CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 14/01/2026, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 533/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14829/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 305 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1019 TARI 2020
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250048125420055527050 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 168/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbale di causa
Resistente: come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, con ricorso ritualmente notificato, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, emesso in base alla presunta esistenza di una posizione debitoria relativa ad avvisi di accertamento per imposta TARI per gli anni 2019 e 2020, asseritamente notificati in data 19/1/2023; il ricorrente assume a fondamento del ricorso l'omessa notifica degli atti presupposti non avendo mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento nn. 605 e 1019 inerenti le annualità 2019 e 2020 ed eccepisce, quindi,
l'intervenuta decadenza della pretesa impositiva quantomeno in relazione all'annualità 2019, nonché il difetto assoluto di motivazione della pretesa impositiva.
Radicato il contraddittorio, si costituisce Municipia S.p.A. assumendo l'infondatezza della contestata omessa notifica degli atti presupposti e dell'inesistenza probatoria del credito vantato, nonchè l'infondatezza dell'eccepita prescrizione e decadenza dell'ufficio dal potere di riscossione.
La Corte all'esito dell'udienza del 13 gennaio 2026 decide la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato e non meritevole di accoglimento.
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo è stata impugnata con riferimento agli avvisi di accertamento nn. 305 e 1019, entrambi notificati in data 19.1.2023 nelle mani del figlio del destinatario (cfr. in atti), come, peraltro, indicato nell'atto impugnato attraverso l'indicazione del numero dell'avviso e della data della relativa notifica.
L'omessa impugnativa di detto avviso determina il cristallizzarsi della pretesa per tutti i fatti verificatisi anteriormente ad essa. Invero, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Da tanto consegue l'infondatezza della eccezione di prescrizione posto che tra la notifica degli avvisi e quella delle comunicazioni impugnati con il presente ricorso non risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale, vertendosi in materia di tributi locali assumibili a prestazione periodica o di durata ex art. 2948
n.4 c.c. (cfr. Cass. 17667/2024).
Il ricorso va, pertanto, respinto apparendo regolare la sequenza dell'iter procedimentale per la riscossione della Tari.
Andando ad analizzare le eccezioni avanzate avverso la comunicazione preventiva di fermo osserva la
Corte che sono richiamati nell'atto impugnato i presupposti impositivi ovvero il tributo preteso e l'anno di riferimento, nonché tutte le ulteriori voci aggiuntive, con indicazione per gli interessi dovuti del tasso di interesse per ogni singolo anno di riferimento.
L'obbligo di allegazione all'atto impositivo notificato al contribuente degli eventuali documenti od atti amministrativi richiamati "per relationem" (L. n. 212 del 2000, art. 7) è disposto in funzione di garanzia dell'esercizio del diritto difesa (id est alla possibilità di valutare compiutamente i fatti costitutivi della pretesa tributaria ai fini della eventuale opposizione), con la conseguenza che detta violazione inficia la legittimità dell'atto impositivo laddove venga a tradursi nella effettiva mancata conoscenza di elementi di valutazione essenziali della pretesa tributaria.
Tale pregiudizio non può ritenersi "in re ipsa" per il mero fatto della mancata allegazione dell'atto prodromico ivi richiamato, vieppiù, in considerazione della sua certa conoscenza che ne ha avuto la ricorrente.
In questo senso si è espressa, infatti, la Cassazione (sentenza n. 6980/2024), secondo cui “il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. 17 dicembre 2021, n. 40618; Cass. 22 giugno 2017, n. 15580;
Cass., sez. U., 14 maggio 2010, n. 11722)”. Con sentenza n. 16812/2024, la Suprema Corte ha ribadito che
“La cartella di pagamento, che fa seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente, è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto. Invero, il contribuente è messo in grado di conoscere le ragioni della pretesa proprio in virtù di quanto indicato nell'atto impositivo, da lui già conosciuto. ”.
Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano per ciascuna in € 800,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Napoli il 13 gennaio
2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14829/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 305 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1019 TARI 2020
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250048125420055527050 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 168/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbale di causa
Resistente: come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, con ricorso ritualmente notificato, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, emesso in base alla presunta esistenza di una posizione debitoria relativa ad avvisi di accertamento per imposta TARI per gli anni 2019 e 2020, asseritamente notificati in data 19/1/2023; il ricorrente assume a fondamento del ricorso l'omessa notifica degli atti presupposti non avendo mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento nn. 605 e 1019 inerenti le annualità 2019 e 2020 ed eccepisce, quindi,
l'intervenuta decadenza della pretesa impositiva quantomeno in relazione all'annualità 2019, nonché il difetto assoluto di motivazione della pretesa impositiva.
Radicato il contraddittorio, si costituisce Municipia S.p.A. assumendo l'infondatezza della contestata omessa notifica degli atti presupposti e dell'inesistenza probatoria del credito vantato, nonchè l'infondatezza dell'eccepita prescrizione e decadenza dell'ufficio dal potere di riscossione.
La Corte all'esito dell'udienza del 13 gennaio 2026 decide la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato e non meritevole di accoglimento.
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo è stata impugnata con riferimento agli avvisi di accertamento nn. 305 e 1019, entrambi notificati in data 19.1.2023 nelle mani del figlio del destinatario (cfr. in atti), come, peraltro, indicato nell'atto impugnato attraverso l'indicazione del numero dell'avviso e della data della relativa notifica.
L'omessa impugnativa di detto avviso determina il cristallizzarsi della pretesa per tutti i fatti verificatisi anteriormente ad essa. Invero, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Da tanto consegue l'infondatezza della eccezione di prescrizione posto che tra la notifica degli avvisi e quella delle comunicazioni impugnati con il presente ricorso non risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale, vertendosi in materia di tributi locali assumibili a prestazione periodica o di durata ex art. 2948
n.4 c.c. (cfr. Cass. 17667/2024).
Il ricorso va, pertanto, respinto apparendo regolare la sequenza dell'iter procedimentale per la riscossione della Tari.
Andando ad analizzare le eccezioni avanzate avverso la comunicazione preventiva di fermo osserva la
Corte che sono richiamati nell'atto impugnato i presupposti impositivi ovvero il tributo preteso e l'anno di riferimento, nonché tutte le ulteriori voci aggiuntive, con indicazione per gli interessi dovuti del tasso di interesse per ogni singolo anno di riferimento.
L'obbligo di allegazione all'atto impositivo notificato al contribuente degli eventuali documenti od atti amministrativi richiamati "per relationem" (L. n. 212 del 2000, art. 7) è disposto in funzione di garanzia dell'esercizio del diritto difesa (id est alla possibilità di valutare compiutamente i fatti costitutivi della pretesa tributaria ai fini della eventuale opposizione), con la conseguenza che detta violazione inficia la legittimità dell'atto impositivo laddove venga a tradursi nella effettiva mancata conoscenza di elementi di valutazione essenziali della pretesa tributaria.
Tale pregiudizio non può ritenersi "in re ipsa" per il mero fatto della mancata allegazione dell'atto prodromico ivi richiamato, vieppiù, in considerazione della sua certa conoscenza che ne ha avuto la ricorrente.
In questo senso si è espressa, infatti, la Cassazione (sentenza n. 6980/2024), secondo cui “il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. 17 dicembre 2021, n. 40618; Cass. 22 giugno 2017, n. 15580;
Cass., sez. U., 14 maggio 2010, n. 11722)”. Con sentenza n. 16812/2024, la Suprema Corte ha ribadito che
“La cartella di pagamento, che fa seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente, è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto. Invero, il contribuente è messo in grado di conoscere le ragioni della pretesa proprio in virtù di quanto indicato nell'atto impositivo, da lui già conosciuto. ”.
Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano per ciascuna in € 800,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Napoli il 13 gennaio
2026