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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3953/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to TOMASINO CHIARA, Parte_1 giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
ER SA, giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.06.2025 il ricorrente esponeva di aver ricevuto, in data 16.06.2025, in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale “Mirra Costruzioni”, la notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-
002176625, relativa all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti con riferimento all'annualità 2019, per un importo di € 1.516,68.
Lamentava la tardività del procedimento sanzionatorio per violazione dell'art. 14 della L. 689/1981; la nullità della suddetta ingiunzione per mancata notifica dell'atto di accertamento posto alla base dell'ingiunzione;
l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti per lo spirare del termine quinquennale previsto dalla legge.
Per i su esposti motivi, il ricorrente adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:” - Sospendere l'esecuzione del
provvedimento in questa sede opposto stante la sussistenza del “fumus boni
iuris” ed il “periculum in mora” come innanzi ampiamente precisato ed
evidenziato; - Accertare e dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione in questa
sede opposta per violazione dell'art 14 L. 689/1981; - Accertare e dichiarare
nulla l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta per la mancata prova
allo stato dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento della violazione in
esse richiamata;
Nel merito ed in via principale: Previo accoglimento del
proposto ricorso, dichiarare non dovute le somme richieste in pagamento con
l'ordinanza ingiunzione impugnata a titolo di sanzioni amministrative, per
intervenuta prescrizione quinquennale;
-Condannare in ogni caso la
controparte alla refusione delle spese ed onorari di causa, da attribuirsi al
sottoscritto avv.to antistatario”.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere atteso che l'ufficio competente aveva comunicato di aver disposto, in applicazione dell'art 14
L.689/81, l'archiviazione dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa. Nelle note parte attrice aderiva alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata dall' previdenziale del quale CP_2 chiedeva la condanna al pagamento delle spese secondo i principi della soccombenza virtuale.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 12.12.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili. Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, l'intervenuta CP_ archiviazione dell'ordinanza ingiunzione opposta da parte dell' consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese (Cass Civ sez. II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni
(Cass civ. sez. II n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005).
Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se ai sensi dell'art. 92
c.p.c. possano esserci delle ragioni integranti gli estremi di “gravi ed eccezionali ragioni” secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
Ebbene la configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione. In applicazione di tali principi, rileva evidenziare che nella fattispecie che ci occupa non sussistono le ragioni che possono condurre ad una compensazione totale o parziale delle spese processuali.
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, l'abbandono della pretesa da parte CP_ dell' è intervenuta sì a seguito del deposito e della notifica dell'atto introduttivo del giudizio ma occorre considerare sia il comportamento processuale dell'ente che ha provveduto all'annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati e non ha resistito in alcun modo in giudizio, sia la complessità della questione giuridica relativa all'individuazione del dies quo del termine ex art. 14 della L. 689/1981 per la notifica della contestazione. CP_ Pertanto, le spese sono parzialmente a carico dell' e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2. condanna l al pagamento della metà delle spese processuali che si liquidano per intero in euro 886,00, con aggiunta del rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione;
compensa tra le parti la restante metà.
Salerno, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino