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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/12/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.n.1295/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Massimo Lisi, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso ex artt.442, nonché 669 bis e
700 c.p.c., da:
e , n.q. di legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti del minore , rappresentati e difesi, Persona_1 giusta procura allegata telematicamente al ricorso, dall'Avv. Mariangela De
Santis
-ricorrenti-
contro
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore
-convenuta contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con ricorso ex artt.442, nonché 669 bis e 700 c.p.c., depositato il
9.10.2024 e ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
, n.q. di legali rappresentanti del minore , Parte_2 Persona_1 hanno convenuto in giudizio la perché venisse accertato, Controparte_2 anche in via cautelare, il diritto del minore all'inserimento immediato nel progetto terapeutico prescritto dalla (terapia ABA) presso il centro CP_2 accreditato ove era stata protocollata l'impegnativa a maggio 2024 e/o al rimborso dei costi che devono sostenere privatamente per il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla (terapia ABA), nella misura di CP_2 ore 10 settimanali, oltre al rimborso dei correlati costi sostenuti per la supervisione, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo e/o per il periodo ritenuto di giustizia. Per l'effetto, i ricorrenti hanno chiesto, in via cautelare, di condannare la convenuta al rimborso totale dei CP_2 costi da loro sostenuti, sino all'inserimento nel progetto riabilitativo articolato dalla per la terapia ABA in favore del minore, per un totale CP_2 di ore 10 ore settimanali oltre ai correlati costi sostenuti per la supervisione.
Nel merito, i ricorrenti hanno chiesto di accertare e dichiarare il loro diritto al rimborso dei costi sostenuti per la terapia ABA entro il limite delle
10 ore settimanali, oltre a 2 supervisioni mensili, come da prescrizione rilasciata dalla di e ritualmente protocollata presso il centro CP_2 CP_1 convenzionato, dal maggio 2024 sino all'accoglimento dell'istanza cautelare e, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda d'urgenza, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo ABA a carico della In conseguenza, hanno chiesto di condannare la CP_2 CP_2 convenuta, in favore della parte ricorrente, al rimborso totale dei costi sostenuti per la terapia fruita, oltre ai correlati costi sostenuti per la supervisione (così come risultante dalle fatture allegate), per il periodo corrente dal giugno 2024 al 31.3.2025 ovvero al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di €.2.396,50 e/o la misura ritenuta di giustizia oltre che dei costi sostenuti successivamente (dal
1.4.2025) sino all'accoglimento dell'istanza cautelare. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare, gli attori hanno chiesto condannare la convenuta al rimborso, in favore dei ricorrenti, dei costi CP_2 sostenuti privatamente per il trattamento riabilitativo ABA seguito dalla minore, entro la misura prescritta di 10 ore settimanali oltre 2 supervisioni mensili, dalla data del maggio 2024, o con la decorrenza ritenuta di giustizia, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo articolato dalla
CP_2
I ricorrenti hanno dedotto che:
1. il minore , nato a [...] Persona_1
l'8.10.2019, risulta affetta da disturbo dello Spettro Autistico – livello 3 (con necessità di supporto molto significativo) - così come confermato dalla CP_2 di appartenenza nella relazione datata 7.5.2024 all'esito della quale veniva prescritta terapia riabilitativa comportamentale ad impegno lieve (10 ore settimanali) oltre 2 ore di supervisione mensile (all. 1: relazione Ambulatorio
Autismo Ceccano;
all. 2: prescrizione terapia;
all. 3: cerificazione FM Medical Group del 13/02/2023 rilasciata dal Dott. );
2. l'impegnativa rilasciata all'esito Per_2 della valutazione effettuata dall'Ambulatorio Autismo veniva prontamente consegnata, come da disposizioni della al Centro CRN di Piedimonte CP_2
San Germano in data 21.5.2024 e, successivamente, a fronte delle diverse disposizioni della inoltrata a mezzo mail anche agli atri centri CP_2 convenzionati (Villa Alba, STS di Sora, Centro Diagnostico Arce;
all. 6: mail del 29.1.2025);
3. nonostante la pronta consegna della prescrizione e delle rassicurazioni in merito all'inserimento nelle liste di attesa, i genitori restavano in attesa della strutturazione del trattamento riabilitativo prescritto che, però, nonostante le comunicazioni informali e l'inserimento in lista di attesa, non interveniva;
4. in ragione dell'inerzia della i CP_2 genitori, non potendo prolungare la sospensione della terapia senza arrecare pregiudizio al minore, si trovavano costretti a riattivarsi privatamente per il percorso riabilitativo prescritto dalla e raccomandato dalle Linee CP_2
Guida;
5. con la supervisione della Dott.ssa il percorso Persona_3 riabilitativo veniva intrapreso per n. 5 ore settimanali non potendo, i genitori, garantire un numero maggiore di ore – così come prescritto dalla di CP_2 appartenenza - in ragione delle effettive capacità economiche;
6. nonostante la consegna dell'impegnativa a maggio 2024, il minore non è stato ancora contattato dal Centro accreditato ai fini dell'inserimento in progetto riabilitativo con metodologia ABA, come da raccomandazione delle Linee Part Guida dell' ;
7. in ragione delle prescrizioni rilasciate dalla struttura sanitaria, a fronte dell'inerzia della di appartenenza, i ricorrenti CP_2 continuano a sostenere privatamente il costo per il percorso terapeutico ABA presso specialisti privati per n.5 ore settimanali, non potendo integrare le terapie in ragione dell'impossibilità economica di sostenerne il costo nella misura prescritta dalla struttura sanitaria con evidente pregiudizio per lo stato di salute del minore;
8. il costo della terapia ABA attualmente sostenuto è pari a circa euro 35,00- ad ora, oltre costi per supervisione, effettuata con cadenza mensile, pari ad euro 80,00 l'ora;
9. il nucleo famigliare risulta composto da unico percettore di Parte_1 reddito, , , nata Parte_2 Persona_1 Persona_4
l'8.10.2019 e nata il [...]. Il reddito del nucleo Persona_5 familiare risulta essere pari ad €.35.067,00- lordi (corrispondenti ad un netto di circa €.26.000,00, somma a mezzo della quale vengono sostenute tutte le necessità del nucleo familiare e le esigenze di cura del piccolo (all. Per_1
7: ISEE), con evidente impossibilità di sostenere la terapia nella misura prescritta il cui costo risulterebbe essere non inferiore ad €.1.500,00; 10. complessivamente, quindi, in ragione dell'inerzia della struttura sanitaria, i costi sostenuti dai ricorrenti per la terapia ABA, dalla data del giugno 2024 alla data del 31.3.2025, risultano essere pari ad €.2.396,50 (all. 8: fatture terapia e distinte di pagamento); 11. con comunicazione pec del 12.2.2025 i ricorrenti richiedevano l'immediato inserimento in progetto riabilitativo ABA,
a fronte della prescrizione ritualmente protocollata, oltre al rimborso dei costi sostenuti per l'attivazione del percorso riabilitativo presso professionisti privati (all. 9: comunicazione pec del 12.2.2025); 12. le linee guida elaborate dall'Istituto Superiore della Sanità per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico raccomandano la terapia comportamentale ABA affermando che “tra
i programmi intensivi comportamentali, il modello più studiato è l'analisi comportamentale applicata (Applied behaviour intervention, ABA): gli studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio
e i comportamenti adattativi nei bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a disposizione, anche se non definitive, consentono di consigliare l'utilizzo del modello ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico”; 13. la necessità del percorso riabilitativo ABA, nel caso di specie, è stata riconosciuta nella relazione dell'Ambulatorio Autismo di Ceccano datata
7.5.2024 all'esito della quale è stata prescritta terapia ABA ad impegno medio (10 ore settimanali più 2 supervisioni mensili); 14. il D.L.gs. n.502 del 30/12/1992 (Tutela del diritto alla Salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza”) all'art.1 statuisce quanto segue: “il Servizio Sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche ed in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla l. 23/12/1978 n.
833, art. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità dell'impiego delle risorse”. L'art.1, comma 7, del D.Lgs. n.502/1992 statuisce che “sono posti a carico del Servizio Sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”; 16. la L. 134/2015
“Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”, all'art.2 ha previsto che l' debba procedere all'aggiornamento delle Linee Controparte_3 guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali, mentre all'art.3 ha statuito che “si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili”; 15. gli impegni imposti dalle norme sopra richiamate sono stati ribaditi anche dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/01/2017: “1. Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
2. Ai sensi dell'art. 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo
(DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.”; 16. infine, l'art. 74 della Legge Regionale del Lazio n.7 del 22/10/2018 ha formalmente riconosciuto l'ABA e altri trattamenti riconosciuti dalle Linee Guida come
“trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuti” con la conseguenza che tale trattamento deve essere garantito dal SSR;
17. nel caso in esame, è evidente l'esigenza di garantire al minore la fruizione della terapia ABA nella misura prescritta dalla di appartenenza, non essendo possibile CP_2 sospendere la terapia in ragione della gravità del disturbo e soprattutto in ragione dell'età evolutiva del paziente, per cui parte ricorrente – a fronte dell'inerzia della struttura sanitaria – si trova, a tutt'oggi, a dover sostenere i costi della terapia, in attesa dell'inserimento in programma individualizzato strutturato dalla presso cui la minore risulta in carico;
18. sussiste il CP_2 diritto al rimborso dei costi sostenuti per la terapia ABA, in quanto prestazione sanitaria indifferibile ed urgente, stante impossibilità per la struttura pubblica convenzionata di offrire l'intervento e la cura nei tempi e modi utili, alla luce delle conoscenze medico – scientifiche;
19. sussiste una situazione di periculum in mora, giacché il costo della terapia nella misura prescritta, anche a fronte delle altre esigenze del minore e degli altri componenti il nucleo familiare cui debbono far fronte i ricorrenti, non risulterebbe sostenibile con evidente pregiudizio per la salute del minore.
Allo stesso modo, la tutela del diritto alla salute della minore risulterebbe pregiudicato dalla tempistica relativa al giudizio ordinario volta ad ottenere il ristoro dei costi sostenuti;
20. vi è la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, in ragione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n.1781/2022, in quanto il caso di specie non riguarda l'ipotesi di “richiesta di ampliamento del programma individuale di intervento”, ma la “contestazione circa
l'esecuzione di un “programma individuale” di intervento”.
Regolarmente notificato il ricorso, la non si è Controparte_2 costituita in giudizio.
Con ordinanza resa in data 3.6.2025, poi corretta con ordinanza resa in data 17.6.2025, il Giudice adito ha accolto la domanda cautelare, ordinando alla convenuta di procedere all'inserimento immediato del minore Per_1
nel progetto terapeutico prescritto dalla ,
[...] Controparte_2 consistente nella somministrazione della terapia ABA nella misura di ore 10 settimanali, presso un centro accreditato, ovvero di rimborsare agli attori i costi che devono sostenere per garantire il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla nonché i correlati costi per la supervisione, sino alla CP_2 data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo di un centro accreditato.
Fissata l'udienza ex art.420 c.p.c. per il giudizio di merito, la CP_2
è rimasta contumace.
[...]
Il ricorso merita accoglimento, per i motivi appresso indicati.
Osserva preliminarmente il Giudicante che la Cassazione, a Sezioni Unite, con ordinanza n.1781/2022, ha statuito che le domande di accertamento del diritto di un minore ad uno specifico, individualizzato, trattamento terapeutico, sia nella modalità diretta che per equivalente monetario indennitario, e di condanna della territorialmente competente nelle CP_2 due forme esecutive alternative prospettate, pongono la controversia nella sfera di applicazione, in parte qua, della previsione dell'art.133, comma 1, lett. c), D.Lgs. 241/2013 (cod. proc. amm.), secondo la quale “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo … le controversie in materia di pubblici servizi … relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione”.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che non è dubbio che nel caso di specie si tratti di "pubblico servizio" e che debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente.
La Cassazione ha peraltro evidenziato che diverso è il caso in cui non si richieda l'ampliamento del programma di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile con una specifica prestazione (diretta ovvero indennitaria), ma si verta nell'ipotesi – come nel caso di specie - di contestazione dell'esecuzione di un "programma individuale" di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile, intervento disposto, ma non attuato, dalla P.A. sanitaria (cfr. anche Cass., Sez. U, ordinanza n.20164 del 24/09/2020).
Sulla base del richiamato arresto giurisprudenziale della Cassazione, va dunque affermato che sussiste la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in ordine alle domande cautelari proposte dagli attori, di accertamento del diritto del figlio minore all'attuazione del trattamento terapeutico prescritto dall'Ambulatorio Autismo di Ceccano (FR) della convenuta. CP_2
Va poi evidenziato che il trattamento riabilitativo con il metodo ABA, oggetto di causa, è una prestazione sanitaria e che pertanto può essere posta a carico del CP_4
, l'art.74 della Legge Regionale del Lazio n.7 del 22.10.2018 ha
[...] formalmente riconosciuto l'ABA e altri trattamenti riconosciuti dalle Linee
Guida come “trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuta”.
Ciò comporta, ai sensi dell'art.1, comma 2 e 7, del D.Lgs. n.502/92 e del
D.C.P.M. del 12.1.2017, l'obbligo del di fornire tale trattamento. CP_4
Infatti, l'art.1, comma 2, D.Lgs. n.502/92 così statuisce: “2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli
1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n.833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.”
Il comma 7 del citato articolo aggiunge che: “
7. Sono posti a carico del
Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.”
L'art.3 della Legge n.134/2015 prevede poi che i L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) relativi al disturbo dello spettro autistico vengano aggiornati sulla base delle più avanzate conoscenze specifiche. La norma infatti prevede: “1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, … si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.”.
Il D.C.P.M. 12.1.2017 nell'aggiornare i L.E.A. ha previsto all'art.60 comma 1 che: “1. Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”.
Sulla base di detta normativa, pertanto, il trattamento con metodologia
ABA è un trattamento riabilitativo compreso nei L.E.A. e riconosciuto dalle più recenti evidenze scientifiche. Quindi, come tale, la metodologia ABA rientra nei trattamenti sanitari che il servizio sanitario regionale e, in conseguenza, la convenuta, è tenuta ad erogare a tutti gli assistiti CP_2 purché sussistano le condizioni richiamate dal disposto del D.Lgs. 502/92.
Venendo al caso di specie, osserva il Giudicante che:
1. il minore , nato a [...] l'[...], risulta affetta da Persona_1 disturbo dello Spettro Autistico – livello 3 (con necessità di supporto molto significativo) - così come confermato dalla di appartenenza nella CP_2 relazione datata 7.5.2024 all'esito della quale è stata prescritta terapia riabilitativa comportamentale ad impegno lieve (10 ore settimanali) oltre 2 ore di supervisione mensile (all. 1: relazione Ambulatorio Autismo Ceccano;
all.
2: prescrizione terapia;
all. 3: cerificazione FM Medical Group del 13/02/2023 rilasciata dal Dott. );
2. i ricorrenti hanno prontamente consegnato, Per_2 come da disposizioni della l'impegnativa rilasciata all'esito della CP_2 valutazione effettuata dall'Ambulatorio Autismo al Centro CRN di Piedimonte
San Germano in data 21.5.2024 e, successivamente, a fronte delle diverse disposizioni della hanno inoltrato la richiesta, a mezzo mail, anche CP_2 agli altri centri convenzionati (Villa Alba, STS di Sora, Centro Diagnostico
Arce; all. 6: mail del 29.1.2025); 3. è incontestato che - nonostante la prescrizione ed il protocollo della richiesta - il minore non è stato ancora inserito in alcun progetto riabilitativo, né è stato contattato dai Centri accreditati ai fini dell'inserimento in progetto riabilitativo con metodologia
ABA; 4 tale situazione ha costretto i ricorrenti ad attivarsi privatamente per la strutturazione del trattamento riabilitativo prescritto, che è stato attivato seppur non nella misura prescritta, ma nella inferiore misura di 5 ore settimanali (all. 8: copia fatture e distinte di pagamento terapia ABA).
Legittimamente i genitori del minore hanno chiesto l'inserimento immediato nel progetto terapeutico prescritto dalla (terapia ABA) CP_2 presso il centro accreditato ove hanno protocollato l'impegnativa e/o il rimborso dei costi che devono sostenere privatamente per il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla (terapia ABA), nella misura di CP_2 ore 10 settimanali, oltre al rimborso dei correlati costi sostenuti per la supervisione, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo, in quanto emerge dalla richiamata documentazione che: 1) il trattamento
ABA è riconosciuto come efficace dalle Linee Guida per l'Autismo; 2) detto trattamento può farsi rientrare nei L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) relativi al disturbo dello spettro autistico, ai sensi dell'art.3 della Legge
n.134/2015 e del D.C.P.M. 12.1.2017; 3) è provato che il trattamento può contribuire al miglioramento delle condizioni di ogni area dello sviluppo del minore;
4) vi è una diagnosi di autismo operata da struttura pubblica, che ha anche prescritto la terapia ABA in misura di 10 ore settimanali, oltre a 2 supervisioni mensili;
5) nonostante la prescrizione e la richiesta di assunzione in carico presso i centri accreditati, il minore non è stato ancora inserito in alcun progetto riabilitativo con metodologia ABA.
Il rimborso non può essere escluso richiamando esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica ed esigenze di bilancio. Se è infatti vero che i presupposti, il tipo e le modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali dirette a tutelare il diritto alla salute sono stabiliti dal legislatore nell'esercizio della discrezionalità di apprezzamento che gli compete (al fine di contemperare tra le esigenze degli assistiti e quelle di bilancio), è altrettanto vero che tale potere subisce una deroga qualora si tratti del nucleo essenziale del diritto alla salute e la prestazione in questione sia indispensabile e indifferibile per la sua tutela, come emerge nel caso di specie. Le esigenze della finanza pubblica, dunque, non possono assumere, nel bilanciamento degli interessi valuto dal legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (cfr, in termini, Tribunale di Velletri, sentenza n. 1878/2019).
Anche la Regione, ove operi senza una ragione giuridicamente rilevante una distinzione tra prestazioni sanitarie identiche o analoghe, tutte rientranti, come quella oggetto di causa, nei L.E.A., opera un'inammissibile disparità di trattamento e, quindi, una discriminazione. Ciò, oltre a negare il diritto alla salute (art. 32 Cost.), viola il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma secondo, Cost. e il principio di imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art.97 Cost. (cfr. Consiglio di Stato sez. III 20 luglio 2016 n. 3297).
In tali casi va negato l'esercizio di poteri discrezionali (compresi quelli autorizzativi) da parte della pubblica amministrazione e, quindi, la configurabilità di atti amministrativi (comunque disapplicabili ai sensi della
L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E), condizionanti il diritto all'assistenza
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 agosto 2003 n. 12249; 24 giugno 2005 n. 13548; Cass.,
Sez. Un., 30 maggio 2005 n. 11334, 1 agosto 2006 n. 17461).
Il ricorso, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, è fondato e va accolto. Deve essere anche riconosciuto il monte ore settimanale richiesto in ricorso, pari a 10 ore settimanali, oltre al rimborso dei correlati costi sostenuti per le due supervisioni mensili, come prescritto dall'Ambulatorio Autismo di Ceccano (FR).
Nel corso del giudizio è anche emerso che il minore Persona_1 non è stato ancora inserito nel progetto riabilitativo strutturato dalla e CP_2 che quindi è restato a carico dei genitori il costo delle cure e della terapia ABA, seguita – a fronte delle disponibilità economiche del nucleo familiare - in misura inferiore alle 10 ore prescritte. Tale circostanza legittima la richiesta attorea di rimborso dei costi sino alla data di inserimento effettivo nel programma attivato presso il centro convenzionato.
Dalla documentazione versata in atti (cfr. all.8 ricorso) emerge i costi sostenuti dai ricorrenti per la terapia ABA per n.5 ore settimanali (misura inferiore a quella prescritta dalla di 10 ore settimanali) e per la CP_2 supervisione effettuata con cadenza mensile (necessaria alla strutturazione della terapia) ammontano ad €.2.396,50, per il periodo dal giugno 2024 al marzo 2025.
La convenuta va quindi condannata al pagamento agli attori anche della somma predetta.
Le spese - liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri d cui al D.M. n.167/2022 - vanno poste a carico della convenuta, in ossequio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , n.q. di legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti del minore , nei confronti della Persona_1 [...]
, in accoglimento del ricorso, così Controparte_1 provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del minore Persona_1 all'inserimento immediato nel progetto terapeutico prescritto dalla di CP_2
, consistente nella somministrazione della terapia ABA nella misura CP_1 di 10 ore settimanali, e, per l'effetto, ordina alla convenuta di procedere all'inserimento del minore presso un centro accreditato, ovvero di rimborsare agli attori i costi che devono sostenere per garantire il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla nonché i correlati costi per la CP_2 supervisione, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo di un centro accreditato;
2) condanna la convenuta al rimborso dei costi sostenuti dai CP_2 ricorrenti per la terapia fruita dal minore nel periodo dal Persona_1 giugno 2024 al marzo 2025, nella complessiva misura di €.2.396,50;
3) condanna la al pagamento delle spese processuali, Controparte_2 liquidate in complessivi €.2.695,00, per compenso professionale, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15%.
Frosinone, 3.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Massimo Lisi, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso ex artt.442, nonché 669 bis e
700 c.p.c., da:
e , n.q. di legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti del minore , rappresentati e difesi, Persona_1 giusta procura allegata telematicamente al ricorso, dall'Avv. Mariangela De
Santis
-ricorrenti-
contro
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore
-convenuta contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con ricorso ex artt.442, nonché 669 bis e 700 c.p.c., depositato il
9.10.2024 e ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
, n.q. di legali rappresentanti del minore , Parte_2 Persona_1 hanno convenuto in giudizio la perché venisse accertato, Controparte_2 anche in via cautelare, il diritto del minore all'inserimento immediato nel progetto terapeutico prescritto dalla (terapia ABA) presso il centro CP_2 accreditato ove era stata protocollata l'impegnativa a maggio 2024 e/o al rimborso dei costi che devono sostenere privatamente per il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla (terapia ABA), nella misura di CP_2 ore 10 settimanali, oltre al rimborso dei correlati costi sostenuti per la supervisione, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo e/o per il periodo ritenuto di giustizia. Per l'effetto, i ricorrenti hanno chiesto, in via cautelare, di condannare la convenuta al rimborso totale dei CP_2 costi da loro sostenuti, sino all'inserimento nel progetto riabilitativo articolato dalla per la terapia ABA in favore del minore, per un totale CP_2 di ore 10 ore settimanali oltre ai correlati costi sostenuti per la supervisione.
Nel merito, i ricorrenti hanno chiesto di accertare e dichiarare il loro diritto al rimborso dei costi sostenuti per la terapia ABA entro il limite delle
10 ore settimanali, oltre a 2 supervisioni mensili, come da prescrizione rilasciata dalla di e ritualmente protocollata presso il centro CP_2 CP_1 convenzionato, dal maggio 2024 sino all'accoglimento dell'istanza cautelare e, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda d'urgenza, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo ABA a carico della In conseguenza, hanno chiesto di condannare la CP_2 CP_2 convenuta, in favore della parte ricorrente, al rimborso totale dei costi sostenuti per la terapia fruita, oltre ai correlati costi sostenuti per la supervisione (così come risultante dalle fatture allegate), per il periodo corrente dal giugno 2024 al 31.3.2025 ovvero al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di €.2.396,50 e/o la misura ritenuta di giustizia oltre che dei costi sostenuti successivamente (dal
1.4.2025) sino all'accoglimento dell'istanza cautelare. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare, gli attori hanno chiesto condannare la convenuta al rimborso, in favore dei ricorrenti, dei costi CP_2 sostenuti privatamente per il trattamento riabilitativo ABA seguito dalla minore, entro la misura prescritta di 10 ore settimanali oltre 2 supervisioni mensili, dalla data del maggio 2024, o con la decorrenza ritenuta di giustizia, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo articolato dalla
CP_2
I ricorrenti hanno dedotto che:
1. il minore , nato a [...] Persona_1
l'8.10.2019, risulta affetta da disturbo dello Spettro Autistico – livello 3 (con necessità di supporto molto significativo) - così come confermato dalla CP_2 di appartenenza nella relazione datata 7.5.2024 all'esito della quale veniva prescritta terapia riabilitativa comportamentale ad impegno lieve (10 ore settimanali) oltre 2 ore di supervisione mensile (all. 1: relazione Ambulatorio
Autismo Ceccano;
all. 2: prescrizione terapia;
all. 3: cerificazione FM Medical Group del 13/02/2023 rilasciata dal Dott. );
2. l'impegnativa rilasciata all'esito Per_2 della valutazione effettuata dall'Ambulatorio Autismo veniva prontamente consegnata, come da disposizioni della al Centro CRN di Piedimonte CP_2
San Germano in data 21.5.2024 e, successivamente, a fronte delle diverse disposizioni della inoltrata a mezzo mail anche agli atri centri CP_2 convenzionati (Villa Alba, STS di Sora, Centro Diagnostico Arce;
all. 6: mail del 29.1.2025);
3. nonostante la pronta consegna della prescrizione e delle rassicurazioni in merito all'inserimento nelle liste di attesa, i genitori restavano in attesa della strutturazione del trattamento riabilitativo prescritto che, però, nonostante le comunicazioni informali e l'inserimento in lista di attesa, non interveniva;
4. in ragione dell'inerzia della i CP_2 genitori, non potendo prolungare la sospensione della terapia senza arrecare pregiudizio al minore, si trovavano costretti a riattivarsi privatamente per il percorso riabilitativo prescritto dalla e raccomandato dalle Linee CP_2
Guida;
5. con la supervisione della Dott.ssa il percorso Persona_3 riabilitativo veniva intrapreso per n. 5 ore settimanali non potendo, i genitori, garantire un numero maggiore di ore – così come prescritto dalla di CP_2 appartenenza - in ragione delle effettive capacità economiche;
6. nonostante la consegna dell'impegnativa a maggio 2024, il minore non è stato ancora contattato dal Centro accreditato ai fini dell'inserimento in progetto riabilitativo con metodologia ABA, come da raccomandazione delle Linee Part Guida dell' ;
7. in ragione delle prescrizioni rilasciate dalla struttura sanitaria, a fronte dell'inerzia della di appartenenza, i ricorrenti CP_2 continuano a sostenere privatamente il costo per il percorso terapeutico ABA presso specialisti privati per n.5 ore settimanali, non potendo integrare le terapie in ragione dell'impossibilità economica di sostenerne il costo nella misura prescritta dalla struttura sanitaria con evidente pregiudizio per lo stato di salute del minore;
8. il costo della terapia ABA attualmente sostenuto è pari a circa euro 35,00- ad ora, oltre costi per supervisione, effettuata con cadenza mensile, pari ad euro 80,00 l'ora;
9. il nucleo famigliare risulta composto da unico percettore di Parte_1 reddito, , , nata Parte_2 Persona_1 Persona_4
l'8.10.2019 e nata il [...]. Il reddito del nucleo Persona_5 familiare risulta essere pari ad €.35.067,00- lordi (corrispondenti ad un netto di circa €.26.000,00, somma a mezzo della quale vengono sostenute tutte le necessità del nucleo familiare e le esigenze di cura del piccolo (all. Per_1
7: ISEE), con evidente impossibilità di sostenere la terapia nella misura prescritta il cui costo risulterebbe essere non inferiore ad €.1.500,00; 10. complessivamente, quindi, in ragione dell'inerzia della struttura sanitaria, i costi sostenuti dai ricorrenti per la terapia ABA, dalla data del giugno 2024 alla data del 31.3.2025, risultano essere pari ad €.2.396,50 (all. 8: fatture terapia e distinte di pagamento); 11. con comunicazione pec del 12.2.2025 i ricorrenti richiedevano l'immediato inserimento in progetto riabilitativo ABA,
a fronte della prescrizione ritualmente protocollata, oltre al rimborso dei costi sostenuti per l'attivazione del percorso riabilitativo presso professionisti privati (all. 9: comunicazione pec del 12.2.2025); 12. le linee guida elaborate dall'Istituto Superiore della Sanità per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico raccomandano la terapia comportamentale ABA affermando che “tra
i programmi intensivi comportamentali, il modello più studiato è l'analisi comportamentale applicata (Applied behaviour intervention, ABA): gli studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio
e i comportamenti adattativi nei bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a disposizione, anche se non definitive, consentono di consigliare l'utilizzo del modello ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico”; 13. la necessità del percorso riabilitativo ABA, nel caso di specie, è stata riconosciuta nella relazione dell'Ambulatorio Autismo di Ceccano datata
7.5.2024 all'esito della quale è stata prescritta terapia ABA ad impegno medio (10 ore settimanali più 2 supervisioni mensili); 14. il D.L.gs. n.502 del 30/12/1992 (Tutela del diritto alla Salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza”) all'art.1 statuisce quanto segue: “il Servizio Sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche ed in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla l. 23/12/1978 n.
833, art. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità dell'impiego delle risorse”. L'art.1, comma 7, del D.Lgs. n.502/1992 statuisce che “sono posti a carico del Servizio Sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”; 16. la L. 134/2015
“Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”, all'art.2 ha previsto che l' debba procedere all'aggiornamento delle Linee Controparte_3 guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali, mentre all'art.3 ha statuito che “si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili”; 15. gli impegni imposti dalle norme sopra richiamate sono stati ribaditi anche dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/01/2017: “1. Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
2. Ai sensi dell'art. 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo
(DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.”; 16. infine, l'art. 74 della Legge Regionale del Lazio n.7 del 22/10/2018 ha formalmente riconosciuto l'ABA e altri trattamenti riconosciuti dalle Linee Guida come
“trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuti” con la conseguenza che tale trattamento deve essere garantito dal SSR;
17. nel caso in esame, è evidente l'esigenza di garantire al minore la fruizione della terapia ABA nella misura prescritta dalla di appartenenza, non essendo possibile CP_2 sospendere la terapia in ragione della gravità del disturbo e soprattutto in ragione dell'età evolutiva del paziente, per cui parte ricorrente – a fronte dell'inerzia della struttura sanitaria – si trova, a tutt'oggi, a dover sostenere i costi della terapia, in attesa dell'inserimento in programma individualizzato strutturato dalla presso cui la minore risulta in carico;
18. sussiste il CP_2 diritto al rimborso dei costi sostenuti per la terapia ABA, in quanto prestazione sanitaria indifferibile ed urgente, stante impossibilità per la struttura pubblica convenzionata di offrire l'intervento e la cura nei tempi e modi utili, alla luce delle conoscenze medico – scientifiche;
19. sussiste una situazione di periculum in mora, giacché il costo della terapia nella misura prescritta, anche a fronte delle altre esigenze del minore e degli altri componenti il nucleo familiare cui debbono far fronte i ricorrenti, non risulterebbe sostenibile con evidente pregiudizio per la salute del minore.
Allo stesso modo, la tutela del diritto alla salute della minore risulterebbe pregiudicato dalla tempistica relativa al giudizio ordinario volta ad ottenere il ristoro dei costi sostenuti;
20. vi è la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, in ragione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n.1781/2022, in quanto il caso di specie non riguarda l'ipotesi di “richiesta di ampliamento del programma individuale di intervento”, ma la “contestazione circa
l'esecuzione di un “programma individuale” di intervento”.
Regolarmente notificato il ricorso, la non si è Controparte_2 costituita in giudizio.
Con ordinanza resa in data 3.6.2025, poi corretta con ordinanza resa in data 17.6.2025, il Giudice adito ha accolto la domanda cautelare, ordinando alla convenuta di procedere all'inserimento immediato del minore Per_1
nel progetto terapeutico prescritto dalla ,
[...] Controparte_2 consistente nella somministrazione della terapia ABA nella misura di ore 10 settimanali, presso un centro accreditato, ovvero di rimborsare agli attori i costi che devono sostenere per garantire il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla nonché i correlati costi per la supervisione, sino alla CP_2 data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo di un centro accreditato.
Fissata l'udienza ex art.420 c.p.c. per il giudizio di merito, la CP_2
è rimasta contumace.
[...]
Il ricorso merita accoglimento, per i motivi appresso indicati.
Osserva preliminarmente il Giudicante che la Cassazione, a Sezioni Unite, con ordinanza n.1781/2022, ha statuito che le domande di accertamento del diritto di un minore ad uno specifico, individualizzato, trattamento terapeutico, sia nella modalità diretta che per equivalente monetario indennitario, e di condanna della territorialmente competente nelle CP_2 due forme esecutive alternative prospettate, pongono la controversia nella sfera di applicazione, in parte qua, della previsione dell'art.133, comma 1, lett. c), D.Lgs. 241/2013 (cod. proc. amm.), secondo la quale “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo … le controversie in materia di pubblici servizi … relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione”.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che non è dubbio che nel caso di specie si tratti di "pubblico servizio" e che debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente.
La Cassazione ha peraltro evidenziato che diverso è il caso in cui non si richieda l'ampliamento del programma di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile con una specifica prestazione (diretta ovvero indennitaria), ma si verta nell'ipotesi – come nel caso di specie - di contestazione dell'esecuzione di un "programma individuale" di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile, intervento disposto, ma non attuato, dalla P.A. sanitaria (cfr. anche Cass., Sez. U, ordinanza n.20164 del 24/09/2020).
Sulla base del richiamato arresto giurisprudenziale della Cassazione, va dunque affermato che sussiste la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in ordine alle domande cautelari proposte dagli attori, di accertamento del diritto del figlio minore all'attuazione del trattamento terapeutico prescritto dall'Ambulatorio Autismo di Ceccano (FR) della convenuta. CP_2
Va poi evidenziato che il trattamento riabilitativo con il metodo ABA, oggetto di causa, è una prestazione sanitaria e che pertanto può essere posta a carico del CP_4
, l'art.74 della Legge Regionale del Lazio n.7 del 22.10.2018 ha
[...] formalmente riconosciuto l'ABA e altri trattamenti riconosciuti dalle Linee
Guida come “trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuta”.
Ciò comporta, ai sensi dell'art.1, comma 2 e 7, del D.Lgs. n.502/92 e del
D.C.P.M. del 12.1.2017, l'obbligo del di fornire tale trattamento. CP_4
Infatti, l'art.1, comma 2, D.Lgs. n.502/92 così statuisce: “2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli
1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n.833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.”
Il comma 7 del citato articolo aggiunge che: “
7. Sono posti a carico del
Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.”
L'art.3 della Legge n.134/2015 prevede poi che i L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) relativi al disturbo dello spettro autistico vengano aggiornati sulla base delle più avanzate conoscenze specifiche. La norma infatti prevede: “1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, … si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.”.
Il D.C.P.M. 12.1.2017 nell'aggiornare i L.E.A. ha previsto all'art.60 comma 1 che: “1. Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”.
Sulla base di detta normativa, pertanto, il trattamento con metodologia
ABA è un trattamento riabilitativo compreso nei L.E.A. e riconosciuto dalle più recenti evidenze scientifiche. Quindi, come tale, la metodologia ABA rientra nei trattamenti sanitari che il servizio sanitario regionale e, in conseguenza, la convenuta, è tenuta ad erogare a tutti gli assistiti CP_2 purché sussistano le condizioni richiamate dal disposto del D.Lgs. 502/92.
Venendo al caso di specie, osserva il Giudicante che:
1. il minore , nato a [...] l'[...], risulta affetta da Persona_1 disturbo dello Spettro Autistico – livello 3 (con necessità di supporto molto significativo) - così come confermato dalla di appartenenza nella CP_2 relazione datata 7.5.2024 all'esito della quale è stata prescritta terapia riabilitativa comportamentale ad impegno lieve (10 ore settimanali) oltre 2 ore di supervisione mensile (all. 1: relazione Ambulatorio Autismo Ceccano;
all.
2: prescrizione terapia;
all. 3: cerificazione FM Medical Group del 13/02/2023 rilasciata dal Dott. );
2. i ricorrenti hanno prontamente consegnato, Per_2 come da disposizioni della l'impegnativa rilasciata all'esito della CP_2 valutazione effettuata dall'Ambulatorio Autismo al Centro CRN di Piedimonte
San Germano in data 21.5.2024 e, successivamente, a fronte delle diverse disposizioni della hanno inoltrato la richiesta, a mezzo mail, anche CP_2 agli altri centri convenzionati (Villa Alba, STS di Sora, Centro Diagnostico
Arce; all. 6: mail del 29.1.2025); 3. è incontestato che - nonostante la prescrizione ed il protocollo della richiesta - il minore non è stato ancora inserito in alcun progetto riabilitativo, né è stato contattato dai Centri accreditati ai fini dell'inserimento in progetto riabilitativo con metodologia
ABA; 4 tale situazione ha costretto i ricorrenti ad attivarsi privatamente per la strutturazione del trattamento riabilitativo prescritto, che è stato attivato seppur non nella misura prescritta, ma nella inferiore misura di 5 ore settimanali (all. 8: copia fatture e distinte di pagamento terapia ABA).
Legittimamente i genitori del minore hanno chiesto l'inserimento immediato nel progetto terapeutico prescritto dalla (terapia ABA) CP_2 presso il centro accreditato ove hanno protocollato l'impegnativa e/o il rimborso dei costi che devono sostenere privatamente per il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla (terapia ABA), nella misura di CP_2 ore 10 settimanali, oltre al rimborso dei correlati costi sostenuti per la supervisione, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo, in quanto emerge dalla richiamata documentazione che: 1) il trattamento
ABA è riconosciuto come efficace dalle Linee Guida per l'Autismo; 2) detto trattamento può farsi rientrare nei L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) relativi al disturbo dello spettro autistico, ai sensi dell'art.3 della Legge
n.134/2015 e del D.C.P.M. 12.1.2017; 3) è provato che il trattamento può contribuire al miglioramento delle condizioni di ogni area dello sviluppo del minore;
4) vi è una diagnosi di autismo operata da struttura pubblica, che ha anche prescritto la terapia ABA in misura di 10 ore settimanali, oltre a 2 supervisioni mensili;
5) nonostante la prescrizione e la richiesta di assunzione in carico presso i centri accreditati, il minore non è stato ancora inserito in alcun progetto riabilitativo con metodologia ABA.
Il rimborso non può essere escluso richiamando esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica ed esigenze di bilancio. Se è infatti vero che i presupposti, il tipo e le modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali dirette a tutelare il diritto alla salute sono stabiliti dal legislatore nell'esercizio della discrezionalità di apprezzamento che gli compete (al fine di contemperare tra le esigenze degli assistiti e quelle di bilancio), è altrettanto vero che tale potere subisce una deroga qualora si tratti del nucleo essenziale del diritto alla salute e la prestazione in questione sia indispensabile e indifferibile per la sua tutela, come emerge nel caso di specie. Le esigenze della finanza pubblica, dunque, non possono assumere, nel bilanciamento degli interessi valuto dal legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (cfr, in termini, Tribunale di Velletri, sentenza n. 1878/2019).
Anche la Regione, ove operi senza una ragione giuridicamente rilevante una distinzione tra prestazioni sanitarie identiche o analoghe, tutte rientranti, come quella oggetto di causa, nei L.E.A., opera un'inammissibile disparità di trattamento e, quindi, una discriminazione. Ciò, oltre a negare il diritto alla salute (art. 32 Cost.), viola il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma secondo, Cost. e il principio di imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art.97 Cost. (cfr. Consiglio di Stato sez. III 20 luglio 2016 n. 3297).
In tali casi va negato l'esercizio di poteri discrezionali (compresi quelli autorizzativi) da parte della pubblica amministrazione e, quindi, la configurabilità di atti amministrativi (comunque disapplicabili ai sensi della
L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E), condizionanti il diritto all'assistenza
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 agosto 2003 n. 12249; 24 giugno 2005 n. 13548; Cass.,
Sez. Un., 30 maggio 2005 n. 11334, 1 agosto 2006 n. 17461).
Il ricorso, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, è fondato e va accolto. Deve essere anche riconosciuto il monte ore settimanale richiesto in ricorso, pari a 10 ore settimanali, oltre al rimborso dei correlati costi sostenuti per le due supervisioni mensili, come prescritto dall'Ambulatorio Autismo di Ceccano (FR).
Nel corso del giudizio è anche emerso che il minore Persona_1 non è stato ancora inserito nel progetto riabilitativo strutturato dalla e CP_2 che quindi è restato a carico dei genitori il costo delle cure e della terapia ABA, seguita – a fronte delle disponibilità economiche del nucleo familiare - in misura inferiore alle 10 ore prescritte. Tale circostanza legittima la richiesta attorea di rimborso dei costi sino alla data di inserimento effettivo nel programma attivato presso il centro convenzionato.
Dalla documentazione versata in atti (cfr. all.8 ricorso) emerge i costi sostenuti dai ricorrenti per la terapia ABA per n.5 ore settimanali (misura inferiore a quella prescritta dalla di 10 ore settimanali) e per la CP_2 supervisione effettuata con cadenza mensile (necessaria alla strutturazione della terapia) ammontano ad €.2.396,50, per il periodo dal giugno 2024 al marzo 2025.
La convenuta va quindi condannata al pagamento agli attori anche della somma predetta.
Le spese - liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri d cui al D.M. n.167/2022 - vanno poste a carico della convenuta, in ossequio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , n.q. di legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti del minore , nei confronti della Persona_1 [...]
, in accoglimento del ricorso, così Controparte_1 provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del minore Persona_1 all'inserimento immediato nel progetto terapeutico prescritto dalla di CP_2
, consistente nella somministrazione della terapia ABA nella misura CP_1 di 10 ore settimanali, e, per l'effetto, ordina alla convenuta di procedere all'inserimento del minore presso un centro accreditato, ovvero di rimborsare agli attori i costi che devono sostenere per garantire il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla nonché i correlati costi per la CP_2 supervisione, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo di un centro accreditato;
2) condanna la convenuta al rimborso dei costi sostenuti dai CP_2 ricorrenti per la terapia fruita dal minore nel periodo dal Persona_1 giugno 2024 al marzo 2025, nella complessiva misura di €.2.396,50;
3) condanna la al pagamento delle spese processuali, Controparte_2 liquidate in complessivi €.2.695,00, per compenso professionale, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15%.
Frosinone, 3.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi