TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 01/10/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1673 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. FARINA FEDERICO, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. FARINA FEDERICO, giusta Controparte_1
delega in atti
RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 29.05.2017 in IN GU (SV), trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
matrimonio del Comune di IN GU al numero 8, parte I, anno 2017, con ordine all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di IN GU di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“I) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in IN GU (SV) con rito civile, con atto trascritto nel registro presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di IN GU, n.
8, parte I, anno 2017; II) ordinare al Comune di IN GU (SV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
III) Il signor continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in IN GU Parte_1
(SV), Via Cavasola 10/13, mentre la signora ha già provveduto a trasportare i propri beni CP_1
personali ove ha stabilito la sua nuova dimora.
Per_ IV) Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione paritetica tra gli stessi, i quali terranno rispettivamente il figlio una settimana ciascuno, con facoltà
di ciascun genitore di poterlo vedere e visitare in qualsiasi momento lo desideri, previo avviso all'altro genitore, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore.
V) In virtù della collocazione paritetica del figlio ad entrambi i genitori, ciascuno di essi provvederà
al mantenimento diretto del minore nella settimana di propria competenza, nonché ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo le modalità di cui al verbale 15 gennaio 2024 pubblicato dal Tribunale di Savona.
Il rimborso al genitore che avrà anticipato dette spese dovrà avvenire entro e non oltre il cinque del mese successivo a quello in cui tali spese sono state affrontate, sempre che siano state comunicate e documentate tempestivamente in via scritta.
VI) Per quanto riguarda le festività, i figli della coppia trascorreranno con i rispettivi genitori (e parenti) Natale e Pasqua in via alternata. Per quanto concerne le altre festività e/o ricorrenze, i periodi di “stop” didattico, i genitori e coniugi concorderanno i periodi di permanenza con l'uno o l'altro genitore nel rispetto dei principi di proporzionalità e alternanza.
VII) Quanto ai periodi di vacanza / ferie, ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere un periodo preferibilmente continuativo con i figli di almeno quindici giorni pieni. Tutto quanto di cui punti precedenti compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei minori. VIII) I coniugi si danno vicendevolmente atto del fatto che ogni questione economica e patrimoniale
è stata tra loro precedentemente regolata con reciproco soddisfacimento, senza avere nulla a più
pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
IX) Con autorizzazione reciproca al rinnovo e/o rilascio del passaporto e/o di altro documento di espatrio.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 01.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo