Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2001, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
F IN NOME0 12 3 7 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP EM CASSAZIONE Oggetto millità contratt SEZIONE SECONDA CIVILE scroftimento commoue whequcione contraddition Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: withone- - Presidente Dott. AE GAROFALO R.G.N. 3765/98 .2558 Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere Cron. Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 18/09/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. 1L SOLE 24 ORE SEN T EN ZA per diritti L. 3000 1/29 GEN 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE GA AE, ZI AN, elettivamente LIRE 1500 domiciliati in ROMA VIA GORIZIA 25, presso lo studio CANCELLER EMILIO, che li difende, giusta dell'avvocato D'AMORE delega in atti;
ricorrenti 0243579 contro 19580 GA AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S PELLICO 44, presso lo studio dell'avvocato CARONE CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE ---- - AN IL, difeso dall'avvocato GIALANELLA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ERMELINDO presso CARONE AN IL, giusta delega "dal Sig. GARD.M. per diritti L.300. { 2000 in atti;
05 MAG. 2001 it 1436 DIRITTI IL CANCELLIERE
- controricorrente -
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale nonchè
contro
SOUE al Sig. per diritti 2000 13 GA GE, quale procuratrice speciale di GA 23 MAG. 2001. ANNUNZIATA, GA GE, GA IE, AL CANCELLIERE GA NA in AZZIRUSSO, GA GE in MIGNONE;
DIRITTI - intimati con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 2569/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 26/11/97; DIRITTI udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/00 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato Emilio D'AMORE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel 1987, NE RG conveniva in giudizio il fratello AE RG e la di lui moglie AN IR, assumendo la nullità dei contratti, rogati dal notaio Cestone 1'8 e 13 maggio 1985, con cui la madre PP IC aveva donato al figlio AE e venduto alla nuora AN alcuni fabbricati ed appezzamenti di terreno in S. Angelo dei Lombardi ed in Lioni. In particolare, deduceva che quei beni non apparte- nevano alla madre siccome rientravano nell'asse ereditario del padre VI RG, deceduto il 21 novembre 1944; che tale asse era costituito dalla metà degli stessi beni, per la restante metà in comunione con la sorella del de cuius, ME RG;
che alla successione di VI RG concorrevano i soli figli NE e AE per la disponibile, mentre per la legittima concorrevano tutti i figli (NE, AE, AN, TA, ET, EL e GE RG) nonché la vedova PP IC, usufruttuaria per legge;
che ME RG aveva donato la propria quota ai nipoti%;B che le sorelle ET, GE e TA avevano ceduto al fratello NE RG i loro diritti sulla successione 3 paterna e sulla donazione di ME RG;
che la sorella EL aveva invece ceduto i propri diritti indistintamente a tutti i fratelli. Chiedeva, quindi, che si dichiarasse la nullità dei sopraindicati contratti, a rogito del notaio Cestone, e che si procedesse alla divisione delle comunioni in oggetto. I convenuti AE RG e AN IR si costituivano e resistevano alla domanda. In primo luogo, eccepivano che l'azione esercitata era inammissibile siccome pendeva giudizio posses- sorio sui beni venduti alla IR. Contestava- no, poi, in capo alla controparte, la qualità di accettante l'eredità paterna in regime beneficiato e di accettante la donazione della zia. Assumevano, infine, che la proprietà dei beni in contesa era stata usucapita dalla loro dante causa, PP IC, per le cui spese di assistenza formula- vano domanda riconvenzionale di rimborso. Nel contraddittorio di ET RG, che aderiva alle difese dell'attore, ed in contumacia degli altri litisconsorti necessari (AN, TA, GE ed EL RG), il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, con sentenza del 1° ottobre 1992, disattese le contrarie eccezioni dei 4 convenuti e respinta la domanda riconvenzionale, dichiarava inefficaci i contratti in questione ed ordinava la divisione del compendio, disponendo all'uopo il prosieguo del giudizio. AE RG ed AN IR interponevano gravame, cui resistevano NE ed ET RG. AN RG aderiva invece al gravame, mentre TA, EL e GE RG restavano contumaci. Con sentenza pubblicata il 26 novembre 1997, la Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame. Per la cassazione di tale sentenza, in forza di due motivi, illustrati anche con successiva memoria, AE RG ed AN IR hanno proposto ricorso notificato il 2 marzo 1998 a NE RG. NE RG ha resistito con controricorso. All'udienza del 13 dicembre 1999, questa Corte ha l'integrazione del contraddittorio neidisposto confronti dei litisconsorti AN, Antoniet- ta, TA, RA ed EL RG, parti del giudizio di merito, cui il ricorso per cassazione non era stato notificato. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai 5 sensi dell'art. 331 c.p.c.. I ricorrenti, infatti, non hanno validamente provveduto, nel termine loro concesSO in sede di legittimità, ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, AN, ET, TA, RA ed EL RG, che non si sono costituiti. Ed invero, soltanto la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di ET RG è valida, tali non presentandosi invece quelle nei confronti di AN, TA, RA ed EL RG. In particolare: a) la notifica dell'atto ad AN RG, parte costituita nel giudizio d'appello per il tramite della procuratrice speciale EL RG, è stata effettuata a mezzo del servizio postale a quest'ultima personalmente nel suo domicilio, in S. Angelo dei Lombardi, e non già -come dovuto ai sensi dell'art. 330 c.p.c. presso- il procuratore domiciliatario, in Avellino. L'avviso di ricevimen- to del piego raccomandato reca, peraltro, la firma di NE Fuschetto, quale consegnatario dell'atto, ma senza indicazione alcuna della qualità rivestita, così che non è dato desumerne la 6 legittimazione alla ricezione, ai sensi dell'art. 7, comma quarto, della legge n. 890 del 1982 sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta;
b) la notifica dell'atto ad EL RG, parte non costituita nel giudizio d'appello, è stata effettuata a mezzo del servizio postale nel suo domicilio, in S. Angelo dei Lombardi, ma l'avviso di ricevimento del piego raccomandato reca la firma di NE Fuschetto, quale consegnatario dell'atto, senza indicazione alcuna della qualità rivestita, così che non è dato desumerne la legit- timazione alla ricezione, ai sensi dell'art. 7, comma quarto, della legge n. 890 del 1982 sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta;
c) le notifiche dell'atto a TA e RA RG, parti non costituite nel giudizio d'appello, sono state effettuate a mezzo del servizio postale nel loro domicilio, in New York (U.S.A.), ma l'avviso di ricevimento del piego raccomandato al domicilio di TA RG è privo di sottoscrizione del destinatario ovvero di altro consegnatario, mentre l'avviso di ricevimento del piego raccomandato al domicilio di RA RG non è stato affatto prodotto, così che queste stesse notifiche non possono ritenersi キ perfezionate. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso non preclude di disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, che, nella sussistenza di giusti motivi, vengono appunto compensate per intero tra i ricorrenti AE RG ed AN IR ed il controricorrente NE RG.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 18.9.2000, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il est.freen Card fore Il presidente Gard Gen Rale IL CANCELLIERE C1 Francesof Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 29 GEN. 2001. hoooo IL CANCELLIERE C1 290000 FICIO DELLE ENTRATE, ROMA 2 Core 4. egistrato in data an 15996 200.000 versate S. DUECI (lire. P. !! (D.ssa A Xizan LE Responsab (Dr. M. RACC CHIM 8