Ordinanza collegiale 16 dicembre 2024
Sentenza breve 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 17/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00220/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00957/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 957 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scannavino ed Enrico Cortesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, UFFICIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BRESCIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
per l’annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare
del provvedimento amministrativo di annullamento della patente di guida nr. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- dal Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione – Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest – Ufficio 4 – Motorizzazione Civile di BR, notificato in data -OMISSIS-;
di qualsiasi altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, ove lesivo dell’interesse di parte ricorrente;
nonché
per l'annullamento e/o la declaratoria di illegittimità del provvedimento trasmesso in data -OMISSIS-con il quale la Motorizzazione Civile di BR, in riscontro all’istanza ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 trasmessa in data -OMISSIS- a mezzo PEC, non ha consentito l’accesso alla “nota n. -OMISSIS-”, richiamata nel provvedimento impugnato con conseguente accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente ad avere pieno accesso a tutta la documentazione oggetto della predetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di BR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente -OMISSIS-agisce per l’annullamento del provvedimento amministrativo di annullamento della patente di guida n-OMISSIS- nr. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- dal Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione – Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest – Ufficio 4 – Motorizzazione Civile di BR, e notificato il -OMISSIS-, formulando unitamente al ricorso istanza di accesso alla “ nota n. -OMISSIS- ”, richiamata nel provvedimento impugnato, con la quale il Compartimento della Polizia Stradale della Lombardia - Sezione di -OMISSIS- - Squadra di Polizia Giudiziaria avrebbe richiesto la "Revoca Amministrativa" della patente del ricorrente.
2. In punto di fatto il ricorrente deduce di essere di nazionalità indiana e di lavorare in Italia da anni. Rappresenta di aver regolarmente sostenuto e superato gli esami per il conseguimento della patente di guida italiana, cui seguiva il rilascio di quest’ultima in data -OMISSIS-.
Deduce inoltre di essere coinvolto – insieme a numerosi altri soggetti – in un’indagine sullo svolgimento di esami teorici per il conseguimento di patenti di guida con presunte sostituzioni di persona, perpetrate mediante l’utilizzo di documenti falsi, dichiarandosi del tutto estraneo alla vicenda.
Secondo la prospettazione del ricorrente, il provvedimento notificato non esplicita le ragioni dell’annullamento, ma contiene un mero richiamo ad una “ nota n. -OMISSIS- ad oggetto "Revoca amministrativa autorizzata con Decreto del -OMISSIS- emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, Proc. Pen. -OMISSIS-" - con cui il Compartimento della Polizia Stradale della Lombardia - Sezione di -OMISSIS- - Squadra di Polizia Giudiziaria, in relazione, tra gli altri, all'esame per il conseguimento della patente di guida n.-OMISSIS- - rilasciata dall'Ufficio M.C.T.C. di BR il -OMISSIS-al Sig. -OMISSIS-nato in [...] il -OMISSIS- richiedeva la "Revoca Amministrativa" della predetta patente in quanto conseguita in modo fraudolento e quindi determinando la mancanza in capo al -OMISSIS-del possesso dei requisiti di idoneità alla guida di cui all'art. 116 del C.D.S ”.
In sintesi, dal provvedimento impugnato si apprendere unicamente che il Compartimento della Polizia Stradale della Lombardia - Sezione di -OMISSIS- - Squadra di Polizia Giudiziaria avrebbe richiesto la " revoca amministrativa " della patente per il presunto venir meno dei requisiti di idoneità alla guida di cui all'art. 116 del Codice della Strada, ma la Motorizzazione si sarebbe determinata per l’annullamento sulla scorta delle circolari A29/99/MOT del 2.12.1999 e MOT3/4982/M310 del 15.12.2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il tutto, nonostante le indagini preliminari ancora in corso ed in assenza di qualsiasi accertamento.
3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi così sintetizzati:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ – IRRAGIONEVOLEZZA – INGIUSTIZIA MANIFESTA
Parte ricorrente si duole del fatto che, nonostante l’Amministrazione abbia di fatto esercitato un potere di annullamento - non già di revoca come espressamente richiesto dal Compartimento della Polizia Stradale – non avrebbe esplicitato le concrete ragioni dell’annullamento e dunque il presunto venire meno dei requisiti di idoneità alla guida di cui all’art. 116 del Codice della Strada.
Inoltre, il provvedimento in autotutela sarebbe tardivo, dovendosi ritenere inoperante, nel caso si specie, il disposto di cui al comma 2 dell’art. 21-nonies l. 241/90, che consente di superare il termine di dodici mesi nel caso di provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.
E ciò, anche in ragione della carenza di istruttoria sul punto, non essendo all’uopo insufficienti le risultanze delle indagini penali in assenza di autonomi accertamenti in via amministrativa.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO DI POTERE, in quanto nel tentativo di giustificare l’annullamento d’ufficio della patente del ricorrente, la Motorizzazione avrebbe citato nel provvedimento impugnato le circolari A29/99/MOT del 2.12.1999 e MOT3/4982/M310 del 15.12.2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, senza tuttavia procedere agli accertamenti ivi richiesti.
III. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE – ARBITRARIETA’ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA
Secondo la prospettazione del ricorrente, l’assenza di un’adeguata istruttoria prima dell’adozione del provvedimento impugnato sarebbe confermata anche dal vizio della mancata comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, non sussistendo, nella specie, alcuna esigenza di celerità del procedimento con riferimento anche all’adozione di provvedimenti cautelari.
4. Si sono costituiti in giudizio l’Ufficio provinciale della motorizzazione civile di BR ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con atto di stile successivamente integrato da memoria difensiva e deposito di documentazione, ivi compresa la “ nota n. -OMISSIS- ”, richiamata nel provvedimento impugnato ed oggetto di istanza di accesso.
Le Amministrazioni hanno eccepito in via preliminare il difetto di interesse, e nel merito hanno chiesto respingersi il ricorso.
5. Con ordinanza istruttoria n. 997/2024, resa all’esito della camera di consiglio del 16 dicembre 2024 tenutasi per l’esame della domanda cautelare, il Collegio disponeva l’acquisizione dalle parti, con riferimento a ciascuno dei loro contrapposti interessi, gli atti dell’indagine a carico del ricorrente non coperti da segreto investigativo, riservando all’esito la definitiva decisione sull’istanza cautelare proposta.
6. In adempimento dell’ordinanza le resistenti depositavano relazione sui fatti di causa proveniente dalla Procura della Repubblica di -OMISSIS-, contenente tra gli allegati, un dettagliato prospetto della posizione individuale del ricorrente.
7. Alla successiva camera di consiglio del 19 febbraio 2025, dopo la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione, anche ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
8. In via preliminare, va respinta l’eccezione di difetto di interesse sollevata dalle Amministrazioni resistenti in quanto il ricorrente avrebbe lamentato la denominazione del provvedimento come annullamento anziché revoca, la quale sarebbe, invece, apparsa legittima allo stesso ricorrente.
Con riguardo alla sussistenza dell’interesse a ricorrere, la questione è da ritenersi puramente nominalistica, residuando in ogni caso un’utilità del ricorrente all’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato.
9. Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.
10. Le censure dedotte con il primo ed il secondo motivo di ricorso, possono essere trattate congiuntamente. Esse, tuttavia, non possono essere condivise.
10.1. Come evidenziato dallo stesso ricorrente, la Motorizzazione civile di BR, pur a fronte di una richiesta di revoca della patente, sollecitata in data -OMISSIS- con decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- e dalla Polizia Stradale con nota n. -OMISSIS-, si è determinata per l’annullamento in autotutela della stessa.
In punto di diritto, preme rilevare che il D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992 - Nuovo Codice della Strada contempla unicamente ipotesi di revoca della patente, previste in ipotesi specifiche, tutte subordinate all’accertamento da parte dell’Amministrazione di sopravvenuti motivi di interesse pubblico (a titolo esemplificativo, per motivi di pericolosità sociale dell’interessato) ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento (ad esempio, la perdita di requisiti psicofisici), in consonanza con quanto disposto in termini generali dall’art. 21-quinquies l. 241/1990.
Diversamente, l’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo di cui all’art. 21-nonies l. 241/90 è istituto di carattere generale che viene in rilievo nel caso di illegittimità per violazione di legge.
Ai fini che qui interessano, risulta senz’altro adottato in violazione di legge il provvedimento di rilascio della patente di guida a un soggetto che non ha personalmente sostenuto l’esame di abilitazione ai sensi e con le modalità dell’art. 116 comma 1 del Codice della Strada.
10.2. Sotto questo profilo, l’Amministrazione ha ragionevolmente fondato il proprio convincimento sugli esiti delle indagini penali, che vedono il ricorrente destinatario dell’imputazione di una serie di reati (nella specie quelli p. e p. dagli artt. 494 c.p., 477 e 482 c.p, e 48 e 480 c.p.) finalizzati all’ottenimento in modo fraudolento della patente di guida mediante la sostituzione personale del soggetto che nei fatti si sottoponeva all’esame teorico mediante l’esibizione di documenti d’identità falsificati.
Gli esiti delle indagini sono compendiati nella “ nota n. -OMISSIS- ”, richiamata nel provvedimento impugnato e sono stati oggetto di autonomo vaglio da parte della Motorizzazione - anche con riferimento alle circolari richiamate - ancor prima che essi confluissero nell’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini emesso in data del -OMISSIS-.
Le doglianze sono pertanto da ritenersi infondate.
10.3. Anche la censura relativa alla violazione del termine per l’adozione del provvedimento di autotutela è priva di fondamento.
Ai sensi dell'art. 21-nonies, l. n. 241/1990 l'Amministrazione può procedere ad annullare il provvedimento amministrativo illegittimo entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi, dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
L’amministrazione non è tenuta al rispetto del limite temporale, invece, nelle ipotesi contemplate dal comma 2 bis del medesimo art. 21- nonies L. 241/1990, ovvero quando i provvedimenti amministrativi siano stati conseguiti, tra l’altro, sulla base di false rappresentazioni dei fatti.
In tali fattispecie, l'annullamento d'ufficio rimane sempre possibile, stante l’inopponibilità all’Amministrazione di fatti o documenti posti in essere a scopo decettivo. Non è necessaria una ponderazione con gli interessi privati, perché l’interesse pubblico all’autotutela sussiste in re ipsa , e non si degrada nel tempo, quando l’amministrazione non sia stata posta originariamente nella condizione di esercitare con piena cognizione il suo potere.
La possibilità per l’Amministrazione di considerare che l’ottenimento del provvedimento di rilascio della patente sia avvenuto sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti (o più specificamente grazie a una sostituzione di persona, che è una falsa rappresentazione in senso materiale) ritorna ad essere sottoposta a un vincolo temporale solo dal momento in cui è stata accertata la realtà dei fatti, che nello specifico è intervenuta in seguito alla comunicazione della nota n. -OMISSIS-. Questa nota ha sortito per l’Amministrazione l’effetto di discovery degli esiti delle indagini penali. E con riferimento a tale dies a quo il provvedimento di secondo grado è da ritenersi tempestivamente adottato.
11. Del pari infondata è la doglianza relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, dovendosi considerare sussistenti ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento nella specie da individuarsi nel grave pericolo per la sicurezza pubblica derivante dalla circolazione di soggetti non correttamente istruiti.
12. Conclusivamente, per tutto quanto esposto, il ricorso va respinto.
13. Va invece dichiarata la cessazione della materia del contendere sull'istanza proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. amm., avendo l’Amministrazione resistente provveduto al deposito, e dunque all’ostensione, della “nota n. -OMISSIS-” così come richiesta dal ricorrente.
14. La peculiarità della vicenda giustifica, infine, la integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all’istanza ostensiva proposta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Costanza Cappelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.