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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/05/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 162/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 162/2024 promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. ANDREONI ENRICO elett. dom.to in Parte_1
Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
FLORI FLORO elett.te dom.to in VIA SAN MARTINO 23 60122 ANCONA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
propone appello avverso la sentenza n. 382/2023 pubblicata il 09/11/2023 emessa Parte_1
dal Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, la quale respingeva il suo ricorso in opposizione all'avviso di addebito n. 303 2022 00021435840000 del 24 dicembre 2022 emesso dall' CP_1 Controparte_2
CP_
, per la somma complessiva di € 1.430,58 a titolo di omesso versamento dei contributi per
[...]
Gestione Commercianti relativi all'anno 2021,condannandolo al pagamento delle spese di lite in complessivi € 4.000,00 per compenso, oltre accessori.
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado, per i seguenti motivi: 1) erronea pagina 1 di 5 ricostruzione dei fatti;
2) erroneita' logico – giuridica della sentenza impugnata;
3) eccessiva quantificazione delle spese legali liquidate con la sentenza di primo grado.
Si è costituito nel presente grado l'appellato , sostenendo l'infondatezza in fatto e diritto CP_3 dell'appello proposto.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato quanto al merito della questione.
Sostiene, in primo luogo, l'appellante che la sentenza di primo grado abbia erroneamente affermato che a maggio 2021 la chiedeva la propria cancellazione dalla “gestione commercianti” ex Parte_1 nunc, sostenendosi, invece, che l'istanza sarebbe stata “intesa” ex tunc.
Ebbene, pur dandosi credito all'appellante laddove espone le peripezie affrontate dalla stessa, allorquando, a causa dell'improvviso decesso del marito nel 2017, si trovava a subentrare nella parte di quote a lei spettanti dell'Hotel Sole s.n.c., di (suocera della che ne deteneva il CP_4 Parte_1
60% congiuntamente al figlio ed, in particolare, laddove espone gli errati consigli ricevuti dai vari CP_5
consulenti interpellati, sta di fatto che la stessa avanzava istanza di iscrizione alla gestione commercianti dichiarando di esserne tenuta “in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con data inizio attività 20.12.2017” (v. doc. ). CP_3
Pur ammettendo che tale domanda di iscrizione sia stata il frutto di un consiglio erroneo da parte del proprio consulente, la stessa se ne avvedeva soltanto a qualche anno di distanza e, pertanto, sempre per il tramite dello stesso Studio Professionale, in data 26 maggio 2021, la formalizzava la richiesta di Parte_1
cancellazione della posizione – iscrizione nella Gestione Separata Commercianti (doc. n. 5).
Ebbene, dal documento sottoscritto dalla medesima e dalla stessa prodotto, risulta che, in Parte_1 effetti, la richiesta di cancellazione da tale gestione veniva chiesta, espressamente, “dal 30-4-2021” e motivata a causa della mancanza di attività lavorativa.
Appare, dunque, corretta la sentenza di primo grado laddove afferma che “L'opponente, (che) nel maggio 2021 ha richiesto la propria cancellazione (ex nunc) dalla «gestione commercianti», ottenendola con decorrenza 30\4\21..”.
La richiesta di cancellazione con la precisazione della data della decorrenza all'aprile 2021 porta la sottoscrizione della stessa, sicché non è dato comprendere come si possa sostenere che, invece, si Parte_1
intendesse riferirla ex tunc, ossia dal 2017.
Anche a voler ammettere che si sia trattato di un errore (l'ennesimo) del consulente, tuttavia, la ricorrente era ben in grado di accorgersi dello stesso, essendo la data di decorrenza stata espressamente indicata.
pagina 2 di 5 Quanto alla prova della mancanza del requisito della partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente affermato che la dichiarazione suggerita alla all'atto di iscrizione del 18 gennaio 2017 costituiva piena Parte_1
prova del fatto che la stessa fosse socia lavoratrice all'interno dell'organizzazione aziendale. Ritiene, invece,
l'appellante che era “onere dell'Ente appellato verificare che nella fattispecie fossero effettivamente presenti i requisiti previsti dalla normativa che avrebbero imposto l'iscrizione alla “gestione commercianti”, in CP_ mancanza dei quali l' avrebbe beneficiato illegittimamente di un indebito ed ingiusto arricchimento”.
La tesi non può essere accolta.
La giurisprudenza citata nel ricorso in appello secondo cui l'onere della prova ricade sull' si CP_1 riferisce, infatti, alle ipotesi (più ricorrenti) in cui sia l' che, di ufficio, provvede ad iscrivere il socio CP_1
o il titolare di una società esercente attività commerciale alla gestione commercianti. In tal caso, è pacifico che l'onere della prova ricada su chi intende far valere il diritto.
Tuttavia, nel caso, come quello di specie, in cui l'iscrizione venga richiesta dallo stesso assicurato, dichiarando ed ammettendo di partecipare direttamente all'attività aziendale (da qualificarsi quale presunzione semplice, v. Cass. 5210/2017), si avrà, sostanzialmente, un'inversione dell'onere probatorio, spettando alla stessa parte dimostrare che si è trattato di un errore compiuto in buona fede e che non viene, in realtà, prestata alcuna attività lavorativa (diversamente da quanto, invece, succede nel caso in cui l'obbligo di iscrizione venga meramente desunto dalla dichiarazione dei redditi che non ha carattere negoziale né dispositivo, v. Cass. n. 21511/2018)
Sul punto, tuttavia, l'appellante ha omesso di articolare qualsiasi prova testimoniale, limitandosi a depositare della documentazione che, come già osservato dal primo giudice, non è univocamente indicativa dell'assenza di attività lavorativa da parte della quale legale rappresentante. Parte_1
Il fatto che la società si avvalga di “manodopera esterna, tramite società qualificate che mettono a servizio propri dipendenti per l'attività di pulizia delle camere e locali attigui” nonché “di manodopera interna, personale proprio, ad opera del quale, l'Hotel Sole, somministra ai clienti la “prima colazione””, non esclude che la titolare possa, comunque, ritagliarsi un proprio ruolo attivo, ulteriore rispetto a quello di amministratore, occupandosi, ad esempio, dell'accoglienza o delle prenotazioni.
Rileva l'appellante, tuttavia, che tali funzioni di direzione e coordinamento per quanto attiene all'accettazione delle prenotazioni di camere e servizi, come anche di addetto alla sicurezza e di prevenzione incendi, sono svolte dal figlio della quale socio-co amministratore Parte_1 CP_6
che ne possiede la qualifica.
È evidente, però, che, come puntualmente osservato nella sentenza impugnata, tale prova non possa evincersi dalla mera produzione dell'attestato di partecipazione al corso di primo soccorso o della delega di pagina 3 di 5 funzioni ex art. 16 D.lgs. 81/2008.
Quest'ultima è, infatti, irrilevante in quanto attiene solo agli obblighi in materia di sicurezza ed è, inoltre, pure controproducente, come già affermato in sentenza, in quanto risalente al 2022, ossia ad epoca successiva rispetto al periodo oggetto della pretesa contributiva (senza che, sul punto, l'appellante abbia mosso alcuna contestazione al ragionamento del giudice).
In mancanza di ogni altra prova, del tutto corretta si ritiene, dunque, la sentenza impugnata che ha riconosciuti come dovuti i contributi per il periodo gennaio-aprile 2021, precedenti alla richiesta di cancellazione, non essendo dovuta da parte dell' alcuna verifica del requisito legittimante CP_1
l'iscrizione, ove questa venga richiesta dal socio stesso per sua ammissione (la cui eventuale erroneità va rigorosamente provata).
Né, d'altronde, la domanda della ricorrente potrebbe essere accolta azionando l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c..
A prescindere dal fatto che tale azione potrebbe essere proposta solo una volta effettuato il pagamento supposto indebito, nel caso in esame, manca, da un lato, l'assenza di causa del pagamento per quanto sopra esposto, dall'altro, l'elemento della mancanza di altra azione, trattandosi di rimedio sussidiario e che quindi non può essere azionato quando la parte, come ha fatto, ha a disposizione lo specifico rimedio dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. 46/1999.
Quanto, invece, al motivo di appello concernente le spese di lite, lo stesso va accolto.
La sentenza impugnata, a fronte di un contenzioso del valore di euro 1.430,58, ha liquidato in favore dell' un compenso pari ad euro 4.000,00 che non trova giustificazione nei valori tabellari previsti dal CP_3
DM 55/2014. Infatti, la controversia non presentava motivi di complessità né risulta svolta una apposita attività istruttoria.
Dunque, pur non mancando elementi di pretestuosità nell'opposizione, si reputa congruo liquidare le spese di lite facendo ricorso ai valori medi e con esclusione dell'onorario per la fase istruttoria, e, dunque, in complessivi euro 1769,00, oltre accessori.
Considerato il parziale accoglimento dell'appello, si reputa giustificata una compensazione delle spese del presente grado per la metà, con condanna, per la restante parte, in capo all'appellante sostanzialmente soccombente, come da liquidazione in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, definitivamente decidendo, così provvede:
A. In parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento in favore Parte_1 dell' delle spese di primo grado liquidate in euro 1769,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA CP_3
come per legge;
pagina 4 di 5 B. Conferma, per il resto, la sentenza di primo grado;
C. Condanna l'appellante a rifondere all'appellato la metà delle spese del presente grado che liquida, di ufficio e per l'intero, in euro 2.000,00, oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2025
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 162/2024 promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. ANDREONI ENRICO elett. dom.to in Parte_1
Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
FLORI FLORO elett.te dom.to in VIA SAN MARTINO 23 60122 ANCONA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
propone appello avverso la sentenza n. 382/2023 pubblicata il 09/11/2023 emessa Parte_1
dal Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, la quale respingeva il suo ricorso in opposizione all'avviso di addebito n. 303 2022 00021435840000 del 24 dicembre 2022 emesso dall' CP_1 Controparte_2
CP_
, per la somma complessiva di € 1.430,58 a titolo di omesso versamento dei contributi per
[...]
Gestione Commercianti relativi all'anno 2021,condannandolo al pagamento delle spese di lite in complessivi € 4.000,00 per compenso, oltre accessori.
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado, per i seguenti motivi: 1) erronea pagina 1 di 5 ricostruzione dei fatti;
2) erroneita' logico – giuridica della sentenza impugnata;
3) eccessiva quantificazione delle spese legali liquidate con la sentenza di primo grado.
Si è costituito nel presente grado l'appellato , sostenendo l'infondatezza in fatto e diritto CP_3 dell'appello proposto.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato quanto al merito della questione.
Sostiene, in primo luogo, l'appellante che la sentenza di primo grado abbia erroneamente affermato che a maggio 2021 la chiedeva la propria cancellazione dalla “gestione commercianti” ex Parte_1 nunc, sostenendosi, invece, che l'istanza sarebbe stata “intesa” ex tunc.
Ebbene, pur dandosi credito all'appellante laddove espone le peripezie affrontate dalla stessa, allorquando, a causa dell'improvviso decesso del marito nel 2017, si trovava a subentrare nella parte di quote a lei spettanti dell'Hotel Sole s.n.c., di (suocera della che ne deteneva il CP_4 Parte_1
60% congiuntamente al figlio ed, in particolare, laddove espone gli errati consigli ricevuti dai vari CP_5
consulenti interpellati, sta di fatto che la stessa avanzava istanza di iscrizione alla gestione commercianti dichiarando di esserne tenuta “in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con data inizio attività 20.12.2017” (v. doc. ). CP_3
Pur ammettendo che tale domanda di iscrizione sia stata il frutto di un consiglio erroneo da parte del proprio consulente, la stessa se ne avvedeva soltanto a qualche anno di distanza e, pertanto, sempre per il tramite dello stesso Studio Professionale, in data 26 maggio 2021, la formalizzava la richiesta di Parte_1
cancellazione della posizione – iscrizione nella Gestione Separata Commercianti (doc. n. 5).
Ebbene, dal documento sottoscritto dalla medesima e dalla stessa prodotto, risulta che, in Parte_1 effetti, la richiesta di cancellazione da tale gestione veniva chiesta, espressamente, “dal 30-4-2021” e motivata a causa della mancanza di attività lavorativa.
Appare, dunque, corretta la sentenza di primo grado laddove afferma che “L'opponente, (che) nel maggio 2021 ha richiesto la propria cancellazione (ex nunc) dalla «gestione commercianti», ottenendola con decorrenza 30\4\21..”.
La richiesta di cancellazione con la precisazione della data della decorrenza all'aprile 2021 porta la sottoscrizione della stessa, sicché non è dato comprendere come si possa sostenere che, invece, si Parte_1
intendesse riferirla ex tunc, ossia dal 2017.
Anche a voler ammettere che si sia trattato di un errore (l'ennesimo) del consulente, tuttavia, la ricorrente era ben in grado di accorgersi dello stesso, essendo la data di decorrenza stata espressamente indicata.
pagina 2 di 5 Quanto alla prova della mancanza del requisito della partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente affermato che la dichiarazione suggerita alla all'atto di iscrizione del 18 gennaio 2017 costituiva piena Parte_1
prova del fatto che la stessa fosse socia lavoratrice all'interno dell'organizzazione aziendale. Ritiene, invece,
l'appellante che era “onere dell'Ente appellato verificare che nella fattispecie fossero effettivamente presenti i requisiti previsti dalla normativa che avrebbero imposto l'iscrizione alla “gestione commercianti”, in CP_ mancanza dei quali l' avrebbe beneficiato illegittimamente di un indebito ed ingiusto arricchimento”.
La tesi non può essere accolta.
La giurisprudenza citata nel ricorso in appello secondo cui l'onere della prova ricade sull' si CP_1 riferisce, infatti, alle ipotesi (più ricorrenti) in cui sia l' che, di ufficio, provvede ad iscrivere il socio CP_1
o il titolare di una società esercente attività commerciale alla gestione commercianti. In tal caso, è pacifico che l'onere della prova ricada su chi intende far valere il diritto.
Tuttavia, nel caso, come quello di specie, in cui l'iscrizione venga richiesta dallo stesso assicurato, dichiarando ed ammettendo di partecipare direttamente all'attività aziendale (da qualificarsi quale presunzione semplice, v. Cass. 5210/2017), si avrà, sostanzialmente, un'inversione dell'onere probatorio, spettando alla stessa parte dimostrare che si è trattato di un errore compiuto in buona fede e che non viene, in realtà, prestata alcuna attività lavorativa (diversamente da quanto, invece, succede nel caso in cui l'obbligo di iscrizione venga meramente desunto dalla dichiarazione dei redditi che non ha carattere negoziale né dispositivo, v. Cass. n. 21511/2018)
Sul punto, tuttavia, l'appellante ha omesso di articolare qualsiasi prova testimoniale, limitandosi a depositare della documentazione che, come già osservato dal primo giudice, non è univocamente indicativa dell'assenza di attività lavorativa da parte della quale legale rappresentante. Parte_1
Il fatto che la società si avvalga di “manodopera esterna, tramite società qualificate che mettono a servizio propri dipendenti per l'attività di pulizia delle camere e locali attigui” nonché “di manodopera interna, personale proprio, ad opera del quale, l'Hotel Sole, somministra ai clienti la “prima colazione””, non esclude che la titolare possa, comunque, ritagliarsi un proprio ruolo attivo, ulteriore rispetto a quello di amministratore, occupandosi, ad esempio, dell'accoglienza o delle prenotazioni.
Rileva l'appellante, tuttavia, che tali funzioni di direzione e coordinamento per quanto attiene all'accettazione delle prenotazioni di camere e servizi, come anche di addetto alla sicurezza e di prevenzione incendi, sono svolte dal figlio della quale socio-co amministratore Parte_1 CP_6
che ne possiede la qualifica.
È evidente, però, che, come puntualmente osservato nella sentenza impugnata, tale prova non possa evincersi dalla mera produzione dell'attestato di partecipazione al corso di primo soccorso o della delega di pagina 3 di 5 funzioni ex art. 16 D.lgs. 81/2008.
Quest'ultima è, infatti, irrilevante in quanto attiene solo agli obblighi in materia di sicurezza ed è, inoltre, pure controproducente, come già affermato in sentenza, in quanto risalente al 2022, ossia ad epoca successiva rispetto al periodo oggetto della pretesa contributiva (senza che, sul punto, l'appellante abbia mosso alcuna contestazione al ragionamento del giudice).
In mancanza di ogni altra prova, del tutto corretta si ritiene, dunque, la sentenza impugnata che ha riconosciuti come dovuti i contributi per il periodo gennaio-aprile 2021, precedenti alla richiesta di cancellazione, non essendo dovuta da parte dell' alcuna verifica del requisito legittimante CP_1
l'iscrizione, ove questa venga richiesta dal socio stesso per sua ammissione (la cui eventuale erroneità va rigorosamente provata).
Né, d'altronde, la domanda della ricorrente potrebbe essere accolta azionando l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c..
A prescindere dal fatto che tale azione potrebbe essere proposta solo una volta effettuato il pagamento supposto indebito, nel caso in esame, manca, da un lato, l'assenza di causa del pagamento per quanto sopra esposto, dall'altro, l'elemento della mancanza di altra azione, trattandosi di rimedio sussidiario e che quindi non può essere azionato quando la parte, come ha fatto, ha a disposizione lo specifico rimedio dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. 46/1999.
Quanto, invece, al motivo di appello concernente le spese di lite, lo stesso va accolto.
La sentenza impugnata, a fronte di un contenzioso del valore di euro 1.430,58, ha liquidato in favore dell' un compenso pari ad euro 4.000,00 che non trova giustificazione nei valori tabellari previsti dal CP_3
DM 55/2014. Infatti, la controversia non presentava motivi di complessità né risulta svolta una apposita attività istruttoria.
Dunque, pur non mancando elementi di pretestuosità nell'opposizione, si reputa congruo liquidare le spese di lite facendo ricorso ai valori medi e con esclusione dell'onorario per la fase istruttoria, e, dunque, in complessivi euro 1769,00, oltre accessori.
Considerato il parziale accoglimento dell'appello, si reputa giustificata una compensazione delle spese del presente grado per la metà, con condanna, per la restante parte, in capo all'appellante sostanzialmente soccombente, come da liquidazione in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, definitivamente decidendo, così provvede:
A. In parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento in favore Parte_1 dell' delle spese di primo grado liquidate in euro 1769,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA CP_3
come per legge;
pagina 4 di 5 B. Conferma, per il resto, la sentenza di primo grado;
C. Condanna l'appellante a rifondere all'appellato la metà delle spese del presente grado che liquida, di ufficio e per l'intero, in euro 2.000,00, oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2025
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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