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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 12/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1265/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. MALIVINDI C.F._1
SILVIA del Foro di Imperia.
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. ESPOSITO C.F._2
LUCA del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a NT (IM) in data 21/08/2010;
• hanno avuto , minorenne. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse del figlio, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Controparte_1
NT (IM) il 21/08/2010, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno 2010, parte 2, serie A, atto n. 29), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) i coniugi vivranno separati, con libertà di condurre vite autonome senza interferenze dell'uno nella vita dell'altro;
2) il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, che avranno un paritario ruolo Per_1 nel provvedere alle sue esigenze educative, sociali e morali, mentre le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore, che riferirà prontamente all'altro genitore in particolare per quanto riguarda le condizioni di salute e le assenze scolastiche;
2 3) Ferma restando la titolarità e l'esercizio comune della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, la collocazione del minore viene stabilita presso la madre, con diritto di visita del padre a week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 19:00, oltre a tutti i mercoledì dall'uscita di scuola e fino al giovedì mattina. Il minore trascorrerà la metà delle festività natalizie e pasquali, nonché le vacanze estive e di tutte le vacanze scolastiche superiori a giorni 4, con un genitore o con l'altro presso la rispettiva residenza a seconda delle esigenze lavorative degli stessi, e comunque salvo diversi accordi che i coniugi comunicheranno prima delle predette festività, così da garantire continuità ed alternanza e sempre nel superiore interesse morale e materiale del minore. Durante il periodo estivo il minore trascorrerà almeno sette giorni consecutivi con il padre.
4) Il padre verserà la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a favore della GN , quale contributo al Parte_1 mantenimento del figlio . Tale somma viene concordata alla luce delle condizioni Per_1 economiche attuali dei coniugi. La somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT e verrà versata sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della minore.
I coniugi ripartiranno tra di loro, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute per i figli intendendosi per tali quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale quali, a titolo esemplificativo, esami clinici, visite specialistiche, comprese quelle odontoiatriche e oculistiche nonché apparecchi correttivi di difetti visivi e odontoiatrici, spese scolastiche quali rette per asilo o scuola, libri, dizionari, tasse di iscrizioni o altri contributi chiesti dalla scuola, assicurazioni, viaggi di istruzione, spese di eventuale trasporto e lezioni per ripetizioni, spese ricreative e ludiche (da ritenersi tali tutte le spese correlate allo svolgimento di una serena vita di relazione, conformemente allo stato sociale della famiglia, come ad esempio corsi di lingua e musicali) e spese sportive (in ragione di uno sport, compreso il materiale d'uso e le divise, nonché eventuali spese per trasferte).
Salvo per le spese mediche urgenti, le altre spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori. Colui che le avrà anticipate avrà diritto al rimborso previa esibizione di idoneo giustificativo. Nel caso in cui un genitore decida di propria iniziativa di rivolgersi a un servizio medico privato, ove lo stesso servizio venga offerto dal servizio sanitario pubblico, dovrà sostenere interamente la spesa senza poter chiedere il rimborso.
5) Il padre verserà inoltre alla GN la somma di € 1.000,00 a titolo di rimborso Parte_1 forfettario degli importi non corrisposti integralmente fino ad oggi per il mantenimento del figlio minore . A tal fine, a partire dal mese di febbraio, e per i successivi nove mesi Per_1
(sino a novembre 2025), il verserà € 100,00 aggiuntivi rispetto al contributo al CP_1
3 mantenimento mensile, fino alla concorrenza del debito.
6) L'assegno unico spettante per il minore verrà interamente percepito dalla Persona_2 madre . Parte_1
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di NT (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 12/02/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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