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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 2569/2024 Registro , vertente Parte_1
TRA
, rappresento e difeso dall'avv. Daniela Ferrera, come da procura in atti Parte_2
appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresento e difeso dall'avv. Michele Sordillo, CP_1 come da procura in atti
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3308/2024, pubblicata il 17.3.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.11.2023 adiva il Tribunale di Roma, in Parte_2 funzione di giudice del lavoro, affinché dichiarasse il proprio diritto a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 della L. n. 222/1984, a decorrere dall'1.5.2020, e condannasse CP_ l' al pagamento dei relativi ratei, maturati e maturandi.
A sostegno della domanda esponeva: di avere ottenuto, in data 17.7.2023, decreto di omologa di riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno ordinario di
1 CP_ invalidità, a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
di avere notificato all' in data CP_ 17.7.2023, copia autentica del decreto di omologa, e di avere trasmesso alla competente sede in data 24.7.2023, la prescritta documentazione amministrativa necessaria per la liquidazione della prestazione (modello AP13); di non avere ricevuto alcuna comunicazione relativa alla liquidazione della prestazione stessa;
di essere in possesso anche del requisito contributivo richiesto dalla legge. CP_ Si costituiva in giudizio l' evidenziando che il non aveva correttamente presentato Parte_2
CP_ all' attraverso il canale telematico, la prevista modulistica debitamente compilata, non aveva consegnato al proprio datore di lavoro il previsto modello “TE10-V”, non aveva presentato, prima del giudizio, ricorso amministrativo successivo alla domanda amministrativa non accolta, anche tramite silenzio, effettuata con l'invio della documentazione. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso e condannava il al pagamento delle spese di lite, con la seguente breve motivazione: “Dall'esame degli Parte_2 atti non risulta che la parte ricorrente abbia fornito la prova della notifica del decreto di omologa CP_ all' tale onere non può ritenersi assolto dalla mera produzione di copia della ricevuta di consegna ed accettazione della notifica via pec al solo gruppo atp”.
Ha proposto appello sulla base del seguente articolato motivo: Parte_2
CP_
- violazione della comunicazione della direzione di coordinamento metropolitano di Roma del
15 aprile 2022, nonché dell'art. 156, comma 3, c.p.c., nonché dell'art. 1, l. 222/84, nella parte della CP_ sentenza in cui si afferma che l'indirizzo p.e.c. dell' a cui è stato notificato il decreto di omologa non permette di ritenere assolto l'onere di notifica, nonostante le indicazioni contrarie del destinatario della notifica, la mancata eccezione di parte convenuta e la costituzione in giudizio della stessa con effetto sanante dell'eventuale vizio.
Ha lamentato parte appellante l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda CP_ sulla base di una eccezione mai sollevata dall' ossia la mancata notifica del decreto di omologa, e comunque non veritiera, essendo stato notificato il decreto di omologa all'indirizzo pec CP_ [... (atpinvciv. , indicato proprio dalla Direzione Email_1
con provvedimento del 15.4.2022, e valido fino alla data Parte_3
CP_ dell'8.3.2024. Ha, inoltre, sostenuto che la costituzione in giudizio dell' avrebbe sanato, ex art. 156, comma 3, c.p.c., l'eventuale vizio di notifica, non sussistente nel caso di specie.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta da domanda del ricorrente e, invece, dichiarare il diritto di all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1, L. Parte_2
2 222/84, a decorrere dal 1° maggio 2020, con condanna dell' a corrispondere al medesimo i CP_1 ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno dalla data della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, di cui lo scrivente difensore si dichiara antistatario”. CP_ Si è costituito in giudizio l' evidenziando che dall'1.1.2025 la prestazione rivendicata dall'appellante è stata liquidata, unitamente agli arretrati, e che “il (ritenuto) ritardo nella liquidazione e pagamento della prestazione (e degli arretrati) consegue al concreto comportamento tenuto da controparte che ha colpevolmente erroneamente operato sia nella notifica del titolo giudiziale di natura medico-legale che nella successiva fase amministrativa e che l'ente ha alfine provveduto solo quando, anche a seguito del giudizio instaurato, ha potuto effettivamente decriptare il quadro complessivo della situazione”.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adita respingere il ricorso in appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, risultando peraltro infondato, e comunque non provato, già il ricorso introduttivo.
Voglia, eventualmente, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con vittoria o quantomeno compensazione delle spese del grado”.
All'udienza del 23.9.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale. CP_ 2. Dalla documentazione depositata dall' nel grado (all. 1 alla memoria di costituzione –
) emerge che la prestazione rivendicata dal è stata erogata a Controparte_2 Parte_2 decorrere da gennaio 2025 e che, in data 20.1.2025, gli sono stati corrisposti gli arretrati.
Deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del a una pronuncia sulla domanda azionata. Parte_2
3. Residua, quindi, tra le parti controversia unicamente in merito alla regolamentazione delle spese di lite.
Va rilevato che il giudice che dichiara cessata la materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il c.d. principio della soccombenza virtuale, nel senso che tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche a una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
3 Nella specie, la liquidazione, e il conseguente pagamento, della prestazione rivendicata dall'odierno appellante in corso di causa, sta a indicare il riconoscimento della sussistenza del diritto fatto valere in sede di ricorso.
Ciò posto, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte, poi definitivamente soccombente, abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. n. 13356/2021; n. 6369/2013). CP_ Ciò premesso, rileva il Collegio che nel giudizio di primo grado l' non ha contestato la mancata notifica del decreto di omologa, che ha riconosciuto in capo al D'Ascenzo la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dall'1.5.2020, come invece erroneamente rilevato dal giudice di primo grado, ma ha esclusivamente evidenziato che la CP_ mancata liquidazione dei ratei dell'assegno era dipesa dalla non corretta presentazione all' attraverso il canale telematico, da parte dell'odierno appellante, delle “prevista modulistica debitamente compilata”, e dalla mancata consegna al proprio datore di lavoro del previsto modello
“TE10-V”.
Tale censura non è fondata, avendo l'odierno appellante documentato, nel giudizio di primo grado, di avere correttamente inviato, in data 24.7.2023, tramite il patronato, all'indirizzo pec della sede CP_ territoriale dell' competente ( t), la Email_2 documentazione amministrativa necessaria per l'erogazione del beneficio economico, utilizzando CP_ l'apposito modello dell' (dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al suo stato civile, ai redditi percepiti da attività lavorativa alle dipendenze di terzi negli anni dal 2020 al 2023, al conto corrente bancario sul quale accreditare i ratei;
nonché copia della tessera sanitaria contenente il codice fiscale, copia del documento di identità, copia del decreto di omologa, già notificato all'Ente previdenziale il 17.7.2023) (all. 1 al ricorso di primo grado). CP_ L' era, quindi, perfettamente in grado di determinare il rateo mensile dell'assegno ordinario di invalidità e di liquidare all'odierno appellante la prestazione economica. CP_ Parimenti non fondata è l'ulteriore censura sollevata dall' secondo cui il non ha Parte_2 presentato, prima del giudizio, ricorso amministrativo successivo alla domanda amministrativa non accolta, anche tramite silenzio, effettuata con l'invio della documentazione.
Ed infatti, l'art. 445 bis c.p.c. stabilisce, al quinto comma, esclusivamente che “…Il decreto non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
4 La norma non richiede, quindi, la presentazione di una nuova domanda amministrativa, per ottenere il pagamento della prestazione né, conseguentemente, la presentazione del ricorso amministrativo prima di agire in giudizio in caso di mancato pagamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno CP_ poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, rappresentato dall'importo liquidato dall'Ente nel corso del giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Daniela Ferrera che si è dichiarata antistataria.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del doppio grado del giudizio, che liquida in € 3.800,00 quanto al primo grado, e in € 4.000,00 quanto al presente grado, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi;
Roma, 23.9.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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