Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/04/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 4 aprile 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Leonardo Roscioni in sostituzione dell'avv. Roberto Teseo per parte opponente e l'avv. Antonio Arcadi in sostituzione dell'avv. Marco Rossi per parte opposta.
L'Avv. Roscioni, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Arcadi, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2922 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. C.F._2
a via di Villa Sacchetti n. 27, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
(( ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
( elettivamente domiciliata presso Controparte_2 P.IVA_2 na v.lo S. Bernardino n. 5/A, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 proponevano opposizione avv . Parte_2
1385/2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia che li vedeva ingiunti,
[...] quale coobbligato, al pagamento della somma di euro 22.58 Pt_2 CP_
e per essa quale mandataria Controparte_1 [...]
di due rapporti di prestito, uno CP_2
10393020697160 stipulato con e l'altro avente n. n. 13076693 CP_3 stipulato con Controparte_4
Contestavan legittimazione attiva di
[...]
; 2) la prescrizione dei crediti ingiunti;
3) la vessatorietà CP_1 clausole;
4) l'usura degli interessi;
5) la nullità ex art. 117 tub con riguardo al prestito;
6) violazione dei canoni di correttezza e buona fede. CP_3
2.Si costituiva in giudizio e per essa, quale Controparte_1 mandataria, ndo l'infondatezza Controparte_2 dell'opposizio edendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa di natura documentale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.L'opposizione appare infondata laddove contesta la carenza di prova della cessione dei crediti oggetto di decreto ingiuntivo e, dunque, il difetto di legittimazione attiva della società opposta. La pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, di cui all'art. 58 Tub, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa. Secondo, infatti, il più recente orientamento della Suprema Corte la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima. L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Tuttavia, la stessa Suprema Corte ha precisato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29- 02-2024, n. 5478). Ne consegue che si può certamente affermare che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia specificamente contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478).
5.Alla luce delle richiamate premesse, deve evidenziarsi che l'opposizione conteneva non la specifica contestazione dell'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari. Dalla documentazione prodotta in atti dalla parte opposta si evince la conclusione di contratti di cessione in blocco tra e CP_3 [...]
e tra TA ER AN PA e CP_1 Controparte_1 ti contenenti gli elenchi dei crediti gono indicati anche quelli facenti capo a con l'indicazione del Parte_1 codice numerico dei contratti di prestito.
6.Deve, a questo punto, nel merito rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). A riguardo la parte opposta ha provato il credito mediante la produzione dei prestiti sottesi al decreto ingiuntivo, riportante puntualmente tutte le condizioni economiche del contratto, in particolare l'importo erogato, la durata, l'ammontare delle singole rate, il costo del finanziamento, i tassi e il taeg.
7.E' infondata l'eccezione di prescrizione dovendosi richiamare il principio secondo cui nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 30/08/2011, n. 17798). Infatti, costituisce consolidato orientamento della Suprema Corte l'assunto secondo cui la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 08/08/2013, n. 18951). A fronte di termine di prescrizione di 10 anni non può ritenersi maturata la fattispecie estintiva del credito, infatti per entrambi i finanziamenti l'ultima rata era prevista nell'anno 2017 e il termine è stato se non altro interrotto con la notifica del decreto ingiuntivo.
8.Con riguardo al contratto di prestito concluso con , deve tuttavia CP_3 richiamarsi l'orientamento della Suprema C o cui “con orientamento che questo Collegio intende condividere, ha già evidenziato che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, precisando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cassazione civile sez. I, 15/11/2023, (ud. 08/09/2023, dep. 15/11/2023), n.31734; Cassazione civile sez. II, 21/06/2023, (ud. 12/05/2023, dep. 21/06/2023), n.17839; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017). Nel caso di specie, dalla lettura del prestito di si evince la presenza CP_3 di spese per copertura assicurativa conclusa contestualmente al contratto bancario. La presunzione di obbligatorietà non è stata avversata dall'opposta non avendo provato nulla sulla natura meramente facoltativa della polizza. Anzi nel contratto si legge il premio assicurativo per Proxilia credit di euro 2.399,04 con la precisazione che “il presente contratto di finanziamento è coperto da assicurazione” senza alcuna espressione nel senso della facoltatività della copertura. La ctu contabile svolta ha accertato che, tenendo conto il premio assicurativo tra i costi rilevanti ai fini della verifica usuraria, il teg è risultato del 16,69% superiore alla soglia usuraria del 15,87%. Ha quindi proceduto a ricalcolare, alla data del 10.07.2015, coincidente con la sopraggiunta decadenza dal beneficio del termine, il credito residuo per sorte depurato degli interessi e detratti i pagamenti effettuati dal debitore ed è emerso un credito per la parte finanziata di euro 4.812,78. Tuttavia, anche seguendo la pianificazione del piano di rateizzazione (completamente conclusa tenuto conto il numero di 96 rate) alcuna somma è stata poi versata e il ctu ha evidenziato che ad oggi tenendo conto del residuo per sorte di euro 6.650,51, rimangono da saldare a debito dell'opponente euro 1.577,89. Alcuna contestazione di usura è stata sollevata in relazione al prestito di TA ER AN PA, per il quale in ogni caso non si evincono spese assicurative collegate all'erogazione.
9.Le contestazioni relative alla vessatorietà delle clausole sono prive di una qualsiasi specificità anche in ordine alla incidenza sulla non debenza del credito ingiunto. Come anche del tutto generica è rimasta, in punto di conseguenze pregiudizievoli e di danno patito, la denuncia di violazione dei canoni di buona fede e correttezza.
10.In conclusione, l'opposizione va accolta, il decreto ingiuntivo va revocato e e vanno condannati, in relazione al Parte_1 Parte_2 mento in favore di CP_3 Controparte_1 e per essa, quale mandataria, della somma di euro
[...] Controparte_2
1.577,89 oltre interessi legali dalla domanda monitoria sino al saldo effettivo. Inoltre, va condannata, in relazione al prestito concluso Parte_1 con San PA, al pagamento in favore di Controparte_1
e per essa, quale mandataria, dell
[...] Controparte_2
6.192,93 oltre interessi come da domanda nel monitorio sino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione alla somma riconosciuta all'opposta. Le spese di ctu vanno poste definitivamente in capo alla parte opposta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1385/2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia, CONDANNANDO e Parte_1 in relazione al prestito co l Parte_2 CP_3
di e per essa, q ria, Controparte_1
.577,89 oltre interessi legali Controparte_2 dalla domanda monitoria sino al saldo effettivo;
CONDANNA, altresì,
[...]
in relazione al prestito concluso con TA Cost Parte_1 nto in favore di e per essa, quale Controparte_1 mandataria, ro 6.192,93 oltre Controparte_2 interessi come da domanda nel ricorso monitorio sino al soddisfo;
-CONDANNA al pagamento in Parte_3 CP_ favore di ataria, Controparte_1 [...]
delle spese di lite da liquidarsi nella somma di euro 3.500,00 CP_2 tre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico della parte opposta.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani