Art. 4.
La produzione, l'affinamento, l'invecchiamento e la commercializzazione dell'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia sono disciplinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Con lo stesso decreto sono disciplinate anche le modalita' del controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge ed al relativo disciplinare.
La produzione, l'affinamento, l'invecchiamento e la commercializzazione dell'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia sono disciplinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Con lo stesso decreto sono disciplinate anche le modalita' del controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge ed al relativo disciplinare.