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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/01/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2881/2024 posta in deliberazione il giorno 06/12/2024
TRA
Parte_1
Avv. RAGOSTA GIUSEPPE;
E
[...]
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
Avv. PIERDOMENICO MARTINA;
( C/O CP_2 C.F._1
3 ; Controparte_3 CP_4
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Parte_1
OGGETTO
Reclamo avverso la sentenza n. 307/2024 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto reclamo avverso la sentenza in oggetto che ne aveva dichiarato Parte_1
l'assoggettamento a liquidazione giudiziale .
Si sono costituiti in giudizio i creditori istanti chiedendo il rigetto del reclamo.
Il reclamo è manifestamente infondato.
Esso si fonda esclusivamente sulla nullità di notificazione del ricorso.
Per quanto attiene alla notificazione del reclamo e del decreto di fissazione di udienza, non sussiste alcuna nullità, in quanto data la impossibilità di effettuare la notificazione all'indirizzo pec risultante dal registro delle imprese, attestata dalla cancelleria, essa è stata tentata invano presso la sede della società con conseguente deposito presso la casa comunale ex art 40 CCII
e, in sede di rinnovo , come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione esclusivamente presso la sede della società ( Cass.5858/2022 e 10511/2022), come peraltro disposto dal
Tribunale.
I resistenti hanno rettamente controdedotto, allegando la relativa documentazione : “ e) Dopo un primo accesso dell' di Roma presso la sede legale della società in Via Sellia n. 45 a Pt_2
Roma, eseguito in data 1^ marzo 2024, ai sensi dell'art. 40 comma 8 CCII, gli atti sono stati depositati. in data 11 marzo 2024, presso la Casa Comunale (cfr. documento “
[...] ricorso con relate” depositato nel procedimento RG n. 175/2024 e qui riprodotto Parte_3
come allegato 1). f) All'udienza del 25 marzo 2024 il Giudice Delegato, rilevando che la mancata comparizione della debitrice avrebbe potuto essere conseguenza del mancato rispetto del termine a comparire di quindici giorni, come fissato nel decreto di comparizione delle parti, ha fissato per i ricorrenti il termine perentorio del 23 aprile 2024 per perfezionare il rinnovo della notifica degli atti introduttivi con l'utilizzo delle forme previste dall'art. 40 CCII, fatta eccezione di quella telematica, fissando anche l'udienza del 13 maggio 2024 per la comparizione delle parti.
g) Le istanti hanno provveduto alla notifica degli atti introduttivi ai sensi dell'art. 40, comma
8 CCII, richiedendo all' di Roma prima la notifica presso la sede legale della debitrice Pt_2
in Roma Via Sellia n. 45, con accesso eseguito in data 02.04.2024 che ha avuto esito negativo atteso che il Funzionario non ha potuto notificare gli atti “in quanto all'indirizzo Pt_2
indicato non risulta il destinatario, bensì locale commerciale in apparente stato di abbandono”, e successivamente mediante deposito presso la Casa Comunale eseguito in data
05.04.2024 (cfr. documento “Ricorsi notificati”depositato nel procedimento RG n. 175/2024 e qui riprodotto come allegato 2). “
2 Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidalmente del legale rappresentante ex art 51 comma 15 CCII, in quanto il reclamo è sì pretestuoso da integrare la mala fede di quest'ultimo.
PQM
Rigetta il reclamo e condanna in solido alla rifusione Parte_1 Controparte_5 delle spese di lite in favore dei reclamati che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen..
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art1 3 comma 1 quater T.U.115/2002.
Roma, 6.12.2024
IL PRESIDENTE
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2881/2024 posta in deliberazione il giorno 06/12/2024
TRA
Parte_1
Avv. RAGOSTA GIUSEPPE;
E
[...]
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
Avv. PIERDOMENICO MARTINA;
( C/O CP_2 C.F._1
3 ; Controparte_3 CP_4
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Parte_1
OGGETTO
Reclamo avverso la sentenza n. 307/2024 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto reclamo avverso la sentenza in oggetto che ne aveva dichiarato Parte_1
l'assoggettamento a liquidazione giudiziale .
Si sono costituiti in giudizio i creditori istanti chiedendo il rigetto del reclamo.
Il reclamo è manifestamente infondato.
Esso si fonda esclusivamente sulla nullità di notificazione del ricorso.
Per quanto attiene alla notificazione del reclamo e del decreto di fissazione di udienza, non sussiste alcuna nullità, in quanto data la impossibilità di effettuare la notificazione all'indirizzo pec risultante dal registro delle imprese, attestata dalla cancelleria, essa è stata tentata invano presso la sede della società con conseguente deposito presso la casa comunale ex art 40 CCII
e, in sede di rinnovo , come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione esclusivamente presso la sede della società ( Cass.5858/2022 e 10511/2022), come peraltro disposto dal
Tribunale.
I resistenti hanno rettamente controdedotto, allegando la relativa documentazione : “ e) Dopo un primo accesso dell' di Roma presso la sede legale della società in Via Sellia n. 45 a Pt_2
Roma, eseguito in data 1^ marzo 2024, ai sensi dell'art. 40 comma 8 CCII, gli atti sono stati depositati. in data 11 marzo 2024, presso la Casa Comunale (cfr. documento “
[...] ricorso con relate” depositato nel procedimento RG n. 175/2024 e qui riprodotto Parte_3
come allegato 1). f) All'udienza del 25 marzo 2024 il Giudice Delegato, rilevando che la mancata comparizione della debitrice avrebbe potuto essere conseguenza del mancato rispetto del termine a comparire di quindici giorni, come fissato nel decreto di comparizione delle parti, ha fissato per i ricorrenti il termine perentorio del 23 aprile 2024 per perfezionare il rinnovo della notifica degli atti introduttivi con l'utilizzo delle forme previste dall'art. 40 CCII, fatta eccezione di quella telematica, fissando anche l'udienza del 13 maggio 2024 per la comparizione delle parti.
g) Le istanti hanno provveduto alla notifica degli atti introduttivi ai sensi dell'art. 40, comma
8 CCII, richiedendo all' di Roma prima la notifica presso la sede legale della debitrice Pt_2
in Roma Via Sellia n. 45, con accesso eseguito in data 02.04.2024 che ha avuto esito negativo atteso che il Funzionario non ha potuto notificare gli atti “in quanto all'indirizzo Pt_2
indicato non risulta il destinatario, bensì locale commerciale in apparente stato di abbandono”, e successivamente mediante deposito presso la Casa Comunale eseguito in data
05.04.2024 (cfr. documento “Ricorsi notificati”depositato nel procedimento RG n. 175/2024 e qui riprodotto come allegato 2). “
2 Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidalmente del legale rappresentante ex art 51 comma 15 CCII, in quanto il reclamo è sì pretestuoso da integrare la mala fede di quest'ultimo.
PQM
Rigetta il reclamo e condanna in solido alla rifusione Parte_1 Controparte_5 delle spese di lite in favore dei reclamati che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen..
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art1 3 comma 1 quater T.U.115/2002.
Roma, 6.12.2024
IL PRESIDENTE
3