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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/08/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 917 pronunciata il 25/05/2023
Oggetto: malattia professionale – appello inammissibile ex art. 327 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 950/2023
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Masi, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da CP_2
procura generali in atti, dagli Avv.ti Rosalba Caracuta e Diana Anna Rotunno,
APPELLATO
All'udienza del 04/07/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Brindisi depositato in data 25/06/2021 Parte_1
deduceva di avere svolto mansioni di pizzaiolo dall'1/1/2013 a tutto il 2019 come addetto alla preparazione dell'impasto fino alla cottura;
attività che aveva comportato il mantenere la posizione eretta per circa quattordici ore al giorno e il dover deambulare continuamente tra il bancone e il forno.
Ciò aveva comportato l'insorgere di una “talalgia plantare da fascite plantare e sperone calcaneare”.
Conseguentemente, in data 24/09/2020 aveva presentato domanda all' per il riconoscimento CP_1
di tale patologia quale malattia professionale al fine di ottenere le indennità spettantigli per legge, ma l' aveva dato riscontro negativo ritenendo che il rischio lavorativo cui l'istante era stato esposto CP_1 non fosse idoneo a provocare la malattia denunciata. Avverso tale provvedimento egli aveva presentato ricorso amministrativo che, con nota del 21/10/2020, l' aveva rigettato. Aveva, CP_1
pertanto, proposto ricorso in sede giudiziale per vedersi riconoscere la malattia professionale comportante invalidità nella misura dell'8% o nella diversa misura che sarebbe stata accertata con apposita CTU e per ottenere la condanna dell' alla liquidazione dell'indennizzo una tantum in CP_1
capitale.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' evidenziando che la patologia denunciata non è CP_1
tipica malattia professionale ma malattia ad eziologia multifattoriale, per cui ai fini del riconoscimento dell'eziologia professionale è richiesta la prova rigorosa, assente nel caso concreto atteso che, per il tipo di patologia in questione, era necessario dimostrare la sussistenza del rischio da sovraccarico biomeccanico;
prova che, secondo l' , non poteva essere fornita esclusivamente a CP_1
mezzo testi, ma a mezzo accertamenti tecnico - scientifici sulla presenza del rischio specifico in ambito lavorativo. Specificava l'Ente previdenziale che il ricorrente aveva, peraltro, subito due precedenti eventi infortunistici, già indennizzati con il riconoscimento di un danno biologico pari al
12% e, per di più, era affetto da diabete. Eccepiva anche l'incumulabilità della eventuale prestazione con una derivante da invalidità civile e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L'adito Tribunale ammetteva la prova testimoniale chiesta dal ricorrente e disponeva CTU al fine di accertare la sussistenza del nesso causale e quantificare il grado di menomazione dell'integrità psicofisica. Il perito nominato attribuiva rilievo causale ai precedenti infortuni lavorativi rispetto alla sintomatologia dolorosa ed escludeva il rischio lavorativo anche quale semplice concausa della patologia. Sulla scorta di tale esito il Giudice di prime cure rigettava il ricorso dichiarando le spese irripetibili.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato in data 18/12/2023, proponeva appello, Parte_1
sostenendo che il Tribunale avesse acriticamente aderito alle risultanze della CTU;
contestava, poi, il contenuto di detta perizia, sostenendo che non vi fosse riferimento alcuno alle osservazioni formulate dal proprio consulente di parte, secondo il quale la tipologia di lavoro aveva comportato un rischio lavorativo tale da assurgere a valore concausale determinante l'insorgere della patologia. Concludeva invocando nuova CTU e reiterando le conclusioni di I grado.
Con memoria depositata il 20/03/2024, nel grado di appello si costituiva l' , eccependo, in via CP_1 preliminare ed assorbente, la tardività dell'appello atteso che la sentenza di primo grado era stata depositata il 25/05/2023 mentre il ricorso in appello era stato depositato il 18/12/2023, quindi dopo 6 mesi e 23 gg. dal deposito della pronuncia oggetto di gravame. Per il resto riproponeva le eccezioni e difese già formulate in primo grado e chiedeva la conferma della sentenza appellata. Disposta ed espletata nuova CTU, all'udienza del 04/07/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la controversia veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile e, in ogni caso, si appalesa infondato.
Non vi è dubbio che la proposizione dell'appello sia avvenuta allorquando il termine c.d. lungo per l'impugnazione, dettato dall'art. 327 c.p.c. per tutte le tipologie di impugnazione (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza contro cui si intende proporre gravame), tanto in materia civile che di lavoro, era decorso.
Ed invero, come eccepito dall' in sede di costituzione in grado di appello, il ricorso introduttivo CP_1
del gravame è stato depositato in data 18/12/2023, mentre la sentenza di primo grado era stata pronunciata e depositata in data 25/05/2023, e dunque ben 23 giorni dopo lo spirare del su richiamato termine massimo per la proposizione dell'appello previsto dal codice di rito. Pertanto, alla data del deposito del ricorso in appello, la decadenza comminata dal richiamato articolo del codice di procedura civile si era compiuta.
Come precisato dalla Corte di Cassazione (a SS.UU., sent. n. 17775 del 22/07/2013) la previsione dell'art. 327 c.p.c. è diretta a garantire la certezza e stabilità dei rapporti giuridici;
tanto che il limite temporale massimo per la proposizione dell'impugnazione non è suscettibile di superamento, neppure allorquando non sia ancora maturato il termine breve dalla notificazione della sentenza. Ciò in quanto detta ultima notifica non sarebbe idonea né ad ampliare né ad interrompere il decorso del termine decadenziale semestrale spostando il dies a quo per la proposizione del gravame al momento della notifica stessa.
Il ricorso introduttivo del presente grado di giudizio va, pertanto, dichiarato tardivo e l'appello inammissibile con il conseguente passaggio in giudicato della pronuncia adottata inter partes dal
Tribunale di Lecce.
In ogni caso, l'appello si appalesa pure infondato, atteso che le critiche mosse alla pronuncia di primo grado appaiono destituite di fondamento.
Ed invero, ritenuto indispensabile, alla luce delle osservazioni contenute nell'atto di appello e della documentazione esibita, procedere a nuova CTU questa Corte ha, con ordinanza del 03/07/2024, nominato un medico specialista in Ortopedia e Traumatologia incaricandolo di accertare l'esistenza delle denunciate infermità e di precisare se le stesse siano state causate dall'attività lavorativa prestata dall'assicurato.
In data 09/01/2025 è stata depositata la relazione peritale. Il CTU incaricato, dopo avere sottoposto a visita l'appellante e riesaminato la documentazione presente in atti, ha affermato che il è affetto Pt_1 dalla seguente patologia: “sperone sotto e retrocalcaneare bilaterale in esiti frattura piede ds e gamba sin”. Dopo avere indicato i diversi lavori che il ha fatto (apprendista artigiano, Pt_1
bracciante agricolo e infine pizzaiolo) ha richiamato le due fratture e i due interventi lombari subiti dal periziato indicandoli come cause di alterazioni posturali. Quindi, ha descritto la fascite plantare e ne ha indicato le cause più comuni, precisando che la diagnosi di tale patologia è prevalentemente clinica (in particolare ecografia dei tessuti molli) e che nel caso di specie manca un accertamento di tale tipo. Quanto all'esposizione lavorativa, ha specificato che non risultano situazioni tali da determinare micro o macro traumatismi ripetuti, per cui ha concluso escludendo il nesso di causalità richiesto ai fini del riconoscimento della malattia professionale.
Da quanto riportato si evince che, diversamente da quel che ha sostenuto parte appellante, il convincimento cui è pervenuto il Tribunale non è il frutto dell'acritica adesione alle risultanze della consulenza d'ufficio espletata nel precedente grado di giudizio, e nemmeno della mancata considerazione di quanto sostenuto in sede di osservazioni alla bozza peritale. Vero è, di contro, che una nuova ed ulteriore consulenza medico-legale ha condotto, ancora una volta, ad escludere la sussistenza del nesso causale tra le patologie denunciate e il rischio lavorativo, per cui correttamente
è stata negata la qualificazione di malattia professionale. Peraltro, dalla relazione versata in atti risulta che in sede di visita il non abbia fornito alcuna ulteriore documentazione sanitaria che potesse Pt_1
condurre ad un esito differente.
Pertanto, anche nel merito l'appello appare destituito di fondamento.
Le spese del presente grado di giudizio vanno dichiarate irripetibili stante la presenza agli atti di causa della dichiarazione resa dall'appellante ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 18/12/2023 da
[...]
nei confronti dell' avverso la sentenza n. 917 del 25/05/2023 del Tribunale di Pt_1 CP_1
Brindisi, così provvede:
DICHIARA l'appello inammissibile
Spese di lite del presente grado irripetibili.
Spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 04/07/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 917 pronunciata il 25/05/2023
Oggetto: malattia professionale – appello inammissibile ex art. 327 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 950/2023
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Masi, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da CP_2
procura generali in atti, dagli Avv.ti Rosalba Caracuta e Diana Anna Rotunno,
APPELLATO
All'udienza del 04/07/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Brindisi depositato in data 25/06/2021 Parte_1
deduceva di avere svolto mansioni di pizzaiolo dall'1/1/2013 a tutto il 2019 come addetto alla preparazione dell'impasto fino alla cottura;
attività che aveva comportato il mantenere la posizione eretta per circa quattordici ore al giorno e il dover deambulare continuamente tra il bancone e il forno.
Ciò aveva comportato l'insorgere di una “talalgia plantare da fascite plantare e sperone calcaneare”.
Conseguentemente, in data 24/09/2020 aveva presentato domanda all' per il riconoscimento CP_1
di tale patologia quale malattia professionale al fine di ottenere le indennità spettantigli per legge, ma l' aveva dato riscontro negativo ritenendo che il rischio lavorativo cui l'istante era stato esposto CP_1 non fosse idoneo a provocare la malattia denunciata. Avverso tale provvedimento egli aveva presentato ricorso amministrativo che, con nota del 21/10/2020, l' aveva rigettato. Aveva, CP_1
pertanto, proposto ricorso in sede giudiziale per vedersi riconoscere la malattia professionale comportante invalidità nella misura dell'8% o nella diversa misura che sarebbe stata accertata con apposita CTU e per ottenere la condanna dell' alla liquidazione dell'indennizzo una tantum in CP_1
capitale.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' evidenziando che la patologia denunciata non è CP_1
tipica malattia professionale ma malattia ad eziologia multifattoriale, per cui ai fini del riconoscimento dell'eziologia professionale è richiesta la prova rigorosa, assente nel caso concreto atteso che, per il tipo di patologia in questione, era necessario dimostrare la sussistenza del rischio da sovraccarico biomeccanico;
prova che, secondo l' , non poteva essere fornita esclusivamente a CP_1
mezzo testi, ma a mezzo accertamenti tecnico - scientifici sulla presenza del rischio specifico in ambito lavorativo. Specificava l'Ente previdenziale che il ricorrente aveva, peraltro, subito due precedenti eventi infortunistici, già indennizzati con il riconoscimento di un danno biologico pari al
12% e, per di più, era affetto da diabete. Eccepiva anche l'incumulabilità della eventuale prestazione con una derivante da invalidità civile e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L'adito Tribunale ammetteva la prova testimoniale chiesta dal ricorrente e disponeva CTU al fine di accertare la sussistenza del nesso causale e quantificare il grado di menomazione dell'integrità psicofisica. Il perito nominato attribuiva rilievo causale ai precedenti infortuni lavorativi rispetto alla sintomatologia dolorosa ed escludeva il rischio lavorativo anche quale semplice concausa della patologia. Sulla scorta di tale esito il Giudice di prime cure rigettava il ricorso dichiarando le spese irripetibili.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato in data 18/12/2023, proponeva appello, Parte_1
sostenendo che il Tribunale avesse acriticamente aderito alle risultanze della CTU;
contestava, poi, il contenuto di detta perizia, sostenendo che non vi fosse riferimento alcuno alle osservazioni formulate dal proprio consulente di parte, secondo il quale la tipologia di lavoro aveva comportato un rischio lavorativo tale da assurgere a valore concausale determinante l'insorgere della patologia. Concludeva invocando nuova CTU e reiterando le conclusioni di I grado.
Con memoria depositata il 20/03/2024, nel grado di appello si costituiva l' , eccependo, in via CP_1 preliminare ed assorbente, la tardività dell'appello atteso che la sentenza di primo grado era stata depositata il 25/05/2023 mentre il ricorso in appello era stato depositato il 18/12/2023, quindi dopo 6 mesi e 23 gg. dal deposito della pronuncia oggetto di gravame. Per il resto riproponeva le eccezioni e difese già formulate in primo grado e chiedeva la conferma della sentenza appellata. Disposta ed espletata nuova CTU, all'udienza del 04/07/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la controversia veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile e, in ogni caso, si appalesa infondato.
Non vi è dubbio che la proposizione dell'appello sia avvenuta allorquando il termine c.d. lungo per l'impugnazione, dettato dall'art. 327 c.p.c. per tutte le tipologie di impugnazione (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza contro cui si intende proporre gravame), tanto in materia civile che di lavoro, era decorso.
Ed invero, come eccepito dall' in sede di costituzione in grado di appello, il ricorso introduttivo CP_1
del gravame è stato depositato in data 18/12/2023, mentre la sentenza di primo grado era stata pronunciata e depositata in data 25/05/2023, e dunque ben 23 giorni dopo lo spirare del su richiamato termine massimo per la proposizione dell'appello previsto dal codice di rito. Pertanto, alla data del deposito del ricorso in appello, la decadenza comminata dal richiamato articolo del codice di procedura civile si era compiuta.
Come precisato dalla Corte di Cassazione (a SS.UU., sent. n. 17775 del 22/07/2013) la previsione dell'art. 327 c.p.c. è diretta a garantire la certezza e stabilità dei rapporti giuridici;
tanto che il limite temporale massimo per la proposizione dell'impugnazione non è suscettibile di superamento, neppure allorquando non sia ancora maturato il termine breve dalla notificazione della sentenza. Ciò in quanto detta ultima notifica non sarebbe idonea né ad ampliare né ad interrompere il decorso del termine decadenziale semestrale spostando il dies a quo per la proposizione del gravame al momento della notifica stessa.
Il ricorso introduttivo del presente grado di giudizio va, pertanto, dichiarato tardivo e l'appello inammissibile con il conseguente passaggio in giudicato della pronuncia adottata inter partes dal
Tribunale di Lecce.
In ogni caso, l'appello si appalesa pure infondato, atteso che le critiche mosse alla pronuncia di primo grado appaiono destituite di fondamento.
Ed invero, ritenuto indispensabile, alla luce delle osservazioni contenute nell'atto di appello e della documentazione esibita, procedere a nuova CTU questa Corte ha, con ordinanza del 03/07/2024, nominato un medico specialista in Ortopedia e Traumatologia incaricandolo di accertare l'esistenza delle denunciate infermità e di precisare se le stesse siano state causate dall'attività lavorativa prestata dall'assicurato.
In data 09/01/2025 è stata depositata la relazione peritale. Il CTU incaricato, dopo avere sottoposto a visita l'appellante e riesaminato la documentazione presente in atti, ha affermato che il è affetto Pt_1 dalla seguente patologia: “sperone sotto e retrocalcaneare bilaterale in esiti frattura piede ds e gamba sin”. Dopo avere indicato i diversi lavori che il ha fatto (apprendista artigiano, Pt_1
bracciante agricolo e infine pizzaiolo) ha richiamato le due fratture e i due interventi lombari subiti dal periziato indicandoli come cause di alterazioni posturali. Quindi, ha descritto la fascite plantare e ne ha indicato le cause più comuni, precisando che la diagnosi di tale patologia è prevalentemente clinica (in particolare ecografia dei tessuti molli) e che nel caso di specie manca un accertamento di tale tipo. Quanto all'esposizione lavorativa, ha specificato che non risultano situazioni tali da determinare micro o macro traumatismi ripetuti, per cui ha concluso escludendo il nesso di causalità richiesto ai fini del riconoscimento della malattia professionale.
Da quanto riportato si evince che, diversamente da quel che ha sostenuto parte appellante, il convincimento cui è pervenuto il Tribunale non è il frutto dell'acritica adesione alle risultanze della consulenza d'ufficio espletata nel precedente grado di giudizio, e nemmeno della mancata considerazione di quanto sostenuto in sede di osservazioni alla bozza peritale. Vero è, di contro, che una nuova ed ulteriore consulenza medico-legale ha condotto, ancora una volta, ad escludere la sussistenza del nesso causale tra le patologie denunciate e il rischio lavorativo, per cui correttamente
è stata negata la qualificazione di malattia professionale. Peraltro, dalla relazione versata in atti risulta che in sede di visita il non abbia fornito alcuna ulteriore documentazione sanitaria che potesse Pt_1
condurre ad un esito differente.
Pertanto, anche nel merito l'appello appare destituito di fondamento.
Le spese del presente grado di giudizio vanno dichiarate irripetibili stante la presenza agli atti di causa della dichiarazione resa dall'appellante ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 18/12/2023 da
[...]
nei confronti dell' avverso la sentenza n. 917 del 25/05/2023 del Tribunale di Pt_1 CP_1
Brindisi, così provvede:
DICHIARA l'appello inammissibile
Spese di lite del presente grado irripetibili.
Spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 04/07/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi