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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/08/2025, n. 3496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3496 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3430/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Antonio
Macellaro, presso il cui studio, sito in Balvano (PZ) al Corso Garibaldi n. 1, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., in nome e per conto della procuratrice
[...]
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, CP_2
giusta procura allegata al ricorso per Decreto Ingiuntivo, dagli Avv.ti
Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, presso il cui studio, sito in La Spezia alla via
Paolo Emilio Taviani n. 170, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 24/4/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 3430/2020 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato la sig.ra ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3438/2019, con cui è stata ingiunta al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad €
5.925,62 a titolo di rate impagate ed interessi del contratto di finanziamento n. 20128828725401, oltre interessi, accessori e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che il
Decreto Ingiuntivo va dichiarato inefficace, poiché notificato nei suoi confronti oltre il termine di cui all'articolo 644 c.p.c.; quale secondo motivo di opposizione, che la domanda monitoria è improcedibile, per non avere l'opposta espletato il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010; quale terzo motivo di opposizione, che l'opposta non ha fornito la prova del credito oggetto di ingiunzione, atteso che il certificato ex art. 50 T.U.B. non è stato sottoscritto da un Dirigente e che il contratto di finanziamento è stato sottoscritto solo dalla cliente- mutuataria;
quale quarto motivo di opposizione, che il contratto di carta di credito revolving è nullo per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117, co.
1, T.U.B.; quale quinto motivo di opposizione, che il Decreto Ingiuntivo è nullo a causa della mancata qualificazione della categoria di contratto di finanziamento e per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, non essendo stata indicata la natura di tale contratto, la data di stipula, le condizioni generali di contratto e, soprattutto l'ente erogante, nè provato l'atto di revoca o di recesso del contratto di finanziamento, ancorché
l'effettiva costituzione in mora della debitrice, ma soprattutto l'intimante società non ha allegato né provato a quanto risalirebbe l'ultima rata di finanziamento non onerata dalla debitrice;
quale sesto motivo di opposizione, che nel contratto di finanziamento è stato indicato un T.A.N.
e/o T.A.E.G. diverso da quello concretamente applicato, maggiore, con
Proc. N.R.G.A.C. 3430/2020 - Sentenza conseguente nullità parziale del prestito ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B. e rideterminazione del piano di ammortamento al tasso “B.O.T.”; quale settimo motivo di opposizione, che dalla lettura delle “Condizioni attuali della sua Carta Aura Gold” del febbraio 2015, appare evidente la mancata indicazione del tasso di mora applicato al finanziamento e, in ogni caso,
l'abusività in tale contesto della Findomestic Banca S.P.A.; quale ottavo motivo di opposizione, che è stata applicata la capitalizzazione infrannuale degli interessi, senza che la mutuante lo abbia indicato;
quale nono motivo di opposizione, che nel contratto è stato indicato un T.A.N. Parte_2
e/o T.A.E.G. diverso da quello concretamente applicato, maggiore, con conseguente nullità parziale del prestito ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B. e rideterminazione del piano di ammortamento al tasso “B.O.T.”.
In virtù di quanto inannzi esposto la sig.ra ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'inefficacia del Decreto
Ingiuntivo n. 3438/2019; accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 3438/2019; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato ANTONIO MACELLARO, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la e per essa la procuratrice Controparte_1
deducendo: che anche laddove dovesse essere Controparte_2
dichiarata l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo ai sensi dell'articolo 644 c.p.c. il Giudice del procedimento di opposizione è comunque tenuto a vagliare la fondatezza della domanda monitoria;
che nei giudizi di opposizione a
Decreto Ingiuntivo il tentativo di mediazione obbligatoria va espletato dopo l'adozione dei provvedimenti ex art. 648/649 c.p.c., cioè dopo la prima udienza;
che eventuali vizi del provvedimento monitorio non rilevano nel giudizio di opposizione, funzionale a valuare la fondatezza o meno della domanda proposta dalla parte opposta;
che l'estratto conto da essa depositato indica tutte le rate pagate, le spese, l'utilizzo della carta e l'ultima
Proc. N.R.G.A.C. 3430/2020 - Sentenza rata pagata nel Giugno 2017, tanto che pochi mesi dopo veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine;
che in data 07/6/2007 la sig.ra stipulava con Findomestic S.P.A. un contratto di finanziamento Pt_1
denominato “OFFERTA A”; che tale contratto prevedeva un finanziamento per l'acquisto di un frigorifero presso Trony Falco, nonché la richiesta di una carta di credito di importo di € 1.500,00, T.A.N. 15,84% e T.A.E.G.
17,04% (per pagamento con conto corrente) e 17,88% T.A.E.G. CP_3
19,42% (per pagamento con bollettini) come risulta chiaramente dalle condizioni sottoscritte per accettazione dalla signora che a tal fine Pt_1
il contratto di credito al consumo veniva integrato dall'emissione della carta di credito, utilizzata dall'opponente, che infatti riceveva gli estratti dei conti correnti relativi alla movimentazione di denaro generata dalla carta revolving in questione;
che, quanto alla contestazione circa le scelte tipografiche utilizzate, vale la pena richiamare l'orientamento della Corte di
Cassazione, con ordinanza n. 3307 del 12/02/2018, secondo cui la circostanza che una clausola risulti effettivamente ai limiti della illeggibilità non costituisce ragione sufficiente per invocarne l'inefficacia una volta apposta la prescritta sottoscrizione;
infatti, qualora una clausola risulti scarsamente o per nulla leggibile, vuoi perchè il modello è in fotocopia, vuoi perchè i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale leggibile;
che l'estratto conto mensile di una carta revolving elenca le spese e/o i prelievi effettuati con la carta, la rata mensile, le spese di gestione addebitate, il credito usato ed il fido nuovamente disponibile e l'opponente non ha mai contestato nulla in merito a questa documentazione;
che il contratto di finanziamento reca l'accettazione di Findomestic n. 010079297; che, peraltro, occorre considerare che nel caso in esame, il contratto ha avuto esecuzione, atteso che come risulta dall'estratto conto in atti,
l'opponente provvedeva al pagamento di alcune rate, manifestando pal
Proc. N.R.G.A.C. 3430/2020 - Sentenza esemente la propria volontà di dare esecuzione al contratto in oggetto;
che nel contratto sono state validamente pattuite tutte le condizioni economiche;
che la contestazione di parte opponente circa la divergenza tra indicato in contratto e quello effettivamente applicato è del tutto Pt_3
generica, suffragata da una consulenza tecnica di parte nemmeno depositata, allo stato, senza tenere conto che la sig.ra non ha Pt_1
sottoscritto alcuna polizza assicurativa;
che anche la doglianza in ordine alla presunta violazione del divieto di anatocismo è generica.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa la Controparte_1
procuratrice ha formulato le seguenti conclusioni: Controparte_2
rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 3438/2019; in ogni caso, condannare, la sig.ra al pagamento, in suo favore, della Parte_1
somma pari ad € 5.925,62 oltre interessi o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice onerava parte opposta di espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il
05/10/2021).
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile.
All'udienza del 24/4/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI RITO
1- In via del tutto preliminare va scrutinato il primo motivo di opposizione, con cui l'opponente ha dedotto che andrebbe dichiarata l'inefficacia del
Proc. N.R.G.A.C. 3430/2020 - Sentenza Decreto Ingiuntivo n. 3438/2019 ai sensi dell'articolo 644 c.p.c., poichè esso è stato depositato nella Cancelleria del Tribunale di Salerno il
26/11/2019 e passato dall'opposta per la notifica il 20/3/2020, oltre il termine di 60 giorni stabilito per legge.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto.
Invero, dalla lettura del Decreto Ingiuntivo notificato all'opponente (cfr. all. della produzione di parte opposta) risulta chiaramente che esso è stato depositato nella Cancelleria del Tribunale di Salerno il 26/11/2019 e passato dall'opposta per la notifica soltanto il 20/3/2020, ben oltre il termine di 60 giorni di cui all'articolo 644 c.p.c., di talché va dichiarata l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 3438/2019.
Tuttavia, per giurisprudenza costante, declaratoria d'inefficacia del Decreto
Ingiuntivo comporta soltanto la caducazione dell'ingiunzione di pagamento in esso contenuta, ma non anche la domanda monitoria contenuta nel ricorso che, come tale, conserva, comunque, la valenza giuridica d'una domanda giudiziale (“ex pluribus” Trib. Reggio Emilia, n. 751/2018; Trib.
Crotone, n. 691/2022). Ciò perché la notificazione del Decreto Ingiuntivo ad opera della opposta, ancorché inefficace, poiché non notificato nel termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c., palesa comunque la chiara la volontà del creditore di volersi valere del titolo giuridico ivi azionato “…escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c..” (Cass. Civ., Sez. III, n. 17478/2011; Cass.,
Civ., Sez. III, n. 3908/2016).
Tanto comporta, dunque, che la declaratoria di inefficacia del Decreto
Ingiuntivo non impedisce di esaminare il merito della domanda introdotta dalla società opposta, tenuto conto che il Giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio.
Proc. N.R.G.A.C. 3430/2020 - Sentenza Deve dunque procedersi ad esaminare nel merito la fondatezza della domanda fatta valere dalla opposta con il ricorso per Decreto Ingiuntivo.
2 – Ancora, preliminarmente, occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 05/10/2021), di talché il secondo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI PARTE OPPOSTA DI
CONDANNA AL PAGAMENTO
3 – Con il terzo motivo di opposizione l'opponente lamenta che l'opposta non avrebbe fornito la prova del credito oggetto di ingiunzione, atteso che il certificato ex art. 50 T.U.B. non è stato sottoscritto da un Dirigente e che il contratto di finanziamento è stato sottoscritto solo dalla cliente-mutuataria, con conseguente assenza della forma (pre)scritta a pena di nullità ai sensi dell'articolo 117, co. 1, T.U.B.
Il motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Invero, nel caso di specie deve ritenersi che l'opposta abbia fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria, producendo:
- Copia del contratto di finanziamento e della carta di credito revolving validamente sottoscritti dalla sig.ra (cfr. all. 7 della Parte_1
produzione di parte opposta);
- Estratto conto certificato recante la descrizione analitica della composizione del credito oggetto di ingiunzione, con indicazione delle singole causali degli addebiti e dei relativi importi (cfr. all. 5 della produzione della fase monitoria).
Dal canto suo, poi, l'opponente non ha contestato di avere sottoscritto i predetti contratti, nè che gli importi di cui al finanziamento ed alla carta di credito revolving siano stati erogati ed utilizzati dalla stessa, nè ha provato,
Proc. N.R.G.A.C. 3430/2020 - Sentenza pur essendo a ciò onerata, di avere adempiuto integralmente all'obbligazione restitutoria su di essa incombente quale debitrice convenuta in senso sostanziale (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001), di talché tali circostanze possono ritenersi provate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, co. 1, c.p.c.
Parimenti infondata è la contestazione circa la nullità del contratto di finanziamento posto a fondamento del ricorso monitorio per carenza della forma scritta “ad substantiam” per violazione dell'articolo 117 T.U.B., per essere stato sottoscritto solo dalla cliente sig.ra . Parte_1
Sul punto la Suprema Corte (“ex multis” Cass. Civ., Sez. I, n. 9196/2021) ha chiarito che “… la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario - che «il requisito della forma scritta del contrattoquadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass., Sez. U, 16/01/2018, n.
898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte,
Proc. N.R.G.A.C. 3430/2020 - Sentenza segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle
SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018,
n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti.”.
Applicando il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte di
Cassazione al caso di specie, ne consegue che l'unico soggetto, quale cliente-contraente debole, legittimato a dolersi della propria, eventuale, mancata sottoscrizione, è proprio l'opponente sig.ra mentre il Pt_1
consenso della opposta può agevolmente rinvenirsi dall'avvenuta esecuzione del contratto stesso (cfr. all. 5 della produzione della fase monitoria e all. 1 della produzione di parte opponente), atteso che l'opponente ha restituito parte del finanziamento – non avendo alcun senso sul piano logico, prima ancora che giuridico, restituire delle somme se non sono state erogate - non essendo peraltro contestato in alcun modo tra le parti che tale
Proc. N.R.G.A.C. 3430/2020 - Sentenza contratto abbiano avuto esecuzione nel tempo;
tale comportamento attuativo del contratto palesa la chiara ed inequivocabile manifestazione della volontà della originaria mutuante di concludere, sia pure mediante comportamenti concludenti o esecutivi, il contratto stesso.
4 – Con il quarto motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che il contratto di carta di credito revolving sarebbe nullo per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117, co. 1, T.U.B.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Infatti, dalla lettura del documento contrattuale sottoscritto dalla cliente sig.ra (cfr. all. 7 della produzione di parte opposta) si Parte_1
evince che questa ha sottoscritto anche il contratto di apertura di credito c.d. “revolving”: risulta chiaramente provata l'esistenza del c.d.
“bicontratto” validamente sottoscritto e stipulato tra le parti. Nel contratto sottoscritto dalla sig.ra il 07/6/20027, Parte_1
infatti, vi sono le pattuizioni relative a due distinti rapporti contrattuali, cioè quello di finanziamento e quello di apertura di una linea credito utilizzabile mediante una carta di credito c.d. “revolving”, come si evince in modo chiaro ed inequivocabile dal tenore letterale del suddetto contratto, avendo questa sottoscritto sia l'”OFFERTA A” (avente ad oggetto il contratto di finanziamento rateale per l'acquisto del bene frigorifero) alle condizioni ivi indicate, sia l'”OFFERTA B”, ovvero: “Avendo appreso che siete in grado di mettere a disposizione della vostra clientele una duplice, alternativa offerta, e dopo avere preso conoscenza delle condizioni generali riportate a tergo, che accetto tutte integralmente senza riserva alcuna, dichiaro che mi viene rilasciata copia della presente Domanda completa di
Documento di Sintesi, interamente compilata, e che i dati, da me forniti, sono veritieri e CHIEDO: … OFFERTA “B”, che mi venga concessa l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante una carta di credito a mio nome alle condizioni di cui al prospetto a margine”, ovvero quelle
Proc. N.R.G.A.C. 3430/2020 - Sentenza riportate nelle “Condizioni Generali” (cfr. all. 7 della produzione di parte opposta). Il c.d. “bi-contratto”, comprensivo anche del contratto di apertura della linea di credito rotativo o “revolving” è stato anch'esso validamente sottoscritto dalla sig.ra con la conseguenza che non è ravvisabile, Pt_1
contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, alcuna nullità contrattuale per carenza della forma scritta “ad substantiam” di cui all'articolo 117 T.U.B., specie considerata la sentenza delle Sezioni Unite
Civili n. 898 del 2018 che ha stabilito che i contratti bancari c.d.
“monofirma” sono affetti da nullità soltanto ove non siano stati sottoscritti dal cliente, essendo la forma predisposta dalla legge quale presidio per la trasparenza e l'informazione nella conclusione dei contratti bancari.
5 – Con il quinto motivo di opposizione, la sig.ra ha eccepito che il Pt_1
Decreto Ingiuntivo sarebbe nullo a causa della mancata qualificazione della categoria di contratto di finanziamento e per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, non essendo stata indicata la natura di tale contratto, la data di stipula, le condizioni generali di contratto e, soprattutto l'ente erogante, nè provato l'atto di revoca o di recesso del contratto di finanziamento, ancorché l'effettiva costituzione in mora della debitrice, ma soprattutto l'intimante società non ha allegato né provato a quanto risalirebbe l'ultima rata di finanziamento non onerata dalla debitrice.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Invero, deve premettersi che nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo non rilevano eventuali vizi relativi al provvedimento monitorio stesso, nonché ai requisiti legali per la sua emissione, occorrendo piuttosto esaminare la fondatezza della domanda veicolata dalla parte opposta con il ricorso per ingiunzione.
Ciò posto, dalla lettura del ricorso monitorio (cfr. all. 2 della produzione di parte opposta) cui rinvia “per relationem” la motivazione del Decreto
Ingiuntivo, risulta indicato il contratto di finanziamento n.
Proc. N.R.G.A.C. 3430/2020 - Sentenza 20128828725401 e dalla lettura dello stesso si evincono la data di stipulazione (07/6/2007), le condizioni economiche, il soggetto erogante
(Findomestic Banca); per quanto riguarda, poi, l'atto di revoca o di recesso del contratto di finanziamento oppure la costituzione in mora della debitrice, l'opposta ha fornito prova documentale (cfr. all.ti 5 e 6 della produzione di parte opposta) di avere inviato alla sig.ra lettera di Pt_1
messa in mora da questa regolarmente ricevuta, mentre dall'estratto conto depositato in fase monitoria (cfr. all. 5) e l'ultima rata pagata nel mese di
Giugno del 2017.
6 – Con il sesto motivo di opposizione parte, che nel contratto di finanziamento è stato indicato un T.A.N. e/o T.A.E.G. diverso da quello concretamente applicato, maggiore, con conseguente nullità parziale del prestito ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B. e rideterminazione del piano di ammortamento al tasso “B.O.T.”.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Neppure rileva, nel caso in esame, che il T.A.E.G. effettivamente applicato, fosse superiore a quello pattuito.
Invero, in ordine a tale divergenza – neppure dimostrata, dovendo l'opponente che la invoca provare che la stipulazione della polizza assicurativa da lui sottoscritta sia stata “imposta” dall'Istituto di credito per accedere al prestito oppure per accedervi alle condizioni economiche in concreto pattuite - occorre rilevare che, nel caso di specie, non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 T.U.B. relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al
19/09/2010, né quella di cui all'art. 125 bis, co. 7, del medesimo T.U.B.
E, infatti, l'art. 124 T.U.B., nel testo vigente prima del 19/09/2010, relativo ai contratti di credito al consumo di importo non superiore a sessanta milioni di lire (ossia € 30.987,41), non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del T.A.E.G. e, al co. 5, ricollegava l'applicazione del
Proc. N.R.G.A.C. 3430/2020 - Sentenza T.A.E.G. sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad es. perché indicato in forma indeterminata o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la “ratio” sottesa all'istituto del T.A.E.G., ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, in considerazione dell'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione (ad opera del D.Lgs. n.
141/2010) dell'art. 125 bis T.U.B., è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati col consumatore, e non solo per i contratti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non corretta indicazione del T.A.E.G. o dell'. configurandosi, pertanto, tale CP_4
previsione come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal “vulnus” informativo che l'errata indicazione del T.A.E.G. può effettivamente aver comportato nel consumatore.
L'art. 125 bis predetto, tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/2010, e, quindi, non al prestito in esame, stipulato nel 2007, anteriormente.
E, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 125 bis T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita
Proc. N.R.G.A.C. 3430/2020 - Sentenza dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 39169/21, n. 4597/23).
Pertanto, l'indicazione in contratto di un T.A.E.G. diverso da quello effettivo non comporta una diversa onerosità del finanziamento a carico del cliente
(ben diverso sarebbe se la divergenza riguardasse il T.A.N.), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117 T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato. Tale ultima norma, invero, fa esclusivamente riferimento ai
“tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
Ferma, dunque, la validità del contratto di finanziamento, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al massimo, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass. n.
4597/2023): nel caso di specie, tuttavia, l'attore non ha formulato alcuna domanda risarcitoria fondata sull'asserita responsabilità precontrattuale o contrattuale della società convenuta, e non ha neppure allegato di essere stato indotto, a causa dell'errata informazione sul T.A.E.G., a stipulare un finanziamento che, altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, subendo quindi un pregiudizio derivante da tale deficit informativo.
7 – Con il settimo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che
Proc. N.R.G.A.C. 3430/2020 - Sentenza dalla lettura delle “Condizioni attuali della sua Carta Aura Gold” del
Febbraio 2015, appare evidente la mancata indicazione del tasso di mora applicato al finanziamento.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto: infatti, dalla disamina dell'estratto conto depositato dall'opposta fin dalla fase monitoria
(cfr. all. 5) emerge come non siano stati addebitati dalla opposta interessi moratori nei confronti della sig.ra di talché la doglianza è Pt_1
irrilevante.
8 – Con l'ottavo motivo di opposizione l'opponente lamenta che è stata applicata la capitalizzazione infrannuale degli interessi, senza che la mutuante lo abbia indicato.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va disatteso, non avendo l'opponente dimostrato che in concreto vi sia stata, appunto, capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi.
9 – Con il nono motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che nel contratto sarebbe stato indicato un T.A.N. e/o T.A.E.G. Parte_2
diverso da quello concretamente applicato, maggiore, con conseguente nullità parziale del prestito ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B. e rideterminazione del piano di ammortamento al tasso “B.O.T.”.
Il motivo di opposizione è infondato e va disatteso, atteso che essendo stato il contratto di carta di credito revolving stipulato nel 2007, ad esso non è applicabile il disposto dell'art. 125-bis T.U.B. nella formulazione vigente dal
2010, con conseguente inapplicabilità del rimedio ortopedico che prevede la nullità parziale del prestito al consumo limitatamente al T.A.E.G. con la eterocorrezione del piano di ammortamento mediante sostituzione del tasso ultralegale debitore pattuito con quelli “B.O.T.”; relativamente, poi, alla
Carta Aura Gold del 2015, l'opponente non ha neppure allegato le ragioni per cui il T.A.E.G. in essa indicato (cfr. all. 4 della produzione di parte opponente) sarebbe divergente ed inferiore rispetto a quello effettivamente
Proc. N.R.G.A.C. 3430/2020 - Sentenza applicato, con conseguente genericità della contestazione.
Da ultimo, poi, deve considerarsi che per quanto riguarda il contratto di finanziamento rateale finalizzato n. 010079297– oltre a non potersi applicare l'articolo 125 bis T.U.B. nella formulazione “ratione temporis” applicabile per le ragioni di cui infra 7 – la consulenza tecnica di parte depositata dalla dig.ra (cfr. all. 6 della prima memoria istruttoria Pt_1
di parte opponente) ha escluso la sussistenza di usurarietà genetica degli interessi, ovvero l'unica rilevante. Per ciò che concerne, invece, la riscontrata usurarietà degli interessi da parte del consulente tecnico di parte opponente in relazione al contratto di apertura di credito revolving n.
20128828725401 (cfr. all. 7 della prima memoria istruttoria di parte opponente), l'usura è stata riscontrata in n. 7 trimestri successivi alla sottoscrizione del contratto (avvenuta nel 2007), ragion per cui, trattandosi di usura c.d. “sopravvenuta”, essa non incide sulla validità del contratto stesso (Cass. Civ., SS.UU., n. 24675/2017).
In conclusione, dunque, non può tenersi conto delle risultanze cui è pervenuto il C.T.U. nominato, atteso che esse si fondano sul presupposto, erroneo, dell'assenza di condizioni economiche e contrattuali dei rapporti oggetto di causa.
10 – Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda proposta dalla opposta è fondata e va accolta e, per l'effetto, la sig.ra Parte_1
va condannata al pagamento, in favore di e per essa Controparte_1
della procuratrice di complessivi € 5.925,62 oltre Controparte_2
interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
11 - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, stante l'accoglimento della domanda monitoria, andrebbero poste a carico di;
tuttavia, Parte_1
attesa la controvertibilità delle questioni trattate, sussistono “le altre
Proc. N.R.G.A.C. 3430/2020 - Sentenza analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo 92, co. 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, per compensarle integralmente tra le parti.
12 - Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente per ½ a carico di Pt_1
e per ½ a carico di e per essa della procuratrice
[...] Controparte_1
Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 3438/2019;
2) Accoglie la domanda di parte opposta e, per l'effetto, condanna la sig.ra al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1
per essa della procuratrice di complessivi € Controparte_2
5.925,62 oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) Pone definitivamente le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, per ½ a carico di e per ½ a carico Parte_1
della e per essa della procuratrice Controparte_1 CP_2
[...]
Così deciso in Salerno il 25/8/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
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