconducibile ai postumi dell'intervento di e non alla Org_7 responsabilità del sanitario: € 9017,00
Importo danno iatrogeno differenziale (16%-5,5%): €41219,00.
pagina 13 di 17 Si ritiene di poter riconoscere, altresì, un incremento del 15% per personalizzazione del danno, in considerazione delle precise e dettagliate allegazioni in ordine alla sofferenza subita dalla
SI.ra alla paura per le incertezze terapeutiche a fronte di evidenti condizioni post Pt_1 operatorie sempre più preoccupanti;
alla paura legata alla necessità di un intervento di urgenza;
ai disagi legati al drenaggio con sacca esterna che ha dovuto portare dopo l'intervento di Pisa anche in considerazione del lavoro fuori sede svolto al tempo dalla ricorrente;
le inevitabili difficoltà e correlate preoccupazioni nella relazione con la figlia piccolina. Dette allegazioni circa le peculiari condizioni della sig.ra all'esito e per l'effetto del danno da malpractice medica Pt_1 subita, che peraltro hanno trovato riscontro probatorio sia documentale che testimoniale e sia per tramite della prova presuntiva permettono di riconoscere dovuto a titolo risarcitorio l'incremento per personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura del 15%.
Importo danno iatrogeno differenziale con personalizzazione del danno al 15% (15% di
41263,50=6183,00): €47402,00.
2)Danno da invalidità temporanea:
i CCTU hanno riconosciuto 30 giorni di Totale, 30 giorni di Parziale al 75 %, 15 giorni di Parziale al 50 % e 15 giorni di Parziale al 25%, che si liquidano in €6.311,25.
Peraltro, in ordine al danno non patrimoniale, in considerazione del principio dell'integralità del risarcimento, occorre evidenziare che il danneggiato deve essere risarcito anche per il danno da ritardo, che deve essere apprezzato a fini liquidatori, secondo l'insuperata sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 1712/1995 e, pertanto, deve procedersi alla devalutazione dei valori tabellari del 10.3.2021 (data delle tabelle del Tribunale di Milano) alla data del fatto
(30.04.2015) e successivamente su tali somme deve applicarsi la rivalutazione secondo indici Org_ con interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino alla data della presente sentenza. Dal deposito della sentenza maturano i soli interessi legali.
3)Danni patrimoniali
Vanno risarcite le spese mediche riconosciute congrue dal CTU di €1812,00 oltre interessi legali dagli esborsi al saldo.
Non si ritengono sussistere evidenze probatorie atte a supportare le ulteriori richieste risarcitorie formulate da parte attrice, in particolare, non si riviene alcun adeguato supporto probatorio in ordine all'asserito danno da perdita di chance o mancata gravidanza, privo altresì di idoneo nesso di causalità con l'evento per cui è causa.
pagina 14 di 17 3.In ordine alla domanda riconvenzionale trasversale di rivalsa di nei confronti Controparte_2 del Dott. CP_7
Non merita accoglimento la domanda di rivalsa integrale avanzata nei confronti del CP_2
Dott. poiché infondata, anche in considerazione di quanto acclarato dalla giurisprudenza CP_7 più recente e, in particolare, dalla sentenza n. 28987 dell'11/11/2019, dedicata al tema della rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico per i casi antecedenti all'entrata in vigore della legge – . “In tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla Pt_6 Pt_7 legge n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata”.La Corte afferma anche “l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio dell'insolvibilità del medico”.
Peraltro, per quanto sopra già evidenziato, nel caso di specie, emerge dai documenti sanitari in atti e da quanto chiarito in sede di CTU, che il quadro delle condizioni di salute del post operatorio che la signora riportò, fu sottovalutato da tutti Sanitari della struttura che ebbero in cura la SI.ra in particolare dal Dott. E' dunque evidente che detti elementi non Pt_1 CP_1 permettono di ritenere fondati gli elementi posti a fondamento della domanda riconvenzionale trasversale formulata da nei confronti del Dott. Controparte_2 CP_7
4.In ordine alla domanda di manleva del Dott. nei confronti dell' . CP_7 Parte_10
Non merita accoglimento neppure detta domanda di manleva formulata dal medico nei confronti della chiamata in causa in considerazione del fatto che, nel caso di specie, Controparte_3 trattasi di una polizza con clausola claims made c.d. pura, stante la clausola di cui all'art. 17 delle condizioni generali, secondo cui “l'assicurazione val e per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, Parte_11 qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento ” Detta clausola, recentemente è stata riconosciuta come pienamente valida dalla
Corte di Cassazione - v. Cass., 24 marzo 2022, n. 12908, e da Cass. Sez. Un., 2 4 settembre 2018, n.
22437 e Cass., 23 novembre 2017, n. 27867.
pagina 15 di 17 Detta clausola non può essere né dichiarata nulla per vessatorietà, nè perché immeritevole/non adeguata ai sensi dell'art 1322 comma 1 cc., in quanto, come chiarito dalla recente giurisprudenza, non vi è alcuno squilibrio in clausole di tal fatta, posto che l'assicurazione si assume il rischio per tutti i sinistri anche risalenti nel tempo precedente alla vigenza del contratto assicurativo, ma denunciati nella vigenza di detto contratto.
Peraltro, nel caso di specie, vi è prova in atti, cfr. corrispondenza intercorsa con il sanitario e il c.d. modulo di proposta, che il Dott. scelse con cognizione dette condizioni di polizza, dopo CP_7 aver “scartato” condizioni diverse inizialmente considerate, ovvero con previsione di copertura postuma, cd. garanzia postuma illimitata, che prevede la validità della copertura assicurativa anche successivamente alla cessazione della validità del contratto.
Nel caso di specie al tempo del claim il contratto assicurativo per regolare disdetta non era più in essere con la Terza chiamata ed in assenza della c.d. garanzia postuma, la copertura assicurativa, non è dovuta ai sensi dell'at 17 delle condizioni generali del contratto di assicurazione per cui è causa. La domanda di manleva di cui al presente giudizio non può, dunque, trovare accoglimento.
5.In ordine alla domanda di parte attrice nei confronti dell . Parte_2
Parte e l'azienda hanno congiuntamente formulato, a verbale dell'udienza Pt_1 Parte_2 odierna, istanza per la declaratoria di cessata materia del contendere, per intervenuto accordo transattivo a spese compensate, pertanto, mette conto dichiarare la cessata materia del contendere tra dette parti.
Spese di lite
Le spese di lite di parte attrice seguono la soccombenza e, come liquidate ai sensi del comma 1 art 4 DM n 55 del 2014 tenuto conto del valore del decisum della controversia, del concreto svolgersi del processo e tenuto conto dell'aumento del 60% per più parti, sono poste a carico solidale delle parti convenute soccombenti Dott. e così' come le spese di CP_7 Controparte_2
CTU e CTP documentate in atti e le spese sostenute da parte per la procedura della Pt_1 mediazione, come documentate in atti ed il compenso del legale per la fase di mediazione come liquidato in dispositivo. Compensate le spese nei confronti di visti il susseguirsi Parte_10 di orientamenti giurisprudenziali difformi in ordine alla validità delle clausole claims made.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 16 di 17 1) accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto, accertata la responsabilità delle parti convenute e chiamate in giudizio Dott. e , nella causazione del CP_7 Controparte_5 danno iatrogeno differenziale subito da parte attrice, condanna in solido detti convenuti a risarcire a parte attrice:
- il danno non patrimoniale quantificato in complessivi €.53713,00, somma da devalutarsi dal
10.03.2021 al 30.04.2015 per poi applicarsi rivalutazione ed interessi sino alla data odierna di pubblicazione della sentenza. Dal giorno successivo ad oggi spetteranno sulla somma residua come sopra calcolata gli interessi legali sino al soddisfo;
- per danno patrimoniale della somma di €1812,00 oltre interessi decorrenti dall'effettivo pagamento di dette spese (da ciascun esborso) al saldo;
2) dichiara la cessata materia del contendere nei confronti dell Parte_2
3) rigetta la domanda riconvenzionale trasversale formulata da Controparte_5
4) rigetta la domanda di manleva nei confronti di;
Controparte_3
5)condanna in solido i soccombenti Dott. e a rimborsare CP_7 Controparte_5 all'attrice le competenze del giudizio che liquida ex D.M. 55/2014, in complessivi Euro
15.185,60,00 oltre a rimborso di spese generali al 15%, IVA se dovuta e CAP di legge ed €808,50 per spese non imponibili;
alla refusione delle spese di CTP nella misura documentata in atti e pone definitivamente a carico dei convenuti Dott. e in solido CP_7 Controparte_5 le spese di CTU, con obbligo di restituzione alla attrice di quanto eventualmente da questa corrisposto ai periti del Giudice;
condanna altresì, in solido i soccombenti Dott. e CP_7 [...]
a rimborsare all'attrice le competenze pari ad €600,00 per la fase di Controparte_5 mediazione, oltre accessori ed €861,84 per rimborso spese documentate di detta fase di mediazione.
6) compensa le spese di lite di . Controparte_3
Prato, 23.04.2024
Il giudice
Dott.ssa E. Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 17.15 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
pagina 17 di 17
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2884/2018
Oggi 23.04.2024, chiamata alle ore 9.20 e fino alle h 9.45, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi:
per , l'Avv Anna Lucia Mereu, Parte_1
per , l'Avv Cariti in sostituzione dell'Avv Michela Zaffaina, CP_1
per , l'avv Brogi , Parte_2
per Filippo Papini in sostituzione dell'avv Cecconi, Controparte_2
per , l'avv Maria Letizia Cariti, Controparte_3
L'Avv Mereu e l'Avv Brogi danno atto dell'intervenuta transazione tra le parti e, dunque, chiedono dichiararsi cessata materia del contendere a spese compensate.
I Procuratori tutti si riportano alle deduzioni e conclusioni a verbale di cui alla scorsa udienza del 16.04.2024. I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza
Alle ore 17.15 all'esito della Camera di Consiglio dà lettura, in difetto della presenza dei difensori delle parti, della sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PRATO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott.ssa Elisabetta
Bartoloni Saint Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2884/2018, promossa da: tra la SI.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lucia Mereu, Parte_1
- attrice – il Dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Zaffaina, CP_1
- convenuto - la , rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Brogi, Controparte_4
- convenuta - di con l'Avv. Matteo Cecconi, Controparte_5
- terza chiamata - rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Panni e Controparte_3 dall'Avv.Maria Letizia Cariti,
- terza chiamata -
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni delle parti costituite cosi come precisate all'udienza del 16.04.2024 e ribadite all'udienza odierna, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis C.p.c. notificato il 28 dicembre 2018, la signora conveniva in Parte_1 giudizio il dr. e , chiedendo il risarcimento di asseriti danni CP_1 Controparte_2 subiti in esito all'intervento di colecistectomia laparoscopia del 30 aprile 2015, il tutto come specificato nelle conclusioni dell'atto introduttivo, che qui si intendono integralmente trascritte.
Parte attrice deduceva che: i) a suo tempo soffriva di calcolosi della colecisti e dopo visita specialistica presso il Dott. di aver deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico CP_1 di “videolaparocistectomia”, poi eseguito presso la “ ” in data Organizzazione_1
30.04.2015, ad opera del Dott. ii) in seguito all'intervento si erano manifestati episodi di CP_1 vomito, nausea e diarrea e di aver assunto “un colorito giallognolo”, mentre “le urine divenivano pagina 2 di 17 sempre più scure, fino a diventare brune nel giro di un pochi di giorni ed i valori di bilirubina iniziavano a crescere in maniera esponenziale”); iii) era stata sottoposta, in data 5.5.2015, ad ecografia, la quale evidenziava “una dilatazione delle vie biliari e un'ostruzione che potrebbe essere compatibile con fango biliare ma anche una compressione di altro genere”, ma di essere stata, comunque, dimessa in data 8.5.2015, nonostante la SI.ra ed i suoi familiari, in particolare, la Pt_1 madre di lei, ripetutamente avessero chiesto al Dr. e ai sanitari di se non fosse CP_1 CP_2 il caso di ricoverarla in ospedale o di eseguire altri e diversi accertamenti diagnostici, viste anche le condizioni di sofferenza e dolore in cui versava la SI.ra iv) all'atto delle dimissioni, il Dr. Pt_1 le prescriveva di restare a digiuno, di bere molto e di tornare dopo qualche giorno per CP_1 effettuare le analisi del sangue ed il monitoraggio della bilirubina;
v) in data 12.5.15 le programmate analisi del sangue effettuate presso la struttura sanitaria convenuta rilevavano un valore di bilirubina di 15 mg ed a quel punto, il Dr. le consigliava di presentarsi CP_1 urgentemente al pronto soccorso dell'Ospedale di Prato, dove veniva riscontrata immediatamente la gravità della situazione, veniva diagnosticata “ittero ostruttiva”, che la cute era “francamente itterica” e la SInora veniva ricoverata ed immediatamente sottoposta a Pt_1 nuove analisi, flebo, TC con contrasto ed esame ecografico;
vi) che durante la degenza presso l'ospedale di Prato la bilirubina cresceva continuamente e il giorno 14.5.2015 raggiungeva il valore di 25 mg e che nell'incertezza della situazione e nella vaghezza di quanto i sanitari le riferivano, quello stesso giorno parte attrice si dimetteva volontariamente dall'ospedale
[...]
di Prato e si ricoverava a Pisa;
vii) che alle h 8.00 del 15.5.2015 la sig.ra veniva Org_2 Pt_1 operata di urgenza dai Professori e dell' di Pisa, venendo sottoposta a Parte_3 Per_1 Org_3 intervento di epaticodigiunostomia. Dalla cartella clinica risulta che “la via biliare principale si presenta sezionata tra clips metalliche: tre sul versante prossimale e tre sul versante distale. A monte delle clips prossimale è evidente una VBP dilatata e tesa, le clips distali invece sono posizionate a livello del bordo superiore del pancreas. Presenza di altre tre clips sul moncone dell'arteria cistica e altre tre si osservano a raso della via biliare sia prossimalmente che distalmente ma senza determinare ostruzione". viii) che veniva eseguita ecografia intra operatoria che documentava la dilatazione delle vie biliari intra epatiche fino a circa 10 mm dalla confluenza sede della clip più prossimale;
xi) che venivano pertanto, rimosse le clips con riscontro di "via biliare malacica nel tratto compreso tra le clips stesse" e per tale motivo veniva deciso di praticare una derivazione biliodigestiva su ansa alla Roux;
x) che durante quei giorni la aveva sofferto Pt_1 molto e tutta la famiglia era stata coinvolta nella vicenda per assisterla e assistere la figlia piccola pagina 3 di 17 di parte attrice;
xi) che l'intervento era andato bene, ma nei mesi successivi la si era dovuta Pt_1 sottoporre a numerosi esami con forte preoccupazione ogni volta per gli esiti degli stessi, aveva avuto candidosi a causa della terapia antibiotica e numerosi disturbi e fastidi intestinali, ancor più invalidanti considerando il lavoro a Roma della sig.r xii) che parte attrice aveva dovuto CP_6 abbandonare l'intento di una seconda gravidanza, seppur desiderata molto da lei e dal marito, per evitare i rischi per la salute propria e del bambino nei mesi di gestazione, qualora si fosse presentata la necessità improvvisa di un nuovo intervento chirurgico a causa della occlusione della via biliare;
xiii) che nell'ottobre 2016 a causa della dilatazione anomala della via biliare si rendeva necessario un intervento di bilioplastica con stent riassorbibile, che costringeva per oltre una mese la a portare un drenaggio con sacca esterna;
xiv) che pertanto la SI.ra Pt_1 Pt_1 intendeva far accertare la responsabilità delle parti convenute per i danni da malpratice medica dalla stessa subiti. Rassegnava, pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo SI. Giudice Unico del Tribunale di Prato, esperita l'istruttoria ritenuta indispensabile ai fini della decisione, per tutte le causali di cui in premessa, accertato il relativo obbligo giuridico in capo ai convenuti per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, condannare gli stessi, ciascuno per il proprio titolo, in vincolo solidale fra loro, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali
(questi ultimi sub specie di danno biologico e morale ed alla vita di relazione), subiti dalla parte attrice in conseguenza dei fatti di causa, che si quantificano in euro 140.000,00 o nelle diverse somme, maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia e d'equità; oltre gli accessori dal dì del dovuto al saldo;
oltre al rimborso del costo, professionale e di esborsi, del procedimento di mediazione obbligatorio espletato, che si quantifica in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso forfetario, CAP ed IVA come per Legge;
vinte le spese di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il Dott. contestando l'an ed il quantum della pretesa attorea e CP_7 chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa di
[...] in virtù della polizza n.449029622869 per la Parte_4 responsabilità civile, al fine di essere manlevato da qualsiasi somma egli fosse eventualmente tenuto a pagare all'esito del presente giudizio. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, disattesa ogni eccezione e ragione avversarie, Nel merito: In via principale: rigettare tutte le domande attoree svolte nei confronti del convenuto dr. poiché CP_1 infondate in fatto e diritto, oltre che non provate per le ragioni esposte in narrativa del presente atto. In subordine: Nella denegata ipotesi in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, anche solo parzialmente, rigettare la domanda riconvenzionale trasversale della convenuta CP_5
pagina 4 di 17 per i fatti dedotti in narrativa del presente atto. In subordine: accertare e dichiarare Controparte_2
l in persona del legale rappresentante pro Parte_4 tempore, tenuta a manlevare il convenuto da ogni conseguenza pregiudizievole che allo stesso possa derivare dal presente giudizio, con condanna a mantenere integralmente indenne il dott. CP_1 da qualsivoglia somma questi fosse tenuto a versare alla ricorrente per i fatti di cui è causa.
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali.”
Si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione Controparte_2 passiva avendo parte attrice erroneamente convenuto la “oldco” ( , in Controparte_2 quanto l'intervento chirurgico in contestazione era stato eseguito presso i locali della diversa società P. IVA e codice fiscale costituita in data Controparte_5 P.IVA_1
28.01.2015, con atto ai rogiti del notaio di Prato, mediante contestuale Persona_2 conferimento del ramo di azienda sanitario da parte della società P. IVA Controparte_2
e codice fiscale P.IVA_2 P.IVA_3
Si costituiva, altresì, l' eccependo il difetto di legittimazione passiva Parte_2 dell' in quanto l'intervento in contestazione era stato effettuato nell'ambito del Parte_2 regime di solo accreditamento della struttura privata da personale sanitario non avente alcun rapporto con l' , e in condizione di autonomia, anche organizzativa e che, nel successivo Org_4 ricovero presso l' , non vi erano state carenze, neanche informative, nei Org_5 confronti della SI.ra veniva contestato il risarcimento del danno richiesto, comunque Pt_1 concludendo per il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Prato: - in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto, disporre l'estromissione della stessa dal Parte_2 presente giudizio;
- nel merito, rigettare la domanda della ricorrente perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti negli atti depositati. - Con vittoria di spese da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014.”.
Il Giudice, autorizzava la chiamata in causa del terzo di richiesta dal Controparte_3 convenuto Dott. con differimento della prima Udienza nel rispetto dei termini a CP_7 comparire.
Si costituiva la Terza chiamata , che contestava la fondatezza della Controparte_3 domanda attorea ed in ogni caso la fondatezza della domanda di manleva formulata dal Dott.
stante l'inoperatività della polizza assicurativa. Rassegnava le seguenti conclusioni: CP_7
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, 1 – in via principale, rigettare l'azione risarcitoria promossa
pagina 5 di 17 dalla signora nei confronti del dott. in quanto infondata. 2 – In via principale Pt_1 CP_1 alternativa, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di CP_1 per la non operatività della copertura assicurativa prestata con la Controparte_3
Polizza ai sensi degli artt. 17 e 18, 2° comma, lett. j), delle condizioni generali, essendo la richiesta risarcitoria della signora stata denunciata dall'Assicurato quando la Polizza aveva cessato la Pt_1 propria validità, laddove la assicurazione valeva per le richieste risarcitorie appunto pervenute alla
Compagnia per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, con conseguente esclusione delle richieste risarcitorie pervenute successivamente alla cessazione del con-tratto. 3 –
In via di primo subordine, per la denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni opposte in via principale, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di CP_1 Controparte_3 per la non operatività, in concreto, della copertura assicurativa prestata con la Polizza ai
[...] sensi dell'art. 2 delle condizioni generali, operando essa in secondo rischio, per l'importo di danno eccedente il massimale previsto dalla nuova polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi stipulata dal dott. successivamente alla cessazione della Polizza, massimale di certo CP_1 capiente a coprire i danni risarcibili alla ricorrente. 4 – In via di ulteriore subordine, sempre per la denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni opposte in via principale, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di per la non CP_1 Controparte_3 operatività, in concreto, della copertura assicurativa prestata con la Polizza ai sensi dell'art. 16, 3° comma, n. 8), delle condizioni generali, operando essa a secondo rischio in eccedenza al massimale assicurato dalla polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi stipulata dalla
[...]
massima-le di certo capiente a coprire i danni risarcibili alla ricorrente.
5 - Controparte_5
In via estremamente subordinata, per la recisamente denegata duplice ipotesi di ritenuta accoglibilità sia dell'Azione risarcitoria che della Domanda di Garanzia, 5a - per un verso, condannare il dott. a pagare gli importi dovuti a titolo di risarcimento dei danni CP_1 direttamente ed immediatamente causati dalla sua condotta illecita;
5b - per altro verso, dichiarare tenuta ad indennizzare il dott. nei seguenti limiti: - della Controparte_3 CP_1 sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà; - fino a concorrenza del massimale assicurato di € 1.000.000,00, unico per sinistro e per anno assicurativo. Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
condanna da porsi a carico: - della signora , in caso di accoglimento delle conclusioni di cui al Parte_5
pagina 6 di 17 precedente punto 1, - del dott. , in caso di accoglimento delle conclusioni di cui ai CP_1 precedenti punti 2, 3 e 4. “.
Il Giudice, all'esito della prima udienza, disponeva la conversione del rito in ordinario, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c., cui seguiva la concessione dei termini per memorie ex art 183 comma
6 cpc.
Il Giudice fissava poi udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art
281 cpc , in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta CP_2
con termine per il deposito di note conclusionali.
[...]
In data 28.9.2020, il Giudice pronunciava ex art. 281-sexies c.p.c. la Sentenza non definitiva n.443/2020, con la quale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
e con Ordinanza disponeva, altresì, la prosecuzione del giudizio, ordinando la chiamata in
[...] causa ex art. 107 c.p.c. di Controparte_5
Si costituiva in giudizio contestando le domande di parte attrice e Controparte_5 formulando domanda riconvenzionale trasversale nei confronti del Dott. Rassegnava le CP_7 seguenti conclusioni: “Voglia: - in via preliminare: revocare l'ordinanza emessa in data 28.9.2020 dall'Ill.mo Tribunale di Prato, con cui è stata disposta la chiamata in causa del terzo
[...]
per carenza dei presupposti richiesti dall'art. 107 c.p.c.; - in tesi: respingere le
Controparte_5 avverse domande nei confronti di in quanto carente quest'ultima di
Controparte_5 legittimazione passiva in senso improprio;
- in ipotesi: respingere le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in ipotesi subordinata ed in via riconvenzionale trasversale: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice nei confronti di condannare il Dott. a tenere integralmente indenne
Controparte_5 CP_1 da ogni pretesa di parte attrice e, comunque, a corrispondere a
Controparte_5 [...] una somma pari a quella che dovesse risultare dovuta dalla stessa alla
Controparte_5 parte attrice, oltre interessi legali;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria.”.
La causa veniva istruita con prove documentali, con l'ammissione di consulenza tecnica medico legale sui temi della responsabilità medica e della valutazione del danno alla persona dell'attore e con la prova orale: interrogatorio formale e prova testimoniale.
Precisate le conclusioni all'Udienza del 16.04.2024, i Procuratori procedevano alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza odierna, preliminarmente i Procuratori di parte (ex)
pagina 7 di 17 ricorrente e dell davano atto dell'intervenuto accordo tra le stesse a spese Parte_2 compensate e chiedevano declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le stesse.
I procuratori tutte le Parti si riportavano a quanto dedotto e precisato a verbale del 16.04.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel merito, la domanda risarcitoria di parte attrice merita accoglimento in misura corrispondente alle risultanze istruttorie.
1. In ordine alla responsabilità del Dott. e di CP_7 Controparte_2
La giurisprudenza in tema di responsabilità da malpractice medica, per fatti avvenuti precedentemente all'entrata in vigore delle leggi – , 1 aprile 2017, ha chiarito che Pt_6 Pt_7 trattasi, sia per quanto attiene alla responsabilità del sanitario, sia per quanto attiene alla responsabilità della struttura sanitaria, di responsabilità contrattuale fondata sul contatto sociale.
In particolare, per quanto attiene alla responsabilità delle strutture sanitarie, ha chiaramente affermato come i servizi erogati dalla struttura ospedaliera trovano propria fonte in un contratto
“innominato”, vale a dire un contratto non espressamente previsto dalla legge, che è stato definito come “contratto di spedalità” che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass., SSUU 11 gennaio 2008 n. 577) determina l'insorgere in capo alla struttura sanitaria – in ragione del "contatto sociale" a questo sotteso – di una vera e propria responsabilità contrattuale nei confronti del cittadino utente. A seguito della richiesta di ricovero,
o più in generale della prestazione medica, si costituisce un rapporto giuridico basato su di un diritto soggettivo del privato e sul corrispondente dovere di una diligente prestazione e da parte dell'ente e del sanitario. Mette conto, altresì, evidenziare, stante le contestazioni emerse nel presente giudizio, che la giurisprudenza, cfr Cassazione n 975/2009, ha chiarito che: “La struttura sanitaria è tenuta a fornire al paziente una prestazione complessa, di assistenza sanitaria, che va dalla messa a disposizione di spazi, alla garanzia di tempestività dell'azione e dunque di personale sufficiente ed efficiente, all'utilizzo di macchinari in linea con la tecnologia;
inoltre è chiamata a rispondere, sempre a titolo contrattuale, non solo per le proprie omissioni, derivanti dal rapporto che instaura in maniera diretta con il paziente, ma anche per il fatto del proprio personale dipendente o ausiliario, di cui risponde in via solidale.”.
La responsabilità è contrattuale anche per quanto riguarda il medico, poiché, nel caso di specie in cui l'evento per cui è causa è del aprile 2015, “… non possono trovare applicazione, in particolare con riguardo alla responsabilità del medico, le disposizioni di natura sostanziale della Legge
pagina 8 di 17 24/2017 (cd Legge Gelli Bianco) in tema di qualificazione della responsabilità medica, trattandosi di norme che non hanno portata retroattiva” (Tribunale Milano, sez. I, 25/09/2023, n. 7254).
Come noto la legge ha espressamente qualificato la responsabilità del medico quale Parte_8 responsabilità extracontrattuale ex art 2043 cc, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, ma la giurisprudenza di San Martino del 2019
(dieci Sentenze della Suprema Corte intervenute nel Novembre del 2019) ha affermato l'applicabilità soltanto pro futuro dell'art. 7 co. III Legge Gelli-Bianco, cioè ai soli fatti intervenuti dopo il I° aprile 2017, permanendo la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale da contatto sociale del medico, con le relative conseguenza in tema di prescrizione e onere della prova, per i fatti antecedenti all'entrata in vigore della l , come l'evento per cui è Parte_9 causa nel presente giudizio.
Conseguentemente, a proposito del riparto dell'onere probatorio, la Suprema Corte è ferma nel ritenere che “in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del
2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.” (Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 10050 del 29/03/2022)
Orbene, al fine di accertare la responsabilità dei convenuti per le lesioni dedotte dall'attrice, sull'accertamento della condotta colpevole e sul nesso di causa occorre richiamare la consulenza tecnica di ufficio, i cui risultati sono ritenuti da questo Giudice pienamente condivisibili avendo i tecnici esaurientemente risposto, nonché la documentazione sanitaria in atti. Come di seguito verrà posto in evidenzia, emerge con chiarezza e la responsabilità del Dott. e la CP_7 responsabilità della struttura sanitaria, che ha interagito con la paziente non solo ed Pt_1 unicamente per tramite dell'attività medica del Dott. ma con tutta la struttura CP_7 organizzativa, comprensiva di medici e operatori sanitari nel corso dell'operazione e nel post operatorio, tra cui i medici preposti agli esami diagnostici, i cui referti hanno condizionato in modo importante le scelte terapeutiche dei giorni post ricovero.
pagina 9 di 17 In particolare la CTU ha rilevato: “che vi era una assoluta indicazione ad un monitoraggio clinico, laboratoristico ed approfondimento diagnostico (tac e/o colangio RM): tale monitoraggio tuttavia non fu espletato, così come non fu espletato alcun esame TC, anzi, la paziente fu dimessa, rilevando pertanto come il quadro post operatorio che la signora riportò fu sottovalutato dai Sanitari che la ebbero in cura ed in particolare dal Dott. e, pertanto, emerge chiaramente una CP_1 responsabilità e del medico Dott. e di i cui sanitari non hanno posto in CP_7 Controparte_2 essere quanto necessario viste le condizioni di post operatorio che hanno interessato la SIra
come documentate in atti. “In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, anche Pt_1 la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato risponde della condotta colposa di tutto il personale sanitario, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che per il semplice fatto del ricovero di un paziente essa è tenuta a garantire al medesimo la migliore e corretta assistenza, non solo sotto forma di prestazioni di natura alberghiera, bensì di messa a disposizione del proprio apparato organizzativo e strumentale(Cass.
7768/2016, Cass. 11098/2020).
In presenza di grave e diffuso dolore, di ripetuti episodi di vomito, di diarrea, di cute e sclera itterici, di urine di color “marsala”, di valori di birilubina assolutamente anormali, come documentati in atti, innanzitutto, il chirurgo che l'aveva operata – ma con lui tutto il personale sanitario presente nella casa di cura, cui la paziente era stata affidata dal SSN con intervento chirurgico convenzionato - avrebbe dovuto adoperarsi per diverse e più idonee indagini diagnostiche. L'intero personale sanitario di e il dr. avevano un preciso CP_2 CP_1 obbligo di vigilanza e cura nei confronti della ricoverata, non potendo essere esonerati da responsabilità per il solo fatto che l'ecografo avesse solo ipotizzato la possibilità di una lesione iatrogena, che evidentemente doveva essere adeguatamente approfondita e monitorata, viste le condizioni in cui versava la nel post operatorio. Pt_1
La ctu, ancor più nello specifico, ha rilevato una “criticità relativa all'esecuzione tecnica del suddetto intervento nel corso del quale fu sezionata e suturata la via biliare principale, erroneamente ritenuta il dotto cistico;
ciò ha causato, come riscontrabile nella storia clinica, una ostruzione meccanica la cui origine è ascrivibile ad una inadeguata tecnica chirurgica, come poi verrà evidenziato nel successivo intervento eseguito presso l'Ospedale di Pisa (“..ittero in recente colecistectomia laparoscopica -lesione iatrogena della via biliare principale”) e non riscontrandosi
e/o essendo documentate altre cause alternative di ostruzione” …..Tuttavia non si può ritenere che
l'intervento, per quanto complesso, esuli dalle caratteristiche della routinarietà. Non si può inoltre
pagina 10 di 17 non sottolineare come nel re-intervento eseguito a Pisa furono rinvenute tre clips a monte e 3 a Org valle del punto di sezione della e non 2 come routinariamente si applicano. La ostruzione meccanica connessa ad inadeguata tecnica chirurgica, e che, per la tipologia di errore, non può essere considerata alla stregua di una “complicanza”, ha causato una sintomatologia di ittero ostruttivo che rappresenta un segno di colestasi, cioè una sindrome clinica caratterizzata dalla ritenzione nel fegato e nel compartimento ematico di una o più sostanze normalmente secrete nella bile causata, in questo caso, dalla presenza di una ostruzione dell'albero biliare extraepatico. Dopo
l'intervento, la storia clinica della SI.ra mise in evidenza un quadro caratterizzato da dolori Pt_1 addominali diffusi, simili a colica, episodi di vomito alimentare, epigastralgia con vomito biliare;
si presentava itterica con un valore di bilirubina particolarmente alta, 7,2 al momento della dimissione, quasi completamente diretta ed una dilatazione delle vie biliari intraepatiche all'ecografia. Di fronte ad un quadro clinico così eclatante con dilatazione delle vie biliari intraepatiche e quadro itterico, vi era una assoluta indicazione ad un monitoraggio clinico, laboratoristico e ad approfondimento diagnostico (TAC e/o colangioRM): tale monitoraggio tuttavia non fu espletato, così come non fu espletato alcun esame TC, anzi la paziente fu dimessa, rilevando pertanto come il quadro postoperatorio che la SI.ra riportò fu sottovalutato dai Pt_1
Sanitari che la ebbero in cura ed in particolare dal Dott. Il quadro clinico riportato in quel CP_1 momento non poteva certo essere attribuito alla presenza di frammenti colesterinici estratti dal coledoco nel corso dell'intervento: tanto più che nelle ecografie preoperatorie non se ne erano mai evidenziati. Di significativa rilevanza inoltre era la continua sintomatologia dolorosa che la stessa presentò, che, unitamente agli altri dati, doveva destare il forte sospetto del verificarsi di un evento avverso. Quando ad un controllo, 4 giorni dopo la dimissione, la bilirubina divenne di 15 mgr/dl si decise il ricovero all'Ospedale di Prato. L'arco temporale da analizzare nel quale la SI.ra fu Pt_1 degente presso il suddetto nosocomio risulta essere dalle ore 14.30 del 12/05 alle ore 15.00 del
14/05: in PS la SI.ra venne presa in carico con attribuzione di codice rosso;
correttamente Pt_1 furono espletati, come sovra riportato, gli opportuni accertamenti, ecografia, TAC e colangioRM, che consentirono di identificare la sede e l'origine del danno, ovvero di porre diagnosi di interruzione Orga della in corrispondenza del suo tratto prossimale. Furono presi accordi da parte dei
[...]
con l proponendo alla paziente il Controparte_8 Controparte_9 posizionamento di un drenaggio percutaneo trans epatico, procedura che appariva coerente con le
Linee Guida dell'epoca e che aveva il fine di ridurre l'ittero, attraverso appunto il drenaggio e di diminuire i fenomeni colangitici e stenotici conseguenti all'intervento. Pertanto non si ravvede
pagina 11 di 17 alcuna criticità nell'operato dei medici dell'Ospedale di Prato durante le 48 ore in cui la paziente fu ricoverata in tale nosocomio. Da qui la paziente tuttavia decise di dimettersi volontariamente avendo preso personalmente contatti con l'Ospedale di Pisa, ove fu ricoverata con diagnosi di Ittero ostruttivo in recente colecistectomia laparoscopica. Presso tale sede, in data 15/05/2015, la SI.ra fu sottoposta ad intervento mediante laparotomia sottocostale di confezionamento di epatico Pt_1 digiunostomia, evidenziando la sezione della VBP. Posto quanto sopra, nel riconfermare come dall'analisi del caso in esame sia stata rilevata inadeguata condotta da parte del Dott. che CP_1 eseguì l'intervento chirurgico si precisa come nessuna criticità o carenza organizzativa e/o materiale sono emerse in capo alla suddetta Struttura in cui lo stesso operò. I profili di inadeguata condotta a carico del suddetto sanitario risultano pertanto in rapporto ad errori tecnici chirurgici nel corso della esecuzione dell'intervento del 30/04/2015 con ostruzione meccanica della via biliare che ha provocato ittero ostruttivo e sottovalutazione del quadro post operatorio, con conseguente ritardo nell'inquadramento diagnostico e trattamento dell'evento avverso. Applicando rigorosa metodologia medico-legale, nel caso in esame si ritiene sussista il nesso di causa tra la condotta incongrua e non conforme alle leges artis quale sovra dettagliata e il danno che la ostruzione meccanica della via biliare e sua mancata e tempestiva gestione hanno provocato… sequenza fisiopatologica degli eventi non ponga dubbi sulla eziopatogenesi non solo della ostruzione meccanica della via biliare, ma anche dei successivi eventi da porre strettamente in nesso causale con il danno esitato. In tali circostanze e relative modalità operative tali elementi non possono essere ritenuti alla stregua di complicanze, essendo essi connessi, come sopra ampiamente motivato, ad una inadeguata condotta tecnica, pertanto prevedibile, prevenibile ed evitabile, tenendo conto anche delle ulteriori considerazioni sopra esposte in merito alla gestione del post-operatorio….
Applicando infatti il ragionamento controfattuale, si rileva come la patologia in esame, se trattata con procedure chirurgiche congrue avrebbe con ogni verosimiglianza, tenuto conto dell'ambito valutativo in esame, avuto buone probabilità di risoluzione, considerazioni che valgono altrettanto se la lesione iatrogena fosse stata precocemente diagnosticata e trattata.”.
Mette conto evidenziare, alla luce dei passaggi salienti della CTU come sopra riportati, che, se è pur vero che i consulenti d'ufficio, dal punto di vista organizzativo-strumentale, non hanno CP_ riscontrato criticità e conseguenti responsabilità in capo alla struttura sanitaria CP_5 hanno espressamente detto, e ribadito in risposta alle osservazione del CTP di parte attrice, che il quadro delle condizioni di salute del post operatorio che la signora riportò, fu sottovalutato da pagina 12 di 17 tutti Sanitari della struttura che ebbero in cura la SI.ra in particolare dal Dott. Con Pt_1 CP_1 conseguente responsabilità della struttura sanitaria per quanto già sopra evidenziato.
2.In ordine al danno risarcibile.
Ritenuta, quindi, integratasi la prova della responsabilità dei convenuti Dott. e CP_7 CP_2
[...
quanto al danno liquidabile si osserva che, nel caso di specie, ciò che deve essere risarcito è il danno iatrogeno differenziale, ovvero il danno dovuto alla malpractice medica come sopra acclarata in fase operatoria o postoperatoria e di mancata tempestiva individuazione della problematica, accertato in sede di CTU come pari alla differenza tra il 16% ed 5-6%, quest'ultimo quale danno biologico causalmente riconducibile agli esiti che parte attrice avrebbe riportato nel caso in cui l'intervento di Colecistectomia fosse stato eseguito correttamente.
La giurisprudenza ha chiarito come occorre procedere per la concreta liquidazione in caso di danno iatrogeno differenziale, evidenziando che “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario" ( Cass. 19.3.2017 n. 6341).
Queste le premesse, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del fatto (35 anni) si liquida quindi il danno nella seguente misura, prendendo a riferimento le Tabelle di Milano del
10.3.2021, in cui nei valori tabellari è ricompresa, in termini medi, la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di " dolore",
"sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Pertanto:
1)Danno non patrimoniale liquidabile:
Età della danneggiata al tempo dell'evento: 35 anni
Percentuale invalidità permanente effettivamente risultante: 16% € 50236,00.
Percentuale invalidità 5,5 % riconducibile ai postumi dell'intervento di e non alla Org_7 responsabilità del sanitario: € 9017,00
Importo danno iatrogeno differenziale (16%-5,5%): €41219,00.
pagina 13 di 17 Si ritiene di poter riconoscere, altresì, un incremento del 15% per personalizzazione del danno, in considerazione delle precise e dettagliate allegazioni in ordine alla sofferenza subita dalla
SI.ra alla paura per le incertezze terapeutiche a fronte di evidenti condizioni post Pt_1 operatorie sempre più preoccupanti;
alla paura legata alla necessità di un intervento di urgenza;
ai disagi legati al drenaggio con sacca esterna che ha dovuto portare dopo l'intervento di Pisa anche in considerazione del lavoro fuori sede svolto al tempo dalla ricorrente;
le inevitabili difficoltà e correlate preoccupazioni nella relazione con la figlia piccolina. Dette allegazioni circa le peculiari condizioni della sig.ra all'esito e per l'effetto del danno da malpractice medica Pt_1 subita, che peraltro hanno trovato riscontro probatorio sia documentale che testimoniale e sia per tramite della prova presuntiva permettono di riconoscere dovuto a titolo risarcitorio l'incremento per personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura del 15%.
Importo danno iatrogeno differenziale con personalizzazione del danno al 15% (15% di
41263,50=6183,00): €47402,00.
2)Danno da invalidità temporanea:
i CCTU hanno riconosciuto 30 giorni di Totale, 30 giorni di Parziale al 75 %, 15 giorni di Parziale al 50 % e 15 giorni di Parziale al 25%, che si liquidano in €6.311,25.
Peraltro, in ordine al danno non patrimoniale, in considerazione del principio dell'integralità del risarcimento, occorre evidenziare che il danneggiato deve essere risarcito anche per il danno da ritardo, che deve essere apprezzato a fini liquidatori, secondo l'insuperata sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 1712/1995 e, pertanto, deve procedersi alla devalutazione dei valori tabellari del 10.3.2021 (data delle tabelle del Tribunale di Milano) alla data del fatto
(30.04.2015) e successivamente su tali somme deve applicarsi la rivalutazione secondo indici Org_ con interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino alla data della presente sentenza. Dal deposito della sentenza maturano i soli interessi legali.
3)Danni patrimoniali
Vanno risarcite le spese mediche riconosciute congrue dal CTU di €1812,00 oltre interessi legali dagli esborsi al saldo.
Non si ritengono sussistere evidenze probatorie atte a supportare le ulteriori richieste risarcitorie formulate da parte attrice, in particolare, non si riviene alcun adeguato supporto probatorio in ordine all'asserito danno da perdita di chance o mancata gravidanza, privo altresì di idoneo nesso di causalità con l'evento per cui è causa.
pagina 14 di 17 3.In ordine alla domanda riconvenzionale trasversale di rivalsa di nei confronti Controparte_2 del Dott. CP_7
Non merita accoglimento la domanda di rivalsa integrale avanzata nei confronti del CP_2
Dott. poiché infondata, anche in considerazione di quanto acclarato dalla giurisprudenza CP_7 più recente e, in particolare, dalla sentenza n. 28987 dell'11/11/2019, dedicata al tema della rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico per i casi antecedenti all'entrata in vigore della legge – . “In tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla Pt_6 Pt_7 legge n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata”.La Corte afferma anche “l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio dell'insolvibilità del medico”.
Peraltro, per quanto sopra già evidenziato, nel caso di specie, emerge dai documenti sanitari in atti e da quanto chiarito in sede di CTU, che il quadro delle condizioni di salute del post operatorio che la signora riportò, fu sottovalutato da tutti Sanitari della struttura che ebbero in cura la SI.ra in particolare dal Dott. E' dunque evidente che detti elementi non Pt_1 CP_1 permettono di ritenere fondati gli elementi posti a fondamento della domanda riconvenzionale trasversale formulata da nei confronti del Dott. Controparte_2 CP_7
4.In ordine alla domanda di manleva del Dott. nei confronti dell' . CP_7 Parte_10
Non merita accoglimento neppure detta domanda di manleva formulata dal medico nei confronti della chiamata in causa in considerazione del fatto che, nel caso di specie, Controparte_3 trattasi di una polizza con clausola claims made c.d. pura, stante la clausola di cui all'art. 17 delle condizioni generali, secondo cui “l'assicurazione val e per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, Parte_11 qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento ” Detta clausola, recentemente è stata riconosciuta come pienamente valida dalla
Corte di Cassazione - v. Cass., 24 marzo 2022, n. 12908, e da Cass. Sez. Un., 2 4 settembre 2018, n.
22437 e Cass., 23 novembre 2017, n. 27867.
pagina 15 di 17 Detta clausola non può essere né dichiarata nulla per vessatorietà, nè perché immeritevole/non adeguata ai sensi dell'art 1322 comma 1 cc., in quanto, come chiarito dalla recente giurisprudenza, non vi è alcuno squilibrio in clausole di tal fatta, posto che l'assicurazione si assume il rischio per tutti i sinistri anche risalenti nel tempo precedente alla vigenza del contratto assicurativo, ma denunciati nella vigenza di detto contratto.
Peraltro, nel caso di specie, vi è prova in atti, cfr. corrispondenza intercorsa con il sanitario e il c.d. modulo di proposta, che il Dott. scelse con cognizione dette condizioni di polizza, dopo CP_7 aver “scartato” condizioni diverse inizialmente considerate, ovvero con previsione di copertura postuma, cd. garanzia postuma illimitata, che prevede la validità della copertura assicurativa anche successivamente alla cessazione della validità del contratto.
Nel caso di specie al tempo del claim il contratto assicurativo per regolare disdetta non era più in essere con la Terza chiamata ed in assenza della c.d. garanzia postuma, la copertura assicurativa, non è dovuta ai sensi dell'at 17 delle condizioni generali del contratto di assicurazione per cui è causa. La domanda di manleva di cui al presente giudizio non può, dunque, trovare accoglimento.
5.In ordine alla domanda di parte attrice nei confronti dell . Parte_2
Parte e l'azienda hanno congiuntamente formulato, a verbale dell'udienza Pt_1 Parte_2 odierna, istanza per la declaratoria di cessata materia del contendere, per intervenuto accordo transattivo a spese compensate, pertanto, mette conto dichiarare la cessata materia del contendere tra dette parti.
Spese di lite
Le spese di lite di parte attrice seguono la soccombenza e, come liquidate ai sensi del comma 1 art 4 DM n 55 del 2014 tenuto conto del valore del decisum della controversia, del concreto svolgersi del processo e tenuto conto dell'aumento del 60% per più parti, sono poste a carico solidale delle parti convenute soccombenti Dott. e così' come le spese di CP_7 Controparte_2
CTU e CTP documentate in atti e le spese sostenute da parte per la procedura della Pt_1 mediazione, come documentate in atti ed il compenso del legale per la fase di mediazione come liquidato in dispositivo. Compensate le spese nei confronti di visti il susseguirsi Parte_10 di orientamenti giurisprudenziali difformi in ordine alla validità delle clausole claims made.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 16 di 17 1) accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto, accertata la responsabilità delle parti convenute e chiamate in giudizio Dott. e , nella causazione del CP_7 Controparte_5 danno iatrogeno differenziale subito da parte attrice, condanna in solido detti convenuti a risarcire a parte attrice:
- il danno non patrimoniale quantificato in complessivi €.53713,00, somma da devalutarsi dal
10.03.2021 al 30.04.2015 per poi applicarsi rivalutazione ed interessi sino alla data odierna di pubblicazione della sentenza. Dal giorno successivo ad oggi spetteranno sulla somma residua come sopra calcolata gli interessi legali sino al soddisfo;
- per danno patrimoniale della somma di €1812,00 oltre interessi decorrenti dall'effettivo pagamento di dette spese (da ciascun esborso) al saldo;
2) dichiara la cessata materia del contendere nei confronti dell Parte_2
3) rigetta la domanda riconvenzionale trasversale formulata da Controparte_5
4) rigetta la domanda di manleva nei confronti di;
Controparte_3
5)condanna in solido i soccombenti Dott. e a rimborsare CP_7 Controparte_5 all'attrice le competenze del giudizio che liquida ex D.M. 55/2014, in complessivi Euro
15.185,60,00 oltre a rimborso di spese generali al 15%, IVA se dovuta e CAP di legge ed €808,50 per spese non imponibili;
alla refusione delle spese di CTP nella misura documentata in atti e pone definitivamente a carico dei convenuti Dott. e in solido CP_7 Controparte_5 le spese di CTU, con obbligo di restituzione alla attrice di quanto eventualmente da questa corrisposto ai periti del Giudice;
condanna altresì, in solido i soccombenti Dott. e CP_7 [...]
a rimborsare all'attrice le competenze pari ad €600,00 per la fase di Controparte_5 mediazione, oltre accessori ed €861,84 per rimborso spese documentate di detta fase di mediazione.
6) compensa le spese di lite di . Controparte_3
Prato, 23.04.2024
Il giudice
Dott.ssa E. Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 17.15 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
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